Trump 2.0: lo stato dei dazi

A partire dal 3 aprile 2025, le importazioni di autovetture e camion leggeri negli Stati Uniti sono soggette a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25%. In parallelo, l’amministrazione Trump ha annunciato l’introduzione di un ulteriore regime tariffario, articolato su due livelli: un dazio iniziale, seguito da un incremento progressivo per specifici Paesi esportatori, tra cui la Svizzera. Le nuove misure entreranno in vigore rispettivamente il 5 e il 9 aprile 2025 e vanno a complementare le misure su acciaio, alluminio, veicoli e relativi componenti. È importante fare chiarezza su questi sviluppi.

Come da Ordine esecutivo del Presidente Trump del 2 aprile 2025, a partire dal 5 aprile 2025, tutte le importazioni negli Stati Uniti saranno soggette a un dazio ad valorem aggiuntivo minimo del 10% (“reciprocal tariff”). Dal 9 aprile 2025, le importazioni provenienti da alcuni partner commerciali saranno assoggettate ad un dazio ad valorem aggiuntivo più elevato. È il caso dei prodotti di origine svizzera, per i quali il dazio salirà al 31%, vedasi lAllegato I.

Da questa misura sono esclusi:

  • gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio
    dal 12 marzo 2025 questi prodotti sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% imposti ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciati nei Proclami 9704, 9705, 9980 e, da ultimo, 10895 e 10896; la Cc-Ti ha approfondito il tema in questo articolo;
  • le automobili e i componenti automotive
    come stabilito dal Proclama 10908 , dal 3 aprile 2025 automobili e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962; dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applicherà anche i componenti (fino ad allora, per questi ultimi sarà in vigore il dazio “reciproco” aggiuntivo del 10%);
    il dazio non si applicherà ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti;
  • i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo in oggetto, tra cui rame, prodotti farmaceutici*, semiconduttori*, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici;

    *Trump ha fatto sapere che dazi seguiranno
  • i beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo;
  • i prodotti importati da Paesi soggetti alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS), ossia da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia;
  • articoli che potrebbero esse soggetti a dazi a seguito di future azioni previste dalla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Questo dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio, tassa o imposta applicata ai beni in questione.

Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. L’autorità doganale statunitense (US Customs and Border Protection, CBP) ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.

I beni che, al momento dell’entrata in vigore della misura in oggetto, sono già stati caricati sul mezzo di trasporto finale e si trovano in transito, non sono soggetti a questo dazio.

L’Ordine esecutivo prevede che, in caso di ritorsioni da parte di partner commerciali, Trump possa aumentare o estendere i dazi per garantirne l’efficacia. Al contrario, se tali partner adottano misure per correggere squilibri commerciali e adeguarsi agli standard economici e di sicurezza degli Stati Uniti, i dazi potrebbero essere ridotti. Inoltre, un peggioramento della capacità produttiva interna potrebbe giustificare ulteriori aumenti tariffari a scopo difensivo.