Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE

L’UE si è dotata di un nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Entrato in vigore il 12 giugno 2023, esso si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2024 abrogando di fatto la direttiva attualmente in vigore in materia (2001/95/CE).

Il nuovo Regolamento UE 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 e abroga le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per attuare le nuove norme sulla sicurezza generale dei prodotti.

Va innanzitutto detto che il regolamento si applicherà ai prodotti non sottoposti a disposizioni specifiche UE in materia di sicurezza dei prodotti (prodotti non armonizzati). Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dall’UE (prodotti armonizzati), esso esplicherà i suoi effetti unicamente sugli aspetti e i rischi o categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

Il regolamento non si applicherà a:

  • i medicinali per uso umano o veterinario
  • gli alimenti
  • i mangimi
  • le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione
  • i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale
  • i prodotti fitosanitari
  • le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi
  • gli aeromobili
  • gli oggetti d’antiquariato.

Per quanto riguarda lo stato dei prodotti: il regolamento si applicherà sia ai nuovi prodotti sia ai prodotti usati, riparati o ricondizionati immessi o messi a disposizione sul mercato.

Tra le novità introdotte dal regolamento UE 2023/988 rispetto alla direttiva 2001/95/CE si possono citare:

  • l’estensione della definizione di prodotto a “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli”
  • maggiori obblighi per gli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore)
  • maggiori poteri alle autorità di vigilanza del mercato
  • obblighi chiari per i marketplace online.

I marketplace online dovranno registrarsi sul portale “Safety Gate”, il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi (ex RAPEX). Essi dovranno anche designare un punto di contatto unico per le comunicazioni ai consumatori e per la comunicazione con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ed ogni altra autorità competente in relazione alla sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la notifica di ordini di rimozione di prodotti pericolosi. Le autorità di vigilanza del mercato potranno imporre ai marketplace online di rimuovere i prodotti pericolosi dalle loro piattaforme o di disabilitarne l’accesso

In caso di richiamo di un prodotto, i consumatori avranno diritto alla riparazione, sostituzione o al rimborso, e potranno scegliere tra almeno due di queste opzioni.

Agli operatori economici incomberà l’obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e a tale scopo di effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Essi dovranno anche avere una persona responsabile dei prodotti venduti online e offline che garantisca la disponibilità di documentazione tecnica (aggiornata e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato), istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

I fabbricanti garantiranno che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentiranno, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

I prodotti provenienti da paesi non UE potranno essere immessi sul mercato unionale solo se un operatore economico stabilito nell’UE si assume la responsabilità della loro sicurezza.


Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch