Rinviata di un anno l’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione

A metà dicembre 2024, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato formalmente il rinvio al 30 dicembre 2025 dell’applicabilità del Regolamento sulla deforestazione e il degrado ambientale, che vieta l’importazione di determinate materie prime e prodotti lavorati se la loro produzione è legata alla deforestazione.

Il Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024, approvato il 17 e il 18 dicembre 2024 rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, che modifica il Regolamento sulla deforestazione per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione. È  stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 23 dicembre 2024 ed è entrato in vigore tre giorni più tardi, concedendo alle aziende un anno di tempo per prepararsi al rispetto delle nuove regole. Le nuove tempistiche di applicazione sono le seguenti:

  • 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese
  • 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

Il regolamento 2023/1115 in breve

Come già anticipato su questo canale (cfr. articolo Prodotti a “deforestazione zero” nell’UE – Cc-Ti del 15 febbraio 2024), il regolamento (UE) 2023/115 sulla deforestazione (EU Deforestation Regulation, EUDR) mira a regolamentare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato comunitario, nonché l’esportazione dall’UE, di sette materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e dei prodotti che le contengono o che sono stati fabbricati a partire da esse. L’obiettivo è  evitare il consumo nell’UE di beni che abbiano contribuito alla deforestazione e al degrado forestale.

In sostanza, a partire dal 30 dicembre 2025, l’UE impone alle aziende di documentare in modo completo l’origine delle materie e dei prodotti elencati tramite voce di tariffa doganale nell’allegato I (pagg. 38-42) dell’EUDR. Tali prodotti sono altresì assoggettati ad undivieto  di commercializzazione e di esportazione sul e dal mercato dell’UE a meno che non soddisfino le seguenti tre condizioni:

  • essere a deforestazione zero
  • essere stati prodotti conformemente alla legislazione applicabile nel Paese di produzione, e
  • essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS) supportata da informazioni verificabili, come tracciabilità, monitoraggio continuo, ecc. che dimostrino che i prodotti non hanno causato né deforestazione né degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Contrariamene ad altre regolamentazioni, il regolamento 2023/115 non si applica direttamente agli operatori extra-UE: sarà infatti il primo operatore stabilito nell’UE a dover farsi carico del rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma. Gli operatori extra-UE dovranno tuttavia essere pronti a fornire le informazioni e i documenti necessari al proprio partner europeo (per importazioni nell’UE) o assicurarsi di ottenerli da quest’ultimo (per esportazioni dall’UE). Essi dovranno anche verificare che sia stata eseguita la dovuta diligenza a monte della catena di fornitura (tramite dichiarazione di dovuta diligenza o Due Diligence Statement, DDS).

Le informazioni da fornire riguardano i prodotti, i produttori e le zone di produzione (attraverso dati di geolocalizzazione degli appezzamenti), nonché la catena di fornitura (mostrando di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici). Per quanto riguarda invece la DDS, il numero di riferimento dovrà figurare nella dichiarazione doganale di importazione o esportazione per consentire i controlli in dogana. In tal senso, la Direzione generale fiscalità ed unione doganale (DG TAXUD) ha pubblicato già a settembre 2024, i codici TARIC relativi ai requisiti stabiliti dall’EUDR.

La Commissione europea metterà in atto un sistema volto a classificare i Paesi in base al loro rischio di deforestazione (basso, normale, alto). Gli obblighi di diligenza possono essere semplificati se le aziende si riforniscono di materie prime e prodotti da Paesi a basso rischio di deforestazione: esse possono infatti rinunciare alla valutazione se rispettano l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità competente, documentazione a dimostrazione che il rischio di deforestazione è effettivamente trascurabile.

Per ulteriori ragguagli:
FAQ della Commissione europea (PDF in inglese)
Documento di orientamento della Commissione europea (PDF in italiano)