Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
Le prestazioni transitorie (entrate in vigore il 1° luglio 2021) sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavoro poco prima di raggiungere l’età di pensionamento, fino al momento in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia.
Si tratta di prestazioni in funzione del bisogno, che vengono calcolate analogamente alle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o all’assicurazione invalidità (AI). I disoccupati che hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni e non riescono a conseguire un reddito sufficiente possono ricevere prestazioni transitorie fino al pensionamento. Queste prestazioni, finanziate dalla Confederazione e versate dai Cantoni, constano della prestazione transitoria annua, che viene versata mensilmente e del rimborso delle spese malattia e d’invalidità.
Possono ricevere le prestazioni transitorie le persone che:
- esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 60 anni di età o successivamente;
- sono stati assicurati all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucrativa (una persona deve aver guadagnato 21’510 franchi all’anno -75 % di 28’680 franchi- per poter esercitare il diritto alle prestazioni transitorie -importi per il 2021-);
- dispongono di una sostanza non superiore a 50’000 franchi (persone sole) o 100’000 franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio;
- sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o;
- hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica).
Non ricevono le prestazioni transitorie le persone che:
- hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI (il coniuge ha un diritto proprio alla PC);
- hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima del compimento dei 60 anni;
- hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima del 1° luglio 2021.
Le persone che giungono alla scadenza del diritto tra il 1° gennaio 2021 e l’entrata in vigore della presente legge hanno diritto a prestazioni transitorie ai sensi della presente legge, purché soddisfino le condizioni di concessione di cui all’art. 5 LPTD.
Quali prestazioni sono versate e come sono suddivise?
Le PTD comprendono:
- una prestazione transitoria annua, versata mensilmente
- il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità
A quanto ammontano le prestazioni transitorie?
Le prestazioni transitorie sono fissate in funzione del bisogno e versate fino a un importo massimo annuo di 44’123 franchi per le persone sole e di 66’184 franchi per le coppie sposate (limite massimo delle prestazioni transitorie). Per le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsati annualmente al massimo 5’000 franchi per le persone sole e 10’000 franchi per le coppie sposate, fino al raggiungimento dell’importo massimo delle prestazioni transitorie.
Richiesta delle prestazioni transitorie
Si può esercitare il proprio diritto alle prestazioni transitorie con una richiesta all’organo esecutivo competente del luogo di domicilio. Per le persone domiciliate in uno Stato dell’UE o dell’AELS è competente l’organo esecutivo dell’ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Per il Cantone Ticino esiste un apposito formulario scaricabile dal sito internet dell’Istituto delle assicurazioni sociali.
Per le persone che non sono mai state domiciliate in Svizzera è competente l’organo esecutivo del luogo della sede dell’ultimo datore di lavoro. Ci si può rivolgere agli organi esecutivi anche per ricevere i moduli ufficiali per la richiesta, che possono essere inoltrati dalla persona richiedente, dal suo rappresentante legale o da un parente stretto. L’organo esecutivo competente comunica per iscritto la decisione concernente le prestazioni transitorie. La persona interessata può fare opposizione.
Come devo procedere per la richiesta del rimborso delle spese di malattia?
Bisogna inviare o consegnare presso la ricezione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringelli 15a, 6501 Bellinzona, gli originali delle fatture o dei conteggi della propria Cassa malati.
Quando inizia e quando finisce il diritto alle prestazioni transitorie?
Il diritto alle prestazioni transitorie nasce in linea di principio dal mese in cui viene presentata la richiesta e sono adempiute le condizioni per il versamento. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui il richiedente:
• non adempie più una delle condizioni;
• ha il diritto di riscuotere anticipatamente la rendita AVS (62 anni per le donne e 63 per gli uomini), se dagli accertamenti dell’organo esecutivo competente risulta prevedibile che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle prestazioni complementari; o
• raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.
Le richieste di prestazioni transitorie vengono trattate dalle Casse cantonali AVS.
Il formulario di richiesta per il Cantone Ticino, denominato “Formulario domanda di PTDA” è scaricabile dal presente link: https://bit.ly/3xFDLmR
Il modulo «Prestazioni transitorie per anziani disoccupati» è disponibile sul sito web del Centro d’informazione AVS/AI: www.ahv-iv.ch; Link opuscolo: www.ahv-iv.ch/p/5.03.i
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai competenti organi esecutivi, che di regola sono ubicati presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio: www.avs-ai.ch.
Fonte: 5.03/i, edizione giugno 2021