Permessi per cittadini stranieri – Informazione alle aziende
Nessuna esigenza di domicilio per ottenere il permesso di residenza
Negli scorsi mesi ci sono stati segnalati diversi casi in cui, per il rilascio o per il rinnovo del permesso di residenza di un cittadino UE, l’autorità cantonale pretendeva che anche i famigliari della persona in oggetto trasferissero il loro domicilio in Ticino.
A seguito di un ricorso presentato proprio contro questa esigenza, il Tribunale cantonale amministrativo in una sentenza pubblicata lo scorso mese di giugno ha sancito l’illegalità di tale prassi (sentenza n. 52.2016.237).
In concreto il Tribunale ha sottolineato come:
…il cittadino di una parte contraente all’ALC – come è il caso del qui ricorrente in forza della sua nazionalità italiana- dispone di un diritto a titolo originario a stabilirsi nel nostro Paese per esercitare un’attività lucrativa dipendente, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora UE/AELS (cfr. art.2 paragrafo 1 Allegato I ALC, STF 131 II 339 consid. 2). Non vi è in effetti alcuna norma o principio giurisprudenziale sgorgante dall’ALC che faccia dipendere il rilascio di siffatta autorizzazione dalla situazione del richiedente dal profilo del suo stato civile…(omissis)…Non è quindi dato di vedere come a un cittadino che possa prevalersi dell’ALC non debba essere rilasciato un permesso di dimora per il solo fatto che il coniuge e figli continuino a vivere all’estero.
Nel caso in cui un vostro dipendente dovesse essere oggetto di una simile richiesta da parte dell’autorità cantonale, può legittimamente opporsi richiamando i principi generali di cui sopra.
Convocazione a un secondo colloquio personale
Vi segnaliamo inoltre che il nuovo Regolamento cantonale di applicazione della legge federale sugli stranieri all’art. 8 cpv. 4 prevede che “l’Ufficio può esigere in ogni momento che il richiedente si presenti personalmente per fornire ulteriori informazioni, in particolare nell’ambito della procedura di rilascio, di rinnovo o di modifica del suo permesso“.
Si tratta di una possibilità di incontro oltre al primo colloquio personale già previsto dalla nuova procedura per il rilascio del permesso. Su nostra specifica richiesta il Consiglio di Stato ci ha precisato che questo secondo colloquio ha carattere meramente sussidiario e che verrà quindi utilizzato dall’Autorità cantonale solo nel caso in cui il richiedente non si dimostri collaborativo e, in ogni modo, solo dopo un tentativo di raccogliere le informazioni via posta.
Infine, vi invitiamo a segnalarci tempestivamente ogni situazione concreta che non dovesse corrispondere alle assicurazioni rilasciateci dall’Autorità cantonale.