Regole d’origine (disposizioni in materia di origine e regole della lista)

I contenuti di questa pagina:
Disposizioni in materia di origine | Regole della lista | Salto della voce | Criterio del valore | Voce di tariffa doganale | Prezzo EXW | Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni in materia di origine e le regole della lista formano le cosiddette regole d’origine:

  • le disposizioni in materia di origine definiscono tra l’altro ciò che si intende per prodotto originario, quali norme si applicano al trasporto da una parte contraente all’altra, quali certificati d’origine sono utilizzati, come è regolato il controllo a posteriori dei certificati d’origine e a quali altri aspetti occorre prestare attenzione nell’attività di importazione ed esportazione;
  • le regole della lista si basano sulle voci di tariffa doganali del Sistema Armonizzato (SA): ogni prodotto è infatti assoggettato a una regola che stabilisce il grado di lavorazione o trasformazione necessario affinché tale prodotto possa essere considerato originario di uno Stato contraente dell’ALS (l’applicazione delle regole della lista presuppone pertanto una classificazione tariffaria accurata).

Solo dopo aver determinato la regola d’origine specifica del prodotto è possibile verificare concretamente se per tale prodotto è data l’origine preferenziale. Le regole d’origine possono essere consultate, per ogni singolo accordo, nella direttiva R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci (PDF) dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Vi è altresì un capitolo dedicato ai prodotti agricoli trasformati.

Nello specifico, le regole della lista fanno generalmente riferimento a due criteri:
– il cosiddetto “salto della voce” o “cambiamento della voce di tariffa” dei materiali non originari: il prodotto dev’essere classificato con una voce di tariffa diversa da quella applicabile a ogni singolo materiale non originario impiegato. Un esempio di dicitura è “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto” – in inglese “change of (tariff) heading (CTH)”. Il salto della voce può anche essere espresso sotto forma di “cambio di capitolo” / “change of chapter (CC)” oppure di “cambio di sottovoce doganale” / “change of tariff sub-heading (CTSH)”: nel primo caso, tutti i materiali/componenti non originari impiegati devono essere classificati in un capitolo del SA diverso da quello in cui è classificato il prodotto finito, nel secondo caso, invece, i materiali/componenti non originari devono essere classificati in una sottovoce (SA a 6 cifre) diversa da quella del prodotto finito;
– il “criterio del valore” (es. “Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto”): trattasi della soglia percentuale di valore dei materiali non originari che non deve essere superata nel processo di trasformazione e calcolata sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito. I costi e profitti interni sono già inclusi nel prezzo franco fabbrica. Le variazioni di prezzo possono influire sull’origine preferenziale.

I criteri poc’anzi citati possono anche dover essere soddisfatti contemporaneamente (cfr. la dicitura “e” nell’esempio sottostante).

Osservazioni:

  • ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2;
  • se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’azienda può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4.

La voce di tariffa doganale

La voce di tariffa svolge un ruolo decisivo per determinare quale regola d’origine e della lista si applica per un determinato ALS e se vi sono o meno dazi all’importazione. Nella pratica, ogni prodotto è assegnato un codice (anche chiamato “voce doganale” o “HS code” in inglese) in base alla categoria merceologica di appartenenza. Tale codice è generalmente composto da 8 o più cifre, di cui le prime 6 corrispondono alla nomenclatura del Sistema Armonizzato valido a livello internazionale. Le voci di tariffa doganali svizzere sono a 8 cifre e possono essere consultate su Tares (Tariffa d’uso svizzera). La voce di tariffa determina inoltre eventuali obblighi di autorizzazioni (controllo delle esportazioni).

In caso di dubbi è possibile richiedere la cosiddetta “informazione tariffale vincolante” all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Tale informazione è ottenibile per un singolo prodotto, e non per un intero assortimento, compilando e inoltrando il questionario “40.10 Domanda di classificazione” (disponibile sul sito web dell’UDSC) all’indirizzo e-mail tarifauskunft@bazg.admin.ch.

Le informazioni tariffarie vincolanti perdono la loro validità al massimo dopo sei anni o nel caso in cui le basi legali applicabili dovessero cambiare (art. 20 LD, art. 73 OD). 

La determinazione del prezzo franco fabbrica

I regimi preferenziali stabiliscono che il prezzo franco fabbrica (“prezzo ex works”, “prezzo EXW”) è il prezzo della merce pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte le eventuali tasse interne che possono essere restituite o rimborsate all’esportazione del prodotto ottenuto (es. IVA, accise). Il prezzo EXW non comprende i costi di trasporto e di assicurazione nel caso di termini di consegna diversi dal franco fabbrica o i dazi doganali e le tasse nel Paese di destinazione in caso di consegna DDP (“delivered duty paid”) così come le spese di montaggio incluse nella fattura di esportazione e sostenute in uno dei Paesi partner del libero scambio.

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

I prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite dalle regole della lista dei vari ALS.

Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti (cfr. art. 6 del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e metodi di cooperazione amministrativa (PDF) nell’ambito dell’ALS Svizzera-UE):

  1. le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio
  2. la scomposizione e la composizione di confezioni
  3. il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti
  4. la stiratura o la pressatura di prodotti tessili
  5. semplici operazioni di pittura e lucidatura
  6. la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso
  7. le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero
  8. la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura
  9. l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio
  10. il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli
  11. le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento
  12. l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi
  13. la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse
  14. la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza
  15. il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti
  16. il cumulo di due o più operazioni di cui ai numeri 1.–14.

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio internazionale
+41 91 911 51 35
E-mail

Domande sull’origine preferenziale?

E-mail