Prodotto originario
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Prodotto originario | Divieto di drawback
Una merce è reputata prodotto originario in base agli accordi di libero scambio e può essere scortata da una prova dell’origine se essa adempie una delle seguenti condizioni:
- la merce è stata interamente ottenuta in Svizzera (prodotto originario)
es. minerali estratti dal suolo svizzero o di vegetali raccolti in Svizzera; - la merce è stata sufficientemente lavorata in Svizzera
alcune operazioni, generalmente definite minime, sono considerate “insufficienti” in questo contesto. Di principio, un prodotto è sufficientemente lavorato se adempie le condizioni d’origine della rispettiva lista relativa ai diversi protocolli ed allegati d’origine o alla Convenzione PEM; - la merce è costituita da prodotti originari di uno Stato contraente insufficientemente lavorati in Svizzera (cumulo)
i prodotti originari di Stati contraenti che non subiscono una lavorazione sufficiente ai sensi della condizione precedente possono essere equiparati, nel quadro del relativo ALS, ai prodotti originari svizzeri. Essi non vanno quindi considerati ai fini del computo della quota parte dei materiali non originari ammessi; - la merce è importata con una prova dell’origine e viene riesportata allo stato immutato
si tratta di merci importate in Svizzera con una prova dell’origine rilasciata in uno Stato contraente e poi riesportate senza subire modifiche in un altro Stato contraente che ha sottoscritto lo stesso accordo o che fa parte della medesima zona di cumulo.
Le regole che stabiliscono il livello minimo di questi trattamenti sono fissate, per ogni prodotto, in una lista contenuta nei singoli ALS e sono chiamate regole della lista. Le regole della lista possono variare da un ALS all’altro poiché i Paesi partner dei vari accordi hanno interessi diversi. Fanno eccezione gli accordi paneuromediterranei (Convenzione PEM) che prevedono regole della lista armonizzate e quindi “cumulabili”. Per maggiori dettagli sulle regole della lista vedasi il capitolo dedicato alle regole d’origine.
Osservazione:
Operazioni come la semplice miscelazione, la riunione, la riempitura, ecc. non sono mai reputate lavorazioni sufficienti, anche se sono soddisfatte le condizioni della lista (cfr. capitolo sulle regole d’origine).
Divieto di drawback
Per la fabbricazione in Svizzera di prodotti originari non possono essere impiegati materiali non originari che hanno fruito del regime di restituzione o di non riscossione dei dazi. In altre parole: i materiali impiegati per la fabbricazione di prodotti originari devono essere imposti definitivamente all’importazione. Si parla di divieto di drawback.
Non soggiacciono al divieto di drawback:
- materiali non coperti dal relativo accordo (p. es. determinati prodotti agricoli)
- materiali importati all’aliquota preferenziale quali prodotti originari di un partner contrattuale (p. es. importazione di merce originaria dall’UE, perfezionamento in Svizzera nel traffico di perfezionamento attivo, riesportazione nell’UE)
- preferenze tariffali nell’ambito di un altro ALS o del sistema generale di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo
- agevolazioni doganali con impegno circa l’uso.
Le disposizioni relative al drawback si applicano anche agli imballaggi, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili nonché agli assortimenti di merci.
Alcuni accordi, e in particolare le norme transitorie nella Convenzione PEM e l’accordo con il Regno Unito, prevedono ordinamenti particolari, vedasi pertanto i singoli accordi.
Una panoramica dell’applicabilità o meno del divieto di drawback è fornita qui (PDF).