Le prove dell’origine

I contenuti di questa pagina:
CCM | Dichiarazione d’origine su fattura | Esportatori Autorizzati (EA) | Dichiarazione del fornitore in territorio svizzero | Prove dell’origine dopo il 1° gennaio 2024 | Conservazione delle prove dell’origine all’import | Documenti giustificativi per merci usate | Il sistema degli Esportatori Registrati (REX)

In base all’Ordinanza sul rilascio di prove dell’origine (ORPO), affinché una merce possa beneficiare di un esonero o di una riduzione dei dazi doganali all’entrata del Paese di destinazione, deve essere rilasciata la prova dell’origine definita nell’accordo di libero scambio corrispondente. Nella fattispecie si tratta di:

  • Certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1
  • Certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED
  • Dichiarazione d’origine su fattura.

Il seguente documento offre una panoramica completa delle prove dell’origine da utilizzare nei vari accordi di libero scambio (CCM vs. dichiarazione d’origine): Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali (PDF).

Il documento Istruzioni concernenti le prove dell’origine (PDF) e le varie Circolari sugli accordi di libero scambio (origine) fornisco ampi ragguagli sull’allestimento dei documenti.

Certificato di circolazione delle merci

Si rimanda alle osservazioni del retro del primo foglio del CCM nonché alle istruzioni sopra indicate. Si segnala in particolare:

  • nelle esportazioni verso Messico e Cile occorre inoltre menzionare la voce SA a quattro cifre nella rubrica 8;
  • per le esportazioni verso gli Stati del CCG è consigliato indicare la voce SA a sei cifre nella rubrica 8 nonché il numero della fattura nella rubrica 10;
  • nell’ambito degli accordi con gli Stati della SACU, gli Stati della CCG e il Giappone va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima pagina deve essere compilata obbligatoriamente in inglese;
  • nell’ambito degli accordi con la Colombia, il Perù e gli Stati dell’America centrale va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima pagina deve essere compilata obbligatoriamente in inglese o spagnolo;
  • se le merci sono originarie della Comunità europea o se il Paese di destinazione è un membro della Comunità europea, bisogna avere cura di indicare nelle rubriche 4 o 5 la Comunità europea (utilizzando le abbreviazioni “CE” o “UE”) e non il singolo Paese membro. Questo vale anche quando una precedente prova d’origine menziona solo il Paese membro. L’indicazione aggiuntiva di uno Stato membro, per esempio “UE/Germania”, è tollerata;
  • il CCM EUR.1 non può essere utilizzato nell’ambito degli accordi di libero scambio con: Canada, Corea del Sud, Ecuador, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Singapore. In questi casi per l’esportazione dalla Svizzera va utilizzata la dichiarazione d’origine su fattura (vedi sotto);
  • nella prova dell’origine EUR-MED occorre indicare se sono applicabili le disposizioni relative al cumulo. Nella rubrica 7 del CCM EUR-MED va quindi apposta la menzione in lingua inglese «cumulation applied with…». Se non viene applicato il cumulo euromediterraneo, occorre annotare «no cumulation applied»;
  • nell’ambito dell’ALS con la Cina va utilizzato il CCM EUR.1 CN speciale con le varie rubriche in inglese. Per ogni prodotto devono essere indicati la voce SA a sei cifre nonché il criterio d’origine corrispondente (vedi istruzioni a tergo del foglio 1 del CCM). Nella rubrica 8, dopo l’ultima posizione, deve essere tracciata una linea con i caratteri « * » o « \ » oppure semplicemente una linea per riempire lo spazio non utilizzato;
  • come indicato al capitolo “Il cumulo dell’origine” alla voce “Cumulo diagonale”, si opera una distinzione tra le prove d’origine rilasciate sotto l’attuale Convenzione PEM e quelle rilasciate sotto le norme rivedute (transitorie). A livello formale, gli EUR.1  rilasciati in base alla norme transitorie devono essere completati con il riferimento inglese “TRANSITIONAL RULES”. È responsabilità delle imprese garantire che i materiali che hanno ottenuto lo status di origine preferenziale secondo le norme rivedute (di solito più liberali) non siano utilizzati come materiali preferenziali in una catena di produzione con cumulo secondo le norme dell’attuale convenzione PEM. Se una merce è conforme sia alle norme della Convenzione PEM che alle norme transitorie PEM, possono essere rilasciati due certificati di circolazione come richiesto: una CCM EUR.1 o EUR-MED ai sensi delle norme PEM e una CCM EUR.1 ai sensi delle norme transitorie PEM.

Dichiarazione d’origine su fattura

La dichiarazione d’origine su fattura può essere rilasciata al posto del CCM per gli invii costituiti da uno o più colli purché il valore complessivo dei prodotti originari contenuti non superi CHF 10’300.-. Sono fatte salvo le seguenti eccezioni:

  • gli ALS con Canada, Corea del Sud, Ecuador (per l’export dalla Svizzera), Filippine, Hong Kong, Indonesia e Singapore non prevedono limiti di valore;
  • negli ALS con Colombia e Perù tale limite è di EUR 6’000.- o USD 8’500.-;
  • nell’ALS con gli Stati dell’America centrale tale limite è di EUR 6’000.-.

Per quanto riguarda i limiti di valore in altre valute vedasi l’elenco dei valori limite (PDF). Fa stato la valuta nella quale viene fatturata la merce.

Nell’ambito dell’accordo con gli Stati del CCG non è prevista, per il momento, alcuna dichiarazione d’origine, va pertanto utilizzato il CCM.

Nel quadro degli accordi con Giappone e Cina la dichiarazione d’origine su fattura può essere utilizzata unicamente dagli esportatori autorizzati, tutti gli altri esportatori devono utilizzare il CCM. Gli invii possono contenere anche merci non originarie di qualsiasi valore, esse devono però essere designate chiaramente come tali nella fattura L’ALS Svizzera-Cina prevede, come esigenza supplementare, la trasmissione elettronica della dichiarazione d’origine

La dichiarazione su fattura va redatta nella forma e nella lingua previste nei rispettivi accordi. Essa deve essere dattiloscritta (procedura di stampa, macchina da scrivere) oppure apposta mediante timbro digitale nonché munita della firma manoscritta.

Nell’accordo commerciale con il Regno Unito, può essere emessa anche elettronicamente, ma deve essere firmata digitalmente con una firma elettronica o un codice di identificazione. Al posto della fattura è ammesso anche il bollettino di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descrive le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato da consentirne l’identificazione.

I tenori delle dichiarazioni d’origine su fattura (PDF) possono differire da un ALS all’altro e non è consentito modificarle.

Come indicato al capitolo “Il cumulo dell’origine” alla voce “Cumulo diagonale”, si opera una distinzione tra le prove d’origine rilasciate sotto l’attuale Convenzione PEM e quelle rilasciate sotto le norme rivedute (transitorie). A livello formale, le dichiarazioni d’origine  emesse sulla base delle norme transitorie devono essere completate con la dicitura “conformemente alle norme di origine transitorie”. È responsabilità delle imprese garantire che i materiali che hanno ottenuto lo status di origine preferenziale secondo le norme rivedute (di solito più liberali) non siano utilizzati come materiali preferenziali in una catena di produzione con cumulo secondo le norme dell’attuale convenzione PEM.

Validità formale delle prove d’origine

Qui (PDF) trovate le istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove d’origine preferenziali, ivi compresi alcuni esempi di certificati d’origine.

Per una verifica delle prove d’origine cinesi

Esportatori autorizzati

Gli Esportatori Autorizzati (EA) possono stendere dichiarazioni d’origine su fattura senza limiti di valore e sono anche dispensati dalla firma manoscritta. Il numero dell’autorizzazione va indicato nella dichiarazione. Per maggiori ragguagli vedasi il documento Esportatore Autorizzato (EA): compilazione di prove dell’origine nella procedura semplificata (PDF), dove all’allegato 1 a pagg. 4-5 è possibile visionare i testi validi e l’indicazione del genere di dichiarazione che entra in linea di conto nell’ambito dei singoli accordi.

Dichiarazione del fornitore in territorio svizzero

Le dichiarazioni dei fornitori valgono quali prove dell’origine per i prodotti o i materiali acquistati sul territorio svizzero. Se le condizioni riguardo al carattere originario dei prodotti rimangono immutate, il fornitore ha la facoltà di fornire una dichiarazione generale sotto forma di lettera, valida per un periodo più lungo (max. due anni). Per ulteriori ragguagli e un esempio di dichiarazione del fornitore vedasi la circolare Dichiarazioni dei fornitori in territorio elvetico (PDF).

Colui che allestisce la dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni, dalla data d’emissione, tutti i mezzi di prova sulla scorta dei quali sono state allestite le dichiarazioni dei fornitori. Egli deve inoltre conservare per tre anni dalla data d’emissione le dichiarazioni dei fornitori che sono servite da base per il rilascio delle prove dell’origine

Può accadere che ditte dell’UE richiedano – erroneamente! – ai fornitori svizzeri le cosiddette dichiarazioni a lungo termine del fornitore (in tedesco “Langzeit-Lieferantenerklerungen, LLE”). Tali dichiarazioni sono prove interne all’UE e non possono essere usate nel traffico transfrontaliero di merci tra Svizzera e UE. L’ALS Svizzera-UE prevede unicamente l’uso di certificati di circolazione delle merci EUR.1 / EUR-MED oppure la dichiarazione su fattura / dichiarazione su fattura EUR-MED riferita a una fornitura specifica.

Abolizione dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e prove dell’origine

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali (quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli). I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale. Le aziende esportatrici dovranno tuttavia continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.

In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio

  • dovrà essere riesportata allo stata immutato con prova dell’origine, o
  • dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.

Per maggiori dettagli vedasi il capitolo dedicato all’abolizione dazi sui prodotti industriali

Conservazione delle prove dell’origine all’import

Le prove dell’origine che servono per un’imposizione all’aliquota preferenziale all’importazione devono attualmente essere custodite in formato cartaceo originale. Dal 1° gennaio 2024 sarà consentita la conservazione in formato digitale.

Durante il periodo di conservazione, tali prove dell’origine (o le relative copie) dovranno poter essere presentate, su richiesta, all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Questo NON si applicherà alle prove dell’origine per imposizioni all’aliquota preferenziale precedenti il 1° gennaio 2024, che dovranno continuare ad essere archiviate in formato cartaceo originale. E ciò anche se il periodo di conservazione andrà oltre la data sopra indicata.

Per ulteriori ragguagli vedasi la Nota informativa dell’UDSC del 03.08.2023 | Conservazione delle prove dell’origine all’importazione a partire dal 1° gennaio 2024 (PDF, 96 KB)

Documenti giustificativi per merci usate

La prova dell’origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell’importazione, da un lato, e quella dell’esportazione, dall’altro, i documenti giustificativi d’uso non siano più disponibili, sempre che:

  • la data di produzione e d’importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti in conformità della regolamentazione in vigore nel paese d’esportazione, a conservare i loro documenti contabili (in Svizzera: 10 anni);
  • le merci possano essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, pareri di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizione di queste ultime, ecc.;
  • nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfano i requisiti delle regole in materia d’origine.

Il sistema degli Esportatori Registrati (REX)

Nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP) a favore dei Paesi in via di sviluppo, la Svizzera applica preferenze doganali all’importazione di merci originarie di questi Paesi se queste sono provviste di prove dell’origine valide: il certificato d’origine modulo A, la dichiarazione su fattura o, nell’ambito del sistema degli Esportatori Registrati (REX), la dichiarazione d’origine. Il sistema REX si fonda sul principio dell’autocertificazione dell’azienda esportatrice che, per poter stilare la dichiarazione d’origine, deve richiedere all’autorità competente del suo Paese di essere registrata in un’apposita banca dati. Così facendo, l’azienda diventa un Esportatore Registrato. Vediamo il sistema più nel dettaglio.

Paesi partecipanti

Il sistema REX è entrato in vigore nel 2017 nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP). Non ha impatto sulle regole per la determinazione dell’origine delle merci, ma riguarda i metodi di attestazione dell’origine: infatti, sostituisce progressivamente il sistema di certificazione dell’origine basato sui certificati di origine emessi dalle autorità doganali/governative e sulle dichiarazioni su fattura emesse a determinate condizioni dalle stesse aziende esportatrici. Non tutti i Paesi in via di sviluppo partecipano al sistema REX. Quelli che hanno aderito sono elencati qui. In questo elenco è desumibile anche se un determinato Paese può ancora rilasciare certificati d’origine modulo A o dichiarazioni su fattura oppure a partire da che data di allestimento questi ultimi non possono più essere accettati e devono obbligatoriamente essere emesse delle dichiarazioni d’origine (in inglese: Statement on Origin, SoO). Fino ad ulteriore avviso, per i Paesi in sviluppo non menzionati nell’elenco vengono accettati sia i certificati d’origine modulo A (anche chiamato: Form A) sia la dichiarazione su fattura.

Registrazione ed emissione della dichiarazione d’origine

In linea di massima, ogni esportatore dei Paesi partecipanti al REX può allestire una dichiarazione d’origine. Tuttavia, se un invio destinato alla Svizzera contiene merce originaria di valore superiore a CHF 10’300 (EUR 6’000) (prezzo franco fabbrica), l’esportatore deve essere registrato presso l’autorità competente del suo Paese come Esportatore Registrato (in inglese: Registered Exporter, REX) e il suo numero di registrazione deve essere indicato nella dichiarazione d’origine. La validità del numero di registrazione dell’esportatore registrato (REX) può essere verificata sul sito Internet dell’UE REX number validation (europa.eu). Per i prodotti originari con un valore inferiore a CHF 10’300 rimane invece obbligatoria la dichiarazione su fattura (firmata); per contro l’indicazione del numero di registrazione sarà facoltativa.

Indipendentemente dal valore della merce, per i riesportatori svizzeri che intendono frazionare in Svizzera, sotto vigilanza doganale, gli invii da Paesi in via di sviluppo accompagnati da prove dell’origine valide oppure che vogliono rispedire simili invii nell’Unione europea (UE), in Norvegia o nel Regno Unito quali invii completi vige l’obbligo di registrarsi come REX e di emettere delle dichiarazioni d’origine sostitutive. La richiesta di registrazione come REX è da sottoporre tramite il relativo modulo al Circondario doganale competente (per il Ticino: Dogana Sud, Lugano, tel. +41 58 469 98 11, dogana.sud@bazg.admin.ch). Quest’ultimo rilascia un numero REX, che deve obbligatoriamente essere inserito nelle dichiarazioni d’origine.

Nel caso di un’esportazione dalla Svizzera verso un Paese in via di sviluppo, l’allestimento di una dichiarazione d’origine è previsto solo se la merce deve essere ulteriormente lavorata in tale Paese per poi essere riesportata in Svizzera o esportata nell’UE, in Norvegia o nel Regno Unito (quota parte del Paese concedente/donatore). Gli esportatori svizzeri che inviano materiali in un Paese in via di sviluppo per ulteriore lavorazione, e intendono allestire una dichiarazione d’origine, devono essere registrati unicamente se l’invio contiene merce di origine svizzera per un valore superiore a CHF 10’300 franchi. Per gli invii di merce con valore inferiore a CHF 10’300 è possibile emettere una dichiarazione d’origine senza essere registrati quali REX. È irrilevante che l’esportatore sia o meno un esportatore autorizzato. I giustificativi relativi all’origine dei prodotti devono essere conservati per tre anni. Il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 non è più previsto.

Per quanto riguarda il Regno Unito, sulla base dell’accordo commerciale CH-UK, quest’ultimo accetta le dichiarazioni d’origine sostitutive nel quadro del sistema REX. In cambio, la Svizzera accetta le dichiarazioni d’origine sostitutive rilasciate nel Regno Unito con il numero EORI britannico invece del numero REX.

Tenore della dichiarazione d’origine

Il tenore della dichiarazione d’origine è riportato nell’appendice 3 dell’Ordinanza sulle regole d’origine (OROPS):

Versione francese:

L’exportateur … a) (Numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …b) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …c).

Versione inglese:

The exporter …d) (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …e) preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is …f)

dove:
a)    invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale;
b)    deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario;
c)    in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation»;
d)    invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale;
e)    deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario;
f)     in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale; «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».

Si segnala invece che, per essere ritenuta valida, la dichiarazione d’origine sostitutiva fornita dall’esportatore britannico deve avere il seguente tenore:

The exporter of the products covered by this document (customs identification No…. g)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. h) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is … … i).

(Place and date j))

(Name and signature of the exporter)

dove:
g)    i riesportatori del Regno Unito che riesportano merci in Svizzera devono indicare il loro numero EORI;
h)    deve essere indicata l’origine della merce;
i)     in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»);
j)     questo può essere omesso se incluso nel documento stesso.

Validità e ulteriori ragguagli

La dichiarazione d’origine

  • deve essere indicata su un documento commerciale, unitamente al nome e all’indirizzo completo dell’esportatore nonché alla descrizione della merce e alla data d’emissione;
  • non deve essere firmata dall’esportatore né controfirmata da un’autorità (il sistema REX è basato sul principio dell’autocertificazione);
  • è valida per 12 mesi dal giorno del suo allestimento;
  • può essere rilasciata anche dopo l’esportazione della merce.

Link utili

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio internazionale
+41 91 911 51 35
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