Il cumulo dell’origine

I contenuti di questa pagina:
Cumulo bilaterale | Cumulo diagonale | Cumulo totale | Convenzione PEM | Riesportazione allo stato immutato

Il cumulo dell’origine è una deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese per poter essere considerate merci originarie. Il cumulo consente infatti di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.

Si distinguono vari tipi di cumulo: il cumulo bilaterale, il cumulo diagonale e il cumulo totale.

Cumulo bilaterale

Il cumulo bilaterale consente di equiparare i materiali importati a quelli di origine svizzera, se questi materiali importati sono originari della parte contraente di un ALS verso cui il prodotto finito sarà esportato. Il cumulo bilaterale è previsto in tutti gli accordi di libero scambio (inclusi gli accordi agricoli bilaterali).

Cumulo diagonale

Il cumulo diagonale consente di impiegare materiali originari di varie parti contraenti di un ALS se tutte le parti coinvolte nel processo applicano tra di loro degli ALS aventi le stesse regole d’origine. Analogamente al cumulo bilaterale, i materiali con lo statuto di merce originaria sono equiparati a quelli originari della parte esportatrice. Il cumulo diagonale è tuttavia possibile soltanto tra gli attori che partecipano a un sistema di cumulo diagonale, vale a dire che quest’ultimo deve essere previsto in tutti gli accordi toccati. È il caso del sistema paneuromediterraneo dell’origine.

La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) si applica tra le parti contraenti purché abbiano concluso tra di loro un ALS. Per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Isole-Faeroer, Georgia, Ucraina. Altri Stati aderenti la Convenzione PEM, con cui la Svizzera non ha però sottoscritto alcun ALS sono: Algeria, Siria, Kosovo e Moldavia.

La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Le norme di origine rivedute della Convenzione PEM e le vecchie norme di origine della Convenzione PEM coesisteranno fino al 31 dicembre 2025. La Matrix (PDF) illustra nel quadro di quali ALS è già consentito il cumulo con l’applicazione delle norme rivedute e sarà aggiornata man mano. 

A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.

Le prove dell’origine rilasciate nel quadro delle norme rivedute devono essere contrassegnate come tali fino al 31 dicembre 2025: il CCM deve infatti includere nella rubrica 7 la dicitura «REVISED RULES» (in inglese). Nella dichiarazione di origine, questa nota è posta alla fine del testo.

Le prove d’origine dei fornitori rilasciate secondo le vecchie norme possono essere utilizzate per il cumulo nell’ambito dell’applicazione delle norme rivedute (si parla di “permeabilità”), ma non il contrario: se l’importazione avviene con prova di origine «REVISED RULES», anche l’esportazione deve avvenire con prova di origine «REVISED RULES».

La permeabilità è soggetta a determinate restrizioni e può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028:

  • Merci dei capitoli 1 e 3 del SA
  • Prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA
  • Merci dei capitoli 25-97 del SA

Per ulteriori ragguagli sullallestimento dei CCM e delle dichiarazioni dorigine vedasi il capitolo dedicato alle prove dell’origine nonché la nota informativa congiunta (PDF) dell’UDSC e della SECO del 16 dicembre 2024, la  circolare R-30 dell’UDSC del 27 novembre 2024 aggiornata il 30 dicembre 2024 (PDF) e le Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali aggiornate a gennaio 2025 (PDF).

Esempi di cumulo

Esempi di cumulo bilaterale e diagonale sono visionabili nel documento “Il cumulo negli accordi di libero scambio” (PDF).

Cumulo totale

Nel cumulo totale la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve obbligatoriamente essere effettuata nel territorio doganale di un singolo Paese, ma può complessivamente avvenire nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio. Per quanto riguarda la Svizzera, solo l’ALS AELS-Tunisia prevede attualmente il cumulo totale.

Riesportazione allo stato immutato

Una merce importata da un Paese contraente come merce originaria che viene riesportata allo stato immutato è considerata merce originaria a condizione che venga nuovamente fornita nella parte contraente originaria (bilaterale). Esempio: merce originaria dell’UE importata dall’Italia e riesportata verso la Germania (la merce non ottiene l’origine svizzera, ma mantiene la propria origine).

CCM – Rubrica 4 “Paese d’origine” / Rubrica 5 “Paese di destinazione”

Se le merci sono originarie della Comunità europea o se il Paese di destinazione è un membro della Comunità europea, bisogna avere cura di indicare nelle rubriche 4 o 5 la Comunità europea (abbreviazione “CE” o “UE”)  e non il singolo Paese membro. Questo vale anche quando una precedente prova d’origine menziona solo il Paese membro. L’indicazione aggiuntiva di uno Stato membro, per esempio “UE/Germania” è tollerata.

Ulteriori documenti utili

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio internazionale
+41 91 911 51 35
E-mail

Domande sull’origine preferenziale?

E-mail