Abolizione dei dazi sui prodotti industriali
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale (Tares) (ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli) – che potranno pertanto essere importati in franchigia doganale, anche senza prova dell’origine preferenziale.
Poiché con tale abolizione va a cadere il vantaggio competitivo dettato dagli ALS, si sollevano importanti questioni sull’esigenza o meno di continuare a richiedere le prove documentali dell’origine preferenziale. È importante rilevare che, se per i prodotti che rimangono o saranno consumati in Svizzera non sarà più necessario basarsi su un ALS o sul sistema di preferenze generalizzate (SPG), con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le importazioni, diversa potrà invece essere la situazione nel caso di merci destinate ad essere riesportate tali e quali oppure per i materiali destinati alla riesportazione dopo essere stati trasformati.
La prova dell’origine preferenziale è richiesta per la riesportazione di merci allo stato immutato in un Paese di libero scambio.
Per il cumulo dell’origine (p. es. nell’ambito della convenzione PEM) le prove dell’origine preferenziali sono tuttora richieste come giustificativi per l’esportazione. Già oggi le aziende, infatti, interessate devono presentare una prova dell’origine precedente valida o, in alternativa, una decisione d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale se all’esportazione della merce in questione intendono rilasciare una prova dell’origine (cfr. Circolare D30, Semplificazione in materia di prove dell’origine precedenti). Questa pratica non cambierà con l’abolizione dei dazi industriali.
Per quanto riguarda l’importazione di merci o materie prime che saranno trasformate in Svizzera e poi riesportate, occorre pertanto chiarire se al momento dell’esportazione sarà applicato o meno un cumulo dell’origine. Chi intende farlo deve poter contare anche in futuro, all’importazione della merce in questione, sulle prove dell’origine precedenti rilasciate dal proprio fornitore (CCM o dichiarazione d’origine su fattura).
I giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell’origine all’esportazione, nel caso dell’ALS con la Corea del Sud per cinque anni.
Con l’abolizione dei dazi industriali, al 1° gennaio 2024, le procedure speciali risulteranno ampiamente obsolete. A titolo eccezionale alcune procedure saranno mantenute, è il caso ad esempio del traffico di perfezionamento attivo, nell’ambito dell’importazione temporanea di merci, per l’esenzione dall’IVA .
Si rileva infine che l’abolizione dei dazi industriali non comporta un adeguamento dei processi di sdoganamento, rimane quindi in vigore l’obbligo
- della dichiarazione d’importazione, compresa la corretta dichiarazione dei numeri di tariffa doganale delle rispettive merci. A tal proposito si ricorda che parallelamente all’abolizione dei dazi industriali è prevista anche una semplificazione della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali: le 9114 voci tariffarie saranno ridotte a 7511. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni). Le chiavi statistiche (elementi di controllo / numeri convenzionali di tre cifre che fungono da suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre) saranno trasferite alla nuova struttura tariffaria se necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;
- del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.
Schema riassuntivo: quanto è necessaria la prova dell’origine preferenziale o la prova valida dell’origine precedente all’importazione?
Fonte: SECO
IN BREVE
Per l’importazione in franchigia di dazio non sarà più necessaria una prova dell’origine preferenziale. Essa resterà tuttavia necessaria se una merce originaria di un Paese partner di libero scambio
– deve essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine o
– deve essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo (p. es. per il montaggio in una macchina che viene esportata con prova dell’origine).
RACCOMANDAZIONI PER LE PERSONE CHE RILASCIANO PROVE DELL’ORIGINE E DICHIARAZIONI DEL FORNITORE
– in occasione dell’importazione di merci per le quali necessitate di una prova dell’origine in vista della riesportazione, fate in modo che i vostri fornitori esteri continuino a fornire prove dell’origine valide, anche se queste non influiscono sull’aliquota di dazio;
– date apposite istruzioni ai vostri fornitori di servizi di sdoganamento se all’importazione desiderate un’imposizione all’aliquota preferenziale.
Link utili:
- Nota informativa | Abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024; ripercussioni sull’origine in occasione dell’esportazione nel quadro degli accordi di libero scambio (ALS) (PDF, 127 kB, 04.08.2023)
- Webinar congiunto SECO/UDSC del 17 agosto 2023 svoltosi in lingua tedesca: la presentazione è stata ufficialmente tradotta in italiano, vedi Evento informativo sull’abolizione delle tariffe industriali 17.08.2023 (PDF, 683 kB, 21.08.2023)