Origine preferenziale e Convenzione PEM: cosa cambierà dal 1° gennaio 2025?

La Convenzione paneuromediterranea riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.

Come riportato dalla nota informativa congiunta (PDF) dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), del 16 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicheranno due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisognerà considerare diversi casi a seconda del partner o dell’accordo di libero scambio:

Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie

  • applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
  • possibilità di cumulo diagonale in base alle norme rivedute
  • cumulo diagonale possibile con le vecchie norme
  • permeabilità dalle vecchie alle norme rivedute

Questo caso si applica/applicherebbe agli accordi: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Albania (*), AELS-Bosnia ed Erzegovina (*), AELS-Georgia (*), AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro (*), AELS-Turchia.

(*) applicazione soggetta a ratifica della Convenzione PEM riveduta e delle disposizioni transitorie entro il 31 dicembre 2024 o ad applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2025. L’UDSC fornirà informazioni non appena possibile. Se queste Parti non sono in grado di ratificare o applicare provvisoriamente entrambe in tempo, si applicheranno solo le vecchie norme PEM (v. scenario 3). Nel caso in cui la Convenzione PEM riveduta viene ratificata, ma le disposizioni transitorie non sono ratificate o non possono essere applicate provvisoriamente, si applicheranno solo le norme rivedute senza le disposizioni transitorie (v. scenario 2).

Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie:

  • applicazione delle norme rivedute
  • il cumulo diagonale è possibile in base alle norme rivedute

Questo caso si applica all’ALS AELS-Serbia, poiché la Serbia potrà ratificare le disposizioni transitorie solo dopo il 1° gennaio 2025.

Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie:

  • applicazione delle vecchie norme
  • il cumulo diagonale è possibile in base alle vecchie norme

Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.

A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.

La Matrix (PDF) indica anche quale caso si applica a quale ALS. L’UDSC ha inoltre già aggiornato anche la panoramica dei testi delle dichiarazioni d’origine (pti 2.3 e 2.4 alle pagg. 13-22). 

In previsione dell’entrata in vigore delle norme rivedute della Convenzione PEM, l’UDSC ha già aggiornato anche la panoramica dei testi delle dichiarazioni d’origine (pti 2.3 e 2.4 alle pagg. 13-22). 

Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura “REVISED RULES” fino al 31 dicembre 2025 (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.

È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.

Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:

  • in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
  • il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
  • nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
  • contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
  • è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
  • il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.

Per ulteriori ragguagli vedasi anche la circolare R-30 (PDF) del 27 novembre 2024 sull’entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta.