Origine preferenziale: nuove regole PEM dal 01.01.2025
Il Comitato misto della Convenzione paneuromediterranea (PEM) ha adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: le attuali norme transitorie applicate provvisoriamente su base bilaterale diventeranno le norme standard a partire dal 1° gennaio 2025.
La convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM) stabilisce norme di origine comuni e il cumulo tra le parti contraenti. Ad oggi, le parti contraenti sono 25: Svizzera, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina. La Convenzione si applica tuttavia solo se tra le parti vige un accordo di libero scambio: per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina. In data odierna sono pertanto escluse dal cumulo con la Svizzera: Algeria, Kosovo, Moldavia e Siria.
La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Attualmente, quindi, esistono due sistemi paralleli di cumulo dell’origine: l’attuale Convenzione PEM e le norme transitorie. La Matrix Euro-Med (PDF) illustra nel quadro di quali ALS è consentito il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie.
Lo scorso 7 dicembre 2023, il Comitato Misto PEM ha definitivamente adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: a partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà solo la Convenzione PEM riveduta e quindi un solo insieme di norme di origine.
In vista di questo passaggio, a partire da febbraio 2024 sarà introdotta gradualmente la cosiddetta “permeabilità automatica” delle norme, che consentirà alle aziende che applicano le norme transitorie di effettuare il cumulo anche se il loro fornitore ha rilasciato una prova di origine in conformità con le norme di origine dell’attuale Convenzione PEM. La Matrix Euro-Med sarà adattata di conseguenza.
Dal 1° gennaio 2025 si applicherà invece unicamente la Convenzione PEM riveduta (*).
Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, tra cui:
- la prova d’origine EUR-MED è soppressa, vengono mantenuti unicamente il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione di origine (*);
- il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari possono essere calcolati sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale;
- se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- le soglie di tolleranza per i materiali non originari aumentano dal 10% al 15% del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10% al 15% del peso netto per i prodotti agricoli;
- per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione;
- la regola del trasporto diretto è sostituita dalla regola di non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali.
(*) L’entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta potrebbe essere differita per Israele, Marocco e Tunisia, in quanto i rispettivi accordi di libero scambio riconoscono attualmente solo il protocollo di origine Euro-Med e devono pertanto essere aggiornati. A causa delle lunghe procedure interne di approvazione nei Paesi partner è possibile che per taluni casi ciò non sia fattibile entro il 31 dicembre 2024, pertanto il Comitato congiunto della Convenzione PEM sta valutando disposizioni transitorie.