Origine preferenziale

Oltre alla Convenzione AELS (Associazione europea di libero scambio, siglata con Islanda, Norvegia e Principato del Liechtenstein) e all’accordo di libero scambio con l’Unione europea (UE-26), la Svizzera dispone di una rete di 33 accordi di libero scambio (ALS) con 43 partner e a copertura di ben 73 Paesi, cfr. panoramica della Segreteria di Stato dell’economia SECO.

Di regola, gli ALS sono conclusi nell’ambito dell’AELS, la Svizzera può tuttavia stipulare accordi anche bilateralmente. È stato il caso con Giappone e Cina.

Fonte immagine: SECO

Lo scopo degli ALS è essenzialmente di facilitare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli. Anche se il contenuto degli ALS si è evoluto negli anni, l’abbattimento dei dazi doganali resta un elemento centrale. I Paesi partner di un ALS si concedono reciprocamente queste agevolazioni, non accordandole invece ad altre Nazioni. Per questo motivo ogni accordo è circoscritto ai prodotti originari dei Paesi partner dello stesso, per i quali definisce regole d’origine specifiche da rispettare. Solo se queste regole sono soddisfatte, e se le merci sono scortate da una prova dell’origine valida, l’esenzione o l’agevolazione in materia di dazi viene concessa. In ambito doganale si parla di “preferenze tariffali” e dunque di “origine preferenziale”. Nella fattispecie, se un’azienda svizzera intende beneficiare di un’agevolazione nel Paese di destinazione, deve comprovare l’origine svizzera della propria merce.

Per approfondimenti, documenti e link utili si invita a consultare le seguenti sottopagine (cfr. link a sinistra):

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio internazionale
+41 91 911 51 35
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