Nuova Legge cantonale sulle Aperture dei Negozi (LAN)
Da inizio gennaio 2020 il settore del commercio al dettaglio dispone di nuove regolamentazioni.
Il 1° gennaio sono entrati in vigore la Legge cantonale sulle Aperture dei Negozi (LAN) e il Contratto Collettivo di Lavoro per il settore della vendita, dichiarato di forza obbligatoria. Per la gestione del CCL è stata istituita una Commissione paritetica, la cui sede è a Lamone.
La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita.
È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all’interno dei locali di un’impresa di genere diverso o di un appartamento.
Basi legali
- Legge sull’apertura dei negozi del 23 marzo 2015
- Regolamento di applicazione alla Legge sull’apertura dei negozi del 18 dicembre 2019
- Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso dei viaggiatori del 18 dicembre 2019
Le principali disposizioni
Il quadro normativo regola in particolare:
- L’orario di apertura e di
chiusura dei negozi in tutto il Cantone
– dal lunedì al venerdì tra le ore 06.00 e le ore 19.00,
– il giovedì tra le ore 06.00 e le ore 21.00,
– il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30. - Il principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi.
- La possibilità di chiedere deroghe puntuali agli orari di apertura nei giorni feriali, nelle domeniche e giorni festivi, in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
L’introduzione di deroghe di legge:
- per determinati negozi nei giorni feriali tra le ore 06.00 e le ore 22.30.
- per l’apertura generalizzata dei negozi tra le ore 10.00 e le ore 18.00 per un massimo di tre domeniche all’anno, nelle domeniche che precedono il Natale dopo l’Immacolata, definite annualmente dal DFE.
- per l’apertura generalizzata dei negozi tra le ore 10.00 e le ore 18.00 nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica, escluso il primo maggio.
- per determinati negozi durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali tra le ore 06.00 e le ore 22.30.
Per maggiori informazioni il Segretariato di Federcommercio è a disposizione. Altri utili riferimenti sul sito dell’Ispettorato del lavoro del Canton Ticino, all’indirizzo www.ti.ch/negozi
Testo tratto da www.ti.ch/negozi