Le preoccupazioni per il clima possono giustificare un’attenuazione della pena?
Il Codice penale (CP) elenca le principali fattispecie per le quali è prevista una pena (detentiva o pecuniaria). Per ogni reato il testo di legge indica il minimo e il massimo della pena che per quel determinato agire può essere comminata. Le pene possono però essere attenuate in presenza di circostanze particolari. Ad esempio, recita l’art. 48 CP, quando l’autore ha agito per motivi onorevoli.
Tra i “motivi onorevoli” figurano anche le preoccupazioni per i cambiamenti climatici e per la conseguente necessità di intervenire al fine di ridurre le emissioni di gas serra? A questa domanda ha parzialmente risposto il Tribunale federale in una recente sentenza (6B_620/2022).
In concreto il caso riguardava un attivista che, durante una “Marcia per il clima” nel 2018 a Ginevra aveva imbrattato con della vernice la facciata di una banca. Per questi atti la persona era quindi stata accusata e condannata in prima e seconda istanza per danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP, che recita: Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
Per valutare la situazione personale dell’accusato i giudici hanno innanzitutto ricordato che possono essere considerati onorevoli quei motivi che poggiano su una scala di valori etici comunemente riconosciuti. Fatta questa precisazione il Tribunale federale ha successivamente ammesso che le apprensioni per i cambiamenti climatici sono molto rispettabili. Ciò non basta però per qualificare di onorevoli tali motivi. Soprattutto laddove le azioni sfociano in danneggiamenti o nella messa in pericolo dell’integrità fisica di altre persone. Inoltre, l’appello alla disobbedienza civile può addirittura mettere in discussione la legittimità democratica del diritto. Ne consegue che simili azioni non possono essere considerate fondate su valori etici condivisi dalla maggioranza della popolazione. Il Tribunale federale ha però lasciato la porta aperta in relazione ad azioni non violente, di breve durata e che non creano particolari intralci al traffico o minacce alla pubblica sicurezza (come, ad esempio, brevi e pacifici sit-in di protesta). In tali specifiche situazioni eccezionali e, soprattutto, non violente, non è pertanto escluso che possano essere ammessi i motivi onorevoli e quindi la relativa attenuazione di pena.
A cura dell’Avv. Michele Rossi, delegato relazioni esterne Cc-Ti