Incoterms: alcune chiarezze sulle clausole di resa
In questa rubrica ci siamo soffermati più volte sul significato e sull’utilizzo degli Incoterms, le clausole di resa utilizzate quotidianamente nel commercio internazionale. Sovente, durante le consulenze personalizzate, ci ritroviamo tuttavia ancora confrontati con alcune questioni puntuali caratterizzate da imprecisioni nell’applicazione delle clausole.
Un caso emblematico è sicuramente quello della clausola Ex Works (EXW), ovvero “Franco Fabbrica”. Questo termine di resa – come spiegato nella pubblicazione ufficiale dell’ICC – definisce che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei proprio locali o in altro luogo convenuto. Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione. In questo caso il compratore sopporta tutte le spese ed i rischi connessi alla presa in consegna della merce dal punto concordato, o se indicato, nel luogo di consegna convenuto. EXW comporta quindi il livello minimo di obbligazioni per il venditore. Tale regola dovrebbe essere usata con cautela in quanto il venditore non ha l’obbligo nei confronti del compratore di caricare la merce sul vettore, anche se in pratica può trovarsi in posizione migliore per farlo. È bene sottolineare che il venditore, nel caso in cui carichi comunque la merce, lo fa a rischio e spese del compratore. Se il venditore si trova in posizione migliore per caricare la merce, è di solito più appropriato utilizzare un Incoterms FCA, che obbliga il venditore a provvedervi a suo rischio e spese. Si tenga infine presente che il compratore ha l’obbligo limitato di fornire al venditore ogni informazione riguardante l’esportazione della merce, tra cui anche ogni comunicazione relativa alla presa di consegna della stessa.
Tutt’altro utilizzo – sempre in linea con la pubblicazione ufficiale dell’ICC – è dato invece dalla resa DDP, ovvero “Reso Sdoganato”, l’Incoterms che predispone gli obblighi massimi per il venditore. DDP significa infatti che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali. Anche in questo caso si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché le spese e i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore. L’IVA o altre tasse simili pagabili per l’importazione sono a carico del venditore salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.
Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare tutti i rischi e le spese dello sdoganamento all’importazione è più corretto invece utilizzare la regola DAP. In questo caso il DAP, “Reso al Luogo di Destinazione”, definisce che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto.
La clausola DAP prevede che il venditore sdogani la merce all’esportazione, ma non gli impone nessun obbligo di sdoganarla all’importazione e di pagare eventuali diritti di importazione o comunque di espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
Da queste generali delucidazioni emerge come gli Incoterms determino con precisione gli obblighi delle parti in una compravendita internazionale. Saper utilizzare correttamente le clausole di resa permette di semplificare le transazioni e, in caso di dubbi o complicazioni, chiarire con precisione le responsabilità degli uni o degli altri.
Monica Zurfluh, responsabile S-GE per la Svizzera italiana
Marco Passalia, vice direttore e responsabile Export Cc-Ti