Gli “Statements on Origin” rimpiazzeranno i certificati d’origine Form. A
Nell’ambito dell’origine delle merci vi sono importanti novità all’orizzonte: il 1° gennaio 2017 verrà infatti introdotto il sistema REX (Registered Exporter), che sostituisce i “Certificati d’origine Form. A”, le prove documentali oggi utilizzate al momento dell’entrata in Svizzera per beneficiare dei vantaggi legati alle preferenze doganali a favore dei Paesi in sviluppo (PSV), con le cosiddette “dichiarazioni d’origine” (Statements on Origin [SoO]). Come sottolinea l’Amministrazione federale delle Dogane (AFD) in una recente comunicazione agli operatori economici, se i CO Modulo A devono essere vidimati dalle autorità del Paese esportatore, gli SoO REX saranno emessi autonomamente dall’esportatore che dovrà però prima farsi registrare presso l’autorità competente nel proprio Paese. I relativi dati verranno in seguito messi a disposizione delle amministrazioni e degli operatori economici dell’Unione Europea (UE), della Norvegia e della Svizzera.
Nella Circolare dell’AFD n. 705/2016 – che riprendiamo qui di seguito – vengono sottolineate altre conseguenze dell’introduzione del sistema REX. Innanzitutto, ai PVS viene concesso un termine sino al 31.12.2018 per aderire al sistema REX e, dalla loro adesione, un periodo transitorio di 18 mesi durante il quale potranno allestire sia i CO Modulo A sia gli SoO. A partire dal 1.7.2020 potranno essere utilizzati esclusivamente gli Statements on Origin. L’AFD pubblicherà una lista contenente la data d’annessione al sistema REX di ogni Paese e il tipo di prova d’origine valida.
A partire dal 1.1.2017, le ditte che riesportano merci originarie di PVS dalla Svizzera verso l’UE o la Norvegia, allestendo Moduli A sostitutivi, dovranno farsi registrare in Svizzera quali esportatori autorizzati (REX). Ciò permetterà loro di trasmettere il carattere originario della merce tramite l’allestimento di SoO. La registrazione è possibile già dal 1.12.2016. L’AFD pubblica le informazioni e i formulari necessari nel suo portale internet (www.dogana.ch). In Svizzera non sono previsti periodi di transizione. Anche le imprese di spedizione e di logistica svizzere possono registrarsi come REX e, a mano delle relative deleghe, eseguire delle riesportazioni per conto di ditte estere o indigene. Per procedere in tal senso devono disporre delle prove dell’origine precedenti.
Lo stesso vale per le ditte riesportatrici dell’UE e della Norvegia. L’UE, però, concederà ai suoi riesportatori un periodo di transizione di un anno. Durante questo periodo nell’UE si potranno utilizzare sia CO Moduli A sostitutivi sia SoO.
Per le forniture dalla Svizzera verso un PVS di merci destinate ad essere lavorate e in seguito riesportate in Svizzera, in Norvegia o nell’UE quali prodotti originari del PVS, al posto dei Certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR 1 o delle dichiarazioni d’origine su fattura attualmente utilizzati, in futuro dovranno pure essere allestiti dei SoO. A partire dal 1.1.2017, anche i fornitori che spediscono verso i PVS prodotti che servono per la produzione di prodotti originari, sono obbligati a rilasciare SoO. Se le merci originarie contenute nell’invio hanno un valore superiore a CHF 10’300, l’esportatore svizzero deve registrarsi quale REX sulla pagina internet dell’AFD.
In definitiva, con l’entrata in vigore del sistema REX si assisterà a una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici che, nella fase di esportazione, dovranno autocertificare l’origine delle merci conservando tutta la documentazione giustificativa. Ciò comporterà parallelamente una sempre più necessaria e approfondita conoscenza della tematica dell’origine delle merci; aspetto, questo, da non sottovalutare per evitare imprecisioni nella pratica di tutti i giorni e, soprattutto, per non incorrere in sanzioni.
Monica Zurfluh, responsabile S-GE per la Svizzera italiana
Marco Passalia, responsabile Servizio Export Cc-Ti