Deduzione delle spese di ricerca e di sviluppo
Quale Paese dall’alto tenore di vita e dagli elevati prezzi (“Hochpreisinsel”) dal dopoguerra la Svizzera è costretta, soprattutto per le sue ditte esportatrici, a puntare sui settori ad alto valore aggiunto e alla continua innovazione dei prodotti e dei processi. Infatti, la Confederazione è uno dei Paesi che, rispetto al loro PIL, più investono nella ricerca e lo sviluppo (in seguito anche “R&S”).
Secondo alcuni studi, l’economia privata sostiene oltre i due terzi dei costi del settore R&S svizzero, che si attestano al momento a circa 22 miliardi di franchi, cioè più di 3 percento del PIL.
Con la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (in seguito “RFFA”) è stata creata agli articoli 10a e 25a della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (in seguito “LAID”) la base legale per consentire ai Cantoni di maggiorare la deduzione per le spese di R&S fino a concorrenza del 50% di quest’ultime. Si tratta di un’incentivazione dal lato input delle spese di R&S (mentre l’incentivazione dal lato output è promossa attraverso il Patent box).
Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo imposto ai Cantoni, il Legislatore ticinese non era tenuto a recepire questa nuova deduzione fiscale.
In modo molto lungimirante, il nostro Legislatore ha però intuito il potenziale attrattivo di questo nuovo incentivo per l’innovazione e ha colto questa occasione al volo. Con la Riforma fiscale cantonale di adeguamento della Legge tributaria cantonale alla RFFA, sfruttando al massimo i margini di manovra concessi dalla LAID, sono stati così introdotti nella Legge tributaria cantonale (in seguito “LT”) i nuovi articoli 30a e 73a LT che permettono l’ulteriore deduzione per spese di R&S (cosiddetta “superdeduzione R&S”).
Nelle prossime righe cercheremo di descrivere le caratteristiche principali di questo nuovo importante incentivo fiscale e in quali condizioni esso possa essere d’interesse per le PMI ticinesi.
Funzionamento della superdeduzione (o deduzione maggiorata)
Secondo le nuove disposizioni di legge, in vigore dal 1° gennaio 2020, la superdeduzione R&S è concessa solo al contribuente che ne fa richiesta all’autorità di tassazione competente. Non si tratta infatti di un costo che può essere registrato nella contabilità commerciale, ma di una deduzione nel calcolo (extracontabile) delle imposte.
L’agevolazione in questione consiste in una deduzione fiscale supplementare quantificata in ragione di un importo pari al 50% delle spese di R&S giustificate dall’uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente stesso o indirettamente da terzi.
Non tutte le spese che, a prima vista, potrebbero sembrare di R&S qualificano per il calcolo della superdeduzione. Infatti, secondo l’art. 73a cpv. 3 LT, per quanto riguarda le spese sostenute dal contribuente stesso, possono essere considerate solo le spese, sostenute in Svizzera, per il personale direttamente imputabili alla R&S, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35%di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente.
Per spese per il personale sono da intendersi i costi aziendali di personale (salari e oneri sociali) purché si tratti di collaboratori effettivamente attivi nella R&S. Non qualificano, per esempio, i costi del personale che svolge funzioni di management, attività amministrative, di produzione, di vendita, ecc. Con il supplemento del 35% sulle spese per il personale si tiene conto in modo forfettario delle altre spese di R&S, quali p.es. i costi di materiale, gli investimenti, i costi delle attrezzature di ricerca o per i servizi ecc.
Per quanto concerne le spese di R&S indirettamente sostenute da terzi, cioè fatturate al contribuente da mandatari esterni, la norma di legge consente l’applicazione della superdeduzione R&S per l’80% dell’importo addebitato per attività di R&S, purché tale attività sia stata effettuata da società del gruppo o da terzi su suolo svizzero.
Da notare che ai fini del calcolo della ulteriore deduzione del 50% è possibile aggiungere alle spese qualificanti del proprio personale del settore R&S l’80% delle spese di R&S fatturate dai mandatari esterni. Inoltre, nel caso in cui sia il mandante che il mandatario siano residenti in Svizzera e abbiano entrambi diritto alla agevolazione, per evitare una doppia deduzione, il Legislatore ha previsto che solo la persona che ha conferito il mandato di R&S abbia diritto alla relativa deduzione, che pertanto non potrà essere fatta valere dal mandatario.
L’interesse per le PMI ticinesi
Si può calcolare che, sfruttando al massimo la superdeduzione R&S e tenuto anche conto della norma sulla limitazione dello sgravio fiscale (art. 73b LT), una società di capitali con sede a Lugano possa ridurre la propria aliquota sull’utile effettiva da circa 18.31% fino a circa 10.35%.
In linea di principio dovrebbe essere più agevole la possibilità di fare valere la superdeduzione R&S rispetto al Patent box. Quest’ultimo è infatti concesso solo in relazione agli utili netti da brevetti e diritti analoghi, mentre la superdeduzione R&S non presuppone l’ottenimento di un brevetto.
Eppure, la possibilità di far valere la superdeduzione R&S non è aperta a tutte le aziende. Infatti, la tipologia di ricerca che qualifica per la deduzione maggiorata per le attività di R&S è limitata alla ricerca scientifica e all’innovazione fondata sulla scienza ai sensi dell’art. 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. In altre parole, qualificano per l’agevolazione le spese che riguardano la ricerca fondamentale, la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza. Con quest’ultima sono da intendersi lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l’economia e la società, ma non la ricerca sostenuta per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione (p. es. il marketing). Sapere individuare le spese che qualificano per la superdeduzione R&S costituisce una delle maggiori sfide per le PMI.
Per poter fare valere la superdeduzione l’azienda, a cui spetta l’onere della prova secondo le regole generali, dovrà pertanto potere dimostrare, oltre che il calcolo della deduzione, anche la natura delle attività svolte e perciò dovrà tenere a disposizione dell’autorità fiscale idonea documentazione di supporto.
Articolo a cura di Peter A. Jäggi, Avv. Esperto fiscale dipl. fed., LL.M., Jäggi & Scheller SA, Lugano