USA- La decisione di incrementare il dazio al 31% per i prodotti di origine Svizzera

Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato l’introduzione di un dazio aggiuntivo ad valorem del 10% sulle importazioni da vari paesi e settori.

A dir poco sorprendente è la decisione di incrementare questo dazio al 31% per i prodotti di origine Svizzera, misura che entrerà in vigore il 9 aprile 2025, alle 00:01 EDT (Eastern Daylight Time). Questa tariffa rappresenta una risposta alle tariffe doganali applicate dalla Svizzera ai prodotti americani, che sono state stimate al 61%. Nel loro calcolo, gli Stati Uniti, hanno incluso anche le cosiddette barriere non tariffali, quindi non i dazi esistenti o altre imposizioni pecuniarie ma elementi che, a loro avviso, ostacolano gli operatori americani, come normative sanitarie e fitosanitarie, la legge sulla protezione dei dati, le norme sulla protezione della proprietà intellettuale, la tassazione sulle transazioni finanziarie e la trasparenza in generale delle procedure che riguardano le importazioni.
Secondo la comunicazione americana, alcune merci non saranno tuttavia soggette alla tariffa reciproca, come i prodotti farmaceutici. Non è però ancora chiaro se questa esenzione persisterà o se invece questi beni potrebbero rientrare in altre tariffe, come quelle della Sezione 232 (prodotti che minacciano o danneggiano la sicurezza nazionale). 

Di seguito sono riassunti i punti salienti delle decisioni statunitensi. È una prima valutazione sommaria della situazione, in una situazione ancora poco chiara.
Ci stiamo adoperando insieme alle autorità e ai colleghi delle altre Camere nazionali e bilaterali (in particolare la Camera Svizzera-USA) per ottenere informazioni più precise.

Punti principali:

  • Il presidente Trump si basa sulla sua autorità ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act del 1977 (IEEPA) per affrontare l’emergenza nazionale posta dal grande e persistente deficit commerciale che è causato, a suo dire, dall’assenza di reciprocità nelle nostre relazioni commerciali e da altre politiche dannose come la manipolazione valutaria e le imposte sul valore aggiunto (IVA) applicate da altri paesi.
  • Usando la sua autorità IEEPA, il presidente Trump imporrà una tariffa aggiuntiva di base del 10% a tutti i paesi. Questa entrerà in vigore il 5 aprile 2025 alle 12:01 a.m. EDT.
  • Il presidente Trump imporrà una tariffa individualizzata reciproca più alta ai paesi con cui gli Stati Uniti hanno i maggiori deficit commerciali. È il caso della Svizzera, a cui sarà applicato un dazio del 31%. Questa tariffa entrerà in vigore il 9 aprile 2025 alle 00:01 EDT.
  • Queste tariffe rimarranno in vigore fino a quando il presidente Trump non stabilirà che la minaccia rappresentata dal deficit commerciale e dal trattamento non reciproco è soddisfatta, risolta o mitigata. In questo senso la diplomazia svizzera si è mossa per comprendere il margine di trattativa.
  • L’ordine IEEPA prevede anche la possibilità di modificare le decisioni, consentendo al presidente Trump di aumentare le tariffe in caso di ritorsioni da parte dei partner commerciali o di ridurle qualora questi adottino“misure significative per porre rimedio agli accordi commerciali non reciproci e allinearsi con gli Stati Uniti in materia di sicurezza economica e nazionale”.
  • Alcune merci non saranno soggette alla tariffa reciproca. 
    Queste includono:
    (1) articoli soggetti a 50 USC 1702(b);
    (2) articoli in acciaio/alluminio e automobili/parti di automobili già soggetti alle tariffe della Sezione 232;
    (3) articoli in rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname;
    (4) tutti gli articoli che potrebbero essere soggetti alle future tariffe della Sezione 232;
    (5) lingotti; e
    (6) energia e altri minerali che non sono disponibili negli Stati Uniti.
  • Per Canada e Messico, gli ordini IEEPA esistenti sul fentanil/migrazione rimangono in vigore e non sono interessati da questa decisione. Ciò significa che le merci conformi all’USMCA continueranno ad avere una tariffa dello 0%, le merci non conformi all’USMCA una tariffa del 25% e l’energia e il cloruro di potassio non conformi all’USMCA una tariffa del 10%. Nel caso in cui gli ordini IEEPA esistenti sul fentanil/migrazione vengano revocati, le merci conformi all’USMCA continueranno a ricevere un trattamento preferenziale, mentre le merci non conformi all’USMCA saranno soggette a una tariffa reciproca del 12%.

Prossimi passi

  • Chiarire la metodologia utilizzata dal governo Trump per calcolare le “Tariffe applicate agli Stati Uniti” del 61% da parte della Svizzera e il criterio di base dell’imposizione del dazio aggiuntivo del 31%.
  • Determinare i criteri che la Svizzera deve soddisfare per essere riconosciuta come un paese che ha intrapreso “misure significative per porre rimedio agli accordi commerciali non reciproci e allinearsi con gli Stati Uniti in materia di economia e sicurezza nazionale”.
  • Inoltre, individuare le potenziali azioni che possono essere intraprese prima che le tariffe entrino in vigore il 9 aprile 2025, tra una settimana.

Seguiranno aggiornamenti