La Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
La CITES (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), nota anche come Convenzione di Washington è sottoscritta da 175 Paesi di tutto il mondo allo scopo di garantire la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle popolazioni vegetali e animali del nostro pianeta.
Per molte specie di flora e fauna l’espansione degli scambi internazionali costituisce – o potrebbe costituire – una minaccia. Il loro commercio dovrebbe quindi essere ammesso solo nella misura in cui lo consentono gli effettivi naturali. L’introduzione di regole chiare, improntate ai criteri della sostenibilità, si rivela spesso più efficace di un divieto assoluto. Con il termine “commercio ai sensi della CITES” si intende quindi qualsiasi spostamento che preveda il passaggio di un confine.
Le specie protette dalla CITES vengono classificate su tre diversi livelli, a seconda del grado di minaccia. L’importazione e l’esportazione di esemplari vivi, di loro parti o prodotti da essi derivati sono vietate, oppure consentite solo previa autorizzazione.
L’Appendice I (primo livello) comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero esserlo dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere autorizzato solo in condizioni eccezionali.
L’Appendice II (secondo livello) comprende tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottomesso ad una severa regolamentazione.
Mentre l’Appendice III (terzo livello) comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
Molti animali selvatici oggetto di scambi commerciali transfrontalieri sono tutelati da disposizioni sulla conservazione delle specie sia a livello nazionale che internazionale.
Anche la legislazione sulle epizoozie impone il rispetto di determinate condizioni.
Per importare o esportare questi animali è necessario disporre di un’autorizzazione.
Animali selvatici non protetti
In Svizzera vengono considerati non protetti gli animali selvatici che non figurano nelle Appendici I-III della CITES né sono tutelati ai sensi della legge sulla caccia e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.
Sussiste tuttavia un obbligo di autorizzazione anche per l’importazione di alcuni invertebrati e per la maggior parte dei vertebrati non protetti.
Per importare parti di animali protetti e prodotti da essi derivati sono necessarie un’autorizzazione d’importazione dell’USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) e, per lo più, un’autorizzazione d’esportazione rilasciata nel Paese di origine o di provenienza.
Per parti di animali protetti e prodotti da essi derivati si intende:
- prodotti di specie CITES: le disposizioni della convenzione internazionale CITES si applicano a circa 5’000 specie animali, elencate nelle tre Appendici citate poc’anzi;
- prodotti derivati da specie di uccelli indigene di cui è vietata la caccia, protette ai sensi della legislazione svizzera in materia di caccia e di protezione della natura e del paesaggio.
Determinate parti e prodotti non trasformati, come ad esempio carni o pelli grezze, sono inoltre soggette alla legislazione in materia di epizoozie.
Piante ornamentali compresi bulbi e tuberi, semi, fiori recisi, foglie, frasche e rami
Tutti gli invii e gli esemplari di piante soggetti alle disposizioni CITES (anche riprodotti artificialmente) devono essere accompagnati dall’originale del certificato CITES rilasciato nel Paese d’origine. Il certificato è obbligatorio a prescindere dalla quantità.
Oltre 28’000 specie di piante rientrano nel campo d’applicazione della CITES; di queste, circa 300 sono iscritte nell’Appendice I e possono essere oggetto di scambi commerciali internazionali solo se ottenute da esemplari riprodotti artificialmente nell’ambito della coltivazione vivaistica; vige invece il divieto per le piante selvatiche.
Di norma non viene richiesto alcun permesso d’importazione dell’USAV per le piante CITES vendute in commercio e il materiale vegetale vivo deve essere anche accompagnato da un certificato fitosanitario (Phytosanitary Certificate = certificato di fitosanitario).
L’importazione in Svizzera deve avvenire esclusivamente attraverso gli uffici doganali inclusi nell’elenco “Uffici doganali per l’importazione di piante CITES”.
Sussiste un obbligo generale di notifica nei confronti dell’autorità doganale e del Servizio fitosanitario federale. Il Servizio fitosanitario federale è in grado di fornire ulteriori informazioni circa l’importazione di piante.
Del controllo alla frontiera è responsabile il Servizio fitosanitario federale (SFF) dell’UFAG (Ufficio federale dell’agricoltura), che su incarico dell’USAV effettua anche il controllo CITES.
Riesportazione di animali selvatici vivi – animali selvatici protetti
In Svizzera, gli animali sono protetti dalle seguenti disposizioni:
- CITES: le norme previste dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) interessano circa 5’000 specie animali, elencate nelle tre Appendici già citate.
- Legislazione sulla caccia e sulla protezione della natura e del paesaggio
Per esportare animali selvatici protetti dalla CITES sono necessari un’autorizzazione d’esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall’USAV.
Per l’esportazione di specie iscritte nell’Appendice I, è necessario che l’organo di gestione del Paese di destinazione abbia rilasciato un’autorizzazione d’importazione prima che l’USAV rilasci a propria volta un’autorizzazione d’esportazione (certificato di riesportazione). Tuttavia, per il commercio delle suddette specie vigono severe restrizioni. L’esportazione viene autorizzata, ad esempio, solo se si tratta di esemplari pre-convenzione, se è comprovabile che gli animali sono stati allevati in cattività o se vengono esportati nel quadro di programmi di conservazione in cattività e per finalità di ricerca.
Anche per gli animali di specie elencate nelle Appendici II e III sono necessarie autorizzazioni d’esportazione (certificati di riesportazione).
Per sapere se e in quale forma nel Paese in cui si intende esportare gli esemplari siano richieste autorizzazioni d’importazione per le specie iscritte nelle Appendici II e III, è opportuno contattare le autorità CITES del Paese di destinazione.
Riesportazione di parti di animali e prodotti derivati
In Svizzera, gli animali sono protetti dalle seguenti disposizioni:
- CITES: le norme previste dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) interessano circa 5’000 specie animali, elencate nelle tre Appendici descritte.
- Legislazione sulla caccia e sulla protezione della natura e del paesaggio.
Per esportare parti di animali appartenenti a specie protette dalla CITES e prodotti da essi derivati sono necessari un’autorizzazione d’esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall’USAV.
Fonti: