Controlli all’esportazione e beni dual-use
Le aziende che operano a livello internazionale si trovano ad operare in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da sanzioni economiche e disposizioni in materia di controllo delle esportazioni. Molti operatori credono, erroneamente, che il controllo delle esportazioni riguardi solo le esportazioni di beni di natura militare.
In Svizzera, i controlli sui beni concordati a livello internazionale sono disciplinati da due leggi distinte: la legge federale sul materiale bellico (LMB) e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI).
In quest’ultimo caso, i controlli riguardano beni che sembrano innocui per l’uso quotidiano ma che, se sottoposti a un’analisi più approfondita, potrebbero anche essere utilizzati per scopi militari. Questi beni sono definiti beni duplice impiego o “dual-use”. È innanzitutto opportuno specificare che, con il termine di “beni”, si intendono merci, tecnologie e software.
I beni a duplice impiego sono elencati nell’allegato 2 dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impego (OBDI) in base alla classificazione ECCN (Export Control Classification Number), che a sua volta poggia sulla natura dei beni stessi (tipologia di prodotto, software o tecnologia) e sui suoi parametri tecnici. Questa forma di controllo oggettiva richiede maggiori sforzi e risorse perché presuppone un’analisi tecnica del bene nel suo insieme e delle sue parti (componenti) per assicurarsi che non rientrino nell’allegato di cui sopra. Se lo sono, all’esportazione è necessaria un’autorizzazione preventiva della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Il 26 marzo prossimo in occasione di un workshop organizzato con il supporto e l’intervento della SECO, analizzeremo in dettaglio questioni come la classificazione dei beni, l’obbligo di autorizzazione e la responsabilità delle aziende. Coglieremo altresì l’occasione di passare in rassegna la legge sul materiale bellico. I partecipanti avranno l’opportunità di sottoporre i loro quesiti in anticipo.