Conoscere meglio le disposizioni legali sulla Swissness

Il 1° gennaio di quest’anno è entrata in vigore la nuova Legge Federale che regola lo “swiss made”, la cosiddetta Swissness. Abbiamo riassunto alcuni dettagli utili inerenti questa normativa.

L’obiettivo della Swissness, nell’ambito della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM), entrata in vigore il primo gennaio scorso, era quello di consolidare il valore della designazione “svizzera” nel contesto dei mercati internazionali, dato che tale designazione è importante per la vendita di prodotti e servizi elvetici.

Nel settembre 2015 il Consiglio Federale ha adottato la Swissness, che è poi entrata in vigore ad inizio 2017. I nuovi criteri puntano sul miglioramento dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e agevolano l’attuazione del diritto all’estero. Il tutto ha un duplice intento: preservare il valore della Swissness e combatterne gli abusi.

Il valore economico della Swissness è innegabile e molto elevato, portando numerosi vantaggi competitivi alle aziende che ne fanno uso, occorreva però una chiara normativa che ne regolasse l’uso e prevenisse gli abusi, sia in ambito nazionale che internazionale. Si devono dunque rispettare vari criteri legati alla provenienza di prodotti e servizi, così come l’uso della croce svizzera. La legge prevede dei criteri precisi per determinare la natura svizzera di un prodotto o servizio elvetico. Questi criteri regolano non solo l’uso di un’indicazione di provenienza sull’imballaggio di un prodotto, o per un servizio, ma valgono in egual misura per l’ambito della pubblicità.

Per i prodotti industriali 2 condizioni cumulative devono essere adempiute per poter utilizzare lo “Swiss Made”: almeno il 60% del costo totale deve essere generato in Svizzera e l’attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera (ad esempio l’assemblaggio di un macchinario). Nel calcolo dei costi totali occorre tener conto anche dei costi relativi alla ricerca e sviluppo.

Si punta al miglioramento dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale, agevolando l’attuazione del diritto all’estero.

Per le derrate alimentari, sono 2 le condizioni cumulative che devono essere adempiute: almeno l’80% del peso delle materie prime o degli ingredienti che le compongono devono provenire dalla Svizzera. Per il latte ed i prodotti lattieri questa proporzione arriva fino al 100% e la trasformazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera (ad esempio la trasformazione del latte in formaggio). La legislazione prevede diverse eccezioni al criterio dell’80%, al fine di tener conto delle realtà di cui devono tenere le industrie trasformando le materie prime, che spesso non sono reperibili in Svizzera. Per le prestazioni di servizio, la sede dell’azienda deve essere in Svizzera e la società deve essere realmente amministrata dalla Svizzera. Attenzione a non confondere le regole della “Swissness” (basate sulla proprietà intellettuale) e le regole sull’origine della merce (diritto doganale). Si tratta di regole diverse, i cui criteri non collimano.

Utilizzo della croce svizzera

La croce svizzera può essere utilizzata, come era in passato, per i servizi svizzeri, e anche per i prodotti svizzeri, a condizione ovviamente che rispettino tutte le condizioni legali.

Domande in merito a questo tema? Vi segnaliamo innanzitutto il recente dossier tematico dedicato alla Swissness.
Potete sempre contattarci per informazioni sull’applicazione della normativa “Swissness”: Tel. +41 91 911 51 11, info@cc-ti.ch