Il settore di ricerca CSR e rendicontazione della sostenibilità, con il sostegno della Divisione dell’economia, mette a disposizione delle imprese e degli enti con sede nel Cantone Ticino un Calcolatore semplificato che permette di stimare e inventariare le emissioni annuali di gas a effetto serra (GHG).
Questo Calcolatore di emissioni CO2 per le aziende in Ticino è concepito come uno strumento semplificato per stimare e inventariare le emissioni annuali di gas a effetto serra (GHG) per le aziende con sede nel Canton Ticino. Il calcolatore consente di stimare le emissioni di gas serra da fonti di Scopo 1 (dirette), Scopo 2 (indirette) e di alcune fonti di Scopo 3 (altre indirette). Per quanto riguarda lo Scopo 3, il calcolatore non permette di calcolare le emissioni dovute all’acquisto di materiali. Lo sviluppo del Calcolatore è basato sul modello “Simplified GHG Emissions Calculator” dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (disponibile al seguente link: https://www.epa.gov/climateleadership/simplified-ghg-emissions-calculator).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/03/ART24-CSR-Emissioni-CO2.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-03-22 15:45:072024-03-22 15:45:09Calcolatore emissioni CO2 per le aziende in Ticino
Dopo 16 anni di negoziati, la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS sono riusciti a portare a casa l’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai vari Stati contraenti. La sua entrata in vigore è prevista a tre mesi dalla ratifica.
L’accordo commerciale e di partenariato economico(Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA) concluso il 10 marzo 2024 rappresenta una pietra miliare nella storia della politica commerciale svizzera: il nostro Paese e gli altri Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono infatti il primo partner europeo a concludere un accordo di questo tipo con l’India, assicurando quindi alle loro aziende un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti, in primis europei e britannici (con cui il gigante asiatico ha pure avviato negoziati), in un mercato con 1.4 miliardi di consumatori.
L’accordo contiene disposizioni sul commercio di beni industriali (inclusi il pesce e altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli di base e trasformati, sugli ostacoli tecnici al commercio, sulle misure sanitarie e fitosanitarie, sulle regole d’origine, sulle agevolazioni commerciali, sul commercio di servizi, sulla protezione e sull’applicazione della proprietà intellettuale, sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla composizione delle controversie nonché sul commercio e lo sviluppo sostenibile e sulla promozione degli investimenti. Esso è destinato a portare significativi benefici economici, come catene di approvvigionamento meglio integrate e più resistenti e nuove opportunità per le aziende, con conseguente aumento dei flussi commerciali e degli investimenti.
Di seguito i punti principali:
Prodotti industriali
Oltre il 95% dei prodotti industriali svizzeri (tranne l’oro) beneficerà da subito o dopo un periodo transitorio massimo di 10 anni di uno sgravio totale o parziale dai dazi. In sostanza: orologi e gran parte dei macchinari saranno esenti da dazi. Allo scadere dei tempi previsti anche i prodotti chimico-farmaceutici beneficeranno di un accesso al mercato senza dazi o con dazi ridotti (esenzione per quasi tutti i prodotti farmaceutici e per il 74% dei prodotti chimici), stesso dicasi per i prodotti ottici (compresi i prodotti medici). Le concessioni dell’India ai prodotti di origine svizzera possono essere visionate nell’appendice 2C.3 dell’allegato 2C. La ricerca può essere effettuata tramite voce di tariffa doganale, per gli acronimi vedasi le note introduttive all’allegato 2C.
Prodotti agricoli di base e trasformati
Dopo un periodo transitorio massimo di 10 anni l’India concederà alla Svizzera l’accesso al mercatoin franchigia doganale per determinati prodotti, tra cui il cioccolato, le capsule di caffè e alcune preparazioni alimentari e l’eliminazione dei dazi per vari prodotti ortofrutticoli e prodotti di base di origine animale e vegetale. Il vino svizzero beneficerà di riduzioni tariffarie scaglionate su 10 anni. Le concessioni dell’India ai prodotti di origine svizzera possono essere visionate nell’appendice 2C.3 dell’allegato 2C. La ricerca può essere effettuata tramite voce di tariffa doganale, per gli acronimi vedasi le note introduttive all’allegato 2C.
Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie
I capitoli sugli ostacoli tecnici al commercio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie si basano sulle disposizioni degli accordi OMC pertinenti. In entrambi i settori le Parti hanno concordato una clausola di revisione che prevede la negoziazione tra loro di eventuali vantaggi che entrambe avrebbero negoziato con una terza Parte. Pertanto, se l’India e l’UE, che stanno anch’esse negoziando, concluderanno successivamente un accordo di questo tipo, l’India dovrà concedere alla Svizzera un trattamento equivalente a quello dell’UE, qualora la Svizzera abbia concordato un trattamento simile con l’UE.
Concessioni da parte svizzera relativamente ai prodotti
Le concessioni fatte dalla Svizzera all’India relativamente ai prodotti industriali e ai prodotti agricoli di base e trasformati possono essere visionate qui. In sostanza la Svizzera applica all’India concessioni simili a quelle fatte in altri accordi. Quale prova dell’origine preferenziale indiana fa stato il certificato d’origine.
Servizi
L’accordo, e nello specifico l’allegato 6A, contiene norme supplementari rispetto all’Accordo generale dell’OMC sugli scambi dei servizi (GATS) e migliora la certezza del diritto. Nel settore finanziario, i fornitori di servizi attivi in Svizzera potranno beneficiare di termini chiari e trasparenti per l’autorizzazione delle licenze. Inoltre, l’accordo rende più trasparenti i criteri e le procedure adottati durante la verifica delle richieste di autorizzazione. Nel settore assicurativo la quota di capitale straniero viene portata al 49%, mentre nel settore bancario passerà dal 51% al 74%. Il personale addetto all’installazione e alla manutenzione di macchinari è autorizzato a soggiornare in India fino a 3 mesi l’anno.
Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale è regolata nell’allegato 8A. Viene migliorata la protezione della Swissness e un accordo accessorio disciplina il trattamento della Swissness nelle domande di registrazione di marchi. Per quanto riguarda la protezione dell’innovazione, l’accordo contiene garanzie affinché i prodotti protetti da brevetto esportati dalla Svizzera verso l’India non vengano discriminati rispetto a quelli fabbricati in loco. Inoltre, l’accordo semplifica e abbrevia la procedura di opposizione per i brevetti nonché le procedure di rendicontazione, obbligatorie in India. Nel campo della protezione dei risultati dei test sui farmaci e sui prodotti fitosanitari è previsto un livello di protezione conforme all’accordo TRIPS che non limita l’accesso ai medicamenti in India. Per quanto concerne le indicazioni geografiche, come i nomi dei formaggi, l’accordo prevede una protezione più elevata dietro apposita richiesta. Questa misura si applica anche alle denominazioni di prodotti non agricoli come gli orologi.
Commercio e sviluppo sostenibile
L’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India contiene un capitolo esaustivo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile.
Promozione degli investimenti e cooperazione
Gli Stati dell’AELS si impegnano a portare avanti diverse attività di promozione per incentivare gli investimenti in India. È stato definito un valore target pari a 100 miliardi di investimenti e 1 milione di posti di lavoro da raggiungere entro i prossimi 15 anni. In caso di mancato raggiungimento di questo valore target, vi saranno consultazioni volte a definire le misure per il conseguimento degli obiettivi fissati. Qualora al termine delle consultazioni l’India continui a ritenere che gli Stati dell’AELS non hanno adempiuto ai propri obblighi, dopo un ulteriore termine di 3 anni (grace period) può sospendere le concessioni fatte nell’ambito degli scambi di merci.
La presente scheda non ha presunzione di esaustività.
Prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici o dei diamanti lavorati provenienti da Paesi terzi da dichiarare nella dichiarazione doganale di importazione e-dec, aggiornamento delle FAQ e adozione del 13° pacchetto: queste, in breve, le ultime novità in merito alle sanzioni contro la Russia.
Dal 1° marzo 2024, in conformità con gli articoli 14a par. 4bis e 14e par. 8 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, la prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici rispettivamente dei diamanti lavorati provenienti da Paesi terzideve essere dichiarata nella dichiarazione doganale di importazione e-dec come “documento giustificativo” (codice documento Y824 rispettivamente L147). Se il codice del documento non viene dichiarato, il sistema informatico e-dec rifiuterà la dichiarazione visualizzando un messaggio di errore richiedente la prova del Paese di origine dei prodotti.
I documenti di prova appropriati sono indicati nel documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), stilato dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (ultimo aggiornamento: 11.03.2024), al pto. 2.2.4 per quanto riguarda i prodotti siderurgici e ai pti. 2.4.2 e 2.4.3 per quanto concerne i diamanti.
Dal 20 marzo 2024, secondo l’art. 14f della summenzionata Ordinanza, vigerà l’obbligo per gli operatori economici di vietare contrattualmenteai loro partner stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o di un Paese partner (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) la riesportazione verso la Russia o per l’uso in Russia dei beni elencati negli allegati 3 e 19 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 31. Essi devono altresì prevedere contrattualmente misure correttive adeguate per i casi di violazioni (es. risoluzione del contratto o pagamento di una penale, cfr. pto 2.5.1 delle FAQ). Gli operatori economici sono liberi di scegliere una formulazione appropriata per la clausola, ma devono precisare che la stessa è un elemento essenziale del contratto. Le FAQ riportano il seguente modello (disponibile anche in IT, FR, DE):
«(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this 13/23 Agreement that fall under the scope of Article 14f of the Ordinance imposing Measures in Connection with the Situation in Ukraine (SR 946.231.176.72).
(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.
(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).
(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.
(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information».
Da ultimo, ma non meno importante, il 29 febbraio 2024 la Svizzera ha attuato il 13° pacchetto di sanzioni UE, entrato in vigore il 1° marzo 2024. Tale pacchetto amplia l’elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni sanzionate (anche di Paesi terzi, come India, Sri Lanka, Cina, Hong Kong, Serbia, Turchia, Kazakistan e Thailandia) e introduce nuove restrizioni di carattere merceologico. Per quanto riguarda queste ultime, trattasi in particolare di prodotti tecnologici avanzati che potrebbero favorire il rafforzamento militare, di difesa e più in generale dell’industria russa, come da allegato 1 “Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza” e allegato 23 “Beni per il rafforzamento dell’industria”. Tra i beni vietati figurano ad esempio componenti utilizzati per lo sviluppo e la produzione di droni, come trasformatori elettrici, convertitori statici, condensatori.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/03/ART24-Sanzioni-russia-aggiornamento.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-03-11 16:00:002024-03-27 08:20:14Sanzioni contro la Russia: aggiornamento
Svizzera Turismo nell’ambito del programma Swisstainable, conferisce ai fornitori di servizi sostenibili un marchio che consentirà loro di fungere da esempio.
Il marchio Swisstainable rende visibile a colpo d’occhio l’impegno per la sostenibilità nel settore. Il marchio è facile da integrare nella comunicazione di tutti i fornitori di servizi. In base al livello di sostenibilità adottato dai partner, Svizzera Turismo riconosce tre livelli di adesione al programma: livello 1 committed, livello 2 engaged, livello 3 leading. Per le imprese del settore turistico alberghiero del Cantone Ticino che dispongono del rapporto di sostenibilità con certificato di conformità della Camera di Commercio, Svizzera Turismo riconosce il livello Swisstainable 2. Per il Dipartimento delle Finanze e dell’economia che ha sostenuto il modello di rapporto semplificato realizzato da SUPSI e promosso dalla Camera di Commercio si tratta di un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità dello strumento messo a disposizione delle imprese ticinesi.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/03/ART24-CSR-Label-1.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-03-05 10:20:302024-03-05 10:20:32Swisstainable e rapporto di sostenibilità semplificato: un accordo per il label
Le aziende che operano a livello internazionale si trovano ad operare in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da sanzioni economiche e disposizioni in materia di controllo delle esportazioni. Molti operatori credono, erroneamente, che il controllo delle esportazioni riguardi solo le esportazioni di beni di natura militare.
In quest’ultimo caso, i controlli riguardano beni che sembrano innocui per l’uso quotidiano ma che, se sottoposti a un’analisi più approfondita, potrebbero anche essere utilizzati per scopi militari. Questi beni sono definiti beni duplice impiego o “dual-use”. È innanzitutto opportuno specificare che, con il termine di “beni”, si intendono merci, tecnologie e software.
I beni a duplice impiego sono elencati nell’allegato 2 dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impego (OBDI) in base alla classificazione ECCN (Export Control Classification Number), che a sua volta poggia sulla natura dei beni stessi (tipologia di prodotto, software o tecnologia) e sui suoi parametri tecnici. Questa forma di controllo oggettiva richiede maggiori sforzi e risorse perché presuppone un’analisi tecnica del bene nel suo insieme e delle sue parti (componenti) per assicurarsi che non rientrino nell’allegato di cui sopra. Se lo sono, all’esportazione è necessaria un’autorizzazione preventiva della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Il 26 marzo prossimo in occasione di un workshop organizzato con il supporto e l’intervento della SECO, analizzeremo in dettaglio questioni come la classificazione dei beni, l’obbligo di autorizzazione e la responsabilità delle aziende. Coglieremo altresì l’occasione di passare in rassegna la legge sul materiale bellico. I partecipanti avranno l’opportunità di sottoporre i loro quesiti in anticipo.
L’Arabia Saudita ha aggiornato l’elenco delle sostanze che non possono essere utilizzate nella produzione di cosmetici.
La Saudi Food and Drug Authority (SFDA), l’autorità saudita per gli alimenti e i farmaci, ha ampliato l’elenco delle sostanze che non possono essere utilizzate nella produzione di cosmetici. Tra queste figurano numerose sostanze potenzialmente cancerogene. Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2024, sono precisate nella circolare n. 6391.
Ulteriori informazioni relative all’importazione di cosmetici in Arabia Saudita (es. elenco delle sostanze soggette a restrizione, norme/standard, marchi registrati) sono disponibili sul sito web della SFDA.
Fonte: German Trade & Invest (GTAI)
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/02/ART24-Arabia-Saudita-cosmesi-divieti.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-02-22 08:00:002024-02-16 16:54:23Arabia Saudita: nuovi ingredienti vietati nei cosmetici
L’empatia è la capacità di comprendere lo stato d’animo, i comportamenti e le emozioni altrui. È un’abilità sociale di fondamentale importanza ed è uno dei principali strumenti per una comunicazione interpersonale efficace e gratificante. Daniel Goleman (psicologo, autore e giornalista scientifico, si è affermato come una figura di rilievo nel campo dell’intelligenza emotiva) ci dice che in ogni tipo di rapporto la radice dell’interesse sta nel riuscire ad entrare in sintonia emozionale. Le emozioni vengono però raramente verbalizzate, soprattutto in ambito professionale, ed è qui che entra in gioco l’empatia. Questa competenza ci permette di comprendere meglio le emozioni toccate decodificando sia i messaggi verbali che quelli emessi dai canali di comunicazione non verbali. Riuscire ad essere empatici facilita l’accettazione delle diversità, migliora la comunicazione, rafforza l’autostima, migliora i rapporti interpersonali e ci spinge a seguire alcuni principi morali come, ad esempio, intervenire a favore di una persona in difficoltà.
I vantaggi dell’empatia per il business
Le aziende e le organizzazioni sono formate da persone, per questo motivo diventa importante sviluppare l’empatia anche in questi contesti e a tutti i livelli, permettendo la crescita personale dei collaboratori ma anche di migliorare le relazioni tra colleghi, con i superiori o con clienti e fornitori. In altre parole, in un’organizzazione empatica vengono generate relazioni più solide, oltre a una maggiore e migliore collaborazione, e si potrà osservare un aumento della produttività. Sempre secondo Goleman le organizzazioni intelligenti a livello emotivo hanno maggiore chiarezza nei valori e nella missione aziendale gettando così le basi di una cultura organizzativa positiva e veicolando un’immagine chiara e precisa che riesce a distinguersi sul mercato. Ricapitolando, coltivare l’empatia in azienda significa: creare un ambiente di lavoro positivo, facilitare la libertà di espressione di tutti i lavoratori, sviluppare migliori relazioni interne facendo sentire tutti ascoltati, compresi e rispettati, favorire la collaborazione e la gestione dei conflitti ottenendo migliori risultati di business.
L’empatia si può imparare
Molti credono che l’empatia sia qualcosa di innato. È pur vero che ci sono persone più portate perché possiedono delle capacità di intelligenza emotiva naturali, questo però non significa che non si possa apprendere. Gli studi hanno dimostrato che le competenze empatiche, come del resto tutte le competenze, possono essere apprese, a patto che ne si conoscano e comprendano le componenti e le si possano poi mettere in pratica. Un’impresa che propone ai lavoratori di formarsi sul tema dell’empatia e riesce a metterla in pratica e quindi allenarla quotidianamente, permetterà ad ogni membro di un team di diventare un elemento importante della squadra che saprà lavorare in sintonia con il resto dei membri. Un gruppo di lavoro così formato sarà in grado di risolvere più rapidamente qualsiasi problema, aumenterà la sua efficacia e porterà proposte innovative. Individualmente ogni membro affinerà queste capacità che diventeranno parte integrante della sua professionalità. Si avrà così a che fare con persone capaci di rispettare le idee altrui, capaci di ascoltare punti di vista diversi ma anche di esprimere la propria opinione. Nella realtà lavorativa questo si tradurrà in un aumento della collaborazione tra colleghi e si moltiplicheranno gli scambi produttivi. I responsabili di team, se formati sull’empatia, saranno più efficaci nella gestione delle relazioni con i collaboratori, e non solo: sapranno accogliere i feedback e integrarli nei processi aziendali nell’ottica del miglioramento continuo. Offrire ai lavoratori gli strumenti adeguati per poter sviluppare l’empatia risulta essere una scelta vincente a tutti i livelli.
I leader empatici
Come sappiamo i leader sono fondamentali nel creare una cultura aziendale positiva. Questo vale anche per l’empatia. Una delle cinque componenti chiave dell’intelligenza emotiva, sempre secondo Goleman, è proprio la leadership empatica. I leader emotivamente intelligenti sono più efficaci perché sanno riconoscere i sentimenti e le esigenze dei loro collaboratori e infondono loro un senso di fiducia. Promuovono relazioni più forti all’interno del team, favoriscono senso di appartenenza e motivazione. Tutto questo si traduce in una maggiore soddisfazione professionale e nell’aumento del benessere dei dipendenti.
Empatia al lavoro: non solo parole ma azioni
Concretamente quindi come può un’organizzazione sviluppare l’intelligenza emozionale? La risposta spontanea è: attraverso la consulenza e la formazione. Vediamo più nel dettaglio cosa si intende. Per prima cosa offrire una formazione mirata ai collaboratori, partendo dai vertici, per far crescere competenza e consapevolezza su questo tema all’interno dell’organizzazione. Occorrono poi delle azioni concrete da implementare in azienda, per questo la collaborazione di uno specialista che sappia consigliare le azioni da intraprendere e che aiuti a monitorare e tracciare l’efficacia di quanto messo in atto è auspicabile. Una volta appresa questa competenza sarebbe opportuno coinvolgere i collaboratori e trovare il modo di mettere in pratica quanto acquisito introducendo piccoli cambiamenti nella quotidianità lavorativa. Ad esempio, sviluppando una cultura del feedback, utilizzando l’ascolto empatico e accertandosi di dare seguito a quanto emerso.
Si potrebbe anche realizzare un progetto di sviluppo condiviso, con attività volte a coltivare le relazioni all’interno dell’impresa. Anche in questo caso occorre coinvolgere il personale, tenendo sempre presente la necessità di misurare l’efficacia degli interventi effettuati, di condividere i risultati e di discutere insieme sui possibili miglioramenti. I responsabili potrebbero elaborare con ogni collaboratore dei piani di sviluppo personale, valorizzandone i meriti, indagando sulle loro aspirazioni e sostenendoli nel cambiamento. Una pratica ancora poco utilizzata in Ticino e che mi sta particolarmente a cuore è la cultura dell’errore. È una preziosa risorsa di apprendimento e miglioramento continuo personale e di tutto il team che, per essere messa in pratica in maniera efficace, deve essere sostenuta dall’empatia. Un altro punto critico in molte realtà aziendali è la comunicazione. Spesso c’è un divario importante tra quanto ci si sforza di mettere in atto per favorire la comunicazione e quanto viene recepito. Rivedere dal punto di vista empatico i processi comunicativi (come, ad esempio, le riunioni) può dare risultati sorprendenti.
In conclusione
Le aziende a volte sottovalutano l’importanza e l’impatto dell’intelligenza emotiva sul luogo di lavoro. Diversi studi hanno dimostrato che in ogni organizzazione ci sono regole non esplicitate che guidano i collaboratori e che vengono trasmesse inconsciamente. Essi sanno esattamente cosa possono o non possono esprimere sul posto di lavoro e agiscono di conseguenza. Per questo è estremamente importante che le imprese misurino il livello di empatia al loro interno. Purtroppo, gli strumenti standard che vengono normalmente utilizzati per le valutazioni aziendali non sono adatti allo scopo. Per questo motivo le aziende che valutano la loro empatia e sviluppano l’intelligenza emotiva sono ancora poche. Riuscire ad instaurare una comunicazione interna più aperta aiuta a considerare tutti gli aspetti degli eventuali problemi e a trovare soluzioni migliori e innovative. Questo è però possibile unicamente se il personale si sente abbastanza libero di dire quello che pensa, senza paura di ritorsioni. Spesso tra quello che pensano i vertici aziendali e quello che percepiscono i collaboratori c’è un divario che non viene percepito o considerato. Troviamo quindi la dirigenza convinta che il personale possa dire liberamente la sua opinione mentre i collaboratori non si sentono al sicuro e per questo non esprimono il loro parere. Da qui l’importanza di costruire e coltivare relazioni empatiche. Ricorrendo all’aiuto di un consulente preparato e dando ai propri collaboratori la possibilità di formarsi, ogni azienda o organizzazione può sviluppare l’intelligenza emozionale al proprio interno.
Articolo a cura di Monica Garbani-Nerini, Formatrice, consulente e Chief Happiness Officer
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/02/ART24-Potere-empatia.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-02-19 08:00:002024-02-14 13:56:21Il potere dell’empatia
Il termine “Intelligenza Artificiale (IA)” è oggi sulla bocca di tutti
Pur essendo oltre 50 anni che se ne parla, sono stati i più recenti progressi nella potenza dei computer, la disponibilità e la capacità di analizzare enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi e sempre più complessi algoritmi, ad aver fatto fare balzi in avanti giganteschi all’IA.
Balzi avanti talmente dirompenti che oggi i Governi di tutto il mondo discutono di come “gestire” questa tecnologia e, soprattutto, come stabilire delle norme che ne regolino l’applicazione ed il funzionamento garantendo i diritti fondamentali dell’individuo i cui dati sono coinvolti nei processi.
Con IA si definisce “l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività”. In altre parole, l’IA è una tecnologia che simula i processi dell’intelligenza umana attraverso la creazione e l’applicazione di algoritmi (sequenza finita di operazioni da svolgere per risolvere un problema).
L’applicazione dell’IA nel mondo del lavoro non è fantascienza ma ormai realtà. Il mondo digitale ha visto emergere nuove professioni inesistenti fino a pochi anni fa ma anche l’incremento di lavoratori autonomi che offrono servizi tramite piattaforme o applicazioni mobili che utilizzano l’IA basandosi su algoritmi predefiniti. Far queste citiamo Uber, Deliveroo o Airnbnb.
L’IA non tocca solo la “forma” del lavoro ma ne influenza e stravolge anche la sostanza, andando a condizionarne le strutture di funzionamento ed i processi più profondi. Ormai da tempo l’IA è parte integrante dei programmi di recruiting utilizzati dalle aziende per la selezione del personale. Significa che sempre più aziende delegano alle macchine la gestione dei colloqui di selezione e di conseguenza la scelta dei collaboratori. Tali sistemi riposano su un sistema di presa di “decisione automatizzata” e sono altresì utilizzati nella sorveglianza e nella valutazione del personale. Questo determina il fatto che l’IA non interviene solo nelle procedure di selezione ma anche nella valutazione dei collaboratori e, in ultima analisi, può determinare eventuali collaboratori non più idonei a svolgere il lavoro attribuitogli.
Un altro esempio. Oggi l’IA è in grado di redigere agilmente e in maniera autonomia testi anche complessi, la piattaforma più famosa in questo ambito è senz’altro Chat GPT (Generative Pretrained Transformer). Applicando questa capacità alla casella mail di una persona, l’IA è in grado, in brevissimo tempo, di sostituirla. L’IA è in grado di leggere e comprendere le mail in entrata e in uscita. Può rispondere simulando lo stile di chi scrive, il suo modo di ragionare, il suo atteggiamento e addirittura la sua fantasia. L’interlocutore, artificiale o umano o che sia, non si accorgerà della sostituzione.
Questa tecnologia specifica, sviluppata ad esempio da Microsoft, è già in uso in numerose aziende, soprattutto americane, dove l’IA si occupa della gestione delle mail e di tutta una serie di processi aziendali un tempo appannaggio degli uomini e oggi sempre più delegati ai computer.
Se l’IA costituisce un’importante opportunità di sviluppo, non mancano i rischi ad essa connessi. In particolare, l’utilizzo improprio dell’IA potrebbe comportare rischi anche gravi. L’Unione Europea parla espressamente del rischio di manipolare il comportamento delle persone, violandone, di fatto, i diritti fondamentali.
Proprio allo scopo di definire e contenere i potenziali rischi dell’IA, la Commissione Europea ha stabilito delle linee guida e dei limiti chiari: i sistemi di IA devono essere “sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell’ambiente”. Inoltre, è esplicito che la supervisione deve essere affidata a delle persone e non a degli automi. Dunque, non può essere l’IA a controllare l’IA. Nelle scorse settimane, il Consiglio e il Parlamento europeo sono riusciti a trovare un’intesa su quello che sarà il contenuto del primo atto normativo che regolamenterà l’utilizzo dell’IA (Regolamento europeo sull’IA), il quale pone le basi per un utilizzo dell’IA sicuro e rispettoso dei diritti umani.
La Svizzera, come centro scientifico dello sviluppo dell’IA, seppur con un approccio moderato, vuole contribuire all’elaborazione di questo quadro normativo internazionale che consenta di sfruttare le opportunità offerte dall’IA e di affrontare in modo mirato le sfide che essa pone.
In attesa di norme che definiscano in modo più concreto l’utilizzo dell’IA, ci si chiede in che modo sia attualmente regolamentato l’utilizzo dell’IA all’interno dei rapporti professionali e in che misura i diritti fondamentali dei dipendenti siano tutelati.
Il punto centrale che permette da subito di definire delle regole è riconoscere che le tecnologie che si basano sull’IA utilizzano i dati personali degli individui e dunque rientrano indubbiamente nell’ambito del “trattamento dei dati personali”. Il trattamento di dati è regolamentato in Svizzera dalla Legge sulla Protezione dei dati (la cui modifica sostanziale è entrata in vigore il 1° settembre 2023) e, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, dall’art. 328b del Codice delle Obbligazioni che circoscrive la cerchia di dati che il datore di lavoro può utilizzare nell’ambito del rapporto di lavoro. Questa norma prevede infatti che il datore di lavoro è legittimato ad utilizzare (trattare) le informazioni (dati) dei dipendenti solo se si riferiscono all’idoneità lavorativa o se necessari all’esecuzione del contratto. Un utilizzo, oltre questo scopo sarebbe illecito e comporterebbe una violazione della personalità del dipendente (diritto inalienabile e fondamentale dello stesso). Questi principi sono validi anche nell’ambito dell’utilizzo dell’IA e, anzi, ne ampliano il campo d’applicazione.
Nel concreto, come per tutti i processi, il datore di lavoro è autorizzato ad utilizzare le tecnologie basate sull’IA solo ed esclusivamente se lo scopo ricercato è quello indicato nella norma citata. È primordiale che nell’utilizzo delle tecnologie “permesse” il datore di lavoro salvaguardi la personalità del dipendente, applicando altresì in modo rigoroso i principi previsti dalla LPD. In particolare: liceità, informazione, consenso esplicito (dove necessario), buona fede, esattezza, finalità, trasparenza, proporzionalità e sicurezza. Per quanto concerne il caso concreto delle “decisioni individuali automatizzate” (quali i casi di selezione di dipendenti per l’assunzione, la promozione o il licenziamento nel rapporto di lavoro), l’art. 21 LPD accorda a colui i cui dati sono oggetto di trattamento (in questo caso al dipendente) il diritto di ottenere un riesame della decisione da parte di una persona fisica (questa prerogativa può essere esclusa in caso di consenso preventivo e completo alla presa di decisione automatizzata). È opportuno osservare che vi sono altre norme (sovente trascurate) che devono essere considerate nell’applicazione dell’IA al rapporto di lavoro, in particolare la Legge sul lavoro e la Legge sulla Partecipazione. Per ogni singolo caso, vi è una declinazione specifica dei principi citati che va discussa e delineata, ma vi è sempre un denominatore comune: un obbligo di informazione chiaro e completo.
Per approfondire il tema, circoscrivere e definire le norme applicabili a situazioni concrete durante il rapporto di lavoro, rinviamo al corso: “L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro: quali obblighi per il datore di lavoro?” che si terrà il prossimo 6 maggio 2024 online.
Articolo a cura di Avv. Roberta Bazzana-Marcoli, titolare RB Legal
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/02/ART24-IA-mondo-lavoro.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-02-16 08:00:002024-02-14 13:54:40Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: una sfida per le imprese
Su queste pagine ho scritto spesso a favore delle automobili a propulsione totalmente elettrica. Che questa sia la mobilità del futuro sono certo che non ci siano dubbi. Ma oggi come vanno le cose per i possessori di auto a batteria? Dallo scorso aprile utilizzo una vettura completamente elettrica per i miei spostamenti giornalieri per recarmi al lavoro, ma anche per quelli saltuari su medie e lunghe distanze. Ho quindi deciso di condividere l’esperienza di dieci mesi di viaggi in modalità elettrica.
Il primo impatto a bordo della nuova auto elettrica è senz’altro positivo. Basta premere il pulsante start, inserire la modalità drive e, in completo silenzio, la vettura si mette in marcia. L’assenza del rumore del motore (che ad alcuni amanti delle auto sportive potrebbe mancare) e del cambio (le auto elettriche non hanno bisogno di un cambio di velocità) offrono a conducente e passeggeri un confort di marcia superiore. Anche la guida risulta tendenzialmente più dolce e tranquilla malgrado l’elevata potenza e coppia di cui generalmente dispongono questo genere di vetture. Per il resto l’auto si guida come un’aut a propulsione tradizionale se non per una percepibile differenza in fase di decelerazione. In particolare, selezionando la modalità recupero energia togliendo il piede dall’acceleratore, la decelerazione del veicolo è abbastanza brusca tanto che sembra di aver azionato i freni. Questo effetto, inizialmente anche un po’ fastidioso in quanto non si è abituati, è dovuto al motore elettrico che si trasforma in generatore, trasformando l’energia di movimento in energia elettrica che viene immagazzinata nelle batterie. Oltre che recuperare energia gratuitamente, questo sistema permette di risparmiare in maniera decisa l’utilizzo dei freni con un evidente risparmio anche a livello di costi di manutenzione. Fino ad oggi ho percorso oltre sedicimila chilometri, una percorrenza quindi superiore alla media che si attesta a circa quindicimila chilometri all’anno, con un consumo medio di 17,5 Kwh che corrisponde a poco più di 2’800 Kwh di energia elettrica. Ipotizzando un costo medio dell’elettricità di 27 centesimi al Kwh per la carica al domicilio e di 55 centesimi per le ricariche pubbliche (colonnine di ricarica con potenza massima 22 Kw) ho speso grosso modo 1’150.00 CHF per ricaricare la batteria del veicolo. Questo corrisponde a circa 7.20 CHF per cento chilometri con un risparmio rispetto ad un veicolo a benzina di oltre il quarantacinque percento. Non male. E questo non considerando che buona parte dell’energia che ho utilizzato a domicilio per caricare la vettura è stata prodotta con un impianto fotovoltaico e quindi a costo quasi zero.
Ma veniamo all’esperienza di utilizzo quotidiana. Per recarmi al lavoro percorro ogni giorno circa ottanta chilometri. Con un’autonomia della batteria dichiarata di circa trecento chilometri (in realtà l’autonomia sarebbe di quattrocento chilometri, ma, come consigliato dal fabbricante dell’auto, carico la batteria generalmente solo all’ottanta percento della sua capacità così da preservarne l’efficienza anche sull’arco di molti anni) posso viaggiare almeno tre giorni senza bisogno di collegare la vettura alla wallbox di casa. Abitando in collina e percorrendo quindi i primi cinque chilometri di strada casa-lavoro in discesa recuperando energia, ho avuto la gradevole sorpresa di riuscire ad arrivare sul posto di lavoro quasi completamente a gratis spendendo solo pochi centesimi di elettricità. Un bel risultato anche se in inverno la situazione è un po’ meno esaltante a causa dell’importante limitazione dell’autonomia. Preriscaldando però la batteria e l’abitacolo del veicolo è possibile limitare questa sgradita situazione. Nell’uso di tutti i giorni quindi, potendo caricare la vettura al domicilio, l’esperienza della mobilità elettrica è più che positiva e i maggiori costi dovuti al prezzo del veicolo ancora più elevato rispetto ad un veicolo con propulsione tradizionale e al costo della wallbox installata a casa, presto sarà ammortizzato.
E per i viaggi più lunghi? In questi mesi mi è capitato spesso di fare diversi viaggi giornalieri di quasi 200 chilometri e alcuni di oltre 300/400. Per i primi il comportamento da tenere non cambia molto rispetto ai tragitti casa-lavoro se non quello, comunque da tenere in considerazione, di organizzarsi la sera verificando di avere un’autonomia della batteria sufficiente e, se necessario, di provvedere alla carica durante la notte. Per i viaggi più lunghi le cose cambiano e questa è forse la situazione che crea ancora scetticismo verso la mobilità elettrica. In questo caso bisogna veramente reimparare a pianificare gli spostamenti.
Reimparare perché ormai, in particolare con l’avvento dei sistemi di navigazione, siamo abituati a non più preparare i viaggi ma semplicemente a salire in macchina, impostare la destinazione sul navigatore e partire senza nemmeno conoscere la strada da percorrere. Tanto ci guida la signora del navigatore. Con una vettura elettrica questo non funziona più o almeno è perlomeno rischioso.
Sì, perché sicuramente partendo per un viaggio più lungo di quanto permetta l’autonomia della batteria della nostra auto, dobbiamo prevedere una o più soste per fare rifornimento di energia elettrica. Pena il rischio di rimanere in mezzo alla strada con la batteria completamente scarica. Per questa pianificazione, almeno nelle auto di categoria medio/superiore, ci viene in aiuto il navigatore dell’auto o l’applicazione per smartphone che viene messa a disposizione dal fabbricante dell’auto.
Per ora la mia esperienza in questo genere di viaggi è assolutamente positiva e non ho mai avuto problemi nel trovare una stazione di ricarica quando serviva. Sulle autostrade svizzere le stazioni di ricarica sono numerose, funzionano senza troppe difficoltà, permettono di fare rifornimento in pochi minuti (il tempo di bere un caffè) e garantiscono così di poter viaggiare in tutta tranquillità. Una sola volta mi è capitato di arrivare ad una stazione di rifornimento e trovare tutte le colonnine occupate. Questa è una situazione che deve far riflettere i gestori di questi impianti che dovranno ancora investire in nuove strutture per garantirne un numero adeguato al crescente numero di veicoli elettrici in circolazione. Ma poter caricare in autostrada non è sufficiente, per chi fa viaggi lunghi con una sosta di diverse ore durante il giorno, per esempio per partecipare ad una riunione, o si ferma per una o più notti in un albergo, è indispensabile poter contare su una stazione di ricarica disponibile alla destinazione. E questo purtroppo non è sempre il caso.
La mobilità elettrica oggi è realtà e funziona (almeno in Svizzera), ma c’è ancora molto da fare. Autosili, parcheggi pubblici nelle vicinanze di luoghi d’aggregazione, alberghi e strutture pubbliche devono essere equipaggiate con un numero adeguato di stazioni di ricarica così da garantire il rifornimento di tutte le auto elettriche che in questi anni verranno messe in circolazione. Un autosilo di oltre 300 parcheggi, in una struttura per manifestazioni che possono accogliere anche migliaia di persone, che dispone di solo 6 posti auto con possibilità di ricarica elettrica, è assolutamente inadeguato. E questo purtroppo è una situazione ancora troppo presente anche in Svizzera.
L’Unione europea mette un freno alla deforestazione e al degrado delle foreste e da fine anno introduce una due diligence obbligatoria su determinate materie prime e i prodotti derivati.
Le aziende che immettono sul mercato comunitario o che esportano dall’UE materie prime e prodotti regolamentati dal Regolamento (UE) 2023/1115, noto anche come EUDR (EU Deforestation Regulation), sono tenute a rispettarne i requisiti a partire dal 30 dicembre 2024.
I prodotti interessati
Il regolamento si applica a sette materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e ai prodotti che le contengono o che sono stati fabbricati a partire da esse. L’allegato I al regolamento contiene l’elenco completo dei prodotti interessati, identificati con la rispettiva voce doganale.
Chi deve ottemperare agli obblighi?
Il regolamento opera la seguente distinzione:
operatore: persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
commerciante: persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati.
Gli operatori devono assicurarsi che i prodotti in questione siano a deforestazione zero, siano stati realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. A seconda delle loro dimensioni, anche i commercianti possono essere obbligati a eseguire gli stessi controlli degli operatori.
Contrariamente alla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, il regolamento 2023/1115 non si applica direttamente agli operatori extra-UE: in effetti, sarà il primo operatore stabilito nell’UE a dover prendersi carico del rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma. L’esportatore extra-UE dovrà tuttavia essere pronto a fornire le informazioni e i documenti necessari al proprio partner/importatore europeo.
Due diligence, controllo e sanzioni
Per garantire la piena conformità al regolamento, gli operatori interessati sono tenuti ad implementare un sistema di due diligence che preveda la raccolta di informazioni dettagliate, dati e documenti, nonché una valutazione dei rischi e misure di mitigazione degli stessi. In particolare, essi devono riunire, conservare (per un periodo di cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato messo sul mercato o esportato) e, se necessario, mettere a disposizione delle autorità le seguenti informazioni e documenti:
descrizione dei prodotti, compresa la denominazione commerciale, il tipo di prodotto e l’elenco delle materie prime o dei prodotti intermedi utilizzati per la loro fabbricazione
quantità dei prodotti interessati, espressa in kg, volume o unità
Paese di produzione ed eventuali aree geografiche
geolocalizzazione degli appezzamenti da cui provengono le materie prime unitamente alla data o al periodo di produzione
nome e indirizzi di tutte le aziende della catena di approvvigionamento
informazioni sufficientemente probanti e verificabili che attestino che i prodotti e le materie prime non comportano alcuna deforestazione.
La Commissione europea classificherà i Paesi in tre categorie di rischio (alto, standard, basso) entro il 30 dicembre 2024 e il regolamento prevede sia controlli più severi per le importazioni provenienti da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale sia un sistema sanzionatorio complesso, che include multe pecuniarie e pene detentive.
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