Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax

La nuova entrata in vigore prevista è il 1° luglio 2024.

A seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, l’entrata in vigore di entrambe le imposte è stata differita al 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri nel suo comunicato stampa n. 54 del 16 ottobre 2023. Trattasi del sesto rinvio… sarà la volta buona?

Si ricorda che la plastic tax andrà a colpire i MACSI, ovvero i manufatti in plastica di singolo impiego, nell’ordine di 0.45 €/kg, mentre la sugar tax colpirà le “bevande edulcorate” analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) nella misura di 10 €/hl di prodotti finiti o 0,25 €/kg di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Affaire à suivre, dunque.

Glitter addio (in parte)

Il 17 ottobre 2023, nell’Unione europea è entrato in vigore il regolamento 2055/2023 che modifica il regolamento REACH limitando l’uso di microparticelle di polimeri sintetiche.

Il Regolamento (UE) 2055/2023, entrato in vigore il 17 ottobre scorso, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo una nuova voce (la 78) e due nuove appendici (la 15 e 16), che limitano le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), indicando le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.

La nuova normativa vieta progressivamente la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti che le contengono intenzionalmente e che le liberano quando utilizzati. Costituite da frammenti di plastica di dimensioni estremamente ridotte, tra le microplastiche rientrano glitter, brillantini e microsfere incorporati in prodotti quali ad esempio le superfici sportive artificiali, i cosmetici, i detersivi o anche i giocattoli.

La restrizione riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai prodotti, di dimensioni inferiori a 5mm, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione. La nuova regolamentazione specifica altresì che esse non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.

Sono invece esclusi dal divieto i prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano durante l’impiego (come i materiali da costruzione), i prodotti utilizzati nei siti industriali, i prodotti già regolamentate da altre normative europee (alimenti, mangimi, farmaci) e i prodotti in cui le microplastiche non sono state aggiunte di proposito ma sono presenti involontariamente (fanghi, compost).

Sono previste specifiche deroghe a tali restrizioni, dettagliate nel testo del regolamento. La Commissione ha altresì già pubblicato alcuni chiarimenti ed entro fine anno metterà a disposizione anche un documento di Q&A.

Danimarca: nuovo regolamento sugli imballaggi

La normativa sulla responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi sarà pienamente operativa in Danimarca a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’obbligo di registrare e stimare le quantità di imballaggi immessi sul mercato sussisterà già a partire da gennaio 2024.

L’obbligo di registrazione incombe alle aziende che immettono per la prima volta imballaggi sul mercato danese. Oltre ai produttori danesi, la misura tocca quindi anche gli importatori, gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e i commercianti online stranieri. Le aziende che non dispongono di un numero di partita IVA danese devono nominare un rappresentante autorizzato in loco.

La registrazione va effettuata entro il 31 marzo 2024 presso il Registro dei produttori DPA (Dansk Producentansvar) tramite un sistema collettivo, indicando le categorie di imballaggio e la tipologia di materiale e specificando i quantitativi di imballaggi (in kg) che si prevede di immettere sul mercato danese nel 2024.

Salario minimo cantonale

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Il salario minimo cantonale (salario orario minimo lordo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico.

Scaricate il decreto con i livelli di salario orario minimo lordo per settore economico validi dal 1° dicembre 2023.

Altre informazioni utili su : https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/salariominimo/salario-minimo-cantonale

Guida alle certificazioni per la sostenibilità

La guida è stata elaborata da SQS, in collaborazione con SUPSI e con il supporto della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia

La guida si propone di fare chiarezza sul tema e di fornire spunti pratici alle imprese che intraprendono un percorso di certificazione a sostegno delle buone pratiche di CSR come per la redazione del rapporto di sostenibilità semplificato e l’ottenimento della dichiarazione di conformità rilasciata dalla Cc-Ti.

È oramai assodato che la responsabilità sociale d’impresa (CSR) rappresenti un contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile. Ne consegue un progressivo e crescente sviluppo di standard certificabili e non certificabili, la cui scelta di adozione richiede un minimo di cultura sul tema. Per orientarsi in questa “giungla” è necessario, in primo luogo, fare i conti con i propri bisogni, con la visione strategica a medio e lungo termine in relazione alle tendenze di mercato, ma anche con lo status quo dell’azienda dal punto di vista organizzativo e culturale. Accade che un’azienda vuole disporre di una o più certificazioni per cogliere pienamente i vantaggi che esse possono portare quale valore aggiunto a livello di competitività e immagine. 

L’adozione di standard ISO e loro certificazione è una scelta strategica. Se la loro implementazione avviene con convinzione e consapevolezza, può innescare una virtuosa trasformazione organizzativa e culturale delle organizzazioni e della loro catena di fornitura. È pertanto importante che i vertici aziendali guidino questa scelta con senso di responsabilità e consapevolezza.

SCARICA LA GUIDA

Fonte: Progetto CSR Ticino

Il commercio con l’estero richiede misure rafforzate di dovuta diligenza

Le tensioni geopolitiche e le nuove alleanze tra Stati che ne derivano mettono a dura prova le aziende ticinesi, che si trovano ad operare in un contesto poco trasparente e sempre più complesso. Urge per loro dotarsi di misure rigorose di due diligence per evitare il coinvolgimento, anche involontario, in pratiche di elusione.

Diverse nazioni, tra cui la Svizzera, hanno imposto misure restrittive senza precedenti in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Le esportazioni di determinati prodotti verso alcuni Paesi dell’Asia centrale sono aumentate notevolmente, alimentando il sospetto dell’aggiramento – volontario o involontario – delle sanzioni. Dal canto suo, la Russia ha messo in atto sistemi e tecniche sempre più elaborati per aggirare queste misure e dotarsi dei beni di cui necessita. Questo è un esempio pratico del quadro generale in cui sta attualmente operando buona parte delle aziende del nostro territorio attive a livello internazionale. In un contesto sanzionatorio e commerciale sempre più complesso, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) si preme di sensibilizzare gli attori in gioco in materia di due diligence rafforzata.

Violare le sanzioni, anche inconsapevolmente, può avere conseguenze gravi, tra cui multe, perdita di reputazione e restrizioni commerciali. Tuttavia, non è semplice districarsi tra le leggi e i regolamenti in vigore.

All’interno delle catene del valore, oggigiorno globali, il “solo” saper comprendere e gestire i confini dei regolamenti sanzionatori rappresenta una sfida pratica non da poco. La complessità di tali catene rende oggi la due diligence un passaggio cruciale per garantire la conformità. Vediamo perché:

  • interconnessione globale: le catene del valore globali coinvolgono spesso numerose aziende, fornitori e partner in tutto il mondo. Questa interconnessione può rendere difficile tracciare l’origine di tutti i componenti e i flussi finanziari all’interno di una catena del valore, il che aumenta il rischio di violazioni delle sanzioni;
  • responsabilità condivisa: le aziende coinvolte in catene del valore globali sono spesso responsabili congiuntamente per le azioni all’interno della catena. Pertanto, se una parte della catena viola le sanzioni internazionali, le altre parti potrebbero essere coinvolte o potrebbero trarne vantaggio involontariamente;
  • sanzioni in evoluzione: le sanzioni internazionali possono cambiare nel tempo e possono variare da paese a paese. Mantenere una due diligence costante e aggiornata è essenziale per essere consapevoli delle nuove restrizioni o dei cambiamenti nelle regolamentazioni;
  • rischio di reputazione: le aziende che ignorano le sanzioni internazionali o che sono coinvolte in violazioni rischiano di subire danni significativi alla loro reputazione. La due diligence aiuta a evitare queste situazioni, proteggendo l’immagine e il marchio dell’azienda;
  • rischio legale ed economico: le violazioni delle sanzioni internazionali possono comportare gravi conseguenze legali ed economiche, tra cui multe e restrizioni commerciali. La due diligence può aiutare a mitigare questi rischi attraverso l’identificazione e la gestione dei potenziali problemi.

Che si tratti di operare all’interno di catene del valore globali o di effettuare delle “semplici” operazioni di importazione o di esportazione, spetta a ciascuna azienda sviluppare, implementare e aggiornare regolarmente un programma di conformità alle sanzioni che rifletta il loro modello di business, le aree geografiche in cui operano, le specificità e la valutazione dei rischi relativi a clienti e partner commerciali e, se del caso, al personale. È però anche vero che la proliferazione e la complessità delle sanzioni internazionali (talvolta anche di portata extraterritoriale) evidenzia sempre più come i programmi interni di conformità alle sanzioni spesso si limitino all’azione di far passare i nomi dei potenziali partner commerciali in motori di ricerca automatici o nelle banche dati governative. Tutto ciò, oggi come oggi, non è più sufficiente: per affrontare con successo le nuove sfide, le aziende coinvolte nel commercio internazionale dovrebbero implementare processi rigorosi di due diligence, che includano non solo la verifica di clienti e partner commerciali, ma anche il monitoraggio costante e completo delle transazioni finanziarie e commerciali, riducendo così il rischio, anche involontario, di favorire operazioni illecite: richieste inattese di beni sensibili provenienti da aziende (neocostituite) con sede in Paesi facilitatori di meccanismi di elusione delle sanzioni, schemi finanziari complessi e ingiustificati, mezzi di trasporto o percorsi inusuali o ancora una documentazione non conforme dovrebbero infatti far scattare immediatamente un campanello di allarme (nel gergo “red flags”).

È in questo senso che si esprime la Commissione europea in una nota di orientamento per gli operatori comunitari pubblicata ad inizio settembre sul suo sito web e volta a fornire linee guida sulla due diligence da adottare al fine di individuare, valutare e tutelarsi da possibili rischi di elusione delle sanzioni. Una nota che può certamente servire anche alle aziende ticinesi. La Cc-Ti è a disposizione per continuare a supportare le aziende del territorio a operare sui mercati internazionali con coscienza di causa.

Link utili:
Guidance for EU operators: implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention (PDF, settembre 2023)

Convenzione PEM riveduta: norme transitorie per Bosnia-Erzegovina

Nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Bosnia-Erzegovina, le regole di origine transitorie sono state introdotte con effetto retroattivo dal 1° settembre 2023.

Tramite circolare R-30 (PDF) del 1° ottobre 2023, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica l’applicazione retroattiva delle norme transitorie a partire dal 1° settembre 2023 e istruisce in merito al possibile riesame delle importazioni dalla Bosnia-Erzegovina a partire da tale data, con l’eventuale rimborso dei dazi all’importazione.

Nel quadro del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine (Convenzione PEM), vige un cumulo diagonale tra la Svizzera/AELS e molti Paesi del libero scambio. La recente revisione della Convenzione, tuttavia, non ha fatto l’unanimità: se alcuni Stati rifiutano ancora il testo, altri hanno invece deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. La Matrix Euro-Med (PDF) dell’UDSC illustra quali accordi di libero scambio consentono il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie. Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi:

  • Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
  • Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
  • AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
  • AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
  • NOVITÀ: AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023).

Per ulteriori ragguagli sull’origine preferenziale (definizione di prodotto originario, regole d’origine, cumulo, prove) si invita a consultare il dossier Cc-Ti dedicato all’Origine preferenziale o a contattare il servizio Commercio internazionale.

Altri link utili:
https://www.cc-ti.ch/abolizione-dazi-industriali-cosa-significa-concretamente/

Anche la Cc-Ti ha partecipato al Salone della CSR a Milano

Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti, è stato relatore ad un evento presso l’Università Bocconi.

Verso la transizione ecologica: il ruolo delle Camere di Commercio” è questo il titolo della conferenza a cui ha presenziato anche la Cc-Ti lo scorso 4 ottobre 2023 a Milano, presso l’Università Bocconi, in occasione dell’11esima edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Dall’informazione alle imprese sulla transizione ecologica agli interventi per promuovere la creazione di filiere responsabili: il ruolo delle Camere di Commercio diventa sempre più strategico per la diffusione di comportamenti sostenibili e per lo sviluppo dell’economia dei territori. Una sfida importante che mette in gioco la capacità di tutti gli attori sociali di collaborare e di coniugare innovazione con inclusione sociale, risultati economici e sostenibilità ambientale.

Sono anche intervenuti: Walter Sancassiani, Focus Lab; Carlo De Luca, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Marco Galimberti, Camera di Commercio Como-Lecco ed Elena Fammartino, Unioncamere Piemonte.

RIVEDI L’EVENTO

Nessun obbligo di pagare il salario nel caso di chiusure aziendali decise dallo Stato

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

Lo scorso mese di agosto Il Tribunale federale ha adottato un’importante sentenza in materia di obbligo di pagare il salario.

In sostanza, i giudici di Losanna hanno chiarito che nel caso di chiusure aziendali imposte dall’autorità nell’ambito della lotta al Coronavirus, i datori di lavoro non hanno l’obbligo di versare il salario ai dipendenti anche se il mancato guadagno non è coperto dalle indennità per il lavoro ridotto.

Nella sentenza è stato sottolineato che le chiusure aziendali decise dallo Stato non rientrano nel rischio aziendale che i datori di lavoro devono generalmente assumersi. Motivi oggettivi che concernono tutti allo stesso modo non possono essere posti a carico dei datori di lavoro, come, ad esempio, problemi generati da situazioni di guerra o da misure decise nell’ambito dell’economia di guerra.

Maggiori dettagli emergeranno al momento della pubblicazione delle motivazioni complete della sentenza (4A_53/2023).

Abolizione dei dazi industriali: cosa significa concretamente

Tra poco meno di tre mesi, il 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e allo stesso tempo snellirà la sua tariffa doganale. A partire da tale data i prodotti industriali potranno essere importati in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale. In alcuni casi, tuttavia, tale prova dovrà comunque essere richiesta e presentata.

A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali. Questa novità interessa quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale (Tares), ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli.

Cosa significa concretamente?

Diciamo innanzitutto che l’abolizione dei dazi industriali non comporta un adeguamento dei processi di sdoganamento: rimane quindi in vigore l’obbligo della dichiarazione d’importazione, compresa la corretta dichiarazione della voce di tariffa doganale dei prodotti. E a proposito di voce tariffale, ecco la prima novità.

Semplificazione della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali

Il 1° gennaio le attuali 9114 voci tariffarie svizzere (Tares) saranno ridotte a 7511. L’attuale suddivisione (minuziosa per consentire la riscossione di dazi differenziati sui prodotti industriali) verrà semplificata: fatte salve alcune eccezioni, le ultime due cifre delle otto cifre delle voci di tariffa svizzere saranno sostituite con “00”. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC a questa pagina. Alcuni documenti saranno aggiornati successivamente, a seguito di modifiche di altre ordinanze.

COSA FARE
Analizzate la nuova struttura tariffaria, adottandola per tempo affinché le vostre dichiarazioni doganali possano continuare a essere accettate dal sistema e-dec o da Passar a partire da gennaio 2024.

Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale continueranno a essere riconosciute valide dall’UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni).

Esempio di accorpamento / semplificazione tariffale e azzeramento dazi dal 01.01.2024

Dal 1° gennaio 2024 il capitolo 7226 si ridurrà a 6 singole voci:

ATTENZIONE
L’abolizione dei dazi industriali non vi esonererà dal pagamento di tributi suppletivi (altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, ecc.) o dai disposti di natura non doganale.

Esempio di MANCATO accorpamento / semplificazione tariffale legato ai TRIBUTI SUPPLETORI

La voce 2909.6010 è assoggettata all’imposta sugli oli minerali, la voce 2909.6090 non lo è. I dazi all’importazione vengono azzerati in entrambi i casi:

Origine e prove dell’origine

Poiché con l’abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali va a cadere il vantaggio competitivo dettato dagli accordi di libero scambio, si sollevano importanti questioni sull’esigenza o meno di continuare a richiedere le prove documentali dell’origine preferenziale (CCM o dichiarazione d’origine su fattura).

Già oggi le aziende interessate devono presentare una prova dell’origine precedente valida o, in alternativa, una decisione d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale se all’esportazione della merce in questione intendono rilasciare una prova dell’origine (cfr. Circolare D30, Semplificazione in materia di prove dell’origine precedenti). Questa pratica non cambierà con l’abolizione dei dazi industriali: per quanto riguarda l’importazione di merci o di materie prime che saranno trasformate in Svizzera e poi riesportate, occorre pertanto chiarire se al momento dell’esportazione sarà applicato o meno un cumulo dell’origine. Chi intende farlo deve poter contare anche in futuro, all’importazione della merce in questione, sulle prove dell’origine precedenti rilasciate dal proprio fornitore.

ATTENZIONE
La prova dell’origine preferenziale resta necessaria se una merce originaria di un Paese partner di libero scambio

  • deve essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine
  • deve essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo (p. es. per essere installata in un macchinario che viene esportato con prova dell’origine).

COSA FARE

  • fate in modo che i vostri fornitori esteri continuino a fornire prove dell’origine valide, se le necessitate per la (ri)esportazione;
  • istruite i vostri fornitori di servizi di sdoganamento se all’importazione desiderate un’imposizione all’aliquota preferenziale.

Si ricorda infine che i giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell’origine all’esportazione, nel caso dell’ALS con la Corea del Sud per cinque anni. Si segnala infine che dal 1° gennaio 2024, dopo l’imposizione, le prove dell’origine all’importazione possono essere conservate in formato digitale.

Schema riassuntivo

Fonte: SECO

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35,
zurfluh@cc-ti.ch

Link utili

Accordi di libero scambio: formazione

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:

Accordi di libero scambio e origine preferenziale
martedì 23 gennaio 2024 (tutto il giorno) e mercoledì 24 gennaio 2024 (la mattina) in presenza c/o Cc-Ti, Lugano