Consulenze Paese: scopriamone di più

La Cc-Ti collabora attivamente con Switzerland Global Enterprise in diversi ambiti relativi al commercio con l’estero: dalle consulenze, alla formazione fino all’offerta eventistica.

S-GE, su mandato della Confederazione e in particolare della SECO, è un partner strategico su tutte le questioni legate all’internazionalizzazione.

Il Servizio Export della Cc-Ti organizza quattro volte all’anno gli “eventi Paese” dando così l’opportunità alle aziende di avere informazioni dirette sui vari mercati che sono di particolare interesse. Con queste conferenze dal taglio molto pratico, gli imprenditori conoscono pregi e difetti, opportunità e difficoltà, delle nazioni estere in cui esportare la propria merce.

Parallelamente, grazie alla collaborazione con S-GE, in occasione di questi eventi, i partecipanti possono beneficiare di una consulenza gratuita con un consulente S-GE. Ma di cosa si tratta esattamente? Valentina Rossi, responsabile del Servizio Export della Cc-Ti ne discute con Monica Zurfluh, responsabile S-GE per la Svizzera italiana.

Opportunità di crescita a due cifre nel mercato dell’e-commerce canadese

Una maggiore propensione dei consumatori per lo shopping online, una debole concorrenza locale insieme a un’eccellente infrastruttura online rendono il Canada un mercato interessante per i commercianti svizzeri nel tentativo di affermarsi nell’e-commerce in America del Nord.

L’e-commerce canadese sta prendendo velocità

Il Canada è uno dei Paesi più connessi del mondo: quasi il 90% dei canadesi utilizza internet e l’86% dispone di un collegamento a banda larga. Ciononostante la diffusione dell’e-commerce è stata lenta, in ritardo rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Ma le cose stanno cambiando, grazie principalmente alla crescente popolarità di Amazon, che ha indotto molti commercianti ad essere presenti online. Nel 2017 si stima ci fossero 19,2 milioni di acquirenti digitali, più della metà della popolazione canadese. Le vendite mediante e-commerce sono aumentate di circa il 30%. Entro il 2020, eMarketer prevede che tali vendite rappresentino il 10% di tutte quelle al dettaglio in Canada. Inoltre, rispetto agli Stati Uniti, l’e-commerce canadese resta ancora meno competitivo, data la presenza di un numero inferiore di operatori locali. Al 2015, il 40% delle PMI canadesi ancora non aveva una presenza online.

L’acquirente online canadese

Il Canada presenta un mercato interessante per i commercianti svizzeri in quanto più della metà della sua popolazione ha acquistato prodotti a livello internazionale. Gli acquirenti che hanno effettuato acquisti negli Stati Uniti (prima destinazione) e in Europa lo hanno fatto perché in Canada non erano disponibili prodotti comparabili…. continua a leggere

Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

Con le missioni economiche della Cc-Ti un’opportunità in più per le imprese

La testimonianza di Stefania Padoan, CEO di Padoan Swiss

“Sono missioni economiche ben mirate sui possibili business, come ho potuto constatare partecipando a due viaggi, in Germania e in Iran. E mi piacerebbe che la Cc-Ti continuasse con questo spirito nell’offrire agli imprenditori delle esperienze calibrate sulle loro reali esigenze” dice Stefania Padoan, CEO dell’omonima azienda fondata 80 anni fa da suo nonno.
Specializzata nella produzione di serbatoi per veicoli industriali che esporta in tutto il mondo, la Padoan Swiss ha due sedi produttive, in Italia e nei Grigioni, a San Vittore, e due importanti filiali commerciali una in Germania e l’altra in Cile. “Qualità svizzera, creatività italiana”, recita il motto aziendale per riassumere una filosofia produttiva che ha saputo coniugare con successo la tecnologia applicata con una specializzazione sempre più evoluta.

Lei a novembre parteciperà anche alla missione economica della Cc-Ti a Shenzhen, in Cina. Un suo bilancio delle esperienze che ha fatto invece in Germania e Iran?

La Germania per noi è un mercato maturo dove siamo già presenti. A Lipsia, grazie a questa missione, ho avuto modo di visitare due famose case automobilistiche, ricavandone elementi interessanti per quel che riguarda i controlli di qualità e alcune innovazioni produttive. Dunque, un’esperienza assai stimolante per la nostra attività”.

E in Iran?

“In questo Paese abbiamo avuto l’opportunità di conoscere delle aziende selezionate con cura dalla Cc-Ti rispetto ai nostri obiettivi e di contattare direttamente sei, sette imprenditori che potrebbero essere interessanti. L’Iran che l’anno scorso si stava aprendo al mondo, oggi, purtroppo, risente fortemente delle tensioni che si sono create con gli Stati Uniti. Un vero peccato. Comunque, per noi c’è stata la possibilità di avvicinarci ad un mercato promettente e di riportare a casa dati e informazioni che ci torneranno certamente utili”.

In generale, come giudica queste missioni della Cc-Ti? Rappresentano realmente un’opportunità per le imprese che voglio cimentarsi con nuovi mercati?

“Dalla mia esperienza fatta in Germania e in Iran con le missioni economiche della Cc-Ti, posso dire di aver riportato un’impressione molto positiva. Ho riscontrato, infatti, un’ ottima organizzazione e una scelta di contatti rispondenti ai miei interessi. Bisogna, però, anche essere consapevoli che arrivati in un Paese straniero non è che si trovi subito un partner con cui lavorare. Si va, come dire, in avanscoperta, si creano dei contatti, si raccolgono dati e informazioni che vanno poi selezionati con un’approfondita analisi del mercato per individuare bisogni e opportunità reali di business”.

La sua azienda esporta in una quarantina di Paesi, alla luce di questa esperienza che consiglio darebbe ad un imprenditore che per la prima volta pensa di affrontare con un mercato estero?

“Credo che bisogna partire dalla convinzione che non esistano più ‘aziende paese’, ma aziende globali, nel senso che ormai non si può pensare di far crescere l’impresa solo nel proprio paese. Per fare questo salto è necessario, però, adattare la propria mentalità ad una nuova prospettiva, aprirla agli usi e ai costumi del mercato dove si vuole esportare per saper trarre opportunità di business dalle sue stesse peculiarità. Ma prima ancora serve un doppio esame: personale e aziendale. Come imprenditore occorre domandarsi se si ha davvero la volontà di misurarsi con un mercato straniero, quindi di aprirsi al mondo, viaggiare e relazionarsi con gente di cultura diversa; altrettanto importante è valutare se la propria azienda è strutturata adeguatamente per affrontare un mercato che non ha più frontiere”.

La Cc-Ti organizza periodicamente aggiornamenti su Paesi stranieri e missioni economiche all’estero. Il Servizio Export vi potrà offrire maggiori dettagli in merito!

La Cina ricerca soluzioni svizzere per il settore dell’assistenza alle persone anziane

Il mercato cinese dell’assistenza a persone anziane avrà una rapida espansione; si stima infatti che nel 2050 il numero di cittadini senior ammonterà a circa un terzo della popolazione totale, mentre nel 2015 era pari a solo il 16%. Inoltre, tale mercato dovrà fare i conti con strutture per la cura degli anziani che ricevono scarsi finanziamenti statali. Tuttavia, l’intero settore è ancora agli inizi e manca di esperienza, conoscenze e infrastrutture. Anche se il governo cinese sta incoraggiando e supportando il settore privato, compresi gli investitori esteri, le PMI svizzere dovrebbero considerare che in questo mercato immaturo le opportunità commerciali sono sempre accompagnate da sfide.

Panoramica del mercato dell’assistenza alle persone anziane in Cina

In quanto Paese più popolato al mondo, la spesa totale per le cure sanitarie in Cina nel 2016 si è attestata a oltre 4,200 miliardi di renminbi (circa 630 miliardi di franchi svizzeri), con una crescita quadruplicata dal 2008 al 2016. Nel settore delle cure sanitarie, l’assistenza agli anziani registra, insieme alle urgenze, una crescita della domanda.

  • Nel 2016 in Cina i cittadini senior (oltre i 65 anni) erano più di 150 milioni, cifra destinata a superare i 500 milioni, o pari al 43% dell’intera popolazione cinese nel 2045. Dato che gli anziani sono destinati a rappresentare una quota sempre maggiore della popolazione totale cinese, il governo sta aumentando la sua spesa e il suo supporto al settore dell’assistenza agli anziani.
  • Per tradizione, i meno giovani in Cina preferiscono essere… continua a leggere
Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

L’importanza della business etiquette per essere efficaci negli affari

La cultura nel mondo business è forse spesso sottovalutata. Il mondo è però ricco di diversità e bisogna saperle cogliere per dialogare insieme, non solo nella vita privata ma anche e soprattutto in quella professionale.

Come nazione plurilingue, la Svizzera è già preparata – per non dire abituata –  a confrontarsi con l’altro, proponendosi in un modo diverso a seconda della lingua parlata. Ma quando sono anche gli aspetti culturali a cambiare? Ecco perché nel mondo imprenditoriale è sempre più importante investire un po’ del proprio tempo per capire come comportarsi con un partner estero, soprattutto quando si è ospiti nel suo Paese. Il linguaggio non verbale, i gesti, il modo di porsi, sono aspetti che tendono a cambiare tra le diverse culture. Avere successo con un partner cinese o un partner indiano può dipendere dal modo di saper affrontare le loro tradizioni con rispetto. Come comportarsi durante un pranzo di lavoro? Come rivolgersi al proprio interlocutore? La stretta di mano è consentita? Quali sono gli argomenti tabù da non sollevare in una discussione? La conoscenza di questi aspetti per un imprenditore che desidera esportare in un determinato Paese rappresenta una delle chiavi di successo per portare a termine un affare.

Consapevoli dell’importanza della business etiquette per l’internazionalizzazione delle aziende, la Cc-Ti ha inserito nella propria lista di corsi di formazione anche un seminario sugli aspetti culturali cinesi che sarà suddiviso in due momenti: una prima parte sarà dedicata al management interculturale e una seconda parte più specifica per capire gli usi e i costumi negli affari in Cina. Interessati ad approfondire altre culture? Non esitate a contattarci per aiutarvi anche in questo aspetto del vostro successo imprenditoriale.

Per poter affrontare i mercati esteri bisogna relazionarsi con clienti o fornitori di un’altra cultura. Quanto conta conoscere gli usi e i costumi degli altri per avere successo negli affari? Approfondiamo i dettagli in questa intervista di Valentina Rossi, responsabile del Servizio Export della Cc-Ti, a Andrea Maurin di Ti Traduce Sagl.

Le 6P dell’export mix

Chi opera nel commercio con l’estero deve, suo malgrado, far fronte a numerose problematiche. Come Cc-Ti e S-GE accompagniamo le aziende in questo percorso, aiutandole a sormontare gli ostacoli che possono nascere nell’affrontare mercati diversi da quello svizzero. Per riassumere la complessità delle tematiche abbiamo introdotto il concetto delle “6P dell’export mix”. Di cosa si tratta?

P come “Paese”

Per evitare sfide che sarà difficile portare a termine con successo, è innanzitutto fondamentale porsi alcune domande sul mercato target e sulle sue caratteristiche.

P come “Prodotto”

Ogni prodotto ha le sue particolarità e per accedere ai mercati esteri deve essere conforme non solo alle prescrizioni ma anche agli usi e costumi locali. Il “Made in Switzerland” è un aspetto da non sottovalutare.

P come “Procedure”

Conoscere le procedure d’esportazione dalla Svizzera e d’importazione nel Paese di destinazione è di fondamentale importanza. Alla sua base vi è la corretta identificazione e applicazione della voce di tariffa doganale dei propri prodotti: questo codice numerico consente infatti di individuare la documentazione che deve necessariamente accompagnare la merce, compilare correttamente la dichiarazione doganale e identificare dazi e tasse all’importazione nonché l’eventuale applicazione di accordi di libero scambio. I corsi proposti dalla Cc-Ti forniscono tutte le basi di lavoro.

P come “Prospezione”

Un occhio di riguardo va anche agli strumenti a disposizione per “tastare il polso” del mercato, come la partecipazione alle fiere internazionali, alle missioni economiche della Cc-Ti o di fact finding di S-GE.

P come “Partner”

Avere un partner commerciale serio e affidabile sul mercato target è sinonimo di successo. Tuttavia, in un mondo sempre più globalizzato, in Paesi nuovi e spesso sconosciuti, non è per nulla facile identificare la corretta entrata sul mercato, il partner idoneo e disciplinarne contrattualmente la collaborazione. Questi passi vanno pianificati e svolti con cura, con gli opportuni supporti, come quello offerto da S-GE.

P come “Protezione”

Non da ultimo, un’esportazione non è priva di rischi e vi sono diverse modalità per tutelarla, dalla scelta del sistema di pagamento (ad esempio le lettere di credito) alle varie assicurazioni inclusa l’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (SERV).

Articolo a cura di
Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

 

 

Il servizio Export della Cc-Ti e S-GE sono a vostra disposizione per consulenze in ambito di esportazioni.
Contatti email: Servizio Export Cc-Ti e S-GE

Tempo … di vacanze

Tempo e vacanza (art 329 CO)

Il datore di lavoro:

  • deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, al minimo 4 settimane di vacanza, durante le quali deve versare il salario completo che spetta al dipendente.
  • ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, sono dovute almeno 5 settimane di vacanza, durante le quali deve versare il salario completo che spetta al dipendente.
  • nel caso di un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono conteggiate proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
  • in caso di prolungamento del termine di disdetta a causa di un impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore, il diritto alle vacanze cresce in maniera proporzionale.
  • il cpv 2 della disposizione che prevedeva la quinta a settimana di vacanza accordata ai lavoratori con più di 50 anni è stata soppressa nel 1983. Tuttavia, questa regola (o varianti simili) è spesso prevista nei CCL.

Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e sino a quando dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.

Rendiamo attenti che, nel caso il lavoratore esegua durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di terzi, ledendo quindi i legittimi interessi del principale datore di lavoro, il datore di lavoro può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.

Esiste l’eventualità di derogare quanto espresso precedentemente per alcune particolari categorie di lavoratori per i quali è effettivamente difficile calcolare durante l’anno la somma dovuta per le vacanze e di versare, quindi, la corretta somma al momento stesso che le vacanze vengono godute.

Questo potrebbe essere il caso per i rapporti di lavoro su chiamata, impropriamente detti anche “a tempo parziale”, per il lavoratori a tempo parziale per i quali il tasso d’attività è molto variabile, o per i lavoratori interinali al servizio di più datori di lavoro, ecc.

In questo caso, il contratto di lavoro, quando è concluso per iscritto, così come i le relative dichiarazioni salariali periodiche, devono indicare chiaramente ed espressamente quanto del salario totale è destinato al risarcimento delle ferie.

La semplice indicazione che l’assegno di vacanza è incluso nel salario totale non viene ritenuta esaustiva!

La somma che rappresenta il pagamento delle vacanze in aggiunta al salario, deve essere fissata in percentuale o in cifre, e questa menzione deve apparire chiaramente nel contratto di lavoro scritto e nelle dichiarazioni di salario periodiche.

Laddove le parti abbiano stipulato un contratto orale, è ragionevole pensare che anche gli accordi riferiti alle ferie siano stati espressi oralmente.

In questa situazione, la voce specificante le vacanze nella dichiarazione salariale periodica è sufficiente a fornire la necessaria chiarezza e conferma che l’accordo verbale abbia trovato una corretta applicazione.

Lavorare a tempo parziale

I contratti per il lavoro a tempo parziale sono sempre più apprezzati a causa della flessibilità dell’orario di lavoro. Fondamentalmente, sono identici ai contratti di lavoro a tempo pieno. Tuttavia, alcune differenze significative sono ovvie.

Nel caso del lavoro orario, la retribuzione per le vacanze viene solitamente aggiunta al salario orario. Questa prassi è (sempre) autorizzata dalla giurisprudenza corrente, riferita ai lavori di breve durata o molto irregolari.

Ciò significa anche che per i giorni liberi del dipendente, lo stipendio non verrà pagato durante questo periodo di assenza.

In queste realtà lavorative, è essenziale che i datori di lavoro garantiscano che le vacanze siano menzionate non solo nel contratto di lavoro, ma anche in ogni singola dichiarazione di stipendio.

In assenza di tale “voce” formale, potrebbero essere richiesti pagamenti aggiuntivi, anche diversi anni dopo.

Se 4 settimane di ferie sono concordate per contratto, l’indennità di ferie è dell’8,33%, contro il 10,64% per 5 settimane di ferie.      

I giorni festivi

Un obbligo legale intrinseco di pagare i giorni festivi esiste solo per il 1 ° agosto, giorno parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare la domenica al massimo a altri 8 giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni. Questo vale anche per i dipendenti a ore ed è riconosciuto anche dal Tribunale Federale.

In Ticino gli 8 giorni parificati alla domenica sono: oltre il 1°agosto, Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

La questione del pagamento dei giorni festivi non è chiaramente regolata a livello legislativo, poiché la LL ed il CO sono silenti al proposito. Di regola, il problema viene risolto nei CCL o nei contratti individuali oppure ci si orienta agli usi in vigore in un determinato settore o in una certa regione.

La prassi giudiziaria è però chiara per quanto concerne chi percepisce un salario mensile. Questa categoria di dipendenti non può subire riduzioni di salario a causa dei giorni festivi, indipendentemente dal numero di giorni festivi mensili (è però possibile che l’azienda disponga il recupero del lavoro perso a causa dei giorni infrasettimanali non parificati alle domeniche).

Diversa è invece la situazione di chi è pagato a ore o al giorno. In linea di principio, questi dipendenti sono pagati solo per il lavoro effettivamente svolto, a meno che un CCL o il contratto individuale non garantisca loro in modo esplicito il pagamento del salario anche nei giorni festivi.

E’ possibile che, quale compromesso, CCL o contratto individuale prevedano un certo numero di giorni festivi (ad esempio 8) in cui viene compensato il guadagno perso.

Si tratta di solito delle festività parificate alle domeniche che non possono essere recuperate. In questo caso i giorni festivi non parificati alle domeniche non sono pagati, a meno che non vengano recuperati.

Il recupero dei giorni festivi

Per i giorni festivi parificati alle domeniche non vi è alcun obbligo di recuperare le ore perse, indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano un salario mensile o che siano pagati ad ore.

Per gli altri giorni festivi non parificati alle domeniche il recupero è possibile, a meno che nel contratto non figuri altro.

Il recupero, la cui forma va stabilita d’intesa con il personale, è quindi possibile senza formalità particolari (permessi) né indennità speciali per lavoro straordinario.

I giorni festivi e le ferie

Secondo la costante prassi giudiziaria, le domeniche e gli altri giorni parificati alle domeniche che cadono durante un periodo di vacanza non possono essere dedotti dalle vacanze.

D’altra parte, è chiaro che i giorni festivi che cadono di domenica (come può ad esempio capitare per il 1° maggio) non danno il diritto ad un recupero da parte del dipendente, nel senso di un giorno di vacanza supplementare.

Anche chi è malato in occasione di un giorno festivo non ha diritto di recuperarlo più tardi, a differenza di quanto avviene per le vacanze, per le quali il dipendente malato ha un diritto di recupero.

Spesso le aziende si organizzano in modo da lavorare qualche minuto in più ogni giorno ed accumulare così ore che permettono di chiudere l’azienda in occasione dei cosiddetti “ponti” (ad esempio il venerdi dopo l’Ascensione, oppure per le chiusure fra il periodo natalizio e Capodanno).

Di per sé, tale operazione è poco problematica, salvo nei casi in cui un dipendente lascia l’azienda o si ammala durante i giorni liberi “creati” con il lavoro supplementare accumulato durante l’anno.

In casi del genere, in particolare in quello della partenza dall’azienda, il dipendente ha il diritto di farsi pagare i minuti giornalmente prestati in più, se non ha potuto godere del relativo tempo libero (ad esempio uscita dalla ditta prima della chiusura aziendale del periodo natalizio).

In caso di lavoro part-time regolare, lo stipendio mensile non sarà generalmente ridotto, anche se le festività cantonali cadono nel corso del mese in questione.

Tuttavia, deve essere annotato che le festività che cadono nei giorni liberi dei dipendenti part-time non dovranno essere pagate in aggiunta.

FAQ sul tempo di lavoro

Il datore di lavoro può pretendere dal dipendente che la mail del lavoro venga consultata e venga data risposta se fosse richiesto?

No. Le vacanze servono quale recupero delle proprie energie. Questo obiettivo, fissato dalla legge, viene ovviamente messo in discussione se si dovesse essere in contatto quotidiano con il proprio posto di lavoro e con l’obbligo di dover interagire attivamente.

Questa regola può essere riconsiderata solo in presenza di una reale e comprovata emergenza.

Come regola generale, il tragitto verso il lavoro non è considerato tempo di lavoro. Ma vale anche per un trasferimento temporaneo in una filiale più distante?

Se il lavoratore deve recarsi al lavoro in un altro località da quella concordata nel suo contratto di lavoro, la durata supplementare del tragitto è considerata come tempo di lavoro (es. se il tragitto normale è di 30 minuti e il nuovo posto si trova a 50 minuti, i 20 minuti di differenza saranno considerati come tempo lavorativo

Cos’è il servizio di picchetto e quando conta come tempo di lavoro?

Si parla di picchetto ai sensi della legge quando il lavoratore parallelamente al sul tempo di lavoro ordinario deve tenersi pronto a intervenire in casi di eventuali guasti, a prestare il proprio aiuto in casi d’urgenza, a fare turni diversi dai propri, o a mantenersi a disposizione in caso di avvenimenti eccezionali.

È solo quando un servizio di picchetto deve essere fornito all’interno dell’azienda che quest’ultimo è considerato come orario di lavoro.

Se il servizio di picchetto viene effettuato al di fuori dell’impresa, vengono presi in considerazione solo gli impegni effettivi assunti (tragitto incluso) quale tempo di lavoro.

Il rimborso dei costi viene definito dal contratto di lavoro. I forfaits orari o giornalieri sono i più comuni. Esiste una regolamentazione speciale per ospedali e cliniche.

Un datore di lavoro può richiedere ai suoi dipendenti di fare pausa nel locale adibito e non di non lasciare il perimetro dei locali dell’azienda?

Si. Il Tribunale Federale ha recentemente ammesso che le pause non dovrebbero offrire la stessa libertà di movimento e organizzazione di quelle richieste per il tempo libero di per sé.

La condizione rimane, tuttavia, che lo spazio riservato alle pause sia appropriato, in particolare per quanto riguarda i mobili e l’igiene, al fatto che i dipendenti interessati a prendersi una pausa in pace non vengono costantemente richiamati da interferenze lavorative.

Il Servizio Giuridico della Cc-Ti è volentieri a disposizione dei soci per consulenze in ambito di diritto del lavoro o HR.

Iran e sanzioni USA: impatto per le aziende svizzere

Sanzioni USA

L’8 maggio 2018 il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato conclusa la partecipazione al Piano d’azione congiunto globale (PACG, Joint Comprehensive Plan of Action) e ha annunciato la reintroduzione di sanzioni contro l’Iran. Le sanzioni verranno reintrodotte in due tappe (il primo pacchetto sarà in vigore dal 6 di agosto 2018, il secondo dal 4 novembre 2018) e andranno a toccare svariati ambiti, dal finanziario, all’esportazione e importazione, a settori iraniani mirati come l’automobilistico, il navale o l’energetico. Maggiori dettagli sulle sanzioni: qui.[1]

Impatto per le aziende svizzere

La Segreteria di Stato dell’economia SECO, in un articolo ripreso da Switzerland Global Enterprise (S-GE), ha comunicato che la situazione giuridica in Svizzera, relativa all’Iran e alla decisione degli USA sui temi delle sanzioni, resta immutata. Le sanzioni USA non hanno nessuna applicabilità diretta in Svizzera. “La reintroduzione delle precedenti sanzioni USA può avere tuttavia effetti economici nei confronti delle imprese svizzere che intrattengono relazioni commerciali con l’Iran. In tal senso, gli USA sottolineano che le sanzioni reintrodotte saranno applicate in maniera rigorosa”.[2]

Alle aziende attive negli Stati Uniti e in Iran, consigliamo di monitorare attentamente la situazione e per tutte le informazioni del caso di contattare la Segreteria di Stato dell’economia.

Segreteria di Stato dell’economia SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berna
tel. +41 58 462 56 56 –  fax +41 58 462 27 49 –  info@seco.admin.ch

Relazioni Svizzera-Iran: aggiornamento

Il 16 gennaio 2016, d’intesa con l’ONU e l’Unione Europea, la Svizzera ha revocato le sanzioni mantenendo solo quelle inerenti il commercio e le prestazioni di servizi connessi agli armamenti, ai sistemi missilistici e ai beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne. Il commercio di beni nucleari e di beni a duplice impiego nonché i servizi connessi continuano a sottostare all’obbligo di autorizzazione.

Il 2 e 3 luglio 2018 si è inoltre tenuta la visita ufficiale del Presidente iraniano Hassan Rohani in Svizzera. Durante questa visita la Confederazione e l’Iran hanno confermato gli obiettivi della road map concordata nel 2016; nonostante il mutato contesto, entrambi i Paesi desiderano approfondire le loro relazioni e accelerare l’attuazione della road map. Maggiori dettagli sull’incontro tra il Presidente iraniano e il Presidente della Confederazione svizzera, Alain Berset sono disponibili al seguente link.[3]

 

Cc-Ti – Stato al: 09.07.2018

 

Link utili

[1] U.S Department of the Treasury, Iran sanctions (last update: 28.06.2018)
[2] Switzerland Global Enterprise, Gli USA reintroducono le sanzioni contro l’Iran, 24.05.2018
[3] Comunicato stampa del Consiglio Federale, La Svizzera e l’Iran discutono lo sviluppo delle loro relazioni, 03.07.2018

Misure commerciali dell’UE contro gli USA: effetti sulle PMI svizzere

L’Unione europea ha reagito all’introduzione dei dazi degli USA su prodotti in alluminio e acciaio aumentando i dazi all’importazione su vari prodotti USA. Anche le aziende svizzere possono essere interessate dalle nuove tariffe nell’UE.

Le imprese svizzere devono pagare dazi più elevati nell’UE se, ad esempio, agiscono in qualità di commercianti, importando prodotti dagli USA in Svizzera e riesportandoli poi nell’Unione europea.I nuovi dazi all’importazione negli USA sono in vigore già dal 21 giugno 2018 e riguardano, ad esempio, prodotti quali mais, succhi di frutta, tabacchi, lenzuola, acciaio, ferro e viti.

Nel regolamento dell’Unione europea si evince quanto segue:

“L’applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:

  1. nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  2. nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II, come ivi specificato,…. continua a leggere
Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

Obbligo di annuncio: un’opportunità

Dal 1. luglio entra in vigore l’obbligo di annuncio dei posti vacanti presso gli Uffici regionali di collocamento (URC). La nuova procedura, decisa dalle Camere federali per concretizzare l’iniziativa “Contro l’immigrazione di massa”, è presentata in queste settimane alle aziende dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE).

Si stanno infatti organizzando, anche in collaborazione con le associazioni professionali, momenti informativi a cui hanno partecipato finora diverse centinaia di imprenditori, che hanno così potuto scoprire i sei passi della nuova procedura:

  1. Check – I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare agli URC i posti vacanti che rientrano nei generi di professione con un tasso medio di disoccupazione pari o superiore all’8% (soglia che, dal 1. gennaio 2020, sarà abbassata al 5%). Il sito http://lavoro.swiss (raggiungibile anche attraverso www.ti.ch/servizioaziende) propone uno strumento di verifica dell’assoggettamento all’obbligo.
  2. Procedura di annuncio – Sul portale http://lavoro.swiss si può annunciare il posto vacante online, in modo semplice e veloce. Occorre fornire informazioni essenziali relative alla professione cercata, all’attività, al luogo di lavoro, al grado di occupazione, e così via.
  3. Gestione URC – Il servizio aziende URC verifica l’esaustività dell’annuncio e invia una conferma di iscrizione del posto vacante soggetto all’obbligo. Quest’ultima vale come prova dell’adempimento dell’obbligo d’annuncio. Il posto vacante viene inserito in un’area protetta accessibile solo alle persone in cerca di impiego iscritte agli URC.
  4. Pubblicazione – Per i posti vacanti annunciati soggetti all’obbligo vale un divieto di pubblicazione di cinque giorni lavorativi. Il posto vacante può essere pubblicato solo dopo la scadenza di tale termine.
  5. Proposte candidati – Nel periodo di pubblicazione di cinque giorni, chi è in cerca di un impiego ha accesso privilegiato ai posti vacanti soggetti all’obbligo e può autocandidarsi. Entro tre giorni lavorativi dalla conferma di iscrizione del posto vacante annunciato, il datore di lavoro riceve dal Servizio aziende URC una risposta riguardo a candidature idonee.
  6. Riscontro sulla selezione – Il datore di lavoro esamina le candidature trasmesse al Servizio aziende URC e comunica i candidati ritenuti adeguati che sono stati invitati a un colloquio, l’eventuale assunzione di uno di questi e la chiusura del posto vacante.

In conclusione, la nuova procedura, in modo semplice e mirato, permette da un lato di adempiere l’obbligo e, dall’altro, di avvalersi della professionalità e dell’offerta mirata del Servizio aziende URC. Proprio il rapporto di partenariato tra quest’ultimo e gli imprenditori permetterà di incentivare la segnalazione di tutte le posizioni vacanti, indipendentemente dall’obbligo d’annuncio, offrendo al nostro Cantone un’occasione in più per creare nuove opportunità lavorative per chi è alla ricerca di un impiego. Il servizio aziende URC risponde a domande e dubbi delle aziende confrontate con la nuova procedura: www.ti.ch/servizioaziende.

 

A quest’argomento è stato dedicato il Networking Business Breakfast del mese di giugno. Inoltre il Servizio Giuridico della Cc-Ti è volentieri a disposizione dei soci per consulenze diverse.