Il Consiglio Federale ha fissato al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore delle nuove norme della LEF che mirano a proteggere chi è oggetto di esecuzioni ingiustificate. La modifica della legge fa seguito all’iniziativa parlamentare promossa dal Consigliere di Stato ticinese Fabio Abate (09.530), il cui termine referendario è scaduto il 7 aprile 2017.
La revisione della LEF prevede tre nuovi istituti a favore del debitore:
- Revoca a terzi del diritto di consultazione di un’esecuzione ingiustificata;
- Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore;
- Diritto a richiedere in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito.
La nuova normativa non contiene disposizioni transitorie. Secondo la giurisprudenza del TF (cfr. DTF 126 III 431, consid. 2b; 122 III 324 consid. 7) si applicano i principi generali dell’art. 1 titolo finale del CC che prevedono l’applicazione immediata delle norme procedurali.
Pertanto le nuove disposizioni della LEF si applicano anche alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019.
Revoca a terzi del diritto di consultazione di un’esecuzione ingiustificata
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione, trascorsi 3 mesi dalla notifica del precetto esecutivo contro il quale è stata interposta opposizione, il debitore potrà richiedere all’Ufficio esecuzioni (UE) che tale esecuzione non sia comunicata a terzi. Per la scadenza del termine dei 3 mesi fa stato l’art. 142 cpv. 2 CPC (art. 31 LEF). A seguito della richiesta del debitore, l’UE assegnerà d’ufficio un termine di 20 giorni al creditore chiedendo di comprovare di aver avviato a tempo debito una procedura di eliminazione dell’opposizione. Il creditore dovrà quindi dimostrare all’UE di aver avviato una procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell’opposizione oppure un’azione creditoria nei confronti del debitore nel termine di 3 mesi + 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo. In caso di mancata prova in tal senso, l’UE non potrà dar notizia a terzi dell’esecuzione. In concreto tale specifica esecuzione non apparirà più sull’estratto delle esecuzioni rilasciato dall’UE.
Il creditore in ogni tempo, ma entro il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, potrà promuovere una procedura di rigetto dell’opposizione o un’azione creditoria. Qualora in seguito il creditore fornisse prova all’UE di aver avviato una delle menzionate procedure anche successivamente al termine di 3 mesi + 20 giorni, l’UE dovrà nuovamente comunicare a terzi l’esistenza della relativa procedura esecutiva.
La decisione dell’UE di non dar notizia di un’esecuzione a terzi costituirà un provvedimento passibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF.
Secondo l’avamprogetto sull’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF), la cui entrata in vigore non è ancora stata determinata, il Consiglio Federale intende fissare a CHF 20.- la tassa per la richiesta formulata dal debitore. Secondo il rapporto esplicativo dell’avamprogetto, tale tassa dovrà essere pagata dal debitore insieme alla domanda e resterà a suo integrale carico indipendentemente dall’esito della procedura.
Nuovo tenore di legge:
Art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
- per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.
Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore
Un’ulteriore novità introdotta dalla novella legislativa è la facoltà del debitore di richiedere in ogni tempo all’Ufficio esecuzioni che il creditore depositi i mezzi di prova relativi alla pretesa di cui all’esecuzione promossa. Nel diritto previgente il debitore aveva facoltà di richiedere la produzione di tali mezzi di prova entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo.
La nuova norma prevede che qualora il creditore non dovesse fornire o dovesse fornire tardivamente all’Ufficio esecuzioni i mezzi di prova richiesti, il giudice chiamato in seguito a dirimere una vertenza relativa all’esecuzione, terrà in considerazione l’agire del creditore nella ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili indipendentemente dall’esito della vertenza.
Testo dell’articolo in questione:
Art. 73 LEF
1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
2 L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
Diritto a richiedere in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito
La terza e ultima novità introdotta nella LEF permette al creditore di promuovere in ogni tempo un’azione tesa all’accertamento dell’inesistenza del debito oltre che richiedere in via giudiziaria l’estinzione o la concessione di una dilazione. Nel diritto previgente il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha precisato che l’accertamento dell’inesistenza del debito rispettivamente della sua estinzione poteva essere promossa dal debitore escusso unicamente qualora avesse omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo oppure se il rigetto dell’opposizione fosse cresciuto in giudicato. Il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha poi in seguito precisato che un’azione tesa all’accertamento negativo era possibile anche nel caso in cui contro l’esecuzione fosse stata interposta opposizione in quanto era dato un interesse degno di protezione del debitore a poter accertare l’inesistenza del debito.
A seguito dell’introduzione del nuovo articolo di legge sarà dunque possibile promuovere un accertamento dell’inesistenza del debito in qualsiasi stadio dell’esecuzione, indipendentemente se il debitore ha interposto o meno opposizione oppure se l’opposizione è stata rigettata giudizialmente.
Il testo di legge che entrerà in vigore sarà il seguente:
Art. 85a cpv. 1 LEF
1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.
Conclusioni
Le novità introdotte dalla revisione mettono a disposizione dei nuovi mezzi a favore del debitore affinché possa tutelarsi contro esecuzioni ingiustificate anche senza dover necessariamente avviare procedure giudiziarie anticipandone le relative spese.
Sono ancora presenti alcune costellazioni che potrebbero apparire problematiche e insoddisfacenti ai fini della tutela del debitore che ha subito un’esecuzione ingiustificata.
Nella revisione non è stata presa in considerazione la possibilità di richiedere la cancellazione o di non comunicare a terzi le procedure esecutive perente ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Tali esecuzioni potrebbero infatti risultare visibili nell’estratto delle esecuzioni del debitore qualora l’istanza di rigetto (provvisorio o, in taluni casi, definitivo) oppure l’azione creditoria promossa dal creditore non venissero accolte dal Giudice.
Infine, l’ammontare e l’obbligo dell’anticipo dei costi giudiziari per una procedura di accertamento negativo da parte del debitore oggetto di esecuzione ingiustificata non è stato modificato. Il debitore istante dovrà farsi carico di anticipare tali spese il cui costo continuerà ad essere proporzionato con il valore dell’importo oggetto di esecuzione. Ciò comporterà che il debitore che vorrà promuovere un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, in particolare a seguito di esecuzioni ingiustificate di elevato valore, sarà ancora costretto ad anticipare dei costi non indifferenti. Tuttavia tale difficoltà all’accesso alla giustizia è mitigata, a giusta ragione, dalla prassi di alcune Preture di mantenere al minimo l’anticipo delle spese giudiziali.
Avv. Patrick Fini,
Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano
Fonti:
– Iniziativa parlamentare Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati
– Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
– Istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)
– Revisione dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Moduli:
– Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)