Agiamo Insieme 2019

La consueta manifestazione, che suggella la collaborazione tra Cc-Ti e Ufficio dell’assicurazione invalidità, si terrà il 19 febbraio 2019

Anche quest’anno con “Agiamo Insieme” riproponiamo un momento di riflessione, ormai divenuto una bella consuetudine, che valorizza il lato umano delle aziende attive in Ticino.

Questo evento annuale è diventata una festa dove si racconta il percorso di reinserimento nei posti di lavoro delle persone lese nella loro salute. Si celebrano, attraverso testimonianze e aneddoti (non senza emozioni), i successi delle aziende e dei propri collaboratori che, con rimarchevole impegno in ambito professionale, evidenziano quanto la collaborazione fra Stato ed economia sia forte, attiva e vincente.

La manifestazione si tiene il 19 febbraio 2019 dalle ore 16:30 presso l’Auditorium Banca Stato a Bellinzona.

Il programma prevede

Dalle ore 16:30 Accoglienza degli ospiti
Ore 17:00 con la moderazione di Julie Arlin, interverranno Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato, Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti e Sergio Montorfani, Direttore IAS

Aziende premiate

  • ABB Power Protection SA, Rappresentante: Michele Sargenti, Direttore
  • Chiesa Bus SA, Rappresentante: Flavio Chiesa, Direttore
  • Luca Castelli SA, Rappresentante: Alessandro Castelli, Responsabile Marketing

Ospite d’onore della serata: Massimo Turuani, Presidente Società Mastri-Panettieri-Pasticcieri-Confettieri (SMPPC) del Canton Ticino

Seguirà aperitivo

Per le iscrizioni, è possibile scaricare il flyer informativo, che contiene il tagliando d’iscrizione. Lo stesso è da ritornare entro lunedì 11 febbraio 2019, via posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato o telefonicamente al numero +41 91 821 93 50. Vista la capienza limitata della sala, le iscrizioni verranno prese in considerazione in base all’ordine d’entrata. Si ringrazia per la comprensione.

 

Opportunità per le PMI svizzere in Canada

L’industria di trasformazione di cibo e bevande è la seconda industria manifatturiera del Canada. La regione di Toronto è il secondo maggiore centro di trasformazione alimentare del Nordamerica dopo l’area di Los Angeles. Per le aziende alimentari svizzere e per i produttori di macchinari per l’industria alimentare ci sono ottime opportunità. Il SIAL, la più grande fiera dell’industria alimentare del Nordamerica, si svolge a Toronto alla fine di aprile 2019 ed è l’occasione perfetta per incontrare clienti.

In Canada, la provincia dell’Ontario ospita più di 50’000 aziende agricole in cui vengono coltivati più di 200 prodotti. Gran parte di questi prodotti transita attraverso l’Ontario Food Terminal di Toronto, che distribuisce più di 1 milione di tonnellate di prodotti all’anno.

Industria alimentare canadese: i principali sotto-settori sono la produzione di carne e i panifici

L’industria di trasformazione dei prodotti alimentari e delle bevande è il secondo settore manifatturiero dell’Ontario dopo quello dei trasporti. Queste le cifre: più di 3’000 aziende di trasformazione di cibi e bevande, entrate per quasi 40 miliardi di dollari all’anno, 97’000 dipendenti. I due principali sotto-settori sono la produzione di carne e i panifici, con il settore delle specialità alimentari che registra la crescita maggiore, in gran parte grazie alla grande e crescente percentuale di canadesi di origine straniera immigrati in Canada. Anche se la maggior parte del ramo è di proprietà nazionale, comprese multinazionali come Maple Leaf, Dare e Weston Foods, la provincia è stata a lungo sede di molte delle più grandi aziende di trasformazione alimentare del mondo, tra cui Nestlé, Kelloggs, Coca Cola e di molte aziende internazionali di medie dimensioni come Lindt, Dr. Oetker e Ferrero.

L’Ontario beneficia di un’ampia disponibilità di forza lavoro e di un mercato considerevole

L’Ontario ha una catena di approvvigionamento ben sviluppata di produttori, trasformatori, produttori di ingredienti e importatori di specialità. Inoltre, le società di logistica e i distributori garantiscono consegne rapide nei principali mercati degli Stati Uniti e del Canada grazie alla posizione centrale che l’Ontario ha in Nordamerica. Questa rete è particolarmente forte nella regione di Toronto, dove avviene circa il 75% della lavorazione, c’è grande disponibilità di forza lavoro nonché un mercato considerevole di circa 10 milioni di persone.  ….continua a leggere

Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

Vi ricordiamo che la Cc-Ti organizza un evento-Paese sul Canada il prossimo 13 marzo, a cui seguirà una missione economica tra fine aprile ed inizio maggio. Contattateci per maggiori informazioni!

Reattivi e ricettivi alle novità del 2019

Essere reattivi e ricettivi alle necessità delle aziende è una prerogativa essenziale per poter operare con gli imprenditori che ogni giorno sono confrontati con le problematiche più disparate.

Da mesi ormai siamo confrontati ad un mercato mondiale che vive in un clima di incertezza con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che si affrontano a suon di dazi e contro-dazi. Anche l’Unione Europea non è stata da meno con l’introduzione di misure protezionistiche. In questo contesto in costante mutamento come Cc-Ti, in stretta collaborazione con Switzerland Global Enterprise (S-GE), desideriamo essere un punto fermo su cui contare per poter affrontare con sicurezza e consapevolezza i mercati esteri.

Le aziende elvetiche sono capaci di reagire positivamente anche alle situazioni più difficili. La nostra economia deve però poter continuare a contare su due elementi essenziali: condizioni quadro favorevoli e l’apertura dei mercati.

Spinta da queste prerogative, la Cc-Ti, in collaborazione con S-GE, è attenta e ricettiva nel sostenere gli imprenditori ticinesi che affrontano i mercati mondiali, desiderando ampliare le proprie destinazioni di business. Anche per il 2019 continueremo dunque con la presentazione di nuovi mercati, attraverso l’organizzazione di Eventi Paese, conferenze dal taglio pratico che forniscono informazioni concrete per approcciare nuove nazioni.

Il focus del 2019 sarà il Canada, un mercato particolarmente interessante per le aziende svizzere che possono beneficiare di un accordo di libero scambio. Il 13 marzo, durante l’Evento-Paese, avremo quale ospite d’onore l’Ambasciatore Susan Bincoletto che porterà la sua esperienza nei rapporti bilaterali tra i nostri Paesi. La Cc-Ti organizzerà inoltre alla fine del mese di aprile una missione economica che si snoderà tra Toronto e Montréal volta a dare l’opportunità agli imprenditori di conoscere con mano il mercato canadese.

Gli Eventi-Paese continueranno con il Giappone, il 21 maggio, un’altra nazione con la quale la Svizzera è riuscita a stipulare un accordo di libero scambio che ne agevola le relazioni commerciali. Nel secondo semestre gli appuntamenti con gli Eventi-Paese si concentreranno dapprima sulla Germania, motore dell’Europa e, in vista di Expo 2020, il 20 novembre vi sarà una conferenza sugli Emirati Arabi Uniti.

Gli appuntamenti proseguiranno anche all’estero con una seconda missione in Cina, dopo il successo di quella appena conclusasi tra Shenzhen e Shanghai. Un mercato, quello cinese, estremamente ricco e diversificato che può creare sbocchi concreti agli imprenditori ticinesi. La Cc-Ti risponde quindi presente ed è pronta ad affrontare queste nuove sfide.

 

Articolo a cura di
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

Testo apparso su La Regione del 17.12.2018

Nuovo sistema di valutazione della conformità in Arabia Saudita

L’autorità saudita SASO (Standards, Metrology and Quality Organization) introdurrà un nuovo sistema per il certificato di conformità. La certificazione elettronica e il certificato di valutazione della conformità “Saber” sostituirà il “Certificato di conformità CoC” a partire dal 2019 e accelererà i processi.

“Saber” è un sistema online che collega importatori, organismi di certificazione e autorità doganali e commerciali saudite. Gli obiettivi di Saber sono la gestione rapida delle spedizioni, la riduzione dei beni di consumo contraffatti, la tracciabilità dei prodotti e l’aumento del numero di prodotti conformi a SASO sul mercato saudita.

La prova inizia nel 2019

In base alle informazioni disponibili, gli importatori saranno in grado di testare Saber su base volontaria a partire dal gennaio 2019. Se il periodo di prova avrà successo, il sistema operativo diventerà obbligatorio a partire da giugno 2019. Gli attuali certificati SASO noti come “Certificato di conformità CoC” saranno accettati fino a nuovo avviso.

Come funziona il processo di registrazione

Saber copre sia la valutazione dei prodotti regolamentati che di quelli non regolamentati.
Per importare un prodotto regolamentato in Arabia Saudita, le aziende devono procedere come segue:

– Introduzione della domanda di certificazione: registrazione del prodotto nel sistema Saber inserendo i dati del prodotto;
– Selezione della classificazione del prodotto;
– Nomina di un organismo di certificazione accreditato per la valutazione della conformità;
– Attendere l’approvazione.

Non appena il prodotto ha ricevuto il certificato, l’importatore riceve un certificato di spedizione. Questo certificato viene inviato alla dogana saudita prima che il prodotto entri nel mercato del Paese.  ….continua a leggere

Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

Accordo di libero scambio con l’Indonesia firmato il 16 dicembre

Il 16 dicembre 2018 il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, la sua omologa del Liechtenstein e i rappresentanti di Islanda e Norvegia hanno firmato un accordo di libero scambio con il ministro del commercio indonesiano Enggartiasto Lukita. A medio termine l’Accordo consentirà di esportare nel quarto Paese più popolato del mondo il 98 per cento dei prodotti svizzeri in franchigia doganale.

L’Accordo, sul quale gli Stati dell’AELS e l’Indonesia avevano raggiunto un’intesa all’inizio di novembre, è stato sottoscritto in presenza di rappresentanti dell’economia e della politica di entrambe le parti. L’AELS diventa così il primo partner di libero scambio dell’Indonesia in Europa.

L’accesso al mercato e la certezza del diritto saranno migliorati

L’Accordo con l’Indonesia, che ha un campo d’applicazione esteso, migliorerà l’accesso al mercato e la certezza del diritto per gli scambi di merci (prodotti industriali e agricoli) e di servizi. Comprende inoltre disposizioni concernenti gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, l’eliminazione degli ostacoli al commercio non tariffari − incluse le misure sanitarie e fitosanitarie −, la concorrenza, l’agevolazione degli scambi, gli appalti pubblici, il commercio e lo sviluppo sostenibile e la cooperazione economica.

Fra i temi centrali dell’Accordo si annoverano in particolare un accesso quanto più libero possibile al mercato indonesiano per i prodotti industriali e per alcuni prodotti agricoli svizzeri nonché la regolamentazione del commercio di olio di palma indonesiano. Su questo prodotto il nostro Paese accorda sconti doganali compatibili con il mercato nel quadro di contingenti che non mettono a rischio la produzione interna di oli vegetali. L’Accordo prevede inoltre impegni relativi al rispetto di convenzioni multilaterali, tra l’altro in materia di lavoro e ambiente, e una disposizione specifica intesa a garantire una produzione sostenibile dell’olio vegetale scambiato. Nel settore della proprietà intellettuale l’Indonesia si impegna, in un accordo accessorio, a conciliare la propria legislazione sulla protezione dei brevetti con i suoi impegni internazionali. ….continua a leggere

Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

Iscrizione all’IVA delle imprese di vendita per corrispondenza

Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l‘art. 7 cpv. 3 lett. b della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (disposizioni sulla vendita per corrispondenza).

  • È assoggettato obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi iscriversi al registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019. Sono considerati piccoli invii quando l’importo d’imposta è pari o inferiore a 5 franchi e quindi non viene riscossa alcuna imposta sull’importazione.
  • Se un venditore per corrispondenza inizia la propria attività in relazione con la Svizzera dopo il 1° gennaio 2019 e che queste forniture, per il loro importo minimo, sono esenti dall’imposta sull’importazione, il luogo della fornitura è considerato all’estero fino alla fine del mese in cui si raggiungerà, con tali invii, il limite di cifra d’affari di 100’000 franchi. Dal mese successivo, tutte le forniture di beni provenienti dall’estero, spediti o trasportati sul territorio svizzero dall’impresa di vendita per corrispondenza, sono considerate effettuate in Svizzera. In tal caso, l’impresa di vendita per corrispondenza deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA.

L’AFC pubblica sul suo sito internet una lista delle imprese di vendita per corrispondenza iscritte nel registro dei contribuenti IVA. Questa lista permette ai dichiaranti doganali di decidere se fatturare l’imposta sull’importazione al destinatario di un pacco, oppure al venditore per corrispondenza contribuente. La lista può essere messa a disposizione dei dichiaranti doganali in formato XML.

A partire dal 15 novembre 2018, le aziende attive nella vendita per corrispondenza che si iscrivono all’imposta sul valore aggiunto, al momento dell’iscrizione online, devono indicare che agiscono in qualità di azienda di vendita per corrispondenza e che accettano di essere pubblicate nella lista. Il fatto di figurare in questa lista, è nell’interesse delle aziende di vendita per corrispondenza. Questo eviterà la fatturazione errata ed eventuali reclami da parte dei clienti.

Iscrizione all’IVA online

Le aziende attive nella vendita per corrispondenza possono mediante la “ichiarazione d’adesione estero”, assoggettarsi volontariamente all’imposta prima di raggiungere il limite della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento obbligatorio, e iscriversi quindi nel registro dei contribuenti IVA. Nel quadro di questa procedura, il venditore per corrispondenza è considerato importatore e, se le condizioni sono date, può anche effettuare la deduzione dell’imposta precedente. La fornitura all’acquirente svizzero è in questo modo considerata effettuata sul territorio svizzero (procedura analoga alla regolazione della vendita per corrispondenza). Scegliendo la dichiarazione d’adesione estero, il venditore per corrispondenza può assoggettarsi volontariamente all’imposta prima dell’entrata in vigore della regolamentazione della vendita per corrispondenza. Ciò gli consentirà di pianificare meglio la modifica. Il rendiconto IVA con il metodo delle aliquote saldo, o forfetarie, è, in questo caso così come per la regolamentazione della vendita per corrispondenza, escluso. Ulteriori informazioni in merito alla vendita per corrispondenza sono disponibili al seguente link:

Informazioni dettagliate in merito alla vendita per corrispondenza

Fonte: AFC

Brasile: segnalare il beneficiario finale all’ufficio delle imposte entro il 31 dicembre 2018

Se avete un codice fiscale brasiliano CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), che vi è stato rilasciato prima del 1° luglio 2017, segnalate il cosiddetto beneficiario finale all’ufficio delle imposte entro il 31 gennaio 2018 al fine di mantenere la vostra capacità finanziaria per agire nel Paese.

Secondo l’attuale ordinanza, le società brasiliane e straniere sono obbligate a nominare un beneficiario finale presso l’ufficio delle imposte brasiliano (Receita Federal do Brasil). Ciò vale per le società che hanno ricevuto il loro codice fiscale CNPJ prima del 1° luglio 2017. Le società che ne hanno fatto richiesta dopo tale data, sono già state invitate dall’ufficio delle imposte a nominare il beneficiario finale. Lo studio legale locale Stüssi-Neves richiama l’attenzione su questo aspetto.

Se non si nomina un beneficiario finale all’ufficio delle imposte, ciò può avere gravi conseguenze per la capacità finanziaria in Brasile, poiché il codice fiscale verrebbe bloccato. Questo impedirebbe molte operazioni bancarie locali o investimenti nella vostra filiale in Brasile. ….continua a leggere

Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©

Soci Cc-Ti in rete: networking anche online

Molte le novità per il networking fra associati, grazie al nuovo gruppo LinkedIn dedicato interamente ai soci Cc-Ti

La comunicazione online e la digitalizzazione stanno cambiando il modo di vivere, fare impresa e fruire dei servizi. Come Cc-Ti lo sappiamo bene avendo dedicato molti momenti di approfondimento e riflessione alle sue differenti sfaccettature: dalle opportunità offerte dall’analisi dei big data alla cyber security , dall’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale ai nuovi modelli di business, dalla formazione continua alle nuove forme di lavoro, passando per la comunicazione d’impresa strategica e la ‘Smart life’, fino ad arrivare alle potenzialità di alcuni nuovi strumenti, quale ad esempio LinkedIn.

Messa in rete online ed offline

In un mondo sempre più digitale, siamo convinti che il contatto umano e diretto resti un punto cardine fondamentale per sviluppare nuove sinergie. Infatti incoraggiamo lo scambio reciproco tra soci grazie a eventi, formazioni, missioni economiche, ecc.. Accanto alle quali integrare le possibilità di networking oggi offerte dalle piattaforme social.

Le possibilità

  • NOVITÀ: il gruppo su LinkedIn “Soci  Cc-Ti in rete” – un gruppo chiuso, dedicato esclusivamente ai nostri associati, che possono così interagire e creare rinnovate relazioni di business. Lo scopo è di fornire un ulteriore servizio per permettere agli associati di ampliare o consolidare la loro rete di contatti, acquisendo nuove informazioni selezionate di qualità, direttamente dalla fonte.
  • La pagina su Facebook: Bacheca dei soci Cc-Ti – essa vuole essere un ulteriore spazio di incontro e di scambio per le aziende affiliate Cc-Ti. Lo scopo è mettere in rete i nostri soci attraverso la diffusione di notizie delle loro iniziative. In questa pagina ogni azienda associata alla Cc-Ti ha a disposizione 3 post all’anno.
Contattateci per altri dettagli. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande!

 

Progetti d’innovazione “Innosuisse”

La Svizzera punta a rimanere uno dei Paesi leader nello sviluppo e nell’impiego delle tecnologie digitali. Per raggiungere questo obiettivo, il Consiglio federale stanzia complessivamente 62 milioni di franchi nell’ambito del piano d’azione 2019-2020.

A questo proposito vogliamo informare le aziende associate alla Cc-Ti su “Innosuisse“,  l’istituto di diritto pubblico della Confederazione, che promuove il programma d’impulso “Tecnologie di fabbricazione.

L’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione sostiene i progetti che gettano un ponte tra ricerca e trasferimento di tecnologie, svolti congiuntamente da imprese elvetiche e istituzioni di ricerca negli ambiti «Industria 4.0 e moderne tecnologie di fabbricazione» sulla base di tecnologie digitali. Per il 2019 e il 2020 sono previsti fondi supplementari pari a 24 milioni di franchi.

Le tempistiche per presentare i progetti a Innosuisse sono assai ridotte. Infatti, al fine di partecipare ai due bandi di concorso (uno per i progetti della durata di 18 mesi e l’altro per progetti di 12 mesi) è necessario inoltrare il progetto entro:
  • il 21 gennaio 2019 per i progetti della durata di 18 mesi;
  • il 20 maggio 2019 per i progetti della durata di 12 mesi.
Per maggiori informazioni, ecco i contatti diretti a cui chiedere dettagli.

Un altro tempo per lavorare

Come funziona contrattualmente una gestione del tempo parziale? E un tempo parziale autoregolamentato?

319 par. 2 CO “è considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale)”

Il lavoro a tempo parziale è definito come un tempo di lavoro che conta meno ore rispetto all’orario normale di lavoro per i collaboratori assunti a tempo pieno. Determinante per la sua percentuale è l’orario di lavoro settimanale medio. La SECO considera come tempo parziale un grado d’occupazione al di sotto del 90% dell’orario normale di lavoro.

La legge non prevede alcuna durata minima.

Contrariamente al testo dell’art. 319 cpv. 2 CO, la pratica giudiziaria sottopone alle disposizioni del diritto del contratto di lavoro, non solo il lavoro a tempo parziale regolare (fisso), ma anche il lavoro a tempo parziale irregolare (flessibile). In questo caso, momento e durata della prestazione non sono prestabiliti, ma avvengono su chiamata unilaterale da parte dell’impresa o secondo un mutuo accordo. Il lavoro su chiamata è senza dubbio la forma di lavoro che offre, però, meno sicurezza per il collaboratore.

Legalmente vengono seguite le leggi dedicate:

  • disposizioni sul contratto di lavoro nel CO, art. 319-362.
  • disposizioni di tutela della legge sul lavoro per la previdenza sanitaria e infortuni, durata dell’orario di lavoro e del riposo, tutela speciale pe i giovani collaboratori, personale in formazione e donne impiegate;
  • legislazione sull’assicurazione sociale;
  • legge federale sulla parità dei sessi (LPar in vigore dal 1.7.1996);
  • legge federale sul collocamento e sul personale a prestito (LC) del 16.1.1991.

Qualora fosse il caso:

  • accordi contrattuali individuali;
  • disposizioni di un contratto collettivo;
  • regolamentazioni e usanze aziendali;

Nell’elaborazione dei contratti di lavoro a tempo parziale ci si può basare su contratti di collaboratori con caratteristiche occupazionali similari, ma a tempo pieno. Le singole particolarità del rapporto di lavoro devono essere messe per iscritto in maniera esplicita.

Anche i collaboratori a tempo parziale hanno, di principio, diritto a ore e giorni liberi durante il rapporto di lavoro; tuttavia può essere preteso che, nella misura del possibile, essi adempiano ai loro impegni privati durante il loro tempo libero (questa frase può essere inclusa già nel contratto dei lavoro).

Attività presso più datori di lavoro
Quando un dipendente è impiegato presso più di un datore di lavoro, occorre prestare particolare attenzione per garantire che i requisiti di lavoro e di riposo previsti dalla legge sul lavoro vengano rispettati.

Il “secondo datore di lavoro” deve essere ancora più attento:

Le ore di lavoro settimanali massime sono 45 risp. 50 ore. Inoltre, è possibile tollerare un massimo di 2 ore di straordinario al giorno, per un massimo di 170 risp. 140 ore all’anno.

  • Il periodo di riposo legale corrispondente a 11 ore tra due giorni lavorativi, deve essere rispettato (ev. una volta alla settimana 8 ore). Inoltre, le disposizioni relative al divieto di lavoro domenicale risp. la concessione di un giorno di riposo supplementare, devono essere mantenute.

Periodo di prova e risoluzione
Le disposizioni dedicate sono valide indipendentemente dal numero di ore lavorate al giorno o alla settimana. Il tempo di prova e la risoluzione vengono regolati dal CO art 335.b. e 335c .

Impedimento senza colpa

La continuità del pagamento del salario in caso di assenza dal lavoro senza colpa, è regolamentata nelle disposizioni generali (articolo 324a CO).
Nel caso di più datori di lavoro, i diritti di versamento del salario in caso di impedimento senza colpa si determineranno separatamente in funzione della durata del lavoro perso per ognuno.

Il diritto di continuare a percepire lo stipendio è condizionato dal fatto che il collaboratore lavori con l’azienda da più di tre mesi, oppure abbia un contratto con durata superiore ai tre mesi. Se gli orari sono irregolari e quindi fosse difficoltoso determinare il tempo esatto di lavoro che il collaboratore ha perso durante la malattia, sarà efficace un calcolo indicativo basato sulla media annuale, stagionale, ecc.. Per i collaboratori con contratti a tempo parziale e irregolare, il metro di misura e calcolo per tutti gli eventi malattia, deve sempre essere lo stesso.

Tempo straordinario

l’Art. 321c CO, regola gli straordinari e le direttive temporali e oggettive che competono questo tema. Nel rapporto di lavoro parziale, può accadere che i dipendenti vengano impegnati per un evento occasionale e speciale. Essi dovranno effettuare ore supplementari, ma senza superare la durata del lavoro consueto previsto in azienda. Per questi dipendenti, in ogni caso, vengono trattate come ore straordinarie tutte le ore che superano la durata del lavoro prevista nel loro contratto. Dal momento che la scelta del lavoro parziale consiste, evidentemente, nel richiedere un attività ridotta, si deve fare in modo che non vengano richieste ore straordinarie se non in casi eccezionali.

Quando un dipendente è assunto da più di un datore di lavoro, la richiesta di fare gli straordinari sarà possibile ancora più difficilmente.
Il risarcimento delle ore straordinarie sarà corrisposto secondo le disposizioni ordinarie. La compensazione con il tempo libero sarà difficile da attuare in quanto il tempo lavorativo è già ridotto.

Il lavoro con orario flessibile autoregolamentato

Da tempo molte aziende hanno introdotto orari flessibili affidati, sempre più spesso, all’autoregolamentazione del collaboratore. Di norma viene determinata una fascia oraria entro la quale la presenza è comunque obbligatoria (anche questo uso/limite sta scomparendo). La verifica del tempo di lavoro viene poi controllata elettronicamente. Le regole dell’orario flessibile devono indicare chiaramente i limiti e le libertà di autonomia dell’autodeterminazione dell’orario lavorativo, della fascia oraria, della quantità di ore di lavoro totali, delle vacanze, ecc.. Si raccomanda di integrare, se possibile, questo regolamento già nel contratto di lavoro. La maggior parte dei regolamenti dei piani orari sanciscono che le ore che superano il numero massimo concordato per il mese o anno, non vengono remunerate.

Il collaboratore deve dosare la propria autonomia di gestione del tempo, in modo da non accusare ore straordinarie o mancanza di ore. I crediti in ore lavorative (ore normalmente denominate “straordinarie”) non sono da considerarsi come straordinari. Il collaboratore deve compensare le ore effettuate in eccesso, restando all’interno dell’intervallo di tempo lavorativo definito dal contratto di lavoro. Lo “straordinario” può essere consentito o evocato solo nel caso in cui vi siano stati eventi operativi obbligatori o straordinari, i quali hanno cancellato la possibilità di scelta della modalità lavorativa da parte del collaboratore.

In molti regolamenti viene disposto che, se alla fine di un anno civile o di un altro lasso di tempo predeterminato, le ore lavorate saranno insufficienti (= minori a quelle concordate), le stesse verranno detratte dallo stipendio. Tale disposizione è valida solo se le ore insufficienti sono dovute alla mancata auto-disciplina del collaboratore.

Dimissioni o licenziamento del collaboratore

  • un saldo in ore positivo alla fine della propria attività presso un’azienda, non presuppone necessariamente un credito straordinario. I dipendenti sono tenuti a ridistribuire le ore di lavoro in eccesso prima del termine della propria occupazione presso l’azienda;
  • un saldo in ore negativo può essere detratto dallo stipendio del collaboratore solo nel caso in cui egli ne sia direttamente responsabile. Questo non vale se l’azienda non è riuscita a occupare il tempo del collaboratore con il lavoro in azienda.

Le assicurazioni sociali

AINF

L’assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINF) è obbligatoria quando la persona ha un attività lucrativa per almeno 8 ore la settimana. I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non raggiunge almeno le otto ore sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali (attenzione: non si deve sospendere la copertura contro gli infortuni dell’assicurazione malattia). Gli infortuni verificatisi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati infortuni professionali.

AVS, 2° pilastro, LPP

È indispensabile e corretto informare il dipendente sulla regolamentazione di queste assicurazioni sociali, in particolare in caso di stipendi inferiori al minimo richiesto.