La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita.
È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto
accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di
ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci
che si trovano all’interno dei locali di un’impresa di genere diverso o di un appartamento.
L’orario di apertura e di
chiusura dei negozi in tutto il Cantone
– dal lunedì al venerdì tra le ore 06.00 e le ore 19.00,
– il giovedì tra le ore 06.00 e le ore 21.00,
– il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.
Il principio della
chiusura domenicale e festiva dei negozi.
La possibilità di chiedere
deroghe puntuali agli orari di apertura nei giorni feriali, nelle domeniche e
giorni festivi, in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive
o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
L’introduzione di deroghe di legge:
per determinati negozi nei giorni feriali tra le ore 06.00 e le ore 22.30.
per l’apertura generalizzata dei negozi tra le ore 10.00 e le ore 18.00 per un massimo di tre domeniche all’anno, nelle domeniche che precedono il Natale dopo l’Immacolata, definite annualmente dal DFE.
Per maggiori informazioni il Segretariato di Federcommercio è a disposizione. Altri utili riferimenti sul sito dell’Ispettorato del lavoro del Canton Ticino, all’indirizzo www.ti.ch/negozi
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-01-10 15:12:182020-01-10 15:12:19Nuova Legge cantonale sulle Aperture dei Negozi (LAN)
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di contribuzione dell’AVS è stato aumentato di 0.3 punti percentuali.
Informiamo
le aziende che a seguito dell’entrata in vigore della Legge federale
concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) – sempre dal
1° gennaio – , il Consiglio Federale ha deciso di aumentare il tasso di contribuzione
dell’AVS. Questo fattopermetterà all’AVS di registrare annualmente entrate supplementari pari
a 2 miliardi di franchi, contribuendo in misura importante alla garanzia delle
rendite.
I contributi AVS/AI/IPG a carico dei salariati e dei datori di lavoro passeranno dal 10,25 al 10,55 percento (ossia dal 5,125 al 5,275 % per ciascuna delle parti). Per quanto concerne i lavoratori indipendenti, il contributo minimo AVS/AI/IPG passerà dal 5,196 al 5,344 per cento, mentre quello massimo dal 9,65 al 9,95 per cento. Il tasso di contribuzione AVS/AI delle persone esercitanti un’attività lucrativa che si sono affiliate all’assicurazione facoltativa passerà dal 9,8 al 10,1 percento.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-01-09 10:28:332020-01-09 10:28:34Novità 2020: il tasso di contribuzione dell’AVS è stato adeguato
Vi proponiamo maggiori dettagli sull’aggiornamento dal 1° gennaio 2020.
Dal 1° gennaio 2020 il valore soglia per l’assoggettamento all’obbligo di annuncio sarà abbassato al tasso di disoccupazione medio del 5% come previsto per legge. I generi di professione assoggettati sono determinati in base alla nuova nomenclatura svizzera delle professioni.
Cliccando qui, è possibile trovare maggiori informazioni.
L’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio per il 2020 è consultabile su www.lavoro.swiss.
Necessitate di maggiori informazioni? Il nostro Servizio giuridico è sempre a disposizione degli associati per maggiori dettagli.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-16 08:49:162019-12-16 08:49:17Obbligo di annunciare i posti vacanti: novità dal 2020
Ci sono collaboratori che anelano un attimo di pausa, altri invece che preferiscono “tirare dritto” e finire prima. Cosa rispondere?
Partiamo da alcune indicazioni di base. La settimana lavorativa per i singoli lavoratori non può eccedere i 6 giorni. I 6 giorni lavorativi nei giorni feriali da lunedì a sabato sono seguiti dal giorno di riposo settimanale. Quest’ultimo deve comprendere la durata di 24 ore della domenica e un tempo di riposo giornaliero di 11 ore. I lavoratori chiamati a prestare lavoro domenicale, conformemente all’art. 21 OLL 1, non possono essere impiegati per più di 6 gironi consecutivi. Non vi è nessun obbligo di ripartire le ore di lavoro dei singoli lavoratori in modo uniforme sull’arco della settimana lavorativa. Queste possono anche essere concentrate in singoli giorni lavorativi, sempreché siano osservate le prescrizioni sulla durata massima della giornata lavorativa nonché sulla durata del lavoro e del riposo. È considerato posto di lavoro ai sensi della legge sul lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli. Un veicolo o tutti gli altri mezzi di trasporto ai sensi dell’articolo 13,2 e 15,2 OLL 1 sono di conseguenza considerati posti di lavoro, ma evidentemente non locali di pausa.
La pausa è un tema ricorrente e fonte di discussione, o meglio, d’interpretazione.
Il collaboratore ritiene, spesso, di poter gestire questo tempo a suo
piacimento, magari senza fermarsi per finire in anticipo la propria giornata.
Il datore di lavoro ha un’idea ben precisa, spesso diversa, in merito alla
concessione e all’utilizzo del “tempo aziendale”.
La base dalla quale partire è necessariamente la regolamentazione legale che varia notevolmente da settore a settore. La legge ci aiuta a identificare una prima linea (Legge sul lavoro e ordinanze 1 e 2 della SECO):
1 Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori. 2 Le pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge. 3 Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate. 4 Nel caso di orari di
lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media
della durata giornaliera del lavoro.5 È posto di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della
legge, qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda, ove il lavoratore
deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.
Ai sensi delle indicazioni sulla legge del lavoro, si recita quanto segue:
“Ai sensi del diritto del lavoro, qualsiasi interruzione del lavoro che consenta al lavoratore di riposare e mangiare ha validità come pausa”. Le interruzioni del lavoro dovute a problemi tecnici che, quindi per loro natura, non contemplano il riposo non sono considerate una “pausa”. Alla stessa stregua i tempi concessi all’inizio e alla fine di un turno di lavoro non possono essere considerate pause in senso stretto.
Possiamo quindi riassumere asserendo che non possiamo valutare una qualsiasi interruzione del lavoro una pausa (v. Legge sul lavoro). È buona abitudine che i datori di lavoro consultino i lavoratori o i loro rappresentanti in azienda in merito alla regolamentazione delle pause prima che queste siano fissate in modo definitivo. Le pause possono essere fissate in modo uniforme a un determinato orario per l’intera azienda, o in modo differenziato per singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
Cosa ci indica il diritto del lavoro
La legge sul lavoro prevede norme molto concise su questo tema. Resta inteso che i lavoratori hanno diritto a fare delle pause. Le pause servono a nutrirsi e a riposarsi, perciò devono essere fissate in modo da dividere a metà le durate del lavoro (indicate nell’articolo 15 LL). Anche se la pausa principale dura più a lungo di quanto prescritto dalla legge (es. pausa di mezzogiorno di un’ora tra le 12.00 e le 13.00) un periodo di lavoro di una durate superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo questa pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.
Tempo secondo le indicazioni di legge:
un quarto d’ora, se la giornata lavorativa dura più di cinque ore e
mezza;
mezz’ora, se la giornata lavorativa dura più di sette ore;
un’ora, se la giornata lavorativa dura più di nove ore.
Solo le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate. Questa mezz’ora rappresenta il tempo minimo necessario per potersi nutrire e riposare se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore.È dato accertato che più pause brevi permettono di riposarsi meglio di una sola pausa lunga (. art. 17°cpv. 2LL). In generale: Nel caso di orari di lavoro flessibili, nei quali la durata giornaliera del lavoro può essere compresa fra meno di sette ore a più di nove ore, la durata della pausa principale è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro convenuta. Anche in questo caso vale la disposizione secondo cui un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ore e mezzo da diritto a una pausa di un quarto d’ora.
Le pause non sono orario di lavoro
Il tempo di pausa, in generale, non conta come orario di lavoro. Le pause non dovrebbero essere pagate. Tuttavia, ci sono eccezioni: quando i lavoratori semplicemente non possono lasciare il luogo di lavoro (art. 15, 2 LL). Qualsiasi luogo in cui il lavoratore deve essere in grado di svolgere il lavoro affidatogli, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, è considerato un luogo di lavoro (art. 18, 5 OLL). Questo è il caso, ad esempio, quando è necessario garantire la permanenza del telefono. Il tempo ad esso dedicato viene quindi conteggiato come orario di lavoro e deve essere compensato.
Pausa sigaretta
Il datore di lavoro è libero di concedere o meno ai propri dipendenti pause supplementari, ad esempio le pause per il fumo di sigarette. I lavoratori che desiderano fare brevi pause per questo scopo devono compensare questo periodo: le pause sigaretta non vengono conteggiate come orario di lavoro. Si consiglia pertanto di impostarlo in modo trasparente e dall’inizio. Questa concessione può anche portare rapidamente a tensioni e discussioni se, per esempio, i non fumatori si sentono discriminati da questo “favore”.
Riposo giornaliero
È necessario rispettare i requisiti di riposo giornaliero contenuti nel diritto del lavoro, ma essere anche attenti alle diverse esigenze dei nostri collaboratori a dipendenza della funzione e del tipo di lavoro assegnato. Le interruzioni sono formalmente prescritte dalla legge e, a seconda della durata degli impegni, il datore di lavoro deve concedere almeno un’interruzione al minimo come prescritto dalla legge. Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che i suoi dipendenti prendano le loro pause. Pause, di regola, non prevalgono come orario di lavoro e non dovrebbero essere, in orario normale, compensate. Anche colazioni e pause pomeridiane non vengono conteggiate come orario di lavoro. Sebbene i lavoratori debbano normalmente compensare le pause caffè, la maggior parte dei datori di lavoro concede loro volontariamente questo tempo come libero, senza richiedere alcun compenso per l’orario di lavoro. Questa è un’ottima idea che contribuisce alla buona atmosfera del clima lavorativo. Questo atteggiamento di “complicità” con i propri dipendenti non dovrebbe mai essere trascurato ed è il cemento di tutti i buoni rapporti di lavoro.
Fonti: SECO, Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 WEKA, “Temps de pause: ni plus, ni moins”, 7.8.19
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-13 11:39:072019-12-19 08:16:43Prendersi una pausa
Non si tratta di narrare una favola. Raccontare delle storie per vendere, fare pubblicità e consolidare l’immagine di un servizio o un prodotto è una tendenza già in uso nel mondo della comunicazione.
A tutti noi è già successo di venir coinvolti da quelle campagne pubblicitarie che ci suscitano un’emozione, l’identificazione con i nostri ricordi d’infanzia o con esperienze vissute. Il vedere uno spot televisivo, un video più o meno lungo su Youtube, sui social network, ma anche un’immagine su una rivista, può farci vivere un’esperienza che resterà impressa nella nostra mente. Riuscire a coinvolgerci, ad arrivarci, con una storia, un’esperienza o un’emozione.
Queste dinamiche, dal lato aziendale, si riassumono
con il termine storytelling (ossia raccontare storie), un processo che è
diventato uno strumento di marketing sempre più utilizzato.
Narrare una storia che coinvolga il cliente finale
(B2C, ma anche B2B) e parli dei servizi aziendali e/o promuova un prodotto è una
forma di scrittura creativa, che porta il pubblico a vivere ancora maggiormente
l’azienda (o il prodotto), poiché lo fa entrare in un mondo a sé, incrementando
la ‘brand awarness’. Al contempo veicola visioni e missioni aziendali toccando aspetti
emotivi.
Obiettivi
Non solo far vivere un’esperienza e far conoscere
ancora di più l’essenza aziendale al pubblico: lo storytelling permette di
comunicare a diversi livelli. Innanzitutto occorre definire una strategia di
comunicazione e marketing che definisca chiaramente gli obiettivi, i modi e i tempi
della desiderata visibilità aziendale. In seguito è possibile determinare
diverse misure e strumenti atti a centrare l’obiettivo/gli obiettivi della
strategia. Lo storytelling è un ottimo mezzo, che permette non solo di
coinvolgere il pubblico nelle dinamiche dell’impresa, ma può anche persuadere,
informare, motivare ed emozionare.
Senza limiti
Si tratta di uno strumento definito solo per alcuni
ambiti settoriali? Altrimenti detto: lo storytelling è adattabile a tutti i
contesti? Essenzialmente sì. Occorre qualche accorgimento nella definizione dei
testi e della storia. Lì sono racchiuse le competenze dello storyteller, ossia
della persona che – all’interno del team dell’azienda – si occuperà dello
scrivere la storia, definire personaggi, contenuti, ecc..
Pianificazione necessaria
Quali sono dunque gli elementi su cui ci si basa? Nel definire un racconto è possibile collegarsi al modello narrativo delle favole oppure partire da zero, avendo però in chiaro gli elementi che compongono la linea narrativa di un racconto (genere, target, contesto, obiettivo, personaggi/voce narrante, stile, ecc.), costruendo una struttura che risponda a quelle che in inglese si definiscono le ‘5w +1h (What? Why? Who? Where? When? How?)’, ossia un testo in un vi siano gli elementi che rispondono a queste domande “chi/cosa/come/dove/quando e perché”.
Raccontare storie è divenuto un modo di pensare e di interpretare, diffondendo idee.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-10 14:30:082019-12-10 14:30:09Narrare il business
Ogni giorno siamo sempre più connessi (consciamente o inconsciamente) nel cyber spazio e a Internet. Ogni ambito della nostra vita (la sfera professionale, privata e pubblica) interagisce sempre più, in qualche modo, con il cyber spazio. E con la sicurezza come la mettiamo?
Anche lo stesso cyber spazio che dal mondo virtuale si sta espandendo in quello reale, interagisce con la nostra vita. L’avvento della tecnologia 5G, l’utilizzo sempre più diffuso del protocollo IPV6 (con cui potremmo letteralmente connettere in rete ogni singolo filo d’erba di questo pianeta) e l’utilizzo sempre più massivo degli IoT (Internet of Things) cambieranno il paradigma di “perimetro di sicurezza” fino ad ora conosciuto ed accresceranno in maniera inimmaginabile (ad esempio attraverso i Big Data) la presenza dei nostri dati, anche sensibili, in rete.
Nuove forme di minacce derivanti dalla manipolazione di questi dati. Sarà questa la nuova sfida che la sicurezza delle informazioni dovrà affrontare e che non potrà essere più combattuta solo con i classici strumenti di sicurezza come firewall, antivirus, ecc.. Sarà invece necessario introdurre strumenti in grado di garantire l’affidabilità delle fonti, la certezza delle informazioni, contrastare le rappresentazioni di realtà alternative plausibili ma non veritiere create grazie all’eccesso di informazioni in rete sempre più utilizzate da algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.
La “cyber intelligence” rappresenta la nuova frontiera della difesa digitale, permette di analizzare le nuove minacce con “occhi” diversi, di costruire strumenti trasversali in grado di correlare informazioni proveniente da vari ambiti (virtuale, fisico e umano-comportamentale) ed individuare minacce basate su artefatti di realtà alternative in cui gli utenti possono finire e rendersi così vulnerabili ad attacchi o manipolazioni. Si pensi ad esempio al recente utilizzo della tecnologia “deepfake”, che grazie all’intelligenza artificiale permette con solo 18 secondi di video in primo piano di un soggetto di riprodurlo in movenze ed espressioni, con la possibilità di clonare anche la sua voce in maniera del tutto credibile. Un esempio è quello dell’ex Presidente degli USA Barack Obama che in un video apparso su Youtube sembra parlare male dell’operato dell’attuale Presidente USA Donald Trump.
Il deepfake può essere usato per tanti scopi criminali gravissimi, nel mondo politico ma anche finanziario, la credibilità che attribuiamo alle immagini che vediamo riesce ingannare i nostri sensi. Il deepfake è un’evoluzione che rende ancora più deflagrante questo inganno, rendendo il problema del “phishing” fatto tramite mail o link ingannevole, un attacco obsoleto e primitivo. In un tale contesto, oltre a rendere più sicuro l’ecosistema digitale e culturalmente preparati gli utenti, necessitiamo di strumenti che possano controllare il web ed il deep web alla ricerca di tutte le informazioni riguardanti organizzazioni e cittadini, in grado di valutarne i potenziali rischi di utilizzo e , grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, applicata alla cyber intelligence, predirli con debito anticipo.
L’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale e le tecnologie connesse all’IoT ci stanno portando rapidamente agli albori di un ulteriore salto evolutivo digitale, che come tutte le innovazioni, oltre a portare indiscussi benefici porterà la necessità di maggiore consapevolezza e sicurezza nel loro utilizzo, cose che potremo soddisfare solo con un po’ di “intelligence”.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/12/AT19-intelligence-cyber.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-09 10:44:012019-12-20 08:28:46La sicurezza è questione di “intelligence”
Tra i differenti servizi che la Cc-Ti propone ai propri associati, quello giuridico offre alle aziende affiliate l’opportunità di usufruire di una assistenza puntuale su temi di natura giuridica, di regola legate all’ambito contrattualistico e del diritto del lavoro.
A seguito del crescente interesse per la consulenza giuridica dimostrata dai nostri associati, per il 2020 abbiamo previsto di dare maggior tangibilità a questo importante servizio.
Un contatto che consta di una prima valutazione della situazione con i relativi consigli da mettere in atto, un po’ come succede con il medico di famiglia in ambito sanitario. Qualora i problemi segnalati dovessero richiedere interventi più approfonditi o, addirittura, l’avvio di procedure giudiziarie, è da sempre nostra premura segnalare i nominativi di professionisti facenti parte della nostra rete di contatti, sia in Svizzera che all’estero, affinché i nostri soci possano prevalersi di assistenza competente e confacente alle loro specifiche esigenze.
La Cc-Ti intende quindi identificarsi come riferimento autorevole in Ticino nel settore del diritto del lavoro, per le aziende o le associazioni di categoria associate, ma non solo. In tale prospettiva verranno maggiormente curati la comunicazione giuridica agli associati, come pure i momenti di incontro con le aziende su temi giuridici.
Vi ricordiamo che è già possibile nell’area soci consultare e scaricare articoli e pratiche schede di natura giuridica su differenti tematiche (diritto del lavoro, risorse umane, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.).
Il nostro Servizio giuridico è diretto dall’Avv. Michele Rossi, delegato per le relazioni esterne per la Cc-Ti e pure docente all’Università dell’Insubria e alla SUPSI.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/01/ART19-Michele-Rossi-ufficiale.jpg20193166Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-09 10:23:462021-03-02 14:47:32Il nostro Servizio giuridico per le aziende associate
La Cina ha annunciato che dal 1
gennaio 2020 accetterà i Carnet ATA anche per le merci sportive. Si creano così
le basi per facilitare le Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022.
Il Carnet ATA, il documento internazionale per l’esportazione temporanea di merci, denominato anche “passaporto delle merci”, permette il passaggio alle frontiere senza dover pagare tasse né tributi nell’arco di un anno. Questo documento è attualmente accettato da 78 Paesi ed è rilasciato dalle Camere di commercio.
La Cina accetta il Carnet ATA per “mostre,
fiere, congressi” ufficiali, per il “materiale professionale” e
per i “campioni commerciali”. Dal 1 gennaio 2020 le condizioni
vengono estese anche al materiale dedicato alle manifestazioni sportive. Questo
ampliamento giunge al momento opportuno e sarà molto apprezzato dagli atleti e da
tutte le entità coinvolte nei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno nel
2022 a Pechino.
La Cina ha introdotto il sistema dei Carnet ATA nel 1998, accettando le esportazioni temporanee solo per mostre e fiere. A gennaio 2019 sono state aggiunte anche le attrezzature professionali e i campioni commerciali, permettendo a queste ultime di entrare temporaneamente nella più grande nazione asiatica.
Il Servizio Export della Cc-Ti è sempre a disposizione per informazioni relative ai Carnet ATA e al loro utilizzo. Non esitate a contattarci.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/12/ART19_carnet-ATA_cina_sport.jpg8151280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-04 16:37:512019-12-04 16:37:51Cina: I Carnet ATA anche per le manifestazioni sportive
Nel corso delle ultime settimane mercati e governi centrali hanno posto molta attenzione alla situazione turca.
Occorre pertanto valutare anche l’impatto potenziale di un nuovo periodo di tensioni finanziarie in Turchia attraverso tre canali: esposizione in valuta estera, comportamento nei pagamenti e potenziali ricadute.
Dopo il recente intervento militare turco nella Siria settentrionale,
l’amministrazione statunitense ha reagito con una tariffa del 50% sulle
importazioni di acciaio turco, misura recentemente revocata in via provvisoria.
L’impatto diretto di questa misura è stato, e sarebbe in caso di riattivazione,
piuttosto contenuto dato che gli US sono un partner di esportazione minore per
l’economia turca (4.9% del totale).
Tuttavia, gli impatti indiretti, come l’evoluzione della lira turca (TRY),
il differimento del debito e il comportamento in materia di pagamenti,
avrebbero conseguenze più ampie.
L’economia turca non è immune da un nuovo shock. Sebbene sia già uscita
dalla profonda recessione del secondo semestre 2018, innescata da un forte
shock dei tassi di cambio (fino a -50% di deprezzamento del tasso di cambio),
la crescita del PIL rimane contenuta (-0,2% nel 2019 e +2,3% nel 2020).
Dovrebbe tornare al livello precedente la crisi solo nel 2021.
Diventerebbe invece assai problematico per la Turchia se l’UE aderisse a
nuove eventuali sanzioni statunitensi (come ha fatto con la Russia nel 2014).
Ad ogni modo riteniamo che, poiché l’esposizione dell’Europa all’economia turca
è significativa, ciò renda al momento improbabili sanzioni finanziarie severe. In
aggiunta l’UE dipende dalla Turchia per trattenere un afflusso potenzialmente
enorme di rifugiati verso l’UE.
Le riserve estere della Turchia hanno recuperato in parte grazie al
riequilibrio della bilancia commerciale. Tuttavia, le riserve in valuta estera
sono ancora sotto il livello adeguato: non coprono tutte le potenziali esigenze
di liquidità che si presenterebbero in caso di shock.
Il deterioramento dei termini di pagamento è il risultato di un
fabbisogno di liquidità maggiore da quando i giorni medi di pagamento (DSO)
sono aumentati di +11 giorni dal 2008 (68 giorni) al 2018 (79 giorni). Parallelamente,
prevediamo che le insolvenze aziendali cresceranno del +8% nel 2019 raggiungendo
un livello pari a +20% in confronto al valore minimo del 2016.
Le economie europee non sono immuni da eventuali contagi. Il circuito
bancario-sovrano è il canale d’impatto più probabile. Le banche dell’UE hanno
una delle più ampie esposizioni verso la Turchia e, allo stesso tempo, alcune
economie europee devono ancora affrontare un livello significativo di crediti
in sofferenza nei loro sistemi bancari e livelli elevati di debito pubblico.
Le banche spagnole, francesi e britanniche sono
le più esposte con la Turchia e l’esposizione complessiva è ancora rilevante,
nonostante un calo simmetrico nell’ultimo anno (-20% circa).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-11-26 09:39:552019-11-26 14:51:59Turchia: uno sguardo da vicino
Il primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole Incoterms ICC. Presso la Cc-Ti è acquistabile il libro in versione italiano/inglese.
Si è concluso il processo di revisione delle Regole Incoterms®, avviato nel 2016, e il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove clausole di resa. Ogni dieci anni la Camera di commercio internazionale effettua questo esercizio di rinnovamento per renderle più performanti e per adattarle alle necessità pratiche degli attori attivi nel commercio internazionale.
La nuova edizione degli Incoterms® presenta alcune novità che saranno approfondite durante il corso di aggiornamento, in agenda il 23 gennaio.
Come noto gli Incoterms® sono di supporto alle imprese nell’evitare di incorrere in costi non necessari chiarificando, all’interno del contratto, le obbligazioni delle parti, i costi e i rischi sostenuti da ciascuna di esse durante le operazioni di import ed export delle merci.
Presso la Cc-Ti sono disponibili i libri “Incoterms 2020” nella versione italiano/inglese. Per chi desiderasse acquistarne una o più copie è pregato di scrivere un email con i propri dati.
Costi: (70 CHF per i soci / 82 CHF per i non soci + spese di spedizione).
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