Non si tratta di narrare una favola. Raccontare delle storie per vendere, fare pubblicità e consolidare l’immagine di un servizio o un prodotto è una tendenza già in uso nel mondo della comunicazione.
A tutti noi è già successo di venir coinvolti da quelle campagne pubblicitarie che ci suscitano un’emozione, l’identificazione con i nostri ricordi d’infanzia o con esperienze vissute. Il vedere uno spot televisivo, un video più o meno lungo su Youtube, sui social network, ma anche un’immagine su una rivista, può farci vivere un’esperienza che resterà impressa nella nostra mente. Riuscire a coinvolgerci, ad arrivarci, con una storia, un’esperienza o un’emozione.
Queste dinamiche, dal lato aziendale, si riassumono
con il termine storytelling (ossia raccontare storie), un processo che è
diventato uno strumento di marketing sempre più utilizzato.
Narrare una storia che coinvolga il cliente finale
(B2C, ma anche B2B) e parli dei servizi aziendali e/o promuova un prodotto è una
forma di scrittura creativa, che porta il pubblico a vivere ancora maggiormente
l’azienda (o il prodotto), poiché lo fa entrare in un mondo a sé, incrementando
la ‘brand awarness’. Al contempo veicola visioni e missioni aziendali toccando aspetti
emotivi.
Obiettivi
Non solo far vivere un’esperienza e far conoscere
ancora di più l’essenza aziendale al pubblico: lo storytelling permette di
comunicare a diversi livelli. Innanzitutto occorre definire una strategia di
comunicazione e marketing che definisca chiaramente gli obiettivi, i modi e i tempi
della desiderata visibilità aziendale. In seguito è possibile determinare
diverse misure e strumenti atti a centrare l’obiettivo/gli obiettivi della
strategia. Lo storytelling è un ottimo mezzo, che permette non solo di
coinvolgere il pubblico nelle dinamiche dell’impresa, ma può anche persuadere,
informare, motivare ed emozionare.
Senza limiti
Si tratta di uno strumento definito solo per alcuni
ambiti settoriali? Altrimenti detto: lo storytelling è adattabile a tutti i
contesti? Essenzialmente sì. Occorre qualche accorgimento nella definizione dei
testi e della storia. Lì sono racchiuse le competenze dello storyteller, ossia
della persona che – all’interno del team dell’azienda – si occuperà dello
scrivere la storia, definire personaggi, contenuti, ecc..
Pianificazione necessaria
Quali sono dunque gli elementi su cui ci si basa? Nel definire un racconto è possibile collegarsi al modello narrativo delle favole oppure partire da zero, avendo però in chiaro gli elementi che compongono la linea narrativa di un racconto (genere, target, contesto, obiettivo, personaggi/voce narrante, stile, ecc.), costruendo una struttura che risponda a quelle che in inglese si definiscono le ‘5w +1h (What? Why? Who? Where? When? How?)’, ossia un testo in un vi siano gli elementi che rispondono a queste domande “chi/cosa/come/dove/quando e perché”.
Raccontare storie è divenuto un modo di pensare e di interpretare, diffondendo idee.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-10 14:30:082019-12-10 14:30:09Narrare il business
Ogni giorno siamo sempre più connessi (consciamente o inconsciamente) nel cyber spazio e a Internet. Ogni ambito della nostra vita (la sfera professionale, privata e pubblica) interagisce sempre più, in qualche modo, con il cyber spazio. E con la sicurezza come la mettiamo?
Anche lo stesso cyber spazio che dal mondo virtuale si sta espandendo in quello reale, interagisce con la nostra vita. L’avvento della tecnologia 5G, l’utilizzo sempre più diffuso del protocollo IPV6 (con cui potremmo letteralmente connettere in rete ogni singolo filo d’erba di questo pianeta) e l’utilizzo sempre più massivo degli IoT (Internet of Things) cambieranno il paradigma di “perimetro di sicurezza” fino ad ora conosciuto ed accresceranno in maniera inimmaginabile (ad esempio attraverso i Big Data) la presenza dei nostri dati, anche sensibili, in rete.
Nuove forme di minacce derivanti dalla manipolazione di questi dati. Sarà questa la nuova sfida che la sicurezza delle informazioni dovrà affrontare e che non potrà essere più combattuta solo con i classici strumenti di sicurezza come firewall, antivirus, ecc.. Sarà invece necessario introdurre strumenti in grado di garantire l’affidabilità delle fonti, la certezza delle informazioni, contrastare le rappresentazioni di realtà alternative plausibili ma non veritiere create grazie all’eccesso di informazioni in rete sempre più utilizzate da algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.
La “cyber intelligence” rappresenta la nuova frontiera della difesa digitale, permette di analizzare le nuove minacce con “occhi” diversi, di costruire strumenti trasversali in grado di correlare informazioni proveniente da vari ambiti (virtuale, fisico e umano-comportamentale) ed individuare minacce basate su artefatti di realtà alternative in cui gli utenti possono finire e rendersi così vulnerabili ad attacchi o manipolazioni. Si pensi ad esempio al recente utilizzo della tecnologia “deepfake”, che grazie all’intelligenza artificiale permette con solo 18 secondi di video in primo piano di un soggetto di riprodurlo in movenze ed espressioni, con la possibilità di clonare anche la sua voce in maniera del tutto credibile. Un esempio è quello dell’ex Presidente degli USA Barack Obama che in un video apparso su Youtube sembra parlare male dell’operato dell’attuale Presidente USA Donald Trump.
Il deepfake può essere usato per tanti scopi criminali gravissimi, nel mondo politico ma anche finanziario, la credibilità che attribuiamo alle immagini che vediamo riesce ingannare i nostri sensi. Il deepfake è un’evoluzione che rende ancora più deflagrante questo inganno, rendendo il problema del “phishing” fatto tramite mail o link ingannevole, un attacco obsoleto e primitivo. In un tale contesto, oltre a rendere più sicuro l’ecosistema digitale e culturalmente preparati gli utenti, necessitiamo di strumenti che possano controllare il web ed il deep web alla ricerca di tutte le informazioni riguardanti organizzazioni e cittadini, in grado di valutarne i potenziali rischi di utilizzo e , grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, applicata alla cyber intelligence, predirli con debito anticipo.
L’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale e le tecnologie connesse all’IoT ci stanno portando rapidamente agli albori di un ulteriore salto evolutivo digitale, che come tutte le innovazioni, oltre a portare indiscussi benefici porterà la necessità di maggiore consapevolezza e sicurezza nel loro utilizzo, cose che potremo soddisfare solo con un po’ di “intelligence”.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/12/AT19-intelligence-cyber.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-09 10:44:012019-12-20 08:28:46La sicurezza è questione di “intelligence”
Tra i differenti servizi che la Cc-Ti propone ai propri associati, quello giuridico offre alle aziende affiliate l’opportunità di usufruire di una assistenza puntuale su temi di natura giuridica, di regola legate all’ambito contrattualistico e del diritto del lavoro.
A seguito del crescente interesse per la consulenza giuridica dimostrata dai nostri associati, per il 2020 abbiamo previsto di dare maggior tangibilità a questo importante servizio.
Un contatto che consta di una prima valutazione della situazione con i relativi consigli da mettere in atto, un po’ come succede con il medico di famiglia in ambito sanitario. Qualora i problemi segnalati dovessero richiedere interventi più approfonditi o, addirittura, l’avvio di procedure giudiziarie, è da sempre nostra premura segnalare i nominativi di professionisti facenti parte della nostra rete di contatti, sia in Svizzera che all’estero, affinché i nostri soci possano prevalersi di assistenza competente e confacente alle loro specifiche esigenze.
La Cc-Ti intende quindi identificarsi come riferimento autorevole in Ticino nel settore del diritto del lavoro, per le aziende o le associazioni di categoria associate, ma non solo. In tale prospettiva verranno maggiormente curati la comunicazione giuridica agli associati, come pure i momenti di incontro con le aziende su temi giuridici.
Vi ricordiamo che è già possibile nell’area soci consultare e scaricare articoli e pratiche schede di natura giuridica su differenti tematiche (diritto del lavoro, risorse umane, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.).
Il nostro Servizio giuridico è diretto dall’Avv. Michele Rossi, delegato per le relazioni esterne per la Cc-Ti e pure docente all’Università dell’Insubria e alla SUPSI.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/01/ART19-Michele-Rossi-ufficiale.jpg20193166Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-09 10:23:462021-03-02 14:47:32Il nostro Servizio giuridico per le aziende associate
La Cina ha annunciato che dal 1
gennaio 2020 accetterà i Carnet ATA anche per le merci sportive. Si creano così
le basi per facilitare le Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022.
Il Carnet ATA, il documento internazionale per l’esportazione temporanea di merci, denominato anche “passaporto delle merci”, permette il passaggio alle frontiere senza dover pagare tasse né tributi nell’arco di un anno. Questo documento è attualmente accettato da 78 Paesi ed è rilasciato dalle Camere di commercio.
La Cina accetta il Carnet ATA per “mostre,
fiere, congressi” ufficiali, per il “materiale professionale” e
per i “campioni commerciali”. Dal 1 gennaio 2020 le condizioni
vengono estese anche al materiale dedicato alle manifestazioni sportive. Questo
ampliamento giunge al momento opportuno e sarà molto apprezzato dagli atleti e da
tutte le entità coinvolte nei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno nel
2022 a Pechino.
La Cina ha introdotto il sistema dei Carnet ATA nel 1998, accettando le esportazioni temporanee solo per mostre e fiere. A gennaio 2019 sono state aggiunte anche le attrezzature professionali e i campioni commerciali, permettendo a queste ultime di entrare temporaneamente nella più grande nazione asiatica.
Il Servizio Export della Cc-Ti è sempre a disposizione per informazioni relative ai Carnet ATA e al loro utilizzo. Non esitate a contattarci.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/12/ART19_carnet-ATA_cina_sport.jpg8151280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-04 16:37:512019-12-04 16:37:51Cina: I Carnet ATA anche per le manifestazioni sportive
Nel corso delle ultime settimane mercati e governi centrali hanno posto molta attenzione alla situazione turca.
Occorre pertanto valutare anche l’impatto potenziale di un nuovo periodo di tensioni finanziarie in Turchia attraverso tre canali: esposizione in valuta estera, comportamento nei pagamenti e potenziali ricadute.
Dopo il recente intervento militare turco nella Siria settentrionale,
l’amministrazione statunitense ha reagito con una tariffa del 50% sulle
importazioni di acciaio turco, misura recentemente revocata in via provvisoria.
L’impatto diretto di questa misura è stato, e sarebbe in caso di riattivazione,
piuttosto contenuto dato che gli US sono un partner di esportazione minore per
l’economia turca (4.9% del totale).
Tuttavia, gli impatti indiretti, come l’evoluzione della lira turca (TRY),
il differimento del debito e il comportamento in materia di pagamenti,
avrebbero conseguenze più ampie.
L’economia turca non è immune da un nuovo shock. Sebbene sia già uscita
dalla profonda recessione del secondo semestre 2018, innescata da un forte
shock dei tassi di cambio (fino a -50% di deprezzamento del tasso di cambio),
la crescita del PIL rimane contenuta (-0,2% nel 2019 e +2,3% nel 2020).
Dovrebbe tornare al livello precedente la crisi solo nel 2021.
Diventerebbe invece assai problematico per la Turchia se l’UE aderisse a
nuove eventuali sanzioni statunitensi (come ha fatto con la Russia nel 2014).
Ad ogni modo riteniamo che, poiché l’esposizione dell’Europa all’economia turca
è significativa, ciò renda al momento improbabili sanzioni finanziarie severe. In
aggiunta l’UE dipende dalla Turchia per trattenere un afflusso potenzialmente
enorme di rifugiati verso l’UE.
Le riserve estere della Turchia hanno recuperato in parte grazie al
riequilibrio della bilancia commerciale. Tuttavia, le riserve in valuta estera
sono ancora sotto il livello adeguato: non coprono tutte le potenziali esigenze
di liquidità che si presenterebbero in caso di shock.
Il deterioramento dei termini di pagamento è il risultato di un
fabbisogno di liquidità maggiore da quando i giorni medi di pagamento (DSO)
sono aumentati di +11 giorni dal 2008 (68 giorni) al 2018 (79 giorni). Parallelamente,
prevediamo che le insolvenze aziendali cresceranno del +8% nel 2019 raggiungendo
un livello pari a +20% in confronto al valore minimo del 2016.
Le economie europee non sono immuni da eventuali contagi. Il circuito
bancario-sovrano è il canale d’impatto più probabile. Le banche dell’UE hanno
una delle più ampie esposizioni verso la Turchia e, allo stesso tempo, alcune
economie europee devono ancora affrontare un livello significativo di crediti
in sofferenza nei loro sistemi bancari e livelli elevati di debito pubblico.
Le banche spagnole, francesi e britanniche sono
le più esposte con la Turchia e l’esposizione complessiva è ancora rilevante,
nonostante un calo simmetrico nell’ultimo anno (-20% circa).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-11-26 09:39:552019-11-26 14:51:59Turchia: uno sguardo da vicino
Il primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole Incoterms ICC. Presso la Cc-Ti è acquistabile il libro in versione italiano/inglese.
Si è concluso il processo di revisione delle Regole Incoterms®, avviato nel 2016, e il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove clausole di resa. Ogni dieci anni la Camera di commercio internazionale effettua questo esercizio di rinnovamento per renderle più performanti e per adattarle alle necessità pratiche degli attori attivi nel commercio internazionale.
La nuova edizione degli Incoterms® presenta alcune novità che saranno approfondite durante il corso di aggiornamento, in agenda il 23 gennaio.
Come noto gli Incoterms® sono di supporto alle imprese nell’evitare di incorrere in costi non necessari chiarificando, all’interno del contratto, le obbligazioni delle parti, i costi e i rischi sostenuti da ciascuna di esse durante le operazioni di import ed export delle merci.
Presso la Cc-Ti sono disponibili i libri “Incoterms 2020” nella versione italiano/inglese. Per chi desiderasse acquistarne una o più copie è pregato di scrivere un email con i propri dati.
Costi: (70 CHF per i soci / 82 CHF per i non soci + spese di spedizione).
Nell’ambito degli stage in azienda, in che modo devono agire i datori di lavoro relativamente al tema della copertura assicurativa contro gli infortuni (LAINF)? Ecco un breve vademecum.
È assodato che durante
uno stage “al fine di prepararsi alla scelta di una professione” presso un
datore di lavoro la persona è assicurata d’obbligo contro gli infortuni (art.
1a cpv. 1 lett. a LAINF in concomitanza con art. 1a cpv. 1 OAINF). Questo è naturalmente
valido anche per giovani studenti delle scuole medie.
La copertura
assicurativa si estende poi anche in ambito non professionale quando la persona
durante lo stage lavora almeno 8 ore settimanali (art. 8 LAINF con art. 13
OAINF). Se la durata del lavoro fosse invece inferiore, la copertura
assicurativa è valida solo per gli infortuni professionali (art. 7 LAINF)
compreso però il tragitto più breve per recarsi al lavoro o sulla via del
ritorno.
In caso d’infortunio
la persona avrà diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla LAINF (art.
10 e segg.) così come alle prestazioni in contanti. Per quanto concerne
l’indennità giornaliera, anche gli stagisti fino a 20 anni, avranno diritto a
CHF 32.50/giorno dal 3. giorno dopo l’infortunio (art. 23 cpv. 6 OAINF).
Se la persona al
termine dello stage riceve un salario, quest’ultimo sarà determinante per
pagare i premi assicurativi. I premi assicurativi, che variano a dipendenza
della comunità di rischio alla quale è attribuita l’azienda, contro gli
infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per i premi
non professionali (se appunto lavoro > 8h/sett.) possono essere dedotti dal
salario. Il datore di lavoro riceverà la fattura per i premi complessivi.
Purtroppo spesso lo
stagista non riceve un salario, per cui in questi casi si calcolano i premi
assicurativi sulla base di un “salario fittizio” di CHF 41 [10% (148’200/365)]
per ogni giorno civile per i giovani fino a 20 anni (CHF 82/giorno se > 20
anni) così come previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b OAINF.
Una notifica formale
al proprio assicuratore LAINF dell’inizio di ogni singolo stage non è
necessaria; basterà notificare le persone sulla solita dichiarazione salariale
LAINF di fine anno nella rubrica, se prevista, “salari supplementari, per es.
giovani, pensionati, tirocinanti” oppure nella lista assieme al resto del
personale occupato.
Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni/precisazioni
il datore di lavoro può sicuramente rivolgersi al proprio assicuratore LAINF
contro gli infortuni (sia esso la Suva o un assicuratore privato).
Testo a cura di Fabio Bonaldi, Responsabile imprese, Suva Bellinzona
Vi ricordiamo che la Cc-Ti, attraverso il suo Servizio giuridico, è a disposizione delle imprese associate per fornire maggiori informazioni. Contattateci per altri dettagli!
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-11-13 11:01:282019-11-13 11:43:57LAINF e stage: come comportarsi?
Dall’ospedale
all’azienda: quando la pulizia diventa centrale
Le molte sfaccettature della nostra economia ci suggeriscono di dare spazio, a scadenze regolari, anche ad attività magari meno conosciute o ritenute erroneamente marginali. Una di queste è il settore delle pulizie. Nonostante di primo acchito le pulizie possano sembrare un aspetto marginale del business, in alcuni casi assumono un ruolo centrale. Poter contare su un partner affidabile e competente è cruciale.
Un ambiente piacevole e curato
costituisce senza ombra di dubbio un buon biglietto da visita nei confronti dei
clienti, nonché una sorta di segno di rispetto per i collaboratori attivi nello
stesso ambiente. Questo è valido per tutti i tipi di realtà aziendale, con
differenti livelli di rilevanza a dipendenza del settore. La complessità stessa
di mantenere pulito un ambiente può chiaramente variare molto in contesti e
realtà diverse: la pulizia degli uffici, così come di ricezione, sale riunioni
e caffetteria normalmente non presenta particolari difficoltà. Quando invece si
inizia a entrare in zone di produzione e avere a che fare con macchinari ed
impianti, l’asticella inevitabilmente si alza, così come l’importanza per il
cliente di un compito svolto in modo efficace e preciso.
Il Centro Stampa Ticino ad
esempio si affida a ISS Facility Services per la pulizia sia degli uffici e
aree comuni, sia dell’area di produzione e in particolare dell’area della
rotativa. L’imponente macchinario, che occupa uno spazio di circa 200 metri
quadrati suddiviso su tre piani, uno dei pochi in Svizzera e fiore
all’occhiello del Centro Stampa, consente di produrre fino a 45’000 copie
l’ora. Una volta alla settimana è necessario ripulire dall’inchiostro le
ringhiere e il pavimento metallico con prodotti specifici. Considerando che la
rotativa lavora con rotoli di carta dal peso di oltre 1.2 tonnellate pronti per
essere stampati, una pulizia attenta è garanzia di continuità operativa, perché
nel caso in cui un rotolo si dovesse bagnare significherebbe fermare la
produzione con conseguenze importanti in termini economici e di produttività.
Sapere che il fornitore del servizio ha le competenze necessarie e che sempre
le stesse persone esperte si occupano della pulizia di questo macchinario è un
aspetto che cliente valuta positivamente.
Le pulizie possono tuttavia
rivestire un ruolo ancora più cruciale per il core business, essendo
determinanti per la riuscita delle operazioni aziendali. Ne sono esempio le
pulizie di laboratori, camere bianche o locali sterili, dove una disinfezione
eseguita a regola d’arte può essere fondamentale per rispondere a requisiti di
legge, ottenere certificazioni o poter svolgere le attività aziendali stesse.
Un esempio è il caso di Humabs
BioMed, realtà specializzata nella ricerca biomedica ed in particolare nello
sviluppo di anticorpi per curare le malattie infettive, che si è rivolta ad un
provider esterno anche per l’igienizzazione della vetreria utilizzata in
laboratorio. Questa mansione, che deve essere svolta seguendo un processo
curato nei minimi dettagli, è necessaria per garantire che i liquidi contenuti
nei recipienti siano resi inattivi, e dunque che questi possano essere
riutilizzati in tutta sicurezza per nuove analisi. L’azienda ha impartito una
formazione speciale al team incaricato di ISS Facility Services per svolgere il
compito. Come testimonia il Direttore generale di Humabs BioMed Filippo Riva,
esternalizzare è per l’azienda un approccio a tutto campo: “Confrontati con la
scelta strategica make or buy, abbiamo deciso di propendere per la seconda
opzione: in azienda contiamo 30 persone di cui 25 impiegate nella ricerca, il nostro core business. Con
l’acquisto di servizi esterni per talune attività, possiamo concentrarci sullo
sviluppo aziendale. Per
quanto riguarda le pulizie e la disinfezione dei laboratori e vetreria,
affidarci a un partner esterno che ci garantisce la massima affidabilità e di
cui possiamo fidarci ci offre una flessibilità importante”. In effetti,
le collaboratrici ISS incaricate della mansione rimangono le stesse, comprese
le sostitute che garantiscono la copertura 365 giorni all’anno.
Per altre realtà, come ad esempio
ospedali, cliniche e case per anziani, un ulteriore aspetto da considerare
quando ci si affida a un partner esterno per alcune attività è il fattore
umano. Infatti, in ambienti nei quali chi si occupa delle pulizie entra
contatto con le persone, che spesso si trovano inoltre in un momento di
difficoltà, è importante che si possa instaurare un rapporto di rispetto. Anche
in questo caso, avere i medesimi collaboratori che entrano nella struttura,
consente di rendere un servizio migliore al cliente.
In definitiva, un settore che
sembra semplice come quello delle pulizie mostra molteplici sfaccettature.
Saper cogliere le peculiarità di ogni ambito significa saper rispondere al
meglio alle esigenze del cliente e metterlo nelle condizioni di contare anche
sulle pulizie come aspetto integrante del proprio successo.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-11-07 14:55:592021-03-02 14:33:33I molti risvolti dell’outsourcing
Un’informativa sulle modifiche del Codice delle obbligazioni – decise dal Consiglio federale – che decretano l’abolizione delle azioni al portatore per le società non quotate in borsa.
Lo scorso 27 settembre il Consiglio federale ha stabilito che le modifiche del Codice delle obbligazioni che decretano l’abolizione delle azioni al portatore per le società non quotate in borsa decise dal Parlamento nel mese di giugno, sono entrate in vigore il 1° novembre 2019.
Le società avranno 18 mesi di tempo dall’entrata in vigore per adeguarsi a tale divieto e per modificare di conseguenza i propri statuti. Inoltre, dal mese di novembre in Svizzera non sarà più possibile costituire nuove società con titoli al portatore. Si consiglia pertanto a tutte le società con titoli al portatore di rivolgersi ai loro rispettivi notai di fiducia per procedere alle modifiche necessarie. In caso di inadempienza la nuova legge prevede sanzioni e l’annullamento delle azioni al portatore ancora esistenti entro 5 anni.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-11-04 10:34:002019-11-04 11:34:221° novembre 2019: abolizione delle azioni al portatore
Il presente articolo a firma di Bernardo Lamoni è il terzo aggiornamento inerente la riforma del sistema dell’IVA nell’UE. I contenuti di questo testo saranno integrati anche durante il corso di formazione “IVA: Cessioni intracomunitarie” in agenda il 19 novembre.
In data 4 dicembre 2018 il
Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una serie di misure urgenti,
integrate nella normativa IVA comunitaria, denominate “Quick Fixes” e che
riguardano quattro specifiche tematiche. Le misure sono finalizzate a
migliorare il funzionamento pratico di determinate aree storicamente
problematiche e saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 a tutti i
soggetti passivi registrati ai fini IVA in uno Stato Membro dell’Unione
Europea, senza distinzioni in base all’ubicazione della sede dell’attività
operativa all’interno o all’esterno del territorio comunitario (1).
Di seguito le caratteristiche
principali ed alcune osservazioni relative alle quattro misure adottate:
1 –
Obbligo dell’acquirente di disporre di un numero di identificazione per le
cessioni intracomunitarie
L’acquirente di una cessione
intracomunitaria dovrà registrarsi ai fini dell’IVA in uno Stato diverso da
quello in cui ha inizio il trasporto dei beni. Nel caso di una cessione
intracomunitaria tra due operatori, l’acquirente sarà identificato nello Stato
UE di destinazione dei beni.
L’adempimento di quest’obbligo
rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare,
per la cessione intracomunitaria, l’esenzione ad IVA nello Stato UE di partenza
della spedizione.
L’attuale regime IVA prevede per
il fornitore, l’obbligo di trasmissione dei dati alle autorità fiscali dello
Stato UE di arrivo dei beni, attraverso l’inoltro degli elenchi riepilogativi.
Tuttavia ad oggi, il mancato inoltro degli stessi comporta solamente
l’applicazione di sanzioni, senza causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel
caso di cessioni intracomunitarie debitamente comprovabili.
Le modifiche in oggetto prevedono
che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un
requisito sostanziale per il riconoscimento dell’esenzione all’IVA alle
cessioni intracomunitarie (2).
2 –
Creazione di disposizioni comuni inerenti alle prove documentali del
trasferimento fisico delle merci nell’ambito delle cessioni intracomunitarie
Il fornitore di una cessione
intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di
partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico
della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni
circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di
normative locali.
A partire dal
1° gennaio 2020 saranno considerati elementi di prova:
a) i documenti
relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, quali ad esempio un documento
o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di
trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) una polizza
assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti
bancari attestanti il pagamento per la spedizione
o il trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica
autorità, ad esempio
da un notaio, che confermino l’arrivo dei beni
nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello
Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale
Stato UE
Nel caso in cui il trasporto sia organizzato dal venditoresi
presume avvenuto il trasferimento intracomunitario dei beni in presenza di
almeno due elementi di prova non contradditori rilasciati da parti indipendenti
dal venditore e dall’acquirente, di cui alla lettera a).
In via alternativa quando il venditore è in possesso di uno qualsiasi
degli elementi probatori di cui alla lettera a), in combinazione con uno degli
elementi probatori non contradditori di cui alla lettera b), che confermino il trasporto e che
siano stati rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra e
rispetto al venditore ed all’acquirente.
Inoltre,
qualora il trasporto sia organizzato dall’acquirente occorrerà
aggiungere come ulteriore elemento di prova, in aggiunta agli elementi prodotti
secondo la combinazione summenzionata, una dichiarazione scritta rilasciata
dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati da quest’ultimo
in un determinato altro Stato UE.
Si tratta
delle uniche disposizioni che non saranno integrate nella
direttiva comunitaria sull’IVA 2006/112/CE ma che andranno a modificare il
regolamento UE 282/2011. In quest’ambito è rimasta tuttavia invariata la
disposizione contenuta nella direttiva che delega agli Stati UE la scelta della
documentazione probatoria (3). Questo principio è stato citato anche dalla
Corte di Giustizia Europea (4).
Occorreranno quindi
ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo degli attuali set
documentali previsti in determinati Stati UE, come prove alternative, qualora
la presunzione dell’avvenuto trasporto intracomunitario venisse rigettata da
parte delle autorità fiscali, seguendo i nuovi criteri visti sopra (5).
Favorevoli in
questo senso sono anche le note esplicative ai “Quick Fixes” (non vincolanti),
che sono attualmente in fase di elaborazione da parte del Group of the Future
of VAT, sottostante alla Direzione generale della fiscalità e dell’Unione
doganale (TAXUD).
Infine il
nuovo principio che esige che i documenti di trasporto intracomunitari debbano
essere emessi da “parti indipendenti” andrebbe chiarito riguardo
all’eventualità nella quale il trasporto dei beni sia effettuato con mezzi
propri (esempio trasporto carburanti in autocisterne o in altri mezzi di
trasporto) o con mezzi di trasporto di una società appartenente al medesimo
gruppo.
3 –
Disposizioni comuni in regime di “Call-off stock”
Le nuove disposizioni in regime
di “Call-off stock” (conosciuto anche come “Consignment stock”), mirano ad evitare che un fornitore di uno
stato UE, che detiene merci proprie in un altro Stato UE e le mette a
disposizione di un suo cliente stabilito nel medesimo stato, debba anche
identificarsi ad IVA nello Stato UE del cliente.
In una prima fase il
trasferimento dei beni a destinazione del cliente, senza che vi sia passaggio
di proprietà degli stessi, non ha rilevanza ai fini impositivi. Solamente al
momento del prelevamento dei beni per le proprie necessità imprenditoriali da
parte del cliente, si genererà una cessione intracomunitaria tra fornitore e
cliente con relativo passaggio di proprietà. Evidentemente il trasferimento
fisico intracomunitario dei beni ha già avuto luogo in precedenza.
Le attuali normative comunitarie
sono per contro più articolate ed obbligano il fornitore a registrarsi nello
Stato UE del cliente, poiché:
La spedizione della merce all’acquirente
genera nello Stato UE del fornitore un trasferimento intracomunitario di
beni “a sé stesso” in uscita, rilevante perciò ai fini IVA, da dichiarare
con gli stessi criteri delle usuali cessioni intracomunitarie.
Il successivo l’arrivo della merce negli
stabilimenti del cliente genera sempre per il fornitore un trasferimento
di beni “a sé stesso” in entrata, pure rilevante ai fini IVA, da
dichiarare con gli stessi criteri degli usuali acquisti intracomunitari
nello Stato UE del cliente.
All’atto del successivo prelevamento dei beni
da parte dell’acquirente si genererà la cessione rilevante ai fini
dell’IVA che si qualificherà come cessione nazionale imponibile.
Va tuttavia precisato che alcuni
Stati UE hanno già sviluppato misure di semplificazione personalizzate,
attuabili solamente nel caso in cui lo Stato UE di controparte disponga di
norme analoghe, allo scopo di evitare lacune di imposizione o doppie
tassazioni.
A fronte di queste casistiche, si
è quindi reso necessario formulare una solida base giuridica comune per
permettere la sincronizzazione degli scambi commerciali di questo tipo e per
evitare il rischio di eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia Europea, la
quale non avrebbe avuto alcuna normativa comunitaria di appoggio se chiamata ad
esprimersi sulle misure semplificative unilateralmente adottate da taluni Stati
UE.
Le nuove disposizioni potrebbero
quindi essere interessanti anche per soggetti passivi non UE che già dispongono
di un magazzino merci in uno Stato UE e che vorrebbero evitare di doversi
registrare anche in un altro Stato UE dove dispongono di merci proprie presso
un loro cliente secondo il regime in oggetto.
A livello pratico le nuove norme
in regime di “Call-off stock” implicano alcune misure di gestione di tipo
organizzativo ed informatico che vanno affrontate per tempo. Se la società
effettua già cessioni intracomunitarie propriamente dette, dove cioè la
fatturazione della cessione intracomunitaria è direttamente collegata alla
documentazione di trasporto, essa dovrà prevedere nuove misure per i presenti
casi di cessioni intracomunitarie “differite”. In questo caso infatti la
documentazione di trasporto sarà collegata ai beni inizialmente trasferiti e
dovrà in un secondo momento essere abbinata ai beni successivamente fatturati,
in modo frazionato, al momento del prelevamento da parte del cliente. Il tutto
dovrà essere predisposto anche in senso inverso in caso di reso.
4 –
Disposizioni concernenti le operazioni a catena tra tre operatori, quando il
trasporto è organizzato dall’operatore intermedio
Le operazioni a catena, rientranti
nel campo di applicazione della proposta in oggetto, sono caratterizzate da
cessioni successive della stessa merce che viene trasferita da uno Stato UE ad
un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Le operazioni a catena si
differenziano dalle triangolazioni intracomunitarie (6) in quanto in
quest’ultime l’operatore intermedio è identificato ad IVA in uno Stato UE
terzo, che non deve quindi essere né lo Stato UE di partenza del trasporto
delle merci, né lo Stato UE di destinazione delle stesse.
Nelle operazioni a catena tra tre
operatori (A, B e C) l’assenza di disposizioni comunitarie aveva costretto
varie volte i soggetti interessati a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea
(CGE) per conoscere il trattamento ad IVA delle due cessioni. Nelle sue
sentenze la CGE aveva stabilito che in un’operazione a catena potevano
realizzarsi due scenari:
qualora la prima cessione fosse stata quella
collegata al trasporto delle merci (cessione intracomunitaria da A a B, esente
da IVA), la seconda andava qualificata come cessione nazionale nello Stato UE
di destinazione delle merci (cessione imponibile da B a C).
viceversa, qualora la seconda cessione fosse stata
quella collegata al trasporto delle merci (cessione intracomunitaria da B a C,
esente da IVA), la prima andava qualificata come cessione nazionale nello Stato
UE di partenza delle merci (cessione imponibile da A a B).
Per quanto
riguarda i criteri da considerare al fine di stabilire quando si sarebbe
verificato il primo o il secondo scenario, la GCE stabiliva che la risposta
dipendeva da una valutazione
globale di tutte le circostanze del singolo caso che doveva essere
effettuata dal giudice nazionale.
In particolare occorreva
determinare “il momento in cui
il potere di disporre del bene come proprietario era stato trasferito al
destinatario finale. Infatti, nell’ipotesi in cui il secondo trasferimento del
potere di disporre del bene come proprietario (cessione da B a C) avesse avuto
luogo prima che fosse stato effettuato il trasporto intracomunitario,
quest’ultimo non avrebbe più potuto essere imputato alla prima cessione in
favore del primo acquirente.” In tal caso si sarebbe quindi realizzato il
secondo scenario. Mentre nei rimanenti casi si sarebbe realizzato il primo
scenario (7).
Questi criteri,
di difficile realizzazione pratica, avevano generato parecchie insicurezze
nelle amministrazioni fiscali dei vari Stati UE. Si è quindi reso necessario
creare a livello di direttiva UE una nuova normativa più semplice e sicura.
I nuovi criteri, applicabili a
decorrere dal 1° gennaio 2020 e che determinano la cessione intracomunitaria
quando il trasporto è organizzato dal fornitore intermedio B in
un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C), dipendono esclusivamente
dall’utilizzo della partita IVA da parte di B e si possono così riassumere:
se B è identificato ad IVA nello Stato UE di
arrivo dei beni, la cessione tra A e B qualificherà come intracomunitaria
e la successiva cessione tra B e C sarà imponibile nello Stato UE di
destinazione dei beni,
mentre se B comunica ad A la propria
partita IVA dello Stato UE di partenza, la cessione tra B e C qualificherà
come intracomunitaria e l’anteposta cessione tra A e B sarà imponibile
nello Stato UE nel quale ha avuto origine la spedizione.
Pur trattandosi di un passo
importante e utile per i numerosi operatori attivi in campo intracomunitario,
occorre tuttavia considerare che in alcune specifiche situazioni, ad esempio
nel mercato delle materie prime, le cessioni a catena avvengono spesso tra
numerosi operatori in un lasso di tempo assai ridotto. Questa nuova normativa
dovrebbe quindi senz’altro essere ulteriormente approfondita ed affinata al
fine di considerare le reali molteplici casistiche che posso presentarsi.
Per contro non si è ritenuto
necessario estendere a livello di normativa comunitaria le ipotesi nelle quali
il trasporto sia organizzato dal primo fornitore A o dall’ultimo acquirente C.
In questi casi, la regola generalmente adottata dagli Stati UE è la seguente:
se il
trasporto è organizzato da A: la cessione da A a B si qualificherà come
intracomunitaria, mentre la successiva cessione da B a C sarà imponibile ad IVA
nello Stato UE di destinazione;
mentre se
il trasporto è organizzato da C: la cessione da A a B sarà imponibile
nello Stato UE di partenza dei beni, la successiva cessione da B a C si
qualificherà come intracomunitaria.
Queste semplici regole sono state
considerate talmente ovvie da parte della Commissione Europea da ritenere
superflua la loro integrazione nella nuova normativa in oggetto (8). Tuttavia
proprio di recente la Corte di Giustizia ha avuto modo di esprimersi su un caso
di cessione a catena nella quale il trasporto dei beni era organizzato
dall’ultimo acquirente, ribadendo ancora una volta il proprio orientamento,
come descritto precedentemente, alla luce di una “valutazione globale di tutte
le circostanze del singolo caso” (9). Un
vero peccato che anche quest’ultime regole non siano state conglobate nelle
presenti “Quick Fixes”.
Testo a cura di Bernardo Lamoni, MA Business and Economics Università di Zurigo Fiduciario commercialista, Rappresentante IVA Via Bosia 13, 6900 Paradiso Email
Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Cookie di Google Analytics
Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.
Altri servizi
Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.