La nuova Legge federale sulla protezione dei dati

Sfide e opportunità per le aziende e i professionisti in una scheda informativa ricca di riflessioni.

La parola “LPD” è da alcuni mesi sulla bocca di tutti. LPD è l’acronimo ufficiale della Legge (federale) sulla protezione dei dati, normativa adottata dall’Assemblea federale, dopo un lungo periodo di gestazione, il 25 settembre 2020.

Si tratta di una revisione di legge complessa che avrà un impatto notevole sulla società e sulle imprese.

Il nuovo paradigma impone di rivalutare aspetti fondamentali della propria azienda, quali l’organizzazione interna, la gestione del personale, la tecnologia utilizzata, i fornitori di beni e servizi, la sicurezza e la trasparenza dei trattamenti. Il “giro di vite” a livello normativo è la “naturale” conseguenza della digitalizzazione e dei rischi sistemici che ne derivano (si pensi ai disastri informatici, ai furti di dati personali e ai casi di estorsione tramite “ransomware”), come pure degli abusi emersi nell’ambito di scandali internazionali, quali “Cambridge Analytica” (profilazione e manipolazione delle masse tramite fake news) oppure il caso Snowden.

La nuova LPD si prefigge di proteggere le persone fisiche e, indirettamente, l’intera comunità, dai trattamenti illeciti dei dati, affinché le informazioni possano essere utilizzate per creare una società digitale sicura, efficiente e non discriminatoria. Più romanticamente, si tratta di tutelare il bene più prezioso: la libertà e la dignità di ciascuno come essere umano.

Parlando di responsabilità, a conferma che l’adeguamento alla LPD non è un “optional”, saranno i consiglieri di amministrazione e i manager ad essere ritenuti responsabili penalmente per le violazioni della LPD riconducibili alle loro aziende (con multe fino a CHF 250’000.-). Ciò includerà la mancata implementazione degli standard minimi di sicurezza che saranno stabiliti dal Consiglio federale. Diversamente dal diritto europeo, che istituisce pesanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle società, il diritto svizzero ha dunque optato primariamente per la responsabilizzazione dei dirigenti in quanto detentori del potere decisionale. Parallelamente, permane la responsabilità (civile) dei dirigenti verso la società, i suoi azionisti e i creditori per aver omesso di impedire il proliferare di atti illeciti, rispettivamente per aver omesso di implementare un’organizzazione conforme alla legge, come pure la responsabilità (civile) della società per la lesione della personalità delle persone interessate.

La data di entrata in vigore della LPD non è ancora stata decretata, considerato che mancano le norme attuative. Il termine per il referendum è scaduto infruttuoso, per cui, sotto questo profilo, non vi è alcun ostacolo giuridico alla messa in vigore. Gli esperti del settore ritengono che la data più realistica sia metà 2022. Essendo tale data relativamente lontana, si potrebbe essere tentati di rinviare la questione nel tempo. Sarebbe un errore di valutazione grave, tenuto conto della complessità degli adempimenti, dei tempi tecnici per la loro messa in opera e del fatto che la nuova LPD non prevede un termine generale di adeguamento dopo la sua entrata in vigore. È pertanto di fondamentale importanza avviare senza indugio il processo di messa a norma.

Trovandoci in un periodo di transizione, è bene sottolineare l’opportunità di implementare sin da ora le previsioni della futura LPD. In effetti, salvo rare eccezioni, tali previsioni non si pongono assolutamente in contrasto con il diritto attuale.

Vediamo concretamente come procedere e quali sono i principali adempimenti. Sia chiaro: non si tratta di uno sterile esercizio di “produzione cartacea” (come molti pensano), bensì di una vera e propria “ristrutturazione” dell’azienda, che comporta sia un ripensamento del rapporto con le persone interessate, i dati personali e la tecnologia, sia un cambiamento radicale di mentalità che tocca tutti, dai dipendenti fino al top management.

Innanzitutto, occorre creare un Team di progetto autorevole, dotato di risorse adeguate, competenze tecniche, operative e legali, nonché obiettivi chiari. Il Team deve godere del pieno sostegno della Direzione generale e del CdA. In mancanza di know-how specialistico interno, la guida del Team può essere affidata a uno specialista esterno. Le soluzioni completamente esterne (in cui lo specialista pretende, dopo alcune interviste, di mettere a norma l’azienda) sono illusorie e pericolose: nessuno conosce l’azienda meglio di chi ci lavora, per cui il coinvolgimento degli interni, in un cantiere “serio”, è imprescindibile.

Una volta costituito il Team, occorre stabilire il programma di lavoro con relativo scadenziario in base alle risorse disponibili, agli obiettivi e alle priorità d’intervento. In questo ambito, due questioni preliminari devono essere necessariamente affrontate:

(i) l’esigenza di considerare / implementare nel processo, data l’attività dell’azienda, anche normative estere (ad esempio, il GDPR)

e

(ii) l’individuazione di attività che necessitano di particolare (e prioritaria) attenzione (in ragione, ad esempio, delle responsabilità penali che ne scaturiscono oppure di aspetti “visibili” esternamente, come nel caso delle informative sui cookies, oppure perché i rischi per le persone interessate sono elevati).

La prima attività da svolgere è quella di “mappare” i trattamenti di dati personali, inserendo in un apposito registro i seguenti elementi: quali dati vengono trattati, da chi, come, dove, per quali scopi, chi ne è destinatario e sulla base di quale motivo giustificativo avviene il trattamento (legge, consenso o interesse preponderante pubblico o privato). Per lo svolgimento di tale compito è utile dotarsi di un gestionale informatico (nelle aziende medio – grandi la scelta è obbligata).

In secondo luogo, occorre definire ruoli e responsabilità di ciascuna persona che tratta dati personali, sia essa interna (dirigente, collaboratore) o esterna (data processor) all’azienda. La situazione va rappresentata in un organigramma di immediata fruibilità. Tali persone devono ricevere istruzioni chiare e complete sui trattamenti da effettuare (direttive e regolamenti interni) e, nel caso degli esterni, una volta accertata l’affidabilità dei singoli fornitori e dei loro prodotti e/o servizi, la delega del trattamento deve essere regolamentata tramite una convenzione scritta. Nell’ambito di tale fase, occorre valutare se sia opportuno (oppure obbligatorio, se si è confrontati con il GDPR) nominare un Data Protection Officer (DPO), il quale può essere interno o esterno all’azienda, onde presidiare il rispetto delle norme e offrire un supporto costante all’azienda e alle persone interessate nell’ambito di attività informative, ispettive e di consulenza. In base alla nuova LPD, che non prevede l’obbligatorietà della figura del DPO, la nomina comporta (a determinate condizioni) l’esclusione dell’obbligo di consultazione preventiva dell’Incaricato federale in presenza di trattamenti a rischio elevato. In terzo luogo, occorre attuare i principi per il trattamento dei dati personali (sicurezza, proporzionalità, correttezza, privacy by design e by default ecc.) in relazione ai trattamenti svolti e alla scelta degli strumenti (fisici e informatici) e delle modalità di trattamento, nonché identificare e bloccare eventuali attività illecite (in attesa di adeguamento o distruzione dei dati). In quarto luogo, occorre dare seguito agli obblighi di informare le persone interessate (inclusi i dipendenti, gli utenti delle risorse online e i clienti) circa i trattamenti svolti dall’azienda (o delegati a terzi) fornendo tutte le informazioni previste dalla legge. In quinto luogo, occorre identificare i motivi giustificativi alla base di ogni categoria di trattamento, raccogliendo ove necessario il consenso degli interessati (in maniera valida e comprovabile in giustizia), rispettivamente giustificando in modo documentato il ricorso all’interesse preponderante pubblico o privato (“LIA”). In sesto luogo, occorre creare un Team e delle regole per la gestione efficace e tempestiva dei “data breach” (violazioni della sicurezza), come pure per la gestione delle richieste delle persone interessate (rettifica dei dati, blocco dei trattamenti, revoca del consenso, accesso ai dati, portabilità ecc.). In settimo luogo, occorre identificare i trattamenti a rischio accresciuto che impongono lo svolgimento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (nel gergo, “DPIA”) e svolgere correttamente tale valutazione (in genere con l’ausilio di un tool informatico). Ove necessario, occorre effettuare la consultazione preventiva dell’Incaricato federale. In ottava posizione troviamo un punto essenziale: le attività di sensibilizzazione e di formazione dei dipendenti sui rischi, sui diritti e sugli obblighi di ciascuno in materia di protezione dei dati personali, nonché sulle responsabilità collegate.

Quale ultima riflessione, credo sia importante rilevare come le nuove norme non debbano essere viste come una rigida e onerosa imposizione, bensì come l’occasione per fortificare il rapporto di fiducia con clienti e dipendenti, promuovendo un’immagine aziendale positiva, socialmente responsabile e rispettosa delle regole e dei diritti fondamentali delle persone. Investire nella protezione dei dati personali significa operare in un contesto nuovo con coscienza e padronanza dei rischi e delle opportunità, sfruttando pienamente vantaggi competitivi e strumenti innovativi nel campo della digitalizzazione. Deludere le aspettative (sempre più elevate) degli utenti riguardo alla tutela della sfera privata e personale (caso WhatsApp docet) è una strategia dannosa non solo dal profilo giuridico, bensì commerciale. In definitiva, la strada è tracciata, per cui non resta che avviarsi con buona volontà, determinazione e con la migliore compagnia possibile verso la meta.


Articolo redatto da

Gianni Cattaneo, Avv., LL. M., FCI Arb

Nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri: i punti principali

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

Lo scorso 23 dicembre Svizzera e Italia hanno concluso il “nuovo” Accordo relativo all’imposizione fiscale dei frontalieri. Si tratta di uno dei vari capitoli già contemplati nella cosiddetta Roadmap sottoscritta da Svizzera e Italia nel 2015, che elencava i temi aperti tra i due Paesi che necessitavano di una soluzione. Dopo diversi anni di negoziati le parti sono dunque arrivate ad una soluzione condivisa in questo ambito. L’accordo, a causa dei tempi tecnici di ratifica, sia sul versante svizzero che su quello italiano, entrerà verosimilmente in vigore nel 2023. Cosa cambia rispetto alla situazione attuale?

Attualmente i rapporti tra Svizzera e Italia in materia di fiscalità dei frontalieri si basano sul relativo accordo del 1974 che prevede l’imposizione esclusivamente in Svizzera. Concretamente un lavoratore frontaliere paga le imposte in Svizzera, la quale riversa una compensazione fiscale ai Comuni italiani di residenza pari al 38,8% dell’ammontare lordo delle imposte pagate dai frontalieri. È il cosiddetto sistema dei “ristorni”.

Il nuovo accordo non prevede sostanziali modifiche per gli attuali frontalieri. In effetti i lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, resteranno imponibili soltanto in Svizzera, che, fino al 2033 continuerà a versare i ristorni ai Comuni italiani. In seguito la Svizzera, per questi lavoratori, non verserà più alcuna compensazione all’Italia e terrà per sé tutti gli introiti fiscali.

La categoria maggiormente toccata dal nuovo sistema sarà per contro quella dei nuovi frontalieri, ossia coloro che otterranno tale statuto dopo l’entrata in vigore dell’accordo firmato lo scorso dicembre. Essi saranno imposti fiscalmente in Svizzera con una quota parte dell’80%. In altre parole, l’imposta prelevata in Svizzera non potrà eccedere l’80% dell’imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza, l’Italia (ed è questa la grande novità), potrà assoggettare a sua volta ad imposizione i lavoratori frontalieri. Il lavoratore frontaliere verrà quindi assoggettato in Svizzera (all’80%) ed in Italia (come soggetto fiscale italiano). L’accordo prevede il divieto della doppia imposizione, nel senso che l’Italia deve riconoscere al lavoratore italiano un credito d’imposta per quanto dovuto a titolo fiscale in Svizzera. Nel nuovo accordo è definito come frontaliere chi è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio.

Accordo di libero scambio con l’Indonesia: un modello all’avanguardia

Il 7 marzo 2021 il popolo svizzero sarà chiamato alle urne per esprimersi sull’accordo di libero scambio con l’Indonesia. Un’intesa progressista che combina negoziazioni commerciali e grande attenzione allo sviluppo sostenibile. La Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino appoggia questo importante partenariato economico.

Un mercato in piena crescita

Nell’immaginario collettivo l’Indonesia richiama paesaggi paradisiaci, tra spiagge e acque cristalline, ma questa Nazione non è unicamente una rinomata meta turistica. Paese emergente a tutti gli effetti – con i suoi 267 milioni di abitanti, una classe media in costante aumento e una crescente necessità di infrastrutture – lo Stato è già oggi un importante partner commerciale per la Svizzera.

Nel 2019 il commercio bilaterale tra la Confederazione e la Repubblica indonesiana ha raggiunto 1,47 miliardi di franchi, un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente. La Svizzera esporta in Indonesia prevalentemente macchinari, dispositivi elettronici, prodotti chimico-farmaceutici e importa soprattutto materie prime (pietre e metalli preziosi, tessili). Paese ritenuto dall’elevato potenziale economico, rappresenta per la Svizzera un mercato del futuro e non a caso la SECO l’ha inserito nelle priorità della cooperazione economica. Il Fondo Monetario Internazionale situa attualmente l’Indonesia al 16° rango delle principali economie mondiali e, secondo le previsioni di numerosi esperti, potrebbe diventare la quarta superpotenza al mondo entro il 2050.

Il libero scambio, uno strumento di mercato fondamentale

In un’epoca in cui il commercio mondiale è sempre più incerto e le tendenze protezionistiche sono crescentemente più intense, per una nazione esportatrice come la Svizzera è fondamentale avere forti alleati. In quest’ottica gli accordi di libero scambio diventano uno strumento di mercato essenziale. Essi permettono di agevolare l’accesso della Svizzera ai mercati esteri e al contempo di diversificare le relazioni economiche. Attraverso la riduzione di dazi doganali e delle barriere commerciali si facilitano gli scambi commerciali import/export, andando di conseguenza a rafforzare l’economia e la prosperità del nostro Paese.

Partendo da questi presupposti, sembra chiara l’importanza racchiusa nell’accordo di libero scambio con l’Indonesia. Siglato nel 2018 dagli Stati membri dell’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), è stato accolto molto positivamente dagli ambienti economici svizzeri. Questo importante partenariato economico prevede l’abolizione a medio termine del 98% dei dazi all’importazione, che corrisponde a un risparmio per le nostre aziende di circa 25 milioni di franchi all’anno. La soppressione di numerosi ostacoli tecnici non tariffari permetterebbe di intensificare gli scambi tra le due Nazioni. L’accesso al mercato indonesiano sarebbe così facilitato e le aziende svizzere beneficerebbero di un importante vantaggio concorrenziale. L’accordo rafforza inoltre la protezione della proprietà intellettuale e aumenta la certezza degli investimenti. Non da ultimo, sono previste semplificazioni in molti altri settori, come nel commercio di servizi e nel turismo.

Commercio e sostenibilità: tracciata una nuova via

In questo accordo, la Svizzera non ha negoziato unicamente elementi riguardanti gli scambi commerciali, ma ha apportato un importante contributo allo sviluppo sostenibile inserendo un ampio pacchetto di misure specifiche vincolanti, soprattutto legate al commercio di olio di palma. Proprio quest’ultimo è una questione spinosa per gli oppositori dell’accordo che hanno lanciato un referendum su cui saremo chiamati a votare il prossimo 7 marzo. La critica principale è diretta contro la riduzione dei dazi doganali sull’olio di palma, la cui alta redditività della produzione ha portato a dissodare ampie aree di foresta, mettendo in pericolo l’ecosistema indonesiano. Le autorità federali sono ben coscienti di queste problematiche e hanno negoziato l’agevolazione all’importazione solo per quello prodotto in maniera sostenibile. Non vi sarà quindi nessuna riduzione dei dazi doganali e delle barriere commerciali se la produzione non rispetterà i severi standard ecologici e sociali fissati. La Confederazione dovrà quindi garantirne la tracciabilità. L’intesa inoltre non prevede un libero scambio totale: i dazi doganali saranno ridotti del 20-40% e non completamente aboliti. In aggiunta a ciò, il volume totale in arrivo nel nostro Paese dovrà rimanere stabile. È interessante notare che le importazioni di questo prodotto verso la Svizzera sono minime: nel 2019 ammontavano a 24mila tonnellate in provenienza da tutto il mondo, tra queste 35 tonnellate dall’Indonesia, l’equivalente dello 0,01%. Inoltre, secondo i dati di economiesuisse, il commercio di olio di palma rappresenta lo 0,0001% del totale delle importazioni dal Paese asiatico. Sarebbe quindi peccato sacrificare per queste quantità un’intesa che ha trovato il giusto equilibrio tra commercio e sostenibilità.

La grande attenzione rivolta alle misure a favore dello sviluppo sostenibile ha reso l’accordo di libero scambio con l’Indonesia estremamente progressista. È stato raggiunto un risultato negoziale senza precedenti, a dimostrazione che economia e sostenibilità non sono incompatibili. Durante la conferenza stampa per il lancio della campagna a favore dell’accordo, il Presidente della Confederazione Guy Parmelin ha infatti parlato di “accordo di nuova generazione” e ha sottolineato che con esso “non sacrifichiamo i principi sull’altare del libero scambio”. Una nuova via è stata tracciata e ci auguriamo che questo accordo possa diventare un modello da seguire per futuri partenariati economici.

Squadra vincente, anche online

Negli ultimi tempi il telelavoro si è imposto per molte aziende quale must. Diventa così imprescindibile riuscire a mantenere elevato lo spirito di gruppo e la coesione fra i collaboratori.

Un’antitesi? No. Benché in diversi settori e per molte società si lavori da casa, le riunioni in videocall sulle diverse piattaforme come Zoom, Teams, Skype, ecc. sono diventate una norma. Per i responsabili dei team, come pure per chi conduce regolarmente gli incontri diventa indispensabile acquisire una buona leadership che coinvolga le persone, mantenga viva l’attenzione e stimoli la produttività.

La leadership a distanza si impara? Nelle riunioni online la sfida, quindi, è quella di mantenere lo spirito di gruppo, evitando che i collaboratori si isolino, ma al contrario motivandoli a mantenersi attivi.

Compito non facile, ma sicuramente affascinante. Quali sono quindi gli ingredienti da dosare in queste occasioni?

Online non è offline

Non si possono rievocare le dinamiche delle riunioni tradizionali (quelle faccia a faccia). Occorre frammentare in modo diverso il tempo, perché la nozione del tempo stesso muta online: nelle videocall le attese si diluiscono, si potrebbe pensare di perdere tempo prezioso.

Convocare online solo le persone indispensabili all’esercizio, e fare in modo che tutti abbiano la possibilità di interagire, ponendo delle domande (chat o live).

Momenti informali? Volentieri.

Le pause caffè o quegli istanti di chiacchiere in corridoio sono azzerati con lo smart working. A ciò si può rimediare organizzando delle pause virtuali, che servono a ricreare e riattivare i legami sociali. Come? Ad esempio, con un caffè via Skype 15 minuti prima dell’incontro ufficiale per allineare le idee e mettersi d’accordo o un aperitivo serale dove parlare di hobby e progetti futuri. Questi nuovi modi d’incontro sono benvenuti e servono, per l’appunto, a rinsaldare i legami. Non solo lavoro, ma sentirsi vicini, anche a distanza.

L’ascolto attivo

Si tratta della capacità di porre attenzione alla comunicazione dell’altro senza formulare giudizi. È un atto intenzionale che impegna la nostra attenzione a cogliere quanto l’altro ci riferisce sia in modo esplicito che implicito, sia a livello verbale che non verbale. Online è sicuramente una tecnica da affinare per quanto concerne la comunicazione non verbale.

Mantenere lo spirito di gruppo

Un detto sportivo recita “squadra che vince non si cambia”, ecco il motivo per cui è essenziale preservare l’unione del team con equilibri e concertazione, tanto online che in presenza. Allineare l’équipe sulla visione comune dell’organizzazione crea un maggior senso d’appartenenza e migliora la comunicazione.

Le attività di team building sono necessarie anche quando si lavora da remoto, in quanto la collaborazione degli attori che compongono la squadra è fondamentale. Il team building è un potente strumento a disposizione delle aziende per aiutare le persone a lavorare insieme nel modo giusto e ottenere risultati di business altamente soddisfacenti.

Questo genere di progetti ora si organizza online: virtualmente, visto che partecipanti non sono tutti nello stesso spazio, ogni collaboratore partecipa stando alla propria scrivania.
Sicuramente applicare aspetti ludici alle attività di team building è un buon incentivo. La cosiddetta “gamification” (traducibile in italiano come “ludicizzazione”) è l’utilizzo utilizzo di dinamiche proprie del gioco (come punti, livelli, premi) in contesti non ludici, per sollecitare impegno e competitività e stimolare la ricerca di soluzione a un problema.

Le attività che vengono proposte per mantenere attiva la coesione e lo spirito di gruppo riescono a calamitare le persone, le coinvolgono con allegria, insegnando, motivando e trasferendo – spesso anche in modo inconscio – messaggi e valori.

Tipi di attività

La varietà di proposte da svolgere è davvero illimitata e si espande come la creatività di chi organizza le attività (che permettono anche, a livello di risorse umane, di valutare i collaboratori su aspetti quali la disponibilità, l’interazione, la conoscenza della propria azienda, ecc.).

Si va dai cruciverba (personalizzabili con parole ad hoc sui rami organizzativi aziendali) all’inventare e cantare canzoni aziendali (o jingles), dai quiz online all’aperitivo post riunione.

Sfide e attività d’interazione solo apparentemente ludici permettono ai membri di un team di restare uniti e manifestare skills sopite o non così sviluppate.
Un benvenuto alle squadre unite e vincenti anche online!

Filiere produttive, l’anima dell’economia mondiale

Se le filiere produttive caratterizzano e marcano oggi la forza economica dei singoli Paesi, la supply- chain globale, ovvero la grande catena internazionale di approvvigionamento, produzione, logistica e distribuzione, ridisegna di continuo la mappa degli interessi strategici degli Stati e i nuovi assetti geopolitici.

Il devastante impatto della pandemia innescata dal Coronavirus ci ha fatto vedere concretamente quanto sia interconnessa e interdipendente l’economia mondiale. Ci ha mostrato come la produzione e la commercializzazione di merci e servizi si sviluppano lungo un sistema reticolare di filiere che si estende su tutto il pianeta. Sempre attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Ci ha brutalmente messo davanti al fatto che gli scompensi e le rotture anche in un solo punto di questa rete planetaria si ripercuotono non solo sulla vita delle imprese ma sull’esistenza quotidiana di noi tutti.

Cosa sono le filiere produttive

In generale, col termine filiera produttiva s’intende tutto il processo che trasforma una materia prima in un prodotto finito. In poche parole, la successione delle diverse fasi di lavorazione. Dal profilo strettamente operativo si possono distinguere: la produzione e la lavorazione della materia prima, la ricerca per migliorare questa materia prima, i servizi per accrescere la qualità del prodotto finale, la logistica per le forniture, la conservazione e la distribuzione del prodotto e, infine, la sua commercializzazione sui mercati più convenienti per massimizzarne il valore. Questo processo può essere dimensionato su scala locale, nazionale oppure internazionale.

Un esempio classico, quello del tessile, aiuta a chiarire meglio le idee. Per la produzione dei tessuti di lana, la filiera inizia dall’allevamento e dalla tosatura delle pecore. La lana, dopo il lavaggio e la selezione, viene venduta alle aziende che la filano, queste ultime la rivendono alle imprese di tessitura che cedono poi il loro prodotto alle industrie che confezionano abiti e altri capi d’abbigliamento. Tutte le fasi di questa lunga lavorazione possono essere eseguite in un solo Paese così come su scala transnazionale: pecore allevate e tosate in Australia o in Nuova Zelanda, filatura in Cina, tessitura in qualche altra regione dell’Asia, confezionamento degli abiti in Romania, distribuzione in Europa e nelle Americhe. Inoltre, la catena del tessile può anche incrociarsi con quella del mobile e dell’arredamento.

Le differenti attività che danno vita ad una filiera sono effettuate da imprese diverse che lavorano in modo integrato. Produrre in filiera, oltre a massimizzare sul mercato il valore economico del prodotto, eliminando, o quantomeno riducendo, le diseconomie nei vari passaggi, permette anche di garantire in ciascuno di essi una suddivisione dei benefici commisurata ai rischi imprenditoriali assunti. Ogni fattore che crea valore per tutto il processo produttivo viene, quindi, adeguatamente remunerato.

Tipologie di filiere

Il modello delle filiere si ritrova in tutti i settori, dall’agricoltura all’industria e al terziario, e rappresenta di fatto il tessuto connettivo di un sistema economico avanzato. Le imprese che eseguono una o più fasi dell’attività della filiera sono integrate in senso verticale nel processo che porta alla realizzazione di un bene oppure in senso orizzontale operando nello stesso stadio di un ciclo produttivo. Ovvio che con la globalizzazione una stessa filiera può essere localizzata ed estendersi, come già detto, in Paesi diversi o addirittura su più continenti. Da questo punto di vista si distinguono filiere corte o lunghe, a seconda del numero di passaggi necessari per arrivare alla vendita del prodotto finale. Nelle prime, molto diffuse in agricoltura per i prodotti che non richiedono processi di trasformazione, c’è una relazione pressoché diretta tra chi produce e chi consuma; nelle seconde si registra invece la presenza di un numero molto più elevato di imprese e di intermediari, ed è anche molto più grande la distanza tra il luogo di produzione e quello del consumo. Ci sono, tuttavia, produzioni in cui i due modelli possono coesistere in uno stesso contesto, poiché le aziende possono trovare conveniente sfruttare le opportunità offerte da entrambi.

La lunghezza della filiera e la distanza tra le imprese che ne fanno parte incidono sul prezzo finale del bene. Che sia corta o lunga, tra gli altri vantaggi di questa lavorazione c’è anche la tracciabilità del prodotto, elemento quest’ultimo che, soprattutto nel comparto agroalimentare, ha acquistato sempre più rilevanza.

Il rapporto col territorio

Tutte le tipologie di filiera possono essere più o meno efficienti a dipendenza delle situazioni locali e dei mercati in cui operano. Tra queste catene produttive e il territorio c’è difatti un rapporto molto stretto. Lo sviluppo delle prime può favorire o condizionare lo sviluppo dell’altro e viceversa, innescando una relazione virtuosa. Le filiere possono essere il motore della crescita economica di una regione, in termini di occupazione, redditi, innovazione, formazione della manodopera e ricchezza pro capite. Un motore che gira tanto più veloce quanto più un territorio supporta le imprese con infrastrutture moderne, servizi efficienti e agevolazioni alle attività produttive.

La presenza su un territorio circoscritto di forti raggruppamenti di aziende orientate su una stessa produzione dà vita ai cosiddetti distretti industriali. Realtà connotate da un’elevata specializzazione (risultato di una più efficace divisione del lavoro), da una maggiore circolazione delle informazioni, dall’ottimizzazione delle relazioni culturali e istituzionali locali e dalla più facile acquisizione di competenze professionali e sociali. Qualità che nel loro insieme proiettano con successo le aziende del distretto anche su quei mercati internazionali che sembrerebbero irraggiungibili se si guardasse soltanto alle loro dimensioni.

Prestazioni di sostegno

Una raccolta di informazioni relative ai differenti sostegni all’economia vista la situazione pandemica Covid-19. Articolo aggiornato periodicamente.

Casi di rigore

Coronavirus: ultimi adeguamenti dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore a favore delle imprese particolarmente colpite – com. stampa del Consiglio federale 21.6.2021

Presentazione ufficiale della conferenza stampa del DFE del 29.1.2021 sul tema dei casi di rigore in Ticino – Sito web di riferimento cantonaleattivo dal 1.2.2021

Coronavirus: il Consiglio federale potenzia il programma per i casi di rigore e l’assicurazione contro la disoccupazione – Com. stampa del Consiglio federale – 27.1.2021

Coronavirus: la Confederazione estende il sostegno fornito con i programmi per i casi di rigore – comunicato del 13.1.2021

Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza casi di rigore e l’ordinanza perdita di guadagno – comunicato del 18.12.2020

Coronavirus: Il Consiglio federale vuole ampliare le possibilità di sostegno alle imprese – Consiglio Federale – 11.12.2020


Previdenza professionale

Coronavirus: rinnovati i provvedimenti nel settore della previdenza professionale – 11.11.2020


Lavoro ridotto

COVID-19: il Consiglio federale emana alcune misure relative al lavoro ridotto – com. stampa del Consiglio federale del 26.1.2022

Coronavirus: il Consiglio federale prende una decisione di principio sull’indennità per lavoro ridotto – com. stampa del Consiglio federale del 17.12.2021

Coronavirus: prorogata la procedura di conteggio sommaria relativa al lavoro ridotto – com. stampa del Consiglio federale del 1°.10.2021

Coronavirus: aumento della durata di riscossione del lavoro ridotto e proroga della procedura semplificata – com. stampa del Consiglio federale del 23.6.2021

Coronavirus: adeguamento delle misure nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto– com. stampa del Consiglio federale dell’11.6.2021

Coronavirus: estesa a 24 mesi la durata massima del diritto all’ILR – com. stampa del Consiglio federale 12.5.2021

Coronavirus: proroga delle misure in materia di lavoro ridotto19.03.2021

CF – Coronavirus: ampliamento delle misure nel settore del lavoro ridotto per contenere le ricadute economiche – 20.1.2021

Coronavirus: proroga e ripristino delle misure in materia di indennità per lavoro ridotto18.12.2020
Nuove disposizioni per l’Indennità per lavoro ridotto (ILR)NEWS DEL 5 AGOSTO 2020

Coronavirus: Indennità per lavoro ridotto: la durata di percezione è prolungata a 18 mesi – comunicato stampa del Consiglio Federale
Il preannuncio di lavoro ridotto può essere inoltrato all’autorità competente unicamente online, utilizzando l’apposito modulo online.
Altre info: Sito della Divisione dell’economia – FAQ Lavoro ridotto – Informazione per i datori di lavoro indennità LR


Indennità perdita guadagno – disoccupazione

Rinnovo della prestazione ponte COVID – comunicato stampa cantonale del 28.1.2022

Coronavirus: prolungamento dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sino alla fine del 2022 – com. stampa del Consiglio federale del 17.12.2021

Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno – com. stampa del Consiglio federale del 18.6.2021

Coronavirus: implicazioni per la sicurezza sociale in un contesto internazionale – com. stampa del Consiglio federale dell’11.6.2021

Pandemia di coronavirus: modifica della legge COVID-19 riguardante l’indennità di perdita di guadagno e lo sport – com. stampa del Consiglio federale del 12.5.2021

Adeguamento della Prestazione ponte COVID – com. stampa cantonale 5.5.2021

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)

Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno anche per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti – comunicato del Consiglio Federale del 4.11.2020

Dépliant “Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020

CF – Coronavirus: indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: prolungamento in determinati casi – comunicato stampa del Consiglio federale dell’11.9.2020

Coronavirus: prolungamento delle semplificazioni nell’ambito dell’AD – comunicato stampa del Consiglio federale del 26.8.2020

Coronavirus: Assicurazione contro la disoccupazione: modifica dell’ordinanza COVID-19 AD – comunicato stampa del Consiglio federale del 12.8.2020

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: il diritto dei lavoratori indipendenti è prolungato fino al 16.9.2020 – comunicato stampa del Consiglio Federale

Coronavirus: termini chiari per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus – comunicato stampa del Consiglio Federale

Indennità per perdita di guadagno Corona per indipendenti – comunicato stampa del Canton Ticino

Disposizioni transitorie concernenti il diritto all’indennità di perdita di guadagno: diritto alle indennità per indipendenti prolungato fino al 16 maggio – comunicato stampa del Consiglio Federale

Coronavirus: estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno ai casi di rigore – comunicato stampa del Consiglio Federale e relativa Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

Coronavirus: estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno ai casi di rigore – comunicato stampa del Consiglio Federale e relativa Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

Traitement fiscal des prestations selon l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus – documento dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni del 6 aprile 2020

Documento informativo (edito dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali) –FAQ (redatte dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS) – Modulo da compilare e spedire alla cassa di compensazione –
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)


Fideiussioni per PMI

Fideiussioni per start-up
Sito web della Confederazione dedicato “Crediti transitori per le imprese
News del 25.3.2020: Il Consiglio federale licenzia un’ordinanza di necessità concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali da parte della Confederazione
Altre info: Sito della Segreteria di Stato per l’economia – SECO – Regime speciale inerente le Fideiussioni per PMI (flyer SECO)


Richiesta di prestazioni complementari all’AVS/AI (PC) tramite formulario compilabile online

Sul sito dello IAS – Istituto Assic. Sociali è presente la documentazione necessaria per la richiesta di prestazioni complementari compilabile online.
Coronavirus: informazioni per i datori di lavoro e gli indipendenti


Anche le start up innovative ottengono il sostegno della Confederazione

Comunicato stampa della Cofederazione


Nuova Ordinanza Covid-19 per la cultura in vigore fino al 2021

Coronavirus: rafforzamento del sostegno al settore della cultura – com. stampa del Consiglio federale – 31.3.2021
Il DECS comunica che è online la pagina www.ti.ch/covidcultura aggiornata con le nuove indicazioni e i formulari per le richieste di sostegno finanziario in ambito culturale (valido dal 18.11.2020 al 30.11.2021)

Ritrovate l’articolo con tutti i dettagli aggiornati sulle informazioni per le aziende

Effetto ‘Brexit’: cosa cambia per la Svizzera che esporta?

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea, di conseguenza l’accordo Svizzera-UE non può più essere applicato con questo Paese.

Nello specifico è stato concluso un puntuale accordo commerciale tra la Svizzera (incluso il Principato del Liechtenstein) e il Regno Unito. Con questo accordo entrambi i Paesi possono usufruire di un ingresso più favorevole nei rispettivi mercati.

  • Nel complesso vengono mantenute le norme di origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), significa quindi che il trattamento preferenziale per i dazi doganali verrà mantenuto nelle relazioni tra Svizzera e Regno unito.
  • Affinché nelle relazioni bilaterali tra i Paesi sia consentito il cumulo deve esistere un ALS tra tutte le parti con regole d’origine identiche.
  • Tenendo conto che le regole d’origine dell’ALS UE-UK non sono identiche a quelle dell’accordo commerciale tra Svizzera e UK, per questo motivo il cumulo con materiali originali dell’UE non è possibile.
  • Per quanto riguarda le prove di origine preferenziali, sono considerate valide i certificati di circolazione delle merci EUR 1 o EUR-MED per gli invii di qualsiasi valore. Mentre per gli invii di merci originarie con un valore complessivo non superiore a CHF 10’300.-, pari a euro 6’000.- o 5’700.- sterline britanniche è anche considerata valida la dichiarazione di origine su fattura.
  • È bene sapere che l’Irlanda del Nord (inclusi Gibilterra, le Isole del Canale e l’Isola di Man) fanno parte a pieno titolo del territorio doganale del Regno Unito, pertanto sottostanno all’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Un accenno di storia

(fonte: SECO)

Il Regno Unito rappresenta, da sempre, un importante partner economico per la Svizzera. Le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito si sono basate soprattutto sugli accordi bilaterali conclusi con l’Unione Europea (UE). L’accordo di uscita stipulato dal Regno Unito con l’UE («Withdrawal Agreement») ha previsto conseguentemente un periodo di transizione che è durato fino al 31 dicembre 2020.

Durante questa fase transitoria il Regno Unito ha continuato a far parte del mercato unico europeo e dell’Unione doganale. Le disposizioni dell’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE hanno continuato ad essere applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Il 14 dicembre 2020 la Svizzera e il Regno Unito hanno firmato a Londra l’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. L’Accordo garantisce alla Svizzera e al Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, l’accesso agevolato ai rispettivi mercati per i prestatori di servizi. Tale accodo completa l’accordo commerciale del febbraio 2019.

Per garantire nella misura del possibile la reciprocità dei diritti e dei doveri esistenti nei confronti del Regno Unito durante questa fase transitoria e porre le basi per rafforzare le relazioni, la Svizzera ha concluso, tra altre cose, un accordo commerciale con il Regno Unito. Questo accordo entrerà in vigore non appena gli accordi commerciali ed economici tra la Svizzera e l’UE non saranno più applicabili al Regno Unito e solo allo scadere della fase transitoria concordata tra l’UE e il Regno Unito.

L’accordo commerciale riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali contenuti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, quello sulla lotta contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Alcuni di questi accordi si basano (prevalentemente o in parte) sull’armonizzazione o sul riconoscimento dell’equivalenza delle norme svizzere ed europee (accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, alcuni capitoli dell’accordo agricolo tra cui l’allegato detto «accordo veterinario» e alcune parti dell’accordo MRA) e a questo stadio non possono essere ripresi nella loro interezza.

Oltre all’accordo commerciale, la Svizzera e il Regno Unito ne hanno conclusi altri nel contesto della strategia «Mind the gap»: sul traffico aereo, sulle assicurazioni, sul traffico stradale, sui diritti dei cittadini; nonché due accordi limitati nel tempo, uno sul mutuo ingresso di persone fisiche sui rispettivi mercati del lavoro e un altro sul coordinamento delle assicurazioni sociali.

Dal 1° gennaio 2021 le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito saranno disciplinate da nuovi accordi bilaterali. In settori importanti come il commercio o la migrazione, finora la Svizzera si basava sugli accordi bilaterali Svizzera-UE. Poiché dall’inizio del 2021 questi ultimi non saranno più applicabili al Regno Unito, il Consiglio federale ha concluso nuovi accordi: con la sua strategia «Mind the gap» mira a evitare lacune giuridiche e a salvaguardare i diritti e gli obblighi reciproci.

Il 31 dicembre, undici mesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE – la cosiddetta Brexit – giunge a termine il periodo di transizione concordato tra Londra e Bruxelles. Il Regno Unito lascerà quindi il mercato interno e l’unione doganale dell’UE, e gli accordi internazionali dell’UE non saranno più validi per il Regno Unito. In conseguenza inizierà una nuova fase anche per le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Se infatti gli accordi bilaterali Svizzera-UE sono rimasti validi per il Regno Unito durante il periodo di transizione, con l’anno nuovo non lo saranno più. Da quel momento si applicheranno i nuovi regolamenti previsti, in particolare vari accordi tra la Svizzera e il Regno Unito 

Per la Svizzera queste soluzioni sono il risultato della strategia «Mind the gap» del Consiglio federale, adottata nell’ottobre del 2016 – pochi mesi dopo il voto popolare britannico sulla Brexit del 23 giugno – il cui obiettivo era mantenere, ove possibile, ed eventualmente ampliare i diritti e gli obblighi vigenti tra il nostro Paese e il Regno Unito. Per coordinare i lavori il Consiglio federale ha istituito un gruppo direttivo interdipartimentale sotto la guida dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La Svizzera e Regno Unito sono riusciti ad assicurare in larga misura il prosieguo del loro attuale rapporto giuridico. Complessivamente il Consiglio federale ha negoziato sette accordi con il Governo britannico.

  • L’Accordo sui trasporti aerei (entra in vigore il 1° gennaio 2021).
  • L’Accordo sul trasporto stradale stabilisce (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo sulle assicurazioni (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo commerciale traspone vari accordi fondamentali con l’UE nei rapporti tra Svizzera e Regno Unito, tra cui l’Accordo di libero scambio (1972), l’Accordo sugli appalti pubblici (1999), l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (1999), l’Accordo sul commercio agricolo (1999) e l’Accordo sulla lotta contro la frode (2004). (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo sui diritti dei cittadini tutela i diritti delle Svizzere e degli Svizzeri nel Regno Unito acquisiti in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC): il diritto di soggiorno, i diritti in materia di assicurazioni sociali e il riconoscimento delle qualifiche professionali. Lo stesso vale per le cittadine e i cittadini britannici in Svizzera. (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo sulla mobilità dei servizi (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo di cooperazione in materia di polizia. L’accordo dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2021.

Svizzera e Regno Unito hanno lavorato per plasmare le loro relazioni future anche al di là di questi sette accordi. Una dichiarazione congiunta del 30 giugno 2020, per esempio, prevede una cooperazione più intensa nel campo dei servizi finanziari. Con un’altra dichiarazione del 21 dicembre 2020 la Svizzera e il Regno Unito si dicono intenzionati a esplorare nuove vie per rafforzare la cooperazione nel settore della migrazione. L’Accordo commerciale prevede inoltre che i due Paesi avviino colloqui sullo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni economiche e commerciali.

Poiché alla fine dell’anno la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito non sarà più in vigore, dal 1° gennaio 2021 l’accesso al mercato del lavoro sarà regolato dalle rispettive normative nazionali. Per la Svizzera si applica la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Per il 2021 il Consiglio federale ha stabilito contingenti separati per lavoratori provenienti dal Regno Unito (3’500).

La Svizzera e l’Italia firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri

Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l’Italia hanno firmato a Roma un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974, migliorerà sensibilmente l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il nuovo accordo è stato firmato dalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, e dal viceministro italiano dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani. Verificata l’impossibilità di firmare il testo così come parafato nel 2015, quest’anno sono ripresi i colloqui tra la Svizzera e l’Italia che hanno portato, negli ultimi mesi, a modifiche del precedente progetto di accordo che rappresentano una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, nonché con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera. L’entrata in vigore del nuovo accordo richiede la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.

Gli aspetti principali sono i seguenti.

  • Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
  • Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
  • Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
  • Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
  • Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
  • Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

In occasione della firma dell’accordo, la Svizzera e l’Italia hanno anche effettuato uno scambio di lettere, inteso a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.

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© Comunicato stampa integrale del Dipartimento federale delle finanze – 23.12.2020

Nuove modifiche

Con l’inizio del nuovo anno, tra qualche giorno, entrano in vigore normative diverse.

  • Rendiconto IVA easy: con l’apposita applicazione i contribuenti possono allestire a partire dal 1° gennaio 2021 i rendiconti dell’Imposta sul valore aggiunto

Misure del Consiglio Federale e del Consiglio di Stato

La lista di tutte le misure adottate nel corso della pandemia Covid-19 in ordine temporale. Articolo aggiornato periodicamente.

Aggiornamento del 30 dicembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale rinuncia a inasprire i provvedimenti

Aggiornamento del 18 dicembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali per le festività
Flyer – Disposizioni particolari in vigore dal 22 dicembre al 22 gennaio 2021

Coronavirus: il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti e chiude ristoranti e strutture per la cultura, il tempo libero e lo sportMISURE VALIDE DAL 22.12.2020
Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza casi di rigore e l’ordinanza perdita di guadagno
Coronavirus: rafforzato il sostegno al settore della cultura
Coronavirus: il Consiglio federale disciplina i dettagli per i contributi a fondo perso a favore dello sport di squadra
Coronavirus: proroga e ripristino delle misure in materia di indennità per lavoro ridotto

Aggiornamento dell’11 dicembre 2020

Coronavirus – Adattamento delle disposizioni cantonali
Coronavirus: chiusura alle 19, come pure la domenica e nei giorni festivi – Consiglio Federalemisure in vigore dal 12.12.2020
Coronavirus: Il Consiglio federale vuole ampliare le possibilità di sostegno alle imprese – Consiglio Federale

Aggiornamenti del 7 e 8 dicembre 2020

Risoluzione del 7 dicembre del Consiglio di Stato
Coronavirus: la situazione peggiora – il Consiglio federale prepara ulteriori provvedimenti – 8.12.2020

Aggiornamento del 4 dicembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale esorta i Cantoni con un’evoluzione negativa ad agire subito e decide ulteriori provvedimenti

Aggiornamento del 25 novembre 2020

Risoluzione governativa del Consiglio di Stato – misure valide dal 1° al 18 dicembre 2020
Coronavirus: Il Consiglio federale adotta l’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore – Consiglio Federale

Aggiornamento del 18 novembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale adegua i provvedimenti di sostegno per affrontare la seconda ondata – Consiglio Federale

Aggiornamento del 17 novembre 2020

Nuova Ordinanza Covid-19 per la cultura in vigore fino al 2021

Aggiornamento dell’11 novembre 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – valide dall’11.11.2020

Coronavirus: rinnovati i provvedimenti nel settore della previdenza professionale

Aggiornamento dell’8 novembre 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – valide dal 9.11.2020

Aggiornamento del 4 novembre

Coronavirus: il Consiglio federale emana direttive a favore dello sport di squadra – Consiglio Federale

Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno anche per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti – Consiglio Federale

Coronavirus: il Consiglio federale decide un nuovo impiego dell’esercito per appoggiare la sanità pubblica – Consiglio Federale

Aggiornamento del 30 ottobre

Coronavirus: adattamento delle disposizioni cantonali

Aggiornamento del 28 ottobre

Coronavirus: ulteriori provvedimenti per contenere l’epidemia, introduzione di test rapidi e nuove disposizioni sulla quarantena per chi viaggia – Consiglio Federale – MISURE VALIDE DAL 29.10.2020

Coronavirus: già pronte le misure per ridurre l’impatto economico della pandemia – Consiglio Federale

Coronavirus: indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata – Consiglio Federale

Aggiornamento del 26 ottobre

Risoluzione governativa del Consiglio di Stato del Cantone Ticino – misure valide dal 27 risp. 28 ottobre 2020 al 30 novembre 2020

Aggiornamenti del 16, 18 e 19 ottobre

Coronavirus – Adattamento delle misure cantonali – 19.10.2020

Risoluzione del Consiglio di Stato – misure in vigore dal 19 al 30.10.2020

Limitazioni per le manifestazioni private, divieto di assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, estensione dell’obbligo della mascherina e telelavoro – Consiglio Federale

Aggiornamento dell’8 ottobre

Disposizioni cantonali – del Consiglio di Stato del Canton TicinoVALIDE DAL 9 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 19.00
Coronavirus: il Consiglio federale decide nuove regole per le attestazioni del diritto di voto nei referendum facoltativi

Aggiornamento del 2 ottobre

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 19 ottobre 2020

Aggiornamento del 25 settembre

Coronavirus: il Consiglio federale intende sostenere l’export

Aggiornamento dell’11 settembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 5 ottobre 2020

Aggiornamento dell’11 settembre 2020

Coronavirus: indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: prolungamento in determinati casi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: niente quarantena al rientro da una regione di confine – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 3 settembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 21 settembre 2020
Coronavirus e rientri da Paesi con rischio elevato di contagio – comunicato stampa del Dipartimento della sanità e della socialità

Aggiornamento del 2 settembre 2020

Nuovo coronavirus: grandi manifestazioni nuovamente consentite, ma a severe condizioni – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Confederazione e Cantoni valutano allentamenti economici mirati in casi specifici – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale prolunga la sospensione delle esecuzioni per le agenzie di viaggi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: prolungamento delle semplificazioni nell’ambito dell’AD – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 19 agosto 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 7 settembre 2020

Aggiornamento del 12 agosto 2020

Coronavirus: le grandi manifestazioni nuovamente possibili da ottobre a severe condizioni e previa autorizzazione – comunicato stampa del Consiglio federale
CF – Coronavirus: il Consiglio federale approva la seconda aggiunta straordinaria al preventivo 2020 – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni: semplificazione della procedura di richiesta – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Assicurazione contro la disoccupazione: modifica dell’ordinanza COVID-19 AD – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge COVID-19 – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 10 agosto

Informazioni relative all’apertura delle scuole del Cantone Ticino – Informazioni del DECS

Aggiornamento del 6 agosto 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 24 agosto 2020

Aggiornamento del 16 luglio 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonalivalide dal 20 luglio fino al 9 agosto 2020

Aggiornamento del 3 luglio 2020

Disposizioni del Consiglio di Statovalide dal 3 al 19 luglio 2020

Aggiornamento del 1° luglio 2020

Coronavirus: obbligo della mascherina sui mezzi pubblici, quarantena per i viaggiatori provenienti da regioni a rischio, revoca di determinate restrizioni d’entrata dal 20 luglio – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 26 giugno 2020

Coronavirus: i lavoratori provenienti da Stati terzi possono essere riammessi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: spese per i test a carico della Confederazione e app SwissCovid disponibile dal 25 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 22 giugno 2020

Coronavirus: ampia normalizzazione e semplificazione delle regole di base per la protezione della popolazione – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: il Consiglio federale apre la consultazione sulla legge COVID-19 – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 12 giugno 2020

Coronavirus: la Svizzera sopprime per tutti gli Stati UE/AELS le restrizioni legate al COVID – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 6 giugno 2020

Coronavirus: il Consiglio federale decide ampi allentamenti dal 6 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: la Svizzera apre le frontiere con tutti gli Stati UE/AELS il 15 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 2 giugno 2020

Coronavirus: aggiornamento sull’apertura unilaterale delle frontiere da parte dell’Italia – comunicato stampa dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta

Aggiornamento del 27 maggio 2020

Coronavirus: il Consiglio federale decide ampi allentamenti dal 6 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: ulteriore allentamento delle restrizioni d’entrata a partire dall’8 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 20 maggio 2020

Coronavirus: base legale dell’app SwissCovid – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: finanziamento aggiuntivo per l’assicurazione contro la disoccupazione e graduale abbandono delle misure COVID – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 13 maggio 2020

Coronavirus: la Svizzera concorda con Germania, Austria e Francia l’apertura dei confini – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: approvata l’ordinanza sull’app per il tracciamento di prossimità – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento dell’11 maggio 2020

Circolare aggiornata della SEM ai Cantoni sull’allentamento delle restrizioni d’entrata e di ammissione a partire dall’11 maggio 2020 e relativa attuazione dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel trattare le domande di permesso e le notifiche ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone

Aggiornamenti dell’8 maggio 2020

Coronavirus – comunicato stampa del Consiglio Federale contenente le informazioni sull’adeguamento dell’ordinanza per consentire la ripartenza nella ristorazione
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – strutture di ristorazione
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione
L’app Swiss PT aiuta a tenere sotto scacco il coronavirus
COVID-19: Quindici valichi di confine saranno riaperti da lunedì – comunicato stampa del Consiglio Federale

Panoramica degli ulteriori valichi di confine aperti da lunedì 11 maggio 2020:

  •  Camedo: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
  • Ponte Faloppia: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
  • Pizzamiglio: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 
  • Brusata: dalle ore 05:00 alle 20:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

Aggiornamenti del 29 aprile 2020

Coronavirus: ulteriore allentamento dei provvedimentiVALIDE DALL’11 MAGGIO 2020 – comunicato stampa del Consiglio Federale
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)
FAQ: coronavirus e raccomandazioni comportamentali
Domande e risposte sui criteri di test e sul tracciamento dei contatti

Aggiornamenti del 22 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato sulle attività economicheVALIDE DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Video RSI esplicativohttps://tp.srgssr.ch/p/rsi/embed?urn=urn:rsi:video:12967349&autoplay=false&hideendscreen=1 – (c) della Radiotelevisione svizzera – RSI

Aggiornamenti del 16 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato sulle attività economicheVALIDE DAL 20 AL 26 APRILE 2020

Il Consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti contro il nuovo coronavirus NOVITÀ VALIDE DAL 27 APRILE

Coronavirus: misure per evitare fallimenti – comunicato stampa del Consiglio Federale e relative Ordinanze CHE ENTRANO IN VIGORE DAL 20 APRILEOrdinanza COVID-19 insolvenza e Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto
procedurale)

Coronavirus: il Consiglio federale allenta le norme sulla dichiarazione delle derrate alimentari – comunicato stampa del Consiglio Federale
Coronavirus: estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno ai casi di rigore – comunicato stampa del Consiglio Federale e relativa Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

Aggiornamenti del 15 aprile 2020

Coronavirus: modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di crisi epidemiologica – comunicato stampa del Consiglio di Stato e decreto esecutivo

Aggiornamenti dell’8 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – risoluzione
Coronavirus: adeguamenti nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto e scenari per la congiuntura svizzera – comunicato stampa del Consiglio Federale
Ordinanza sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus – dell’8.4.2020
Coronavirus: il Consiglio federale prolunga i provvedimenti di una settimana e decide un loro graduale allentamento – comunicato stampa del Consiglio Federale

Aggiornamenti del 3 aprile 2020

Il Consiglio federale aumenta a 40 miliardi il volume delle fideiussioni per il sostegno in termini di liquidità – comunicato stampa
Disposizioni del Consiglio di Stato sulla chiusura delle attività economiche – risoluzione
Disposizioni del Consiglio di Stato in merito alle commesse pubbliche – risoluzione

Aggiornamento del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale conferma la propria strategia e valuta un’estensione mirata delle prestazioni di sostegno – comunicato stampa

Aggiornamento del 28 marzo 2020

Misure del Consiglio di Stato

Aggiornamenti del 27 marzo 2020

Coronavirus: in casi eccezionali i Cantoni possono richiedere l’adozione di provvedimenti supplementari per un periodo limitato – Com. stampa Consiglio Federale e relativa Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo)

Coronavirus: traslochi possibili nel rispetto delle prescrizioni dell’UFS – Com. stampa Consiglio Federale

Aggiornamenti del 25 marzo 2020

Coronavirus: le decisioni del Governo restano in vigore – Comunicato stampa del Consiglio di Stato

Coronavirus: ulteriori misure per sostenere l’economia – Comunicato stampa del Consiglio Federale

Misure dovute al coronavirus – Amministrazione federale delle contribuzioni

Aggiornamenti del 21 marzo 2020

Qui di seguito trovate i link alle decisioni del Consiglio federale del 20 marzo 2020 e del Consiglio di Stato ticinese del 21 marzo: ConfederazioneCantone.

Disposizioni delle Autorità del 17.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 16.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 14.3.2020

Lettera alle aziende – Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 13.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Ritrovate l’articolo con tutti i dettagli aggiornati sulle informazioni per le aziende