Con l’inizio del nuovo anno, tra qualche giorno, entrano in vigore normative diverse.
Rendiconto IVA easy: con l’apposita applicazione i contribuenti possono allestire a partire dal 1° gennaio 2021 i rendiconti dell’Imposta sul valore aggiunto
Obbligo di annuncio dei posti vacanti: novità: dal 1° gennaio 2021 sarà più consistente l’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio dei posti vacanti agli Uffici regionali di collocamento (URC).
Qui di seguito trovate i link alle decisioni del Consiglio federale del 20 marzo 2020 e del Consiglio di Stato ticinese del 21 marzo: Confederazione – Cantone.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-21 07:28:002021-01-04 13:56:40Misure del Consiglio Federale e del Consiglio di Stato
Il 31 dicembre 2020 scadrà il periodo transitorio della Brexit. Dal nuovo anno cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito gli accordi bilaterali che la Svizzera ha concluso con l’UE. Approfondimento curato dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.
In effetti la maggior parte delle regole concordate ed applicabili tra Berna e Londra sono contenute negli accordi stipulati con l’UE essendo il Regno Unito, o meglio essendo stato fino al recente passato, uno stato membro a tutti gli effetti. Ma a partire dal 2021 Londra uscirà dal mercato unico europeo e dalla relativa unione doganale. La Svizzera deve pertanto fondare le proprie relazioni economiche su nuove basi.
Proprio per colmare tale lacuna determinata dall’effettività della Brexit, Berna e Londra avevano concluso già nel 2019 un accordo commerciale. Questo accordo riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali contenuti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, quello sulla lotta contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.
Ma alcuni aspetti ai quali eravamo abituati nelle nostre relazioni con Londra non sono stati ripresi dall’accordo commerciale, come ad esempio la libera circolazione delle persone. In effetti dal mese di gennaio tra Svizzera e Regno Unito si applicheranno nuove regole in ambito di migrazione. Da un lato i cittadini britannici che intenderanno entrare nel mercato del lavoro svizzero dovranno presentare una relativa domanda e dovranno adempiere alle disposizioni della legge federale sugli stranieri che prevede contingenti e preferenza per i lavoratori svizzeri e dell’UE. Per contro per i cittadini britannici già in Svizzera prevarranno i loro diritti acquisiti e non saranno tenuti, in linea di principio, ad avviare alcuna nuova procedura.
E per gli Svizzeri che vogliono lavorare nel Regno Unito?
Anche qui bisogna distinguere tra chi è già attualmente inserito nel mercato del lavoro britannico da chi invece intende trasferirvisi dopo il 31 dicembre 2020. I cittadini svizzeri attualmente già nel Regno Unito dovranno semplicemente richiedere alle autorità britanniche un nuovo statuto di residenza, ma saranno comunque esclusi dal sistema a punti (Points-Based System PBS) in vigore dal 1 gennaio 2021 per i nuovi arrivi. In base al PBS, chi vorrà essere ammesso nel mercato del lavoro inglese dovrà raggiungere un livello di 70 punti, calcolati sulla base di distinti criteri. Al candidato potranno essere assegnati 20 punti per un’adeguata offerta di impiego da parte di un datore di lavoro approvato dalle autorità, altri 20 punti per un lavoro sufficientemente qualificato, 10 punti per la conoscenza della lingua inglese e ulteriori 20 punti per il raggiungimento di un minimo salariale (25’600 sterline/anno). Altre specifiche qualifiche o situazioni permetteranno di ottenere punti supplementari che potranno eventualmente compensare lacune della candidatura riscontrate altrove. I punti supplementari potranno essere assegnati ai titolari di un dottorato, o a chi viene assunto in settori in cui scarseggia la manodopera indigena.
In materia di prestazione di servizi il 14 dicembre è stato concluso uno specifico accordo (Services Mobility Agreement/ SMA) che prevede concrete agevolazioni. Da un lato in Svizzera continuerà ad applicarsi la semplice procedura di notifica per i servizi in provenienza dal Regno Unito di durata inferiore a 90 giorni/anno, come già in vigore attualmente. Da parte di Londra è stato concesso l’accesso al mercato ai prestatori svizzeri in una trentina di settori. I fornitori svizzeri non saranno tenuti a provare la conoscenza dell’inglese e la necessità economica di attingere a partner esterni in questi settori. I fornitori di servizi potranno restare nel Regno Unito fino a dodici mesi sull’arco di due anni. L’accesso verrà limitato a persone con livello universitario o equivalente.
Non è escluso che in futuro ci possano essere adeguamenti di questi regimi sulla base di eventuali accordi che il Regno Unito concluderà nei prossimi mesi con l’UE.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-14 14:09:532020-12-14 14:09:54Brexit e libera circolazione delle persone
Ai collaboratori è richiesto un continuo aggiornamento personale per poter far fronte alle richieste di un mercato lavorativo sempre più puntuale ed esigente. Proprio a questo scopo assistiamo a un ampliamento e una rivisitazione costante dell’offerta formativa disponibile sul mercato. Solo un ambito non può essere coperto da nessun altro, se non dall’individuo stesso: l’esperienza.
Viene, sempre più, largamente rivalutato il concetto di mentoring.
I primi giorni, le prime settimane in azienda sono costituiti dai momenti di istruzione e di adattamento al nuovo ambiente lavorativo. Sarebbe buona regola affiancare il nuovo collaboratore a una figura di riferimento a fini formativi ed informativi. La figura di mentore è tanto necessaria quanto la formazione stessa all’apprendimento delle attività e dei dinamismi dell’occupazione. L’iniziale inesperienza comincia, in questo modo, ad essere colmata con un passaggio di conoscenze e di esperienza che un mentoring trasmette con il proprio bagaglio. Quanto descritto è la definizione classica di “mentoring”. Figura che funge da ala durante l’accompagnamento all’inizio di un percorso professionale all’interno di un’azienda.
Nello stesso momento che questa “educazione” ha inizio, prende avvio anche il “reverse mentoring”. Fondamentale per entrambe le figure e molto arricchente. Proprio perché strettamente personale, estremamente variegato e, a volte, con contenuti inaspettati, questo scambio di informazioni diventa un valore aggiunto per i collaboratori stessi, il datore di lavoro, quindi per l’azienda. Il numero di collaboratrici e collaboratori si differenzia da azienda ad azienda, così come la combinazione, più o meno eterogenea in senso generazionale. Tutte le imprese si ritrovano con un mix generazionale. Il concetto è simile, ma a doppio senso, a quello di mentore. “Reverse mentoring” è il passaggio di conoscenze, spesso legate, per esempio, al mondo della tecnologia, da parte dei più giovani in azienda, verso coloro che hanno meno famigliarità con questo mondo infinito di nozioni.
Sul tema del gap intergenerazionale è stata interessante una riflessione del CEO della Bank of New York Mellon Corporation. Mark Tibergien osservò come i millennials fossero meno interessanti a lavorare nell’ambito dei servizi finanziari, e di come il turnover dei giovani avesse quindi un tasso molto alto rispetto a quello dei collaboratori senior. Alle medesime conclusioni arrivarono i dipartimenti HR di molti altri istituti bancari e intermediari finanziari.
Fu così che vennero concepiti i primi programmi di “reverse mentoring”, dove i senior venivano abbinati ai giovani impiegati per condividere, discutere e sostenere decisioni strategiche in modo intelligentemente innovativo. Il “reverse mentoring” è attuabile nelle grandi realtà come nelle minori. Interessante il fatto che non si attua nessuna concorrenza tra le due figure aziendali, fiducia e rispetto, senza gerarchia conducono a una produttività alla pari con risultati ottimali.
I benefici del “reverse mentoring” sono soggettivi e legati alla natura economica dell’azienda, ma spesso possiamo suddividerli su quattro assi principali.
Calo del tasso di rotazione delle nuove leve Offrendo ai giovani la possibilità di mostrare le loro conoscenze, di applicarsi in programmi di insegnamento e condivisione delle proprie competenze, nonché di avere degli spazi dove poter essere riconosciuti per le proprie capacità; vi è una crescita dell’interesse e del coinvolgimento dei millennials. Questi programmi di “reverse mentoring” assicurano un ruolo attivo per i giovani, i quali sviluppano un senso di appartenenza e di responsabilità verso l’azienda.
Condivisione delle competenze tecnologiche Con il progresso digitale, non tutti i passaggi d’informazione e formazione, soprattutto sull’uso interno dei mezzi di comunicazione, avviene rapidamente e facilmente per tutte le figure aziendali. Quanto rilevato è stato un avvicinamento alle nuove tecnologie, soprattutto all’uso dei social e dei mezzi di comunicazione, grazie al coinvolgimento da parte dei giovani, ben più avvezzi all’uso delle piattaforme social.
Riorientamento della cultura aziendale Un programma di leadership dove non solo le idee possono venire condivise, ma anche analizzate da diversi punti di vista, egualmente validi, e messe in azione da parte dei vari gruppi di discussione; uno scambio coinvolgente di diverse abilità, creatività e dinamismi in più ambiti, dalla strategia finanziaria al marketing.
Quando l’azienda Estée Lauder ritenne di avere un momento nel quale le proprie forze innovative sembravano essersi arenate, decise di mettere in agenda un programma di “reverse mentoring”, il quale prese il nome di “Dreamspace”. Al suo interno i millennials potevano scambiare le loro ingegnosità e le loro percezioni riguardo i social media e il mondo degli influencer. “Dreamspace” fu un successo.
Promozione della diversità I benefici di un dialogo aperto e dell’implementazione di un programma di “reverse mentoring” sono molti, sia per l’individuo che funge da mentore sia per colui che viene accompagnato nell’apprendimento di nuove padronanze.
Per poter garantire un successo di questi programmi sono essenziali sei aspetti:
L’empatia La compatibilità tra mentore e candidato è cruciale perché il processo di “reverse mentoring” sia efficiente. La personalità di entrambi i collaboratori è il perno centrale; abbinare due personalità simili, per esempio due persone introverse, non è sempre una coppia vincente, in quanto, è l’uscita dalla zona di comfort che permette un dialogo ed una crescita personale. In aggiunta, è importante consultare le persone da affiancare prima di decidere la loro collaborazione. L’accettazione deve essere bivalente e pari per entrambi i collaboratori.
Trasparenza e fiducia Un programma di “reverse mentoring” è uno specchio laddove si è confrontati in primis con il proprio manco di conoscenze in individuati ambiti. Questa vulnerabilità, ed esposizione, non è per tutti semplice da gestire, soprattutto quando si tratta di due posizioni dissimili a livello di anzianità professionale. I primi scambi di mediazione devono essere aperti, fondati sulla fiducia, e trasparenza delle informazioni condivise, solo così un programma di “reverse mentoring” trionfa.
Professionalismo Il professionalismo da parte di entrambi i collaboratori va oltre le conoscenze pratiche e tecniche dei temi che si vogliono percorrere durante il programma di “reverse mentoring”. Dietro il termine professionalismo vi sono aspetti come l’empatia, la capacità di comunicare, la comprensione della persona e dell’identità, l’abilità diplomatica nel conversare e nel gestire la mediazione tra più parti.
Coinvolgimento top-down Il coinvolgimento e la popolarità dei programmi di mentoring devono includere tutto il personale. Il problema che spesso molte aziende riscontrano con iniziative simili è quella di saper coinvolgere e di invitare alla partecipazione il proprio personale. La regola di successo per avere un tasso di partecipazione più alto, soprattutto quando si tratta di convincere i senior, è quella di dare il buon esempio, iniziando con i collaboratori di direzione. Un approccio top-down è in questo caso una carta vincente.
Attitudine proattiva e positiva Non solo il coinvolgimento è un aspetto importante, ma l’attitudine alla cooperazione, e il volersi mettere in gioco, per poter ampliare le proprie conoscenze. Anche in questo caso, avere una parte della direzione o dei top managers ad avviare questi progetti è un modo per trasmettere un messaggio anche al resto del resto personale. Una propensione di apertura non è sempre facile da conseguire, particolarmente perché i conflitti generazionali sono un fenomeno che si vive nella vita privata, e sul posto di lavoro si possono riscontrare le stesse difficoltà e le stesse barriere di dialogo. Per questi motivi, diventa cruciale la presenza delle risorse umane per agevolare la comunicazione.
Procedura Il programma in sé deve essere mappato, con inizio e fine, obiettivi e scadenze regolari. Per quanto sia creativo, chiaro e dinamico, un programma “reverse mentoring” deve essere sostanzialmente preparato e pianificato, con un fil rouge operativo. Una buona organizzazione, sia dei candidati, che del programma stesso, sono un base per una buona riuscita e di esito positivo dell’intero approccio di mentoring.
Un programma di “reverse mentoring” richiede un grado di allestimento, di coinvolgimento e di compartecipazione attiva tutto il lungo del processo. Senza questa propensione e risolutezza di dovere, di sostegno e di collaborazione, è difficile riuscire a concludere con risultato positivo. I benefici di questo concetto sono molteplici e su ampia scala, ma non bisogna sottovalutarne gli impegni e i doveri che esso esige. Ogni azienda è unica nel suo genere, e ogni collaboratore porta con sé un bagaglio di esperienze e di padronanze, di idee e di creatività che possono estendere le probabilità di successo interno e poi verso l’esterno. Il valore aggiunto dell’applicazione di questo concetto è tutto potenziale di cui poter avvalersi, sta nella determinazione del gruppo ad avvantaggiarsene pienamente.
La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è stata recentemente oggetto di una modifica, entrata in vigore il 1° luglio 2020, che mira, da un lato, a sensibilizzare i datori di lavoro sul problema della discriminazione salariale e, dall’altro, ad aggiornare ed eliminare ogni discriminazione salariale sistematica in ragione del sesso, per mezzo di analisi regolari sulla parità dei salari.
Concretamente, le nuove disposizioni prevedono tre tappe: un’analisi della parità salariale dalla parte del datore di lavoro entro il 30 giugno 2021; una verifica di questa analisi da un organo indipendente entro il 30 giugno 2022; una comunicazione ai propri dipendenti ed eventuali azionisti sul risultato dell’analisi entro il 30 giugno 2023.
Analisi della parità salariale: datori di lavoro toccati e metodo
Il nuovo obbligo di analisi della parità dei salari concerne i datori di lavoro che occupano un effettivo di almeno 100 lavoratori, questo indipendentemente dal tasso di attività. Gli apprendisti non sono conteggiati in questo effettivo. Le aziende devono aver effettuato la prima analisi al più tardi entro il 30 giugno 2021. L’obbligo di analisi entro questo termine concerne non solo i datori di lavoro che occupavano all’inizio del 2020 almeno 100 lavoratori, ma anche quelli che occuperanno almeno 100 collaboratori all’inizio del 2021.
Di principio, l’analisi della parità salariarle dev’essere ripetuta ogni quattro anni. Se però l’analisi effettuata dimostra che la parità salariale è rispettata, il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo di ripeterla.
Sono dispensati dall’effettuare l’analisi salariale le aziende che sono oggetto di un controllo del rispetto dell’analisi in questione nell’ambito di una procedura di attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di sussidi, o che sono già stati oggetti di una verifica simile tra luglio 2016 e giugno 2020 e che hanno dimostrato di soddisfare i requisiti.
L’analisi della parità salariale dev’essere effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto. A tal fine la Confederazione mette a disposizione gratuitamente alle aziende uno strumento d’analisi standard (Logib) disponibile online a questo indirizzo: https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib.html
Verifica dell’analisi da parte di un organo indipendente
I datori di lavoro che sottostanno al Codice delle obbligazioni devono far verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. Possono far appello, a scelta: a una società di revisione riconosciuta al senso della Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla sorveglianza dei revisori; a un’organizzazione al senso dell’articolo 7 della LPar, costituita da almeno 2 anni e che ha per compito, in virtù del suo statuto, di promuovere la parità tra uomo e donna o di difendere gli interessi dei lavoratori e lavoratrici (per esempio un sindacato); a una rappresentanza di lavoratori al senso della Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).
Le persone che dirigono la revisione e verificano l’analisi della parità salariale a richiesta di un datore di lavoro devono aver seguito una formazione specifica che deve permettere di garantire che la verifica rispetti i requisiti minimi di qualità e che tutti i datori lavoratori sottomessi a l’obbligo di analisi siano trattati in egual misura. Le persone o entità che desiderano ottenere il riconoscimento di un corso di formazione devono depositare domanda presso l’Ufficio federale per la parità dei sessi che può rilasciare un riconoscimento valido per 4 anni e rinnovabile. L’organo indipendente deve redigere, nel termine di un anno dall’analisi salariale, un rapporto sull’esecuzione dell’analisi della parità salariale ad uso della direzione dell’azienda in verifica.
Comunicazione ai lavoratori e agli azionisti
Una volta ricevuto il rapporto dell’organo indipendente, i datori di lavoro devono informare per iscritto i lavoratori sul risultato dell’analisi della parità salariale, al più tardi un anno dopo la verifica. Le società le cui azioni sono quotate in borsa devono allegare il risultato dell’analisi della parità salariale al loro rapporto annuale.
Per contro, a meno che una legge specifica non lo preveda, i risultati non devono essere comunicati a un’autorità.
Quanto ai datori di lavoro del settore pubblico, devono pubblicare i risultati dettagliati dell’analisi e della verifica.
Conseguenza in caso di non-rispetto dell’obbligo di analisi
Tenuto conto che l’obbligo di analisi della parità salariale mira a sensibilizzare i datori di lavoro sulla questione della parità salariale e che numerose aziende effettuano volontariamente l’analisi, il legislatore ha rinunciato a prevedere una sanzione per le aziende che si sottraggono a questo obbligo. Una violazione della parità salariale tra uomo e donna però può comportare delle conseguenze pecuniarie, avere delle conseguenze sulla gara di un appalto pubblico o l’ottenimento di sovvenzioni dello stato, o ancora avere ripercussioni sull’immagine o la reputazione del datore di lavoro.
Fonte: articolo adattato e tradotto dal francese dalla rivista DEMAIN, edizione del 09.2020
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-07 06:52:202020-12-01 09:54:34Parità salariale: l’obbligo di effettuare un’analisi
Nel 2020, più che mai, le associazioni di categoria hanno giocato un ruolo predominate nel sostegno alle attività economiche.
Si tratta di entità che lavora e supporta i propri associati fungendo anche da intermediari fra Stato e società. L’integrazione nei tavoli di lavoro tematici dei diversi esponenti di categoria permette di creare dialogo, fondamento del nostro sistema democratico, fra i diversi attori e pensare a soluzioni concertate per la società.
Uno degli elementi chiave della prosperità svizzera
L’importanza delle associazioni professionali ed economiche per il tessuto sociale elvetico è di primaria importanza. Basti pensare che in Svizzera, esistono oltre 100’000 associazioni, operanti nei settori economici, sportivi, culturali e sociali.
Associazioni, ma anche cooperative e fondazioni sono forme giuridiche proprie della tradizione svizzera. Da un lato, infatti, quest’ultime rappresentano la concretizzazione dei valori elvetici per ciò che concerne il conseguimento di certi obiettivi, rispettando la responsabilità individuale e l’indipendenza dallo Stato. Dall’altro queste persone giuridiche si inseriscono perfettamente nel nostro quadro legislativo, in cui la libertà d’associazione garantita costituzionalmente (l’articolo 23 della Costituzione svizzera prevede proprio questa libertà). Nella pluralità di voci e testimonianze che compongono il nostro tessuto economico, la Cc-Ti, con le sue 45 associazioni affiliate, rappresenta un Ticino imprenditoriale e composto da numerosi e diversificati ambiti eccellenti. Raggruppare le realtà e portare alla luce progetti condivisi e puntuali, può rendere il risultato concreto e affinato alle esigenze estremamente uniche di ogni settore.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-03 07:30:002021-03-01 16:34:39Associazioni professionali: l’unione fa la forza
Lo scorso 27 settembre 2020 è stata accettata in votazione popolare l’introduzione in Svizzera di un congedo paternità. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Una scheda informativa a riguardo.
Un riassunto schematico:
La durata del congedo è di due settimane, ossia dieci giorni lavorativi. È possibile beneficiare del congedo in blocco o in singole giornate.
Ne hanno diritto i padri che esercitano un’attività lucrativa (dipendente o indipendente).
Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi.
Valgono gli stessi principi applicabili al congedo maternità.
Il diritto al congedo va comunque esercitato entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Si riferisce ai figli nati dopo il 31 dicembre 2020.
Il diritto è concesso a condizione che il neonato sia in grado di vivere.
Copre l’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno.
L’indennità di paternità non sarà versata automaticamente, ma andrà espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente.
L’indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.
Per finanziare il congedo di paternità, il 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento. Il 50% dei costi è a carico dei datori di lavoro.
Contattare il Servizio giuridico Cc-Ti Il nostro Servizio giuridico è a disposizione delle aziende affiliate per consulenze puntuali. Nell’Area soci sono pubblicate diverse schede giuridiche con informazioni mirate e aggiornate su temi in ambiti quali diritto del lavoro, HR, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.. L’accesso a questa sezione del sito è destinata esclusivamente ai soci.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-02 06:26:002020-11-30 16:27:32Congedo paternità: breve scheda informativa
Con l’acronimo SEO – Search Engine Optimization, si intendono tutte le attività volte all’ottimizzazione della presenza online dell’azienda per i motori di ricerca.
CEO (Chief Executive Officer) è l’acronimo definisce il più alto ruolo della direzione di un’azienda. Questa persona detiene diverse responsabilità, tra cui la presa di decisioni critiche, la gestione delle operazioni e delle risorse a disposizione, la facilitazione della comunicazione tra la direzione e dipendenti, ecc.. Il ruolo menzionato è fondamentale per il successo, l’immagine e le relazioni interne ed esterne all’azienda.
La SEO (Search Engine Optimization) invece, è l’insieme delle attività volte a migliorare la visibilità e l’attrattività delle pagine web rilevanti al sito o ai portali di un’impresa. La SEO, similmente al ruolo del CEO, è per il mondo virtuale, una componente critica per assicurarne il successo online.
Per rendere l’utilizzo dei social media (soprattutto) valorizzante per la visibilità dell’azienda e per attrarre nuovi clienti verso il proprio business, è necessaria la comprensione di come queste dinamiche funzionino, così da poterne trarre beneficio.
Pagine web, piattaforme social e perché pensare a SEO
Le pagine web, come il sito aziendale, vengono “cliccati” o visitati da chi cerca di proposito il nome dell’azienda o da chi si ritrova a navigare nei siti relativi al settore in cui essa opera. La promozione della propria immagine prende vita anche sui social media. Piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn, … sono oggi dei mezzi di comunicazione in voga, e saperli utilizzare in maniera strategica può portare un vantaggio a livello di visibilità interessante.
L’insieme di queste azioni si iscrive in un più ampio e articolato gruppo di strumenti essenziali per la comunicazione e la corporate image dell’azienda. Esse si inseriscono in precise strategie di governance aziendale.
La SEO è dunque un supporto al marketing digitale, con cui è possibile tracciare e stabilire non solo il contenuto che si vuole condividere con la rete, ma anche gli obiettivi di diffusione.
Creare contenuti incisivi per divenire più attrattivi
Esistono alcuni suggerimenti che rientrano nelle consuete buone prassi, che di seguito condividiamo.
In Ticino vi sono altresì diverse aziende che si occupano – fra le altre cose – di SEO e che offrono i loro servizi alle organizzazioni e alle imprese che ne necessitano. Avvalersi di un esperto SEO può aiutare a comprendere e sviluppare nuove strategie.
Best practices
Creare contenuti allineati con l’intento di attirare l’interesse dell’utente
Il contenuto dei messaggi postati sui social deve essere conciso. I post devono contenere elementi strategici che attirino gli internauti a scoprire la pagina dell’azienda, quella sui social, ma anche su altre piattaforme. Che si tratti di una ricerca su Google o sui social media, le parole chiave usate nei post dell’azienda, soprattutto nei titoli, devono essere pensate come etichette di riconoscimento e di orientamento verso l’azienda.
Hashtag e ‘geotag’
Le parole chiave devono collegarsi in maniera rilevante al tema per poter fare una ricerca su internet. Parole che esaltino il valore e che siano pertinenti al contesto in cui vengono menzionate. La dialettica non è di rilevanza solo per scrittori e poeti, ma anche per chi si ritrova a creare contenuti mediatici, il linguaggio dev’essere ben studiato per centrare l’obiettivo prefissatosi. In questo senso – oltre a un buon uso di content management – usiamo gli ‘hashtag’ (con il simbolo #). Parole chiave che, alla fine di un post o di un messaggio, “mettono un po’ di ordine”e permettono di farsi trovare. Gli hashtag sono filtri grazie ai quali possiamo creare, trovare e seguire solo argomenti e temi che ci interessano. Etichette per catalogare contenuti di varia natura, come testi e foto, utili anche a chi usa i social in modo professionale: hashtag scelti in modo appropriato possono aiutare ad aumentare i like ad un post di Instagram ad esempio. Anche la localizzazione, ovvero la menzione del luogo in cui si trova l’azienda o dove vengono svolte le attività, rappresenta una tecnica di riconducibilità all’azienda stessa o ai suoi prodotti. I “geotag” giocano un ruolo importante nella promozione delle proprie attività. Promozione e reperibilità, una sfaccettatura del web che permette di rendersi visibili.
Ottimizzare l’uso delle immagini
Le immagini dicono più di mille parole, soprattutto quando si naviga nel mondo digitale. Le immagini e tutti i tipi di contenuti mediatici (come video, gif, …) migliorano l’esperienza degli utenti. La scelta delle immagini deve contribuire ad attirare l’attenzione, deve avere il fine di sottolineare e rimarcare i messaggi che si vogliono far passare attraverso i post. Occorre fare attenzione alla qualità e al formato che si utilizzano. Tra i diversi formati, quelli più gettonati sono JPEG, PNG o WebP. JPEG è il formato ideale quando si vogliono pubblicare fotografie e mostrare un’immagine di alta qualità. Il formato PNG, invece, è più utile e adatto ai post. WebP invece è un formato più attuale: sviluppato da Google, esso garantisce immagini compresse senza perdite di qualità. Le immagini WebP sono il 26% più leggere di un PNG e fino al 34% meno pesanti di un JPEG, a parità di qualità SSIM. Si tratta di un formato molto diffuso sulle pagine web.
User Experience
L’esperienza dei visitatori delle pagine internet è importante non solo per gli utenti stessi, ma anche per Google (in quanto motore di ricerca). Google, infatti, si focalizza sull’esperienza dei consumatori e di come essi percepiscano e utilizzino il contenuto dei siti. Le statistiche redatte dai motori di ricerca non si basano solo sul numero di “click” verso determinate pagine web, ma anche sull’accessibilità e sul contenuto, sull’uso rilevante ed illustrativo di video e immagini. L’attrattività e il contributo di un sito web al mondo della rete è, per i motori di ricerca, uno standard per cui valorizzare o meno i siti web che appaiono tra le prime scelte di ricerca (ovvero il “ranking”). La gestione dei siti web è per i motori di ricerca un test di qualità. Per esempio, dal 2017, Google ha messo in atto un sistema di penalizzazione dei siti che trasmettono “pop-up” ai visitatori. Le finestre intrusive e pubblicitarie che disturbano l’internauta sono valutate come una pessima credenziale di qualità, così come lo è un design poco curato.
Le buone prassi SEO sono dei mezzi per sviluppare e divulgare la propria immagine sul web, rientrando in una più ampia strategia di attività definite. Curare la presenza online della propria azienda, prestando attenzione anche ai dettagli permette una maggior visibilità e un incremento della ‘brand reputation’.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-01 07:30:002020-11-30 14:31:32SEO, step by step
Le regole d’origine non preferenziale figurano tutte nell’Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO – ultima modifica il 9 aprile 2008), entrata in vigore il primo maggio 2008. Queste regole servono alle Camere di commercio e dell’industria svizzere per il rilascio dei certificati di origine e di altre attestazioni.
In sostanza, senza un certificato di origine rilasciato da una Camere di commercio e dell’industria competente che confermi la provenienza della merce non è possibile importare dei prodotti in un Paese con cui la Svizzera non ha alcun accordo di libero scambio (ALS).
Le otto sezioni presenti nell’ordinanza sono: le disposizioni generali, i criteri d’origine, il rilascio di prove documentali e istituzione di dichiarazioni d’origine, la sorveglianza e controllo, la protezione dei dati e assistenza amministrativa, la protezione giuridica, le disposizioni penali e infine le disposizioni finali.
Le regole d’origine definiscono le condizioni alle quali devono sottostare i prodotti al fine di poter essere dichiarati originari di uno Stato o di un gruppo di Stati nei quali sono stati interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati.
Si fanno due distinzioni ben precise:
regole d’origine non preferenziali: determinate nell’ambito della politica commerciale autonoma e delle misure tariffali di ogni singolo Paese (OAO).
regole d’origine preferenziali: determinate nell’ambito degli accordi di libero scambio (ALS) e di concessioni di preferenze unilaterali in favore dei Paesi in via di sviluppo.
I motivi che giustificano il fatto di indicare l’origine in occasione di una vendita di una merce sono molteplici. Possiamo trovare i diversi interessi dei partner commerciali (provvedimenti antidumping), degli spedizionieri (sdoganamento), della dogana (determinazione dell’aliquota di dazio) o della banca (lettere di credito). Tutto questo può richiedere la presentazione di una prova documentale di origine. Per questa ragione è fondamentale che queste regole siano corrette per il giusto funzionamento sia per il Paese d’origine che per le misure di politica commerciale appropriata al fine di impedire che quest’ultime vengano raggirate.
Queste regole d’origine si dividono in svariati criteri di origine:
Merci di produzione propria Criterio A: merce interamente fabbricata Criterio B: criterio del 50% del valore aggiunto Criterio C: cambiamento della voce di tariffa Criterio D: Regole della lista Criterio E: altri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine Criterio F: traffico di perfezionamento
Merci non di produzione propria Criterio G: merce commerciale
Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei cap. 84 e 92 della tariffa d’uso delle dogane svizzere Criterio H: fornitura insieme con merce dei cap. 84 a 92 Criterio I: fornitura per merce già consegnata dei cap. 84 a 92
I Criteri più utilizzati per la richiesta dei Certificati di origine sono il Criterio B, C e G.
Il Criterio B è preso in considerazione qualora il prodotto è stato oggetto di una lavorazione in Svizzera e se il valore di tutti i materiali e dei componenti esteri utilizzati nel processo di lavorazione non supera del 50% il prezzo d’esportazione (prezzo franco fabbrica).
Per il calcolo della percentuale svizzera possono essere considerati:
costi dei materiali svizzeri utilizzati per la lavorazione
i salari relativi alla fabbricazione in Svizzera
spese d’imballaggio
spese di trasporto in Svizzera
i guadagni (non possono costituire l’unico elemento per soddisfare il criterio del 50%)
Esempio: fabbricazione di un trapano elettrico in Svizzera
Nel Criterio C, una lavorazione o trasformazione è ritenuta sufficiente se ha per risultato di classificare il prodotto finito in una voce a quattro cifre della tariffa doganale svizzera diversa rispetto a quella che si riferisce ai materiali di origine estera utilizzati per la sua lavorazione.
Esempio: utilizzando tavole di legno importate dall’estero, si fabbrica in Svizzera un armadio
Le tavole di legno corrispondono alla voce no. 4407 della tariffa doganale, il mobile finito alla voce no.9403.
Il Criterio G si differenzia in:
Merci acquistate in Svizzera – Fornitori svizzeri (merce di origine estera, legalizzazione interna presso la propria Camera di commercio e dell’industria) – Fornitori svizzeri (merce di origine svizzera, dichiarazione su fattura come da OAO)
Merci acquistate da un fornitore estero Di fatto richiedere l’emissione di un certificato di origine o di un’attestazione presso la propria Camera di commercio e dell’industria non è così semplice, bisogna considerare in modo serio tutti gli elementi descritti se non si vuole imbattersi in sanzioni molto elevate per aver dichiarato qualcosa di non veritiero.
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