Trasmissione aziendale in Ticino

Il tema della trasmissione aziendale concerne moltissime realtà in Svizzera e ovviamente anche in Ticino. Si tratta di una questione complessa, non sempre quantificabile con precisione.

Per questo è importante, a scadenze regolari, rilevare i dati essenziali del fenomeno, in modo da capire non solo l’entità del fenomeno, ma anche le misure che si rendono necessarie ad esempio a livello legislativo.

I risultati saranno condivisi anche con la Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia, che segue con interesse il tema dopo gli approfondimenti svolti negli scorsi anni.

A questo scopo la Cc-Ti, unitamente a Banca dello Stato del Cantone Ticino, Associazione delle Imprese Familiari, e Gruppo Multi, hanno realizzato un sondaggio, al quale è possibile partecipare al seguente link www.multi.re/trasmissione

Il sondaggio ha lo scopo di rilevare l’evoluzione del fenomeno a 10 anni di distanza dalla prima indagine, integrandola con la valutazione di aspetti particolarmente attuali tra cui digitalizzazione, effetti della pandemia COVID-19 e rinnovamento strategico.


Resta inteso che tutti i dati rilevati saranno elaborati e trattati in maniera anonima.
Scarica il flyer per maggiori informazioni.

IVA e aiuti per i casi di rigore. Finalmente chiarezza

Finalmente è stata fatta chiarezza da parte dell’Autorità fiscale federale in materia di IVA e aiuti per i casi di rigore.

È stato infatti stabilito che in considerazione della situazione straordinaria, i contribuenti non devono procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di ottenimento di simili contributi. Sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le rinunce al rimborso dei prestiti o i condoni dei debiti, la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.) si fonda sulle misure dovute al COVID-19 e che sono stati accordati dal 1° marzo 2020.

I contributi COVID-19 devono essere dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA e non alla cifra 200. Le eventuali riduzioni della deduzione dell’imposta precedente operate a causa dell’ottenimento di contributi COVID-19 possono essere annullate con un rendiconto di correzione o di riconciliazione (art. 72 LIVA).

Link: www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1000283&componentId=1639306&lang=it

La Cc-Ti è soddisfatta di questa decisione in quanto, in un primo momento, l’Autorità fiscale aveva presentato un progetto di prassi nel quale veniva mantenuto un assoggettamento (anche se differenziato e parziale) del contributo all’IVA.

Per questa ragione la Cc-Ti lo scorso mese di aprile aveva tempestivamente reagito con una lettera all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni chiedendo la concessione di un’esenzione completa, rilevando al riguardo che l’assoggettamento differenziato avrebbe posto non pochi problemi burocratici alle aziende e che in un momento di estrema difficoltà è necessario, per evidenti motivi (si sta infatti parlando di casi di rigore), garantire un’esenzione completa.

La Cc-Ti non può quindi che rallegrarsi di questa decisione che permette importanti risparmi alle nostre aziende. 

L’araba fenice nel mondo del lavoro

Conosciuta quale simbolo e figura mitologica, l’araba fenice rinasce dalle ceneri. È proprio la rinascita, la capacità di rialzarsi, di cambiare e di riadattarsi dopo un percorso, dopo il fallimento di un progetto o di un rapporto di lavoro terminato, l’esperienza da cui partire per parlare di resilienza.

Nel mondo del lavoro non tutto va sempre come pianificato e ci si scontra con un insuccesso, che può rilevare un’ottica diversa dalla quale ripartire.

È questo quanto tematizzato nel webinar della Cc-Ti del 16 giugno scorso, dove Romina Henle, Professional Development Director di International Coaching Federation Svizzera e Andrea Martone, Director Research and studies di Von Rundstedt & Partner Svizzera SA, sono intervenuti quali esperti; moderati da Lisa Pantini, Responsabile comunicazione Cc-Ti.

Un insegnamento pratico

Le “notti dell’insuccesso” si basano su storie di fallimenti professionali e imprenditoriali a differenti livelli. Se dai successi è possibile trarre un vantaggio evidente e immediato, è l’analisi degli insuccessi che può fornire approcci utili, percorsi diversi e differenti visioni.
Questa testimonianza vuole dimostrare che da un progetto mancato, come un’araba fenice, rinascere più forti e resilienti è possibile.

Se dovessimo dare una definizione di resilienza, potremmo dire che essa è intesa come la capacità delle persone di affrontare in modo costruttivo la pressione delle prestazioni, i cambiamenti e le crisi, di rimanere capaci di agire e, infine, anche di riemergere più forti da tutto questo. Il coaching (inteso come una partnership con i clienti che, attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale) può essere un valido supporto per le ripartenze, in ogni ambito. Diventa per cui un’opportunità per reinventarsi.

Durante l’evento sono stati portati esempi famosi di “arabe fenici” che poi si sono rivelati vincenti.
Possiamo ricordare James Dyson (inventore, designer e imprenditore britannico, fondatore dell’azienda Dyson) che notò che il filtro dell’aria in una cabina di verniciatura risultava costantemente ostruito dalle particelle di polvere (proprio come un sacchetto di aspirapolvere). Così disegnò e costruì una torretta ciclonica industriale, in grado di eliminare le particelle esercitando spinte centrifughe centomila volte maggiori della forza di gravità. A quel punto si domandò se avrebbe potuto applicare lo stesso principio a un’aspirapolvere. E si mise al lavoro: dopo 5 anni e 5’127 prototipi venne alla luce il primo aspirapolvere senza sacchetto al mondo con il marchio Dyson, il Dual Cyclone.
Storia simile anche per quanto riguarda la 3M e i post-it. La colla del Post-it fu scoperta nel 1968 da Spencer Silver, un ricercatore della 3M, che voleva realizzare l’adesivo più potente al mondo, capace di essere impiegato in campo ingegneristico ed aeronautico. L’esperimento si rivelò un fallimento a tal punto che diede vita a un collante così debole da non riuscire a tenere insieme neanche dei fogli di cartoncino, ma solo i foglietti che tutti conosciamo.

Rinascere ogni volta che si cambia lavoro

Quando si cambia lavoro, o quando viene terminato un rapporto di lavoro, non ci si dovrebbe ‘fossilizzare’ solo sull’insuccesso, ma cogliere questa opportunità di crescita, da trasformare in un’esperienza positiva.
Per employability (o impiegabilità) si intende proprio la capacità di un individuo di mantenere nel tempo un impiego o la probabilità di trovarne un nuovo in caso di inoccupazione.

Nel mondo del lavoro e con gli scenari futuri che si prospettano, il “lavoro per sempre” va, purtroppo, scomparendo (dove si intende lavorare per lo stesso datore di lavoro – quale ‘posto fisso’ – dall’inizio della vita lavorativa sino alla pensione): in questo senso l’employability permette di concentrarsi su livelli diversi, in una concezione di “workforce transformation”, che coinvolge più attori di un sistema complesso (lavoratore, azienda, istituzioni).

Per migliorare l’impiegabilità di un collaboratore devono intervenire principalmente tre fattori: la persona stessa (con le sue abilità professionali, capacità comportamentali e aspettative di carriera), l’azienda (per le sue politiche HR e i servizi di ‘job facilities’ che mette in atto) e la società (andamento del mercato del lavoro, servizi a supporto dell’impiego).

Ottimizzare le proprie risorse, rivedere e/o sconvolgere i propri progetti, ripresentarsi in veste diversa, è possibile promuovendo maggiormente questa visione nell’impiegabilità nelle strategie delle risorse umane in azienda. L’essere umano deve restare e distinguersi al centro del sistema.


SCARICA LA PRESENTAZIONE COMPLETA DEL WEBINAR E I DOCUMENTI UTILI INERENTI L’OMAGGIO DI INTERNATIONAL COACHING FEDERATION SVIZZERA

Focus sul Mercosur

Un futuro accordo di libero scambio con il MERCOSUR (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay)

Oltre all’accordo di libero scambio con l’Unione Europea e la convenzione AELS, la Svizzera dispone di una rete di 32 accordi di libero scambio con 42 partner. Questi accordi sono spesso conclusi nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). La Confederazione può però concludere accordi di libero scambio anche con partner commerciali al di fuori dell’Europa, come è stato il caso per il Giappone e la Cina.

Dati essenziali

Gli accordi di libero scambio sono molto importanti per un Paese, poiché riducono notevolmente gli elevati dazi all’importazione che colpiscono gli esportatori elvetici. Ad oggi la Svizzera esporta nei Paesi del Mercosur beni per oltre 3,6 miliardi di franchi e le importazioni si aggirano intorno ai 711 milioni di franchi, si tratterebbe di uno dei mercati con il maggiore potenziale non ancora sfruttato.

L’industria dell’esportazione svizzera ne farà sicuramente buon uso, l’accordo farà risparmiare oltre 180 milioni di franchi l’anno. Questo fa notare la loro importanza per l’industria svizzera d’esportazione. Ma oltre al risparmio sui dazi doganali, l’accordo di libero scambio rinforza anche la protezione della proprietà intellettuale, elimina gli ostacoli tecnici al commercio, accresce la sicurezza degli investimenti e degli appalti pubblici.

Nell’agosto del 2019 gli Stati dell’AELS (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda) e gli Stati del Mercosur hanno concluso le negoziazioni per un futuro accordo di libero scambio.

Ciò significa che quasi il 96% delle esportazioni svizzere verso i Paesi del Mercosur potranno essere esonerate dai diritti doganali.

Gli accordi di libero scambio contengono anche delle disposizioni obbligatorie in materia di sviluppo duraturo. Per questo motivo i diritti dei popoli indigeni e la sostenibilità sono parte integrante dei testi, giuridicamente vincolanti sul commercio e lo sviluppo sostenibile.
Pensando al Sud America, ci si focalizza subito sulla foresta amazzonica (che  si estende su una superficie di 6,7 milioni di km² e si sviluppa sul territorio di ben nove Stati sudamericani)  e alla sua deforestazione, nonché agli altri problemi ambientali che toccano questo importante polmone verde.

Il giro del Mercosur

Argentina

L’Argentina è il quarto partner commerciale della Svizzera in America del Sud per importanza e la terza destinazione delle sue esportazioni nel subcontinente. Nel 2019 la Svizzera ha importato beni dal Paese latinoamericano per un valore di 1,67 miliardi CHF, in prevalenza metalli preziosi e prodotti agricoli, mentre ha esportato soprattutto prodotti chimici e farmaceutici, macchinari e orologi per un totale di 665 milioni CHF.

Alla fine del 2018 gli investimenti diretti svizzeri in Argentina erano pari a circa 3 miliardi CHF e le imprese svizzere davano lavoro a 11’320 persone.

Brasile


Il Brasile è il partner commerciale più importante della Svizzera in America latina, e molte aziende svizzere sono attive nel Paese. Già nel 2008 i Governi di Svizzera e Brasile hanno avviato un «partenariato strategico» nel cui quadro i due Paesi intrattengono scambi e cooperazioni in diversi campi. I due Stati hanno concluso accordi nei settori della scienza, dell’assistenza giudiziaria e della giustizia, dello scambio di informazioni in ambito fiscale, del traffico aereo e della sicurezza sociale.
Nel 2019 la Svizzera ha importato dal Brasile beni per un valore di quasi 1,4 miliardi CHF, soprattutto metalli preziosi e caffè, mentre ha esportato principalmente prodotti chimici e farmaceutici nonché macchinari per un totale di 2,5 miliardi CHF. Alla fine del 2018 gli investimenti diretti svizzeri in Brasile ammontavano a 10,5 miliardi CHF e le imprese svizzere impiegavano oltre 62’200 persone nel Paese.

Paraguay

La Svizzera e il Paraguay hanno concluso, tra gli altri, accordi negli ambiti del commercio, della protezione degli investimenti e della cooperazione tecnica.
Il commercio tra Svizzera e Paraguay è relativamente limitato. Nel 2019 le esportazioni della Svizzera verso il Paraguay sono state pari a 20,5 milioni CHF, mentre le importazioni sono ammontate a 23,4 milioni CHF e hanno riguardato principalmente prodotti agricoli, pietre e metalli preziosi e oli essenziali.

Uruguay

Le relazioni politiche tra la Svizzera e l’Uruguay sono buone, in quanto esiste uno stretto legame storico tra i due Paesi, che è da ricondurre alla forte emigrazione svizzera nel XIX secolo. Non a caso l’Uruguay è chiamato anche “piccola Svizzera”.

Attualmente la Svizzera e l’Uruguay hanno concluso accordi nel settore della protezione degli investimenti, della doppia imposizione, delle assicurazioni sociali e del traffico aereo.

Nel 2019 la Svizzera ha importato merci dall’Uruguay per un valore di circa 32 milioni CHF; si è trattato essenzialmente di pietre e metalli preziosi, ma anche di prodotti agricoli e cartacei. Sempre nel 2019, le esportazioni svizzere verso l’Uruguay si sono attestate a 158 milioni CHF e hanno riguardato principalmente prodotti farmaceutici, orologi e macchinari.

Alla fine del 2018 gli investimenti diretti svizzeri in Uruguay ammontavano a circa 2,4 miliardi CHF e le imprese svizzere impiegavano quasi 1’100 persone nel Paese. 


Fonte: admin.ch, adattamento Cc-Ti

Utile pubblicazione di S-GE sul tema

Novità legislative dal 1° luglio 2021

Nuove misure a sostegno dei genitori che lavorano.

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

La conciliabilità fra lavoro e famiglia è una parte importante delle politiche aziendali. In alcuni casi, conciliare lavoro e problemi di salute in famiglia può diventare un carico importante. Già dal 1° gennaio 2021 i famigliari curanti hanno diritto al congedo breve pagato.

Dal 1° luglio entrerà in vigore il nuovo congedo per l’assistenza a favore dei genitori per il sostegno ai figli con gravi problemi di salute. Si tratta di una delle misure previste dalla Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari.

I genitori che assistono un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio ricevono un’indennità di assistenza e potranno beneficiare di un congedo di 14 settimane al massimo, da fruire in un termine quadro di 18 mesi. Per 6 mesi dall’insorgere del diritto vige una protezione dalla disdetta del contratto di lavoro. Il congedo potrà essere consumato in una sola volta o in giorni singoli, suddivisi tra i genitori. La misura verrà finanziata con le indennità di perdita di guadagno (IPG).

 

Modifiche della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità

Sempre dal prossimo 1° luglio verrà rafforzato il sostegno alle madri il cui neonato dopo la nascita deve rimanere in ospedale per un lungo periodo.
Attualmente, in caso di rinvio del versamento dell’indennità di maternità, la madre rischia di rimanere senza reddito durante il periodo compreso tra la nascita del figlio e l’inizio del pagamento delle indennità di maternità, anche perché il versamento del salario non è garantito e la Legge sul lavoro stabilisce che le madri non possono essere occupate durante le 8 settimane successive al parto e in seguito, fino alla 16° settimana, possono esserlo solo con il loro consenso. Le modifiche della LIPG permettono di colmare questa lacuna.

Il Servizio giuridico della Cc-Ti è a disposizione degli associati per informazioni e consulenze mirate di base.

Scheda a cura dell’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti

Il certificato d’origine: dove, come, chi

L’esportazione è il processo di spedizione di beni o di merci (prodotti naturali o fabbricati) da un territorio nazionale in un Paese estero dove saranno poi venduti.

Il certificato di origine è un documento che attesta l’origine della merce, cioè il luogo in cui la merce è stata prodotta o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale e accompagna i prodotti esportati in via definitiva verso Paesi extracomunitari, o anche comunitari, qualora l’importatore lo richieda espressamente. Il certificato di origine viene richiesto per l’”origine non preferenziale delle merci”, quando quindi, non esiste nessun accordo di libero scambio tra la Svizzera (e/o AELS, attualmente, gli Stati membri sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Paese di destinazione. Non ci sono, pertanto, dei dazi preferenziali. Le regole d’origine non preferenziali sono elencate nell’Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) – ultima modifica il 9 aprile 2008, entrata in vigore il 1° maggio 2008 e servono alle Camere di commercio e dell’industria svizzere per il rilascio dei certificati di origine e di altre attestazioni.

Le attestazioni comprovano l’origine, il valore e il prezzo di una determinata merce. Le attestazioni di origine posso anche essere rilasciate come attestazione di origine in fattura. Queste attestazioni, oltre all’origine della merce, devono contenere informazioni che identificano, in modo preciso, la merce stessa (come ad esempio la descrizione, il numero dei pezzi, il tipo di imballaggio, ecc.). Esse vengono rilasciate solo per consegne o forniture effettive di merci e dietro presentazione di una fattura di vendita sulla quale il destinatario della merce corrisponde al destinatario della fattura. Di frequente le disposizioni giuridiche di un determinato Paese richiedono il rilascio dei certificati di origine all’importazione delle merci, in applicazione di una misura di politica commerciale antidumping, dazi/quote e contingenti. Vengono anche richiesti in occasione dell’apertura di un accreditativo, per motivi statistici o anche in occasione di appalti e offerte.

La maggior richiesta di certificati di origine avviene perché il cliente, che risiede nel Paese d’importazione, vuole assicurarsi che la merce abbia effettivamente una determinata origine, oppure perché, a sua volta, deve riesportare la merce e dunque necessita, appunto, di una prova di origine.

Il grafico illustra alcuni dei Paesi con i quali la Svizzera intrattiene rapporti commerciali nell’ambito dell’origine non preferenziale. Come potete notare i maggiori partner si trovano nella regione degli Stati Arabi del Golfo Persico (Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). Altri due partner importanti per il nostro Paese sono la Cina e l’Egitto che, nonostante abbiano un accordo di libero scambio con la Svizzera, richiedono l’emissione del certificato di origine per ragioni politiche interne. È importante precisare che il maggior partner commerciale della Svizzera rimane, comunque, l’Unione Europea. Nelle esportazioni verso quest’ultima, l’emissione dei certificati di origine è però
ridotta: infatti, l’accordo di libero scambio, che consente uno sgravio dei dazi doganali, viene utilizzato maggiormente.
I settori per i quali vengono richiesti più di frequente i certificati di origine sono l’alta moda, il trading di materie prime (acquistate all’estero e rivendute), la farmaceutica e l’orologeria.

Le Camere di commercio e dell’industria svizzere, che, pur essendo di natura completamente privata, sono l’organo emittente dei certificati di origine e di altri documenti per l’esportazione, sono tenute a fornire alle persone e alle imprese tutte le indicazioni necessarie, in materia di origine, sulle scelte dei criteri di origine e sulle semplificazioni amministrative, con un trattamento parificato di tutti gli utenti. Anche nell’applicazione delle tasse e degli emolumenti non vi è distinzione tra l’essere affiliato a una Camera di commercio e dell’industria svizzera e il non esserlo.

Gli uffici emittenti delle Camere di commercio e dell’industria svizzere rilasciano le prove documentali a persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio di propria competenza. Per la Cc-Ti equivale al territorio cantonale. Eccezionalmente un ufficio emittente può rilasciare delle prove documentali per un richiedente non domiciliato nella propria giurisdizione, purché vi sia l’accordo dell’ufficio emittente competente del territorio del richiedente. Può capitare che la Camera di commercio e dell’industria svizzera competente non rilasci il certificato di origine o altre prove documentali. Questo può avvenire in caso di assenza di prove di origine, o in mancanza di altri documenti come la fattura di vendita. Il richiedente è tenuto a consegnare tutti i documenti corretti per la richiesta dell’emissione di un certificato di origine, ovvero:

  • domanda di attestazione compilabile sul sito Cc-Ti (all’indirizzo www.cc-ti.ch/certificati-dorigine)
  • fattura di vendita
  • documenti del proprio fornitore per comprovare l’origine della merce.

Se tutti i documenti del richiedente sono corretti, il certificato di origine può essere rilasciato sia presso lo sportello delle Camere, sia via posta oppure richiedendolo sulla nostra piattaforma online www.certify.ch, già utilizzata con successo e praticità da molte aziende. Con questa modalità, invece di fornire le domande di attestazione e di ricevere i documenti via posta, il tutto avviene semplicemente online e i certificati e i documenti legalizzati possono essere comodamente stampati o utilizzati in PDF. La piattaforma non ha nessun costo supplementare e i prezzi delle pratiche rimangono invariati. È una modalità che non modifica il lavoro di analisi formale e materiale da parte della Cc-Ti e fornisce quindi le medesime garanzie della versione cartacea.


Il Servizio Export della Cc-Ti è a disposizione per rispondere alle vostre domande. Tel. +41 91 511 51 23/29 oppure inviando un’e-mail a export@cc-ti.ch.

Obbligo per i datori di lavoro di eseguire un’analisi della parità salariale

Entro il 30 giugno 2021 i datori di lavoro che impiegano 100 o più lavoratrici o lavoratori sono tenuti a svolgere un’analisi interna della parità salariale.

Il 1° luglio 2021 ricorreranno i 25 anni dall’entrata in vigore della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) che sancisce il divieto di discriminazioni tra uomo e donna nelle relazioni di lavoro. Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione, alla promozione e al licenziamento. Nonostante la parità salariale sia una delle discriminazioni di genere vietate dalla LPar e dall’articolo 8 della Costituzione federale, in 25 anni la Svizzera non è ancora riuscita a eliminare il divario salariale tra donna e uomo. Le cifre ticinesi mostrano infatti che le disparità salariali sono del 17.3% nel settore privato e dell’8.7% nel settore pubblico.

Lo scorso anno è entrata in vigore una modifica della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) che mira a migliorare il rispetto della parità salariale tra donna e uomo (art. 13a-13i LPar). Gli enti e le aziende che impiegano 100 o più collaboratrici e collaboratori sono tenuti a effettuare un’analisi interna della parità salariale entro il 30 giugno 2021.

Oltre all’analisi della parità salariale le disposizioni richiedono agli enti e alle organizzazioni di incaricare un organo indipendente di verificare l’analisi effettuata e di comunicare i risultati per iscritto al personale.


La parità salariale è iscritta nella Costituzione federale dal 1981 (art. 8 cpv. 3 Cst.). Essa è inoltre specificata nella Legge federale sulla parità dei sessi (LPar), entrata in vigore nel 1996. La parità salariale è un obbligo che si applica in tutte le relazioni di lavoro, sia nei rapporti di lavoro di diritto privato, sia in quelli di diritto pubblico.

DOCUMENTAZIONE UTILE E TOOL DI CALCOLO
Servizi giuridici del Consiglio di Stato – Parità salariale
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Analizzare la parità salariale in modo semplice e sicuro con Logib

In azienda arriva il pompiere digitale

Per anni la sicurezza informatica è stata menzionata in ogni occasione pubblica, senza però trovare poi la giusta attenzione da parte di chi, nelle sedi opportune, decide gli investimenti aziendali strategici.

È sempre stata considerata come una disciplina di secondo ordine, da ricondurre alla voce “altri ed eventuali” durante le riunioni dei consigli di amministrazione.
Insomma, qualcosa di necessario ma non così importante. Questa è la fotografia da cui partire per lasciarsi alle spalle ciò che è stato e per guardare al futuro con grande ottimismo, e soprattutto per cogliere le prossime innumerevoli opportunità. Per farlo è necessario un’inversione di marcia, che apra la strada a una nuova concezione di sicurezza informatica.

Per molto tempo gli addetti alla cybersecurity aziendale hanno cercato di convincere manager e amministratori delegati di quanto fosse importante cambiare passo, aggiornando le competenze, le strategie e anche gli strumenti. Infatti, in molte realtà permangono tutt’ora le ultime sacche di percezione che la sicurezza informatica – la cybersecurity – sia unicamente una questione di strumenti e non di processi. In particolare, in diversi la ritengono ancora una questione puramente informatica, piuttosto che un’attitudine continua e condivisa, necessaria a garantire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture critiche di tutta la filiera produttiva. Lo scenario che ci attende nei prossimi mesi richiede quindi attenzione, e va proprio in questa direzione. È senza dubbio ricco di novità e cambiamenti ai quali non sarà più possibile abdicare.

Il primo cambiamento in atto riguarda l’approvazione da parte del Parlamento svizzero, avvenuta il 20 settembre 2020, della revisione totale della nuova legge sulla protezione dei dati (LPD). Una nuova legge che focalizza l’attenzione sulla trattazione dei dati personali, includendo implicitamente molte indicazioni strettamente legate alla sicurezza delle informazioni.

Il secondo, invece, chiama in causa l’approccio generale alla gestione della sicurezza informatica, che dal 2018 la Confederazione svizzera ha adottato a livello nazionale: il National Institute of Standards and Technology (NIST) Cybersecurity Framework (CSF). Un insieme di indicazioni riconosciute a livello internazionale e già adottate in Europa con il
GPDR, suddivise in cinque funzioni operative (recuperare, identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare), utili per le aziende e le pubbliche amministrazioni – ma anche per i privati cittadini – per misurare il proprio livello di sicurezza infrastrutturale. La visione della strategia è molto chiara: uniformare quanto più possibile, tra i Paesi comunitari e la Svizzera, la gestione della nuova cybersecurity. In questo modo si potrà usufruire di molteplici vantaggi, per esempio, 1) disporre della medesima interpretazione di trattamento del dato personale; 2) seguire il medesimo framework di riferimento per la messa in sicurezza dei dati e delle instratutture critiche. Tutto ciò assume ancor più valore per un Cantone di frontiera come il nostro.

Il terzo elemento da includere nella cesta dei cambiamenti in corso è il numero crescente di attacchi informatici, come è stato dimostrato dalle recenti statistiche pubblicate dalla Polizia cantonale.

Ecco perché, in funzione delle cinque fasi proposte dal NIST per la gestione dei rischi informatici, entra in gioco un nuovo alleato molto utile non più solo in fase repressiva, ma anche in fase preventiva: l’informatica forense.
Questo nuovo approccio consente all’azienda di impiegare le conoscenze e le competenze messe in campo dall’informatica forense per la gestione postuma di un incidente informatico, anche nella fase di definizione delle strategie di difesa cyber, rinforzandole e rendendole proporzionate e adeguate al business aziendale, più complete, resilienti e oculate per ottenere un piano di risposta agli incidenti di tipo interdisciplinare.

Un modus operandi che migliora i crismi di sicurezza di tutto il perimetro aziendale, alloccando le giuste risorse affinché che non si esauriscano con l’installazione di strumenti e piattaforme, bensì diventino processi agili costantemente attivi in ogni punto della filiera produttiva dalla progettazione alla vendita del prodotto. La somma di tutti questi elementi porta così alla luce un nuovo paradigma per la gestione della sicurezza informatica del prossimo futuro. A questo proposito però è opportuno fare chiarezza anche sulla figura professionale che dovrà occuparsi di queste attività.

Spesso in passato abbiamo parlato dell’importanza di disporre in azienda di un hacker etico, una figura tecnicamente preparata per cercare le vulnerabilità tecniche e i punti di accesso pericolosi per violare le infrastrutture critiche e impossessarsi dei dati sensibili senza commettere reati. Ma spesso la rappresentazione dell’hacker, seppur etico, ha trovato molti timori e reticenze da parte di chi, in azienda, riconduce questa figura a una persona incappucciata davanti a una serie di monitor dislocati nello scantinato di casa.

Forse è opportuno cogliere l’onda dei cambiamenti in atto, per inserire metaforicamente una nuova figura professionale, che per sua natura non spaventi. L’emblema per eccellenza di coloro che con competenza, reazione, responsabilità e disponibilità sono chiamati a risolvere problemi ed emergenze. Una figura che appartiene al mondo della sicurezza, e che posta nel mondo della cybersecurity assume le vesti del pompiere digitale.

Chissà, forse è la volta buona per cancellare definitivamente dalla voce “altri ed eventuali” la parola cybesecurity nella sua vecchia accezione, per inserirla trasversalmente come opportunità lungo tutto il piano strategico aziendale.


Articolo redatto da

Alessandro Trivilini, Responsabile del Servizio di informatica forense SUPSI e membro del Gruppo cantonale strategico CyberSicuro

Responsabilità & governance

La natura legale delle persone giuridiche è stata la controversia per antonomasia della dottrina agli albori del diritto societario.

Nel mondo occidentale ha prevalso la cosiddetta Realitätstheorie, che postula il riconoscimento della persona giuridica quale realtà sociale dotata nei limiti della legge di personalità e che agisce tramite i suoi organi per il perseguimento di determinati scopi.

L’indipendenza legale delle persone giuridiche non cancella la necessità che siano le persone fisiche a tenere il timone e a remare nella giusta direzione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi preposti. Per questo motivo la volontà della persona giuridica viene espressa tramite i suoi organi formali e materiali, i quali con le proprie azioni provocano conseguenze legali di stampo negoziale o delittuoso. Sono dunque le persone in carne ed ossa il vero motore delle società e il nesso della responsabilità delle persone giuridiche.

Nella struttura della società anonima, il consigliere d’amministrazione è una persona fisica facente parte del Consiglio d’Amministrazione (CdA) quale organo imperativamente prescritto dalla legge. I consiglieri d’amministrazione sono quindi degli organi, che con il proprio comportamento obbligano la società. La naturale conseguenza di ciò, è che i consiglieri d’amministrazione sottostanno a norme di responsabilità amministrativa, civile e penale, affinché non agiscano senza alcun vincolo a causa della favorevole prospettiva di non dover rispondere di eventuali danni patrimoniali cagionati o atti penalmente perseguibili. La responsabilità del consigliere d’amministrazione viene quindi statuita giuridicamente e regolamentata in un “sistema-giungla” di norme di diritto pubblico, penale e civile, nel quale non sempre è facile orientarsi. Il diritto come specchio della società (law in action) si stratifica e sviluppa costantemente, in risposta ai mutamenti socio-antropologici, che nell’odierna comunità globalizzata e altamente interconnessa sono all’ordine del giorno. Il compito viene reso ulteriormente più complesso dalla struttura stessa delle fonti del diritto, che non si basa unicamente sui Codici, bensì in assenza di disposizioni giuridiche nella legge scritta, anche su consuetudine e modo legislatoris. A completare il quadro vi sono infine la dottrina e la giurisprudenza dei Tribunali.

Non trascurabili sono pure le regole interne care al mondo aziendale, meglio note come Corporate Governance. Il consigliere d’amministrazione risponde per il suo operato nei confronti della società anche secondo principi che esulano dalla legislazione statale e che vengono definiti sulla base di presupposti strategici e operativi. Nonostante la Corporate Governance non sia emanata dal legislatore, ha un’eco giuridico, in quanto assume particolare importanza nella definizione degli obblighi di diligenza da parte del consigliere d’amministrazione. Per venire a capo dei propri diritti e obblighi anche il consigliere d’amministrazione è dunque tenuto a comprendere la regolamentazione giuridica che lo concerne, familiarizzando con norme codificate e soft law.

Le aspettative delle istituzioni e degli stakeholders riguardo i consiglieri d’amministrazione sono oggigiorno alte, indipendentemente dal contesto culturale. Questo significa che la responsabilità pretesa dai consiglieri d’amministrazione non varia a dipendenza che si tratti di una PMI o di una società di portata inter-cantonale, rispettivamente federale o internazionale. Ciò vale a maggior ragione nel contesto svizzero, nel quale le imprese sono fortemente intessute nella trama sociale e radicate sul territorio.

L’unico modo per superare con successo questa ardua sfida che si pone ai consiglieri d’amministrazione è per mezzo della CONOSCENZA. Il presupposto del rispetto delle regole, siano esse giuridiche o aziendali, consiste nella loro comprensione. È dunque questa la responsabilità cardine del consigliere d’amministrazione, la madre di tutte le responsabilità: informarsi e apprendere i propri doveri e vincoli aggiornandosi costantemente. Far parte di un Consiglio d’amministrazione può implicare l’assunzione di responsabilità importanti. Quali sono le responsabilità degli amministratori nei confronti della loro società, degli azionisti e dei terzi?

UN CORSO SU MISURA – Essere membro di un CdA: compiti e responsabilità
Nell’ambito della propria offerta formativa Cc-Ti organizza un corso dal titolo: “Essere membro di un CdA: compiti e responsabilità”.
Relatori gli avvocati Reto Garzoni, Peter A. Jäggi, Samuel Maffi e Goran Mazzucchelli. In due mezze giornate formative si propone un’immersione nel diritto societario (in particolare della SA e della Sagl) partendo da un approfondimento delle nozioni di amministratore e di organo societario, per poi trattare la questione della responsabilità civile e penale, sino ad abbordare quella legata all’ambito fiscale, dell’esecuzione e fallimenti e delle assicurazioni sociali. Sono pure trattati gli aspetti assicurativi che toccano gli amministratori di società. Il corso è già in calendario per i prossimi 9 e 16 settembre 2021. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile annunciarsi tramite questo link.

Articolo redatto da

Samuel Maffi, Cavadini Steger Gianinazzi Maffi Studio legale e notarile SNC e Sebastiano Tela, Studente di diritto Università di Lucerna

L’evoluzione dei consumi

Il paniere tipo contiene una selezione fedele dei beni e servizi consumati dalle economie domestiche ed è ripartito in 12 settori di spesa («gruppi principali»). Ogni gruppo principale è ponderato in base alla sua quota nelle spese delle economie domestiche. Inoltre, la composizione del paniere tipo è utilizzata anche per il calcolo dell’inflazione. Solitamente per valutare l’evoluzione dei consumi si utilizza questo strumento.

Come è cambiato nel tempo il paniere tipo? In che modo si sono modificati i consumi?
A queste domande è possibile rispondere andando a ricercare qualche dato essenziale sulla composizione del paniere tipo e su come esso sia variato nel tempo.

La primavera 2021 ha confermato i nuovi trend dei consumatori, già per altro, consolidatesi nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

Come già fatto lungo il 2020, e proseguendo in questa direzione anche per il 2021, abbiamo redatto una serie di riflessioni puntuali ed approfondimenti da differenti punti di vista, per mostrare quanto sia vasta, diversificata e ricca l’economia cantonale, e quanto i singoli settori contribuiscano a comporre e far crescere il PIL cantonale (possiamo ad esempio ricordare i contributi sul settore primario e l’innovazione; l’importanza dei servizi bancari per la piazza luganese e il Ticino; l’attenzione alle HR e alla formazione continua, ecc.).

I settori, in Ticino, sono interconnessi e creano delle ‘filiere’ locali (e non), che funzionano come vere e proprie ‘catene produttive”.

Tutte le tipologie di filiera possono essere più o meno efficienti a dipendenza delle situazioni locali e dei mercati in cui operano. Tra queste catene produttive e il territorio c’è un rapporto molto stretto. Lo sviluppo delle prime può favorire o condizionare o inclinare lo sviluppo dell’altro e viceversa.
Le filiere possono rappresentare il motore della crescita economica di una regione, in termini di occupazione, redditi, innovazione, formazione della manodopera e ricchezza pro capite. Un motore che gira tanto più veloce quanto più un territorio è in grado di supportare le imprese con infrastrutture moderne, servizi efficienti e agevolazioni per le attività produttive.
Queste dinamiche valgono, ovviamente, anche in Ticino.

Le tendenze dimostrano quanto si preferisca orientarsi sui prodotti regionali e come, in generale, l’evoluzione dei consumi si avvalga sempre più della modalità online.
Nel corso dei decenni i prodotti di riferimento sono mutati con l’evoluzione della società.

Alcuni esempi a riguardo, riferiti al ‘paniere tipo’ citato all’inizio del testo:

  • Il peso dell’alimentazione e bevande non alcoliche è passato dal 40.7% nel 1939 all’11.93% nel 2021.
  • Per indumenti e calzature la percentuale è scesa dal 15% del 1939 al 2.76 del 2021.
  • Per il tempo libero e la cultura la percentuale è incrementata, invece, dal 3% del 1939 al 7.48% del 2021.

Maggiori dettagli sulla composizione attuale del paniere tipo e sulla sua ponderazione per il 2021 nel grafico dell’UST, sull’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) visto in immagine all’inizio dell’articolo, scaricabile qui.


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