GeoRisk Ticino nasce per supportare le imprese associate nella comprensione, nell’anticipazione e nella gestione degli effetti concreti che i rischi geopolitici possono avere sulle attività economiche del Cantone. Le imprese ticinesi operano oggi in un contesto internazionale sempre più complesso e incerto. Tensioni geopolitiche, cambiamenti nelle politiche commerciali, instabilità delle catene di approvvigionamento, volatilità valutaria e shock energetici possono incidere direttamente sui costi aziendali, sulla disponibilità di materie prime e sulla continuità delle attività produttive. Per aiutare le aziende a leggere questi fenomeni e a valutarne gli effetti concreti nasce GeoRisk Ticino, un servizio di monitoraggio e analisi sviluppato specificamente per la realtà economica cantonale.
L’obiettivo del progetto è offrire alle aziende associate uno strumento di lettura e interpretazione degli sviluppi internazionali che possono influenzare il commercio e le filiere produttive ticinesi. Rispetto alle analisi di carattere generale disponibili sul mercato, GeoRisk Ticino adotta un taglio specifico sulla struttura effettiva dell’economia cantonale e considera in modo mirato i principali mercati di sbocco e le fonti di approvvigionamento delle imprese del territorio. Il cuore del servizio è costituito da un report periodico che integra informazioni geopolitiche, macroeconomiche e commerciali e le collega alle filiere più rilevanti per il Ticino. Oltre a descrivere gli eventi internazionali, il report evidenzia in che modo tali sviluppi possono generare opportunità o criticità per le aziende locali. Offre quindi una lettura applicata degli scenari e sostiene le imprese nelle valutazioni strategiche e operative. Elemento distintivo del progetto è la matrice di rischio geopolitico delle filiere ticinesi, sviluppata a partire dai dati ufficiali sul commercio estero e aggiornata in funzione dell’evoluzione degli scenari internazionali.
Le principali filiere di esportazione e importazione vengono monitorate attraverso un indice sintetico che consente di misurare il grado di esposizione al rischio e di seguirne l’evoluzione nel tempo. La metodologia si fonda su tre criteri fondamentali: l’instabilità del mercato di destinazione o della fonte di approvvigionamento, la possibilità di sostituire partner commerciali o risorse in caso di interruzione e il grado di concentrazione degli scambi su un numero limitato di attori. Dalla combinazione di questi elementi nasce un indice di rischio su una scala da 0 a 100, utile per confrontare le diverse filiere e individuare quelle più esposte alle turbolenze internazionali. L’analisi viene aggiornata attraverso il monitoraggio di variabili che considerano sia le cause del rischio sia i suoi possibili effetti economici. Tra gli aspetti osservati figurano l’evoluzione della situazione nei singoli Paesi, le politiche economiche e commerciali, l’andamento della domanda, le dinamiche valutarie, nonché fattori legati alla logistica, all’energia, alle materie prime e all’esposizione settoriale. Questo approccio consente di cogliere non solo l’insorgere di nuovi rischi, ma anche le loro possibili ricadute lungo le catene del valore.
Un ulteriore elemento importante è il confronto sistematico tra la situazione del Ticino e quella della Svizzera nel suo complesso. In questo modo le imprese possono comprendere se le criticità osservate riflettano tendenze generali oppure se il Cantone presenti caratteristiche specifiche che richiedono particolare attenzione.
In definitiva, GeoRisk Ticino mette a disposizione delle aziende uno strumento di monitoraggio e interpretazione dei rischi internazionali fondato su dati concreti, metodologie trasparenti e un forte radicamento nella realtà economica cantonale. Il servizio contribuisce a rafforzare la capacità delle imprese di anticipare gli sviluppi esterni, comprendere meglio la propria esposizione e orientare le decisioni in un contesto globale sempre più interconnesso.
GeoRisk Ticino beneficia inoltre della collaborazione con Energytide.it e, in particolare, del contributo specialistico di Sergio Giraldo, analista indipendente con consolidata esperienza nei mercati energetici, nelle commodities e nelle politiche europee. La sua capacità di interpretare l’evoluzione degli scenari internazionali, collegando dinamiche geopolitiche, fattori energetici e implicazioni economiche, rappresenta un importante valore aggiunto per il progetto e consente di offrire alle imprese una lettura più approfondita e orientata alle decisioni.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-comunicato-stampa-georisk.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-10 16:00:002026-09-17 14:01:14GeoRisk Ticino: uno strumento di analisi per comprendere i rischi geopolitici che incidono sulle imprese ticinesi
La trasformazione digitale non è più un orizzonte lontano, ma una realtà che oggi ridefinisce il modo in cui le imprese ticinesi operano, organizzano i processi e competono sul mercato. L’accelerazione tecnologica, la diffusione dell’intelligenza artificiale e l’evoluzione delle modalità di collaborazione stanno modificando in profondità il contesto lavorativo, rendendo la capacità di adattamento un fattore decisivo.
Ma, al di là degli investimenti in tecnologie moderne, resta spesso aperta una questione fondamentale: la reale disponibilità di competenze digitali all’interno delle organizzazioni e la loro adeguatezza rispetto alle sfide future. Molte aziende ticinesi hanno già avviato percorsi di digitalizzazione, altre faticano a tradurre il cambiamento in risultati concreti. Da entrambi i casi emerge un elemento ricorrente: senza una chiara conoscenza delle competenze presenti, la digitalizzazione rischia di ridursi a un insieme di iniziative frammentate prive di visione o reale impatto strategico.
Dalla rilevazione delle competenze …
In risposta a queste sfide nasce DgCheck, sviluppato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). L’obiettivo è quello di offrire un modello di accompagnamento alla digitalizzazione delle imprese ticinesi, attraverso la rilevazione delle competenze digitali esistenti e l’orientamento mirato dell’offerta formativa.
Promosso dalla Società degli impiegati di commercio (SIC Ticino) e avviato nel 2023, DgCheck ha attraversato una fase pilota articolata che ha coinvolto sei realtà aziendali del territorio. L’esperienza maturata evidenzia con chiarezza come la digitalizzazione non consista semplicemente nell’introduzione di nuovi strumenti, ma rappresenti un processo trasversale che coinvolge tutta l’organizzazione. Se da un lato le competenze digitali di base risultano generalmente consolidate, le principali lacune riguardano la gestione di contenuti complessi e, soprattutto, l’utilizzo strategico e consapevole. Per colmare questo divario tra uso operativo e visione strategica c’è DgCheck. Attraverso una metodologia di coaching aziendale strutturata, il servizio consente di identificare i fabbisogni formativi sostenere le imprese nel costruire piste di sviluppo coerenti con gli obiettivi e le esigenze operative delle imprese, facilitando al contempo una lettura più chiara del capitale di competenze interne.
… alla governance del digitale: una sfida ancora aperta
Accanto al tema delle competenze emerge con forza un secondo aspetto, meno visibile ma altrettanto determinante: la governance del digitale. In molte aziende manca ancora una visione condivisa su come integrare il digitale nei processi e sui percorsi di sviluppo delle competenze, rendendo più complesso anche il lavoro di chi è chiamato a pianificare la crescita professionale dei collaboratori. Le iniziative si moltiplicano, ma senza una cornice strategica il rischio è duplice: da un lato una formazione frammentata e poco incisiva, dall’altro una crescente difficoltà dei collaboratori nel comprendere il proprio ruolo in un contesto in continua evoluzione, ulteriormente accelerato dall’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi di lavoro. In questo scenario, servizi come DgCheck assumono diventano rilevanti, contribuendo a costruire una base comune di lettura delle competenze digitali. Nel tessuto economico ticinese, la disponibilità di strumenti strutturati di analisi e accompagnamento rappresenta infatti un fattore abilitante per la competitività futura. Guardando al futuro, la gestione delle competenze digitali non può essere considerata un semplice aggiornamento tecnico, ma deve diventare una componente centrale dello sviluppo aziendale. Il vero vantaggio competitivo non risiederà tanto nella rapidità di adozione delle tecnologie, quanto nella capacità di conoscere, valorizzare e sviluppare il proprio capitale di competenze digitali.
DgCheck si configura come servizio a disposizione delle imprese per trasformare la rilevazione delle competenze digitali in scelte operative lungimiranti, orientando la formazione sulla base di evidenze concrete e priorità reali, offrendo un punto di partenza concreto per chi deve prendere decisioni in ambito formativo e di sviluppo del personale. Una chiave di lettura essenziale per affrontare con consapevolezza un contesto in continua evoluzione.
A che punto siete con il digitale? La trasformazione digitale sta cambiando rapidamente tecnologie, processi e modelli di lavoro. Per le aziende, sviluppare le competenze necessarie ad affrontare questi cambiamenti è diventato un fattore sempre più strategico. Cc-Ti e SIC Ticino organizzano un incontro per presentare DgCheck – Coaching d’impresa per la formazione continua, il servizio sviluppato da SIC Ticino con il sostegno della SEFRI per accompagnare le aziende nel rilevamento delle competenze digitali dei collaboratori e nell’individuazione dei bisogni formativi. Risultati del progetto, testimonianze delle aziende madrine e momenti di confronto offriranno spunti concreti per orientare la formazione continua in azienda. Dettagli: 12 novembre 2026, dalle ore 15.30 presso la Scuola Cantonale di Commercio a Bellinzona. Iscrizioni entro il 31 ottobre 2026. Maggiori informazioni
Articolo a cura di Sabrina Guidotti (Direttrice SIC Ticino) e Luca Albertoni (Direttore Cc-Ti)
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-DG-check.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-10 11:04:112026-09-18 10:33:38DgCheck: al servizio delle competenze digitali per il futuro delle imprese
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/02/ART25-Mercato-lavoro.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-07 09:56:132026-09-07 09:56:13La situazione sul mercato del lavoro
La seconda edizione dell’incontro dedicato ai nuovi associati offre una preziosa occasione per conoscersi, condividere esperienze e costruire collaborazioni capaci di rafforzare l’economia ticinese.
Creare relazioni autentiche, mettere in circolo competenze e trasformare gli incontri in opportunità concrete: è con questo spirito che la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha accolto i nuovi soci in occasione della seconda edizione dell’appuntamento a loro dedicato. Il successo della prima esperienza ha confermato un’esigenza reale del tessuto imprenditoriale: disporre di spazi nei quali aziende diverse possano conoscersi, dialogare e avviare nuove sinergie.
La numerosa partecipazione ha dato forma concreta a questa volontà di apertura e confronto. Michele Merazzi, COO della Cc-Ti, ha guidato l’evento con professionalità e dinamismo, accompagnando i diversi momenti della serata e favorendo un dialogo costruttivo. Fondamentale, anche quest’anno, il sostegno della Federazione delle banche Raiffeisen del Canton Ticino, che ha rinnovato il proprio impegno a favore dell’iniziativa e ha scelto di aderire alla Cc-Ti, contribuendo così ad ampliare e consolidare la rete camerale.
La Camera di commercio è la sua comunità
Il messaggio centrale dell’incontro è semplice e, al tempo stesso, decisivo: la Camera di commercio vive attraverso le persone e le imprese che ne fanno parte. Non è soltanto una struttura organizzativa, ma una comunità unita dalla volontà di contribuire allo sviluppo economico del Cantone. La Cc-Ti rappresenta gli interessi dell’economia e favorisce lo scambio; il suo patrimonio più prezioso risiede negli associati e nel loro coinvolgimento.
Il networking come leva strategica
Il networking è uno dei temi più richiesti dai soci e costituisce un cardine dell’attività camerale. L’incontro fra realtà imprenditoriali differenti può generare nuove idee, collaborazioni e prospettive di crescita. Proprio la trasversalità della Cc-Ti rappresenta un punto di forza: imprese di dimensioni, settori e sensibilità diverse possono confrontarsi, riconoscere interessi comuni e costruire valore insieme.
In uno scenario economico in rapida evoluzione, fare rete non è soltanto un’opportunità, ma una necessità strategica. Nessuna impresa può affrontare da sola ogni cambiamento. Collegare persone, conoscenze ed esperienze significa moltiplicare le possibilità di risposta, accrescere la resilienza e rafforzare la competitività dell’intero tessuto economico ticinese.
Tre direttrici per costruire valore
Conoscersi: presentare la propria azienda, comprenderne le attività e le peculiarità e scoprire le competenze presenti nella rete.
Confrontarsi: condividere esperienze, esigenze e osservazioni per leggere con maggiore consapevolezza le trasformazioni in atto.
Collaborare: individuare affinità, sviluppare sinergie e tradurre i contatti in iniziative e opportunità concrete.
Una partecipazione che continua nel tempo
L’invito rivolto ai nuovi soci va oltre la singola serata: prendere parte alla vita associativa significa segnalare esigenze e criticità, avanzare proposte e contribuire all’evoluzione delle iniziative camerali. La Cc-Ti resta al fianco delle aziende per ascoltarle, rappresentarle e tradurne le istanze in azioni condivise. In questa prospettiva si inserisce anche la prossima Assemblea generale ordinaria del 16 ottobre, importante momento di informazione e dialogo sulla vita dell’organizzazione.
Ogni nuovo socio porta con sé competenze, visioni e possibilità: quando queste energie entrano in relazione, la rete si rafforza e contribuisce ad accrescere la capacità dell’economia ticinese di affrontare il futuro con fiducia, solidità ed entusiasmo.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-evento-connessioni-vincenti.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-04 10:13:012026-09-07 10:13:47Connessioni che generano valore: i nuovi soci al centro della rete Cc-Ti
Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore per la Svizzera l’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’AELS e il Kosovo. L’intesa migliora l’accesso al mercato kosovaro per le imprese svizzere e introduce un nuovo quadro preferenziale per gli scambi di merci tra i due Paesi.
Firmato il 22 gennaio 2025 e approvato dalle Camere federali il 20 marzo 2026, l’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e la Repubblica del Kosovo entrerà in vigore per Svizzera e Liechtenstein il 1° ottobre 2026. Per Islanda e Norvegia l’accordo è invece già applicabile dal 1° settembre 2026.
Cosa cambia per gli scambi di merci
L’accordo copre tutte le categorie di merci e, a differenza di altri accordi conclusi dall’AELS, non è quindi accompagnato da accordi agricoli bilaterali separati.
Sul fronte tariffario, l’accordo migliora le condizioni di accesso ai rispettivi mercati, con modalità che variano a seconda dei prodotti:
per le esportazioni svizzere verso il Kosovo, l’Allegato II stabilisce come principio l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore dell’ALS, salvo per i prodotti per i quali la tabella tariffaria prevede diversamente. Per questi ultimi sono previsti specifici calendari di riduzione progressiva dei dazi. Le imprese esportatrici sono pertanto invitate a verificare nell’Allegato II il trattamento previsto per la voce tariffale del proprio prodotto;
per le importazioni in Svizzera dal Kosovo, l’Allegato V prevede l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore per i prodotti non agricoli. Per determinati prodotti agricoli sono invece previste concessioni specifiche, che possono consistere nell’esenzione, in aliquote preferenziali o in riduzioni rispetto all’aliquota NPF (nazione più favorita); per alcuni prodotti agricoli trasformati può inoltre applicarsi il meccanismo di compensazione dei prezzi (PCM). Le posizioni contrassegnate come NC (“not covered”) non beneficiano invece di concessioni tariffarie nell’ambito dell’ALS.
Origine preferenziale: si applicano le regole PEM rivedute
Si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta; le relative disposizioni saranno integrate nel documento R-30 dell’UDSC con l’entrata in vigore dell’accordo. In linea di principio è possibile anche il cumulo diagonale dell’origine con i partner di libero scambio comuni all’interno della zona PEM, ad esempio con l’Unione europea, laddove siano soddisfatte le condizioni previste. Le possibilità effettive di cumulo possono essere verificate, a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, nella Matrix pubblicata dall’UDSC. È inoltre previsto il cumulo totale secondo le disposizioni della Convenzione riveduta.
Il testo della dichiarazione d’origine da utilizzare è quello previsto dalla Convenzione PEM riveduta.
Per gli esportatori autorizzati svizzeri non è necessaria una nuova autorizzazione: quelle già esistenti sono valide anche nell’ambito del nuovo ALS con il Kosovo.
Importazioni dal Kosovo: termina il regime SPG
Un cambiamento importante riguarda le imprese che importano merci dal Kosovo in Svizzera.
Con l’entrata in vigore dell’ALS, il Kosovo perderà infatti lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario delle preferenze tariffali nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SPG). Dal 1° ottobre 2026 le preferenze tariffali saranno pertanto concesse sulla base del nuovo Accordo di libero scambio. Le relative aliquote saranno integrate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell’entrata in vigore.
Di particolare importanza sul piano operativo: le prove dell’origine rilasciate in Kosovo prima del 1° ottobre 2026 nell’ambito del regime SPG non saranno più valide a partire da tale data. Per ottenere l’imposizione preferenziale sulla base del nuovo ALS sarà necessaria una prova dell’origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell’accordo.
Merci già in transito al 1° ottobre
Sono previste disposizioni transitorie per le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano già in transito, in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Kosovo o in Svizzera.
Queste merci potranno beneficiare dell’aliquota preferenziale all’importazione in Svizzera a condizione che venga presentata una prova dell’origine allestita a posteriori, accompagnata dalla documentazione che comprova il trasporto diretto. Qualora al momento dell’imposizione la prova dell’origine non sia ancora disponibile, dovrà essere richiesta un’imposizione provvisoria.
Cosa devono fare le imprese
In vista del 1° ottobre 2026, le aziende che commerciano con il Kosovo dovrebbero verificare in particolare:
la voce tariffale dei prodotti interessati e il relativo trattamento preferenziale, facendo riferimento all’Allegato II per le esportazioni verso il Kosovo e all’Allegato V per le importazioni in Svizzera;
se le merci soddisfano le regole di origine PEM applicabili al singolo prodotto;
le eventuali possibilità di cumulo dell’origine all’interno della zona PEM;
la corretta predisposizione delle prove dell’origine necessarie per beneficiare delle preferenze;
per le importazioni dal Kosovo, l’adeguamento delle procedure al passaggio dal regime SPG al nuovo ALS, evitando di utilizzare dal 1° ottobre prove dell’origine emesse secondo il precedente regime;
per le merci che si troveranno già in transito o sotto controllo doganale alla data di entrata in vigore, l’applicabilità delle specifiche disposizioni transitorie.
Le aliquote preferenziali applicabili all’importazione in Svizzera saranno consultabili in Tares a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Oltre agli scambi di merci e alle regole d’origine, l’ALS disciplina anche gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l’agevolazione degli scambi, il commercio di servizi, la proprietà intellettuale, la concorrenza nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-kosovo.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2026-09-03 07:20:002026-09-02 14:21:36Svizzera–Kosovo: accordo di libero scambio in vigore il 1° ottobre 2026
La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, che definisce le prove documentali necessarie per comprovare il Paese di fusione e colata (melt and pour) dell’acciaio importato nell’Unione europea.
Un nuovo quadro per le importazioni di acciaio nell’UE
Il settore siderurgico dell’Unione europea continua a risentire degli effetti della persistente sovraccapacità produttiva mondiale, aggravata da pratiche commerciali distorsive, sovvenzioni pubbliche e misure restrittive adottate da Paesi terzi che rischiano di deviare verso il mercato europeo ulteriori flussi di importazione. Per far fronte a tale situazione, dal 1° luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/1384ha sostituito il precedente regime di salvaguardia sull’acciaio con un nuovo sistema che prevede, tra l’altro, contingenti tariffari annuali, un dazio del 50% oltre contingente e l’obbligo di documentare il Paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato, il cosiddetto melt and pour. Con l’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, la Commissione europea ha ora definito le prove documentali richieste per comprovare il melt and pour, prevedendo anche una fase transitoria. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026
Contingenti tariffari annuali
A partire dal 1° luglio 2026 sono stati aperti contingenti tariffari annuali per ciascuna categoria di prodotti siderurgici elencata nell’allegato I del regolamento. I contingenti sono:
ripartiti per categoria di prodotto;
gestiti su base trimestrale dalla Commissione europea;
assegnati ai singoli Paesi mediante successivi atti di esecuzione.
Nel primo anno di applicazione, le quantità non utilizzate potranno essere riportate al trimestre successivo; dal luglio 2027 tale possibilità sarà valutata annualmente dalla Commissione in funzione dell’andamento del mercato e del grado di utilizzo dei contingenti.
Dazio del 50% oltre contingente
Una delle modifiche più significative riguarda il livello della protezione tariffaria. Qualora il contingente disponibile per una determinata categoria risulti esaurito, oppure l’importazione non possa beneficiare del contingente, viene applicato un dazio ad valorem del 50%, in luogo del precedente 25%. Il nuovo dazio si aggiunge agli eventuali altri diritti doganali applicabili alle merci interessate.
Obbligo di documentare il Paese di fusione e colata
Tra le principali novità introdotte dal regolamento figura l’obbligo, per gli importatori, di fornire informazioni e prove verificabili sul Paese di fusione e colata (country of melt and pour), ossia il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Melt and pour: le prove documentali
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, la Commissione europea ha definito la documentazione necessaria per comprovare il Paese di fusione e colata. Il documento principale previsto dal regolamento è il Mill Test Certificate (MTC) – indicato come “certificato del produttore” nella versione italiana del regolamento – che dovrà contenere:
il Paese di fusione e colata;
il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.
Qualora il Mill Test Certificate non contenga una di queste informazioni, le autorità doganali potranno considerare, a integrazione del certificato, ulteriori documenti contenenti le informazioni mancanti, tra cui:
fatture;
bolle di consegna;
certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
documenti di contabilità analitica e di produzione;
documenti doganali del paese esportatore;
corrispondenza commerciale;
descrizioni dei prodotti.
Fase transitoria fino al 30 settembre 2027
È prevista una fase transitoria dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Durante questo periodo, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate, i documenti sopra indicati potranno essere considerati dalle autorità doganali anche come prove a sé stanti, purché contengano sia l’indicazione del Paese di fusione e colata sia il numero di colata. Dal 1° ottobre 2027, tale possibilità verrà meno e la documentazione alternativa potrà essere utilizzata unicamente a integrazione del Mill Test Certificate. Quando il Paese di fusione e colata viene comprovato mediante documentazione complementare o alternativa al Mill Test Certificate, le autorità doganali procederanno a controlli documentali delle informazioni e delle prove presentate. In particolare, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate e si ricorra agli altri mezzi di prova ammessi, le verifiche delle autorità doganali potranno ritardare l’accesso al contingente tariffario pertinente fino al loro completamento. Il Paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato mediante gli appositi codici documento TARIC. La mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata supportata da adeguate prove verificabili comporterà il rifiuto dell’importazione. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026.
Accordi di libero scambio: nessuna esenzione automatica
Un ulteriore elemento di rilievo consiste nel fatto che il nuovo sistema si applicherà anche ai prodotti provenienti da Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio o che beneficiano di preferenze tariffarie autonome. Solo qualora la Commissione decida di attivare specifiche misure di salvaguardia bilaterali previste dal relativo accordo commerciale tali importazioni saranno disciplinate secondo il relativo meccanismo. Restano invece escluse dall’applicazione dei contingenti e del dazio fuori contingente le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Possibili estensioni ad altri prodotti
Il regolamento prevede una serie di revisioni periodiche del nuovo regime. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione europea dovrà valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune ulteriori categorie di prodotti siderurgici, tra cui i tubi di ghisa (NC 7303 00 10 e 7303 00 90), i fili di altri acciai legati (NC 7229 20 00, 7229 90 20, 7229 90 50 e 7229 90 90), i fili di acciaio inossidabile (NC 7223 00 11, 7223 00 19, 7223 00 91 e 7223 00 99) e determinate barre di acciaio (NC 7214 10 00, 7228 10 50, 7228 40 10 e 7228 40 90). Entro il 30 giugno 2027, sarà inoltre esaminata la possibilità di includere anche prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, con particolare attenzione ai prodotti siderurgici trasformati (downstream steel products). Infine, entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuterà se il criterio del paese di fusione e colata debba assumere un ruolo più incisivo, diventando il parametro per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal regolamento, anziché costituire unicamente un obbligo informativo e documentale.
Implicazioni per le imprese
Per le imprese che esportano prodotti siderurgici verso l’Unione europea, il nuovo quadro richiede particolare attenzione non soltanto alla disponibilità della documentazione, ma anche alla tracciabilità delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Le imprese interessate dovrebbero in particolare:
verificare se i prodotti esportati rientrano tra le categorie interessate;
assicurarsi che il Mill Test Certificate riporti il Paese di fusione e colata e il relativo heat number;
verificare la disponibilità e la coerenza di tali informazioni anche quando nella catena commerciale intervengono trader, distributori o altri intermediari;
adeguare, ove necessario, i flussi informativi e documentali con fornitori e clienti;
monitorare l’utilizzo dei contingenti tariffari assegnati;
valutare gli effetti economici derivanti dall’eventuale applicazione del dazio del 50% in caso di superamento del contingente
In vista dell’entrata in applicazione dei nuovi obblighi il 1° ottobre 2026, diventa quindi importante verificare tempestivamente con i propri fornitori la disponibilità e la qualità delle informazioni relative al Paese di fusione e colata, affinché queste possano essere trasmesse lungo la catena commerciale e messe a disposizione dell’importatore nell’Unione europea.
Nota: il presente articolo è stato originariamente pubblicato il 26 giugno 2026 e aggiornato il 1° settembre 2026, alla luce dell’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963.
Scheda di sintesi
Per facilitare l’orientamento delle imprese associate, abbiamo predisposto una scheda di sintesi che riassume il funzionamento del nuovo regime, con particolare attenzione al trattamento dei prodotti di origine svizzera, alle regole sull’origine non preferenziale e agli adempimenti documentali. La scheda è disponibile nell’Area Soci alla voce “Internazionale”. Non avete i dati di accesso? Lisa Pantini, Responsabile delle relazioni con i soci, è a vostra disposizione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/06/ART26-nuove-regole-ue-acciaio.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-01 10:33:222026-09-08 09:52:22Importazioni di acciaio nell’UE: definite le regole sul melt and pour
Qualche giorno fa è stata pubblicata la notizia secondo cui le entrate fiscali della Confederazione sarebbero superiori a quanto ipotizzato in sede di preventivo. Il gettito dovrebbe superare di circa due miliardi di franchi le previsioni. Già nel 2025 gli incassi effettivi erano risultati superiori di oltre tre miliardi rispetto al preventivo.
Al di là delle inevitabili polemiche sulla reale o presunta eccessiva prudenza nella pianificazione finanziaria, un fatto emerge chiaramente: una parte rilevante di queste entrate è riconducibile alle grandi aziende internazionali presenti nel nostro Paese. Questo elemento contraddice la ricorrente rappresentazione delle grandi imprese come realtà interessate unicamente a sfruttare il territorio, i vantaggi fiscali o il costo della manodopera. Secondo questa narrazione, vi sarebbero da una parte le grandi aziende, considerate dannose, e dall’altra le piccole e medie imprese, ritenute per definizione virtuose.
La realtà è molto più articolata. In ogni categoria vi sono comportamenti virtuosi e comportamenti criticabili, e il mondo imprenditoriale non fa eccezione. Le generalizzazioni, tuttavia, non aiutano a comprendere il funzionamento dell’economia. Un sistema economico forte e resiliente poggia proprio sulla diversificazione del suo tessuto e sull’interazione fra piccole, medie e grandi imprese, attive sul mercato interno o sui mercati internazionali. Contrapporle risponde più a esigenze ideologiche che alla realtà economica.
I dati dovrebbero indurre a riflettere chi continua a indicare le grandi imprese come un bersaglio, proponendo di penalizzarle fiscalmente o di sottoporle, per principio, a regole più severe. Nessuna azienda deve naturalmente essere sottratta alle proprie responsabilità fiscali, sociali e ambientali. Trasformare però le imprese di maggiori dimensioni nel bersaglio permanente del dibattito politico significa ignorare il contributo che esse forniscono all’intero sistema economico. Significa anche rischiare di dividere artificiosamente il mondo economico, contrapponendo le grandi aziende alle PMI nel tentativo di raccogliere consenso presso queste ultime.
Limitandosi all’ambito fiscale, le cifre sono eloquenti. Le entrate federali derivanti dall’imposta sugli utili sono passate da circa due miliardi di franchi nel 1990 a 17,4 miliardi nel 2025. Le imprese versano oggi alla Confederazione più imposte dirette delle persone fisiche. Anche ammettendo che una parte degli incassi più recenti sia legata a operazioni straordinarie o a utili eccezionali, come nel caso dei risultati conseguiti a Ginevra dal settore delle materie prime, la tendenza di lungo periodo rimane evidente.
Il contributo delle grandi aziende, però, non si esaurisce nelle imposte pagate. Attorno a ogni grande gruppo industriale o finanziario opera una rete di fornitori, artigiani, società informatiche, studi professionali e imprese attive nella logistica, nella manutenzione, nelle costruzioni e nei servizi. In Ticino, attorno a una grande azienda possono ruotare realisticamente fra le 100 e le 200 PMI radicate nel territorio, che grazie a queste relazioni possono investire, innovare, formare apprendisti e creare posti di lavoro qualificati.
Una grande azienda non genera quindi soltanto occupazione diretta, ma produce un effetto moltiplicatore lungo intere catene del valore. Porta competenze, ricerca, capitali e relazioni internazionali. Consente inoltre a numerose piccole aziende di accedere indirettamente ai mercati mondiali e contribuisce alla solidità finanziaria della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Indebolire la competitività delle grandi imprese significa inevitabilmente minare anche l’ecosistema economico che le circonda.
L’importanza dell’indotto generato da una grande organizzazione è stata riconosciuta, ad esempio, nel dibattito sulle conseguenze economiche di una possibile riduzione delle attività della SSR. È quindi difficile comprendere perché lo stesso principio venga trascurato quando è il mondo imprenditoriale a sottolineare il valore economico e occupazionale prodotto dalle grandi aziende.
In un contesto di questo tipo, la Svizzera e il Ticino devono continuare a offrire stabilità giuridica, infrastrutture efficienti, personale qualificato e condizioni quadro affidabili. Sono questi i fattori che convincono le imprese a investire, a mantenere le proprie attività e a sviluppare nuovi progetti nel nostro Paese.
Contrapporre grandi aziende e PMI è dunque un errore economico, politico e strategico. Le une hanno bisogno delle altre. Difendere condizioni favorevoli alle imprese non significa tutelare pochi privilegiati, ma proteggere una rete diffusa di lavoro, innovazione e benessere.
Prima di criminalizzare chi crea valore, sarebbe opportuno riconoscere quanta parte di quel valore ritorni alla collettività, direttamente attraverso le imposte e indirettamente attraverso migliaia di aziende e posti di lavoro.
La prosperità non nasce dalla contrapposizione, ma dalla capacità di fare sistema: sostenere chi investe, innova e crea lavoro è la scelta più concreta per costruire il futuro.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2021/08/ART21-foto-Albertoni-2021.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-28 10:26:172026-09-07 08:31:16Superare la contrapposizione
A cura di Michele Merazzi, COO Cc-Ti Una società prospera quando ai diritti si affiancano responsabilità condivisa e partecipazione.
Michele Merazzi, COO Cc-Ti
Quando si parla di competitività, crescita economica e sviluppo del territorio, il dibattito si concentra spesso su fiscalità, infrastrutture, innovazione, formazione e accesso ai mercati. Temi fondamentali e cruciali, certamente. Esiste però un elemento meno visibile, difficilmente misurabile e raramente al centro dell’attenzione pubblica che contribuisce in modo determinante alla prosperità del nostro Cantone e della Svizzera: l’impegno associativo e civico.
Viviamo in un Paese che ha costruito il proprio successo non soltanto grazie alla solidità delle proprie imprese e istituzioni, ma anche grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. Migliaia di persone dedicano ogni anno una parte significativa del proprio tempo ad associazioni professionali, società sportive, organizzazioni culturali, enti di volontariato, fondazioni, comuni e istituzioni politiche. Un contributo spesso silenzioso che non compare nelle statistiche economiche, ma che genera ogni giorno valore per l’intera collettività.
Il riconoscimento dei diritti, dei servizi e delle legittime aspettative riveste un’importanza fondamentale. Accanto a questi aspetti, merita altrettanta attenzione il valore della responsabilità condivisa e della partecipazione. È infatti grazie alla disponibilità di molte persone a mettere tempo, competenze ed energie al servizio della comunità che si rafforza la qualità di vita che caratterizza il nostro Paese.
Le associazioni non rappresentano soltanto luoghi di aggregazione o di difesa di interessi specifici. Sono spazi nei quali si costruiscono relazioni, si condividono competenze, si sviluppano idee e si cercano soluzioni comuni alle sfide del presente. In altre parole, sono autentiche scuole di cittadinanza attiva e di leadership. È spesso all’interno di questi contesti che si impara ad ascoltare, mediare, costruire consenso e assumersi responsabilità.
Lo osservo regolarmente anche nel mio lavoro presso la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino. Nel Consiglio economico della Cc-Ti, le 65 associazioni rappresentate offrono un contributo di particolare rilievo, mettendo a disposizione competenze, esperienza e visione strategica per affrontare le sfide che interessano il nostro territorio. Tale disponibilità assume un valore ancora maggiore poiché si aggiunge al quotidiano impegno professionale delle persone che vi partecipano ed è animata dalla volontà di concorrere allo sviluppo economico e sociale del Cantone. Un esempio concreto di una risorsa strategica spesso poco visibile, ma fondamentale per sostenere nel tempo lo sviluppo economico e sociale del Cantone.
In un’epoca nella quale tutto sembra dover essere immediatamente remunerato, l’impegno associativo ci ricorda che esiste anche un’altra forma di investimento: quella nella comunità. Un investimento che genera fiducia, relazioni, coesione sociale e capacità di affrontare insieme i cambiamenti: risorse imprescindibili nel contesto economico odierno.
La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: continuare a coinvolgere nuove generazioni e valorizzare chi sceglie di assumersi responsabilità a favore della collettività. Perché associazioni economiche, società sportive, organizzazioni culturali e istituzioni vivono grazie alle strutture ma anche grazie alle persone che decidono di dedicare una parte del proprio tempo agli altri.
La riflessione centrale riguarda non soltanto la tutela del nostro benessere economico, ma anche la capacità di promuovere e sostenere la disponibilità delle persone a contribuire al bene comune. Una società prospera, infatti, quando al riconoscimento dei diritti e all’accesso ai servizi si affianca una partecipazione consapevole e costruttiva alla ricerca di soluzioni condivise.
La ricchezza di un Paese si misura anche nella disponibilità delle persone a collaborare, partecipare e contribuire.
È questo capitale invisibile che da generazioni sostiene la Svizzera e il Ticino. Un patrimonio prezioso che merita di essere riconosciuto, valorizzato e tramandato alle nuove generazioni. La Cc-Ti e le sue 65 associazioni di categoria ne rappresentano un esempio concreto e vincente: una rete capace di riunire competenze, esperienze e responsabilità diverse attorno a obiettivi condivisi. Promuovere questa disponibilità al dialogo, alla collaborazione e all’impegno per il bene comune è parte integrante della missione della nostra associazione e del suo contributo allo sviluppo economico e sociale del Cantone.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/09/ART20-merazzi-business-ceo-1-1.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-28 08:34:162026-09-07 08:34:44Il valore di chi si mette a disposizione
Dal 1° gennaio 2027 il Regno Unito introdurrà il proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK Carbon Border Adjustment Mechanism, UK CBAM), applicando un prezzo alle emissioni incorporate in determinati prodotti particolarmente energivori.
Il principio alla base del meccanismo è quello di ridurre il rischio di carbon leakage, ossia lo spostamento della produzione – e delle relative emissioni – verso Paesi nei quali le politiche climatiche comportano costi inferiori. I prodotti importati interessati saranno quindi sottoposti a un costo del carbonio comparabile a quello sostenuto dai produttori britannici.
Quali prodotti rientrano nel UK CBAM?
Il meccanismo riguarderà prodotti appartenenti a cinque settori: alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio. L’ambito di applicazione sarà determinato sulla base dei codici doganali dei prodotti. Sono previste alcune esclusioni e fattispecie particolari, ad esempio per determinati rottami e, a specifiche condizioni, per merci introdotte in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi. Il Regno Unito ha inoltre scelto di non includere inizialmente il vetro e la ceramica, settori che erano stati considerati nelle precedenti consultazioni. Per le aziende esportatrici sarà quindi fondamentale verificare se il codice doganale dei propri prodotti rientra nell’elenco UK CBAM.
Chi paga?
L’UK CBAM è strutturato come un’imposta e sarà amministrato da HM Revenue & Customs (HMRC), l’autorità fiscale e doganale del Regno Unito. In linea generale, il responsabile degli obblighi previsti dal meccanismo è l’importatore delle merci interessate. Quando è richiesta una dichiarazione doganale, è considerato importatore il soggetto in nome del quale è presentata oppure, se la dichiarazione è effettuata per conto di un’altra persona, quest’ultima. Nei casi in cui non siano dovuti dazi doganali o non sia richiesta una dichiarazione, occorrerà invece individuare chi importa le merci nel Regno Unito per proprio conto. Chi soddisfa le condizioni previste dovrà registrarsi presso l’HMRC, conservare la documentazione relativa alle importazioni soggette al CBAM, presentare le relative dichiarazioni e versare l’imposta dovuta. Per l’esportatore svizzero, il fatto di non essere direttamente responsabile dell’imposta non significa essere estraneo al meccanismo: l’importatore britannico avrà infatti bisogno di informazioni sulle merci e, soprattutto, sulle relative emissioni incorporate, per determinare correttamente l’importo dovuto. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata anche alle condizioni di vendita e alla ripartizione delle responsabilità contrattuali. Qualora l’esportatore svizzero assuma anche il ruolo di importatore nel Regno Unito – circostanza che può verificarsi, ad esempio, in determinate forniture Delivered Duty Paid (DDP) – dovrà valutare direttamente gli eventuali obblighi derivanti dall’UK CBAM.
La soglia di GBP 50’000: come funziona
Il sistema britannico prevede un obbligo di registrazione al CBAM quando il valore dei beni interessati raggiunge la soglia prevista. La soglia di registrazione è fissata a GBP 50’000 di beni importati nell’arco di un periodo di 12 mesi, ma non si tratta di un semplice limite annuale. Il suo superamento deve infatti essere verificato secondo due criteri distinti:
criterio prospettico: dal 1° gennaio 2027 occorrerà verificare se, nei successivi 30 giorni, si prevede di importare beni CBAM per un valore pari o superiore a GBP 50’000;
criterio retrospettivo: il primo giorno di ogni mese occorrerà verificare se il valore complessivo dei beni CBAM importati nei 12 mesi precedenti ha raggiunto o superato GBP 50’000. Nel primo anno di applicazione saranno considerate unicamente le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.
Qualora sia soddisfatto anche uno solo dei due criteri, sorge l’obbligo di registrazione. Si tratta di un aspetto rilevante anche per gli esportatori svizzeri: ai fini della registrazione non assume rilievo il valore della singola spedizione, bensì il valore complessivo delle importazioni di beni CBAM effettuate dal medesimo soggetto. Anche forniture di importo contenuto possono quindi concorrere al superamento della soglia.
Emissioni effettive o valori standard
Il costo CBAM dipenderà dalle emissioni incorporate nei prodotti importati. Per determinarle sarà possibile utilizzare due modalità: i dati relativi alle emissioni effettive oppure i valori standard (default emissions values) stabiliti dalle autorità britanniche. L’utilizzo delle emissioni effettive richiederà dati conformi alle metodologie previste e, ove richiesto, corredati della verifica da parte di un verificatore qualificato secondo gli standard applicabili. È in questo contesto che il coinvolgimento dei produttori esteri assume particolare rilevanza. L’importatore britannico difficilmente dispone, infatti, delle informazioni necessarie sulle emissioni generate durante la produzione di un bene acquistato in Svizzera e dovrà pertanto ottenerle dal produttore e, in determinati casi, anche dagli operatori a monte della catena di fornitura. Per le aziende svizzere interessate può quindi essere opportuno verificare già nel corso del 2026 quali dati sulle emissioni siano disponibili, come vengano raccolti e se possano essere utilizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa britannica.
Quanto costerà l’UK CBAM?
L’aliquota CBAM sarà determinata in funzione del prezzo del carbonio nel Regno Unito, con riferimento all’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS). Nel calcolo sarà considerata anche l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai produttori britannici, così che l’onere applicato alle importazioni rifletta il costo del carbonio effettivamente sostenuto dalla produzione nazionale. Le aliquote CBAM saranno determinate per settore e pubblicate dal governo britannico all’inizio di ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2027.Nell’autunno 2026 sarà inoltre pubblicato un primo esempio illustrativo del calcolo dell’aliquota CBAM. L’importo del CBAM dovuto per una determinata importazione dipenderà dall’aliquota vigente nel settore interessato e dalle emissioni incorporate attribuite alla merce.
E se il carbonio è già stato pagato all’estero?
Il sistema britannico prevede un meccanismo di Carbon Price Relief, volto a tenere conto del prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei beni importati. Il 27 agosto 2026 le autorità britanniche hanno pubblicato una prima lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti come Qualifying Carbon Pricing Schemes (QCPS). Tra questi figura espressamente anche il sistema svizzero di scambio di quote di emissione (CH ETS), accanto, tra gli altri, all’EU ETS. Per le merci prodotte in Svizzera ciò significa che, alle condizioni previste, il prezzo del carbonio già sostenuto nell’ambito del CH ETS potrà essere preso in considerazione per ridurre l’onere UK CBAM. Il riconoscimento del sistema svizzero non comporta tuttavia un’esenzione automatica: il relief dipenderà dal prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate nel prodotto. In particolare, le emissioni coperte da quote assegnate gratuitamente non danno diritto alla riduzione, poiché su di esse non è stato sostenuto un prezzo effettivo del carbonio. Anche eventuali rimborsi o altre forme di compensazione riducono l’importo che può essere riconosciuto. In determinate circostanze, pertanto, il Carbon Price Relief può risultare pari a zero. Per le aziende svizzere interessate diventa quindi importante non soltanto conoscere le emissioni incorporate nei propri prodotti, ma anche essere in grado di documentare l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto. Sebbene la responsabilità di determinare l’ammissibilità al relief e di richiederlo ricada sul soggetto responsabile ai fini dell’UK CBAM, l’importatore britannico potrà avere bisogno delle relative informazioni e prove da parte del produttore o esportatore svizzero.
UK CBAM e CBAM UE: stesso obiettivo, regole diverse
Per le imprese che esportano sia verso l’Unione europea sia verso il Regno Unito, uno degli aspetti più importanti sarà evitare di considerare i due CBAM come un unico sistema. L’obiettivo di fondo è analogo, ma l’architettura dei due meccanismi presenta differenze significative. Il sistema europeo si basa sull’acquisto e sulla restituzione di certificati CBAM da parte del dichiarante autorizzato; quello britannico è invece concepito come un’imposta amministrata da HMRC. Differiscono anche le soglie di applicazione: nel Regno Unito il riferimento è il valore dei beni CBAM, con la soglia di GBP 50’000 e i due test sopra descritti; nell’UE, dopo le recenti semplificazioni, il regime de minimis è basato su una soglia di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno, con esclusioni specifiche, ad esempio per idrogeno ed elettricità. Vi sono inoltre differenze nell’ambito dei prodotti interessati, nella determinazione del prezzo del carbonio, nei valori standard e nelle modalità amministrative. Il lavoro già svolto per il CBAM europeo può certamente rappresentare una base utile – soprattutto per quanto riguarda la conoscenza della supply chain e la raccolta dei dati sulle emissioni – ma non elimina la necessità di controllare separatamente i requisiti britannici.
Il 2027 non è lontano, i dati vanno preparati
L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 e, a differenza dell’Unione europea, il Regno Unito non ha previsto una fase transitoria pluriennale dedicata esclusivamente al reporting. Il primo periodo contabile coprirà l’intero 2027. La prima dichiarazione e il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2028; dal 2028 i periodi contabili diventeranno trimestrali. Per gli esportatori svizzeri, il lavoro preparatorio dovrebbe quindi iniziare prima dell’entrata in vigore. In particolare, è opportuno considerare i seguenti aspetti:
i codici doganali dei prodotti esportati nel Regno Unito e la loro eventuale inclusione nel CBAM;
chi assume il ruolo di importatore e quali obblighi ricadranno sulle parti coinvolte;
il valore dei flussi commerciali interessati e la possibile rilevanza della soglia di GBP 50’000;
la disponibilità di dati sulle emissioni incorporate e la possibilità di documentarli secondo i requisiti britannici;
l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto, tenendo conto di quote gratuite e rimborsi, e la documentazione necessaria per beneficiare del relativo relief;
le clausole contrattuali e le procedure di scambio delle informazioni con clienti, fornitori e altri operatori della supply chain.
Il CBAM britannico non rappresenta quindi soltanto un nuovo adempimento per gli importatori del Regno Unito. Per le aziende svizzere interessate introduce un nuovo flusso informativo lungo la catena di fornitura e rende sempre più importante conoscere e documentare l’impronta carbonica dei prodotti commercializzati sui mercati internazionali.
Nota:articolo originariamente pubblicato il 13 agosto 2026 e aggiornato il 27 agosto 2026 alla luce della pubblicazione, da parte delle autorità britanniche, della lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti ai fini del Carbon Price Relief.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-UK-CBAM.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-27 05:00:002026-09-02 12:42:03Regno Unito: CBAM al via nel 2027
Conclusi i negoziati per l’ottimizzazione dell’accordo in vigore dal 2014. Il 77,5% delle attuali esportazioni svizzere dovrebbe beneficiare dell’esenzione doganale già dall’entrata in vigore del nuovo accordo, quota destinata a salire al 99,8% al termine dei periodi transitori. Per le imprese le novità non riguardano però soltanto i dazi: cambieranno anche regole di origine, condizioni per il transito attraverso Paesi terzi e procedure commerciali.
Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati per l’ottimizzazione del loro accordo di libero scambio (ALS). L’intesa, annunciata il 20 agosto 2026 al termine di cinque cicli negoziali, amplia in modo sostanziale l’accesso preferenziale al mercato cinese e aggiorna un accordo in vigore dal 1° luglio 2014. Il testo dovrà ora essere firmato e sottoposto alle rispettive procedure interne di approvazione prima di poter entrare in vigore. Il dato maggiormente evidenziato è quello del 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina che, a medio termine, potrà beneficiare della completa esenzione dai dazi doganali, rispetto al 53,6% nell’ambito dell’accordo attuale. Le percentuali di copertura commerciale sono calcolate sulla base delle statistiche cinesi delle importazioni per il periodo 2022–2024, escluso l’oro (HS 7108.12), e presuppongono che le esportazioni interessate facciano ricorso alle preferenze previste dall’accordo. Il 77,5% beneficerà dell’esenzione già dall’entrata in vigore dell’accordo ottimizzato; per la quota restante sono previsti periodi di riduzione graduale dei dazi da 5 a un massimo di 10 anni. La scheda informativa pubblicata dalla SECO permette però di andare oltre questo dato e di individuare alcune conseguenze concrete per le imprese.
Un potenziale di 244 milioni di franchi di risparmi doganali
Il potenziale economico è rilevante: la Confederazione stima che le nuove concessioni possano generare circa 244 milioni di franchi di ulteriori risparmi doganali per le esportazioni svizzere verso la Cina, in particolare nei comparti dell’orologeria, dei macchinari e dei prodotti farmaceutici. Per un’impresa, tuttavia, il dato aggregato rappresenta soltanto il punto di partenza. Il beneficio effettivo dovrà essere verificato sulla base della specifica classificazione tariffaria del prodotto, della concessione prevista dalla Cina e dell’eventuale periodo transitorio applicabile.
Quali settori beneficeranno maggiormente?
La scheda della SECO consente già di quantificare il miglioramento della copertura duty-free per alcuni importanti comparti industriali. A regime, raggiungeranno una copertura del 100%:
orologi (capitolo HS 91): dall’attuale 1,0% al 100%;
strumenti di precisione (HS 90): dall’85,9% al 100%;
macchine elettriche (HS 85): dall’89,0% al 100%;
macchinari (HS 84): dal 74,7% al 100%;
materie plastiche (HS 39): dal 52,9% al 100%;
prodotti farmaceutici (HS 30): dal 29,1% al 100%;
prodotti chimici (HS 29): dal 50,4% al 100%.
Il cambiamento è quindi particolarmente significativo per quei comparti nei quali l’accordo vigente prevede ancora prevalentemente concessioni tariffarie parziali. Anche alcuni prodotti agricoli beneficeranno di nuove aperture. Formaggio, caffè torrefatto e preparati a base di caffè raggiungeranno l’esenzione doganale dopo un periodo di riduzione graduale di dieci anni. Prodotti quali cioccolato, alimenti per neonati e bambini piccoli, vino e carne secca beneficiano invece già dell’esenzione nell’ambito dell’accordo attuale. Per l’orologeria va inoltre tenuto presente che l’imposta cinese sui beni di lusso non rientra nell’accordo di libero scambio e non è quindi interessata dalla liberalizzazione tariffaria.
Il 99,8% non significa automaticamente “dazio zero per tutti”
La percentuale annunciata dalla Confederazione si riferisce alla quota delle attuali esportazioni svizzere, in termini di copertura commerciale, destinata a beneficiare dell’esenzione doganale. Non significa quindi che il 99,8% delle voci della tariffa doganale cinese diventi automaticamente esente da dazio. Per conoscere il beneficio effettivo occorrerà verificare: codice HS → concessione tariffaria → eventuale periodo transitorio → regola di origine → prova dell’origine. Le liste delle concessioni tariffarie (tariff schedule) non sono ancora state pubblicate. Saranno quindi gli allegati definitivi dell’accordo a permettere alle aziende di stabilire, prodotto per prodotto, quale aliquota sarà applicabile all’entrata in vigore e secondo quale calendario verrà eventualmente eliminato il dazio residuo.
Regole di origine: novità concrete per le catene produttive internazionali
Anche le norme di origine sono state aggiornate e la scheda della SECO anticipa alcune novità particolarmente interessanti per le imprese. La prima riguarda le catene produttive internazionali: a determinate condizioni sarà possibile effettuare fasi di lavorazione di un prodotto nel territorio di un Paese che non è parte dell’accordo. È una novità potenzialmente importante per le aziende che organizzano la produzione su più Paesi. La portata concreta della disposizione – e le condizioni da rispettare – dovrà essere verificata nel testo definitivo dell’accordo. Sono state inoltre modificate alcune regole specifiche per prodotto, per tenere conto degli sviluppi strutturali intervenuti in determinati comparti dell’industria svizzera, tra cui l’industria alimentare e quella meccanica. Per le aziende che utilizzano quantità significative di componenti o materiali provenienti da Paesi terzi sarà quindi opportuno confrontare le nuove regole con quelle attualmente applicate.
Non sarà più richiesto il trasporto diretto
Un’altra novità molto concreta riguarda la logistica: nell’accordo ottimizzato, la concessione del trattamento preferenziale non richiederà più che le merci siano trasportate direttamente tra Svizzera e Cina. Si tratta di una semplificazione rilevante per le catene logistiche che prevedono transiti attraverso hub o Paesi terzi. Anche in questo caso sarà necessario esaminare il testo definitivo per conoscere le condizioni e gli elementi probatori eventualmente richiesti, ma viene meno il principio dell’attuale accordo secondo cui il mantenimento dell’origine preferenziale durante il transito è legato alle specifiche condizioni previste per il trasporto diretto.
Verso il certificato EUR.1 elettronico
La modernizzazione interviene anche sulla documentazione dell’origine. Le parti hanno concordato i requisiti per l’utilizzo dei certificati di origine EUR.1 elettronici, introducendo quindi una base per una maggiore digitalizzazione delle procedure. È stato inoltre espressamente sancito nell’accordo lo scambio di dati tra le autorità doganali, elemento importante anche per determinare l’effettivo utilizzo delle preferenze tariffarie. Un’ulteriore disposizione riguarda gli aggiornamenti periodici del Sistema armonizzato (HS): quando, a seguito di una revisione della nomenclatura, un prodotto viene classificato in una nuova voce, esso manterrà in linea di principio la medesima regola specifica di origine (regola di lista). Per le aziende si tratta di un elemento di continuità importante, perché riduce il rischio che un aggiornamento puramente tecnico della classificazione tariffaria incida involontariamente sulla possibilità di applicare il trattamento preferenziale.
Restrizioni e licenze all’export: maggiore prevedibilità
Meno evidente, ma particolarmente interessante per le catene di approvvigionamento, è il rafforzamento delle disposizioni relative alle restrizioni all’importazione e all’esportazione. Per le future restrizioni all’export è previsto un obbligo di pubblicazione o di informazione preventiva all’altra parte, 21 giorni prima dell’entrata in vigore, con indicazioni sulla durata, sulla natura e sulle motivazioni della misura. È inoltre previsto un meccanismo di consultazione. Le future restrizioni all’esportazione dovranno essere definite in maniera non discriminatoria e trasparente, senza creare inutili barriere commerciali e tenendo conto dei possibili effetti negativi sull’altra parte. Anche le licenze di esportazione, non contemplate dall’accordo attuale, entrano nel nuovo quadro: le parti dovranno notificare le misure esistenti e pubblicare quelle nuove o le relative modifiche. Non è stato invece possibile ottenere una riduzione dei dazi o delle imposte all’esportazione cinesi, che restano vincolati ai livelli massimi concordati dalla Cina in sede di adesione all’OMC. Sono disposizioni particolarmente interessanti in un contesto internazionale nel quale restrizioni e controlli sulle esportazioni sono sempre più utilizzati anche per prodotti, tecnologie e materie prime strategiche. Per le imprese, l’obiettivo è una maggiore trasparenza e prevedibilità delle condizioni di approvvigionamento.
Facilitazione degli scambi e merci deperibili
Il capitolo dedicato alla facilitazione degli scambi viene aggiornato agli standard più recenti e incorpora in larga misura l’Accordo dell’OMC sulla facilitazione degli scambi. Tra le novità figurano disposizioni specifiche per il trattamento preferenziale delle merci deperibili, oltre ad altri miglioramenti delle procedure. Anche questo è un aspetto che potrà assumere rilevanza pratica per determinate categorie di esportatori, soprattutto laddove tempi e procedure di sdoganamento incidono direttamente sulla conservazione e sul valore della merce.
Ambiente e diritti dei lavoratori: nuovi impegni vincolanti
L’accordo ottimizzato integra le disposizioni ambientali esistenti in un unico capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con impegni vincolanti sia in materia ambientale sia lavorativa. La disposizione con cui le parti si impegnano a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro (libertà di associazione e contrattazione collettiva, divieto del lavoro forzato e minorile, non discriminazione, sicurezza e salute sul lavoro) compare per la prima volta in un accordo di libero scambio della Cina. Le eventuali controversie su questi temi potranno essere sottoposte a un panel di esperti con potere di formulare raccomandazioni alle parti: un elemento di prevedibilità in più per le imprese, anche se le procedure applicabili restano da verificare nel testo definitivo dell’accordo.
Servizi e presenza commerciale in Cina
L’accordo ottimizzato non riguarda soltanto le merci. La Cina aumenta i propri impegni di accesso al mercato in diversi settori di interesse per l’economia svizzera e migliora, in particolare, le condizioni per le imprese svizzere già stabilite in Cina o che intendono insediarvisi. In diversi comparti viene garantita la possibilità per le imprese svizzere di detenere il 100% del capitale delle proprie filiali, tra cui:
servizi di collaudo e analisi tecnica, compreso il controllo delle merci;
servizi connessi alla produzione industriale;
servizi finanziari, comprese assicurazioni, banche e intermediazione mobiliare;
determinati servizi di trasporto aereo;
trasporto marittimo e relativi servizi ausiliari.
Per alcuni servizi assicurativi e di trasporto aereo, gli impegni ottenuti dalla Svizzera vanno inoltre oltre quelli concessi dalla Cina nell’ambito del RCEP, migliorando la posizione competitiva dei fornitori svizzeri.
Investimenti: meno requisiti per stabilirsi sul mercato
Sul fronte degli investimenti, Cina e Svizzera assumono impegni di trattamento nazionale e nazione più favorita anche nei settori diversi dai servizi, compreso quello manifatturiero. Un aspetto particolarmente concreto riguarda i cosiddetti performance requirements: per gli investimenti nei settori diversi dai servizi, la costituzione o la gestione di una succursale non potrà essere subordinata a condizioni quali requisiti di contenuto locale, trasferimento di tecnologia, una determinata composizione del personale o obblighi di esportazione. Sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di autorizzazione. Restano tuttavia esclusi dagli impegni sull’accesso al mercato il settore energetico, mentre per la futura legge svizzera sul controllo degli investimenti è stato riservato il necessario margine di manovra.
Commercio digitale: più spazio ai documenti elettronici
L’accordo introduce per la prima volta un capitolo specifico sul commercio digitale. Tra gli aspetti di interesse pratico figura la promozione del paperless trade, con disposizioni volte a facilitare l’utilizzo di documenti elettronici e processi digitali nelle transazioni commerciali. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’efficienza e diminuire i costi di transazione. Il capitolo contiene inoltre una disposizione sulle spedizioni di pacchi in massa, che rafforza la cooperazione e lo scambio tra le autorità in caso di eventuali violazioni, ad esempio in materia di sicurezza dei prodotti. Il tema assume crescente rilevanza con l’espansione dell’e-commerce transfrontaliero.
Come prepararsi già oggi
Le nuove condizioni non sono ancora applicabili. I testi sono sottoposti alla revisione giuridica e saranno pubblicati al momento della firma dell’accordo, prevista ancora nel corso del 2026. Seguiranno le procedure interne di approvazione. Fino all’entrata in vigore continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni dell’ALS attuale. Per le aziende che esportano regolarmente verso la Cina può però essere utile iniziare già ora una verifica dei propri flussi, predisponendo per i principali prodotti:
il codice HS utilizzato in Cina;
il valore annuo delle esportazioni;
il dazio cinese attualmente applicabile;
l’eventuale preferenza già prevista dall’ALS;
la regola di origine attualmente utilizzata;
i principali materiali o componenti provenienti da Paesi terzi;
la modalità con cui l’origine viene documentata;
eventuali transiti o lavorazioni effettuati in Paesi terzi.
Una volta pubblicati i nuovi allegati sarà così possibile confrontare rapidamente il regime attuale con quello futuro, verificare l’eventuale periodo di eliminazione graduale del dazio e valutare se le nuove regole di origine consentono di beneficiare della preferenza.
Dal potenziale al beneficio effettivo
L’ottimizzazione dell’accordo porta la copertura duty-free delle esportazioni svizzere dal 53,6% al 77,5% già al momento dell’entrata in vigore e, progressivamente, al 99,8%. A ciò si aggiunge un potenziale di ulteriori risparmi doganali stimato dalla Confederazione in circa 244 milioni di franchi. Per la singola impresa, tuttavia, il vantaggio non si misura sulla percentuale complessiva, ma sul proprio portafoglio di prodotti. Classificazione tariffaria, calendario di eliminazione dei dazi, regole di origine, struttura della supply chain e corretta documentazione continueranno a determinare se e in quale misura le nuove opportunità potranno essere effettivamente utilizzate. È quindi sul dettaglio dei nuovi allegati tariffari e delle regole specifiche per prodotto, che saranno pubblicati con la firma dell’accordo, che si concentrerà la prossima verifica per le imprese.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-CH-CN-libero-scambio-ottimizzato.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-21 13:54:552026-08-21 14:17:57Svizzera e Cina: cosa cambierà con l’accordo di libero scambio ottimizzato
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