Convenzione paneuromediterranea riveduta: nuove regole d’origine dal 2026

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Convenzione paneuromediterranea riveduta sulle regole di origine preferenziali (Convenzione PEM). Questa nuova versione modernizza e semplifica il sistema di regole d’origine applicabile agli accordi di libero scambio (ALS) dell’area paneuromediterranea, rendendolo più adatto alle catene di fornitura contemporanee e alle esigenze operative delle imprese.

Le disposizioni transitorie in vigore nel 2025, che consentivano di scegliere tra le vecchie e le nuove regole d’origine e di applicare la cosiddetta permeabilità, termineranno alla fine dell’anno. Dal 1° gennaio 2026, negli accordi di libero scambio che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, si applicheranno esclusivamente le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli accordi che non prevedono ancora tale riferimento, continueranno invece ad essere valide le norme della vecchia Convenzione PEM. Di conseguenza, l’area paneuromediterranea sarà suddivisa in due zone di cumulo distinte, all’interno delle quali sarà possibile cumulare solo tra Paesi che adottano lo stesso insieme di regole d’origine.

Fase transitoria e passaggio al nuovo regime

Durante l’anno 2025, le imprese hanno potuto scegliere se applicare le vecchie o le nuove norme di origine nell’ambito della fase transitoria. In questo periodo era consentita, a determinate condizioni, la cosiddetta “permeabilità”, che permetteva il cumulo anche quando fornitori ed esportatori utilizzavano regole diverse.

Dal 1° gennaio 2026, questa possibilità cessa. Negli accordi che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, saranno valide solo le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli altri accordi, che non includono ancora tale riferimento, continueranno invece ad applicarsi le vecchie regole PEM.

Ne risulta una distinzione chiara tra due aree commerciali, o zone di cumulo, all’interno delle quali sarà possibile cumulare esclusivamente secondo le rispettive norme.

Le due zone di cumulo

A partire dal 2026, la zona paneuromediterranea sarà articolata in due aree distinte:

Zona 1 – Convenzione PEM riveduta

Comprende gli accordi che già contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, tra cui:

  • Svizzera – Unione europea
  • Convenzione AELS
  • AELS – Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia

In questi rapporti commerciali:

  • si applicheranno solo le norme di origine della Convenzione riveduta;
  • le prove d’origine non dovranno più recare la dicitura «REVISED RULES»;
  • non sarà più consentito il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla Zona 2 se importate dopo il 1° gennaio 2026;
  • per le materie prime importate prima di tale data con prova d’origine secondo le vecchie norme, il cumulo rimarrà possibile fino al 31 dicembre 2028 (permeabilità).

Zona 2 – Vecchia Convenzione PEM

Include gli accordi di libero scambio che non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione riveduta, in particolare:

  • Svizzera – Isole Faroe
  • AELS – Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina

In questi accordi:

  • continueranno ad applicarsi le regole d’origine della vecchia Convenzione PEM;
  • sarà ancora possibile il cumulo diagonale con Paesi della stessa Zona 2;
  • non sarà più consentito il cumulo con materiali provenienti dalla Zona 1 importati dopo il 1° gennaio 2026;
  • resterà invece possibile cumulare con materiali della Zona 1 importati prima di tale data e accompagnati da una prova d’origine conforme alle vecchie regole.

La Svizzera e gli Stati dell’AELS stanno lavorando per aggiornare progressivamente i propri accordi di libero scambio, introducendo ovunque il riferimento dinamico alla Convenzione riveduta. Tuttavia, secondo l’UDSC, non tutti gli accordi potranno essere modificati entro l’inizio del 2026.

Le principali novità della Convenzione riveduta

La Convenzione paneuromediterranea riveduta introduce diverse innovazioni che semplificano l’applicazione delle regole d’origine e ampliano le possibilità di cumulo:

  • maggiore tolleranza per i materiali non originari, fino al 15% del valore del prodotto;
  • cumulo diagonale esteso all’interno della Zona 1;
  • introduzione di prove d’origine elettroniche, a supporto della digitalizzazione delle operazioni doganali;
  • aggiornamento delle regole di lavorazione in diversi settori, tra cui tessile, chimico e agroalimentare.

Queste modifiche hanno lo scopo di migliorare la competitività delle imprese esportatrici, ridurre gli oneri amministrativi e allineare la disciplina dell’origine preferenziale alla realtà delle catene di approvvigionamento moderne.

Cosa devono fare le imprese esportatrici svizzere

Il nuovo quadro normativo richiede una revisione attenta delle procedure aziendali. Per garantire la conformità e preservare i vantaggi preferenziali, le imprese dovrebbero:

  • verificare la zona di appartenenza dei propri accordi di libero scambio, controllando se fanno riferimento alla nuova o alla vecchia Convenzione PEM;
  • aggiornare la gestione documentale (prove d’origine, dichiarazioni del fornitore, fatture e registri di esportazione);
  • mappare la provenienza dei materiali e assicurarsi che i fornitori operino in zone compatibili;
  • formare il personale dei reparti export, logistica e compliance sulle nuove regole e sui limiti del cumulo;
  • sfruttare la fase di permeabilità, valida fino al 31 dicembre 2028, per utilizzare scorte e componenti importati prima del 2026;
  • monitorare gli aggiornamenti ufficiali pubblicati dall’Amministrazione federale delle dogane (UDSC) e dalla SECO, e ripresi sistematicamente dalla Cc-Ti, che informeranno sugli adeguamenti dei singoli accordi.

Un’evoluzione strategica per il commercio preferenziale

La revisione della Convenzione paneuromediterranea segna una tappa importante verso un sistema di origine più chiaro, moderno e armonizzato.

Per la Svizzera, la transizione alla Convenzione riveduta rafforza la coerenza del proprio quadro commerciale con quello dell’Unione europea e offre alle imprese la possibilità di operare in un contesto più flessibile e digitalizzato.

Resta tuttavia fondamentale prestare attenzione alle interazioni tra la vecchia e la nuova Convenzione, per evitare errori di cumulo o dichiarazioni d’origine non conformi.

Un approccio proattivo – basato su formazione, revisione delle procedure e aggiornamento dei processi di compliance – consentirà alle aziende svizzere di continuare a beneficiare pienamente delle preferenze doganali offerte dagli accordi di libero scambio dell’area paneuromediterranea.

Fonti ufficiali:

Scambio di informazioni con 110 Stati su circa 3,8 milioni di conti finanziari

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha scambiato informazioni relative a conti finanziari con 110 Stati. Lo scambio si inserisce nel quadro dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni.

Quest’anno lo scambio di informazioni ha avuto luogo con complessivamente 110 Stati. Ai 108 Stati finora tenuti alla comunicazione si sono aggiunti il Kenya e la Thailandia. Con 84 Stati lo scambio di dati è stato reciproco, mentre gli altri 26 hanno trasmesso informazioni al nostro Paese senza riceverne, poiché non soddisfano ancora i requisiti internazionali di confidenzialità e sicurezza dei dati (13 Stati) oppure hanno rinunciato volontariamente a riceverne (13 Stati). Anche quest’anno non sono stati scambiati dati con la Russia.

Attualmente, tra banche, trust, assicurazioni e istituti di altro tipo, sono registrati presso l’AFC circa 9000 istituti finanziari tenuti alla comunicazione che hanno raccolto e trasmesso dati all’AFC. Quest’ultima ha inviato agli Stati partner informazioni relative a circa 3,8 milioni di conti finanziari, ricevendo informazioni analoghe su circa 3,5 milioni di conti finanziari. L’AFC non può fornire indicazioni in merito all’entità delle attività finanziarie.

Il nostro Paese si è impegnato a recepire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Le basi legali per la sua attuazione in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Sono oggetto dello scambio informazioni sull’identificazione del titolare, sul conto e informazioni finanziarie (tra cui nome, indirizzo, Stato di residenza, numero d’identificazione fiscale così come indicazioni sull’istituto finanziario tenuto alla comunicazione, sul saldo del conto e sui redditi da capitale).

Grazie alle informazioni scambiate, le autorità fiscali cantonali possono verificare se i contribuenti hanno dichiarato correttamente i conti finanziari detenuti all’estero.

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni è oggetto di verifica da parte del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

Ulteriori informazioni:
Panoramica dei Paesi che attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari


Fonte: AFC – Comunicato stampa

Nessuna revoca dello statuto di protezione S

Dal momento che continua a non prospettarsi una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, nella seduta dell’8 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di non revocare prima del 4 marzo 2027 lo statuto S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di protezione S (programma S). In attuazione di una decisione del Parlamento, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel concedere la protezione provvisoria distingue ora tra regioni in cui il ritorno è considerato esigibile e regioni in cui non lo è.

Tenuto conto della situazione tuttora instabile e del protrarsi degli attacchi russi su diverse aree dell’Ucraina, il Consiglio federale ritiene ancora soddisfatte le condizioni per mantenere lo statuto di protezione S. Malgrado gli sforzi di pace a livello interazionale, una stabilizzazione duratura della situazione in tutto il territorio ucraino, tale da garantire un ritorno sicuro, non appare realistica nel medio periodo.

Maggiore chiarezza per le persone interessate

Il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto di protezione S prima del 4 marzo 2027, chiarendo così la situazione dei prossimi 18 mesi per le persone in cerca di protezione, i Cantoni, i Comuni e i datori di lavoro. Qualora la situazione in Ucraina dovesse stabilizzarsi in modo duraturo, il Consiglio federale deciderà nuovamente in merito allo statuto di protezione S.

Poiché la Svizzera fa parte dello spazio Schengen, il Consiglio federale ritiene imprescindibile una stretta concertazione con l’Unione europea (UE). Il 13 giugno 2025 gli Stati dell’UE hanno deciso di prorogare la protezione provvisoria fino al 4 marzo 2027 senza prevedere restrizioni territoriali.

Verifica periodica della situazione

Adottando la mozione Friedli 24.3378, le Camere federali hanno deciso di riservare lo statuto di protezione S ai soli profughi provenienti dai territori ucraini occupati o contesi. Nel concedere la protezione provvisoria si distingue ora tra regioni in cui il ritorno è considerato esigibile e regioni in cui non lo è. Attualmente il ritorno è esigibile nelle regioni di Volinia, Rivne, Leopoli, Ternopil, Transcarpazia, Ivano-Frankivsk e Černivci.

Questa nuova regola non riguarda né le persone che già beneficiano dello statuto di protezione S, né i loro familiari che si trovano ancora in Ucraina. Poiché la situazione nelle regioni ucraine evolve di continuo, la SEM riesamina regolarmente tale elenco e, se necessario, lo aggiorna.

Esame dei singoli casi da parte della SEM

La SEM continuerà a esaminare ogni singolo caso. Se respinge una domanda di protezione perché il richiedente proviene da una regione in cui il ritorno è considerato esigibile, ne ordina l’allontanamento. Qualora nel caso concreto l’esecuzione dell’allontanamento risulti inammissibile o non esigibile, la persona è ammessa provvisoriamente in Svizzera. Alle persone escluse dalla protezione provvisoria resta inoltre aperta la possibilità di chiedere asilo in Svizzera.

Le nuove regole entrano in vigore il 1° novembre 2025 e si applicano a tutte le domande esaminate dopo tale data, anche se presentate prima. Entra in vigore il 1° novembre 2025 anche la modifica ai viaggi in Ucraina decisa dal Parlamento: i titolari dello statuto di protezione S potranno recarsi in Ucraina per 15 giorni a semestre, anziché per 15 giorni a trimestre come attualmente previsto.

Proroga delle misure d’integrazione

Sono prorogate fino al 4 marzo 2027 anche le misure di sostengo specifiche a favore dei titolari dello statuto S (programma S), decise il 13 aprile 2022. La Confederazione partecipa con un contributo di 3000 franchi per persona all’anno alle iniziative d’integrazione promosse dai Cantoni, incentrate in particolare sulla promozione linguistica e sull’accesso alla formazione e al mercato del lavoro.


Fonte: CF – Comunicato stampa

Il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto a 24 mesi

L’8 ottobre 2025 il Consiglio federale si è avvalso della competenza estesa che gli è stata conferita di recente dal Parlamento e ha portato a 24 mesi la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). In questo modo fornisce un sostegno mirato ai rami e alle imprese svizzeri, in particolare a quelli orientati all’esportazione. L’ordinanza modificata entrerà in vigore il 1o novembre 2025 e si applicherà fino al 31 luglio 2026.

Il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato una modifica urgente della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), conferendo al Consiglio federale la possibilità di portare la durata massima dell’ILR a 24 mesi in totale. Il Parlamento ha inoltre introdotto un periodo di attesa di sei mesi nel caso in cui l’ILR sia stata percepita ininterrottamente dalle imprese per 24 mesi nello stesso termine quadro. Questa modifica di legge, limitata al 31 dicembre 2028, è entrata in vigore il 27 settembre 2025.

Considerato che le previsioni sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento e vista l’incertezza legata ai dazi doganali aggiuntivi USA in vigore dal 7 agosto 2025, il Consiglio federale ha deciso di avvalersi della sua competenza estesa. A partire dal 1o novembre 2025 porta quindi a 24 mesi la durata massima dell’ILR. Ciò significa che le imprese che raggiungeranno presto i 18 mesi di riscossione dell’indennità potranno beneficiare di sei mesi supplementari, a condizione che continuino ad adempiere i presupposti del diritto all’ILR.

L’industria metalmeccanica ed elettrica (MEM) e l’industria orologiera sono tra le più colpite dal persistente ristagno congiunturale. L’ulteriore prolungamento della durata di riscossione dell’indennità offre alle aziende del settore una sicurezza non trascurabile in termini di pianificazione, consentendo loro di adattarsi a una situazione economica ancora difficile, ad esempio trovando nuove opportunità e nuovi sbocchi commerciali. Questa misura è volta a evitare licenziamenti e consentire alle aziende di mantenere i propri effettivi in caso di perdite di lavoro temporanee.

L’ordinanza modificata entrerà in vigore il 1o novembre 2025 e si applicherà fino al 31 luglio 2026, rispettando così la durata di prolungamento vigente stabilita dal Consiglio federale il 14 maggio 2025. Nella primavera del 2026 il Consiglio federale valuterà l’opportunità di prolungare nuovamente la durata massima di riscossione dell’ILR.


Fonte: CF – Comunicato stampa

CAS Supply Chain Management: opportunità della catena di approvvigionamento

Serata Kick off il 15 ottobre 2025 dalle 17.30 alle 18.30 in remoto

La Supply Chain, o catena di approvvigionamento, è il processo che consente di far arrivare un prodotto desiderato al cliente finale. È necessario individuare identificare e risolvere negli anelli della supply chain le criticità partendo dal marketing e comprendendo gli approvvigionamenti, la produzione, la vendita e la logistica distributiva. La Supply chain riguarda tutte le fasi che un prodotto attraversa dall’identificazione dei bisogni di mercato alla sua produzione alla vendita. Un ostacolo molto difficile da gestire e da superare è quello legato all’interruzione delle forniture. Le difficoltà legate all’approvvigionamento e alla logistica, hanno messo in crisi la Supply chain di molte aziende del comparto manufatturiero. Le molteplici emergenze sono un segnale di crisi del modello produttivo degli ultimi anni.

Il percorso formativo CAS Supply Chain Management, organizzato dalla SUPSI in collaborazione con la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e con Spedlogswiss Ticino, risponde alle aspettative formative evidenziate tramite un sondaggio inviato agli associati della Cc-Ti.

Coloro che volessero partecipare alla serata informativa sono pregati di confermare la propria presenza qui.

Per maggiori informazioni contattare: Vignati Sara (sara.vignati@supsi.ch)

Un supporto alla vita imprenditoriale

Al viaggio alla scoperta dei profili e delle storie dei corsisti che frequentano la nostra scuola manageriale, si aggiunge quello di Valentina Foglia, Titolare di Maison Esthétique ed estetista diplomata AFC, che sta seguendo il percorso formativo di gestione aziendale quale “Specialista della gestione PMI con attestato federale”.

Da sempre affascinata dal mondo beauty, ho frequentato, inizialmente, la scuola professionale di estetica Hunger Ricci per poi iniziare il mio apprendistato allo scopo di migliorare e approfondire le mie competenze, diplomandomi nel 2017. Il mio progetto di formazione non si è mai interrotto, prendendo parte ad aggiornamenti e specializzazioni per essere un punto di riferimento e di professionalità nel mio settore, diventando, anche, Trainer Regionale per il marchio Entity. Nel 2018 ho coronato il mio sogno di dedicarmi a 360° alla bellezza e al benessere delle persone con una visione sempre più green, etica e dinamica, dando vita a Maison Esthetique.

Quale titolare ho sempre sentito la responsabilità di dedicare alla mia azienda le cure e le possibilità di innovazione e strategiche disponibili nella nostra realtà, per migliorare e consolidare quello che ho creato.

Nella quotidianità ho imparato ad affrontare i quesiti, anche pratici, posti dal mio lavoro e dalla pianificazione aziendale e, proprio in quest’ultimo ambito, ho sentito la necessità di avere gli strumenti migliori per un operato e un’analisi che mi permettessero di agire a favore di una gestione aziendale ottimale che per me è fondamentale per la tutela della mia attività e dei miei collaboratori.

È stata questa riflessione a portarmi ad affrontare questo percorso formativo che risulta essere completo ed esaustivo per le esigenze di una imprenditrice, giovane ma determinata a mettersi in gioco e attuare il proprio compito al meglio.

L’interazione con una classe formata da studenti, provenienti da altri settori rappresenta un punto di forza inestimabile e dà ancora più valore al corso, in quanto solo con il confronto diretto si possono cogliere altre visioni e crescere.

Strade e traffico 2024/2025

L’Ufficio federale delle strade USTRA ha pubblicato negli scorsi giorni un interessante rassegna annuale sulla situazione delle strade e del traffico in Svizzera per il periodo 2024/2025.

Ecco un breve resoconto dei punti principali contenuti nella pubblicazione di oltre 60 pagine che può essere liberamente scaricata dalla pagina web di USTRA: www.astra.admin.ch.
La mobilità in Svizzera sta cambiando rapidamente. Non si tratta solo di nuove tecnologie, ma di un vero e proprio ripensamento del modo in cui ci si sposta, si costruisce e si vivono le strade. Ecco cosa ci aspetta secondo le previsioni della stessa USTRA.

Auto che si guidano da sole? Sì, ma con regole precise

Dal 1° marzo 2025, in Svizzera è possibile circolare con veicoli a guida autonomo in tre situazioni ben definite: sulle autostrade, su tratti stradali specifici e nei parcheggi automatici. Non è fantascienza: in autostrada, ad esempio, il conducente può quindi togliere le mani dal volante, ma deve comunque essere pronto a riprendere il controllo del veicolo se il sistema lo richiede (guida autonoma di livello 3).
Un altro esempio concreto è il furgone senza conducente che circola a Berna per il servizio di consegna pacchi. Il progetto, sostenuto da USTRA, serve a testare la tecnologia e comprendere come reagisce la città. In futuro questi veicoli potrebbero diventare parte integrante del traffico urbano.

Più colonnine, più mobilità elettrica

La Svizzera punta fortemente sulla mobilità elettrica per contenere le emissioni di CO2. Uno degli obiettivi della Confederazione è quello di mettere a disposizione 20’000 punti di ricarica pubblici entro la fine del 2025. Oggi siamo già a oltre 15’000. L’USTRA ha messo a disposizione aree di sosta e svincoli autostradali per creare veri e propri “hub” di ricarica e questi anche per camion e autobus.
La quota di nuove auto elettriche è in crescita, ma non a sufficienza per raggiungere l’obiettivo del 50% entro la fine dell’anno. Serve quindi infondere più fiducia negli automobilisti, e una rete di ricariche capillare è un passo fondamentale nella giusta direzione.

Il sole come alleato: energia pulita anche dalle strade

Le strade svizzere non servono solo per viaggiare: possono anche produrre energia. L’USTRA ha installato pannelli solari sopra le gallerie, su barriere foniche e sui tetti dei centri di manutenzione. Il viadotto di Yverdon, ad esempio, comprende oltre 2’300 pannelli fotovoltaici che producono elettricità immessa nella rete locale. L’obiettivo resta ambizioso: produrre 47 GWh di energia solare entro 2035. Questo contribuirà a rendere le infrastrutture stradali più sostenibili e a ridurre le emissioni di CO2.

Spazi anche per chi si sposta a piedi o in bicicletta

La mobilità lenta, quella di pedoni e ciclisti, è sempre al centro dell’attenzione. Una nuova legge obbliga i Cantoni a pianificare e realizzare reti di piste ciclabili da qui al 2035. L’USTRA mette a disposizione strumenti digitali e supporto tecnico per facilitare il lavoro dei progettisti.
Un esempio virtuoso è il parco creato sopra la galleria autostradale di Schwamendingen a Zurigo. Un’area verde lunga un chilometro che migliora la qualità di vita e offre percorsi sicuri a chi si muove a piedi o in bicicletta.

Manutenzione intelligente e traffico più scorrevole

Gestire 2’260 km di strade nazionali non è semplice. Per questo l’USTRA ha sviluppato RIMA, una piattaforma digitale che aiuta a pianificare la manutenzione delle strade nel modo più efficiente possibile. Meno cantieri, meno, costi, più sicurezza.
Inoltre, grazie a nuovi strumenti digitali, è possibile controllare centralmente gli impianti di gestione del traffico. Questo comprende semafori, pannelli informativi e corsi dinamiche che si adattano in tempo reale alla situazione del traffico.

Grandi cantieri e nuove priorità

I lavori per la seconda canna del tunnel del San Gottardo procedono spediti. L’apertura è prevista per il 2030. Altri progetti riguardano l’ampliamento dell’A1 e dell’A4. Dopo il “no” popolare al potenziamento delle autostrade, il Politecnico federale di Zurigo è stato incaricato di definire le priorità infrastrutturali da qui al 2045.

Sicurezza stradale: luci e ombre

Nel 2024, 250 persone hanno perso la vita sulle strade svizzere, il numero più elevato dal 2015. Per contro, i feriti gravi son diminuiti. Aumentano invece gli incidenti con e-bike e tra i giovani motociclisti. L’USTRA sta valutando nuove misure per migliorare la sicurezza.
Il numero di patenti ritirate è aumentato., soprattutto per eccesso di velocità e di guida in stato di ebbrezza. Anche le sospensioni per motivi di salute sono in crescita, in particolare tra gli over 75.

Questa rassegna delle attività di USTRA mostra chiaramente che la mobilità svizzera è in piena evoluzione. Tra innovazione, sostenibilità e attenzione alla sicurezza, il futuro delle nostre strade è già in viaggio. E tutti noi, che le percorriamo ogni giorno, ne siamo parte integrante.


A cura di Marco Doninelli, Responsabile Mobilità Cc-Ti

Soppressione del servizio «Rendiconto IVA easy»

L’AFC sta implementando nuovi requisiti di sicurezza per i suoi servizi su ePortal e pertanto a decorrere dal mese di maggio 2026 non offrirà più il servizio «Rendiconto IVA easy».

Infatti a partire da tale data il rendiconto IVA potrà essere allestito esclusivamente tramite il servizio «Rendiconto IVA pro». Il servizio «Rendiconto IVA pro» rimane disponibile senza restrizioni. Approfittate già a partire da ora delle utili funzioni del «Rendiconto IVA pro» e registratevi una sola volta tramite AGOV nel servizio di ePortal «myAFC». AGOV è il nuovo login delle autorità svizzere che sostituisce gradualmente il vecchio CH-Login. A partire dal 31 ottobre 2026, la registrazione e il login tramite AGOV saranno obbligatori e l’opzione CH-Login sarà disattivata alla fine del 2027.

Rendiconto IVA


Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni AFC – Comunicato stampa

AGOV sostituirà CH-LOGIN

La Confederazione amplia le possibilità di registrarsi nell’ePortal: oltre al CH-LOGIN, ora è disponibile anche AGOV, la procedura di accesso delle autorità pubbliche svizzere. Poiché sostituirà gradualmente CH-LOGIN, gli utenti dovranno passare ad AGOV al più tardi entro il 31 ottobre 2026.

I login attualmente in uso verranno migrati automaticamente. AGOV offre maggiore sicurezza e consente di accedere, con un solo login, ai servizi online di autorità diverse, non solo della Confederazione, ma anche di alcuni Cantoni e Comuni. I nuovi utenti si registrano direttamente tramite AGOV, mentre gli utenti attuali possono effettuare il passaggio registrandosi nell’ePortal tramite AGOV e infine collegando il proprio account esistente. Tutte le autorizzazioni concesse in precedenza rimangono invariate. Strumenti di ausilio e istruzioni sono disponibili online alla pagina help.eiam.swiss.


Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni AFC – Comunicato stampa

Approfondimenti giuridici

Schede redatte dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

UberEats fornisce personale a Uber e pertanto necessita della relativa autorizzazione

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’azienda di consegna attiva nel Canton Ginevra, che impiega circa 400 corrieri e utilizza l’app UberEats per la gestione degli ordini. Le autorità cantonali avevano stabilito che l’azienda, attraverso l’uso dell’applicazione, metteva il proprio personale a disposizione di Uber, configurando così una fornitura di personale a prestito soggetta ad autorizzazione secondo la legge federale sul collocamento. Il tribunale ginevrino aveva confermato questa interpretazione, e il Tribunale federale ha ribadito che l’elemento determinante è il trasferimento del potere direttivo: Uber, tramite l’app, assegna gli incarichi, fornisce istruzioni operative, monitora in tempo reale l’attività dei corrieri e li incentiva ad accettare gli ordini. Anche le istruzioni dei clienti, trasmesse tramite l’app, contribuiscono a rafforzare il controllo esercitato da Uber. Questi elementi dimostrano che l’azienda non si limita a fornire un servizio, ma effettua una vera e propria fornitura di personale, senza la necessaria autorizzazione, violando così la normativa federale.

Sentenza 2C_46/2024


Non si può prevedere un limite d’età per lo svolgimento dell’attività medica

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un medico contro la decisione del Canton Neuchâtel, che aveva rilasciato un’autorizzazione all’esercizio della professione medica valida solo fino al compimento degli 80 anni. La legge cantonale sulla salute prevede infatti un limite d’età massimo per l’esercizio di professioni mediche soggette ad autorizzazione. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, questa disposizione non è conforme al diritto federale superiore. La legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) regola in modo esaustivo le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio della professione e non prevede alcun limite d’età. I Cantoni possono solo adottare disposizioni complementari entro limiti ristretti, come autorizzazioni a tempo determinato, ma non possono introdurre limiti assoluti come quello contestato. Il Tribunale ha inoltre osservato che Neuchâtel è l’unico Cantone ad aver previsto un simile limite, rendendo la sua normativa un’eccezione non giustificabile. È invece legittimo che i Cantoni verifichino periodicamente il rispetto delle condizioni per l’esercizio della professione, anche tramite perizie, ma senza imporre un’età massima automatica.

Sentenza 2C_486/2024

Scopri il Servizio giuridico della Cc-Ti!