Germania: notifica dei titolari effettivi delle società

Il 1° agosto 2021 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sulla trasparenza e l’informazione finanziaria sul riciclaggio di denaro, che obbliga le società tedesche a comunicare i propri titolari effettivi al Registro per la trasparenza. Tale obbligo di iscrizione non riguarda solo le nuove società, ma anche quelle esistenti. Per queste ultime è stato previsto un periodo di transizione: per le società anonime il termine è scaduto il 31 marzo scorso, mentre per le società a responsabilità esso scade il 30 giugno prossimo.

Nell’ambito della lotta antiriciclaggio, a giugno 2021 il legislatore tedesco ha adottato la legge sul registro per la trasparenza e le informazioni finanziarie sul riciclaggio di denaro (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz Geldwäsche, TraFinG Gw), entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno. Un elemento centrale di questa legge è il concetto di trasparenza totale: le società sono infatti obbligate a comunicare i loro beneficiari effettivi al Registro della trasparenza.

L’obbligo d’iscrizione grava principalmente sull’Amministratore della società o, per essere più precisi, sulla persona fisica che esercita un potere effettivo di controllo sulla società (wirtschaftliche Berechtigter). Trattasi nella fattispecie di colui o colei che, direttamente o indirettamente, detiene più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto o esercita un controllo assimilabile alle opzioni precedenti.

Le informazioni che occorre fornire al Registro sono:

  • nome e cognome
  • data di nascita
  • luogo di residenza
  • modalità ed entità del controllo esercitato
  • tutte le cittadinanze.

Se l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi per le società anonime, le società europee o le società in accomandita per azioni è scaduto il 31 marzo scorso, le società a garanzia limitata, le cooperative, le cooperative europee e i partenariati hanno ancora tempo fino al 30 giugno 2022. Per tutti gli altri casi il termine è il 31 dicembre 2022. In caso di mancata registrazione, la pena pecuniaria può arrivare sino a 150’000 euro.

L’iscrizione nel Registro per la trasparenza va effettuata per via elettronica su www.transparenzregister.de ed è gratuita. Alle aziende verrà tuttavia addebitata una tassa annuale per la tenuta del registro della trasparenza (per l’anno 2022: EUR 20.80).

L’Ufficio amministrativo federale tedesco (Bundesverwaltungsamt, BVA) ha riunito le domande poste più di frequente (e le relative risposte) in un documento di FAQ (in tedesco).

Egitto: credito documentario obbligatorio (aggiornamento)

Dal 1° marzo 2022, salvo alcune eccezioni, le spedizioni verso l’Egitto devono obbligatoriamente essere coperte con lettera di credito.

Inizialmente dal 22 febbraio 2022, poi confermato dal 1° marzo 2022, non è più consentito importare merci in Egitto utilizzando il sistema CAD (cash against documents, ovvero l’incasso documentario): la Banca centrale egiziana (CBE) ha infatti istituito l’obbligo per le banche egiziane di utilizzare esclusivamente il credito documentario.

Sono consentite le seguenti eccezioni:

  • importazioni effettuate da filiali di società estere e loro controllate con sede in Egitto per acquisti dalla casa madre;
  • importazioni di prodotti alimentari e sanitari, tra cui medicinali e principi attivi necessari alla produzione locale degli stessi, te, carne, pollame, pesce, grano, olio, latte in polvere, latte artificiale per neonati, lenticchie, burro, mais;
  • importazioni di valore inferiore a USD 5’000.- o equivalente;
  • spedizioni effettuate per posta e corriere;
  • transazioni tra aziende nelle zone franche e aziende egiziane, se la transazione riguarda il mercato egiziano ed è condotta in valuta locale (sterline egiziane, EGP);
  • importazioni per uso privato per le quali è utilizzato il modulo 6;
  • consegne in garanzia;
  • importazioni di linee di produzione, pezzi di ricambio e simili per uso speciale, per le quali è utilizzato il modulo 6.

Per l’importazione di talune categorie di merci (cfr. questo documento non ufficiale), non viene emessa alcuna lettera di credito senza la preventiva autorizzazione della Banca Centrale.

Successivamente all’entrata in vigore della normativa, ulteriori deroghe sono state annunciate, come ad esempio l’utilizzo del CAD per le importazioni (solo da parte di importatori egiziani qualificati come “produttori”) di “input di produzione e di materie prime” (cfr. comunicazione del 10 maggio 2022 del portavoce del Presidente Sisi). Tali deroghe tuttavia non risultano essere (ancora) confermate ufficialmente.

Poiché, come evidenziato poc’anzi, la lista delle eccezioni è soggetta a modifiche, si consiglia di chiarire bene con i propri partner egiziani se vi sono ulteriori aggiornamenti in merito ai prodotti, come avviene la gestione del credito documentario in tutte le sue fasi e quali documenti vengono effettivamente richiesti.

Per ulteriori approfondimenti: FAQs on CBE decision for LCs (ahk.de)


Fonte : Egypt – New guideline for import procedures | S-GE, ampliato/aggiornato dal Servizio Commercio internazionale Cc-Ti

Prima pubblicazione: 7 marzo 2022, aggiornato il 1° giugno 2022

Algeria: nuovo ostacolo all’import

Salvo eccezioni, l’importazione in Algeria di beni destinati alla rivendita in stato inalterato è ora soggetta alla verifica della mancata disponibilità di tali prodotti sul mercato locale e alla presentazione di un documento rilasciato da ALGEX, l’Agenzia nazionale per la promozione del commercio estero.

L’Algeria ha inasprito l’accesso al mercato dei prodotti esteri: dal 25 aprile 2022, infatti, solo i prodotti non disponibili sul mercato locale potranno essere importati.

Secondo quanto comunicato il 24 aprile 2022 dall’Associazione algerina delle banche e degli istituti finanziari (ABEF) ai direttori delle banche e degli istituti finanziari algerini, il Ministero algerino del commercio e della promozione delle esportazioni ha attivato una piattaforma elettronica per il prodotto nazionale: interattiva e accessibile a tutti i settori e operatori economici, la piattaforma Cartographie Nationale du Produit Algérien deve essere obbligatoriamente consultata dall’azienda importatrice prima di effettuare qualsiasi operazione di importazione di merci destinate alla rivendita in stato immutato e assicurarsi che i prodotti importati non siano già presenti sul mercato locale.

Dopo aver consultato la piattaforma, l’importatore deve imperativamente richiedere il relativo documento all’Agenzia nazionale per la promozione del commercio estero (ALGEX). Tale documento è necessario per ottenere la domiciliazione presso le banche commerciali algerine e quindi per l’importazione.

I provvedimenti sono parte di un processo avviato dall’Algeria per “regolamentare e razionalizzare le importazioni” e spingere gli operatori algerini all’acquisto di beni e prodotti locali.

Secondo quanto comunicato successivamente dal Ministero algerino dell’industria farmaceutica (26 maggio 2022) e dal Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (29 maggio 2022) sono esentati dall’obbligo di presentare il documento rilasciato da ALGEX sia gli importatori di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici sia gli importatori di prodotti necessari all’attività agricola.

Documenti utili:


Fonte: ICE, Cc-Ti

Prima pubblicazione: 25 maggio 2022, aggiornato il 30 maggio 2022

Germania: obbligo di registrazione degli imballaggi

La legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG), in vigore dal 2019, entra in una nuova fase: dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi che arrivano nelle mani dei consumatori finali in Germania dovranno essere registrati nel registro degli imballaggi LUCID. Se i produttori non avranno soddisfatto il requisito di registrazione entro tale data, i loro prodotti imballati non potranno più essere distribuiti nel Paese. È altresì introdotto l’obbligo per i marketplace di assicurarsi che i commercianti online abbiano registrato i loro imballaggi.

Entrata in vigore il 1° gennaio 2019, la legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) ha sostituito la precedente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi quanto a trasparenza, controllo e responsabilità del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato. Essa impone infatti l’obbligo per le aziende produttrici e/o distributrici di prodotti confezionati di iscriversi al Registro centrale degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister, ZSVR) e di registrarsi ad un sistema duale per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

La VerpackG tocca tutti i prodotti B2C così come le vendite B2B a piccole aziende, hotel, ristoranti,… (cfr. elenco non esaustivo) dove i rifiuti da imballaggio finiscono nello stesso flusso dei rifiuti domestici. Essa colpisce chi per primo immette sul mercato prodotti confezionati, indipendentemente dal fatturato o dai quantitativi (no soglie minime come avviene in altri Paesi), nella fattispecie:

  • chi importa prodotti dall’estero e li vende in Germania
  • chi fabbrica prodotti in Germania o li fa fabbricare con il proprio marchio
  • chi vende prodotti e pubblicizza imballaggi aggiuntivi
  • società straniere che vendono direttamente ai consumatori tedeschi (e-commerce B2C transfrontaliero).

Dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi in circolazione in Germania (leggi: imballaggi primari, da trasporto, di servizio) dovranno obbligatoriamente essere stati registrati. Se i produttori (o gli importatori) non avranno soddisfatto questo requisito di registrazione entro tale data, i loro prodotti imballati non potranno più essere distribuiti nel Paese. Anche i marketplace e i fulfillment service provider (FSP) non potranno più operare con aziende non registrate e, nel caso degli FSP, impiegare imballaggi che non fanno parte di un sistema di smaltimento. Amazon, ad esempio, si è già organizzata in tal senso, cfr. requisiti per la Responsabilità estesa del produttore (EPR): Imballaggio in Germania – Amazon Seller Central.

L’iscrizione al Registro centrale degli imballaggi è gratuita e va effettuata sul portale LUCID. Secondo il principio di piena trasparenza, il nome dei produttori e dei loro marchi sono consultabili pubblicamente.

La registrazione ad un sistema duale prevede la stipula di un contratto con una società duale tedesca che si occupa del recupero e dello smaltimento degli imballaggi sul territorio. In tale contratto viene definito con quale scadenza vanno effettuate le dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) e indicata una stima delle quantità di imballi che si prevede di introdurre nell’arco dell’anno sul mercato tedesco. Le società duali sono realtà private e applicano condizioni e prezzi propri. Il Registro centrale degli imballaggi riporta le coordinate dei vari operatori.

La mancata registrazione a LUCID e ad un sistema di raccolta è punita con pene pecuniarie severe e il divieto di commercializzazione su tutto il territorio tedesco.

In caso di dubbi sulla necessità o meno di registrarsi, si consiglia di effettuare una “Verifica rapida” nel ZSVR (in EN). È anche possibile consultare il catalogo di riferimento online (Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen) (in DE) per verificare quali imballaggi rientrano nel campo d’applicazione della VerpackG e se vi sono quindi obblighi in materia di registrazione. Il Registro centrale degli imballaggi ha pure attivato una pagina di FAQ (in EN) e messo a disposizione una checklist.

Fonte: ZSVR

Le prossime tappe previste per la completa attuazione della VerpackG saranno l’introduzione del divieto di vendita di bottiglie in PET con contenuto riciclato inferiore al 25% a partire dal 1° gennaio 2025 e di bottiglie per bevande in plastica monouso con contenuto riciclato inferiore al 30% dal 1° gennaio 2030.

Cerimonia di consegna dei diplomi del Master of Advanced Studies in Fashion Innovation

Si è svolta martedì 17 maggio la cerimonia di conferimento dei titoli del Master of Advanced Studies in Fashion Innovation. Ticinomoda e SUPSI rinnovano l’accordo di collaborazione e proseguiranno insieme il proprio impegno per la formazione dei professionisti attivi nel settore moda in Ticino.

Assemblea annuale Ticinomoda del 17.5.2022. Nella foto i premiati del Master of Advanced Studies in Fashion Innovation, con Marina Masoni, Presidente; Giorgio Delpiano, Vice Presidente; Alberto Riva, Segretario e ViceDirettore Cc-Ti ed Emanuele Carpanzano, Direttore Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza SUPSI. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi/copyright free

Si è svolta martedì 17 maggio presso l’hotel Villa Principe Leopoldo di Lugano, in concomitanza con l’assemblea generale ordinaria di Ticinomoda, la cerimonia di consegna dei diplomi del Master of Advanced Studies in Fashion Innovation, percorso di formazione continua erogato da SUPSI e Ticinomoda con l’obiettivo di accrescere le competenze del personale attivo nel settore moda in Ticino.
Sono sette i diplomati che hanno terminato il percorso e conseguito il Master: Claudia Bianchi, Federica Bogni, Paola Frigerio, Moira Gambardella, Fabrizio Giacon, Patrizia Toniolo, Giulio Vismara.

Ai diversi moduli che compongono il percorso formativo (CAS – Certificati di studi avanzati) hanno partecipato oltre cinquanta professionisti attivi nel settore moda in Ticino.
Sviluppato congiuntamente da SUPSI e Ticinomoda, il Master è stato lanciato nel 2019 a seguito di un intenso e proficuo dialogo tra i partner e le aziende del settore moda. Un percorso biennale il cui obiettivo principale è quello di allineare le competenze dei professionisti alle esigenze di un settore dinamico e in continua evoluzione che richiede la capacità di gestire processi di innovazione sempre più dinamici con efficacia, cogliendo al meglio le opportunità derivanti dalle nuove tecnologie digitali. Il percorso di studi mira altresì ad offre una prospettiva interdisciplinare relativa alle sfide della innovazione sostenibile nel settore della moda.

Marina Masoni, Presidente di Ticinomoda, ha dichiarato: «La collaborazione con SUPSI ci permette di supportare le aziende nei percorsi di crescita e valorizzazione del proprio personale e dei giovani talenti per garantire le migliori prospettive del settore moda in Ticino».
Dal canto suo Emanuele Carpanzano, Direttore Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza SUPSI, ha spiegato: «È per noi importante la collaborazione diretta con le aziende e l’associazione di riferimento del settore moda in Ticino per sviluppare insieme percorsi efficaci di innovazione e trasferimento della conoscenza tramite progettualità ed iniziative congiunte volte a generare ricadute positive sul territorio».

La collaborazione tra Ticinomoda e SUPSI proseguirà anche in futuro: la rinnovata intesa tra i partner ha dato vita alla seconda edizione del Master il cui inizio è previsto nel mese di gennaio 2023 con un programma ulteriormente rinnovato in termini di contenuti e modalità dell’offerta formativa, al fine di accrescere ulteriormente il valore aggiunto e l’attrattività della proposta.

Altre info: Ticinomoda.chMaster of Advanced Studies in Fashion Innovation

Il realista aggiusta le vele…

Il pessimista si lamenta del vento, l’ottimista aspetta che il vento cambi…

La pandemia e il terribile conflitto russo-ucraino hanno riproposto con forza, per forza, la nostra dipendenza da paesi non propriamente affidabili, per usare un eufemismo, o molto poco democratici, per essere più diretti. E dove si incontrano la scarsa affidabilità e l’assolutismo, ci si può purtroppo attendere di tutto. Quando sembrava che i motori dell’economia potessero tornare a girare a regime più alto (non ancora massimo) ecco arrivare un “mare di sabbia” a bloccare nuovamente molti ingranaggi. Con difficoltà che toccano trasversalmente tutti i settori economici e questo deve essere motivo di riflessione e preoccupazione. La scarsa reperibilità di materie prime, l’impennata dei loro prezzi, la questione energetica con rincari sostanziali costituiscono un mix di fattori che potrebbe rivelarsi micidiale se questa situazione dovesse protrarsi troppo a lungo.

Le materie prime

Le difficoltà di reperire materie prima erano già iniziate durante la pandemia, a causa delle restrizioni imposte in tutto il mondo. Dapprima problemi di vendita e distribuzione, poi di produzione con la ripresa della congiuntura e forti richieste da parte di Paesi molto grandi. Problemi e ritardi nelle forniture in tutto il pianeta terra sia per le materie prime che i prodotti intermedi che quelli finiti. Senza dimenticare altri problemi legati alla logistica e al trasporto, ad esempio, con tempi di attesa fino a tre settimane per scaricare le navi in attesa davanti ai porti principali. Con conseguente aumento dei costi e, quindi, dei prezzi. Il conflitto russo-ucraino ha ulteriormente acuito questi problemi. Perché? La risposta è ovvia, se pensiamo che, ad esempio l’argilla, essenziale per il mondo delle ceramiche proviene principalmente dal Donbass. Che il palladio (essenziale per i catalizzatori delle auto e nell’orologeria) è importato da Ucraina e Russia e non ne arriva più. Che i due paesi sono leader nella produzione di fertilizzanti, essenziali per l’agricoltura. Oppure che l’industria automobilistica e aerospaziale dipendono dal titanio russo, paese secondo produttore al mondo per ammoniaca, urea e potassio. Senza dimenticare che i già citati palladio e titanio, oltre al neon, sono essenziali per la produzione di microchip. Componente per la quale dipendiamo dall’Asia. Senza dimenticare che l’Ucraina è il granaio d’Europa e, sebbene la Svizzera non sia forse toccata in maniera diretta grazie alla sua politica agricola, rischia di subire contraccolpi indiretti della penuria e dei rincari che colpiscono altri paesi. Nel mentre l’acciaio non è di fatto più reperibile, per cui sia l’industria che le costruzioni sono in difficoltà e a medio termine certi cantieri dell’edilizia potrebbero fermarsi, analogamente a talune realtà produttive. È ovvio che in una situazione del genere i prezzi per l’acquisto delle materie prime siano diventati molto volatili, con mutazioni dalla sera al mattino imposte da chi detiene quel determinato bene. Non sono nemmeno rari i casi di navi bloccate in giro per il mondo, in attesa che venga chiarita se il carico rispetta le sanzioni in vigore contro la Russia. Nell’attesa, tale carico viene acquistato da qualche altro paese che non è vincolato alle sanzioni ed è irrimediabilmente perso. All’instabilità del conflitto, va aggiunto un altro fatto, cioè la forte dipendenza dalla Cina, paese certamente poco incline a fare concessioni e che nell’ambito della produzione mondiale detiene parti importantissime di materie prime e terre rare. Trovandosi quindi nella condizione di dettare molte condizioni e di influenzare pesantemente le condizioni di produzione mondiali.

Fra le materie importanti figurano ad esempio il 97.7 % di gallio fondamentale per la chimica, l’84.2 % del metallo pesante bismuto (con applicazioni per saldature e nella farmaceutica), il 70 % di magnesio, il 67.9 % di germanio (semimetallo con proprietà di semiconduttore), il 60 % di terre rare, il 57.1 % di titanio, il 57 % di alluminio, il 54 % di acciaio, il 2.9 % di bauxit (roccia, principale fonte per l’alluminio) e il 38.5 % di rame. Facilmente comprensibile, se da una parte è già abbastanza difficile creare delle scorte (vuoi per i costi, vuoi per lo spazio di stoccaggio, oltre alla reperibilità), dall’altra parte è complesso trovare alternative di approvvigionamento in paesi terzi. Per i cereali si era ad esempio ipotizzato di fare maggiormente capo al Canada e agli Stati Uniti, dimenticando tutti i discorsi sugli organismi geneticamente e taluni pesticidi proibiti dall’UE e dalla Svizzera.
Oppure cambiare distributori nell’ambito Medtech comporta ad esempio una serie di autorizzazioni che richiedono anni di lavoro. Insomma, all’apparenza si potrebbe pensare che basti rivolgersi a qualcun altro e la soluzione è trovata. La realtà è purtroppo molto diversa.

Quale trasformazione energetica?

In questo contesto confuso e nervoso, anche la questione dell’approvvigionamento energetico diventa evidentemente centrale. Si parla ormai da tempo di trasformazione energetica. Alle belle parole e agli obiettivi sicuramente condivisi, di virare su energie pulite, fanno da contraltare diversi fatti che non si possono ignorare. Oggi più che mai.
La richiesta di energia elettrica è in costante aumento e la sostituzione delle attuali fonti di energia con energie rinnovabili porta ad una penuria perché senza l’energia nucleare mancherà circa 1/3 della produzione nazionale di energia.
In Svizzera le principali fonti di energia sono quelle idroelettriche e nucleari. Con la volontà di abolire quest’ultime, le prime non saranno in grado di soddisfare il fabbisogno, soprattutto in inverno. La parola “razionamento” ormai non è più un tabù, anche perché i paesi UE da cui tradizionalmente importiamo (in primis Francia, Germania e Italia) sono attanagliati dagli stessi problemi legati all’abbandono del nucleare (salvo la Francia, che però deve fermare molti impianti per necessità di rinnovo) e la decarbonizzazione.
Se pensiamo che questi paesi hanno ora grandi problemi legati alla fornitura di gas russo, che entro entro il 2025 il 70% della produzione elettrica europea dovrà essere destinata agli scambi all’interno dell’UE e che non abbiamo raggiunto un accordo istituzionale con l’UE sul tema energetico, l’allarme è motivato. Gli Stati dell’Ue penseranno, come è legittimo che sia, dapprima ai loro interessi, poi, se resta qualcosa, sarà condivisa qualche fornitura con la Svizzera. Realtà nuda e cruda ma plausibile. Il conflitto russo-ucraino ha portato a un’impennata dei prezzi e le forniture sono incerte, per quanto riguarda soprattutto il gas.

La Svizzera non può influenzare i prezzi di mercato stabiliti in Europa, ma può operare sui costi aggiuntivi e di questo sarebbe bene tenere conto. Come già abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, la politica energetica deve assolutamente puntare su più vettori, senza alcun tabù. Compreso il nucleare.
Inutile vendere l’illusione che in quattro e quattr’otto si sarebbe ricoperto il paese di pale eoliche, pannelli solari e altre energie cosiddette pulite, conquistando l’indipendenza energetica e dando un benessere accessibile e pulito a tutti. Applausi da ogni dove, osanna quasi unanime per questa soluzione semplice semplice, in teoria poco costosa e altamente redditizia. La realtà è purtroppo un’altra.

Non che le energie alternative non vadano promosse, anzi. Ma, come sempre, ci vuole equilibrio e questo è totalmente mancato nella discussione pubblica degli ultimi anni. Ma perché la transizione energetica è più difficile di quanto si pensasse e come mai vi è un parallelo importante, proprio dal punto di vista climatico, con la trasformazione digitale? Andiamo con ordine. Già nel 2017 la Banca mondiale, ovviamente ignorata, aveva attirato l’attenzione sul fatto che la transizione energetica richiedesse l’utilizzo di molti metalli, fra cui parecchi metalli rari (e torniamo in parte al discorso delle materie prime precedente). In un interessante saggio del 2018, “La guerre des métaux rares”, un giornalista francese, Guillaume Pitron, aveva pure attirato l’attenzione su questo rischio. In effetti, l’abbandono del carbone e comunque delle energie fossili richiede un numero elevato di minerali e di metalli per costruire impianti eolici, pannelli solari, batterie di stoccaggio per l’energia, ecc. Prevedibile quindi attendersi un aumento della domanda di acciaio, alluminio, argento, rame, piombo, litio, manganese, nickel e zinco, così come di terre rare dai nomi esotici ma dall’importanza fondamentale come l’indio (importante per gli schermi LED, i collettori solari, i termometri, i transistor ad esempio, il molibdeno (usato come lega del ferro e negli impianti elettrici) e il neodimio (usato ad esempio per la produzione di auricolari e i magneti di ogni tipo). Sono solo alcuni esempi. Abbiamo visto in precedenza che uno dei problemi è il fatto che molti di questi elementi sono in mano cinese, con tutti i rischi del caso. Ma, ancora peggio, l’estrazione di molte di queste materie è tutt’altro che pulita ed ecologica. Anzi, ha un effetto devastante sull’ambiente, creando quindi il paradosso che le tanto decantata energia pulita in realtà poggia su basi tutt’altro che pulite ecologicamente parlando.

Un altro paradosso è che queste nuove tecnologie contengono, nei processi di fabbricazione, più risorse naturali rispetto alle centrali a energia fossile tradizionali. Quindi per produrre la stessa quantità di elettricità d’origine rinnovabile necessitiamo, paradossalmente, di molti più metalli. Ma torniamo al legame fra trasformazione energetica e digitale. La risposta è abbastanza facile e già qualche mese fa l’avevamo trattata. Un sistema completamente rinnovato di produzione e gestione dell’energia non può prescindere da sofisticati sistemi legati alla trasformazione digitale. Strumenti digitali però che non sono neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2 (v. il nostro approfondimento di qualche mese fa, www.cc-ti.ch/energia-tra-sapere-e-conoscere).
Se a questo aggiungiamo una certa schizofrenia di chi vuole energia pulita, salvo poi opporvisi quando gli piantano una pala eolica davanti casa, ecco che tutto diventa difficile. Un caso emblematico si è prodotto qualche mese fa nel Giura bernese, quando un raro esemplare di aquila reale è stato decapitato da una pala eolica. Lo sfortunato pennuto, imprudentemente sceso a quota troppo bassa, è stato subito eretto a paladino della malvagità e ingordigia umana. Surreale è però il fatto che chi si era battuto per le pale eoliche contro il cattivo nucleare, è intervenuto dopo l’incidente per chiedere di togliere le pale eoliche e metterle altrove. Come se fossero pezzi di Lego modificabili a piacimento. Follia amara. Anche se temo che della povera aquila reale non importerebbe più nulla se d’un tratto pigiando l’interruttore della luce non vi fosse alcun effetto. Dietro le belle parole dei paladini dell’oltranzismo ideologico alla “Greta Thunberg ”, vi è sempre un’altra correlata realtà che non si può e non si deve sottovalutare. Oggi più che mai è richiesto pragmatismo e apertura mentale, non rigidi approcci ideologici. Pena il rischio di farsi molto male non solo a livello di costi ma anche nella vita pratica di tutti i giorni. Dubito che molti gongoleranno quando non vi sarà più abbastanza energia per ricaricare il proprio prezioso telefonino…

Riflettiamoci ora che siamo “solo” in ritardo, prima che sia troppo tardi e lasciamo perdere i “tuttologi ” che profetizzano la fine del mondo entro tre anni, ma non per colpa loro.

Adesione del Vietnam al sistema ATA dal 01.05.2022

Dal 1° maggio 2022 il Vietnam accetta il Carnet ATA nell’ambito della Convenzione di Istanbul relativa all’ammissione temporanea di merci

Si fa notare che:

  • il Carnet ATA è accettato unicamente per mostre, fiere e congressi o eventi simili
  • il Carnet ATA non è accettato per il traffico postale
  • il Carnet ATA non è accettato per il transito
  • il Carnet ATA deve essere compilato in lingua inglese (la dogana vietnamita si riserva il diritto di richiedere una traduzione in lingua vietnamita qualora fosse compilato in un’altra lingua)
  • l’importazione o la riesportazione di lotti frazionati non è accettata. Tuttavia, l’importazione parziale del materiale che figura sulla lista generale del Carnet è accettata, a condizione che tutti gli articoli siano riesportati in un unico viaggio
  • il Carnet ATA è accettato da tutte le dogane vietnamite durante il loro orario di apertura.

Per informazioni sull’utilizzo del Carnet ATA: Carnet ATA – Cc-Ti.

L’Ufficio Legalizzazioni della Cc-Ti resta a disposizione per ulteriori ragguagli.

Esclusione assicurativa del “rischio COVID-19”

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

È prassi comune che le aziende si assicurino contro determinati rischi atti a compromettere la loro attività economica e quindi la redditività. I rischi più comunemente noti sono ad esempio gli incendi, le inondazioni, le interruzioni tecniche, … Ma il pericolo può giungere anche dal settore sanitario, rischio che abbiamo purtroppo imparato a conoscere direttamente negli ultimi anni.
Proprio per questa ragione vi sono, da tempo, assicurazioni che intervengono con specifiche e mirate coperture in caso di interruzione dell’esercizio aziendale che, se protratto nel tempo, può comportare addirittura il rischio di chiusura definitiva dell’attività.

Di regola in tali polizze vengono indicati in modo dettagliato i rischi concreti che sono coperti e quelli invece esplicitamente esclusi. Lo scorso gennaio il Tribunale federale ha emanato una sentenza proprio su questo tema. In concreto si è trattato di un ristorante che nel 2020 aveva dovuto chiudere i battenti per ordine del Consiglio federale, nell’ambito delle misure decise per contrastare la pandemia in corso. La chiusura temporanea aveva evidentemente comportato un’importante perdita di fatturato per l’esercizio pubblico in questione. Il ristorante disponeva però di una polizza assicurativa aziendale, precedentemente conclusa, che garantiva la perdita di guadagno a causa di epidemia. La citata polizza assicurativa escludeva però esplicitamente dai rischi inclusi nella copertura i danni causati da agenti patogeni per i quali valevano i livelli nazionali di pandemia 5 o 6 dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). L’OMS classifica, infatti, le situazioni in differenti livelli crescenti di pandemia a dipendenza dalla specifica gravità della situazione.

In prima battuta il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che una clausola di esclusione di determinati livelli pandemici non è insolita e che, se pattuita in modo chiaro ed inequivocabile, come nella fattispecie in oggetto, è valida ed applicabile. In tal senso e su dette basi, l’azienda non poteva non immaginare che i rischi più gravi a livello pandemico fossero esclusi dalla copertura. Poco importa che al momento in cui venne conclusa la polizza il sistema dei livelli dell’OMS non corrispondesse all’ultima versione. Le parti potevano in effetti riconoscere lo scopo della clausola, ovvero quello di escludere le situazioni più gravi. Inoltre nessuno, nel corso della procedura giudiziaria, ha contestato il fatto che la pandemia da Covid19 corrispondesse ai livelli 5 e 6 della precedente scala utilizzata dall’OMS.

In conclusione, il Tribunale federale ha quindi deciso che il ristorante non aveva nessun diritto di pretendere la copertura della perdita di guadagno da parte dell’assicurazione.

Sentenza 4A_330/2021

in·no·va·zió·ne

L’innovazione esiste da sempre. Ogni periodo storico continua a perseguire la costante di essere più innovativo del precedente, indipendente dalla portata del suo apporto. È innovativo tutto ciò che si modifica con una chiara missione (non sempre in meglio).

Le aziende, e tra queste soprattutto le PMI, devono permanentemente adattare i suoi prodotti o servizi e crearne di nuovi per poter restare al meglio sul mercato. E questo ha, inevitabilmente, un impatto anche sulla struttura dell’azienda, che deve anche essere sempre modificata e adattata. La pandemia l’ha dimostrato chiaramente.

Quattro tipi di innovazione basilari

L’innovazione avviene in aree molto diversificate e in numerose modalità diverse. L’Oslo Innovation Handbook, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) aggiorna continuamente questi parametri, insieme all’Ufficio Statistico dell’UE (Eurostat), offrendo un buon orientamento. Parla di innovazione in termini di prodotto, processi, organizzazione e marketing. Secondo l’Handbook, i termini innovazione di prodotto e innovazione di processo esistono dagli anni ‘40. Termini come marketing e innovazione organizzativa, invece, si sono affermati solo una decina di anni fa. Ad essi si aggiungono alcuni termini che sono emersi con la crescente digitalizzazione.

Innovazione di prodotto

Poiché l’innovazione del prodotto è al centro di tutta l’attività economica, la maggior parte dei sottotipi si sviluppa in questo ambito. Il rinnovamento o l’invenzione di materiali, i servizi o processi tecnici è probabilmente la forma più conosciuta di innovazione. Il primo sottogruppo è formato da innovazioni radicali. Si tratta di nuove idee e invenzioni che creano nuovi mercati e, spesso, sono relativamente rischiose. A questo contesto appartiene la forma specifica di innovazione dirompente: un prodotto completamente
nuovo irrompe su mercati consolidati o addirittura li fa scomparire. Un esempio potrebbe essere l’automobile, che più di cento anni fa ha causato la fine graduale dei costruttori di carrozze e del relativo mestiere di cocchiere. L’auto elettrica, d’altra parte, è un’innovazione radicale ma preservante per l’industria automobilistica. Tuttavia, si rivela “scomoda” per l’industria petrolifera. Molto più comuni in termini di prodotti sono le innovazioni incrementali: rappresentano l’ulteriore sviluppo e l’ottimizzazione di prodotti, servizi o modelli già esistenti e conosciuti. Questi adattamenti servono spesso a ridurre i costi, ottimizzare i benefici per i clienti o riposizionare l’azienda sul mercato. Questa area di innovazione è generalmente la più utilizzata e perseguita. Un tipo speciale di innovazione di prodotto coinvolge sviluppi parziali che rientrano nel termine innovazione delle prestazioni: nuove idee sono sviluppate per mercati o bisogni conosciuti. Questo si traduce in prodotti con nuove funzioni e caratteristiche nonché talvolta con un nuovo gruppo di target. Queste innovazioni sono sviluppate dall’azienda stessa o acquistate tramite brevetto o licenza. Molte innovazioni tecniche della digitalizzazione si trovano qui. Esempi di innovazione delle prestazioni sono i seguenti: la già citata auto elettrica, i telefoni cellulari al posto dei telefoni fissi, gli smartphone al posto dei “vecchi” telefoni cellulari, una nuova varietà nella gamma di un produttore di birra, le nuove scarpe da corsa di una marca di articoli sportivi che possono essere personalizzate per mezzo di programmi digitali e stampanti 3D, un nuovo shampoo con una formula di prestazioni migliorata o computer portatili che hanno una costruzione particolarmente robusta. Le innovazioni di prodotto si verificano anche quando un’idea o un prodotto esistente crea mercati d’uso completamente nuovi. Tali innovazioni applicative sono naturalmente più rare. Un esempio potrebbe essere il sempre popolare “Post-it”: è nato dallo sviluppo di un adesivo che, contro ogni aspettativa, purtroppo, ma poi per fortuna, si staccava troppo rapidamente.

Innovazione di processo

Quando si tratta di migliorare i processi interni, si parla di innovazione di processo. I processi di produzione, i sistemi e altre procedure operative vengono cambiati, riprogettati ottimizzati in modo innovativo attraverso l’introduzione delle nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di organizzare il processo aziendale in un modo meglio spendibile commercialmente, orientato al cliente, più veloce, più flessibile e più sicuro. I miglioramenti orientati al processo possono essere innovazioni tecniche, come per esempio, l’incollaggio invece dell’avvitamento nella produzione di automobili, risparmiando peso e costi. Nel caso delle innovazioni organizzative, si possono annotare semplificazioni, ad esempio, quando le fatture cartacee vengono sostituite da fatture elettroniche, risparmiando così tempo e costi di spedizione. Questo si applica generalmente alle attività amministrative come le prenotazioni, le transazioni bancarie o la conclusione di contratti, che possono essere fatte più rapidamente online o tramite smartphone. Anche i processi logistici come la vendita e la distribuzione o i processi della catena di approvvigionamento sono notevolmente facilitati dai processi online.

Innovazione organizzativa

Fortemente legata all’innovazione di processo è l’innovazione organizzativa o strutturale. Da un lato, l’attenzione è rivolta all’introduzione di nuovi metodi nei processi aziendali: un esempio sono misure pensate per decentrare le decisioni o la creazione di un’organizzazione di gestione dei progetti più efficace. Lo scopo di questo tipo di innovazione è quindi quello di rendere più performante il lavoro e la cooperazione dei propri dipendenti. Ma si tratta anche di nuove forme di organizzazione del lavoro e di relazioni esterne con altre aziende o istituzioni. Le parole chiave qui sarebbero alleanze, accordi di cooperazione o integrazione dei fornitori.

Innovazione di marketing e del mercato

Al giorno d’oggi, la digitalizzazione e la globalizzazione portano a cambiamenti di mercato sempre più rapidi e frequenti. Pertanto, diventa sempre più importante integrare questi sviluppi anche in termini di comunicazione. I consumatori di solito non esitano a lungo a notare e attivare nuovi modi di comunicazione nonché di acquisto. E’ necessario introdurre metodi di marketing e di vendita che si differenziano da tutti i concorrenti. Particolare attenzione deve essere anche dedicata al design dei prodotti e alle tecniche pubblicitarie che mutano in modo veloce e costante. Lo stesso per sempre nuovi canali di distribuzione e forme di politica dei prezzi. Questo tipo di innovazione orientata al marketing si appaia all’innovazione di mercato.

Innovazione sociale e innovazione agile

La variante dell’innovazione sociale si orienta sull’area HR di un’azienda. Da un lato, si tratta di cambiamenti per quanto riguarda l’atmosfera di lavoro e la creazione di condizioni di lavoro sicure e adatte ai bisogni delle persone. Le innovazioni che sono descritte con il termine “sviluppo delle risorse umane” rafforzano la realizzazione di programmi formazione differenziati e puntuali. L’obiettivo è quello di adottare programmi di qualificazione o di riqualifica per i dipendenti e fidelizzarli. Allo stesso tempo agevolarli nel concetto lavoro-privato o soddisfazione personale. L’innovazione agile si lega, spesso, all’innovazione sociale: si prefigge di rispondere ai cambiamenti implementando parallelamente tecnologia e area personale.

in·no·va·zió·ne

Sono infinite le varietà di innovazione che possiamo rappresentare o considerare, ma con un’unica costante: l’innovazione non si ferma mai e si interconnette con tutte le sue declinazioni.

Il congedo sabbatico

Il concetto di “congedo sabbatico” è sempre più diffuso in Svizzera. Il datore di lavoro beneficia del ritorno al lavoro di dipendenti riposati e motivati. Di norma, il rapporto di lavoro è sospeso durante il periodo sabbatico, il che significa che il reddito e l’obbligo di contribuzione agli istituti assicurativi e pensionistici vengono meno.

Ciò influisce sulla copertura assicurativa e sulla pensione del dipendente. Mentre gli anni sabbatici pagati non sono quasi un problema, gli anni sabbatici non pagati pongono sempre problemi legali per il datore di lavoro. Questo articolo si occupa quindi degli obblighi del datore di lavoro in termini di congedo sabbatico non retribuito, con particolare attenzione agli enti previdenziali competenti. È possibile che durante il periodo di congedo sabbatico il datore di lavoro accetti di versare lo stipendio per intero o in parte. Ma non è affatto tenuto a pagare, né a concedere l’aspettativa che il dipendente richiede. Spetta sempre al datore di lavoro decidere, in base alla policy aziendale. Non si maturano ulteriori ferie e non sia ha neanche diritto a una parte della tredicesima.

Situazione iniziale

Accordo
Il congedo sabbatico ha lo scopo semplicemente di “sospendere” e non di interrompere i rapporti di lavoro. Il datore di lavoro dovrebbe annotare i dettagli in un contratto con il dipendente come le date, la durata e le conseguenze in termini di assicurazione sociale per motivi probatori.

Il periodo di congedo non retribuito è un periodo protetto?
Art. 335c172

La cessazione del rapporto di lavoro può essere pronunciata durante il congedo non retribuito. I principali obblighi contrattuali di entrambe le parti (es. pagamento della retribuzione contro prestazione di lavoro) sono sospesi durante il periodo sabbatico, ma resta il contratto di lavoro per gli altri diritti e doveri. Di conseguenza, il licenziamento può essere pronunciato anche durante il congedo non retribuito.

Attenzione:
Ma occorre invece verificare se è stato consegnato in conformità con le norme di legge e qual è l’inizio del periodo di risoluzione in tal caso. A seconda della data di notifica, ci si deve interrogare sull’inizio del periodo di preavviso. Deve dare alla persona licenziata il tempo di cercare un nuovo lavoro. La lettera di licenziamento è stata inviata dal datore di lavoro con la consapevolezza dell’assenza, per esempio dalla propria abitazione o dal Paese. Potrebbe, il collaboratore, solo venirne a conoscenza al suo ritorno e non avere tempo ragionevole per cercare un nuovo lavoro prima di quella data. Poiché il datore di lavoro ne è a conoscenza, il termine di preavviso dovrebbe decorrere solo dalla fine del congedo non retribuito. Il rapporto di lavoro prosegue quindi durante il periodo di preavviso per i mesi di disdetta e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per il lavoro svolto in tale periodo.

Pronunciando un licenziamento durante il congedo sabbatico di un dipendente, il datore di lavoro eviterebbe di pagare lo stipendio durante il periodo di preavviso e la certezza data di ritrovare il proprio posto di lavoro al termine, sono motivi di litigio molto spesso riconosciuti e il licenziamento può essere ritenuto abusivo.

Obbligo di informazione

In tema di copertura assicurativa, il flusso di informazioni si svolge in due fasi: nella prima fase, l’assicurato è tenuto ad informare il datore di lavoro; in secondo luogo, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore dei diritti che può vantare presso un istituto di previdenza o una compagnia di assicurazioni. Se il datore di lavoro non adempie al suo dovere di informazione, può subire conseguenze: se è certo che il lavoratore avrebbe, ad esempio, esteso un’ulteriore aggiuntiva assicurazione contro gli infortuni non professionali per la durata del congedo sabbatico avrà la stessa valenza allo stesso modo come se il datore di lavoro avesse stipulato questa assicurazione in caso di infortunio. In altre parole, il datore di lavoro sarà finanziariamente responsabile delle perdite subite dal lavoratore. Lo stesso vale se il datore di lavoro ha fornito informazioni false o incomplete. Per motivi di prova, si raccomanda pertanto di fornire per iscritto informazioni sufficientemente precise sulla copertura assicurativa o sulle possibilità di prosecuzione della stessa durante il congedo sabbatico, idealmente con una ricevuta di ricezione e comprensione da parte del dipendente, al fine di prevenire eventuali difficoltà riscontrabili nel caso di controversia.

Assicurazione infortuni non professionale

Il dovere alla continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro cessa dall’inizio del congedo sabbatico per l’intero periodo. La copertura assicurativa contro gli infortuni, invece, scade (solo) il 31° giorno dopo il quale cessa il diritto alla corresponsione della metà dello stipendio.

Per beneficiare della copertura assicurativa durante il congedo sabbatico, il lavoratore ha la possibilità di stipulare un’assicurazione convenzionale presso l’assicuratore del datore di lavoro per un massimo di 6 mesi. Unitamente alla proroga della copertura di 31 giorni, questa concede una copertura per 7 mesi dopo la scadenza del diritto allo stipendio. Tuttavia, un congedo sabbatico raramente dura più di 7 mesi. I premi devono essere pagati dal lavoratore entro la fine del periodo di 31 giorni di estensione della copertura, pena la decadenza dalla possibilità di stipulare un’assicurazione convenzionale. In alternativa a questa assicurazione convenzionale, l’assicurazione contro gli infortuni può essere inclusa nell’assicurazione sanitaria del dipendente. I dipendenti part-time il cui orario di lavoro settimanale è inferiore alle 8 ore non beneficiano della possibilità di stipulare un’assicurazione convenzionale. Se il lavoratore è impossibilitato a lavorare al termine del congedo sabbatico, viene ripristinato il diritto alla continuazione del pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro. Lo stesso vale per l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni se l’infortunio è avvenuto durante la copertura integrativa di 31 giorni o se è stata stipulata un’assicurazione convenzionale con l’assicuratore entro 180 giorni dall’inizio del congedo sabbatico.

Consigli pratici: il datore di lavoro deve informare immediatamente per iscritto il lavoratore della possibilità di stipulare un’assicurazione convenzionale all’inizio del congedo sabbatico. Trascorso il termine di 31 giorni, il lavoratore non potrà più beneficiare dell’assicurazione convenzionale.

Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia

Durante il periodo del congedo sabbatico il lavoratore non ha più diritto alla prosecuzione del pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro né alle prestazioni dell’indennità giornaliera in caso di malattia. Se è stata concordata la data di rientro al lavoro e in tale data il lavoratore è impossibilitato a lavorare per malattia, viene ripristinato l’obbligo di continuare a pagare la retribuzione. Se il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia per i propri dipendenti, è possibile continuare la copertura assicurativa durante il periodo sabbatico. Di norma, in caso di malattia esiste il diritto al trasferimento all’assicurazione l’indennità giornaliera individuale. I premi sono a carico del lavoratore. I dettagli possono essere trovati nelle disposizioni della rispettiva polizza assicurativa. A seconda dell’assicuratore, il diritto al passaggio all’assicurazione individuale deve essere esercitato entro 30-90 giorni dall’uscita dall’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera di malattia. Se il datore di lavoro non informa il lavoratore di tale termine, può essere ritenuto responsabile per i danni. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a informare il lavoratore di eventuali limitazioni alle prestazioni assicurative.

2° pilastro

Mentre la regolamentazione del primo pilastro è uniforme, le condizioni del secondo pilastro dipendono dall’istituto di previdenza del datore di lavoro. Per legge, la copertura assicurativa per invalidità e decesso termina un mese dopo l’ultimo pagamento dello stipendio. A seconda delle disposizioni dell’istituto di previdenza, durante il congedo sabbatico può essere assicurata la prosecuzione della copertura previdenziale, ovvero la copertura assicurativa in caso di decesso o invalidità continua senza interruzione e possono continuare a essere versati anche i contributi. La questione di chi paga i contributi è chiarita nel regolamento: a seconda dei casi, il datore di lavoro e il lavoratore continuano a versare i contributi al fondo pensione come prima oppure i contributi possono essere interamente a carico del datore di lavoro. Se, invece, non è prevista la prosecuzione dell’assicurazione, decorso il termine legale di un mese di copertura non è più prevista alcuna tutela in caso di decesso o invalidità.

Consiglio pratico: il datore di lavoro è obbligato a informare la cassa pensione dell’imminente congedo sabbatico. Le compagnie di assicurazione mettono a disposizione online i moduli di comunicazione. Questi devono essere presentati alla cassa pensione il prima possibile.

1° pilastro (AVS)

Con l’inizio del periodo sabbatico il rapporto di lavoro è solo sospeso; pertanto, nessun annuncio dovrebbe essere fatto alla cassa AVS. Se il periodo sabbatico non si estende per un intero anno solare, non ci sono importanti conseguenze sulla rendita pensione AVS. Sebbene la perdita di stipendio riduca il reddito soggetto all’AVS, non comporta lacune contributive. Se il congedo sabbatico si estende su un intero anno solare, ciò significa che il dipendente viene considerato inattivo durante il periodo del congedo sabbatico e deve dunque versare i cosiddetti contributi AVS per persone senza reddito. In caso contrario, ci saranno delle lacune nei contributi, che ridurranno la pensione di vecchiaia. Tale divario non può essere colmato in seguito, nemmeno con contributi AVS molto elevati; quindi, deve essere evitato a tutti i costi.

Nota: è contestato l’obbligo del datore di lavoro di informare in materia di 1° pilastro sulle conseguenze del congedo sabbatico, che, come spiegato, vale per la cassa pensione nonché per l’assicurazione contro gli infortuni e l’indennità giornaliera in caso di malattia. Contrariamente alle suddette assicurazioni, il fatto che i regolamenti della copertura AVS siano chiari e strutturati argomentano in modo inequivocabile. Tuttavia, si consiglia al datore di lavoro di informare il dipendente se il periodo sabbatico è di un anno o più lungo o (nel caso di un anno sabbatico più breve ma con reddito basso) se c’è il rischio di inadempienza contributiva.

Assegni familiari
Il godimento di un congedo non pagato è rilevante ai fini del salario e influisce quindi sul diritto agli assegni familiari. Nel caso di un congedo non pagato gli assegni familiari vengono ancora erogati nel mese in corso e per i tre mesi successivi, se:

• viene comunque raggiunto un salario annuale di CHF 7’170
• dopo il congedo non pagato si riprende il lavoro presso lo stesso datore di lavoro.

Cosa succede al termine del mese in corso e dei tre mesi successivi? Il diritto agli assegni familiari decade. L’altro genitore deve richiedere al proprio datore di lavoro la presentazione di una nuova richiesta di assegni familiari alla rispettiva cassa d’assegni familiari.


Conclusione


Un congedo sabbatico pone problemi legali al datore di lavoro in termini di obblighi di informazione così come la cessazione del rapporto di lavoro – soprattutto perché disposizioni legali diverse si applicano ai diversi istituti di previdenza sociale. Si consiglia pertanto ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di legge di informare il dipendente per iscritto e di chiedergli di firmare i documenti presentati. In caso di congedo sabbatico, una corrispondente lettera informativa dovrebbe essere assolutamente la norma per evitare ulteriori oneri finanziari evitabili.


Fonte: Weka, 01/02/2022, Melda Semi