I collaboratori della Cc-Ti pronti ad intervenire in caso di arresto cardiocircolatorio

Un personale correttamente formato permette di intervenire rapidamente ed in maniera efficace in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali contenendo i danni fisici subiti in caso di malore o infortunio. Dei semplici gesti che possono salvare una vita. Per tale motivo, alcuni collaboratori della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) hanno avuto la possibilità di partecipare al corso di primo soccorso “BLS-DAE SRC 4h” presso Croce Verde Lugano.

Già nel gennaio 2018 alcuni dipendenti della Cc-Ti avevano aderito a questa proposta formativa, certificandosi.

I partecipanti hanno acquisito le nozioni di base e le capacità necessarie a soccorrere la persona colta da arresto cardiocircolatorio (ACR) e di sostenere le funzioni vitali per mezzo della rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore (DAE). Questa formazione ha inoltre permesso al team Cc-Ti di aggiornare alcune conoscenze e tecniche di base per riconoscere e far fronte a situazioni che potrebbero sfociare in un ACR.

I corsi di formazione erogati da Croce Verde Lugano sono organizzati secondo le raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) e le linee guida 2020 della International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR). Al termine della formazione BLS viene rilasciata una certificazione di abilitazione alla rianimazione e defibrillazione, riconosciuta a livello europeo con una validità di 2 anni. Successivamente sarà possibile effettuare il corso BLS Refresh.

La formazione BLS permette inoltre di aderire alla rete dei “First Responder”, modello organizzativo innovativo ideato dalla Fondazione Ticino Cuore e dalla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (FCTSA) nell’ambito del “piano cantonale di intervento in caso di arresto cardiaco e rianimazione precoce”.

La rete “First Responder” è costituita infatti da un insieme di persone ed istituzioni che, su base volontaria, hanno dato la propria disponibilità ad essere allarmati da Ticino Soccorso 144 per situazioni di arresto cardiaco.

Nel nostro Cantone si contano annualmente tra i 250 e 300 arresti cardiaci improvvisi con una sopravvivenza globale del 14%, che aumenta fino al 55% in caso di fibrillazione ventricolare. Ad ogni minuto di ritardo nella defibrillazione la probabilità di successo per una rianimazione efficace si riduce del 7-10%.

Il sistema di emergenza territoriale ticinese generalmente giunge sul paziente colpito da ACR improvviso mediamente in 9 minuti. I tempi di arrivo sul luogo sono influenzati da diversi fattori quali la distribuzione della popolazione, il tipo di territorio, le caratteristiche dell’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario ed altre variabili.

La scelta della Cc-Ti di partecipare nuovamente alle iniziative proposte da Croce Verde Lugano è stata dettata dalla volontà di fornire ai propri dipendenti un’importante ed utile formazione di malore o infortunio.

Inoltre, con questa partecipazione, la Cc-Ti tiene a sensibilizzare le aziende sull’importanza di avvicinarsi alle tecniche di primo soccorso, con lo scopo di incrementare la rete di persone abilitate ad intervenire in caso di arresto cardiocircolatorio e di conseguenza aumentare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti.


Per un’informazione mirata sull’offerta formativa di Croce Verde Lugano è possibile contattare la Coordinatrice, Signora Remina Sorrentino: corsi@croceverde.ch – T. +41 79 762 66 22.

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 1)

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Ciò a determinate condizioni e per talune merci. Vediamo nel dettaglio quali.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento.

Il documento può essere richiesto sia da persone giuridiche sia da persone fisiche (privati) e utilizzato per ripetuti passaggi del confine con i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione relativa all’ammissione temporanea (la cosiddetta “Convenzione ATA”, firmata a Istanbul nel 1990):

Stato: ottobre 2022. L’elenco aggiornato è disponibile in tempo reale su www.ataswiss.ch/AtaCountries.aspx

Se un Paese non ha firmato la Convenzione ATA non è possibile utilizzare il Carnet, ma è necessario effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate durante mostre/esposizioni, fiere, congressi
  • materiale professionale
  • campioni commerciali
  • altro.

Attenzione: alcuni Paesi accettano il Carnet ATA solo per talune categorie di merci. Ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato solo l’accordo sui beni espositivi, mentre a settembre 2022 il Qatar ha approvato l’uso del Carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi per la sola durata della Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sito web di ATA Swiss riporta le informazioni rilevanti per i vari Paesi.

Merci destinate a mostre/esposizioni, fiere, congressi

Rientrano in questa categoria le merci destinate ad essere presentate o esposte, quali ad esempio quadri, opere d’arte o altro materiale espositivo così come materiale pubblicitario e dimostrativo utilizzato per la pubblicità delle merci esposte (es. registrazioni, film, diapositive e le apparecchiature necessarie per il loro utilizzo).

Generalmente non è consentita la vendita di merce esportata temporaneamente con il Carnet ATA per esposizione o presentazione: essa può essere venduta nella sua totalità o in parte solo in via eccezionale. In questo caso la merce venduta va fatturata immediatamente e bisogna avviare una procedura di importazione definitiva. Questa procedura si esegue in dogana durante la riesportazione della merce rimanente (oppure unicamente con il Carnet, se è stata venduta la totalità della merce), presentando alla dogana estera la fattura di vendita e il Carnet. La dogana estera provvederà al rilascio della bolla doganale con l’indicazione del numero del Carnet, che a sua volta dovrà essere timbrato con l’indicazione della vendita e il numero della relativa bolla doganale. Per quanto riguarda la dogana svizzera, secondo disposizioni valide dal 1° gennaio 2022, per poter regolarizzare le vendite all’estero su Carnet ATA bisognerà presentare un’istanza scritta alla direzione delle dogane del proprio circondario.

Materiale professionale

Con il termine di “materiale professionale” si intende tutto ciò che serve per esercitare la propria professione, quale:

  • il materiale utilizzato dai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione nonché da compagnie cinematografiche per realizzare servizi giornalistici, registrazioni, trasmissioni, film; (cfr. Appendice I e Appendice II della Convenzione ATA)
  • macchinari e attrezzature utilizzati per l’esercizio della propria professione (come utensili, trasformatori, cavi di misurazione, ecc.) (cfr. Appendice III della Convenzione ATA).

L’utilizzo del Carnet ATA è escluso nel caso di materiale utilizzato per:

  • la fabbricazione industriale
  • l’imballaggio delle merci
  • lo sfruttamento delle risorse minerarie (nella misura in cui non si tratta di utensili manuali)
  • la costruzione, la riparazione o la manutenzione di edifici (anche ponteggi)
  • lavori di sterro o simili.

Campioni commerciali

Trattasi di campioni di merci destinati unicamente alla presentazione o all’ordinazione (orologi, gioielli, tessuti, vestiti, scarpe, …).

Altro

Il Carnet ATA può essere richiesto anche per partecipare a gare o manifestazione sportive internazionali con cavalli, moto o vetture da corsa non targate, barche, ecc.

Uso non consentito del Carnet ATA

Il Carnet ATA non può essere utilizzato per:

  • il noleggio e il leasing
  • la lavorazione o la riparazione della merce esportata
  • materiali di consumo (opuscoli, gadget, ma anche viti, rotoli di carta) (*)
  • merci deperibili (es. prodotti alimentari). (*)

(*) prodotti destinati ad essere parzialmente o totalmente utilizzati.

Link utili

Dovuta diligenza in materia di diritti umani: una guida per le aziende

Dopo aver dedicato un webinar a questo importate tema lo scorso settembre, segnaliamo la pubblicazione di una guida aggiornata edita dalla Confederazione, nel quadro del Piano d’azione nazionale “Imprese e diritti umani” della Svizzera 2020–2023 (PAN).

Aspettative crescenti sulla condotta aziendale responsabile

Le imprese, in particolare quelle attive a livello globale, sono valutate sempre più spesso in base all’impatto delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente. Allo stesso tempo, le aspettative dei Governi, della società, dei clienti privati e commerciali e degli investitori che le aziende rispettino i diritti umani stanno aumentando.

Di fronte alle richieste di maggiore responsabilità da parte delle aziende, le Nazioni Unite hanno adottato nel 2011 i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani che descrivono la responsabilità fondamentale delle imprese di garantire il rispetto dei diritti umani e di non incidere negativamente su tali diritti attraverso le loro attività o le loro relazioni commerciali lungo l’intera catena di fornitura. Inoltre, gli stessi principi sono contenuti nelle Linee Guida dell’OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, che comprendono un catalogo più ampio di tematiche relative al comportamento responsabile dell’impresa (RBC). Nel quadro del Piano d’azione nazionale “Imprese e diritti umani” della Svizzera 2020–2023 (PAN), anche la Confederazione promuove il comportamento responsabile delle imprese. Il Consiglio federale richiede alle imprese che si assumano la loro responsabilità in materia di diritti umani. La condotta aziendale responsabile è un importante motore per lo sviluppo sostenibile ed assume un’importanza strategica per le aziende. Secondo gli standard internazionali l’attuazione della dovuta diligenza in materia di diritti umani si articola in sei fasi (v. grafico esplicativo).

Nuovi requisiti legali in Svizzera

Sono sempre più numerosi gli obblighi legali sulla dovuta diligenza e trasparenza per le aziende. In Svizzera, ad esempio, sulla base del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente”, si introducono nuovi obblighi per le aziende in tre aree tematiche:

  • la rendicontazione non-finanziaria,

e obblighi di dovuta diligenza e trasparenza nell’ambito

  • dei minerali dei conflitti e
  • del lavoro minorile.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, e si applicheranno per la prima volta nell’anno fiscale 2023.

Iniziare a cimentarsi nell’implementazione della dovuta diligenza

La maggior parte delle aziende si è già dotata di varie misure e processi relativi alla dovuta diligenza in materia di diritti umani, per esempio nell’area della salute e sicurezza sul lavoro, della non discriminazione o del lavoro minorile. Spesso, tuttavia, questi processi non sono stati istituiti nel contesto della dovuta diligenza sui diritti umani e, quindi, non sono immediatamente riconducibili ad essa. Un buon punto di partenza per implementare efficacemente la dovuta diligenza è quindi condurre un’analisi delle misure esistenti per valutare in che misura l’azienda già soddisfa i sei elementi fondamentali della dovuta diligenza e quali sono, eventualmente, le lacune da colmare. L’obiettivo è di partire da quello che già esiste e funziona. Sulla base di quest’analisi, si identificano misure utili per l’ulteriore sviluppo dei processi di dovuta diligenza e si può elaborare un primo rapporto sull’argomento.

Peculiarità per le PMI

La responsabilità di rispettare i diritti umani si applica a tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Tuttavia, l’implementazione concreta della dovuta diligenza varia a seconda delle dimensioni e del profilo di rischio dell’azienda, che deve sempre essere vincolato alle circostanze specifiche e al contesto operativo dell’azienda. Le peculiarità per le PMI derivano, per esempio

  • dalla capacità e il grado di formalizzazione dei processi aziendali e della struttura di gestione associati alla dovuta diligenza;
  • dalla natura delle relazioni con i fornitori e la complessità della catena di approvvigionamento. Infatti, le PMI mantengono relazioni più strette con i fornitori e presentano catene di fornitura che permettono di semplificare notevolmente i processi di dovuta diligenza.

Ciononostante, le misure specifiche adottate devono sempre tenere conto della gravità degli impatti sui diritti umani. Gli impatti gravi richiedono misure appropriate indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Una PMI con un alto profilo di rischio dovrebbe quindi implementare processi di dovuta diligenza più stringenti di una PMI caratterizzata da rischi meno elevati. Pertanto, il contesto e l’attività di un’azienda sono il primo elemento da considerare nel progettare la dovuta diligenza, mentre la dimensione dell’azienda rimane un aspetto secondario.

Nuova pubblicazione sul tema

Una guida pratica per le aziende è stata realizzata da focusright nell’ambito del Piano d’azione nazionale per le imprese e i diritti umani (PAN), su incarico della Segreteria di Stato dell’economia SECO e del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE. La guida aiuta sia le PMI che le grandi aziende a sviluppare e implementare processi pragmatici ed efficaci per integrare la dovuta diligenza in materia di diritti umani in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell’OCSE. Inoltre, indica i primi passi che possono risultare utili alle aziende per impostare la dovuta diligenza. Questa pubblicazione è disponibile attraverso questo link.


Articolo a cura di Regula Meng, Senior Consultant, focusright GmbH

DOCUMENTI UTILI
– pubblicazione “Linee guida pratiche sull’attuazione della diligenza in materia di diritti umani
sito focusright
sito ufficio di coordinazione del Piano nazionale per le imprese e i diritti umani e collegato alla SECO e alla Divisione Pace e diritti umani del DFAE

Rivedere il webinar “Due diligence (Dovuta diligenza) in materia di diritti umani” del 6 settembre 2022

Prodotti difettosi nell’UE: per la responsabilità basta il marchio

Chi appone il proprio marchio su un prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente, è considerato responsabile di eventuali danni da esso causato. Lo afferma la Corte di giustizia europea in una sentenza del 7 luglio 2022.

La sentenza della Corte di giustizia europea trae origine da una causa (C-264/21) intentata in Finlandia da una compagnia di assicurazione nei confronti di un’azienda produttrice di macchine da caffè in relazione al risarcimento di danni causati da un incendio provocato da una macchina da caffè difettosa fabbricata da una filiale della stessa in un altro Paese europeo. Nella fattispecie, una macchina da caffè difettosa prodotta in Romania dall’azienda italiana Saeco, filiale dell’azienda olandese Koninklijke Philips, ha causato un incendio. La macchina da caffè e la sua confezione recavano due marchi, Saeco e Philips, entrambi registrati da Koninklijke Philips. La marcatura CE apposta sulla macchina da caffè recava il marchio Saeco, un indirizzo italiano e la dicitura “Made in Romania”. Dopo aver rimborsato al consumatore i costi dei danni causati dall’incendio, la compagnia assicurativa Fennia ha intentato un’azione legale contro il proprietario dei marchi apposti sulla macchina, Koninklijke Philips, allo scopo di ottenere il risarcimento per i danni generati dal prodotto.

Secondo la Corte di giustizia, ai fini della protezione dei consumatori, la nozione di “produttore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata in modo ampio e “non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo”. Secondo la formulazione dell’art. 3 par. 1 quindi chi appone il suo nome, marchio o altro segno distintivo è considerato alla stessa stregua del fabbricante effettivo (“vero produttore”).

La Corte di giustizia ribadisce inoltre l’ampia definizione di produttore a protezione dei consumatori: i vari soggetti responsabili in quanto produttori sono sullo stesso piano (oltre al produttore vero e proprio e al quasi-produttore che ha apposto il suo marchio o segno distintivo come da art. 3 par. 1, figura responsabile allo stesso titolo anche l’importatore, cfr. art. 3 par. 2) e rispondono come debitori in solido. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere liberamente a chi chiedere il risarcimento integrale del danno.

Imprese responsabili per un Ticino sostenibile

Anche la Cc-Ti ha partecipato all’evento del DFE dedicato alle micro e piccole-medie aziende ed al tema CSR.

Si è svolto il 13 ottobre scorso a Stabio, alla presenza del Consigliere di Stato Christian Vitta e di un folto pubblico, l’evento “Imprese responsabili per un Ticino sostenibile”, a cui hanno partecipato in veste di relatori anche Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti e Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti.


È stata un’occasione preziosa per dare rilievo ad alcuni degli strumenti concreti che il DFE mette a disposizione delle micro e piccole medie imprese in questo ambito vieppiù importante per l’economia cantonale.

Come emerso anche dai lavori del Gruppo strategico per il rilancio del Paese, la responsabilità sociale delle imprese è sempre più centrale per favorire una crescita sostenibile e orientata al futuro del nostro tessuto economico e del nostro territorio. Pertanto il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), con l’obiettivo di rafforzare la promozione della responsabilità sociale delle imprese e sensibilizzare le aziende sull’importanza di consolidare il proprio impegno verso questo tema, ha organizzato l’evento “Imprese responsabili per un Ticino sostenibile”.  

L’evento si è aperto con i saluti del Consigliere di Stato Christian Vitta, del Sindaco di Stabio Simone Castelletti, del Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) Luca Albertoni e della Presidente dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) Roberta Pantani Tettamanti.

A seguire, gli interventi della Docente ricercatrice della SUPSI Jenny Assi e del CSR Manager della Cc-Ti Gianluca Pagani hanno dato ampio spazio alla promozione delle buone pratiche di responsabilità sociale che le aziende possono adottare e dello strumento del rapporto di sostenibilità semplificato. Quest’ultimo è stato voluto dal DFE, in collaborazione con la Cc-Ti e con il supporto scientifico della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Questo modello semplificato di rapporto di sostenibilità, facilmente accessibile online al sito www.ti-csrreport.ch, aiuta le aziende nell’allestire un rendiconto sull’impatto sociale e ambientale delle loro attività.

Si è tenuta in seguito una presentazione da parte del Direttore dell’ERS-MB, Claudio Guidotti, inerente al nuovo strumento di cui si è dotato l’ente nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese.  

Il pomeriggio si è concluso con una tavola rotonda, moderata dal giornalista della RSI Paolo Bobbià, che ha messo in evidenza le esperienze concrete di alcune aziende del territorio che applicano buone pratiche di responsabilità sociale delle imprese negli ambiti economico, sociale e ambientale.  

L’evento è inoltre stato un’occasione preziosa per far emergere e valorizzare maggiormente le numerose buone pratiche che le imprese già adottano a favore, ad esempio, del personale, della comunità e dell’ambiente, e per dare rilievo a un tema vieppiù importante per l’economia cantonale. 

Documenti utili


Il Report di sostenibilità – www.ti-csrreport.ch
È possibile avere dettagli in merito sul tema e consulenze dirette, contattando Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti o Sergio Trabattoni, Collaboratore CSR.

Mercati sempre più “ESG compliant”: la sostenibilità dei fornitori

L’acronimo ESG sta per Environment, Social, Governance e indica i criteri di valutazione dell’impegno di un’azienda in ambito ambientale e sociale nonché l’accuratezza e trasparenza del suo modo di agire.

I criteri ESG sono sempre più importanti: da un lato, la competitività di un’azienda dipende sempre più dalla sua capacità di garantire pratiche sostenibili lungo la catena del valore, dall’altro i consumatori sono sempre più consapevoli delle scelte che fanno con i loro acquisti e sollevano domande sulla loro provenienza e sostenibilità. Allo stesso tempo, quando cercano nuove opportunità di investimento, anche gli investitori sono sempre più orientati sulla sostenibilità e lo stesso si può affermare per le aziende partner (fornitori, clienti).

Negli ultimi due anni, le catene di approvvigionamento sono state sotto i riflettori internazionali, sia per la loro resilienza (leggi: interruzioni di fornitura), sia per il loro impatto (virtuoso o meno) sulla società. Ne sono un esempio le catene di fornitura europee, toccate dalla crisi energetica e dalla penuria di materie prime, ora confrontate con due nuove proposte legislative: la proposta di direttiva, presentata a febbraio, sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e la legge sulle materie prime critiche lanciata lo scorso 14 settembre con l’obiettivo di contrastare la dipendenza da Paesi come la Cina e di rendere più sicuro l’approvvigionamento.

Le materie prime critiche sono fattori chiave per preservare la competitività globale dei settori economici più strategici dell’Unione europea (UE) e per la transizione verde e digitale, nonché per raggiungere l’obiettivo prefissato di neutralità climatica entro il 2050. Se in Europa esistono innumerevoli riserve di materie prime non ancora utilizzate, l’accesso alle materie prime critiche è di fondamentale importanza. Molte di queste vengono infatti estratte principalmente in Cina (litio, terre rare,…) e per ridurre la dipendenza dal Paese di Mezzo, l’UE intende ora implementare strategie circolari attraverso misure di riciclo e riutilizzo delle materie prime critiche e ricorrere a fornitori alternativi, sfruttando nuove miniere sul suolo europeo e negoziando con Paesi partner (in tal senso, accordi con Cile, Messico e Nuova Zelanda saranno presto sottoposti a ratifica e negoziati con Australia e India verranno portati avanti).

Fornitori: tra diversificazione e due diligence

Se da un lato questa diversificazione riduce il rischio di dipendenza, dall’altro porta con sé nuovi compiti, in primis la selezione e la qualifica dei fornitori. Ciò è particolarmente critico nell’ambito minerario. I progetti minerari sono infatti associati a diversi rischi quali tensioni geopolitiche, conflitti armati, violazioni dei diritti umani, corruzione, emissioni, stress idrico, impatto sulla biodiversità, ecc. In questo contesto, un aspetto sempre più importante è quello della valutazione della responsabilità sociale d’impresa secondo i criteri ESG. Ciò comporta una verifica dell’adozione, da parte delle aziende, di pratiche di lavoro eque ed etiche, dell’implementazione di processi aziendali responsabili, ovvero volti a prevenire e controllare gli illeciti amministrativi o penali nonché dell’attuazione di pratiche ambientali sostenibili. In Europa, un contributo importante in tal senso lo potrà dare la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione europea a febbraio, anche se nazioni come Francia, Olanda, Norvegia e Germania, hanno già adottato leggi che obbligano le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento. Laddove però questo obbligo tocca direttamente le aziende di grandi dimensioni, ecco che la normativa prevede che queste tengano conto anche delle pratiche sia dei fornitori diretti sia dei fornitori indiretti, con la conseguenza che questi si vedranno richiedere informazioni riguardanti i processi di produzione e fabbricazione e il rispetto di requisiti in materia di responsabilità sociale d’impresa. Questo articolo è pertanto volto a sensibilizzare il lettore – in particolare se questi è un dirigente d’impresa o un supply chain manager – affinché la sua azienda applichi procedure di diligenza e nella fattispecie instauri dei processi atti a identificare, prevenire o mitigare i rischi di attività che causano violenza e abusi dei diritti umani e/o impatti negativi sull’ambiente e, in caso estremo, di porvi rimedio. Alla valutazione interna dei rischi deve seguire una valutazione della propria catena di fornitura.

Un processo di due diligence efficace

Come procedere? Senza entrare nello specifico, occorrerà innanzitutto rivedere le policy interne assicurandosi che il processo di selezione e di identificazione dei fornitori sia conforme agli obiettivi ambientali, etici ed operativi della propria azienda. A tal proposito è sicuramente utile creare una checklist con i criteri (proprietà, solidità finanziaria, sistemi di gestione ambientale e della qualità,…) e i rischi (reputazione, operatività, cybersecurity, ESG e nello specifico la responsabilità sociale d’impresa, e politica di approvvigionamento etico,…) da valutare nonché una matrice di ponderazione dei rischi (probabilità vs. gravità del rischio). Prima di concordare una transazione o di siglare un contratto, tutti i fornitori dovrebbero essere sottoposti ad una due diligence. Sebbene un certo grado di due diligence sia appropriato per tutti i livelli della supply chain, l’ampiezza e la profondità delle informazioni dovrebbero essere determinate dalla criticità del materiale, del prodotto o del servizio fornito dal fornitore nonché dal livello di rischio associato all’attività.

La direzione è ormai tracciata. Oltre all’UE, principale mercato di approvvigionamento per le aziende svizzere, è la stessa società civile a richiedere di implementare sistemi e processi che dimostrino la propria diligenza nell’intera catena del valore. Alle aziende il compito di rispondere a tali richieste.

Indennità per lavoro ridotto: fino al 31 dicembre 2022 è possibile inviare richieste di pagamento arretrato

News del Consiglio federale

In seguito alla decisione del Consiglio federale dell’11 marzo 2022, le aziende che nel 2020 e nel 2021 hanno conteggiato l’indennità per lavoro ridotto (ILR) secondo la procedura sommaria possono presentare una richiesta di riesame del diritto all’ILR. Esse hanno infatti la possibilità di far valere l’indennità per vacanze e giorni festivi relativa al periodo in oggetto per i collaboratori con salario mensile. Le relative richieste possono ora essere inoltrate fino al 31 dicembre 2022 tramite l’eService presente sul portale lavoro.swiss.



Indennità per lavoro ridotto nel contesto dell’attuale situazione del mercato dell’energia

Scheda informativa per le aziende – Assicurazione contro la disoccupazione (AD)/SECO

La SECO segue con attenzione gli sviluppi della situazione del mercato dell’energia. Per quanto concerne l’indennità per lavoro ridotto (ILR) dell’AD, le aziende sono tenute a osservare quanto segue:

  • L’ILR è disposizione delle aziende per perdite di lavoro computabili se sono soddisfatti i presupposti del diritto previsti dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Quanto esposto si applica anche nel caso di perdite di lavoro causate da un’eventuale situazione di penuria energetica o di un massiccio aumento dei prezzi dell’energia.
  • L’obiettivo dell’ILR è evitare perdite per ragioni economiche o causate da provvedimenti delle autorità e conservare così posti di lavoro.
  • Un’azienda può beneficiare dell’ILR per motivi economici solo dopo aver messo in atto ogni misura ragionevole possibile al fine di evitare perdite di lavoro e quando è esposta al rischio di licenziamenti.
  • La concessione dell’ILR è consentita solo in presenza di perdite di lavoro straordinarie e non riconducibili al normale rischio d’impresa.
  • Il semplice riferimento all’aumento dei prezzi dell’energia non è di norma sufficiente per poter beneficiare dell’ILR. La possibilità di considerare gli attuali aumenti dei prezzi dell’energia come parte del normale rischio d’impresa deve essere valutata caso per caso.
  • Visti gli attuali sviluppi del mercato dell’energia, è possibile indennizzare tramite l’ILR anche perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (come un possibile contingentamento).
  • Nel preannuncio di lavoro ridotto si deve, tra l’altro, illustrare dettagliatamente in che modo l’attuale situazione del mercato dell’energia incide nel concreto sul fabbisogno dell’azienda e dei relativi settori produttivi e per quale motivo non è possibile evitare la perdita di lavoro.
  • La verifica del diritto avviene caso per caso per mano del servizio cantonale competente.
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sull’introduzione del lavoro ridotto e di richiedere il loro consenso scritto. Il consenso dei singoli lavoratori può essere confermato anche da un rappresentante designato dai lavoratori.

Il servizio cantonale competente sarà lieto di rispondere alle vostre domande sul preannuncio di lavoro ridotto. Per domande relative al conteggio ILR potete rivolgervi alla cassa di disoccupazione competente.

Per essere costantemente aggiornati consultate le ultime informazioni sul portale centrale dell’AD lavoro.swiss. Questa scheda informativa è disponibile sulla pagina Indennità per lavoro ridotto.


LINK
Cassa cantonale di disoccupazione
Indennità per lavoro ridotto

Norvegia: nuova legge sulla supply chain

Dallo scorso 1° luglio la Norvegia applica la cosiddetta legge sulla trasparenza che, conformemente alle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, obbliga le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento.

La regolamentazione della due diligence (dovuta diligenza) si fa sempre più complessa e diffusa e la nuova legge norvegese sulla trasparenza (“Åpenhetsloven”) è un ulteriore esempio di quanto avviene sul continente europeo, a livello comunitario (cfr. articolo “Due diligence dei fornitori: è d’obbligo in Germania” dell’11 agosto) e non.

Dal 1° luglio 2022, l’Åpenhetsloven obbliga le grandi aziende norvegesi e le grandi aziende estere tassate in Norvegia al rispetto dei diritti umani fondamentali e di condizioni di lavoro dignitose in relazione alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, garantendo altresì al pubblico l’accesso alle informazioni su come queste imprese affrontano gli impatti negativi che si sono verificati.

Quali aziende sono soggette alla nuova normativa?

La legge tocca le aziende con sede in Norvegia che superano la soglia di due delle tre condizioni seguenti:

  • fatturato annuo: 70 milioni di NOK (ca. 6.8 mio. di franchi)
  • bilancio: 35 milioni di NOK (ca. 3.4 mio. di franchi)
  • numero medio di dipendenti: 50 ETP (equivalenti a tempo pieno).

La nuova normativa prevede che tali aziende tengano conto delle pratiche in materia di diritti umani e di lavoro equo non solo dei loro fornitori diretti, ma anche di tutti quei fornitori indiretti e subappaltatori che costituiscono l’intera catena del valore, dallo stadio di materia prima al prodotto finito (cfr. definizione di “supply chain” formulata nella sezione 3 della legge), nello specifico adottando misure per identificare le potenziali ed effettive violazioni nella loro base di approvvigionamento e implementando meccanismi per interrompere, prevenire o mitigare tali violazioni laddove queste si verifichino.

Licenziamento in tronco sulla base di semplici sospetti?

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

L’art. 337 del Codice delle obbligazioni rappresenta la base legale per il cosiddetto licenziamento con effetto immediato. Prevede infatti che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. La legge dà quindi la possibilità di licenziare un dipendente, senza rispettare i termini di preavviso ordinari, con effetto immediato sempre che ci si trovi in presenza di cause gravi.
Trattandosi di una disdetta straordinaria va subito precisato che solo mancanze particolarmente importanti giustificano una simile misura. La giurisprudenza è particolarmente restrittiva nell’ammettere la possibilità di risoluzione immediata del rapporto lavorativo. Sin qui apparentemente tutto chiaro.
Ma come ci si deve comportare nel caso in cui un datore di lavoro ha unicamente dei sospetti sul comportamento gravemente inadempiente del proprio dipendente? Deve attendere uno a quando i sospetti si rivelano concretamente fondati? Ma in tal caso non si rischia che la presenza in azienda per un periodo prolungato di una persona sospettata di gravi comportamenti produca danni eccessivi e non più riparabili? Di questo tema si è recentemente occupato il Tribunale federale (sentenza 4A_365/2020).
Nel caso in oggetto una banca aveva licenziato con effetto immediato un quadro aziendale perché sospettato, sulla base di una segnalazione esterna, di aver tentato di convincere alcuni colleghi di interrompere il rapporto di lavoro per poter poi essere assunti in comune presso un altro istituto finanziario attivo sulla medesima piazza, allettandoli con la prospettiva di importanti vantaggi economici personali. Nella sentenza il Tribunale federale ha ricordato i principi che permettono di procedere ad un licenziamento immediato sulla base di sospetti. Innanzitutto, il licenziamento in tronco è sempre giustificato se il datore di lavoro riesce in seguito a dimostrare le circostanze in ragione delle quali la relazione di fiducia fra le parti dev’essere considerata irrimediabilmente distrutta. È dunque in principio la situazione reale che prevale, anche quando questa è solo constatata posteriormente alla rescissione del contratto. I gravi sospetti, in questo caso, si rivelano a posteriori fondati. Oppure vi è una seconda possibilità: si può infatti ammettere una disdetta basata su soli sospetti, senza che questi siano successivamente confermati, se la violazione contrattuale imputata è sufficientemente grave da compromettere il rapporto di fiducia e rendere intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro e se il datore di lavoro ha comunque fatto tutto ciò che si poteva da lui pretendere per verificare l’esattezza dei fatti.

Nella sentenza di cui sopra il Tribunale federale ha constatato che il datore di lavoro, fondandosi unicamente su una segnalazione esterna, non aveva effettuato tutto quanto necessario per chiarire la fondatezza dei sospetti. Di conseguenza, a queste condizioni, la banca non avrebbe potuto procedere al licenziamento con effetto immediato.

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