Prodotti difettosi nell’UE: per la responsabilità basta il marchio

Chi appone il proprio marchio su un prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente, è considerato responsabile di eventuali danni da esso causato. Lo afferma la Corte di giustizia europea in una sentenza del 7 luglio 2022.

La sentenza della Corte di giustizia europea trae origine da una causa (C-264/21) intentata in Finlandia da una compagnia di assicurazione nei confronti di un’azienda produttrice di macchine da caffè in relazione al risarcimento di danni causati da un incendio provocato da una macchina da caffè difettosa fabbricata da una filiale della stessa in un altro Paese europeo. Nella fattispecie, una macchina da caffè difettosa prodotta in Romania dall’azienda italiana Saeco, filiale dell’azienda olandese Koninklijke Philips, ha causato un incendio. La macchina da caffè e la sua confezione recavano due marchi, Saeco e Philips, entrambi registrati da Koninklijke Philips. La marcatura CE apposta sulla macchina da caffè recava il marchio Saeco, un indirizzo italiano e la dicitura “Made in Romania”. Dopo aver rimborsato al consumatore i costi dei danni causati dall’incendio, la compagnia assicurativa Fennia ha intentato un’azione legale contro il proprietario dei marchi apposti sulla macchina, Koninklijke Philips, allo scopo di ottenere il risarcimento per i danni generati dal prodotto.

Secondo la Corte di giustizia, ai fini della protezione dei consumatori, la nozione di “produttore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata in modo ampio e “non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo”. Secondo la formulazione dell’art. 3 par. 1 quindi chi appone il suo nome, marchio o altro segno distintivo è considerato alla stessa stregua del fabbricante effettivo (“vero produttore”).

La Corte di giustizia ribadisce inoltre l’ampia definizione di produttore a protezione dei consumatori: i vari soggetti responsabili in quanto produttori sono sullo stesso piano (oltre al produttore vero e proprio e al quasi-produttore che ha apposto il suo marchio o segno distintivo come da art. 3 par. 1, figura responsabile allo stesso titolo anche l’importatore, cfr. art. 3 par. 2) e rispondono come debitori in solido. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere liberamente a chi chiedere il risarcimento integrale del danno.

Imprese responsabili per un Ticino sostenibile

Anche la Cc-Ti ha partecipato all’evento del DFE dedicato alle micro e piccole-medie aziende ed al tema CSR.

Si è svolto il 13 ottobre scorso a Stabio, alla presenza del Consigliere di Stato Christian Vitta e di un folto pubblico, l’evento “Imprese responsabili per un Ticino sostenibile”, a cui hanno partecipato in veste di relatori anche Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti e Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti.


È stata un’occasione preziosa per dare rilievo ad alcuni degli strumenti concreti che il DFE mette a disposizione delle micro e piccole medie imprese in questo ambito vieppiù importante per l’economia cantonale.

Come emerso anche dai lavori del Gruppo strategico per il rilancio del Paese, la responsabilità sociale delle imprese è sempre più centrale per favorire una crescita sostenibile e orientata al futuro del nostro tessuto economico e del nostro territorio. Pertanto il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), con l’obiettivo di rafforzare la promozione della responsabilità sociale delle imprese e sensibilizzare le aziende sull’importanza di consolidare il proprio impegno verso questo tema, ha organizzato l’evento “Imprese responsabili per un Ticino sostenibile”.  

L’evento si è aperto con i saluti del Consigliere di Stato Christian Vitta, del Sindaco di Stabio Simone Castelletti, del Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) Luca Albertoni e della Presidente dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) Roberta Pantani Tettamanti.

A seguire, gli interventi della Docente ricercatrice della SUPSI Jenny Assi e del CSR Manager della Cc-Ti Gianluca Pagani hanno dato ampio spazio alla promozione delle buone pratiche di responsabilità sociale che le aziende possono adottare e dello strumento del rapporto di sostenibilità semplificato. Quest’ultimo è stato voluto dal DFE, in collaborazione con la Cc-Ti e con il supporto scientifico della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Questo modello semplificato di rapporto di sostenibilità, facilmente accessibile online al sito www.ti-csrreport.ch, aiuta le aziende nell’allestire un rendiconto sull’impatto sociale e ambientale delle loro attività.

Si è tenuta in seguito una presentazione da parte del Direttore dell’ERS-MB, Claudio Guidotti, inerente al nuovo strumento di cui si è dotato l’ente nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese.  

Il pomeriggio si è concluso con una tavola rotonda, moderata dal giornalista della RSI Paolo Bobbià, che ha messo in evidenza le esperienze concrete di alcune aziende del territorio che applicano buone pratiche di responsabilità sociale delle imprese negli ambiti economico, sociale e ambientale.  

L’evento è inoltre stato un’occasione preziosa per far emergere e valorizzare maggiormente le numerose buone pratiche che le imprese già adottano a favore, ad esempio, del personale, della comunità e dell’ambiente, e per dare rilievo a un tema vieppiù importante per l’economia cantonale. 

Documenti utili


Il Report di sostenibilità – www.ti-csrreport.ch
È possibile avere dettagli in merito sul tema e consulenze dirette, contattando Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti o Sergio Trabattoni, Collaboratore CSR.

Mercati sempre più “ESG compliant”: la sostenibilità dei fornitori

L’acronimo ESG sta per Environment, Social, Governance e indica i criteri di valutazione dell’impegno di un’azienda in ambito ambientale e sociale nonché l’accuratezza e trasparenza del suo modo di agire.

I criteri ESG sono sempre più importanti: da un lato, la competitività di un’azienda dipende sempre più dalla sua capacità di garantire pratiche sostenibili lungo la catena del valore, dall’altro i consumatori sono sempre più consapevoli delle scelte che fanno con i loro acquisti e sollevano domande sulla loro provenienza e sostenibilità. Allo stesso tempo, quando cercano nuove opportunità di investimento, anche gli investitori sono sempre più orientati sulla sostenibilità e lo stesso si può affermare per le aziende partner (fornitori, clienti).

Negli ultimi due anni, le catene di approvvigionamento sono state sotto i riflettori internazionali, sia per la loro resilienza (leggi: interruzioni di fornitura), sia per il loro impatto (virtuoso o meno) sulla società. Ne sono un esempio le catene di fornitura europee, toccate dalla crisi energetica e dalla penuria di materie prime, ora confrontate con due nuove proposte legislative: la proposta di direttiva, presentata a febbraio, sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e la legge sulle materie prime critiche lanciata lo scorso 14 settembre con l’obiettivo di contrastare la dipendenza da Paesi come la Cina e di rendere più sicuro l’approvvigionamento.

Le materie prime critiche sono fattori chiave per preservare la competitività globale dei settori economici più strategici dell’Unione europea (UE) e per la transizione verde e digitale, nonché per raggiungere l’obiettivo prefissato di neutralità climatica entro il 2050. Se in Europa esistono innumerevoli riserve di materie prime non ancora utilizzate, l’accesso alle materie prime critiche è di fondamentale importanza. Molte di queste vengono infatti estratte principalmente in Cina (litio, terre rare,…) e per ridurre la dipendenza dal Paese di Mezzo, l’UE intende ora implementare strategie circolari attraverso misure di riciclo e riutilizzo delle materie prime critiche e ricorrere a fornitori alternativi, sfruttando nuove miniere sul suolo europeo e negoziando con Paesi partner (in tal senso, accordi con Cile, Messico e Nuova Zelanda saranno presto sottoposti a ratifica e negoziati con Australia e India verranno portati avanti).

Fornitori: tra diversificazione e due diligence

Se da un lato questa diversificazione riduce il rischio di dipendenza, dall’altro porta con sé nuovi compiti, in primis la selezione e la qualifica dei fornitori. Ciò è particolarmente critico nell’ambito minerario. I progetti minerari sono infatti associati a diversi rischi quali tensioni geopolitiche, conflitti armati, violazioni dei diritti umani, corruzione, emissioni, stress idrico, impatto sulla biodiversità, ecc. In questo contesto, un aspetto sempre più importante è quello della valutazione della responsabilità sociale d’impresa secondo i criteri ESG. Ciò comporta una verifica dell’adozione, da parte delle aziende, di pratiche di lavoro eque ed etiche, dell’implementazione di processi aziendali responsabili, ovvero volti a prevenire e controllare gli illeciti amministrativi o penali nonché dell’attuazione di pratiche ambientali sostenibili. In Europa, un contributo importante in tal senso lo potrà dare la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione europea a febbraio, anche se nazioni come Francia, Olanda, Norvegia e Germania, hanno già adottato leggi che obbligano le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento. Laddove però questo obbligo tocca direttamente le aziende di grandi dimensioni, ecco che la normativa prevede che queste tengano conto anche delle pratiche sia dei fornitori diretti sia dei fornitori indiretti, con la conseguenza che questi si vedranno richiedere informazioni riguardanti i processi di produzione e fabbricazione e il rispetto di requisiti in materia di responsabilità sociale d’impresa. Questo articolo è pertanto volto a sensibilizzare il lettore – in particolare se questi è un dirigente d’impresa o un supply chain manager – affinché la sua azienda applichi procedure di diligenza e nella fattispecie instauri dei processi atti a identificare, prevenire o mitigare i rischi di attività che causano violenza e abusi dei diritti umani e/o impatti negativi sull’ambiente e, in caso estremo, di porvi rimedio. Alla valutazione interna dei rischi deve seguire una valutazione della propria catena di fornitura.

Un processo di due diligence efficace

Come procedere? Senza entrare nello specifico, occorrerà innanzitutto rivedere le policy interne assicurandosi che il processo di selezione e di identificazione dei fornitori sia conforme agli obiettivi ambientali, etici ed operativi della propria azienda. A tal proposito è sicuramente utile creare una checklist con i criteri (proprietà, solidità finanziaria, sistemi di gestione ambientale e della qualità,…) e i rischi (reputazione, operatività, cybersecurity, ESG e nello specifico la responsabilità sociale d’impresa, e politica di approvvigionamento etico,…) da valutare nonché una matrice di ponderazione dei rischi (probabilità vs. gravità del rischio). Prima di concordare una transazione o di siglare un contratto, tutti i fornitori dovrebbero essere sottoposti ad una due diligence. Sebbene un certo grado di due diligence sia appropriato per tutti i livelli della supply chain, l’ampiezza e la profondità delle informazioni dovrebbero essere determinate dalla criticità del materiale, del prodotto o del servizio fornito dal fornitore nonché dal livello di rischio associato all’attività.

La direzione è ormai tracciata. Oltre all’UE, principale mercato di approvvigionamento per le aziende svizzere, è la stessa società civile a richiedere di implementare sistemi e processi che dimostrino la propria diligenza nell’intera catena del valore. Alle aziende il compito di rispondere a tali richieste.

Indennità per lavoro ridotto: fino al 31 dicembre 2022 è possibile inviare richieste di pagamento arretrato

News del Consiglio federale

In seguito alla decisione del Consiglio federale dell’11 marzo 2022, le aziende che nel 2020 e nel 2021 hanno conteggiato l’indennità per lavoro ridotto (ILR) secondo la procedura sommaria possono presentare una richiesta di riesame del diritto all’ILR. Esse hanno infatti la possibilità di far valere l’indennità per vacanze e giorni festivi relativa al periodo in oggetto per i collaboratori con salario mensile. Le relative richieste possono ora essere inoltrate fino al 31 dicembre 2022 tramite l’eService presente sul portale lavoro.swiss.



Indennità per lavoro ridotto nel contesto dell’attuale situazione del mercato dell’energia

Scheda informativa per le aziende – Assicurazione contro la disoccupazione (AD)/SECO

La SECO segue con attenzione gli sviluppi della situazione del mercato dell’energia. Per quanto concerne l’indennità per lavoro ridotto (ILR) dell’AD, le aziende sono tenute a osservare quanto segue:

  • L’ILR è disposizione delle aziende per perdite di lavoro computabili se sono soddisfatti i presupposti del diritto previsti dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Quanto esposto si applica anche nel caso di perdite di lavoro causate da un’eventuale situazione di penuria energetica o di un massiccio aumento dei prezzi dell’energia.
  • L’obiettivo dell’ILR è evitare perdite per ragioni economiche o causate da provvedimenti delle autorità e conservare così posti di lavoro.
  • Un’azienda può beneficiare dell’ILR per motivi economici solo dopo aver messo in atto ogni misura ragionevole possibile al fine di evitare perdite di lavoro e quando è esposta al rischio di licenziamenti.
  • La concessione dell’ILR è consentita solo in presenza di perdite di lavoro straordinarie e non riconducibili al normale rischio d’impresa.
  • Il semplice riferimento all’aumento dei prezzi dell’energia non è di norma sufficiente per poter beneficiare dell’ILR. La possibilità di considerare gli attuali aumenti dei prezzi dell’energia come parte del normale rischio d’impresa deve essere valutata caso per caso.
  • Visti gli attuali sviluppi del mercato dell’energia, è possibile indennizzare tramite l’ILR anche perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (come un possibile contingentamento).
  • Nel preannuncio di lavoro ridotto si deve, tra l’altro, illustrare dettagliatamente in che modo l’attuale situazione del mercato dell’energia incide nel concreto sul fabbisogno dell’azienda e dei relativi settori produttivi e per quale motivo non è possibile evitare la perdita di lavoro.
  • La verifica del diritto avviene caso per caso per mano del servizio cantonale competente.
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sull’introduzione del lavoro ridotto e di richiedere il loro consenso scritto. Il consenso dei singoli lavoratori può essere confermato anche da un rappresentante designato dai lavoratori.

Il servizio cantonale competente sarà lieto di rispondere alle vostre domande sul preannuncio di lavoro ridotto. Per domande relative al conteggio ILR potete rivolgervi alla cassa di disoccupazione competente.

Per essere costantemente aggiornati consultate le ultime informazioni sul portale centrale dell’AD lavoro.swiss. Questa scheda informativa è disponibile sulla pagina Indennità per lavoro ridotto.


LINK
Cassa cantonale di disoccupazione
Indennità per lavoro ridotto

Norvegia: nuova legge sulla supply chain

Dallo scorso 1° luglio la Norvegia applica la cosiddetta legge sulla trasparenza che, conformemente alle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, obbliga le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento.

La regolamentazione della due diligence (dovuta diligenza) si fa sempre più complessa e diffusa e la nuova legge norvegese sulla trasparenza (“Åpenhetsloven”) è un ulteriore esempio di quanto avviene sul continente europeo, a livello comunitario (cfr. articolo “Due diligence dei fornitori: è d’obbligo in Germania” dell’11 agosto) e non.

Dal 1° luglio 2022, l’Åpenhetsloven obbliga le grandi aziende norvegesi e le grandi aziende estere tassate in Norvegia al rispetto dei diritti umani fondamentali e di condizioni di lavoro dignitose in relazione alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, garantendo altresì al pubblico l’accesso alle informazioni su come queste imprese affrontano gli impatti negativi che si sono verificati.

Quali aziende sono soggette alla nuova normativa?

La legge tocca le aziende con sede in Norvegia che superano la soglia di due delle tre condizioni seguenti:

  • fatturato annuo: 70 milioni di NOK (ca. 6.8 mio. di franchi)
  • bilancio: 35 milioni di NOK (ca. 3.4 mio. di franchi)
  • numero medio di dipendenti: 50 ETP (equivalenti a tempo pieno).

La nuova normativa prevede che tali aziende tengano conto delle pratiche in materia di diritti umani e di lavoro equo non solo dei loro fornitori diretti, ma anche di tutti quei fornitori indiretti e subappaltatori che costituiscono l’intera catena del valore, dallo stadio di materia prima al prodotto finito (cfr. definizione di “supply chain” formulata nella sezione 3 della legge), nello specifico adottando misure per identificare le potenziali ed effettive violazioni nella loro base di approvvigionamento e implementando meccanismi per interrompere, prevenire o mitigare tali violazioni laddove queste si verifichino.

Licenziamento in tronco sulla base di semplici sospetti?

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

L’art. 337 del Codice delle obbligazioni rappresenta la base legale per il cosiddetto licenziamento con effetto immediato. Prevede infatti che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. La legge dà quindi la possibilità di licenziare un dipendente, senza rispettare i termini di preavviso ordinari, con effetto immediato sempre che ci si trovi in presenza di cause gravi.
Trattandosi di una disdetta straordinaria va subito precisato che solo mancanze particolarmente importanti giustificano una simile misura. La giurisprudenza è particolarmente restrittiva nell’ammettere la possibilità di risoluzione immediata del rapporto lavorativo. Sin qui apparentemente tutto chiaro.
Ma come ci si deve comportare nel caso in cui un datore di lavoro ha unicamente dei sospetti sul comportamento gravemente inadempiente del proprio dipendente? Deve attendere uno a quando i sospetti si rivelano concretamente fondati? Ma in tal caso non si rischia che la presenza in azienda per un periodo prolungato di una persona sospettata di gravi comportamenti produca danni eccessivi e non più riparabili? Di questo tema si è recentemente occupato il Tribunale federale (sentenza 4A_365/2020).
Nel caso in oggetto una banca aveva licenziato con effetto immediato un quadro aziendale perché sospettato, sulla base di una segnalazione esterna, di aver tentato di convincere alcuni colleghi di interrompere il rapporto di lavoro per poter poi essere assunti in comune presso un altro istituto finanziario attivo sulla medesima piazza, allettandoli con la prospettiva di importanti vantaggi economici personali. Nella sentenza il Tribunale federale ha ricordato i principi che permettono di procedere ad un licenziamento immediato sulla base di sospetti. Innanzitutto, il licenziamento in tronco è sempre giustificato se il datore di lavoro riesce in seguito a dimostrare le circostanze in ragione delle quali la relazione di fiducia fra le parti dev’essere considerata irrimediabilmente distrutta. È dunque in principio la situazione reale che prevale, anche quando questa è solo constatata posteriormente alla rescissione del contratto. I gravi sospetti, in questo caso, si rivelano a posteriori fondati. Oppure vi è una seconda possibilità: si può infatti ammettere una disdetta basata su soli sospetti, senza che questi siano successivamente confermati, se la violazione contrattuale imputata è sufficientemente grave da compromettere il rapporto di fiducia e rendere intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro e se il datore di lavoro ha comunque fatto tutto ciò che si poteva da lui pretendere per verificare l’esattezza dei fatti.

Nella sentenza di cui sopra il Tribunale federale ha constatato che il datore di lavoro, fondandosi unicamente su una segnalazione esterna, non aveva effettuato tutto quanto necessario per chiarire la fondatezza dei sospetti. Di conseguenza, a queste condizioni, la banca non avrebbe potuto procedere al licenziamento con effetto immediato.

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Scopri il Servizio giuridico della Cc-Ti!

CH-UK: norme di origine applicabili definitivamente

Le norme di origine introdotte provvisoriamente il 1° settembre 2021 sono ora definitivamente in vigore.

La decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito di incorporare nell’accordo commerciale le regole rivedute della convenzione PEM è entrata definitivamente in vigore il 1° ottobre 2022.  Per ulteriori ragguagli si rinvia alla relativa circolare R-30.

Le disposizioni in materia d’origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie possono essere consultati nella direttiva 30 (R-30) su R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci (admin.ch)

Eco-branding: ridurre l’impatto ecologico dell’immagine di un marchio

I progressi tecnologici e la produzione di massa sono diventati una vera minaccia per l’ecosistema del pianeta. Di conseguenza, la popolazione sta diventando sempre più consapevole dei propri consumi e del proprio stile di vita e cerca anche di far sì che le imprese si responsabilizzino in materia di tutela dell’ambiente.

Grazie agli sforzi di aziende e privati, l’eco-responsabilità è diventata una priorità importante. Una società che segue principi ecologici è detta “sostenibile” o “verde”. Utilizza efficacemente le risorse umane e naturali e si assume la responsabilità delle proprie azioni. Un approccio così sensato al business comporta una serie di vantaggi per le aziende, tra cui la fidelizzazione dei clienti.

In effetti, i consumatori di oggi desiderano che i marchi condividano i loro stessi valori. Un cliente che acquista un prodotto di un’impresa, manifesta anche l’accettazione dei valori di tale società e il suo sostegno allo sviluppo sostenibile.
Anche altri vantaggi, come i vantaggi competitivi, sono ugualmente importanti. Un’azienda cosiddetta “verde” ha spesso più successo dei suoi concorrenti non-verdi. Spesso, i consumatori sono disposti a spendere di più per prodotti eco-compatibili e boicottare le aziende che ignorano le preoccupazioni ambientali. Tuttavia, questo approccio sostenibile comporta due sfide principali: la produzione e i costi.

Per quanto riguarda la produzione, è infatti necessario trovare fornitori che condividano gli stessi valori. Ciò richiede ulteriori sforzi per quanto riguarda la supervisione/controllo delle fasi di produzione e l’acquisto delle materie prime. Un approccio ecologico implica generalmente anche costi di produzione più elevati che si traducono in prezzi di vendita più alti. Ciò può allontanare una parte dei clienti che preferiscono il prezzo alla qualità, ma anche fidelizzare coloro che si dedicano alla causa in modo convinto a 360°.

I marchi verdi si impegnano a rendere il pianeta un posto migliore dal punto di vista ecologico. Questa ambizione deve quindi manifestarsi in tutto ciò che intraprendono e nella comunicazione puntuale con i loro clienti.

Eco-branding: che cos’è?

L’eco-branding consiste nel limitare le risorse utilizzate per la comunicazione del marchio. Combina approccio eco-responsabile e comunicazione. L’idea è quella di integrare una riflessione eco-responsabile nella creazione della propria immagine di marca. Il processo mira a limitare l’impatto ambientale del marchio riducendo gli elementi grafici.

Ad esempio, la semplificazione di un logo ridurrebbe l’inchiostro utilizzato, quindi avrebbe un doppio impatto: ecologico ed economico. Di conseguenza, l’approccio influenza tutti gli elementi grafici di un marchio. Sia il logo, il colore, la tipografia e l’illustrazione. Inoltre, interviene anche nella scelta del sito web, dell’inchiostro o della carta.

L’eco-branding si inserisce così nelle strategie di responsabilità sociale delle imprese (CSR) e sviluppo sostenibile.

Attuazione dell’eco-branding

L’eco – logo: l’obiettivo principale di un eco-logo è quello di consumare meno inchiostro durante la stampa al fine di limitare l’impatto ecologico. È quindi necessario affinare le linee e anche limitare le sfumature di colore. Di conseguenza, i loghi-ecologici si identificano per il loro aspetto piuttosto essenziale.

Gli eco – colori: le scelte cromatiche di un marchio possono anche avere un impatto eco-responsabile. Per così dire, bisognerebbe privilegiare l’uso dei colori CMYK ricavati dal processo a quattro colori. Il colore viene quindi creato con l’aggiunta della percentuale delle quattro tonalità; ciano, magenta, giallo e nero. Per un eco-colore, la somma di questi quattro colori non deve superare il 100%. Pur utilizzando meno inchiostro, si tratta di ridurre l’intensità di un colore senza che ciò si veda ad occhio nudo.

Gli eco – font: anche il carattere scelto ha un impatto sull’eco-branding. Infatti, più un carattere è sottile e stretto, meno inchiostro utilizzerà. Alcuni fonts classici possono fungere da eco-fonts. Tuttavia, da qualche tempo, i caratteri sono pensati appositamente per l’eco-branding.

L’eco – IU: un’interfaccia utente ecosostenibile passa attraverso la progettazione di un’interfaccia utente che richiede meno spazio su un server, limita il consumo di energia e larghezza di banda e preserva la durata di vita delle batterie. Alcune tracce eco-IU: limitare la luminosità, risparmiare energia sui display OLED, ridurre le dimensioni dei file per ridurre lo spazio di archiviazione sui server.


Fonte: Marina Lauper, Magazine swiss print communication n° 6-7 2022; traduzione ed adattamento Cc-Ti

Dazi sui prodotti agricoli trasformati: adattamento dei prezzi di riferimento

L’8 settembre 2022, il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 ha deciso di aggiornare, a partire dal 1° ottobre 2022, i prezzi di riferimento delle materie prime agricole. Questi prezzi servono per calcolare i dazi sulle importazioni di diversi prodotti agricoli trasformati provenienti dall’UE. A decorrere dalla stessa data verranno aggiornati anche i dazi sugli stessi prodotti importati da Paesi terzi.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) disciplina il commercio bilaterale Svizzera-UE di prodotti agricoli trasformati, quali cioccolato, biscotti e altri prodotti da forno, minestre, alimenti per bambini, paste alimentari e gelati. Esso consente alla Svizzera di compensare i prezzi più elevati delle materie prime agricole con dazi sui prodotti agricoli trasformati all’importazione e mira quindi a preservare la competitività dell’industria alimentare svizzera.

I suddetti dazi sono basati sui prezzi di riferimento delle materie prime agricole, essi sono definiti nel protocollo n.2 sono aggiornati regolarmente dal Comitato misto.

Sempre dal 1° ottobre 2022 il Consiglio federale adeguerà i dazi applicati nel commercio di prodotti agricoli trasformati con Paesi terzi esterni all’UE, anch’essi poggianti su differenze di prezzo aggiornate periodicamente.

Link utile: Tares


Fonte: Comunicato stampa della SECO del 14.09.2022