I diplomati del corso Impiegato/a export

Sono stati consegnati i diplomi delle CCIS a conclusione della prima edizione del corso Impiegato/a export

Congratulazioni ai diplomati: Chiara Baechler, Simona Balletto El-Achkar, Monica De Col Conigliaro, Giuliana La Barbera, Debora Monti, Francesco Saracino e Silvia Tavecchio.

Imballaggi destinati al mercato italiano: etichetta ambientale obbligatoria

A prescindere da ogni altro obbligo di etichettatura relativo ai prodotti ivi contenuti, dal 1° gennaio 2023 sugli imballaggi destinati al consumo in Italia devono essere indicate anche le modalità di raccolta e smaltimento ai fini ambientali.

Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore in Italia il Decreto legislativo 116/2020 che modifica l’art. 219, comma 5 del Decreto legislativo 152/2006 e stabilisce che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 129/97/CE della Commissione”.

Stando a quanto decretato dal legislatore italiano, gli imballaggi (primari, secondari, terziari) immessi al consumo dopo il 1° gennaio 2023 devono pertanto essere muniti di etichettatura così composta (requisiti minimi obbligatori):

  • natura dei materiali utilizzati
  • indicazione sul tipo di raccolta

Si consiglia altresì di indicare la tipologia di imballaggio e i suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità.

Il servizio Commercio internazionale della Cc-Ti ha predisposto una breve scheda informativa che sintetizza la tematica e fornisce documenti e link utili. La scheda è riservata agli associati e può essere richiesta a: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Austria, legge sugli imballaggi: nuovi obblighi dal 2023

Dal 1° gennaio 2023 in Austria vige l’obbligo di nomina di un rappresentante autorizzato per le aziende straniere che forniscono imballaggi o beni confezionati a consumatori finali privati tramite e-commerce.

In Austria, il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore una modifica al decreto austriaco sugli imballaggi (VerpackungsVO, VVO): in base all’art. 16b VVO in combinato disposto con l’art. 13g (cpv 1 riga 5) della legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz, AWG), le aziende straniere che non hanno una sede legale o uno stabilimento nel Paese e che, nel contesto di una vendita a distanza, forniscono imballaggi o beni confezionati a un consumatore finale privato sono assoggettate all’obbligo di nomina di un rappresentante autorizzato (Bevollmächtigter). L’atto di nomina deve essere autenticato da un notaio.

Il rappresentante autorizzato deve essere una persona fisica o giuridica con domicilio rispettivamente sede legale in Austria e con un indirizzo di consegna nel Paese. Esso è responsabile per l’adempimento degli obblighi di licenza di imballaggio dell’azienda straniera, ossia per la registrazione presso un sistema duale di raccolta e recupero, e funge da referente per le comunicazioni ufficiali. Deve altresì rilasciare le dichiarazioni obbligatorie sulla quantità di imballaggi.

Analogamente a quanto è avvenuto in Germania a luglio 2022, i marketplace online sono tenuti a verificare che i loro commercianti adempiano agli obblighi legali in Austria e siano registrati al sistema duale corrispondente. Se ciò non fosse il caso, dovranno escluderli dalla loro piattaforma.

Normative diverse in vigore dal 2023

Una panoramica in merito



GUIDA PRATICA PER LE PMI – AGGIORNATA AL 1° GENNAIO 2023

L’Accordo amichevole con l’Italia sulla fiscalità dei frontalieri in telelavoro decadrà dal 1° febbraio 2023

Le autorità federali hanno annunciato il 22.12.2022 che l’Accordo amichevole concluso con l’Italia nel giugno 2020 sul telelavoro dei frontalieri non verrà prorogato.

Tale accordo ha introdotto un regime speciale in materia di fiscalità nel senso che, in via eccezionale, i frontalieri italiani in telelavoro non sono stati imposti fiscalmente in Italia, nonostante abbiano lavorato dal loro domicilio.

Questo regime speciale finirà pertanto il 1° febbraio 2023. A partire da tale data si tornerà al regime di imposizione usuale e in caso di telelavoro il frontaliere diventerà soggetto fiscale italiano, anche per un solo giorno di attività in Italia.

Inoltre, a determinate condizioni, l’attività su suolo italiano potrebbe costituire una stabile organizzazione dell’azienda medesima che diverrebbe a sua volta soggetto fiscale italiano. Su questo punto, se l’azienda intende proseguire con il telelavoro, consigliamo di avvalersi della consulenza di un professionista italiano (essendo il rischio di stabile organizzazione in Italia da valutare nella prospettiva del fisco italiano).

Unione europea: arriva la carbon tax alla frontiera

A ottobre 2023 nell’Unione europea (UE) entrerà in vigore il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che introdurrà una tassa sulle importazioni di talune merci ad alto contenuto di CO2. L’UE intende così equiparare il prezzo del carbonio tra i prodotti europei e i prodotti provenienti da Paesi con standard climatici più bassi, tutelare la competitività delle aziende europee ed evitare fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi più energivori e inquinanti. La misura sarà implementata gradualmente e prevede un periodo transitorio.

Traducendo nella pratica il principio “chi inquina paga”, nel 2005 l’Unione europea ha implementato il più grande sistema di tariffazione del carbonio al mondo: il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (SSQE, o più comunemente ETS). Con la fissazione dei prezzi delle emissioni di CO2 l’UE ha incoraggiato la decarbonizzazione industriale, aumentando però allo stesso tempo anche il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di importazione di prodotti esteri più economici non soggetti a un prezzo del carbonio nel Paese di origine. L’UE ha pertanto attenuato questi rischi concedendo quote gratuite e compensazioni per l’incremento dei costi dell’energia elettrica.

L’aumento delle ambizioni climatiche e dei prezzi del carbonio, hanno poi spinto la Commissione a voler eliminare gradualmente le assegnazioni gratuite e a cercare nuove soluzioni. A luglio 2021, ha quindi annunciato una serie di proposte – note anche come pacchetto “Fit for 55” o “Pronti per il 55%” – per realizzare il Green Deal, impegnandosi a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tra queste proposte figurava anche l’introduzione graduale di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per alcune importazioni da Paesi terzi.

Commissione europea e Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo sul CBAM martedì 13 dicembre 2022. La nuova legge è la prima del suo genere ed è stata concepita per essere pienamente conforme alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Essa si applicherà a partire dal 1° ottobre 2023, con un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2025 in cui gli obblighi degli importatori europei saranno limitati alla presentazione di relazioni.

Per evitare una doppia protezione delle industrie dell’UE, la durata del periodo di transizione e la piena introduzione del CBAM saranno legate alla graduale eliminazione delle quote gratuite nell’ambito del sistema ETS. Questo aspetto è stato negoziato nel corso della settimana successiva alla conclusione dell’accordo sul CBAM e sabato 17 dicembre è stata decisa la riforma dell’ETS. Nello specifico, la grande industria e il settore dell’energia dovranno diminuire le proprie emissioni del 62% rispetto al 2005 (anno in cui il sistema ETS ha iniziato a funzionare). Le quote gratuite nell’ambito del sistema ETS saranno eliminate gradualmente:

202620272028202920302031203220332034
2.5%5%10%22.5%48.5%61%73.5%86%100%

Dal 1° gennaio 2026, il CBAM entrerà a regime gradualmente e alla stessa velocità con cui saranno eliminate le quote gratuite del sistema ETS, per essere poi completamente operativo entro il 31 dicembre 2034.

Sebbene Consiglio e Parlamento abbiano pubblicato dei comunicati stampa che illustrano il loro accordo (cfr. sopra), i testi del regolamento CBAM e della direttiva ETS così come concordati dalle due istituzioni non sono ancora stati resi pubblici. Affinché la nuova legge possa entrare effettivamente in vigore, i testi definitivi richiedono l’adozione formale da parte del Parlamento e del Consiglio e la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. Nel frattempo, la proposta di regolamento CBAM nella sua versione più attuale è visionabile qui: Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

I settori interessati

Il CBAM coprirà inizialmente ferro e acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, nonché alcuni precursori e un numero limitato di prodotti a valle (come viti e bulloni e articoli simili in ferro o acciaio). I beni toccati dalla misura sono identificati chiaramente tramite il loro codice merceologico (nomenclatura combinata, NC). Anche le emissioni indirette saranno incluse in modo ben circoscritto.

Prima della fine del periodo di transizione, la Commissione valuterà l’estensione del campo di applicazione a un maggior numero di prodotti lungo la catena di approvvigionamento, tra cui i prodotti chimici organici e i polimeri, con l’obiettivo di includere tutti i beni coperti dal sistema ETS entro il 2030.

Funzionamento del CBAM

In sostanza, la carbon tax coprirà le importazioni della tipologia di merci sopra elencate originarie dei Paesi terzi che non partecipano al sistema ETS o a un meccanismo collegato.

In una prima fase transitoria che inizierà a ottobre 2023 e fino alla piena operatività del meccanismo, gli importatori attivi nei settori sopra elencati saranno soggetti a un obbligo di comunicazione trimestrale dei quantitativi di merci importate e delle loro emissioni dirette e indirette di CO2[i] nonché del prezzo del carbonio pagato all’estero, senza però compensare a livello finanziario le emissioni. Non appena il CBAM diventerà pienamente operativo, le aziende che importano nell’UE i prodotti in oggetto dovranno registrarsi presso le autorità competenti (diventando “dichiaranti autorizzati”) e acquistare certificati di carbonio (quote CBAM) corrispondenti al prezzo del carbonio che avrebbero pagato per produrre le merci su suolo europeo.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM si applicherà a tutte le importazioni dei prodotti elencati, ad eccezione di quelle originarie di Paesi che partecipano all’ETS dell’UE o ad esso pienamente legati. Tra questi Paesi figura anche la Svizzera[ii], che ha un suo ETS collegato a quello dell’UE (e finché i due ETS resteranno connessi[iii]).

Ciò malgrado, il CBAM potrebbe comunque applicarsi alle aziende svizzere

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza (saranno infatti chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori)
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE
  • nel caso di un loro coinvolgimento in pratiche di elusione.

Un ETS II per gli edifici e i trasporti

Entro il 2027 sarà istituito un ETS separato (“ETS II”) per i carburanti per il trasporto su strada e per gli edifici, che imporrà un prezzo alle emissioni di questi settori. Il sistema è studiato per incidere sui fornitori di carburanti e non sulle economie domestiche e, per proteggere i cittadini, potrebbe essere posticipato al 2028 se i prezzi dell’energia saranno troppo elevati.

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch


 

NOTE

[i] Le emissioni di CO2 dirette derivano dal processo produttivo, le emissioni indirette derivano dall’elettricità consumata durante la produzione.

[ii] cfr. proposta di regolamento

[iii] Iniziativa parlamentare del 18.03.2021 21.432 | Creare le basi per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera | Oggetto | Il Parlamento svizzero, a cui è stato dato seguito il 25.04.2022 dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CN.

Traffico merci e Passar 1.0: cosa bisogna sapere

Il 1° giugno 2023, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) metterà in funzione la prima versione del nuovo sistema di gestione del traffico merci “Passar”, che sostituirà gradualmente le attuali applicazioni NCTS ed e-dec.

L’entrata in funzione del nuovo sistema del traffico merci “Passar”, volto a sostituire gradualmente le attuali applicazioni NCTS ed e-dec per il trasporto merci, costituisce un’importante pietra miliare nel programma DaziT di trasformazione digitale della dogana.

La prima versione di Passar (Passar 1.0), che sarà in funzione dal 1° giugno 2023, riguarda il transito e l’esportazione e implementa il nuovo formato di annuncio dell’UE (NCTS Fase 5). Essa interessa principalmente le aziende di spedizione e di trasporto, i destinatari autorizzati (DA), gli speditori autorizzati (SA) nonché gli esportatori svizzeri.

I fornitori di software di sdoganamento garantiscono l’integrazione delle funzionalità di Passar nelle loro soluzioni. È altresì prevista una fase di transizione, durante la quale Passar 1.0 e NCTS rispettivamente e-dec Esportazione opereranno parallelamente. NCTS potrà continuare ad essere utilizzato al massimo fino alla fine di novembre 2023, mentre e-dec Esportazione sarà operativo fino alla fine di giugno 2024.

Cosa devono fare le aziende per utilizzare Passar?

A partire da gennaio 2023, l’UDSC contatterà direttamente le aziende interessate offrendo servizi di onboarding per la necessaria registrazione una tantum nell’ePortale federale. Ciò avverrà a fasi:

  • prima metà del 2023: attuali utenti NCTS in accordo con i rispettivi fornitori di software
  • a partire dalla seconda metà del 2023: attuali utenti di e-dec Export; su richiesta è possibile registrarsi prima.

Le aziende che attualmente utilizzano un software commerciale di sdoganamento per la gestione del transito e delle esportazioni possono contattare il proprio fornitore di software per ottenere informazioni specifiche.

Le informazioni più importanti su Passar 1.0 sono riassunte in questa scheda informativa. L’UDSC ha altresì approntato la seguente pagina informativa: www.passar.admin.ch.

Importazione e procedure speciali

Passar 1.0 non ha effetti sulle aziende che effettuano unicamente delle importazioni in Svizzera (importatori), le quali potranno continuare ad utilizzare le applicazioni e-dec Importazione ed e-dec web. Infatti, l’implementazione delle procedure di importazione così come quella delle altre procedure doganali avverrà solo con Passar 2.0 rispettivamente Passar 3.0, a partire dal 2025.

Revisione del diritto della società anonima

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l’ultima revisione del diritto della Società anonima (SA), decisa dalle Camere federali nel 2020. Ecco le principali novità:

Valuta estera
Già oggi i conti di una società possono essere tenuti in valuta estera e meglio nella moneta più importante per l’attività dell’impresa. Con le nuove regole dal 2023 sarà possibile avere anche il capitale azionario nella moneta estera più importante per l’attività dell’azienda. Il Consiglio federale ha stabilito che le valute ammesse sono l’Euro, il Dollaro americano, la Sterlina inglese e lo Yen giapponese.

Il capitale azionario in valuta estera presuppone una decisione dell’Assemblea generale e una modifica degli statuti.

Valore nominale delle azioni
Oggi il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a 1 centesimo. Con la revisione viene stabilito che il valore dell’azione deve semplicemente essere superiore a zero. Saranno quindi possibili valori nominali pari a frazioni di centesimi.

Per introdurre una tale modifica è necessaria una decisione dell’Assemblea generale e una modifica degli statuti.

Dividendi
Dal 2023 è ammessa ufficialmente la possibilità di distribuire un dividendo intermedio nel corso dell’esercizio. In tal caso va allestito un conto intermedio generalmente soggetto a verifica.

Modalità della tenuta delle sedute dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione
Assemblea generale: si introduce la possibilità di assemblee virtuali o ibride, come pure di assemblee tenute in più luoghi, anche all’estero (da prevedere negli statuti).
Consiglio di amministrazione: anche per il CdA è prevista la possibilità di riunioni
virtuali, ibride, con la possibilità di prendere decisioni con mezzi elettronici.

Margine di variazione del capitale
Tramite decisione dell’Assemblea generale e di una norma statutaria, è possibile autorizzare il CdA per un periodo massimo di 5 anni ad aumentare o diminuire il capitale azionario. La variazione può essere al massimo di + o – 50%. Si tratta di una delega da parte dell’Assemblea generale a favore del CdA.

In materia di valuta estera, di valore nominale delle quote, di dividendi intermedi e di modalità per la tenuta dell’assemblea verranno introdotte regole analoghe anche per la società a garanzia limitata (Sagl).

Per eventuali modifiche statutarie si consiglia di rivolgersi ai propri legali/notai di fiducia.

Scopri il Servizio giuridico della Cc-Ti!

Congedo di assistenza (art. 329h e 329i CO)

Come previsto dall’articolo 329i CO, in vigore dal 1° luglio 2021, i genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio che presenta uno stato di salute gravemente compromesso a causa di malattia o
incidente, hanno la possibilità – ma non l’obbligo – di usufruire di un congedo di 14 settimane. La Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno – LIPG fissa le condizioni relative al diritto di percepire delle indennità durante la durata del congedo (art. 16n-16s LIPG).

Aventi diritto

Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:

  • interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e
  • al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa: sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti (art. 16n LIPG).

Un medico deve attestare lo stato di salute altamente compromesso del bambino. Un figlio ha gravi problemi di salute, secondo l’art. 16 o della LIPG, se:

a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

In linea di principio una ricaduta che avviene dopo un lungo periodo senza sintomi è riconosciuta come nuovo caso e concede il diritto a un nuovo congedo.

Importo e durata dell’indennità

L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera. Essa corrisponde 80% del reddito medio percepito prima dell’inizio del diritto a percepire l’indennità di assistenza, pari al massimo a 196 franchi al giorno, per un diritto a 98 indennità giornaliere al massimo. Questo limite è raggiunto a partire da un salario mensile di 7’350 franchi (calcolato come segue 7350x 0,8 / 30 giorni = 196 CHF/giorno).

La durata del congedo è al massimo di 14 settimane. Per il versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n LIPG.

Il diritto si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro; o
b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.

Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia, non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.
Il congedo può essere concesso in blocco o suddiviso in giorni isolati. Se entrambi i genitori lavorano, ognuno ha diritto a un congedo d’assistenza del massimo di 7 settimane. È anche possibile ripartire il congedo in maniera differente: un genitore potrebbe, ad esempio, usufruire di 10 settimane e l’altro genitore delle 4 restanti.

Si può usufruire dei giorni di congedo anche contemporaneamente: in questo caso le indennità giornaliere (pari a 2) sono versate per lo stesso giorno (una per ciascun genitore). Il datore di lavoro va informato senza indugi sulle modalità secondo cui il congedo d’assistenza è necessario e di tutti i cambiamenti.

Obblighi retributivi del datore di lavoro

Laddove il salario del lavoratore eccede il tetto massimo di compensazione previsto durante il congedo, il datore di lavoro ha l’obbligo di sopperire eventuali mancanze nelle prestazioni di assicurazione? Nel suo messaggio, il Consiglio Federale ha precisato che in assenza di una convenzione collettiva o di un accordo che prevede una remunerazione residua del datore di lavoro, sono applicabili le disposizioni in materia di mantenimento del salario – richiamati gli articoli 324a e 324b CO (FF 2019 3941, p.3976).

Si tratta di stabilire se il congedo d’assistenza costituisca o meno un impedimento al lavoro, ai sensi degli articoli citati. La questione, controversa nella pratica, non è
ancora stata affrontata.

Coordinazione

Il genitore che beneficia di indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (es. assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione invalidità, infortunio, malattia e servizio militare) riceverà l’indennità di assistenza, il cui importo sarà almeno equivalente a quello pagato dall’assicurazione sociale. Se l’indennità è versata sulla base della Legge sul contratto d’assicurazione – LCA, non c’è garanzia di diritti acquisiti.

Procedura

Le domande di indennità giornaliere devono essere presentate alla cassa di compensazione competente direttamente dagli aventi diritto che riceveranno le indennità. Se il datore di lavoro continua a versare il salario al lavoratore durante la durata del congedo, l’indennità gli sarà versata direttamente. Il diritto all’indennità cessa alla fine del termine quadro o al raggiungimento del numero massimo di indennità giornaliere. Si estingue anche prematuramente se le condizioni non sono più adempiute. Tuttavia, non termina se il figlio diventa maggiorenne prima della scadenza del termine quadro.

Effetti sul contratto di lavoro

Il genitore è protetto contro il licenziamento fintanto che dura il diritto al congedo, per un periodo massimo di sei mesi dal giorno in cui inizia a decorrere il periodo quadro (art. 336c al. 1 let cter CO).

Le vacanze non possono essere ridotte a causa dell’assenza dovuta al congedo (art.329b al.3 let. d CO). Il congedo, ai sensi dell’articolo 329i CO deve, inoltre, essere distinto dal congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute (art. 329h CO). Quest’ultimo, che non riguarda necessariamente un figlio, è limitato al tempo necessario per l’assistenza, ma non deve superare tre giorni per evento e dieci giorni all’anno in totale. Il datore di lavoro è quindi tenuto a pagare l’intero stipendio durante la breve assenza.


Fonte: testo redatto dal Servizio giuridico della CVCI, pubblicato su “Demain” di giugno-luglio 2022. Traduzione e adattamento Cc-Ti

Oltre il green label

Coerenza, sviluppo sostenibile, sfide sociali, competitività. Sono questi, alcuni tra gli aspetti fondamentali che costituiscono un buon operato in relazione alla CSR (dall’inglese Corporate Social Responsibility), e che rendono un’impresa “green”. Sentiamo spesso parlare di “green”, “sostenibilità” o di “scelte sostenibili”. Ma a cosa ci si riferisce esattamente? Da un lato si intende l’operato di un’impresa nel rispetto dell’ambiente, dall’altro si tratta anche delle pratiche e delle attività in favore della tutela della società.

L’utilizzo di energia da fonti rinnovabili è uno dei suggerimenti per diventare più “green”.

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che si attua con coerenza e su un lungo termine

Capita spesso che le aziende si impegnino per implementare delle nuove pratiche con il solo fine di ottenere un “green label” come riconoscimento per aggiungerlo alla lista dei successi aziendali, credendo erroneamente, che questo sia abbastanza per guadagnare punti bonus sulla propria reputazione, un buon positioning, un vantaggio competitivo e un incremento di valore nel loro mercato.
Queste dimensioni dell’immagine aziendale subiscono indubbiamente l’impatto delle pratiche di responsabilità sociale messe in atto, ma non in modo casuale o automatico. Dal punto di vista ambientale, ogni giorno si scoprono possibilità e tendenze per evitare gli sprechi di risorse, la tutela dell’ambiente o il risparmio energetico. Nonostante alcuni tra questi piccoli accorgimenti possano effettivamente rivelarsi utili per l’ambiente, hanno solitamente poco impatto invece sulla parte sostenibile legata alla società.

Va da sé che, focalizzarsi solo su una fetta della sostenibilità, anziché tradursi in un buon “positioning” sul mercato, potrebbe invece dare un’immagine negativa dell’azienda, dipingendola come interessata solo al “ripulire” la propria immagine senza però fare la differenza.

Un esempio concreto? Negli ultimi anni, molte aziende hanno aderito ad alcune iniziative con lo scopo di compensare eventuali conseguenze generate dalla sull’impatto ambientale. Tra le ultime trovate più in voga esistono organizzazioni for e non-profit che si occupano di promuovere la forestazione, come i progetti “plant a tree”, ovvero “pianta un albero”. Si tratta indubbiamente di un obiettivo interessante e a favore dell’ambiente, ciononostante non sarà un albero piantato a rendere un’azienda sostenibile. La maggior parte di queste iniziative non rilasciano dei certificati, e se forniscono delle certificazioni queste non sono effettivamente riconosciute. Non si può dunque “rimediare” all’impatto sull’ambiente o sulla società cercando di aderire a questi progetti senza la consapevolezza che il rischio è di cadere invece nelle trappole del greenwashing.

La gestione responsabile dell’impresa, infatti, deve essere curata passo dopo passo attraverso l’implementazione di una strategia ben bilanciata tra ambiente e società, perseguita con impegno costante e alti livelli di coerenza nel proprio operato. In altre parole, non serve piantare un albero o limitare l’uso della plastica per favorire l’ambiente, se le pratiche aziendali hanno un impatto negativo o inaccettabile sulla società, come ad esempio la manodopera minorile in Paesi in
via di sviluppo.

Solo attraverso la coerenza e delle strategie mirate si può diventare un’impresa “sostenibile” a 360 gradi. Per raggiungere lo scopo si rende necessario, da un lato mantenere alta la soddisfazione degli stakeholders interni ed esterni. D’altra parte, restando sempre al passo con i tempi, rispettando le normative ambientali e sociali e anticipando e rispondendo i trend emergenti e adottando alcune innovazioni si può contribuire allo sviluppo sostenibile a livello nazionale e globale a favore di un basso impatto ambientale e agire in favore della responsabilità sulla società.

Quando si parla di impatto sociale si finisce per pensare erroneamente su scala globale, dimenticandosi che molte possibilità sono attuabili in modo semplice sul territorio locale e tra le mura della propria azienda. Concretamente, tra le varie opzioni, ogni azienda può adottare le pratiche più affini alle proprie attività operative e missione aziendale. Non tutte le aziende possono ad esempio reperire le proprie materie prime a chilometro zero, o scegliere i fornitori locali. Questo potrebbe non essere attuabile, o portare dei grandi cambiamenti sull’approvvigionamento di materiali e sui costi di un’impresa. Laddove, dunque, un impatto sulla società “fuori” dall’impresa si rende più complesso, la gestione responsabile potrebbe spostare il focus verso l’interno dell’azienda ed integrare alcune pratiche a favore dei collaboratori, optando per un piano welfare aziendale. Si tratta, di varie possibilità, come ad esempio la concessione di alcuni “benefit”. Tra questi, delle convenzioni con partner come palestre, ristoranti, oppure contributi alla mobilità sostenibile o contribuiti in caso di matrimonio o per la nascita di figli, la possibilità di lavorare da remoto ove possibile. Questo, oltre che favorire il benessere del collaboratore, può rendere la gestione aziendale più sostenibile.

Oltre l’etichetta

Ad oggi, le aspettative legate alle implicazioni sociali dell’operato di un’azienda sono ormai fortemente radicate nella società e talvolta superano persino le direttive, i regolamenti e gli obblighi giuridici dell’impresa. Per questo motivo, non è il riconoscimento “green” ad assicurare un rafforzamento della reputazione, bensì la vera messa in atto di processi e pratiche in accordo con il rispetto per l’ambiente e con la tutela degli aspetti legati all’area sociale. L’immagine e la reputazione di un’azienda crescono e si rafforzano azione dopo azione, costruendo un clima di fiducia. Come in una qualsiasi relazione, tra l’impresa e il consumatore, si creano delle speranze e delle aspettative sotto un clima guidato dal “do ut des”. La lealtà del consumatore viene mantenuta, fintanto che l’azienda si dimostri attenta e operi in buona fede, senza venir meno agli obblighi, agli accordi, alle promesse e né tantomeno alle aspettative di sostenibilità.

In questo modo, l’azienda potrà riposizionare in positivo la propria immagine agli occhi dei propri dipendenti, del consumatore, degli azionisti delle istituzioni e persino dei media, che potranno elogiare e promuovere il prestigio e la serietà del marchio. Grazie a questo tipo di impegno, serio e costante, si potrà riscontrare un grande effetto sulla competitività dell’azienda. Ne consegue che per dimostrare di gestire un’impresa in modo responsabile si può iniziare ad instaurare un rapporto di fiducia, iniziando ad esempio a illustrare in modo chiaro e puntuale gli obiettivi raggiunti e quelli che si vogliono perseguire per il futuro.

L’ importanza del rapporto di sostenibilità

La prima cosa da fare è sicuramente comunicare in modo trasparente agli stakeholders la messa in atto di una gestione responsabile dell’impresa, redigendo un documento specifico; un report di sostenibilità. Seguendo la logica dei report finanziari, che presentano tutte le informazioni economiche, il report di sostenibilità tiene traccia delle pratiche messe in atto dall’azienda dal punto di vista dell’impatto sociale e ambientale della sua attività.

In questo modo tutti gli attori coinvolti, esterni ed interni all’impresa, vengono informati sulle pratiche dettagliate sull’impatto sociale e ambientale, sia riguardo alle attività esistenti, sia sui progetti all’insegna della sostenibilità che verranno implementati in futuro. Inoltre, la redazione di un report di sostenibilità è il primo passo verso l’ottenimento di una separata “Dichiarazione di conformità” (rilasciata dalla Cc-Ti), che tra i suoi vantaggi porta con sé anche quello di essere un titolo preferenziale e apprezzato durante l’iter di selezione per i bandi di concorso pubblici. Per una redazione semplificata di questo documento, la Cc-Ti ha sviluppato – con il supporto scientifico della SUPSI e in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) – un modello online di rapporto di sostenibilità, accessibile tramite questo link: www.ti-csrreport.ch.

Alcuni consigli per diventare più green

Per essere valutato come “green” o “sostenibile” vi possono essere grandi e piccoli accorgimenti proposti. Ne abbiamo scelti alcuni:

• Elaborare un rapporto di sostenibilità
• Utilizzare materie prime o prodotti da fonti certificate
• Dare priorità, quando è possibile, ai fornitori locali per gli acquisti dell’azienda
• Adottare lo Smart working laddove sia possibile
• Creare un piano welfare aziendale a supporto dei collaboratori
• Considerare i fattori sociali e ambientali nella scelta dei vostri fornitori
• Effettuare sponsorizzazioni ad associazioni o enti del territorio
• Sostenere progetti di collaborazione con enti o associazioni del territorio
• Utilizzare energia da fonti rinnovabili
• Utilizzare mezzi di trasporto aziendali sostenibili o allestire un piano di mobilità


Il Report di sostenibilità – www.ti-csrreport.ch
È possibile avere dettagli in merito sul tema e consulenze dirette, contattando Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti o Sergio Trabattoni, Collaboratore CSR.