Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri *video webinar del 07.07.2023 disponibile su YouTube*

L’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni sono entrati in vigore il 17 luglio 2023.
Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.

Il 7 luglio 2023 si è svolto il webinar “Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri” in collaborazione con AITI, con gli interventi di:

  • Cristina Maderni, Vicepresidente Cc-Ti e Deputata in Gran Consiglio
    Saluto di benvenuto 
  • Michele Scerpella, Capoufficio Ufficio delle imposte alla fonte e
    Andrea Rigamonti, Commissario Ufficio delle imposte alla fonte 
    Cosa cambia per le imprese dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo sui lavoratori frontalieri?

Qui potete trovare ulteriori informazioni.

VIDEO SU YOUTUBE

Contatti:

Michele Scerpella
Capoufficio Ufficio delle imposte alla fonte dfe-ddc.uif@ti.ch
tel. +41 91 814 75 71

Andrea Rigamonti
Commissario Ufficio delle imposte alla fonte dfe-ddc.uif@ti.ch
tel. +41 91 814 75 71

Michele Rossi
Avvocato e Delegato relazioni esterne della CC-TI rossi@cc-ti.ch
tel. +41 91 911 51 30

Martina Grisoni
Co-responsabile servizio Legalizzazioni della CC-TI grisoni@cc-ti.ch
tel. +41 91 911 51 11

Daniela Bührig
Vice Direttrice di AITI daniela.buehrig@aiti.ch – tel. +41 91 911 84 84


La carbon tax europea è realtà

Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.

Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):

Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.

L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.

L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.

Obblighi dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.

Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.

Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.

Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi di rendicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
  • qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).

Altri documenti utili:

La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Telelavoro frontalieri e fiscalità

INFORMATIVA

Malgrado gli auspici pubblicamente manifestati, per il momento Italia e Svizzera non hanno ancora trovato un’intesa per un nuovo accordo amichevole in materia fiscale sul telelavoro dei frontalieri.

Ciononostante, l’Italia ha unilateralmente e autonomamente adottato una normativa interna che permette a livello fiscale un telelavoro dal proprio domicilio per un massimo del 40%.

Attenzione: questa norma è riservata unicamente ai frontalieri che prima del 31 marzo 2022 hanno utilizzato lo strumento del telelavoro e, seconda limitazione, questa regola scadrà il 31 dicembre 2023.

Non vi sono per il momento notizie certe circa un eventuale regime definitivo da gennaio 2024 in avanti.

Considerato però che in Italia a livello di assicurazioni sociali, contrariamente al resto dell’UE, il telelavoro dei frontalieri è attualmente tollerato per un massimo del 25%, per non avere conseguenze né a livello fiscale, né previdenziale, il telelavoro non dovrà superare questa soglia.

Chi volesse superarla, per sfruttare il limite del 40% concesso a livello fiscale, dovrà annunciarsi alle competenti autorità italiane.

Questa normativa italiana si riferisce unicamente alla fiscalità dei frontalieri, non delle aziende. Restano quindi applicabili le condizioni che possono concorrere a costituire, fiscalmente parlando, una stabile organizzazione d’impresa, rendendo l’azienda soggetto fiscale anche in Italia.

Abolizione dazi industriali: nota informativa delle dogane

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.

Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.

In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.

In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio

  • dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine, o
  • dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.

La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).

Per ulteriori ragguagli sul tema vi invitiamo a consultare la nostra pagina informativa: Abolizione dazi sui prodotti industriali – Cc-Ti

Accordi di libero scambio: formazione

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso, durante il quale verrà approfondito anche il tema in oggetto:

Accordi di libero scambio e origine preferenziale – Cc-Ti
martedì 26 settembre (tutto il giorno) e mercoledì 27 settembre (la mattina)
in presenza c/o Cc-Ti, Lugano

Altri link utili:

Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale

Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)

Le sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.

Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.

Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:

Beni e servizi (*)

È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di

  • materiale d’armamento, inclusi i diritti di proprietà intellettuali o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni a duplice impiego e servizi connessi;
  • beni per il rafforzamento militare e tecnologico o lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e servizi connessi (per i beni dell’allegato 1 è vietato anche il solo transito attraverso la Russia);
  • beni per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni e tecnologie per la navigazione marittima, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • carboturbi e additivi per carburanti e servizi connessi;
  • beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni per il settore energetico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni per il rafforzamento dell’industria, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni di lusso di valore, ove non specificato altrimenti, superiore a 300 franchi, inclusi i servizi finanziari, di mediazione, l’assistenza tecnica, la messa a disposizione, i diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, ecc.;
  • (direttamente o indirettamente) servizi nei settori della revisione contabile (comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale), consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni, servizi di architettura e di ingegneria, consulenza giuridica e informatica nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e di analisi così come servizi pubblicitari.

così come fare pubblicità su alcuni media russi.

Sono altresì vietati

  • l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento originario della Russia o provenienti dalla stessa, e servizi connessi;
  • l’acquisto con destinazione la Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o provenienti dalla stessa, nonché la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti siderurgici originari della Russia o provenienti dalla stessa così come la fornitura di servizi ad essi connessi; dal 30 settembre 2023, i prodotti che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo potranno essere importati, trasportati e transitare in Svizzera solo se vi è prova attestante il Paese d’origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di beni economicamente importanti per la Russia così come la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di oro originario della Federazione Russa (anche lavorato in un Paese terzo) così come di prodotti in oro originari della Russia e la fornitura di servizi ad essi connessi.

L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati ucraini:

  • divieto di importare beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine e di fornire servizi connessi;
  • divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di determinati beni e di fornire servizi connessi.

ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.

Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.

(*) la presente panoramica non riporta nello specifico le restrizioni finanziarie adottate dalla Svizzera. A tale scopo vogliate consultare la sezione 3 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 ed eventualmente la pagina Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (admin.ch).

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L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.

La SECO ha altresì approntato una pagina di FAQ

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Persone ed entità

Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Banche e finanziamenti

Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.

Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione

Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.

Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.

Aspetti legali, contratti in essere

Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.

Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.

La scheda informativa “Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Prima pubblicazione: 9 marzo 2022
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.

Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.

L’internazionale passa dal CMS e dalla trade compliance

La compliance sta diventando sempre più importante nelle aziende, tanto che molte si sono dotate di un team dedicato. In un contesto internazionale sempre più complesso, anche gli ambiti doganali e del controllo delle esportazioni sono interessati da questo sviluppo: nel primo caso, ad esempio, è stata introdotta la qualifica di “Operatore Economico Autorizzato” (AEO), che racchiude le basi di un sistema di conformità; nel secondo lo Stato prescrive invece un “programma interno di conformità” (ICP) per le aziende che effettuano determinate transazioni sottoposte ad autorizzazione.

In un contesto globale caratterizzato dall’aumento delle barriere commerciali e delle sanzioni, è fondamentale per le aziende presidiare gli aspetti del controllo delle esportazioni e della conformità doganale e commerciale. La compliance va considerata come uno strumento di supporto all’operatività aziendale e le pratiche, procedure e cultura aziendali giocano un ruolo essenziale per l’identificazione, la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi. Conditio si ne qua non è però l’impegno e il supporto da parte dei vertici aziendali e l’impiego di personale adeguatamente formato.

La cultura e la gestione della conformità, e nello specifico la trade compliance, sono state esaminate nel dettaglio in un articolo intitolato “Compliance-Management-System und Trade Compliance”, scritto dall’avvocato Annette Reiser e apparso nell’ultima edizione della rivista Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA. L’articolo è stato tradotto in italiano a cura della Cc-Ti.

Disponibile sotto forma di scheda informativa dal titolo “Il sistema di gestione della conformità e la conformità commerciale”, la versione italiana (6 pagine) può essere richiesta tramite e-mail a Monica Zurfluh, responsabile Servizio Commercio internazionale, zurfluh@cc-ti.ch. Il documento è destinato unicamente agli associati.

Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA

Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA è una rivista trimestrale specialistica che dal 2016 si rivolge a professionisti attivi negli ambiti consulenza, economia, industria e amministrazione. Essa fornisce informazioni fondate sugli ultimi sviluppi giuridici, sui cambiamenti nella prassi amministrativa e sulle sentenze giudiziarie rilevanti, con un occhio di riguardo alla quotidianità professionale. Per gentile concessione di Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA, la Cc-Ti cura la traduzione in italiano di articoli selezionati, che mette gratuitamente a disposizione dei propri associati sotto forma di scheda informativa.

Controllo all’esportazione: formazione sul tema

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:

Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale

Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi

Per esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?

In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:

  • cosa si intende esportare: il software, la tecnologia o il servizio figura in un elenco di beni di cui è limitata o vietata l’esportazione?
  • chi è coinvolto: le parti coinvolte figurano in un elenco di persone fisiche e/o giuridiche sanzionate?
  • dove si vuole esportare: il Paese di destino è sottoposto a sanzioni o embarghi?
  • a che scopo: come viene impiegato il bene (in ambito civile vs. in ambito militare)?

Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.

Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.

Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:

  • i processi sono adeguati alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e vengono regolarmente riveduti?
  • tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività di esportazione sono sensibilizzati sul controllo delle esportazioni?
  • nella valutazione dei casi aziendali vengono poste le quattro domande chiave “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”?
  • la tecnologia e il software vengono valutati utilizzando le tre fasi di raccolta delle informazioni, classificazione e rischio?
  • vengono prese in considerazione le sanzioni e gli embarghi contro individui, aziende e Paesi per ogni esportazione?
  • la legge statunitense sul controllo delle esportazioni viene presa in considerazione quando si esporta tecnologia o software?
  • viene utilizzata tecnologia statunitense?
  • qual è la percentuale di tecnologia statunitense nella tecnologia o nel software in questione?
  • la tecnologia o il software sono sviluppati da team di sviluppo globali?
  • vengono utilizzati componenti open source nello sviluppo della tecnologia o del software?
  • vengono prese in considerazione le 19 sfide potenziali (vedi pag. 57) quando si esportano offerte immateriali?
  • il software offerto ha una funzione di crittografia?
  • come avviene il trasferimento delle conoscenze relative alla tecnologia, all’utilizzo e agli aggiornamenti della tecnologia o del software?
  • l’accesso ai dati controllati è conforme alle norme di accesso corrette?
  • come si presenta la mappa del server e quali autorizzazioni hanno i vari gruppi di utenti?
  • come avviene l’archiviazione e lo scambio dei dati in azienda?
  • come viene regolato l’accesso all’offerta o all’assortimento nel commercio elettronico?

Link utili:

La vostra prossima formazione in materia di controllo delle esportazioni:
Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale

Il rapporto di sostenibilità: un video-tutorial per la compilazione

TI-CSRREPORT.CH

La RSI responsabilità sociale delle imprese (o CSR, dall’inglese Corporate Social Responsibility), nel gergo economico e finanziario, è l’ambito riguardante le implicazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale, etico e ambientale al loro interno e nelle zone in cui si svolgono le attività imprenditoriali. L’attuazione coerente della RSI (CSR) è un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile e al superamento delle sfide sociali e può influire positivamente sulla competitività stessa delle aziende.

La Cc-Ti, quale associazione-mantello dell’economia ticinese, ha sviluppato – con il supporto scientifico della SUPSI e in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) – un modello online di rapporto di sostenibilità, lanciato nella primavera del 2022, ed accessibile tramite questo link: www.ti-csrreport.ch.

Il valore del rapporto di sostenibilità

  • Per comunicare il valore generato dall’impresa non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale, dimostrando la propria affidabilità a 360° ai partner
  • Per consolidare l’immagine e la reputazione dell’impresa
  • Per integrare e sviluppare le buone pratiche, verificando e migliorando i propri parametri a livello di sostenibilità e di responsabilità sociale
  • Per partecipare e avvantaggiarsi nei bandi pubblici che riconoscono la premialità alle imprese socialmente responsabili

Il rapporto di sostenibilità è un documento sempre più utile e diffuso, che raccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività.

Le imprese hanno l’opportunità e l’esigenza di analizzare e comunicare l’esito del loro impegno ai propri interlocutori (azionisti, clienti, fornitori, dipendenti, comunità, enti finanziatori, pubblica amministrazione, associazioni del territorio, media, ecc.).

La responsabilità sociale delle imprese è un elemento che, dal 2021, rientra anche nei bandi di concorso pubblici, con un valore di ponderazione del 4% nei criteri di aggiudicazione.

Il video-tutorial

Tramite questo link è possibile vedere un video esplicativo sul report di sostenibilità Cc-Ti e seguire passo passo le indicazioni per la sua compilazione.


È possibile avere dettagli in merito sul tema e consulenze dirette, contattando Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti o Sergio Trabattoni, Collaboratore CSR.

11° pacchetto di sanzioni UE alla Russia

L’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con nuovi divieti e l’introduzione di un nuovo strumento antielusione.

L’11° pacchetto di sanzioni europee è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L159I del 23 giugno scorso, entrando in vigore il giorno successivo. Esso si compone di tre regolamenti (2023/1214, 2023/1215, 2023/1216) e due decisioni (2023/1217, 2013/1218), che ampliano le misure precedentemente adottate con nuove restrizioni di carattere soggettivo e merceologico.

Tra queste ultime figurano (elenco non esaustivo):

  • l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza o dei suoi sistemi militari,
  • l’ampliamento dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali del Paese;
  • la restrizione all’esportazione di numerosi beni di lusso a prescindere dal loro valore (prima ristretti all’esportazione solo se superavano determinate soglie);
  • limitazioni all’import di nuove categorie di beni siderurgici e di beni che generano introiti significativi per la Russia.

Confindustria ha realizzato una nota informativa con il commento delle principali novità.

La Svizzera ha già ripreso le misure a carattere soggettivo (sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio) e sta lavorando su quelle a carattere merceologico (il Consiglio federale dovrebbe pronunciarsi in merito entro fine agosto). Nell’attesa dell’implementazione elvetica, si possono già segnalare nuovi obblighi per le aziende svizzere che vendono prodotti siderurgici ad aziende europee: infatti, parallelamente alla conferma del divieto di importare o acquistare, a partire dal 30 settembre 2023 (*), direttamente o indirettamente, determinati prodotti siderurgici che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è introdotto l’obbligo per l’importatore europeo di presentare, all’atto dell’importazione, la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto importato (cfr. regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3 octies, par. 1, lett. d – modificato dal regolamento (UE) 2023/1214). A partire da tale data, i fornitori svizzeri, e più in generale esteri, saranno quindi chiamati a fornire un documento attestante il non utilizzo di fattori produttivi di origine russa rispettivamente il Paese d’origine degli stessi.

I prodotti siderurgici toccati da questa misura sono identificati con le voci di tariffa seguenti (cfr. Allegato XVII del regolamento 833/2014, modificato da ultimo dal regolamento 2023/1214): 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326

(*) Il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per la voce di tariffa 7207.11 e dal 1° ottobre 2024 per le voci 7207.1210 e 7224.90.

L’ultimo pacchetto sanzionatorio europeo vede anche

  • l’aggiunta della Svizzera nell’elenco dei “Paesi partner” dell’UE per quanto riguarda l’adozione di sanzioni nei confronti della Russia e quindi beneficiaria di alcune deroghe ai divieti introdotti dall’UE;
  • l’introduzione di un nuovo strumento antielusione, volto a vietare l’esportazione di specifiche categorie di beni e tecnologie verso determinati Paesi terzi che si dimostrano coinvolti nell’agevolazione dell’elusione delle sanzioni. L’allegato di riferimento, il nr. XXXIII, è attualmente vuoto ed è pensato come rimedio eccezionale e di ultima istanza qualora il dialogo tra l’UE e i Paesi terzi interessati non si rivelasse sufficiente.
  • l’introduzione del divieto di transito (salvo deroghe) – attraverso la Russia e destinati a Paesi terzi – di beni e tecnologie esportati dall’UE che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, così come di beni e tecnologie per uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché́ di carboturbi e additivi per carburanti esportati. Nello specifico, è vietato il transito dei beni elencati negli allegati VII, XI e XX.

Altri link utili:
Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento) – Cc-Ti

Illusioni e realismo

L’attualità politica ci porta a tornare su due temi sui quali ci siamo già espressi nelle scorse settimane, ma che sono centrali per il nostro Cantone e che quindi meritano ulteriori approfondimenti. Si tratta della proposta di introdurre un pedaggio per la galleria autostradale del San Gottardo e del progetto di riforma fiscale presentato dal Consiglio di Stato. Dossier che ci occuperanno intensamente nei prossimi mesi.

NO AL PEDAGGIO AL SAN GOTTARDO

La mozione di un Consigliere nazionale urano che vuole un pedaggio per accedere al tunnel del San Gottardo sta facendo discutere molto sia in Ticino che oltre Gottardo. Al di là di sondaggi più o meno pilotati attraverso domande suggestive, sembra crescere anche in Ticino la fetta di popolazione favorevole al pedaggio.

Il motivo è semplice: si pensa di poter far pagare il transito agli stranieri, né più né meno. Abbiamo già attirato l’attenzione sul fatto che l’autore della mozione, il Consigliere nazionale Simon Stadler, menziona esenzioni per i cantoni limitrofi, ma il testo del suo atto parlamentare cita solo riduzioni per gli abitanti dei cantoni interessati e non di esenzioni. Quindi non saranno solo gli stranieri a dover pagare.

Tema, del resto, anche giuridicamente complesso e tutt’altro che scontato, visto che di principio non si possono fare discriminazioni. Lo ha riconosciuto esplicitamente anche il Consiglio federale in data 6 novembre 2019, rispondendo a una mozione del Consigliere agli Stati Marco Chiesa. Il Consiglio federale rileva come nei paesi limitrofi e in tutta Europa i pedaggi non distinguono fra veicoli “indigeni” e immatricolati all’estero, per cui anche noi dovremmo attenerci a questo principio. Il principio di non discriminazione impedisce di fatto un pedaggio per soli veicoli stranieri. Posizione chiara, della quale occorre tenere assolutamente conto per non cullarsi nelle illusioni che a pagare debbano essere solo gli altri. Una sana dose di realismo si rende, quindi, assolutamente indispensabile, pena clamorosi autogol per il Ticino.

Anche chi ipotizza una compensazione per i ticinesi attraverso la riduzione della tassa di circolazione farebbe bene a tenere conto di una decisione del 2019 della Corte di giustizia europea che ha bocciato un sistema di questo tipo previsto dalla Germania. I tedeschi avevano infatti previsto che i propri cittadini potessero dedurre il pedaggio almeno parzialmente dalla tassa di circolazione e che quindi di fatto il pedaggio lo pagassero quasi solo gli stranieri. Principio di discriminazione previsto dal diritto europeo violato e governo tedesco rimandato alla casella di partenza. Molto probabile che anche in Svizzera verrebbe presa una decisione analoga.

Economia, ma non solo…

Le pesanti conseguenze per l’economia ticinese sarebbero innegabili, non solo per il turismo, ma per tutti i settori economici indissolubilmente legati ai trasporti da e verso il resto della Svizzera. Una vera e propria filiera che, se turbata, porterebbe a ripercussioni negative su cittadine e cittadini che ne rappresentano l’ultimo anello. 

Ma, in tema di discriminazione, non può evidentemente non preoccupare il trattamento diverso del nostro Cantone rispetto agli altri. Essere l’unica regione della Svizzera accessibile quasi solo a pagamento (escludendo le molto parziali alternative estive di qualche mese o i passaggi per l’Italia) sarebbe un fatto gravissimo, non accettabile nell’ottica della coesione nazionale. È bene ricordare che l’articolo 1 della Costituzione federale prevede che la Confederazione Svizzera è costituita dal popolo svizzero e dai cantoni, tutti, senza eccezioni. Non ci sono cantoni di categorie A o B.

L’eventualità di accedere al Ticino solo pagando costituirebbe una discriminazione bella e buona, senza se né ma. La gestione del traffico e il finanziamento delle infrastrutture, quando possibile, può e deve fare capo ad altri strumenti, ben noti a tutti ma ovviamente più scomodi da realizzare politicamente.

Limitarsi a penalizzare l’asse storico del traffico nord-sud sarebbe atto miope e inutile, oltre che profondamente scorretto. Giova ricordare ancora una volta che non sono indicativi gli esempi di valichi con pedaggi come il Brennero, il Monte Bianco, il Fréjus o il Gran San Bernardo. Essi portano da una nazione all’altra e non collegano regioni di uno stesso paese.

Infine, la discriminante della densità del traffico a sfavore del San Gottardo è fondamentalmente errata. Certo, impressionano le code chilometriche che si accumulano in certi periodi. Ma in altre regioni elvetiche, in particolare attorno agli agglomerati, la densità del traffico è molto maggiore e comporta code quotidiane. Differenza sostanziale se si intende affrontare il tema seriamente.

SÌ ALLA RIFORMA FISCALE

Il progetto di riforma fiscale presentato recentemente dal Consiglio di Stato dovrebbe dal canto suo permettere di uscire dal tunnel fiscale di un sistema che presenta molte distorsioni che penalizzano intere categorie di contribuenti. Una modernizzazione si rende assolutamente necessaria e deve permetterci di rimanere al passo anche degli altri cantoni svizzeri (anche qui una forma di coesione nazionale…).

Lo scopo è di rendere il Ticino maggiormente attrattivo per chi vuole investire e risiedere nel nostro Cantone, generando in tal modo entrate fiscali e posti di lavoro a beneficio di tutti. 

Non solo i ricchi

Ovviamente e purtroppo la discussione politica rischia di focalizzarsi su presunti regali ai ricchi, quando in realtà la riforma proposta prevede altri elementi molto importanti per rendere il sistema più moderno. Basti pensare alle agevolazioni previste per la successione e le donazioni che tengono conto dell’evoluzione della società e delle nuove forme di relazioni personali.

Per gli imprenditori è particolarmente rilevante il fatto che sia previsto un importante alleggerimento dell’aliquota fiscale in caso di trasferimento dell’azienda. Significa mettere in campo uno strumento fondamentale per facilitare anche la successione aziendale, che, come nel resto della Svizzera, sta diventando sempre più difficile, perché non si trovano facilmente successori all’interno della propria famiglia, passaggio un tempo considerato come “naturale” e scontato. Oggi la tendenza va sempre più nella direzione di cessione dell’azienda a terzi. Quando anche questa opzione decade, si chiude per mancanza di persone disposte a riprendere l’attività, con conseguenze disastrose per il tessuto economico, in termini di perdita di posti di lavoro, competenze e anche gettito fiscale. Spesso la rinuncia a riprendere un’azienda è dettata proprio dall’eccessivo carico fiscale che richiede di assumere rischi eccessivi per avere la liquidità necessaria. Alleggerire gli oneri fiscali per questo genere di operazione potrà certamente facilitare la ripresa di aziende da parte di persone esterne alla cerchia familiare e garantire quindi la continuità stessa dell’impresa. Anche la riduzione dell’imposizione sui capitali previdenziali ritirati è importante perché permette di mantenere in Ticino persone altrimenti attratte da altri cantoni vicini con imposizioni più favorevoli. Misura che quindi può essere importante anche per imprenditori e dirigenti e per talune decisioni strategiche riguardanti le aziende. Infine, l’aumento delle deduzioni per le spese professionali va giustamente a premiare chi lavora.

L’esempio norvegese e Haaland nel canton URI

Si diceva della litania dei regali ai ricchi. In linea con una demonizzazione di chi ha molti mezzi che è ormai un leit-motif diventato stucchevole. Poco comprensibile nella nostra realtà, visto che possiamo contare su un sistema redistributivo molto efficace. Ma proprio per sostenere tale sistema sono necessari contribuenti forti, che devono rimanere o essere attratti sul nostro territorio in virtù di un sistema fiscale moderno e affidabile. Certo, ci sono anche altri fattori che determinano la permanenza sul nostro territorio di persone facoltose, come la sicurezza, la qualità di vita in generale, ecc. Ma è inutile negarlo, il fattore fiscale gioca un ruolo determinante e per questa categoria di contribuenti noi siamo ormai da tempo non concorrenziali.

La necessità di intervento è ancora più urgente se si considera l’introduzione dell’imposta minima globale per le aziende, accettata in votazione popolare lo scorso 18 giugno. Questo nuovo sistema porta a un cambio di paradigma, con un maggiore accento sulla concorrenza fiscale delle persone fisiche legate alle aziende, in particolare i dirigenti con redditi elevati. Questo rapporto sempre più stretto fra imposizione delle società e delle persone fisiche è un fatto dal quale non si può più prescindere. Un esempio illuminante è costituito dal cosiddetto “caso norvegese”. Esempio da manuale delle cose da evitare.

Il tema è venuto alla ribalta per l’inusuale afflusso di facoltosi norvegesi in Svizzera, compreso Alf-Inge Haaland, ex calciatore di buon livello ma soprattutto padre del fenomeno del Manchester City, Erling Haaland. Ma cosa è successo in Norvegia?

La Norvegia ha “leggermente” aumentato la sua tassazione sui grandi patrimoni, ma anche e soprattutto la tassazione delle azioni, ora imposte all’80% del loro valore contro il 55% precedente. Nel capitolo imposta sul reddito, la tassazione dei dividendi è aumentata dal 31,7% al 37,8%. Questo ha evidentemente toccato imprenditori il cui patrimonio è costituito principalmente dalla loro azienda. Gli esperti fiscali rilevano che il costo fiscale di possedere un’impresa in Norvegia è più che raddoppiato in due anni. Alcuni imprenditori devono addirittura chiedere prestiti o vendere parte dei loro beni per poter pagare le imposte. Potendo risparmiare il 90% delle imposte trasferendosi in Svizzera, la decisione non è troppo difficile da prendere. Perché, se possedere un’attività diventa un lusso e il fisco è confiscatorio, difficile resistere alla tentazione di emigrare verso altri lidi.

Solo per questi contribuenti più ricchi, la perdita per le autorità fiscali norvegesi potrebbe raggiungere l’equivalente di circa 85 milioni di franchi. L’intero fenomeno è però difficile da quantificare perché anche i contribuenti meno ricchi stanno partendo e la Svizzera non è l’unica destinazione scelta. Le autorità norvegesi stanno del resto cominciando a preoccuparsi seriamente per questa perdita, sia fiscale che sociale. Ma incredibilmente il governo non sembra voler fare marcia indietro. Al contrario, sta cercando di aumentare la pressione sui contribuenti che lasciano il paese, il che non fa che accelerare l’esodo. 

Quale lezione trarne

Come detto sopra, se la pressione fiscale va oltre il sopportabile, chi può trasferisce armi e bagagli. Non si tratta qui di prediligere una categoria di contribuenti rispetto ad altre. Tutte hanno la loro dignità e meritano l’assoluto rispetto, anche chi versa alle casse dello Stato somme più piccole. È però innegabile che figure come quelle dei norvegesi sbarcati in Svizzera portano molto e non pesano sulla comunità, anzi. Vanno considerati come importante fattore nell’ottica della politica fiscale e della politica di ridistribuzione delle risorse. Se i soldi non vengono prima generati, è difficile poi ridistribuire. Sembra una banalità, ma purtroppo nella discussione politica spesso non lo è.La bulimia fiscale è penalizzante e bisogna resistere a tentazioni alla “Robin Hood”. In uno Stato di diritto come il nostro l’equilibrio è assicurato, senza necessità di rapine. Occorre superare la solita immagine caricaturale del ricco contribuente seduto egoisticamente su un mucchio d’oro mentre la comunità è costretta a privazioni. La ricchezza, anche se percepita in modo diverso, può diventare un valore per tutti.

L’immobilità dei ricchi è un mito

Nei dibattiti sulle imposte gli scettici dicono spesso che i ricchi residenti hanno molte ragioni per rimanere dove sono e che il rischio di vederli partire è basso. Con l’esempio norvegese è chiaramente dimostrato che esiste davvero una “soglia di resistenza” oltre la quale coloro che possono partire, scelgono di farlo, e in fretta. Questa soglia è impossibile da determinare con precisione, il che dovrebbe incoraggiare ancora di più la cautela in materia di politica fiscale. L’equilibrio è essenziale, l’uso della mannaia crea solo danni.