Stati Uniti: in vigore il Corporate Transparency Act

Dal 1° gennaio 2024 vige l’obbligo, per numerose società costituite negli Stati Uniti, di comunicare i dati dei titolari effettivi.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore negli Stati Uniti il Corporate Transparency Act (CTA), che autorizza il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Ministero del Tesoro americano, ovvero la Rete per la lotta contro i reati finanziari, a raccogliere i dati dei titolari effettivi (beneficial ownership information, BOI) di determinate società (reporting companies) allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed altre attività illecite (cfr. 31 U.S. Code § 5336, PDF). Le informazioni non saranno rese pubbliche, ma saranno riunite in un database centralizzato accessibile unicamente alle entità governative.

Reporting companies

Le aziende tenute ad effettuare la comunicazione (dette “società dichiaranti”) sono

  • le società residenti: Corporation, LLC e qualsiasi altra entità creata presentando un documento presso un ufficio del Segretario di Stato;
  • le società non residenti costituite secondo la legge di un Paese straniero, ma che si sono registrate presso un ufficio del Segretario di Stato per svolgere un’attività commerciale negli USA.

L’obbligo si applica alle aziende di piccola entità, ossia che guadagnano meno di 5 milioni di dollari lordi o che hanno meno di 20 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.

Beneficial ownership information (BOI)

Con il termine di “beneficiario effettivo” si intende chi, direttamente o indirettamente, esercita un “controllo sostanziale” sulla società o che possiede o controlla almeno il 25% delle quote di partecipazione.

Le informazioni da fornire al FinCEN, sotto forma di nota informativa (BOI) sono: nome, data di nascita, indirizzo e copia di un documento d’identità.

Tempistiche

I termini per l’inoltro delle BOI sono:

  • per le società costituite prima del 1° gennaio 2024: il 1° gennaio 2025
  • per le società costituite dopo il 1° gennaio 2024: entro 30 giorni.

Ogni modifica ad informazioni comunicate in precedenza andrà comunicata entro 30 giorni.

La mancata comunicazione delle informazioni o la presentazione di informazioni false può portare a sanzioni civili fino a 500 dollari al giorno e a sanzioni penali con multe fino a 10’000 dollari e/o reclusione fino a due anni.

Link utili:

Commesse pubbliche – criteri di aggiudicazione CSR

È stata pubblicata la Scheda informativa aggiornata che definisce i 30 criteri di misurazione della CSR (Corporate Social Responsibility – Responsabilità sociale delle imprese) nell’ambito della Legge sulle commesse pubbliche del Canton Ticino. (art. 32 cpv. 1 LCPubb | art. 53 cpv. 2-4 RLCPubb/CIAP)

Secondo l’art 32 cpv. 1 della LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.

Secondo l’art 53 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) sono ammessi come criteri di aggiudicazione, ma non nelle commesse internazionali, i seguenti criteri: a) la formazione degli apprendisti; b) il contributo alla formazione professionale; c) la responsabilità sociale delle imprese.

Il criterio di aggiudicazione facoltativo inerente alla responsabilità sociale delle imprese, ha un valore di ponderazione definito dall’art. 53 cpv. 2 lett. c RLCPubb/CIAP è stato ripreso dalle Direttive sui criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese del 20 dicembre 2023 (pubblicazione sul Foglio ufficiale nr. 245 del 27 dicembre 2023 e nr. 2 del 3 gennaio 2024) ed ha un valore del 4%. La sua valutazione deve essere fatta tenendo conto dell’impegno delle imprese nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Adottare il criterio di CSR nelle commesse pubbliche significa promuovere l’inserimento dei criteri di sostenibilità all’interno dell’operato dell’impresa in ogni sua attività. Questa modalità tende a far sì che le imprese si orientino all’elaborazione di una strategia di sostenibilità che permetta una rendicontazione complessiva dell’impatto dell’impresa, non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale. Bisogna tuttavia considerare che i 30 criteri definiti nella Scheda informativa sono criteri che valutano il modo di operare dell’impresa e non la sostenibilità del prodotto o della prestazione offerta oggetto della commessa. Per il prodotto e la prestazione potranno essere inseriti criteri di sostenibilità, aggiuntivi al criterio di CSR, nella fase di idoneità o di aggiudicazione.

Consiglio di utilizzo:

Si consiglia di non utilizzare il criterio CSR nelle commesse in cui la variabile prezzo ha una ponderazione superiore al 50% (forniture standardizzate) o inferiore al 30% (esempio prestazioni intellettuali quali la progettazione).

Inoltre, si consiglia di non utilizzare, inizialmente, il criterio di CSR per commesse pubbliche con un valore economico particolarmente basso (inferiori ai 250’000 franchi) alfine di non penalizzare la possibilità di partecipazione di microimprese. Si consiglia infatti un approccio graduale del criterio con l’obiettivo di sensibilizzare innanzitutto le imprese di più grandi dimensioni.

Non può essere utilizzato il criterio della CSR nell’ambito delle procedure su invito perché il committente determinando la cerchia degli offerenti invitati a presentare un’offerta potrebbe avvantaggiarne uno a discapito di un altro. Il committente ha tuttavia la possibilità di scegliere gli offerenti da invitare valutando preliminarmente questo criterio.

Tabella: Definizione delle soglie per le quali è consigliato utilizzare il criterio CSR:

Durante il 2023 è stata eseguita la necessaria formazione a vari Committenti (Comuni ed enti sussidiati) e agli offerenti di diverse categorie in merito ai 30 indicatori di CSR e all’utilizzo del rapporto di sostenibilità semplificato della Camera di Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (https://www.ti-csrreport.ch/). Di conseguenza a partire da gennaio 2024 è possibile utilizzare da parte di tutti i committenti il criterio per le opere delle seguenti categorie:

  • Impresario costruttore
  • Pavimentazioni
  • Elettricisti
  • Metalcostruttori
  • Costruttori in legno
  • Falegnami
  • Pittori
  • Gessatori, intonacatori e plafonatori
  • Posatori di pavimenti
  • Vetrerie
  • Giardinieri
  • Ponteggi

Fonte: Progetto CSR Ticino

Più poveri senza i ricchi

Una riforma tributaria necessaria per la crescita economica e sociale del Cantone

Da oltre trent’anni il dibattito politico in Ticino è bloccato sulla questione fiscale, condizionato da una contrapposizione ideologica priva di uno sguardo sul futuro e sulle nuove necessità indotte dall’evoluzione della società. Sul Cantone pesa ancora la cappa di una visione dottrinaria che vede nel fisco solo un’arma per espropriare la ricchezza e intimidire chi la produce. Manca la consapevolezza, la convinzione condivisa, che la fiscalità può essere, invece, una leva decisiva per la crescita economica e sociale.
In un contesto simile era inevitabile che la riforma tributaria, votata dal Gran Consiglio lo scorso dicembre, andasse a scontrarsi col referendum promosso dalla sinistra.  Senza questa revisione non solo si pagheranno più imposte con l’aumento del coefficiente cantonale che ritorna dall’attuale 97% al 100%, ma non si correggeranno neanche le vistose distorsioni che penalizzano le donazioni e le successioni (in particolari quelle aziendali), il prelievo del capitale previdenziale e i redditi più elevati soggetti ad un’imposizione tale da spingere il Ticino in fondo alla classifica nazionale della concorrenzialità fiscale.
Intanto, gli altri Cantoni, compresi quelli dove sono ben presenti le forze di sinistra, fanno di tutto per attirare sul loro territorio con aliquote molto vantaggiose i contribuenti più facoltosi. Basterebbe un minimo di ragionevolezza e di pragmatismo per capire, anche da noi, che, se non ci fossero le persone benestanti saremmo tutti più poveri e pagheremmo tasse più alte.

Le ragioni della riforma

Il principale obiettivo della riforma è di modernizzare il nostro sistema tributario, il cui impianto normativo risale a mezzo secolo fa, per adeguarlo alle trasformazioni economiche e sociali che hanno cambiato il volto del Paese. Rettificando alcune disposizioni che rappresentano un ingiustificato svantaggio per i contribuenti, si vuole rendere più attrattivo e concorrenziale il Ticino per chi vorrebbe risiedere o investire nel Cantone, incrementando così le entrate fiscali e la creazione anche di nuovi posti di lavoro.

La revisione tributaria si articola in quattro punti:

  • aumento della deduzione forfettaria per le spese professionali per chi esercita un’attività lucrativa dipendente, favorendo quindi tutte le categorie attive;
  • riforma delle imposte sulle successioni e le donazioni per adeguarle ai cambiamenti sociodemografici (aumento della speranza di vita, nuove relazioni coniugali e di partenariato registrato, ecc.), ma che avrà ripercussioni positive anche per le successioni aziendali con persone che non fanno parte della cerchia familiare dei titolari dell’impresa. Si tratta di una modifica molto importante, considerato che ogni anno centinaia di aziende rischiano di scomparire per mancanza di eredi. Difatti, con le disposizioni in vigore il passaggio aziendale ad eventuali subentranti al di fuori della famiglia è scoraggiato da un’imposizione molto pesante;
  • riduzione dell’imposizione sui capitali previdenziali oggi troppo penalizzante per chi dispone di un capitale medio o medio-alto. In Ticino con la tassazione del prelievo del secondo pilastro non ci si discosta dall’esosità dell’imposta sul reddito. Sino a mezzo milione di franchi di capitale il Cantone è concorrenziale rispetto alla media nazionale, ma oltre questa soglia si scivola nell’ultima posizione della graduatoria intercantonale.  La conseguenza è che molti contribuenti scelgono di trasferire il proprio domicilio fiscale altrove, nei Grigioni, a Uri o a Svitto, ad esempio, quando si avvicina il momento di prelevare il capitale previdenziale;
  • riduzione a tappe dell’aliquota massima dell’imposta sul reddito, una modifica che si attende da decenni. Un’aliquota tanto onerosa da inchiodare il Ticino negli ultimi posti del confronto intercantonale e spingere verso altri lidi un numero consistente di forti contribuenti.  È questo il punto più contestato dalla sinistra, ma non solo, e su cui si farà leva per il referendum, visto che i beneficiari di questa particolare modifica saranno i redditi più elevati.

La riforma, dopo i correttivi apportati dal Parlamento, prevede: la diminuzione dal 15 al 12%, da qui al 2030 (anziché nel 2025) dell’aliquota per i redditi più alti e la riduzione lineare dell’1,66% dell’aliquota d’imposta per tutti contribuenti, come compensazione dell’aumento del 3% del coefficiente cantonale d’imposta che da gennaio ritorna al 100%.
Senza questa compensazione ci sarebbe un aggravio fiscale per i cittadini di 45 milioni di franchi.

Necessitiamo di redditi e patrimoni elevati

Sfortunatamente il dibattito sulla riforma tributaria si è accavallato a quello sul Preventivo 2024 con la manovra da 134 milioni di risparmi sull’arco di un anno che, inevitabilmente, ha contribuito ad inasprire il confronto politico anche sulla fiscalità. “Regali ai ricchi, mentre si risparmia sulle spalle dei poveri” sarà questo il leit-motiv della campagna referendaria. Slogan certamente ad alto impatto emotivo, ma smentito dalla realtà dei fatti e che non tiene conto del sistema fiscale nella sua globalità.

Innanzitutto, va sgomberato il campo da un falso storico secondo cui da noi col fisco si vogliono premiare sempre e solo i più ricchi.  Se si guarda al raffronto con gli altri Cantoni si nota che il Ticino è nelle prime posizioni per l’imposizione leggera dei redditi bassi e medio bassi, a metà classifica per i redditi medi, mentre si va con la mano pesante nella tassazione dei redditi alti. Dunque, abbiamo una fiscalità molto sociale, con una scala di aliquote finalizzata alla redistribuzione dei redditi. Questo approccio sociale, qui non contestato, porta a esentare dalle imposte molte cittadini e molti cittadini (26,6%), mentre il solo 2,6% dei contribuenti con un imponibile superiore ai 200mila franchi garantisce ben il 35,7% del gettito fiscale cantonale. Se oggi possiamo vantare un sistema sociale tra i migliori in Svizzera è grazie soprattutto ad una ancora più minuscola quota, lo 0,5%, di contribuenti, (un migliaio di persone con un reddito di oltre 500mila franchi), che assicura il 20% delle imposte sul reddito con aliquote che superano il 40%.

Si possono caricare i ricchi, ma, come insegnano gli esempi norvegesi e californiani, non si possono oltrepassare certi limiti. Non solo per questioni di opportunità ma anche di equità, principio quest’ultimo che in uno Stato di diritto vale anche per chi ha molti mezzi finanziari, non solo per chi è in difficoltà. Del resto, il Consiglio di Stato ha rilevato come, fra il 2016 e il 2022, ben 395 grandi contribuenti, con redditi o sostanze imponibili da oltre 500mila a 5 milioni di franchi, abbiano trasferito il loro domicilio fiscale fuori dal Ticino. Nello stesso arco di tempo ne sono arrivati 190. Un saldo negativo di 205 soggetti, per loro natura molto mobili, che ha provocato una perdita di gettito fiscale pari a 10 milioni di franchi all’anno. Movimenti che dovrebbero far squillare qualche campanello d’allarme.

Non è con un fisco sanzionatorio che si favorisce la crescita economica e che si garantiscono le risorse necessarie per una socialità attenta e sollecita verso i ceti meno abbienti. Tutt’altro. Con la riforma tributaria si vuole soltanto adeguare l’imposizione sugli alti redditi a quella di quasi tutti gli altri Cantoni. Nulla di sconvolgente, un passo avanti solo per riavvicinarsi alla media nazionale e recuperare la concorrenzialità e l’attrattività fiscale che abbiamo perso, invertendo una tendenza che potrebbe pregiudicare lo sviluppo futuro.  Per favorire la crescita economica e sociale, oltre che di aziende ad alto valore aggiunto, abbiamo anche bisogno di più contribuenti facoltosi che portano molto e non pesano sulla comunità.

Un caro ritardo

Attualmente, se si considera anche l’imposta federale diretta, chi ha un reddito molto alto paga in Ticino il doppio rispetto a Zugo, Obvaldo o Appenzello interno. Un carico impositivo che non incoraggia di certo a trasferirsi nel nostro Cantone. Di fronte all’urgenza di alleggerire la pressione fiscale su questi redditi stiamo, purtroppo, scontando un pericoloso ritardo.

Con l’introduzione dall’inizio del nuovo anno della Global minimum tax, decisa dall’Ocse, la battaglia per la competitività fiscale si sposta, infatti, dalle imprese alle persone fisiche. Si orienta sulla tassazione della remunerazione dei manager e dei dirigenti dei gruppi multinazionali, ossia coloro che in definitiva decidono dove insediare un’azienda o se restare in un determinato Paese, ma che sono, altresì, molto attenti ai loro guadagni. E non si tratta solo d’imprenditori e manager stranieri, ma anche di ticinesi. Una sede fiscalmente concorrenziale per la loro tassazione è indubbiamente un elemento di forte attrazione, che può significare più aziende, più posti di lavoro, più gettito fiscale. Ecco perché gli altri Cantoni si sono già mossi e si stanno decisamente muovendo con sgravi e altri incentivi. I Grigioni a partire da questo anno hanno ridotto le imposte del 5%, Zurigo vuole alleggerire ulteriormente l’onere sulle imprese abbassando l’aliquota dal 7 al 6%, Zugo farà altrettanto con le persone fisiche, Vaud da gennaio ha ridotto del 3,5% l’imposta sul reddito dei cittadini e ha in cantiere pure una riduzione dell’imposta sulla sostanza.

Che lo si voglia o no la concorrenza fiscale esiste, anzi è connaturata al sistema federale svizzero. Quindi non si può non tenerne conto ed agire di conseguenza. Restare fermi ha un costo, comporta perdite notevoli nelle entrate e un rischio sistemico in termini di partenze o di mancati arrivi di grandi contribuenti. Nelle decisioni di questi soggetti, per loro natura molto mobili, la fiscalità rappresenta un aspetto cruciale per la scelta del domicilio. Certo, vi sono anche tutti gli altri fattori, quali la stabilità politica e monetaria, la sicurezza, la sanità, i vari servizi e la qualità stessa della vita, sono pressoché uguali in tutta la Svizzera, ma la leva fiscale in molte situazioni resta una discriminante centrale. È fondamentale, perciò, recuperare competitività fiscale per incentivare il domicilio dei contribuenti più ricchi. A chi si oppone alla riforma va ricordato che anche la politica di redistribuzione dei redditi e una socialità efficace presuppongono la presenza sul territorio di persone facoltose, che saranno sempre più rilevanti per incrementare il gettito fiscale e non aumentare l’onere impositivo sulle fasce medie della popolazione.

Regno Unito: CBAM in arrivo

Il Regno Unito introdurrà un proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) entro il 2027 su ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno, ceramica, vetro e cemento.

Lo ha annunciato il Cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt lo scorso 18 dicembre 2023 in un comunicato stampa, confermando che saranno colpiti i beni di cui sopra, la cui produzione è particolarmente energivora. Ulteriori dettagli, tra cui l’elenco preciso dei prodotti che rientreranno nel campo di applicazione del CBAM saranno oggetto di consultazione nel 2024. Si delinea tuttavia già un ambito di applicazione più ampio rispetto all’omologo europeo.

La responsabilità applicata dal CBAM dipenderà dall’intensità delle emissioni di gas serra del bene importato e dalla differenza tra il prezzo del carbonio applicato nel Paese di origine (se presente) e il prezzo del carbonio che sarebbe stato applicato se il bene fosse stato prodotto nel Regno Unito.

Fonte: Factsheet: UK Carbon Border Adjustment Mechanism

La responsabilità del CBAM ricadrà direttamente sull’importatore dei prodotti importati che rientreranno nel campo di applicazione del CBAM, sulla base delle emissioni incorporate in tali prodotti. Il sistema non prevede l’acquisto o lo scambio di certificati di emissione, per contro lavorerà in modo coerente con il sistema ETS britannico, per garantire che i prodotti importati siano assoggettati a un prezzo del carbonio paragonabile a quello sostenuto dalla produzione britannica, attenuando così il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Collaborazione con i Comuni: approfondimento economico Mezzovico-Vira

Cauto ottimismo per il futuro, buona situazione finanziaria, andamento degli affari da soddisfacente a buono, numero di impieghi costante: questo, in sintesi, lo stato di salute delle aziende presenti sul territorio del Comune di Mezzovico-Vira. È quanto emerge da un recente approfondimento economico realizzato dal Municipio in collaborazione con la Cc-Ti. L’approfondimento si inserisce nell’ambito delle attività Camerali di rafforzamento della cooperazione con i Comuni ed è in linea con i risultati dell’inchiesta congiunturale 2023-2024, recentemente pubblicati.

Mezzovico-Vira: area industriale (per gentile concessione del Comune)

Nell’ambito del dialogo con i Comuni della Svizzera italiana e delle attività di rafforzamento della collaborazione bilaterale, congiuntamente al Municipio di Mezzovico-Vira, a giugno 2023 la Cc-Ti ha effettuato un approfondimento atto a identificare da un lato lo stato di salute e i bisogni del tessuto economico del Comune e dall’altro a promuovere lo sviluppo di sinergie tra settore pubblico e privato.

Ben 300 aziende hanno partecipato a questo primo esperimento del Comune e l’elevato tasso di risposta (72%) ha fornito una fotografia rappresentativa della situazione delle attività economiche presenti sul territorio. Ne è emerso un quadro positivo: le aziende sono solide, hanno una buona situazione finanziaria, un effettivo stabile e un andamento degli affari generalmente giudicato tra il soddisfacente e il buono. Sebbene pesi l’ombra dell’incertezza congiunturale, vi è cauto ottimismo per il futuro. Un altro segnale positivo per il Comune è la volontà espressa da oltre il 90% di chi ha risposto di voler continuare a legare il proprio futuro, a medio termine, al Mezzovico-Vira.

Con l’approfondimento si è voluto altresì sondare le necessità delle aziende in infrastrutture e/o servizi specifici che potrebbero essere forniti dal Comune, anche in previsione di eventuali ampliamenti delle loro attività. Il sondaggio ha evidenziato diversi interessi, che saranno approfonditi attraverso il dialogo diretto.

L’esito dell’esercizio svolto con il Comune di Mezzovico-Vira è in linea con i risultati dell’inchiesta congiunturale 2023/2024, presentati il 18 dicembre 2023 e riassunti qui.

Origine preferenziale: nuove regole PEM dal 01.01.2025

Il Comitato misto della Convenzione paneuromediterranea (PEM) ha adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: le attuali norme transitorie applicate provvisoriamente su base bilaterale diventeranno le norme standard a partire dal 1° gennaio 2025.

La convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM) stabilisce norme di origine comuni e il cumulo tra le parti contraenti. Ad oggi, le parti contraenti sono 25: Svizzera, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina. La Convenzione si applica tuttavia solo se tra le parti vige un accordo di libero scambio: per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina. In data odierna sono pertanto escluse dal cumulo con la Svizzera: Algeria, Kosovo, Moldavia e Siria.

La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Attualmente, quindi, esistono due sistemi paralleli di cumulo dell’origine: l’attuale Convenzione PEM e le norme transitorie. La Matrix Euro-Med (PDF) illustra nel quadro di quali ALS è consentito il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie.

Lo scorso 7 dicembre 2023, il Comitato Misto PEM ha definitivamente adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: a partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà solo la Convenzione PEM riveduta e quindi un solo insieme di norme di origine.

In vista di questo passaggio, a partire da febbraio 2024 sarà introdotta gradualmente la cosiddetta “permeabilità automatica” delle norme, che consentirà alle aziende che applicano le norme transitorie di effettuare il cumulo anche se il loro fornitore ha rilasciato una prova di origine in conformità con le norme di origine dell’attuale Convenzione PEM. La Matrix Euro-Med sarà adattata di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2025 si applicherà invece unicamente la Convenzione PEM riveduta (*).

Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, tra cui:

  • la prova d’origine EUR-MED è soppressa, vengono mantenuti unicamente il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione di origine (*);
  • il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari possono essere calcolati sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale;
  • se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
  • le soglie di tolleranza per i materiali non originari aumentano dal 10% al 15% del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10% al 15% del peso netto per i prodotti agricoli;
  • per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione;
  • la regola del trasporto diretto è sostituita dalla regola di non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali.

(*) L’entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta potrebbe essere differita per Israele, Marocco e Tunisia, in quanto i rispettivi accordi di libero scambio riconoscono attualmente solo il protocollo di origine Euro-Med e devono pertanto essere aggiornati. A causa delle lunghe procedure interne di approvazione nei Paesi partner è possibile che per taluni casi ciò non sia fattibile entro il 31 dicembre 2024, pertanto il Comitato congiunto della Convenzione PEM sta valutando disposizioni transitorie.

Link utili

Le compagnie di navigazione stanno evitando il Mar Rosso e il passaggio attraverso il Canale di Suez. Stato attuale ed effetti.

Informativa della Direzione di SpedLogSwiss, Basilea, trasmessa a tutti gli Associati sulla delicata situazione in Medio Oriente

Circolare n. 201/2024
Ai membri del settore Navigazione

Gentili Signore e Signori
Da diverse settimane, la navigazione marittima attraverso il Mar Rosso è stata gravemente colpita da attacchi armati alle navi da carico. Il Mar Rosso e il Golfo di Aden sono percorsi da tutte le navi che passano attraverso il Canale di Suez. Oltre il 30% del commercio marittimo mondiale passa attraverso il Canale di Suez. Si tratta di una delle rotte di navigazione più importanti, perché collega il Mediterraneo con l’Oceano Indiano.

Gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi nel Mar Rosso sono in aumento. Sempre più compagnie di navigazione stanno quindi evitando questa rotta e passando al viaggio più lungo di 6.000 chilometri intorno al “Capo di Buona Speranza”, sulla punta meridionale del Sudafrica. Oppure annullano il viaggio e posizionano le loro navi in un luogo sicuro fino a quando non sarà possibile continuare. In ogni caso, ciò significa che i programmi delle navi, pianificati da mesi, vengono disturbati. Ciò significa che la pianificazione è gravemente compromessa non solo per le compagnie di navigazione, ma anche per gli spedizionieri e i loro clienti.
A differenza del blocco del Canale di Suez da parte della Nave “Ever Given” nel marzo 2021, che è durato 6 giorni, ora si tratta di un conflitto la cui la durata è indeterminata. La deviazione attraverso il Sudafrica aumenterà i tempi di transito per le rotte tra Asia ed Europa da 7 a 20 giorni. Alcune delle navi deviate hanno aumentato la loro velocità per ridurre al minimo i ritardi. Questo, oltre al percorso significativamente più lungo attraverso il Sudafrica, comporta un aumento del consumo di carburante, che a sua volta si traduce in un aumento dei prezzi nel settore del trasporto marittimo. Inoltre, le compagnie di assicurazione stanno monitorando il rischio molto da vicino e aggiustano costantemente i premi per gli operatori navali in linea con la situazione di rischio. Si parla di aumenti dei premi assicurativi fino al 250% a causa del rischio di guerra. Questo non solo crea incertezze di pianificazione per le compagnie di navigazione, ma soprattutto costi aggiuntivi dovuti alle deviazioni e all’aumento dei costi di carburante e assicurazione. Questi costi aggiuntivi per le rispettive rotte commerciali (import/export) vengono attualmente trasferiti alle merci dalle compagnie di navigazione come supplementi. A seconda del commercio, i supplementi saranno applicati con effetto immediato anche alle spedizioni già caricate. È realistico prevedere che le corse a vuoto e gli aumenti delle tariffe continueranno in molte rotte marittime nel primo trimestre del 2024. Ci saranno anche tempi di transito più lunghi e ritardi nel carico.
Infine, il percorso più lungo attraverso il Sudafrica significa che i container caricati saranno occupati per un periodo più lungo, e questo potrebbe portare ad una mancanza di capacità di container disponibile sul mercato (almeno nel breve termine).
La difficile situazione attuale è determinata da tendenze geopolitiche, interessi economici e interventi militari. È quindi difficile prevedere come cambierà la situazione del trasporto marittimo nel prossimo futuro. Il Settore Navigazione di SPEDLOGSWISS continua a monitorare e valutare attentamente la situazione. Informeremo nuovamente i nostri soci in questo modo, in caso di nuovi sviluppi significativi.


Cordiali saluti
SPEDLOGSWISS
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
Thomas Schwarzenbach
In nome del presidente del settore Navigazione

Elisabethenstrasse 44 – CH-4002 Basel +61 205 98 00 – www.spedlogswiss.com

CBAM: relazione trimestrale e aggiornamento FAQ

La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ e i valori predefiniti che possono essere utilizzati nella prima relazione trimestrale CBAM, da presentare entro il 31 gennaio 2024.

Dal 1° ottobre l’UE ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (il cosiddetto CBAM) che tocca gli operatori economici che importano nell’UE prodotti provenienti da Paesi terzi e identificati tramite le seguenti voci di tariffa doganali:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

In una prima fase transitoria (1° ottobre 2023-31 dicembre 2025), vi è l’obbligo di invio di una relazione trimestrale con alcune informazioni sulle merci CBAM importate (vedasi paragrafo successivo). L’obbligo di comunicazione ricade sull’importatore stabilito nell’UE (chi presenta la dichiarazione in doganale di immissione in libera pratica nell’UE) o su un rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di assumersi questo compito. Per un importatore extra-UE, tale obbligo ricade sul rappresentante doganale indiretto. La scadenza per l’invio della prima relazione trimestrale è il 31 gennaio 2024 (importazioni del trimestre ottobre-dicembre 2023).

L’importatore europeo o il rappresentante doganale indiretto devono possedere un numero EORI valido e si devono iscrivere al Registro transitorio CBAM (cfr. manuale della Commissione europea o, nel caso di un’iscrizione in Italia tramite l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’apposito manuale).

Durante il periodo transitorio, la dichiarazione CBAM deve riportare le seguenti informazioni sui beni CBAM importati:

  • la quantità totale di ogni tipo di bene CBAM importato, espressa in MWh per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci specificata per ogni impianto che produce tali beni nel Paese di origine;
  • le emissioni effettive di CO2 e incorporate derivanti dalla produzione dei beni; il metodo di calcolo si trova nell’Allegato IV del Regolamento CBAM (2023/956) ed è ulteriormente delineato in un Regolamento di esecuzione per il periodo transitorio; nelle comunicazioni relative alle importazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2023-30 giugno 2024, se non sono disponibili dati effettivi sulle emissioni, possono essere utilizzati i valori predefiniti che la Commissione europea ha pubblicato il 22 dicembre 2023;
  • informazioni sul prezzo del carbonio eventualmente pagato per le emissioni incorporate in merci prodotte in un Paese terzo.

L’obbligo di comunicazione si applica anche per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica nell’UE come merci identiche o come prodotti trasformati (anche se tali prodotti trasformati non rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM, le materie prime importate lo sono).

Il CBAM non si applica alle merci in transito o alle merci di basso valore (< 150 euro).

Per rispondere alle numerose domande degli operatori economici, la Commissione europea ha stilato un documento di FAQ che aggiorna costantemente (con informazioni anche sulle merci di seconda mano e sui resi). L’ultimo aggiornamento è stato effettuato a fine novembre e il documento può essere consultato qui in formato PDF.

La Cc-Ti ricorda che le merci di origine non preferenziale svizzera sono esentate dal CBAM. Le merci spedite dalla Svizzera nell’UE che non possono fregiarsi dell’origine non preferenziale svizzera sono invece assoggettate: fa infatti stato l’origine non preferenziale delle merci e non il Paese di spedizione.

Svizzera e Regno Unito: siglato il Berne Financial Services Agreement

È questo il nome dato all’accordo sul mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari che i due Paesi hanno firmato il 21 dicembre scorso e che mira a rendere possibile e ad agevolare l’attività transfrontaliera. Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati.

È la prima volta che due piazze finanziarie internazionali riconoscono mutualmente l’equivalenza dei rispettivi regimi giuridici e prudenziali in un trattato internazionale vincolante. Le aree coperte dall’accordo sono: il settore delle banche, i servizi di investimento, le assicurazioni, la gestione patrimoniale e le infrastrutture del mercato finanziario per i clienti professionali. Si segnalano in particolare:

  • già oggi i fornitori britannici di servizi finanziari possono svolgere gran parte dell’attività transfrontaliera in Svizzera, soprattutto per i clienti professionali. Il nuovo accordo consente agli istituti finanziari svizzeri di fornire servizi finanziari (per via transfrontaliera o nell’ambito di impieghi temporanei in loco) a clienti privati britannici che dispongono di un patrimonio superiore a 2 milioni di sterline e a clienti professionali nel Regno Unito;
  • attualmente le imprese di assicurazione svizzere possono già esercitare un’ampia parte dell’attività transfrontaliera nel Regno Unito. Grazie al nuovo accordo, gli assicuratori britannici potranno effettuare in Svizzera operazioni a livello transfrontaliero in settori chiaramente definiti delle assicurazioni non vita;
  • per quanto riguarda il mercato nel settore della gestione degli investimenti, viene confermato lo status quo vigente e in particolare i rispettivi regimi concernenti la pubblicità e l’offerta di investimenti collettivi di capitale come pure la delegazione delle decisioni di investimento e la gestione del rischio dei portafogli.

Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Al Consiglio federale il compito quindi di elaborare il relativo messaggio da sottoporre al Parlamento.

Link utili:

Scheda informativa della Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dicembre 2023 (PDF, 191 kB)

Berne Financial Services Agreement – Agreement between Switzerland and the United Kingdom on mutual recognition in financial services (preprint) (PDF, 644 kB)

UE: 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 12° pacchetto di misure restrittive economiche e individuali nei confronti della Russia. La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive su ferro e acciaio.

Il pacchetto comprende, tra le altre, le seguenti misure:

  • Svizzera tra i Paesi partner
  • divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti, compresi i gioielli, dalla Russia
  • clausola “no Russia”
  • rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi terzi per impedire l’elusione delle sanzioni
  • restrizioni più severe alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso
  • applicazione del tetto al prezzo del petrolio
  • ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, quali ghisa, fili di rame e alluminio, tubi e lamine di alluminio
  • divieto di importazione di propano liquefatto.

Ferro e acciaio

La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell’UE. Ciò significa anche che per i prodotti siderurgici importati nell’UE dalla Svizzera non è più necessario presentare una prova dell’origine non russa dei fattori produttivi utilizzati per la loro produzione. Dal canto suo, la Svizzera aveva già indicato nelle sue note interpretative delle sanzioni che non è richiesta alcuna prova in caso di importazione o trasporto dall’UE o dal Regno Unito di prodotti siderurgici o di reimportazioni di prodotti siderurgici che si trovano già in libera pratica in Svizzera.

Diamanti

L’UE impone un divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia. Nella fattispecie, il divieto si applica ai diamanti originari della Russia, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi lavorati in Paesi terzi.

Il divieto diretto si applica ai diamanti naturali e sintetici non industriali e ai gioielli con diamanti, a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, un divieto indiretto di importazione di diamanti russi lavorati (cioè tagliati e/o lucidati) in Paesi terzi, compresi i gioielli che incorporano diamanti originari della Russia, sarà introdotto progressivamente a partire dal 1° marzo 2024 e sarà completato entro il 1° settembre 2024.

Clausola “no Russia”

Agli esportatori europei è richiesto di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi partner.

Controlli e restrizioni all’import-export

L’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia è stato ampliato e include ora prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio (droni), macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi.

L’elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia è stato ampliato a 29 nuove entità, soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Alcune di queste 29 entità appartengono a Paesi terzi coinvolti nell’elusione delle restrizioni commerciali, oppure sono entità russe coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

Sono state introdotte ulteriori restrizioni sulle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, come ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. È stato introdotto un nuovo divieto di importazione del propano liquefatto (GPL) con un periodo di transizione di 12 mesi.

Tetto sul prezzo del petrolio

Il Consiglio introduce un meccanismo rafforzato di condivisione delle informazioni e regole di trasparenza più severe per garantire che le vendite di petrolio rimangano entro la soglia stabilita e per meglio identificare navi ed entità che attuano pratiche ingannevoli, come i trasferimenti da nave a nave utilizzati per nascondere l’origine o la destinazione del carico e le manipolazioni dei sistemi di identificazione automatica (AIS), , durante il trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Sono altresì introdotte norme di notifica per la vendita di navi cisterna a qualsiasi Paese terzo in particolare nel caso di navi di seconda mano.

Sanzioni individuali

È inserito nell’elenco un numero significativo di nuovi individui ed entità (anche di Paesi terzi).

Servizi

L’attuale divieto relativo alla fornitura di servizi è esteso alla fornitura di software per la gestione delle imprese e di software per la progettazione e la produzione industriale.

Link utili

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (europa.eu)

Q&A twelfth package of restrictive measures against Russia (europa.eu)