La situazione sul mercato del lavoro
Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

Fino alla pandemia, ogni giorno di telelavoro dalla Francia doveva essere tassato in Francia, il che comportava numerose complicazioni amministrative e legali.
Erano necessari due accordi per garantire che i pendolari transfrontalieri tra Ginevra (rappresentata dalla Svizzera) e la Francia potessero continuare a lavorare da casa. La componente fiscale è stata firmata dai due Paesi il 27 giugno 2023. Si tratta di un emendamento all’accordo bilaterale sulla doppia imposizione del 9 settembre 1966 che introduce la possibilità di un’aliquota del 40% per il telelavoro a tariffa piena. Il secondo accordo riguarda la sicurezza sociale e consente di mantenere l’affiliazione al sistema di sicurezza sociale del Paese del datore di lavoro fino a un’aliquota fiscale di telelavoro del 49,9%.
Per evitare la doppia imposizione, si applicherà il minimo comune denominatore: il telelavoro sarà quindi possibile senza conseguenze finanziarie fino a un massimo del 40% per le aziende e i dipendenti che lo desiderano.
L’aliquota del 40% viene applicata in proporzione al tasso di attività. Questa percentuale è annualizzata e non deve essere superata, altrimenti ogni giorno supplementare sarà tassabile in Francia. L’accordo non prevede eccezioni, nemmeno per motivi medici. Inoltre, la clausola include una disposizione relativa agli incarichi temporanei all’estero. In linea di principio, tutti i viaggi d’affari transfrontalieri al di fuori della Svizzera sono imponibili in Francia. Durante i negoziati è stata ottenuta una tolleranza di dieci giorni. Un massimo di dieci giorni di viaggio di lavoro all’estero può essere trattato come telelavoro (art. 10 al. 3 dell’accordo). I datori di lavoro devono quindi assicurarsi che il numero totale di giorni di telelavoro e di viaggio all’estero non superi il 40% di una posizione a tempo pieno. Per 240 giorni lavorativi, è possibile un massimo di 96 giorni di telelavoro, ovvero 86 giorni + 10 giorni di viaggio.
I datori di lavoro devono essere in grado di certificare il tasso di telelavoro per contratto o per accordo di telelavoro. Queste informazioni saranno soggette allo scambio automatico di informazioni con la Francia. Una volta che una certa quantità di fatturato viene telelavorata in Francia, la legge francese considera che sia stata creata una filiale. Le aziende faranno quindi bene a valutare il rischio a cui sono esposte.
Si noti inoltre che la riscossione di imposte per uno Stato estero senza autorizzazione è un reato penale (art. 271 CP). I dipendenti dovranno vigilare sul loro status di quasi-residenti e dovranno compilare diligentemente le loro dichiarazioni dei redditi.
L’accordo è soggetto a ratifica da parte dei parlamenti di entrambi i Paesi. Si prevede che l’accordo entrerà in vigore non prima del gennaio 2025.
Fonte: CCIG info, nr 9-ottobre 2023, traduzione ed adattamento Cc-Ti
Il 7 luglio 2023 si è svolto il webinar “Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri” in collaborazione con AITI, con gli interventi di:
Qui potete trovare ulteriori informazioni.
Contatti:
Michele Scerpella
Capoufficio Ufficio delle imposte alla fonte dfe-ddc.uif@ti.ch –
tel. +41 91 814 75 71
Andrea Rigamonti
Commissario Ufficio delle imposte alla fonte dfe-ddc.uif@ti.ch –
tel. +41 91 814 75 71
Michele Rossi
Avvocato e Delegato relazioni esterne della CC-TI rossi@cc-ti.ch –
tel. +41 91 911 51 30
Martina Grisoni
Co-responsabile servizio Legalizzazioni della CC-TI grisoni@cc-ti.ch –
tel. +41 91 911 51 11
Daniela Bührig
Vice Direttrice di AITI daniela.buehrig@aiti.ch – tel. +41 91 911 84 84
Malgrado gli auspici pubblicamente manifestati, per il momento Italia e Svizzera non hanno ancora trovato un’intesa per un nuovo accordo amichevole in materia fiscale sul telelavoro dei frontalieri.
Ciononostante, l’Italia ha unilateralmente e autonomamente adottato una normativa interna che permette a livello fiscale un telelavoro dal proprio domicilio per un massimo del 40%.
Attenzione: questa norma è riservata unicamente ai frontalieri che prima del 31 marzo 2022 hanno utilizzato lo strumento del telelavoro e, seconda limitazione, questa regola scadrà il 31 dicembre 2023.
Non vi sono per il momento notizie certe circa un eventuale regime definitivo da gennaio 2024 in avanti.
Considerato però che in Italia a livello di assicurazioni sociali, contrariamente al resto dell’UE, il telelavoro dei frontalieri è attualmente tollerato per un massimo del 25%, per non avere conseguenze né a livello fiscale, né previdenziale, il telelavoro non dovrà superare questa soglia.
Chi volesse superarla, per sfruttare il limite del 40% concesso a livello fiscale, dovrà annunciarsi alle competenti autorità italiane.
Questa normativa italiana si riferisce unicamente alla fiscalità dei frontalieri, non delle aziende. Restano quindi applicabili le condizioni che possono concorrere a costituire, fiscalmente parlando, una stabile organizzazione d’impresa, rendendo l’azienda soggetto fiscale anche in Italia.
In questi giorni è avvenuta la formale notifica da Roma a Berna necessaria all’entrata in vigore del nuovo Accordo firmato dalla Svizzera con l’Italia sulla fiscalità dei frontalieri.
Di conseguenza, come comunicato dalle autorità federali, il nuovo Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023.
Ciò significa che a partire dal 18 luglio 2023 ogni persona che richiedesse il permesso G dal punto di vista fiscale verrà imposta in base al nuovo regime, che verrà applicato dal 1° gennaio 2024.
Qui trovate ulteriori informazioni.
In Italia, la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi è stata recepita dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136.
Secondo tale D.Lgs., i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia sono tenuti a notificare in anticipo tale distacco, indipendentemente dal fatto che questo avvenga all’interno dello stesso gruppo societario o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.
Se prima la notifica doveva avvenire entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, una modifica del DLgs. valida dal 21 marzo 2023 ha portato questo termine a “al più tardi all’inizio” del distacco (art. 10 par. 1).
La notifica deve essere presentata tramite il portale ClicLavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Lo scorso 4 maggio la Camera dei deputati italiana ha approvato l’accordo tra Roma e Berna sulla fiscalità dei frontalieri.
Il testo ritorna per l’adozione definitiva al Senato. La procedura di ratifica sta quindi giungendo al termine. Si concluderà, verosimilmente a breve termine, con lo scambio ufficiale di note diplomatiche tra Svizzera e Italia, attestanti l’avvenuta ratifica. Contemporaneamente sono stati adottati emendamenti sull’imposizione del telelavoro dei frontalieri e sull’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche. Anche su questo fronte entreranno quindi in vigore, al termine dell’iter parlamentare, importanti modifiche. Sarà nostra premura informarvi al riguardo in modo tempestivo.
Come vi abbiamo recentemente già comunicato il nuovo accordo fiscale introduce un sistema di imposizione dei frontalieri differente. I frontalieri verranno suddivisi in attuali e nuovi. Ai frontalieri attuali continuerà ad applicarsi il sistema fiscale che conosciamo oggi, ossia una tassazione esclusiva in Svizzera (alla fonte), con il riversamento all’Italia dei cosiddetti ristorni da parte delle autorità fiscali elvetiche. Per contro i nuovi frontalieri oltre all’imposizione in Svizzera, diventeranno soggetti fiscali anche in Italia, e avranno pertanto a loro carico un’imposizione fiscale accresciuta.
Sono considerati frontalieri attuali ai sensi del nuovo Accordo le persone che alla data della ratifica svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data della ratifica hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera.
Il nuovo accordo verrà applicato dal 1° gennaio 2024. Ma attenzione, già la conclusione della procedura di ratifica, che avverrà con la comunicazione ufficiale da parte italiana alla Svizzera, implica però degli effetti nel 2023.
Infatti, tutti i frontalieri che inoltreranno una richiesta di permesso in Svizzera e che si annunceranno all’autorità fiscale ticinese dopo tale data saranno considerati “nuovi frontalieri” e quindi, da gennaio 2024, saranno imposti fiscalmente secondo il nuovo sistema. In altre parole, la conclusione della procedura di ratifica nel 2023 sarà già concretamente determinante per la definizione dei “nuovi frontalieri”.
Rendiamo quindi attenti che per poter beneficiare del periodo transitorio riservato ai cosiddetti frontalieri attuali i datori di lavoro e i collaboratori devono inoltrare la richiesta di permesso G prima della conclusione della procedura di ratifica che, come indicato, si trova attualmente in dirittura di arrivo.
Lo scorso 23 dicembre vi abbiamo informati che l’Accordo amichevole concluso con l’Italia nel giugno 2020 sul telelavoro dei frontalieri non verrà prorogato e che il regime speciale in materia fiscale decadrà quindi il prossimo 1° febbraio 2023.
Ieri l’Autorità fiscale italiana ha precisato che i frontalieri italiani che continueranno in modalità di telelavoro perderanno lo statuto fiscale di frontaliere. Il regime dei frontalieri viene riservato ai soggetti che quotidianamente (e non, quindi, in modo saltuario) si recano all’estero per svolgere il proprio lavoro.
Per mantenere tale statuto è quindi necessario che la persona non lavori nemmeno un giorno completo dal proprio domicilio.
In caso contrario il frontaliere rischia di essere tassato in Italia per l’intero reddito conseguito in Svizzera.
Per quanto riguarda le aziende, inoltre, rimane aperta pure la questione relativa all’assoggettamento al fisco italiano, a determinate condizioni, quale stabile organizzazione.
INFORMATIVE PRECEDENTI:
www.cc-ti.ch/calendario/frontalieri-e-fiscalita/
www.cc-ti.ch/normative-diverse-in-vigore-dal-2023/
www.cc-ti.ch/info-veicoli-aziendali/
Tale accordo ha introdotto un regime speciale in materia di fiscalità nel senso che, in via eccezionale, i frontalieri italiani in telelavoro non sono stati imposti fiscalmente in Italia, nonostante abbiano lavorato dal loro domicilio.
Questo regime speciale finirà pertanto il 1° febbraio 2023. A partire da tale data si tornerà al regime di imposizione usuale e in caso di telelavoro il frontaliere diventerà soggetto fiscale italiano, anche per un solo giorno di attività in Italia.
Inoltre, a determinate condizioni, l’attività su suolo italiano potrebbe costituire una stabile organizzazione dell’azienda medesima che diverrebbe a sua volta soggetto fiscale italiano. Su questo punto, se l’azienda intende proseguire con il telelavoro, consigliamo di avvalersi della consulenza di un professionista italiano (essendo il rischio di stabile organizzazione in Italia da valutare nella prospettiva del fisco italiano).