La Svizzera e l’Italia firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri

Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l’Italia hanno firmato a Roma un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974, migliorerà sensibilmente l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il nuovo accordo è stato firmato dalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, e dal viceministro italiano dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani. Verificata l’impossibilità di firmare il testo così come parafato nel 2015, quest’anno sono ripresi i colloqui tra la Svizzera e l’Italia che hanno portato, negli ultimi mesi, a modifiche del precedente progetto di accordo che rappresentano una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, nonché con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera. L’entrata in vigore del nuovo accordo richiede la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.

Gli aspetti principali sono i seguenti.

  • Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
  • Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
  • Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
  • Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
  • Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
  • Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

In occasione della firma dell’accordo, la Svizzera e l’Italia hanno anche effettuato uno scambio di lettere, inteso a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.

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© Comunicato stampa integrale del Dipartimento federale delle finanze – 23.12.2020

Nuove modifiche

Con l’inizio del nuovo anno, tra qualche giorno, entrano in vigore normative diverse.

  • Rendiconto IVA easy: con l’apposita applicazione i contribuenti possono allestire a partire dal 1° gennaio 2021 i rendiconti dell’Imposta sul valore aggiunto

Misure del Consiglio Federale e del Consiglio di Stato

La lista di tutte le misure adottate nel corso della pandemia Covid-19 in ordine temporale. Articolo aggiornato periodicamente.

Aggiornamento del 30 dicembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale rinuncia a inasprire i provvedimenti

Aggiornamento del 18 dicembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali per le festività
Flyer – Disposizioni particolari in vigore dal 22 dicembre al 22 gennaio 2021

Coronavirus: il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti e chiude ristoranti e strutture per la cultura, il tempo libero e lo sportMISURE VALIDE DAL 22.12.2020
Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza casi di rigore e l’ordinanza perdita di guadagno
Coronavirus: rafforzato il sostegno al settore della cultura
Coronavirus: il Consiglio federale disciplina i dettagli per i contributi a fondo perso a favore dello sport di squadra
Coronavirus: proroga e ripristino delle misure in materia di indennità per lavoro ridotto

Aggiornamento dell’11 dicembre 2020

Coronavirus – Adattamento delle disposizioni cantonali
Coronavirus: chiusura alle 19, come pure la domenica e nei giorni festivi – Consiglio Federalemisure in vigore dal 12.12.2020
Coronavirus: Il Consiglio federale vuole ampliare le possibilità di sostegno alle imprese – Consiglio Federale

Aggiornamenti del 7 e 8 dicembre 2020

Risoluzione del 7 dicembre del Consiglio di Stato
Coronavirus: la situazione peggiora – il Consiglio federale prepara ulteriori provvedimenti – 8.12.2020

Aggiornamento del 4 dicembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale esorta i Cantoni con un’evoluzione negativa ad agire subito e decide ulteriori provvedimenti

Aggiornamento del 25 novembre 2020

Risoluzione governativa del Consiglio di Stato – misure valide dal 1° al 18 dicembre 2020
Coronavirus: Il Consiglio federale adotta l’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore – Consiglio Federale

Aggiornamento del 18 novembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale adegua i provvedimenti di sostegno per affrontare la seconda ondata – Consiglio Federale

Aggiornamento del 17 novembre 2020

Nuova Ordinanza Covid-19 per la cultura in vigore fino al 2021

Aggiornamento dell’11 novembre 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – valide dall’11.11.2020

Coronavirus: rinnovati i provvedimenti nel settore della previdenza professionale

Aggiornamento dell’8 novembre 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – valide dal 9.11.2020

Aggiornamento del 4 novembre

Coronavirus: il Consiglio federale emana direttive a favore dello sport di squadra – Consiglio Federale

Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno anche per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti – Consiglio Federale

Coronavirus: il Consiglio federale decide un nuovo impiego dell’esercito per appoggiare la sanità pubblica – Consiglio Federale

Aggiornamento del 30 ottobre

Coronavirus: adattamento delle disposizioni cantonali

Aggiornamento del 28 ottobre

Coronavirus: ulteriori provvedimenti per contenere l’epidemia, introduzione di test rapidi e nuove disposizioni sulla quarantena per chi viaggia – Consiglio Federale – MISURE VALIDE DAL 29.10.2020

Coronavirus: già pronte le misure per ridurre l’impatto economico della pandemia – Consiglio Federale

Coronavirus: indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata – Consiglio Federale

Aggiornamento del 26 ottobre

Risoluzione governativa del Consiglio di Stato del Cantone Ticino – misure valide dal 27 risp. 28 ottobre 2020 al 30 novembre 2020

Aggiornamenti del 16, 18 e 19 ottobre

Coronavirus – Adattamento delle misure cantonali – 19.10.2020

Risoluzione del Consiglio di Stato – misure in vigore dal 19 al 30.10.2020

Limitazioni per le manifestazioni private, divieto di assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, estensione dell’obbligo della mascherina e telelavoro – Consiglio Federale

Aggiornamento dell’8 ottobre

Disposizioni cantonali – del Consiglio di Stato del Canton TicinoVALIDE DAL 9 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 19.00
Coronavirus: il Consiglio federale decide nuove regole per le attestazioni del diritto di voto nei referendum facoltativi

Aggiornamento del 2 ottobre

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 19 ottobre 2020

Aggiornamento del 25 settembre

Coronavirus: il Consiglio federale intende sostenere l’export

Aggiornamento dell’11 settembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 5 ottobre 2020

Aggiornamento dell’11 settembre 2020

Coronavirus: indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: prolungamento in determinati casi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: niente quarantena al rientro da una regione di confine – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 3 settembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 21 settembre 2020
Coronavirus e rientri da Paesi con rischio elevato di contagio – comunicato stampa del Dipartimento della sanità e della socialità

Aggiornamento del 2 settembre 2020

Nuovo coronavirus: grandi manifestazioni nuovamente consentite, ma a severe condizioni – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Confederazione e Cantoni valutano allentamenti economici mirati in casi specifici – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale prolunga la sospensione delle esecuzioni per le agenzie di viaggi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: prolungamento delle semplificazioni nell’ambito dell’AD – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 19 agosto 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 7 settembre 2020

Aggiornamento del 12 agosto 2020

Coronavirus: le grandi manifestazioni nuovamente possibili da ottobre a severe condizioni e previa autorizzazione – comunicato stampa del Consiglio federale
CF – Coronavirus: il Consiglio federale approva la seconda aggiunta straordinaria al preventivo 2020 – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni: semplificazione della procedura di richiesta – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Assicurazione contro la disoccupazione: modifica dell’ordinanza COVID-19 AD – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge COVID-19 – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 10 agosto

Informazioni relative all’apertura delle scuole del Cantone Ticino – Informazioni del DECS

Aggiornamento del 6 agosto 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 24 agosto 2020

Aggiornamento del 16 luglio 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonalivalide dal 20 luglio fino al 9 agosto 2020

Aggiornamento del 3 luglio 2020

Disposizioni del Consiglio di Statovalide dal 3 al 19 luglio 2020

Aggiornamento del 1° luglio 2020

Coronavirus: obbligo della mascherina sui mezzi pubblici, quarantena per i viaggiatori provenienti da regioni a rischio, revoca di determinate restrizioni d’entrata dal 20 luglio – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 26 giugno 2020

Coronavirus: i lavoratori provenienti da Stati terzi possono essere riammessi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: spese per i test a carico della Confederazione e app SwissCovid disponibile dal 25 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 22 giugno 2020

Coronavirus: ampia normalizzazione e semplificazione delle regole di base per la protezione della popolazione – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: il Consiglio federale apre la consultazione sulla legge COVID-19 – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 12 giugno 2020

Coronavirus: la Svizzera sopprime per tutti gli Stati UE/AELS le restrizioni legate al COVID – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 6 giugno 2020

Coronavirus: il Consiglio federale decide ampi allentamenti dal 6 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: la Svizzera apre le frontiere con tutti gli Stati UE/AELS il 15 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 2 giugno 2020

Coronavirus: aggiornamento sull’apertura unilaterale delle frontiere da parte dell’Italia – comunicato stampa dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta

Aggiornamento del 27 maggio 2020

Coronavirus: il Consiglio federale decide ampi allentamenti dal 6 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: ulteriore allentamento delle restrizioni d’entrata a partire dall’8 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 20 maggio 2020

Coronavirus: base legale dell’app SwissCovid – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: finanziamento aggiuntivo per l’assicurazione contro la disoccupazione e graduale abbandono delle misure COVID – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 13 maggio 2020

Coronavirus: la Svizzera concorda con Germania, Austria e Francia l’apertura dei confini – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: approvata l’ordinanza sull’app per il tracciamento di prossimità – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento dell’11 maggio 2020

Circolare aggiornata della SEM ai Cantoni sull’allentamento delle restrizioni d’entrata e di ammissione a partire dall’11 maggio 2020 e relativa attuazione dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel trattare le domande di permesso e le notifiche ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone

Aggiornamenti dell’8 maggio 2020

Coronavirus – comunicato stampa del Consiglio Federale contenente le informazioni sull’adeguamento dell’ordinanza per consentire la ripartenza nella ristorazione
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – strutture di ristorazione
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione
L’app Swiss PT aiuta a tenere sotto scacco il coronavirus
COVID-19: Quindici valichi di confine saranno riaperti da lunedì – comunicato stampa del Consiglio Federale

Panoramica degli ulteriori valichi di confine aperti da lunedì 11 maggio 2020:

  •  Camedo: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
  • Ponte Faloppia: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
  • Pizzamiglio: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 
  • Brusata: dalle ore 05:00 alle 20:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

Aggiornamenti del 29 aprile 2020

Coronavirus: ulteriore allentamento dei provvedimentiVALIDE DALL’11 MAGGIO 2020 – comunicato stampa del Consiglio Federale
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)
FAQ: coronavirus e raccomandazioni comportamentali
Domande e risposte sui criteri di test e sul tracciamento dei contatti

Aggiornamenti del 22 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato sulle attività economicheVALIDE DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Video RSI esplicativohttps://tp.srgssr.ch/p/rsi/embed?urn=urn:rsi:video:12967349&autoplay=false&hideendscreen=1 – (c) della Radiotelevisione svizzera – RSI

Aggiornamenti del 16 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato sulle attività economicheVALIDE DAL 20 AL 26 APRILE 2020

Il Consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti contro il nuovo coronavirus NOVITÀ VALIDE DAL 27 APRILE

Coronavirus: misure per evitare fallimenti – comunicato stampa del Consiglio Federale e relative Ordinanze CHE ENTRANO IN VIGORE DAL 20 APRILEOrdinanza COVID-19 insolvenza e Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto
procedurale)

Coronavirus: il Consiglio federale allenta le norme sulla dichiarazione delle derrate alimentari – comunicato stampa del Consiglio Federale
Coronavirus: estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno ai casi di rigore – comunicato stampa del Consiglio Federale e relativa Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

Aggiornamenti del 15 aprile 2020

Coronavirus: modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di crisi epidemiologica – comunicato stampa del Consiglio di Stato e decreto esecutivo

Aggiornamenti dell’8 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – risoluzione
Coronavirus: adeguamenti nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto e scenari per la congiuntura svizzera – comunicato stampa del Consiglio Federale
Ordinanza sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus – dell’8.4.2020
Coronavirus: il Consiglio federale prolunga i provvedimenti di una settimana e decide un loro graduale allentamento – comunicato stampa del Consiglio Federale

Aggiornamenti del 3 aprile 2020

Il Consiglio federale aumenta a 40 miliardi il volume delle fideiussioni per il sostegno in termini di liquidità – comunicato stampa
Disposizioni del Consiglio di Stato sulla chiusura delle attività economiche – risoluzione
Disposizioni del Consiglio di Stato in merito alle commesse pubbliche – risoluzione

Aggiornamento del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale conferma la propria strategia e valuta un’estensione mirata delle prestazioni di sostegno – comunicato stampa

Aggiornamento del 28 marzo 2020

Misure del Consiglio di Stato

Aggiornamenti del 27 marzo 2020

Coronavirus: in casi eccezionali i Cantoni possono richiedere l’adozione di provvedimenti supplementari per un periodo limitato – Com. stampa Consiglio Federale e relativa Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo)

Coronavirus: traslochi possibili nel rispetto delle prescrizioni dell’UFS – Com. stampa Consiglio Federale

Aggiornamenti del 25 marzo 2020

Coronavirus: le decisioni del Governo restano in vigore – Comunicato stampa del Consiglio di Stato

Coronavirus: ulteriori misure per sostenere l’economia – Comunicato stampa del Consiglio Federale

Misure dovute al coronavirus – Amministrazione federale delle contribuzioni

Aggiornamenti del 21 marzo 2020

Qui di seguito trovate i link alle decisioni del Consiglio federale del 20 marzo 2020 e del Consiglio di Stato ticinese del 21 marzo: ConfederazioneCantone.

Disposizioni delle Autorità del 17.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 16.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 14.3.2020

Lettera alle aziende – Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 13.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Ritrovate l’articolo con tutti i dettagli aggiornati sulle informazioni per le aziende

Diritto: principali novità 2021

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore nuove disposizioni. Una panoramica.

Brexit e libera circolazione delle persone

Il 31 dicembre 2020 scadrà il periodo transitorio della Brexit. Dal nuovo anno cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito gli accordi bilaterali che la Svizzera ha concluso con l’UE. Approfondimento curato dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

In effetti la maggior parte delle regole concordate ed applicabili tra Berna e Londra sono contenute negli accordi stipulati con l’UE essendo il Regno Unito, o meglio essendo stato fino al recente passato, uno stato membro a tutti gli effetti. Ma a partire dal 2021 Londra uscirà dal mercato unico europeo e dalla relativa unione doganale. La Svizzera deve pertanto fondare le proprie relazioni economiche su nuove basi.

Proprio per colmare tale lacuna determinata dall’effettività della Brexit, Berna e Londra avevano concluso già nel 2019 un accordo commerciale. Questo accordo riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali contenuti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, quello sulla lotta contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.

Ma alcuni aspetti ai quali eravamo abituati nelle nostre relazioni con Londra non sono stati ripresi dall’accordo commerciale, come ad esempio la libera circolazione delle persone. In effetti dal mese di gennaio tra Svizzera e Regno Unito si applicheranno nuove regole in ambito di migrazione. Da un lato i cittadini britannici che intenderanno entrare nel mercato del lavoro svizzero dovranno presentare una relativa domanda e dovranno adempiere alle disposizioni della legge federale sugli stranieri che prevede contingenti e preferenza per i lavoratori svizzeri e dell’UE. Per contro per i cittadini britannici già in Svizzera prevarranno i loro diritti acquisiti e non saranno tenuti, in linea di principio, ad avviare alcuna nuova procedura.

E per gli Svizzeri che vogliono lavorare nel Regno Unito?

Anche qui bisogna distinguere tra chi è già attualmente inserito nel mercato del lavoro britannico da chi invece intende trasferirvisi dopo il 31 dicembre 2020. I cittadini svizzeri attualmente già nel Regno Unito dovranno semplicemente richiedere alle autorità britanniche un nuovo statuto di residenza, ma saranno comunque esclusi dal sistema a punti (Points-Based System PBS) in vigore dal 1 gennaio 2021 per i nuovi arrivi. In base al PBS, chi vorrà essere ammesso nel mercato del lavoro inglese dovrà raggiungere un livello di 70 punti, calcolati sulla base di distinti criteri. Al candidato potranno essere assegnati 20 punti per un’adeguata offerta di impiego da parte di un datore di lavoro approvato dalle autorità, altri 20 punti per un lavoro sufficientemente qualificato, 10 punti per la conoscenza della lingua inglese e ulteriori 20 punti per il raggiungimento di un minimo salariale (25’600 sterline/anno). Altre specifiche qualifiche o situazioni permetteranno di ottenere punti supplementari che potranno eventualmente compensare lacune della candidatura riscontrate altrove. I punti supplementari potranno essere assegnati ai titolari di un dottorato, o a chi viene assunto in settori in cui scarseggia la manodopera indigena.

In materia di prestazione di servizi il 14 dicembre è stato concluso uno specifico accordo (Services Mobility Agreement/ SMA) che prevede concrete agevolazioni. Da un lato in Svizzera continuerà ad applicarsi la semplice procedura di notifica per i servizi in provenienza dal Regno Unito di durata inferiore a 90 giorni/anno, come già in vigore attualmente. Da parte di Londra è stato concesso l’accesso al mercato ai prestatori svizzeri in una trentina di settori. I fornitori svizzeri non saranno tenuti a provare la conoscenza dell’inglese e la necessità economica di attingere a partner esterni in questi settori. I fornitori di servizi potranno restare nel Regno Unito fino a dodici mesi sull’arco di due anni. L’accesso verrà limitato a persone con livello universitario o equivalente. 

Non è escluso che in futuro ci possano essere adeguamenti di questi regimi sulla base di eventuali accordi che il Regno Unito concluderà nei prossimi mesi con l’UE.

Parità salariale: l’obbligo di effettuare un’analisi

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è stata recentemente oggetto di una modifica, entrata in vigore il 1° luglio 2020, che mira, da un lato, a sensibilizzare i datori di lavoro sul problema della discriminazione salariale e, dall’altro, ad aggiornare ed eliminare ogni discriminazione salariale sistematica in ragione del sesso, per mezzo di analisi regolari sulla parità dei salari.

Concretamente, le nuove disposizioni prevedono tre tappe: un’analisi della parità salariale dalla parte del datore di lavoro entro il 30 giugno 2021; una verifica di questa analisi da un organo indipendente entro il 30 giugno 2022; una comunicazione ai propri dipendenti ed eventuali azionisti sul risultato dell’analisi entro il 30 giugno 2023.

Analisi della parità salariale: datori di lavoro toccati e metodo

Il nuovo obbligo di analisi della parità dei salari concerne i datori di lavoro che occupano un effettivo di almeno 100 lavoratori, questo indipendentemente dal tasso di attività. Gli apprendisti non sono conteggiati in questo effettivo. Le aziende devono aver effettuato la prima analisi al più tardi entro il 30 giugno 2021. L’obbligo di analisi entro questo termine concerne non solo i datori di lavoro che occupavano all’inizio del 2020 almeno 100 lavoratori, ma anche quelli che occuperanno almeno 100 collaboratori all’inizio del 2021.

Di principio, l’analisi della parità salariarle dev’essere ripetuta ogni quattro anni. Se però l’analisi effettuata dimostra che la parità salariale è rispettata, il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo di ripeterla.

Sono dispensati dall’effettuare l’analisi salariale le aziende che sono oggetto di un controllo del rispetto dell’analisi in questione nell’ambito di una procedura di attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di sussidi, o che sono già stati oggetti di una verifica simile tra luglio 2016 e giugno 2020 e che hanno dimostrato di soddisfare i requisiti.

L’analisi della parità salariale dev’essere effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto. A tal fine la Confederazione mette a disposizione gratuitamente alle aziende uno strumento d’analisi standard (Logib) disponibile online a questo indirizzo: https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib.html

Verifica dell’analisi da parte di un organo indipendente

I datori di lavoro che sottostanno al Codice delle obbligazioni devono far verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. Possono far appello, a scelta: a una società di revisione riconosciuta al senso della Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla sorveglianza dei revisori; a un’organizzazione al senso dell’articolo 7 della LPar, costituita da almeno 2 anni e che ha per compito, in virtù del suo statuto, di promuovere la parità tra uomo e donna o di difendere gli interessi dei lavoratori e lavoratrici (per esempio un sindacato); a una rappresentanza di lavoratori al senso della Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).

Le persone che dirigono la revisione e verificano l’analisi della parità salariale a richiesta di un datore di lavoro devono aver seguito una formazione specifica che deve permettere di garantire che la verifica rispetti i requisiti minimi di qualità e che tutti i datori lavoratori sottomessi a l’obbligo di analisi siano trattati in egual misura. Le persone o entità che desiderano ottenere il riconoscimento di un corso di formazione devono depositare domanda presso l’Ufficio federale per la parità dei sessi che può rilasciare un riconoscimento valido per 4 anni e rinnovabile. L’organo indipendente deve redigere, nel termine di un anno dall’analisi salariale, un rapporto sull’esecuzione dell’analisi della parità salariale ad uso della direzione dell’azienda in verifica.

Comunicazione ai lavoratori e agli azionisti

Una volta ricevuto il rapporto dell’organo indipendente, i datori di lavoro devono informare per iscritto i lavoratori sul risultato dell’analisi della parità salariale, al più tardi un anno dopo la verifica. Le società le cui azioni sono quotate in borsa devono allegare il risultato dell’analisi della parità salariale al loro rapporto annuale.

Per contro, a meno che una legge specifica non lo preveda, i risultati non devono essere comunicati a un’autorità.

Quanto ai datori di lavoro del settore pubblico, devono pubblicare i risultati dettagliati dell’analisi e della verifica.

Conseguenza in caso di non-rispetto dell’obbligo di analisi

Tenuto conto che l’obbligo di analisi della parità salariale mira a sensibilizzare i datori di lavoro sulla questione della parità salariale e che numerose aziende effettuano volontariamente l’analisi, il legislatore ha rinunciato a prevedere una sanzione per le aziende che si sottraggono a questo obbligo. Una violazione della parità salariale tra uomo e donna però può comportare delle conseguenze pecuniarie, avere delle conseguenze sulla gara di un appalto pubblico o l’ottenimento di sovvenzioni dello stato, o ancora avere ripercussioni sull’immagine o la reputazione del datore di lavoro.

Fonte: articolo adattato e tradotto dal francese dalla rivista DEMAIN, edizione del 09.2020

Congedo paternità: breve scheda informativa

Lo scorso 27 settembre 2020 è stata accettata in votazione popolare l’introduzione in Svizzera di un congedo paternità. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Una scheda informativa a riguardo.

Un riassunto schematico:

  • La durata del congedo è di due settimane, ossia dieci giorni lavorativi. È possibile beneficiare del congedo in blocco o in singole giornate.
  • Ne hanno diritto i padri che esercitano un’attività lucrativa (dipendente o indipendente).
  • Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi.
  • Valgono gli stessi principi applicabili al congedo maternità.
  • Il diritto al congedo va comunque esercitato entro sei mesi dalla nascita del figlio.
  • Si riferisce ai figli nati dopo il 31 dicembre 2020.
  • Il diritto è concesso a condizione che il neonato sia in grado di vivere.
  • Copre l’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno.
  • L’indennità di paternità non sarà versata automaticamente, ma andrà espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente.
  • L’indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.
  • Per finanziare il congedo di paternità, il 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento. Il 50% dei costi è a carico dei datori di lavoro.

Contattare il Servizio giuridico Cc-Ti
Il nostro Servizio giuridico è a disposizione delle aziende affiliate per consulenze puntuali. Nell’Area soci sono pubblicate diverse schede giuridiche con informazioni mirate e aggiornate su temi in ambiti quali diritto del lavoro, HR, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.. L’accesso a questa sezione del sito è destinata esclusivamente ai soci.

Impedire la cibercriminalità: manuale per PMI

Un’interessante pubblicazione destinata alle aziende, edita dalla Polizia cantonale

La digitalizzazione apre nuove opportunità di crescita e possibilità d’impiego per l’economia. Ciò significa pure, tuttavia, una crescente dipendenza da una funzionante infrastruttura informatica digitale. Determinati criminali ne approfittano in pieno. Dall’azienda artigianale fino a grandi imprese con parecchie migliaia di collaboratori – ognuno ne può essere vittima. Già il 40 percento delle imprese svizzere che hanno partecipato a un’inchiesta hanno indicato di avere sofferto di cibercriminalità Nei fatti, non soltanto possono finire offline i siti web, ma può rimanere colpita l’intera rete informatica di un’impresa. Il più delle volte le imprese subiscono danni finanziari e in molti casi vengono rese pubbliche anche informazioni riservate.

Tutte le informazioni sulla prevenzione dei crimini informatici e del manuale per PMI sono disponibili qui.

Rischio aziendale e pandemia

Una scheda giuridica redatta dall’Avv. Michele Rossi. Scopriamo i dettagli.

Ci sono situazioni in cui l’attività lavorativa non è possibile.

In alcuni casi l’impossibilità riguarda la persona del lavoratore come ad esempio la malattia, l’infortunio, le assenze per servizio militare, …Ma altre fattispecie toccano invece la sfera del datore di lavoro. L’art. 324 del Codice delle obbligazioni regola proprio queste situazioni.

La legge recita:

“se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro”.

Concretamente quando può verificarsi una simile situazione? Ad esempio quando il datore di lavoro non mette a disposizione dei dipendenti le necessarie infrastrutture produttive o gli strumenti di lavoro. Oppure quando ha omesso di chiedere, e pertanto di ottenere, una necessaria autorizzazione per svolgere l’attività in questione. Se, in questi casi, i dipendenti manifestano la loro disponibilità al lavoro, ma l’attività, per i motivi sopra citati, non può essere svolta, ecco che hanno ugualmente diritto al salario.

Lo stesso vale per il cosiddetto rischio economico e per il rischio aziendale, entrambi a carico del datore di lavoro. Il rischio economico riguarda il caso in cui il lavoro è tecnicamente possibile ma non è utile/opportuno per ragioni prettamente economiche (ad esempio il crollo dei prezzi). Il rischio aziendale è invece quello inerente all’attività dell’azienda del datore di lavoro. Come detto, in simili situazioni il datore di lavoro non può rifiutarsi di versare il salario.

E in caso di pandemia cosa succede? Si tratta di una situazione appena vissuta che ha generato importanti limitazioni delle attività economiche, anche nel nostro Cantone. Ora, già nel mese di febbraio la Segreteria di Stato dell’economia – SECO, in una sua comunicazione ufficiale, ha ritenuto che “…la comparsa inaspettata del nuovo coronavirus e dei suoi effetti non rientri nella sfera comune del rischio aziendale…”.

Questa situazione di crisi è comunque stata affrontata con la concessione delle indennità per il lavoro ridotto, qualora fosse dato un nesso causale tra diminuzione del lavoro e crisi sanitaria.

Ciò che gli esportatori dovrebbero sapere sulla proprietà intellettuale

Prodotti e servizi sono spesso il risultato di costosi progetti di innovazione tecnologica. L’esportazione in un mercato globale di prodotti o servizi e la protezione contro l’uso improprio richiedono un’approfondita conoscenza dei diritti di proprietà intellettuale.

La proprietà intellettuale comprende un’ampia varietà di diritti su invenzioni, design, marchi, opere protette da copyright e segreti commerciali. Tali diritti tuttavia sono in linea di principio validi solo all’interno del territorio nazionale che li ha concessi. Ad esempio, un brevetto concesso in Svizzera avrà diritto di protezione solamente in Svizzera e in Liechtenstein. Pertanto, le aziende interessate a proteggere il loro prodotto devono ricercare protezione focalizzandosi specialmente sui mercati di interesse.
La protezione ottenuta tramite una proprietà intellettuale garantisce al proprietario il diritto di escludere altri dalla produzione, dall’uso e dalla vendita dell’invenzione all’interno della giurisdizione stabilita dai diritti di proprietà intellettuale.

Quali tipi di diritti di proprietà intellettuale ci sono?

Brevetto

Un brevetto è un diritto esclusivo che garantisce un diritto di monopolio per un periodo di tempo limitato su una soluzione tecnica riguardante ad esempio un prodotto o processo. Esistono diverse possibilità per proteggere un’invenzione in dipendenza dal Paese di applicazione. Queste includono i brevetti e i modelli di utilità.

Marchio

Un marchio è un segno protetto che consente all’azienda di distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di aziende concorrenti.  Possono essere registrati come marchi d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente o meno. Fra questi sono compresi parole, combinazioni di lettere, numeri, tonalità cromatiche, forme tridimensionali, slogan, sequenze multimediali o combinazioni di questi elementi e persino suoni o profumi. Un marchio può essere registrato a livello nazionale, nell’UE o a livello internazionale grazie a una serie di accordi tra stati.

Design

I design sono forme creative estetiche uniche che si possono proteggere tramite un’iscrizione in un registro. Questo vale sia per i design bidimensionali sia per le forme tridimensionali. Un design può essere registrato a livello nazionale o nell’Unione Europea, oppure tramite una procedura di registrazione internazionale che attualmente include più di 60 Stati membri.

Diritti d’autore

La protezione del copyright si applica a una vasta gamma di opere, tra cui opere scritte, teatrali, musicali, drammatiche, coreografiche, artistiche, architettoniche, fotografiche, cinematografiche, audiovisive, grafiche e software. Di norma, il copyright non deve essere registrato per la protezione, ma in alcuni Paesi la registrazione può essere fatta su base volontaria per la prova certa sulla data di creazione dell’opera.

Segreti commerciali

Un segreto commerciale può essere rappresentato da informazioni di natura tecnica o commerciale che offrono un vantaggio rispetto ai concorrenti. Per essere classificate come segreto commerciale, le informazioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

– devono avere un valore commerciale poiché segrete,

– devono essere conosciute solo da una cerchia ristretta di persone, e

– il legittimo proprietario deve prendere le appropriate precauzioni per garantire il mantenimento della segretezza tramite ad esempio accordi di riservatezza con partner commerciali e dipendenti.

Quali altri vantaggi offre la proprietà intellettuale?

I diritti di proprietà intellettuale (IP) contribuiscono in modo significativo al successo economico aziendale migliorando la quota di mercato o i margini di profitto tramite per esempio la concessione di licenze, la cessione o semplicemente attraverso la commercializzazione di prodotti o servizi in esclusiva. I diritti di proprietà intellettuale possono anche migliorare il valore commerciale di una società agli occhi di possibili investitori e istituti di finanziamento.
In caso di vendita, fusione o acquisizione, la proprietà intellettuale può aumentare sostanzialmente il valore di un’azienda e persino rappresentare il bene primario dell’azienda.
L’uso strategico dei diritti di proprietà intellettuale può quindi aumentare in modo significativo la competitività. Pertanto, risulta importante garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano protetti e possano essere sfruttati ovunque l’azienda si trovi ad operare.

Cosa dovrebbe essere considerato quando si esportano prodotti e servizi?

Come per i beni materiali, i diritti di proprietà intellettuale devono essere acquisiti, mantenuti e gestiti in maniera ottimale al fine di mantenere il loro pieno valore. In tal modo risulta possibile proteggere i prodotti e i servizi di un’azienda.

Alcuni principi generali sono essenziali per l’efficace gestione della proprietà intellettuale:

  • È importante disporre di una strategia globale per proteggere la proprietà intellettuale.

Una strategia valida e ben ponderata per la protezione e la gestione della proprietà intellettuale risulta necessaria per sostenere il successo economico nel mercato di riferimento dove l’azienda opera. La protezione della proprietà intellettuale consente: di impedire ad altri di beneficiare dell’invenzione; di proteggere il marchio di un’azienda e la sua reputazione; di far valere i propri diritti in modo efficace e rapido in caso di violazione; e di generare ulteriori vantaggi.
Una cattiva strategia in materia di proprietà intellettuale d’altro canto comporta rischi e in determinate circostanze può comportare il fallimento di un’azienda.

  • In linea di principio, la protezione dovrebbe aver luogo prima dell’esportazione dei prodotti e dei servizi.

La registrazione tempestiva dei diritti di proprietà intellettuale garantisce che i suoi vantaggi siano pienamente sfruttabili. I diritti di proprietà intellettuale non registrabili, come i diritti d’autore e i segreti commerciali, possono essere protetti con mezzi contrattuali e non contrattuali.

  • Differenti metodi di protezione sono disponibili in diversi Paesi

In ogni Paese esistono norme specifiche per la protezione della proprietà intellettuale che devono essere rispettate. Al fine di decidere in quali Paesi un diritto di proprietà intellettuale debba essere registrato, le domande sui costi di registrazione, la capacità di ottenere e far valere un diritto, la necessità di esclusività e il ritorno degli investimenti devo essere tenuti in considerazione nel supportare la decisione finale.

  • I diritti in un Paese devono essere registrati e fatti valere seguendo le leggi nazionali.

Quando si ottengono e si sfruttano i diritti di proprietà intellettuale in un Paese, è necessario garantire che tali diritti possano essere ottenuti o fatti valere in modo efficace, equo e sicuro. Ciò è generalmente ottenuto attraverso il sistema IP internazionale. Una serie di trattati internazionali, come l’accordo TRIPS dell’OMC, le convenzioni di Parigi e di Berna, prevedono norme minime che devono essere rispettate dagli Stati membri.
A causa di sempre più frequenti cicli di innovazione, tecnologie e leggi che cambiano costantemente a livello globale, la gestione strategica della proprietà intellettuale diventa una sfida e un fattore chiave per il successo. È quindi importante appoggiarsi a Consulenti qualificati in materia di IP.


Articolo a cura di

Marcus Ehnle, Managing Counsel, M. Zardi & Co. SA