Social media: attenzione a cosa dite!

Facebook, LinkedIn e piattaforme social: attenzione a come vi comportate!

“Un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa”: questa era l’idea che ispirava l’attività di Microsoft a metà degli anni ’70.

Ma quando i dipendenti rivelano informazioni sui social network o usano le piattaforme in modo improprio?

In Svizzera, i comportamenti inadeguati dei dipendenti e la criminalità economica sono i principali rischi che devono affrontare le aziende. La quantità di danni causati da casi di frode e abuso raggiunge diversi miliardi. Inoltre, perdita di reputazione e fiducia sono incommensurabili per le aziende.

La legge parla chiaro

Come per i blog, la creazione e l’uso dei social network è una libertà di espressione, ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione federale. Tutti hanno il diritto di formulare, esprimere e diffondere liberamente il proprio pensiero.

Nel diritto del lavoro, questa libertà è limitata da alcuni obblighi contrattuali del dipendente nei confronti del suo datore di lavoro.

Calunnie, discorsi diffamatori, offensivi o minacciosi contro l’ambiente di lavoro, i quadri, i colleghi di lavoro e l’azienda, resi pubblici o pubblicati sui social network possono costituire reato penale, punibile quindi ai sensi del codice penale.

Conformemente all’art. 321a cpv. 1 CO, sotto obbligo di fedeltà la legge intende l’obbligo del lavoratore, di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. L’obbligo di fedeltà è soprattutto un obbligo di non fare: detto in modo semplificato, il lavoratore deve omettere qualsiasi cosa che potrebbe danneggiare economicamente il datore di lavoro.

Correttezza reciproca

Il dovere di diligenza e fedeltà, sancito dall’articolo 321a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, obbliga i dipendenti ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa pregiudicare gli interessi legittimi, economici o altro, del proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto ad astenersi assolutamente dal provocare intenzionalmente danno d’immagine e di reputazione al suo datore di lavoro.
Quando si utilizzano i social network, il dipendente deve responsabilizzarsi e astenersi dall’associare il proprio datore di lavoro a commenti, immagini o altro che potrebbero danneggiare la reputazione aziendale, ma anche il personale stesso dell’azienda.

Allo stesso modo, resta inteso che il datore di lavoro è tenuto a proteggere la personalità, la salute e l’integrità personale dei suoi dipendenti. Questo obbligo deriva dalle sezioni 6 della legge sul lavoro e 328 del Codice delle obbligazioni.

Dovere di riservatezza

L’uso dei social network nasconde anche altri rischi, come la divulgazione di informazioni riservate.

Immaginiamo il CEO di un’azienda che s’imbatte sui piani dei suoi nuovi prototipi esposti sulla pagina di LinkedIn del suo manager R&D o un Account Manager che rivela pubblicamente informazioni personali sui clienti del proprio datore di lavoro.
Nel diritto del lavoro, per tutta la durata del contratto, ma anche dopo la fine del rapporto di lavoro, il dipendente è soggetto ad un obbligo di riservatezza (sezione 321a (4) CO).

Deve astenersi dall’utilizzare, rivelare o sottintendere su Internet qualsiasi informazione confidenziale, della quale è venuto a conoscenza durante il suo servizio, a proposito del suo datore di lavoro, sulla produzione, gli affari o sui clienti, ecc. .

Il datore di lavoro può cautelarsi e prendere posizione

Quando il datore di lavoro subisce un danno, può e deve imperativamente esigere la cancellazione definitiva, completa e immediata di tutte le informazioni pubblicate dal dipendente.

Se quest’ultimo non procede alla cancellazione richiesta, il datore di lavoro potrà avvalersi di un’azione legale per la cessazione dell’infrazione (articolo 28a del codice civile).
A seconda della gravità del danno causato al datore di lavoro, queste divulgazioni illecite o improprie di dati possono anche essere un motivo legittimo di licenziamento, anche immediato. L’immediato licenziamento di un manager che denigrava il suo datore di lavoro con i clienti è stato accettato dal Tribunale Federale.

Il controllo dell’utilizzo di Internet e della messaggistica privata è autorizzato quando viene previsto nel regolamento aziendale. Il tipo di controllo eseguito deve, in ogni caso, rispettare il principio di proporzionalità.

Attenzione: Per quanto riguarda la supervisione dei lavoratori, è vietato utilizzare sistemi di controllo progettati per monitorare il comportamento dei dipendenti nel loro lavoro (articolo 26 dell’ordinanza 3 sul diritto del lavoro, di seguito OLT3). Con sistemi di monitoraggio e controllo, si intendono tutti i tipi di dispositivi tecnici (ottici, acustici ed elettronici) atti a registrare e controllare le attività e i comportamenti dei lavoratori.
È consentita una sorveglianza che non abbia scopo di controllo e giudizio sui dipendenti e sul loro lavoro, ma con un obiettivo diverso, come la sicurezza dell’azienda e dei propri collaboratori.

Come comportarsi, come prevenire

Al fine di prevenire gli abusi sui social network il datore di lavoro deve elaborare delle apposite direttive legate all’utilizzo dei canali social network privati e professionali (art 321 d CO.) e inglobarle nel “Regolamento aziendale”, sin dall’inizio del rapporto lavorativo.

Le regole decise dal datore di lavoro devono e possono, di regola, indirizzarsi solo all’ambito professionale del collaboratore e quindi, del suo comportamento all’interno della sfera lavorativa. Solo a titolo eccezionale e per evidenti ragioni correlate al proprio ruolo o ambito lavorativo, il datore di lavoro può prevedere regole che incorporano anche la sfera privata.

Il datore di lavoro può disciplinare un divieto di tutte quelle pubblicazioni che potrebbero lenire la sua reputazione, l’onore, l’immagine propria e quella dei propri collaboratori aziendali. Proibire, senza eccezioni, la divulgazione sotto qualsiasi forma di tutti i dati confidenziali resi noti nell’ambito professionale.

Il datore di lavoro preciserà esplicitamente le sanzioni previste per il collaboratore che viola suddette direttive.

Prevenire meglio che curare – Integrity Management

Purtroppo gli scandali segnano le aziende anche se risolti e accantonati da anni. Le aziende hanno un grande interesse nel prendere rapidamente coscienza dei possibili casi di abuso e nel garantire che le informazioni corrispondenti non siano pubblicate. Più velocemente reagiscono, più basso è il rischio di danni o minore sarà il danno stesso.

Su questo tema, I risultati del “Global Economy Crime Survey 2014” confermano che in Svizzera il 36% dei crimini è stato scoperto a seguito di segnalazioni interne.

La creazione di un sistema indipendente, professionale e anonimo rappresenta quindi una misura efficace in termini di organizzazione al fine di identificare il prima possibile le operazioni discutibili e pericolose nelle aziende.
Negli ultimi 15 anni, molte società attive a livello internazionale hanno istituito questi centri di annunci. Secondo uno studio del 2011, quasi tutte le 20 maggiori società quotate in Svizzera dispongono di un sistema di allarme rapido; la maggior parte consente anche annunci anonimi.

Nel 2013 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento proposte di revisione parziale del diritto del lavoro volte a migliorare la protezione dei dipendenti che segnalano abusi. La base giuridica si basa sul principio di una “cascata” di annunci secondo i quali, gli abusi devono prima essere annunciati internamente. Solo quando il datore di lavoro non avrà preso nessuna misura entro 60 giorni o se quanto segnalato e appurato risulta chiaramente insufficiente a chiarire i fatti, sarà reso possibile un annuncio alle autorità esterne.

Riassumiamo e rendiamo attenti

Divulgare informazioni confidenziali, danneggiare l’immagine o ledere in qualsiasi modo all’integrità della propria azienda e al proprio datore di lavoro è considerata una violazione contrattuale grave e il collaboratore può andare in contro a sanzioni che comprendono il licenziamento, il licenziamento in tronco o il perseguimento penale.

Il comportamento scorretto dei dipendenti e il crimine economico costituiscono un rischio considerevole per l’azienda e in Svizzera causano ogni anno miliardi di danni. Un sistema di annunci può essere considerato un importante strumento di gestione e di aiuto per la prevenzione delle azioni dolose degli stakeholder.

Lavoratori frontalieri e fiscalità

I lavoratori frontalieri assunti da un datore di lavoro con sede in Svizzera e che abitano all’estero, sono tassati in modo diverso a seconda del paese di frontiera nel quale risiedono. È interessante conoscere queste differenze di assoggettamento.

I frontalieri

La figura del lavoratore frontaliero, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in uno Stato e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la loro prestazione di lavoro.

Il frontaliero è quindi, un dipendente il cui luogo di residenza è all’estero e lavora per un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Questa circostanza è la condizione fondamentale che disciplina l’ufficio della migrazione* per il rilascio del permesso per frontalieri* (permesso G – “Per il cittadino straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza”), con la riserva che l’attività lavorativa in Svizzera non si esaurisca a breve termine.

Dal punto di vista legale e di trattamento da parte delle assicurazione sociali, i frontalieri sono considerati come collaboratori attivi in Svizzera, il cui domicilio si trova all’estero.

Permesso G UE/AELS

I frontalieri UE/AELS comprendono i cittadini dell’UE/AELS che soggiornano sul territorio di uno Stato dell’UE/AELS e assumono un impiego in Svizzera (salariati) o vi insediano la propria impresa (indipendenti), tornando almeno settimanalmente al proprio domicilio principale all’estero.

I frontalieri UE-27/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale sull’intero territorio svizzero. Le zone di frontiera sono state abolite. Questi frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera e abitare in qualsiasi regione dell’UE-27/AELS. L’unica condizione applicabile a queste persone è il rientro settimanale al domicilio all’estero.

Il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole cinque anni purché sussista un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, la durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto. Le attività lucrative della durata massima di tre mesi per anno civile non soggiacciono a permesso ma alla sola «procedura di notifica».

Dal 1° gennaio 2017 l’ammissione di cittadini croati è retta dall’Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. I cittadini croati ottengono un permesso per frontalieri G UE/AELS in vista di svolgere un’attività lucrativa, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni transitorie valevoli per la Croazia (zone di frontiera e limitazioni d’accesso al mercato del lavoro).

Frontalieri e fisco

Ai sensi fiscali (Germania, Francia, Italia, Austria e Liechtenstein) i lavoratori frontalieri vengono distinti in due categorie:

  • “frontalieri con rientro giornaliero” e
  • “frontalieri con rientro settimanale o residenti”

(fa stato quanto si dichiara nel “formulario per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”).

Frontalieri con rientro settimanale o residenti

Le persone che si trovano in Svizzera per svolgere un’attività economica e rientrano regolarmente solo nel fine della settimana alla loro residenza privata all’estero (composta da coniuge e figli) sono ritenute persone con uno status di residente settimanale.

I residenti settimanali sono soggetti a un obbligo fiscale limitato all’introito della loro attività lucrativa sul territorio Svizzero.

I frontalieri residenti in un comune non appartenente alla fascia di frontiera sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera.

In particolare dovranno pagare l’IRPEF sulla base dell’aliquote previste dallo Stato italiano.

Convenzione contro la doppia imposizione – CDI

Dal punto di vista fiscale, la definizione della persona frontaliera è da intendere come persona che risiede in uno stato contraente, che ha il suo posto di lavoro in Svizzera e che ritorna regolarmente e quotidianamente al suo luogo di residenza estero.

La Svizzera ha firmato con gli Stati limitrofi una convenzione nell’ottica di evitare una “doppia imposizione”: ecco una breve panoramica.

Ore supplementari e vacanze: rimettere il contatore a zero

Accumuli di ore straordinarie, problemi di salute, ferie non godute o problemi organizzativi interni, …
Il nuovo anno è l’occasione perfetta per resettare i contatori.

Ore supplementari

Una volta fermati i contatori, il datore di lavoro si occuperà di compensare le ore di straordinario che non sono ancora state regolate.

Il Codice delle obbligazioni prescrive che il risarcimento deve essere fatto entro un periodo ragionevole.

Secondo il Tribunale federale un termine di 16 mesi è ritenuto adatto.

Tuttavia, per evitare l’accumulo di innumerevoli ore, è consigliabile compensare gli straordinari, al massimo, durante l’anno successivo.
Le ore che non vengono compensate in questo lasso di tempo non sono, comunque, da ritenersi perse. Il diritto al risarcimento è un obbligo imperativo a cui il dipendente non deve e non può rinunciare. Questa compensazione per gli straordinari può essere sempre richiesta per un periodo di 5 anni dal completamento di questi orari.
Il dipendente non può quindi rinunciare al risarcimento per gli straordinari che ha già completato.

E’ da notare che alcuni dipendenti potrebbero rinunciare anticipatamente al risarcimento delle ore supplementari future. Il datore di lavoro deve, comunque, continuare a registrare diligentemente la durata del loro orario di lavoro e la possibilità del risarcimento deve restare garantita.

Vacanze

Secondo il legislatore, lo scopo delle vacanze è di consentire al dipendente di rilassarsi, riacquistare il suo equilibrio ed espandere le sue conoscenze. In altre parole la pausa dal lavoro deve essere riposante e rigenerante.

Pertanto, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze devono essere prese in natura durante l’anno di servizio corrispondente.

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro, durante l’anno, in modo da consentire al proprio collaboratore di usufruire delle ferie durante questo periodo.

Se il datore di lavoro non concede le vacanze in tempo utile, il diritto alle ferie del dipendente diventa cumulativo di anno in anno.

Una eventuale clausola nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale che prevede che le ferie non godute siano perse, è da ritenersi nulla.

Per reimpostare i contatori a zero, il datore di lavoro menzionerà nel regolamento d’impresa che il saldo del diritto alle ferie dell’anno precedente deve essere goduto entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Se il dipendente non prende la sua vacanza entro la data indicata, il datore di lavoro stabilirà un’ulteriore scadenza definitiva al suo posto.

Il collaboratore che, ancora una volta, non usufruirà delle proprie vacanze, vedrà la data della sua vacanza imposta dal suo datore di lavoro.

Al fine di evitare tali situazioni, il datore di lavoro previdente pianificherà le vacanze dei suoi dipendenti all’inizio dell’anno.

Scoprite i nostri corsi sulla tematica del Diritto del lavoro, essi si svolgeranno prossimamente presso la nostra sede a Lugano:
• 7 marzo – La valutazione del periodo di prova
8 marzo – La gestione delle assenze
12 marzo – Diritto del lavoro: le vacanze
26 marzo – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
8 maggio – Diritto del lavoro: la disdetta
Altre informazioni utili inerenti il diritto del lavoro?
Il Servizio Giuridico della Cc-Ti è a disposizione degli associati.

“Swiss Rules of Arbitration: Efficient Dispute Resolution”

L’ ”Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere” si è presentata a Lugano lo scorso 3 giugno, in occasione di un’interessante conferenza durante la quale un numeroso e diversificato pubblico internazionale ha potuto confrontarsi con personalità della sfera legale ed arbitrale del nostro paese.

Sono stati messi in evidenza i vantaggi, soprattutto per le aziende attive a livello internazionale, di una procedura arbitrale rispetto ad una procedura ordinaria davanti ai tribunali statali.

Al giorno d’oggi le procedure giudiziarie possono infatti durare anche molti anni, e questo solo in prima istanza, senza quindi contare i vari livelli di ricorso possibili che la procedura civile ordinaria offre alle parti di un litigio.

L’arbitrato rappresenta un’interessante alternativa per evitare lunghe e costose procedure giudiziarie.

La procedura si presenta particolarmente snella e veloce per i casi il cui valore litigioso non supera i CHF 1’000’000; il Regolamento “Swiss Rules” (scaricabile dal sito www.swissarbitration.org, disponibile in inglese e in una dozzina di altre lingue) prevede che il lodo debba essere pronunciato entro 6 mesi dalla costituzione del tribunale arbitrale. Questa procedura riduce i costi in maniera considerevole.

Gli arbitri sono professionisti che vantano competenze specifiche nelle materie oggetto di controversia; essi debbono essere indipendenti ed imparziali rispetto alle parti. Il procedimento arbitrale e il lodo, a differenza dei procedimenti e delle sentenze emesse dai tribunali statali, sono confidenziali. L’arbitrato assicura libera scelta degli arbitri, del diritto applicabile, della lingua e dell’avvocato.

Uno dei vantaggi importanti consiste nell’assenza di qualsiasi intervento da parte dei tribunali ordinari nel corso del procedimento arbitrale. I lodi internazionali sono soggetti a limitati e tassativi motivi di impugnazione. I ricorsi per l’annullamento dei lodi vengono decisi dal Tribunale federale (massima autorità giudiziaria svizzera) quale istanza unica.

La legge svizzera sull’arbitrato è facilmente reperibile online sul sito www.swisssarbitration.org in diverse lingue. Ai fini dell’applicazione delle “Swiss Rules” è necessario che un richiamo espresso a queste ultime sia previsto dalle parti. Di consuetudine ciò normalmente avviene nella clausola compromissoria contenuta nel contratto, ma nulla esclude che tale richiamo venga compiuto successivamente all’insorgere della controversia in un accordo apposito, comunemente detto “compromesso arbitrale” (sul sito si trovano esempi utili).

Gli onorari degli arbitri e le spese amministrative della Swiss Chamber’sArbitration Institution sono contenuti. Essi vengono di regola calcolati in percentuale del valore di causa secondo la tabella riportata nel Regolamento. E’ inoltre possibile comprendere quali siano i costi legati ad un giudizio arbitrale attraverso l’utilizzo del calcolatore dei costi disponibile sul sito internet.

Oltre all’arbitrato, si è parlato del Regolamento di mediazione commerciale, le cui regole sono particolarmente appropriate per le parti che desiderino raggiungere una soluzione della loro controversia attraverso un accordo facilitato dall’intervento di un terzo neutrale.  Le regole di mediazione suggeriscono inoltre modalità per combinare mediazione e arbitrato. Il medesimo Regolamento permette al Tribunale arbitrale, con l’accordo delle parti, di intraprendere i passi necessari per facilitare la soluzione della disputa in maniera consensuale senza attendere la pronuncia del lodo.

La CC-TI gestisce uno dei 7 segretariati operativi a livello nazionale, in collaborazione con le altre sedi delle camere svizzere.

Tra i relatori, l’avv. Michele Rossi, Delegato delle relazioni esterne della CC-TI, nonché membro del Consiglio direttivo dell’Istituzione arbitrale e responsabile della sede di Lugano (nella foto).

Altre informazioni disponibili su www.swissarbitration.org o presso le sedi dei segretariati.

Scaricate il flyer dell’evento