La Convenzione CITES celebra il suo 50° anniversario

La CITES è stata istituita il 3 marzo 1973 a Washington con l’accordo di diversi Stati. Cinquant’anni dopo, è considerata la più importante convenzione nel suo genere.

Nel frattempo ha raggiunto 184 Paesi membri e protegge dallo sfruttamento eccessivo decine di migliaia di specie di fauna e di flora, a cui se ne aggiungono sempre di nuove: in occasione dell’ultima conferenza CITES svoltasi nel novembre 2022 gli Stati membri hanno aggiunto alla Convenzione oltre 500 specie di fauna e di flora, tra cui anche numerose specie di squali e razze. La Svizzera detiene la presidenza del Comitato per gli animali e contribuisce nel suo ruolo a monitorare l’attuazione delle disposizioni di protezione.

La Svizzera ne fa parte dal 1973, anno della sua istituzione. Rappresentata dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

La Convenzione CITES

Oltre 5’000 specie animali e più di 37’000 specie vegetali sono soggette alla Convenzione CITES delle Nazioni Unite. Sono suddivisi in tre livelli di protezione (i cosiddetti allegati), a seconda del grado di pericolo. L’allegato I contiene circa 1’000 specie minacciate di estinzione e anche dal commercio internazionale. Il commercio di questi esemplari è vietato. L’allegato II elenca oltre 37’000 specie che, senza controlli commerciali, rischiano di estinguersi. In questi casi il commercio è consentito, ma solo se è dimostrabilmente sostenibile. L’allegato III contiene poco più di 200 specie per le quali un singolo Paese ritiene necessario un controllo commerciale.

Fonte: USAV
Comunicato stampa: La Convenzione CITES celebra il suo 50° anniversario (admin.ch)

Spagna: in vigore la tassa sulla plastica

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Spagna la nuova tassa sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili, inclusi quelli da trasporto.

Posticipata più volte, il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Spagna la cosiddetta “plastic tax”, una tassa pari a € 0,45 per chilogrammo di imballaggi in plastica non riciclabili prodotti nel mercato spagnolo, acquistati nell’UE oppure importati da Paesi terzi e destinati ad essere utilizzati all’interno del mercato ispanico.

La tassa copre sia i materiali di imballaggio (vuoti) sia i prodotti confezionati ed è applicabile agli imballaggi primari, secondari e terziari. Rientrano tra i beni tassabili anche

  • i semilavorati in plastica quali film/fogli termoplastici, preforme, tappi e chiusure destinati alla produzione di contenitori in plastica non riutilizzabili;
  • i prodotti in plastica volti a facilitare la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei contenitori non riutilizzabili.

Sono previste eccezioni per alcuni prodotti, come gli imballaggi in plastica per i prodotti farmaceutici o altri tipi di beni sanitari e ad uso ospedaliero.

I prodotti contenenti più materiali vengono tassati esclusivamente in base al peso effettivo della plastica non riciclata. A differenza della tassa sugli imballaggi in plastica introdotta lo scorso anno nel Regno Unito (cfr. nostro articolo del 23 giugno 2022), nel caso della plastic tax spagnola non vige una soglia di contenuto riciclato minimo per determinare la tassabilità del prodotto, ma viene considerata la quantità di plastica non riutilizzabile, espressa in chili.

I fornitori sono tenuti a specificare in fattura i quantitativi di plastica non riciclata inclusi nel prodotto e gli importatori ad indicare tali quantitativi nella dichiarazione doganale di importazione e a pagare la relativa tassa allo sdoganamento della merce.

Link utili:
Legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 sui rifiuti e il suolo contaminato per un’economia circolare
(vedasi nello specifico il “Título VII Medidas fiscales para incentivar la economía circular” > “Capítulo I Impuestos especial sobre los envases de plástico no reutilizables”)

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 2)

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Cosa succede se la scadenza non viene rispettata? E se si perde il documento o la merce viene rubata? Ecco a cosa prestare attenzione durante il suo utilizzo.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento. Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono state illustrate nell’articolo “Il Carnet ATA e il suo utilizzo (parte 1)”.

La scadenza

Un aspetto a cui prestare particolare attenzione durante l’utilizzo del Carnet ATA è la sua scadenza: infatti, il Carnet ha una durata massima di un anno dalla data del rilascio e non è prorogabile. È pertanto imperativo che esso venga timbrato dalle dogane entro la scadenza indicata sulla copertina del documento.

In alcuni casi è possibile che la dogana estera anticipi la scadenza del Carnet ATA (indicando sulla souche di importazione la nuova data stabilita per la riesportazione). Tale data deve essere rispettata.

Una volta eseguito l’ultimo viaggio, e quindi espletate le procedure di riesportazione e reimportazione in Svizzera, il Carnet ATA andrà consegnato al più presto alla propria Camera di commercio per il controllo dei timbri e la relativa chiusura.

Se la data di scadenza indicata sul Carnet non viene rispettata, le dogane non lo potranno più timbrare e di conseguenza il Carnet ATA risulterà “mal scaricato” per mancanza dei timbri di riesportazione da parte della dogana estera e di reimportazione in Svizzera. In tal caso bisognerà procedere con lo sdoganamento e con il pagamento degli eventuali dazi di reimportazione in Svizzera. La Camera di commercio, d’altro canto, non potrà procedere con la chiusura del documento, ma dovrà “bloccare” il Carnet ATA per un anno e mezzo dalla data di scadenza (periodo durante il quale la dogana estera potrà inviare dei reclami).

Furto o smarrimento del Carnet rispettivamente della merce

In caso di smarrimento o furto del Carnet ATA quando la merce è ancora all’estero, è necessario sporgere denuncia alle autorità competenti e presentarla alla propria Camera di commercio, che provvederà a rilasciare un Carnet ATA sostitutivo (un duplicato che ha lo stesso numero di registrazione e la stessa validità). Se il furto o lo smarrimento del Carnet ATA avviene a viaggio concluso, quindi quando la merce è già stata reimportata in Svizzera, il titolare dovrà presentare la denuncia alla propria Camera di commercio. La Camera di commercio terrà in sospeso il Carnet per un anno e mezzo dalla data di scadenza. Questo perché non è possibile verificare immediatamente i timbri presenti sulle souche.

Un altro aspetto da non sottovalutare durante il viaggio con il Carnet ATA è il furto o lo smarrimento della merce all’estero. In tal caso, il titolare del Carnet ATA dovrà innanzitutto sporgere denuncia alle autorità competenti. In mancanza della merce, il documento non potrà essere timbrato dalle autorità doganali e resterà bloccato presso la Camera di commercio per un anno e mezzo dalla data di scadenza.

Carnet CPD Taiwan

Sulla base di un accordo concluso tra la Svizzera e Taiwan ed entrato in vigore il 1° luglio 1993, a differenza di quanto accade per la Cina continentale, per il traffico fra i due Paesi è necessario utilizzare il cosiddetto “Carnet CPD Taiwan”, la cui copertina anteriore e posteriore nonché il foglio della matrice sono di color salmone.

Analogamente al Carnet, il Carnet CPD Taiwan consente di esportare temporaneamente merci a Taiwan in occasione di mostre e fiere oppure per l’utilizzo di campioni commerciali e di materiale professionale.

Se oltre a Taiwan, la merce viene utilizzata temporaneamente anche in Paesi firmatari della Convenzione ATA, è necessario utilizzare contemporaneamente sia il Carnet ATA sia il CPD Taiwan. Le informazioni fornite sui due libretti (titolare, rappresentante, elenco merci) devono corrispondere esattamente.

Se all’atto della reimportazione della merce viene presentato soltanto uno dei due libretti, l’autorità doganale lo scaricherà solo con riserva. Entro 60 giorni il libretto mancante dovrà essere presentato all’autorità competente per lo scarico.

Garanzia per il rilascio

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia.

Questa può essere depositata a contanti (fino ad un valore massimo di CHF 5’000. -), versata su conto postale o tramite fideiussione bancaria/assicurativa. È possibile stipulare anche una garanzia globale bancaria o assicurativa.

Un nuovo stress test per le PMI europee, e non

Nonostante il rapido susseguirsi di crisi, le piccole e medie imprese europee danno prova di resistenza. La prossima sfida è però all’orizzonte: l’Unione europea è in stallo e l’economia tedesca, locomotiva del mercato unico, sta attraversando grandi difficoltà. Spunta lo spettro della recessione.

Le PMI sono la spina dorsale dell’economia europea, proprio come in Svizzera, e la loro condizione riflette quella dell’intero sistema economico. Negli ultimi due anni, il susseguirsi delle crisi le ha messe sotto pressione, ma l’ultimo indice della produzione industriale pubblicato a novembre da Eurostat, ha evidenziato un aumento della produzione a settembre sia nella zona euro sia nell’UE (del 0,9% in entrambi i casi rispetto ad agosto e del 4,9% rispettivamente 5,7% rispetto a settembre 2021, dati destagionalizzati).

Gli shock scatenati dalla guerra in Ucraina stanno però intaccando la domanda globale e rafforzando le pressioni inflazionistiche. L’inflazione, trainata principalmente dai prezzi elevati dell’energia e dei prodotti alimentari ha raggiunto livelli record nell’UE e ciò si è riflettuto sul clima delle imprese europee, che è diminuito ad ottobre, toccando il livello più basso da agosto 2020. A causa del netto peggioramento del portafoglio ordini complessivo e dell’aumento delle scorte di prodotti finiti, la fiducia del comparto industriale sta crollando.

Impennano inflazione e costo dell’energia

Ad ottobre, il tasso d’inflazione annuo ha raggiunto il 10,6% nella zona euro e l’11,5% nell’UE, con notevoli differenze tra i vari Stati membri. I tassi annui più elevati (oltre il 21%) si registrano nei Paesi baltici e in Ungheria, mentre Francia, Spagna e Malta riescono a contenere meglio il fenomeno (tra il 7,1% e il 7,3%). Il contributo maggiore al tasso di inflazione annuo della zona euro è venuto dall’energia (+4,44 punti percentuali), seguito da alimentari, alcol e tabacco (+2,74), servizi (+1,82) e beni industriali non energetici (+1,62).

La recessione è dietro l’angolo, o è già arrivata

L’economia tedesca occupa una posizione di primo piano in Europa ed è un indicatore fondamentale per capire l’evoluzione dell’economia europea. A sorpresa, secondo una prima stima dell’Ufficio federale di statistica tedesco, nel terzo trimestre l’economia del Paese è cresciuta dello 0,3%, continuando a reggere nonostante tutto. La performance è però basata principalmente sulla spesa per consumi privati. Gli economisti non credono che una recessione possa essere evitata, anzi, il forte consumo sembra piuttosto essere “la calma prima della tempesta”: l’inflazione elevata (10,4% in ottobre) sta erodendo il potere d’acquisto dei consumatori e tutto fa pensare a una contrazione della produzione economica a breve.

La crescente preoccupazione per una recessione emerge anche dai risultati dell’ultima indagine globale sulle prospettive di business delle imprese tedesche condotta dall’Associazione delle Camere di commercio e industria tedesche, che evidenzia però anche il minore pessimismo e la maggiore fiducia delle filiali estere rispetto alle case madri ubicate in patria o le consorelle in Europa. Detto ciò, in linea con le fosche aspettative, anche le loro intenzioni in materia di investimento e di occupazione stanno calando.

Germania e Italia: crescita negativa

A livello globale, le previsioni di ottobre del Fondo Monetario Internazionale (FMI) non lasciano dubbi sugli sviluppi futuri: la crescita globale dovrebbe rallentare al 3,2% nel 2022 e al 2,7% nel 2023. Circa un terzo dell’economia mondiale sta affrontando due trimestri consecutivi di crescita massicciamente ridotta e due trimestri di PIL negativo significano niente meno che recessione. Il rallentamento della crescita colpirà più duramente gli Stati Uniti (1% di crescita nel 2023) e la zona euro (0,5%), dove a soffrire di più saranno altri due partner commerciali principali della Svizzera: Germania e Italia, la prima deve attendersi una crescita negativa del -0,3% e la seconda del -0,2% nel 2023.

Com’è messa la Svizzera?

Secondo l’ultima fotografia effettuata da Swissmem, la principale associazione dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera, la situazione del comparto è ancora buona: grazie ad un primo semestre forte, il fatturato nei primi nove mesi del 2022 è aumentato del +9,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, le esportazioni del +7,0% e le commesse del +2,3%. Il terzo trimestre ha tuttavia fatto segnare un’importante inversione di tendenza per quanto riguarda le nuove commesse, diminuite del -12,4% rispetto allo stesso trimestre del 2021 e del -21,1% rispetto al secondo trimestre del 2022. Da due mesi l’indice dei responsabili degli acquisti industriali (PMI) segna però chiaramente una flessione nella maggior parte dei mercati. Le prospettive si fanno più cupe e le aziende MEM sono più pessimiste, tanto che un terzo prevede una diminuzione degli ordini dall’estero nei prossimi dodici mesi (2021: 13%).

Sebbene la situazione delle aziende rimanga prevalentemente buona anche negli altri settori, l’indicatore della situazione economica per il settore privato svizzero, elaborato dal Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico di Zurigo, è sceso significativamente in ottobre, confermando i segnali di rallentamento dell’attività del comparto manifatturiero e il calo nei servizi finanziari e assicurativi, nel commercio all’ingrosso, (leggermente) nel settore del commercio al dettaglio e nel settore dell’ingegneria. Unica eccezione: la discreta performance del settore delle costruzioni.

Come si presenta la situazione in Ticino? Secondo una prassi decennale consolidata, la Cc-Ti ha condotto la sua inchiesta congiunturale tra gli associati, aziende di tutti i settori economici, dimensioni e distretti cantonali. I risultati saranno pubblicati a breve.

Posticipato l’obbligo di marcatura UKCA in Gran Bretagna

Il governo britannico ha nuovamente posticipato l’obbligo di marcatura UKCA per la maggior parte dei prodotti industriali, estendendo di due anni il riconoscimento del marchio CE. Il nuovo termine per l’applicazione obbligatoria del marchio UKCA è stato fissato al 1° gennaio 2025.

Le aziende che intendono immettere sul mercato britannico (Inghilterra, Scozia, Galles) i loro prodotti dovranno obbligatoriamente applicare il nuovo marchio UKCA (UK Conformity Assessed) solo a partire dal 1° gennaio 2025 e non più dal 1° gennaio 2023 come previsto in precedenza. La decisione è stata presa per dare “a migliaia di aziende la libertà di concentrarsi sulla crescita”, così recita il comunicato stampa del 14 novembre 2022 del Dipartimento per l’energia, le imprese e la strategia (BEIS).

A partire dal 1° gennaio 2025, la sola marcatura CE non sarà più accettata. Nulla vieta tuttavia che i prodotti immessi nel mercato britannico, debitamente marcati UKCA, presentino al contempo la marcatura CE. Essi devono però rispettare le norme vigenti e i requisiti di visibilità del marchio UKCA.

I prodotti marcati CE ed importati in Gran Bretagna entro il 31 dicembre 2024 sono considerati immessi sul mercato e non devono essere sottoposti a nuovi test, certificazioni o etichettature. Va tuttavia conservata la documentazione a dimostrazione che i prodotti sono stati importati nel Paese prima di tale data.

Si segnala infine che:

  • in diversi ambiti, tra cui ad esempio i dispositivi medici, i prodotti ferroviari, i prodotti da costruzione, le funivie, le attrezzature a pressione trasportabili e gli esplosivi civili vigono disposizioni specifiche;
  • l’Irlanda del Nord beneficia di un regime differente e continua a seguire talune regole del mercato unico europeo e nello specifico a sottostare alla marcatura CE.

Accordo CH-UK sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, i due Paesi hanno convenuto un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità per i veicoli a motore, la buona prassi di laboratorio (BPL) e le ispezioni della buona pratica di fabbricazione (GMP) e certificazione delle partite dei medicinali. In data 17 novembre 2022 i due Paesi hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende il reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità a cinque ulteriori categorie di prodotti: apparecchi a pressione portatili, apparecchiature radio, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica (EMC), apparecchi che emettono rumori destinati a funzionare all’aperto e strumenti di misurazione.

Ulteriori ragguagli sulla marcatura UKCA e sulla valutazione della conformità in Gran Bretagna sono disponibili nell’AREA SOCI o contattando il Servizio Commercio internazionale (T+41919115135, internazionale@cc-ti.ch).

Aggiornate le istruzioni sulle prove dell’origine

In data 17 novembre 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni concernenti il rilascio e l’impiego delle prove dell’origine.

L’aggiornamento riguarda il sistema di preferenze generalizzate (SPG) e in particolare la trasmissione del carattere originario e la quota parte del Paese in riferimento alla Turchia.

Il documento può essere scaricato in formato pdf qui.

Nuovo regolamento UE sulla plastica riciclata a contatto con gli alimenti

Il 10 ottobre 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/1616 del 15 settembre 2022 sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti. Esso abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008.

Nell’ambito del piano d’azione per l’economia circolare del 2015, la Commissione ha individuato nell’aumento del riciclaggio della plastica una condizione necessaria per conseguire la transizione verso un’economia circolare e si è impegnata ad affrontare tale settore con particolare attenzione. Nel 2018 la Commissione ha quindi adottato una strategia europea per la plastica nell’economia circolare, che presenta impegni fondamentali per un’azione a livello UE al fine di limitare gli impatti negativi dell’inquinamento da plastica. Tale strategia mira ad accrescere la capacità di riciclaggio della plastica nell’UE e ad aumentare il materiale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di plastica. Poiché gran parte dei materiali plastici da imballaggio sono utilizzati come imballaggi alimentari, tale strategia può raggiungere i suoi obiettivi solo se aumenta anche il contenuto di materia plastica riciclata negli imballaggi alimentari.

Il Regolamento (UE) 2022/1616 del 15 settembre 2022 s’inserisce proprio in questo contesto e stabilisce le norme relative all’immissione sul mercato dei materiali e degli oggetti contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi e destinati a venire con contatto con i prodotti alimentari allo scopo di garantirne la sicurezza e la qualità.

Il regolamento disciplina anche le tecnologie di riciclaggio autorizzate a partire dal 10 giugno 2023, quali il riciclaggio meccanico del PET post-consumo e il riciclo a circuito chiuso (closed loop), non escludendo nuove tecnologie innovative attualmente in fase di sviluppo.

Per garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità viene istituito un registro, accessibile al pubblico, contenente informazioni sui riciclatori, sugli impianti di riciclaggio e sui processi di riciclaggi. L’immissione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sul mercato è subordinata all’obbligo di iscrizione in tale registro.

Commercio estero: banche dati doganali e siti web utili

I dazi doganali e le regole di origine variano da Paese a Paese. Stesso dicasi per le tasse d’importazione, i documenti, le certificazioni e i permessi necessari. Dove si possono trovare informazioni chiave? E dati statistici? Ecco una breve panoramica, senza presunzione di esaustività, di banche dati e siti web utili.

Tares

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette gratuitamente a disposizione la tariffa doganale (Tares) su Internet. Oltre alle aliquote di dazio, ai tributi suppletivi (tasse, imposte) e agli eventuali assoggettamenti a permessi, tramite l’applicazione è possibile accedere a diversi link, quali ad esempio le decisioni relative alla classificazione di merci, le note esplicative della tariffa doganale (che spiegano in modo dettagliato quali merci rientrano in determinate voci di tariffa) e le osservazioni (generali, indicazioni relative agli accordi di libero scambio, ai contingenti doganali, alla statistica del commercio, alle agevolazioni doganali, alle imposte, ai permessi d’importazione e d’esportazione nonché prescrizioni particolari).

Lingue: IT, EN, FR, DE
Accesso: libero

Informazioni tariffarie vincolanti

La tariffa doganale svizzera si basa sull’accordo internazionale del “Sistema armonizzato”, denominato “SA”, attualmente in uso in quasi tutti i Paesi del mondo. Le prime sei cifre della voce doganale a otto cifre corrispondono al SA. Se desiderate assicurarvi di applicare la corretta classificazione a un determinato prodotto, potete inoltrare richiesta formale all’UDSC che, generalmente entro 40 giorni, rilascerà una cosiddetta “informazione tariffale vincolante”.

La richiesta deve imperativamente avvenire compilando il modulo 40.10 Domanda di classificazione, che sarà da inviare a tarifauskunft@bazg.admin.ch.

Lingue: IT, FR, DE
Accesso: libero

Regole d’origine

Le disposizioni in materia di origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie secondo i singoli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera (bilateralmente o nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio/AELS) sono contenute nella direttiva 30 (R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci).

Lingue: IT, FR, DE
Accesso: libero

Taric

La banca dati tariffaria dell’Unione europea (Taric), contiene tutte le misure tariffarie (preferenze tariffarie, sospensioni tariffarie autonome) e di politica commerciale (dazi antidumping e compensativi, misure di salvaguardia) dell’UE.

Lingue: IT e altre lingue ufficiali dell’UE
Accesso: libero

Access2Markets

Access2Markets è il portale di export compliance dell’Unione europea. Alle aziende di Stati terzi, come la Svizzera, esso consente di ottenere informazioni utili per gli scambi con i Paesi dell’UE, quali ad esempio dazi, imposte e accise, formalità e requisiti all’importazione, regole di origine nonché dati statistici sul commercio estero.

Lingue: IT e altre lingue ufficiali dell’UE
Accesso: libero

Banca dati doganale MendelOnline

L’organizzazione svizzera di promozione delle esportazioni Switzerland Global Enterprise fornisce alle aziende svizzere l’accesso gratuito alla banca dati doganale MendelOnline, con informazioni sui dazi doganali, le tasse, le formalità d’importazione nonché le regole d’origine in oltre 160 Paesi.

Lingue: EN, DE

Accesso: gratuito, previa iscrizione

Rules of Origin Facilitator

Il Rules of Origin Facilitator dell’International Trade Centre (ITC), l’agenzia congiunta dell’Organizzazione mondiale del commercio e delle Nazioni Unite, consente di identificare le informazioni relative agli accordi di libero scambio, ai dazi doganali applicabili, alle regole di origine specifiche per ciascuno prodotto, nonché alle prove dell’origine. Esso riunisce anche le disposizioni legislative applicabili (in formato pdf).

Lingue: EN, FR, ES
Accesso: libero

Trade Map

La Trade Map dell’International Trade Centre (ITC) fornisce – sotto forma di tabelle, grafici e mappe – indicatori sull’andamento delle esportazioni, sulla domanda internazionale, sui mercati alternativi e sui mercati competitivi. La Trade Map copre 220 Paesi e territori e 5’300 prodotti del Sistema Armonizzato.

Lingue: EN, FR, ES, AR, RU
Accesso: parzialmente libero e gratuito

Soggetto residente fuori UE: le implicazioni doganali

Le aziende non stabilite nell’Unione europea possono importare ed esportare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta. Cosa significa? Vi invitiamo a leggere l’articolo sottostante.

Il Regolamento UE 952/13 che rappresenta il codice doganale dell’Unione ha cambiato in molti aspetti le dinamiche doganali legate direttamente o indirettamente all’espletamento delle formalità ovvero allo sdoganamento delle merci.

Si è partiti con la nozione di esportatore riportata sia del CDU che nella circolare 8/D del 2016 con la quale si chiariva che si considera esportatore un soggetto residente escludendo dalla possibilità di eseguire pratiche doganali nel territorio unionale a tutti quei soggetti non residenti che si fossero muniti di una mera rappresentanza fiscale o identificazione diretta ribadendo la necessità di nominare un rappresentante doganale, il quale avrebbe agito come rappresentante indiretto e figurando come esportatore si sarebbe assunto gli obblighi doganali derivanti dall’esecuzione dello sdoganamento.

Tale rappresentante indiretto, generalmente un operatore doganale, munito di apposito mandato, deve provvedere ad agire secondo le disposizioni del codice.

Alla stessa stregua, con la circolare 40/2021, ADM chiarisce che tale obbligo si estende anche in importazione.

L’importatore non stabilito nell’UE può, quindi, solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”.

I dati del soggetto passivo di imposta ovvero P.IVA nel caso di riconoscimento diretto del non residente o nomina di un rappresentante fiscale saranno indicati nella dichiarazione doganale ai soli fini fiscali, mentre da un punto di vista di tecnica doganale, il rappresentante indiretto sarà responsabile dell’esecuzione dello sdoganamento.

I Servizi della Commissione hanno altresì categoricamente escluso la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, precisando inoltre che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

Autore: Lucia Iannuzzi, socio fondatore dell’azienda di consulenza doganale C-Trade Srl

Nota: questo articolo, qui pubblicato con il consenso dell’autore, è apparso originariamente sul sito web di C-Trade Srl in data 24 ottobre 2022: Soggetto residente fuori dalla UE. Quali implicazioni doganali – Ctrade (c-trade.it)

Guida per l’export di F&B in Cina

La Cina è all’avanguardia nell’importazione di prodotti alimentari e offre numerose opportunità per gli esportatori stranieri che desiderano entrare nel mercato. All’ingresso vi sono tuttavia diverse barriere che devono essere prese in considerazione con la dovuta diligenza. Una guida fornisce un aiuto pratico iniziale per districarsi nel quadro normativo vigente.

A gennaio 2022, in Cina sono entrati in vigore i decreti GACC 248 e 249 che hanno introdotto nuovi principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri, leggasi a tale proposito il nostro articolo “Export di prodotti alimentari in Cina: nuove regolamentazioni dal 1.1.2022”.

Data la complessità del quadro normativo cinese relativo ai prodotti alimentari e alle bevande, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), per il tramite del suo ufficio di Pechino, ha ora redatto un’interessante “Guida per l’esportazione dei prodotti alimentari e bevande nella Repubblica Popolare Cinese” (73 pagine, pdf, 3.3 MB), che illustra nel dettaglio

  • la normativa in vigore e le autorità competenti
  • le categorie di alimenti consentite
  • i sistemi di approvazione dell’accesso al mercato
  • l’importazione tramite commercio generale e commercio elettronico
  • i requisiti di conformità degli alimenti preconfezionati, ivi compresi etichettatura e imballaggio
  • i criteri di conformità di talune categorie (principali alimenti esportati dall’Italia)
  • suggerimenti utili.

Fatti salvi i riferimenti specifici alle autorità e alle aziende italiane, e quindi da declinare a livello svizzero e con un supporto consulenziale adeguato, la guida costituisce un ottimo strumento di riferimento anche per le aziende del nostro territorio attive nel settore F&B e interessate ad entrare in questo mercato.