Il Global Trade Helpdesk, la vostra marcia in più per il commercio internazionale

L’accesso alle informazioni sui mercati esteri e sulle barriere tariffarie e non tariffarie può rappresentare una sfida enorme, soprattutto per le piccole e medie imprese. Esse possono però contare sul Global Trade Helpdesk, un portale online gestito congiuntamente dall’ITC, dall’UNCTAD e dall’OMC e sostenuto dalla SECO, che centralizza informazioni provenienti da diverse banche dati e agenzie ufficiali. Il suo utilizzo è gratuito e non richiede registrazione.

Informazione commerciale affidabile gratuita, un’utopia?

Sin dalla più tenera età, ci è stato insegnato che la vita è fatta di scelte e compromessi. Ogni giorno, cerchiamo l’equilibrio perfetto tra vita personale e professionale per raggiungere i nostri obiettivi. Ogni tanto si sbaglia, si cade, ci si rialza e si va avanti. Ogni scelta sembra simultaneamente un sì e un no. Anche nei servizi digitali, c’è sempre una scelta da fare tra prezzo e qualità: certe piattaforme forniscono dati e dettagli utilissimi, ma spesso a caro prezzo. Preferiamo pagare 100 franchi al mese per ottenere l’accesso a tutte le piattaforme di streaming, o andare su siti pirati rischiando l’illegalità e ottenendo un servizio gratuito ma di bassa affidabilità?

Per le piccole e medie imprese attive o desiderose di lanciarsi nel commercio internazionale, questa scelta è difficile, ma ineluttabile: pagare di più per un software avanzato, rischiando di ridurre i propri profitti, o scegliere qualcosa di più basilare e meno caro? Il Centro del Commercio Internazionale (International Trade Centre, ITC), agenzia della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), si è posto esattamente questa domanda. Come aiutare le piccole e medie imprese con un prodotto di qualità disponibile per tutti?

In particolare, l’accesso all’informazione è vitale per lanciarsi in nuovi mercati. Purtroppo, molte PMI (in inglese, SMEs) mancano delle competenze e risorse necessarie per analizzare l’informazione legata al commercio internazionale. Secondo un’inchiesta del CCI/ITC su 28’000 imprese in 56 paesi (2010-2017), la “mancanza di accesso all’informazione” e i “problemi di trasparenza dell’informazione” sono gli ostacoli principali per la maggioranza delle aziende intervistate. Un’analisi più dettagliata ha dimostrato che più un’impresa è piccola, più queste problematiche sono importanti.

Una piattaforma gratuita e affidabile per le PMI in cerca di informazioni commerciali

Per rispondere a questa problematica, l’ITC, l’UNCTAD, l’OMC e altre otto organizzazioni internazionali si sono unite per fornire alle imprese una fonte affidabile d’informazioni commerciali internazionali: il Global Trade Helpdesk. Totalmente gratuito, il Global Trade Helpdesk è la piattaforma sognata da ogni PMI per analizzare i mercati in qualche click. Il suo obiettivo principale è semplificare il commercio internazionale e migliorare l’accesso ai mercati esteri per le imprese di tutte le dimensioni. Vi basterà introdurre il vostro paese d’origine e il vostro prodotto per accedere a un’analisi dettagliata di mercato.

In particolare, il Global Trade Helpdesk vi aiuterà a scegliere il mercato ideale per il vostro prodotto secondo il potenziale di esportazione esistente e vi fornirà tutte le informazioni necessarie per valutare l’attrattività di questo mercato per voi.

Aggregando le informazioni fornite da più di 15 fonti in modo dettagliato ma intuitivo, la prima sezione vi presenterà statistiche di mercato e grafici. Se pensate che questo mercato rappresenti una buona opportunità in termini di crescita e potenziale, potete proseguire la navigazione analizzando le tariffe doganali, i possibili accordi di libero scambio esistenti e le regole d’origine. Se siete convinti, continuate a “scrollare” per analizzare tutte le barriere non-tariffarie (tecniche, sanitarie e fitosanitarie) esistenti. Se siete interessati a segmenti di nicchia, troverete informazioni sugli standard volontari e di sostenibilità esistenti. Se vi interessano le opportunità digitali (e-commerce), la nostra nuova sezione vi darà accesso alle piattaforme di e-commerce e alle soluzioni di pagamento digitali esistenti nel mercato prescelto. Finirete l’analisi con possibili contatti di aziende partner in questo mercato, e contatti essenziali per organizzare la vostra logistica e accedere al finanziamento del commercio.

Quest’analisi è proposta specificamente per il vostro mercato d’origine, il vostro prodotto e la vostra possibile destinazione, in modo totalmente gratuito. Se non siete convinti dal mercato scelto, potete in un semplice click accedere ad analisi relative ad altri mercati. Con il Global Trade Helpdesk, si può avere tutto senza pagare nulla – provare per credere.

Un vantaggio competitivo unico nel commercio globale

Dalla sua nascita nel 2020, il Global Trade Heldpesk è stato utilizzato da oltre 150 mila persone provenienti da più di 200 paesi ed è in continua espansione. Come mai? Perché propone un accesso a informazioni in modo chiaro e accessibile, consentendo alle imprese di prendere decisioni informate e di rispettare le leggi e le norme dei mercati di destinazione.

Una delle caratteristiche più utili del Global Trade Helpdesk è la possibilità di effettuare ricerche di mercato personalizzate. Le imprese possono selezionare il paese d’interesse, il settore di attività e i prodotti specifici per ottenere informazioni dettagliate sul mercato di destinazione, compresa la domanda di prodotti, i principali concorrenti, le opportunità di esportazione e molto altro ancora. Questo aiuta le imprese a identificare i mercati più promettenti per la loro attività e a pianificare le loro strategie di esportazione in modo più efficace.

Recentemente, il Global Trade Helpdesk ha lanciato una nuova sezione digitale per fornire un’esperienza utente migliorata. La sezione digitale rende l’accesso alle informazioni e alle risorse commerciali ancora più rapido e conveniente.

Il Global Trade Helpdesk rappresenta un’importante risorsa per le imprese che desiderano espandere le proprie attività a livello internazionale. Il suo approccio user-friendly, le informazioni aggiornate e la sezione digitale innovativa lo rendono uno strumento indispensabile per le imprese di tutte le dimensioni.

Cosa aspettate per provare questo strumento perfetto per supportare le imprese locali nel loro percorso d’internazionalizzazione?

In un mondo in cui il commercio internazionale svolge un ruolo sempre più importante, il Global Trade Helpdesk si posiziona come un punto di riferimento per l’accesso alle informazioni commerciali internazionali. Sfruttare questa risorsa preziosa può aiutare le imprese a raggiungere nuovi mercati e a ottenere un vantaggio competitivo nel contesto globale.

Autore e contatto:
International Trade Centre (ITC)
info@globaltradehelpdesk.org
https://globaltradehelpdesk.org/en

La carbon tax europea è realtà

Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.

Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):

Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.

L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.

L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.

Obblighi dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.

Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.

Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.

Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi di rendicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
  • qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).

Altri documenti utili:

La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)

Le sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.

Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.

Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:

Beni e servizi (*)

È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di

  • materiale d’armamento, inclusi i diritti di proprietà intellettuali o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni a duplice impiego e servizi connessi;
  • beni per il rafforzamento militare e tecnologico o lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e servizi connessi (per i beni dell’allegato 1 è vietato anche il solo transito attraverso la Russia);
  • beni per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni e tecnologie per la navigazione marittima, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • carboturbi e additivi per carburanti e servizi connessi;
  • beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni per il settore energetico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni per il rafforzamento dell’industria, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni di lusso di valore, ove non specificato altrimenti, superiore a 300 franchi, inclusi i servizi finanziari, di mediazione, l’assistenza tecnica, la messa a disposizione, i diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, ecc.;
  • (direttamente o indirettamente) servizi nei settori della revisione contabile (comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale), consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni, servizi di architettura e di ingegneria, consulenza giuridica e informatica nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e di analisi così come servizi pubblicitari.

così come fare pubblicità su alcuni media russi.

Sono altresì vietati

  • l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento originario della Russia o provenienti dalla stessa, e servizi connessi;
  • l’acquisto con destinazione la Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o provenienti dalla stessa, nonché la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti siderurgici originari della Russia o provenienti dalla stessa così come la fornitura di servizi ad essi connessi; dal 30 settembre 2023, i prodotti che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo potranno essere importati, trasportati e transitare in Svizzera solo se vi è prova attestante il Paese d’origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di beni economicamente importanti per la Russia così come la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di oro originario della Federazione Russa (anche lavorato in un Paese terzo) così come di prodotti in oro originari della Russia e la fornitura di servizi ad essi connessi.

L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati ucraini:

  • divieto di importare beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine e di fornire servizi connessi;
  • divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di determinati beni e di fornire servizi connessi.

ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.

Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.

(*) la presente panoramica non riporta nello specifico le restrizioni finanziarie adottate dalla Svizzera. A tale scopo vogliate consultare la sezione 3 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 ed eventualmente la pagina Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (admin.ch).

*****

L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.

La SECO ha altresì approntato una pagina di FAQ

*****

Persone ed entità

Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Banche e finanziamenti

Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.

Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione

Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.

Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.

Aspetti legali, contratti in essere

Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.

Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.

La scheda informativa “Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Prima pubblicazione: 9 marzo 2022
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.

Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.

Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi

Per esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?

In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:

  • cosa si intende esportare: il software, la tecnologia o il servizio figura in un elenco di beni di cui è limitata o vietata l’esportazione?
  • chi è coinvolto: le parti coinvolte figurano in un elenco di persone fisiche e/o giuridiche sanzionate?
  • dove si vuole esportare: il Paese di destino è sottoposto a sanzioni o embarghi?
  • a che scopo: come viene impiegato il bene (in ambito civile vs. in ambito militare)?

Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.

Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.

Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:

  • i processi sono adeguati alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e vengono regolarmente riveduti?
  • tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività di esportazione sono sensibilizzati sul controllo delle esportazioni?
  • nella valutazione dei casi aziendali vengono poste le quattro domande chiave “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”?
  • la tecnologia e il software vengono valutati utilizzando le tre fasi di raccolta delle informazioni, classificazione e rischio?
  • vengono prese in considerazione le sanzioni e gli embarghi contro individui, aziende e Paesi per ogni esportazione?
  • la legge statunitense sul controllo delle esportazioni viene presa in considerazione quando si esporta tecnologia o software?
  • viene utilizzata tecnologia statunitense?
  • qual è la percentuale di tecnologia statunitense nella tecnologia o nel software in questione?
  • la tecnologia o il software sono sviluppati da team di sviluppo globali?
  • vengono utilizzati componenti open source nello sviluppo della tecnologia o del software?
  • vengono prese in considerazione le 19 sfide potenziali (vedi pag. 57) quando si esportano offerte immateriali?
  • il software offerto ha una funzione di crittografia?
  • come avviene il trasferimento delle conoscenze relative alla tecnologia, all’utilizzo e agli aggiornamenti della tecnologia o del software?
  • l’accesso ai dati controllati è conforme alle norme di accesso corrette?
  • come si presenta la mappa del server e quali autorizzazioni hanno i vari gruppi di utenti?
  • come avviene l’archiviazione e lo scambio dei dati in azienda?
  • come viene regolato l’accesso all’offerta o all’assortimento nel commercio elettronico?

Link utili:

La vostra prossima formazione in materia di controllo delle esportazioni:
Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale

Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE

L’UE si è dotata di un nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Entrato in vigore il 12 giugno 2023, esso si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2024 abrogando di fatto la direttiva attualmente in vigore in materia (2001/95/CE).

Il nuovo Regolamento UE 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 e abroga le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per attuare le nuove norme sulla sicurezza generale dei prodotti.

Va innanzitutto detto che il regolamento si applicherà ai prodotti non sottoposti a disposizioni specifiche UE in materia di sicurezza dei prodotti (prodotti non armonizzati). Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dall’UE (prodotti armonizzati), esso esplicherà i suoi effetti unicamente sugli aspetti e i rischi o categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

Il regolamento non si applicherà a:

  • i medicinali per uso umano o veterinario
  • gli alimenti
  • i mangimi
  • le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione
  • i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale
  • i prodotti fitosanitari
  • le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi
  • gli aeromobili
  • gli oggetti d’antiquariato.

Per quanto riguarda lo stato dei prodotti: il regolamento si applicherà sia ai nuovi prodotti sia ai prodotti usati, riparati o ricondizionati immessi o messi a disposizione sul mercato.

Tra le novità introdotte dal regolamento UE 2023/988 rispetto alla direttiva 2001/95/CE si possono citare:

  • l’estensione della definizione di prodotto a “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli”
  • maggiori obblighi per gli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore)
  • maggiori poteri alle autorità di vigilanza del mercato
  • obblighi chiari per i marketplace online.

I marketplace online dovranno registrarsi sul portale “Safety Gate”, il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi (ex RAPEX). Essi dovranno anche designare un punto di contatto unico per le comunicazioni ai consumatori e per la comunicazione con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ed ogni altra autorità competente in relazione alla sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la notifica di ordini di rimozione di prodotti pericolosi. Le autorità di vigilanza del mercato potranno imporre ai marketplace online di rimuovere i prodotti pericolosi dalle loro piattaforme o di disabilitarne l’accesso

In caso di richiamo di un prodotto, i consumatori avranno diritto alla riparazione, sostituzione o al rimborso, e potranno scegliere tra almeno due di queste opzioni.

Agli operatori economici incomberà l’obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e a tale scopo di effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Essi dovranno anche avere una persona responsabile dei prodotti venduti online e offline che garantisca la disponibilità di documentazione tecnica (aggiornata e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato), istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

I fabbricanti garantiranno che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentiranno, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

I prodotti provenienti da paesi non UE potranno essere immessi sul mercato unionale solo se un operatore economico stabilito nell’UE si assume la responsabilità della loro sicurezza.


Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Sanzioni: gli acquisti sospetti

Negli ultimi mesi si è assistito ad un aumento anomalo di importazioni da parte di Paesi terzi di merci sottoposte a sanzioni internazionali, tra cui prodotti ad alta tecnologia. La SECO ha identificato 9 beni critici al centro di tali acquisti e stilato un elenco di indicatori di potenziali attività di elusione delle sanzioni.

Le sanzioni adottate da Svizzera e Unione europea (UE) nei confronti della Russia non hanno effetto extraterritoriale e quindi si applicano solo alle aziende ed entità svizzere rispettivamente europee. Negli ultimi mesi, tuttavia, si è assistito ad un aumento anomalo di importazioni di merci vietate da parte di Paesi che non hanno aderito alle sanzioni internazionali. Tra queste merci figurano prodotti ad alta tecnologia. Ciò rafforza lo spettro del dirottamento del commercio di prodotti vietati e, in sostanza, dell’elusione delle sanzioni.

Per un efficace controllo delle esportazioni e per prevenire tali iniziative, è importante la conoscenza specifica e tecnica dei propri prodotti (“know your product”) e quella dei propri clienti (“know your customers”), cfr. anche nostro articolo Sanzioni: pratiche di elusione e responsabilità del 26 gennaio 2023. Se da un lato è difficile contrastare il fenomeno dell’elusione delle sanzioni attraverso aziende di Stati terzi, dall’altro lato comprendere i rischi di essere coinvolti in tale evasione e riconoscere i segnali di allarme dovrebbe essere una parte fondamentale del processo di screening di ogni azienda operante a livello internazionale.

Per venire in aiuto alle PMI esportatrici svizzere, la Segreteria di Stato dell’economia SECO ha identificato 9 beni critici al centro di acquisti “sospetti” e stilato un elenco di indicatori (“red flag”) di potenziali attività di elusione delle sanzioni. Il documento, pubblicato a fine maggio sulla pagina dedicata ai Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing), sotto “Misure Russia”, è attualmente disponibile in francese e tedesco.

Il servizio Commercio internazionale della Cc-Ti ne ha curato la versione italiana (non ufficiale), riportata di seguito.

Elenco prioritario di beni critici per tentativi di approvvigionamento a fini militari

Voce di tariffa doganaleDescrizione
8542.31processori e controllori, anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542.32memorie, es. SRAM
8542.33amplificatori, es Op Amps
8542.39altri circuiti integrati elettronici, es. FPGA
8517.62apparecchi per la ricezione, la conversione e l’emissione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione o d’instradamento, es. wireless transceiver modules
8526.91apparecchi di radionavigazione, es. moduli GNSS
8532.21condensatori fissi al tantalio
8532.24condensatori fissi a dielettrico di ceramica, multistrato
8548parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, es. filtri EMI

Indicatori – Red Flag

  • Transazioni di beni connessi alla difesa o al duplice impiego con un’azienda creata dopo il 24 febbraio 2022 e con sede in un Paese non membro della GECC. La Global Export Control Coalition (GECC) comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Australia, Canada, i 27 Stati membri dell’UE, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, gli Stati Uniti e il Regno Unito.
  • Un nuovo cliente attivo nel commercio di prodotti dell’elenco prioritario, la cui sede principale si trova in un Paese non membro della GECC e la cui attività è stata avviata dopo il 24 febbraio 2022.
  • Un cliente esistente che prima del 24 febbraio 2022 non aveva ordinato prodotti che figurano nell’elenco prioritario, ma che ora li richiede.
  • Un cliente esistente domiciliato al di fuori della Svizzera la cui domanda di prodotti dell’elenco prioritario è aumentata in modo significativo dopo il 24 febbraio 2022.
  • Un cliente non fornisce o rifiuta di fornire informazioni a banche, a esportatori o a terzi, comprese le informazioni sugli utenti finali, sull’uso finale previsto o sulla proprietà dell’azienda.
  • Controparti che in genere non effettuano transazioni che comportano il consumo o l’utilizzo di altri beni (ad es. altre istituzioni finanziarie o società di logistica).
  • Il cliente paga un prezzo significativamente elevato rispetto a quello di mercato per l’acquisto di un bene.
  • Il cliente o il suo indirizzo assomiglia a un’azienda o a una persona che figura nell’elenco delle entità sanzionate.
A chi desidera approfondire in modo pratico e conciso la tematica segnaliamo il seguente corso: “Export control dual use goods, sanctions, embargoes” (online, 11 settembre 2023)

Tour d’horizon: Vietnam

Il 2022 è stato senz’ombra di dubbio un anno complicato, segnato dagli strascichi della pandemia di COVID-19 e dalle tensioni geopolitiche internazionali, che insieme hanno causato un rallentamento dell’economia globale e, in taluni Paesi, un netto taglio delle aspettative di crescita. A dispetto di queste difficili condizioni quadro, l’economia vietnamita ha dato prova della propria solidità ed è riuscita a emergere quale mercato di forza nel panorama economico del Sud-est asiatico.

Per il Vietnam il 2022 è stato sinonimo di successo, avendo il prodotto interno lordo (PIL) nazionale registrato un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Oltre alla ripresa dei consumi privati interni post pandemia, tale crescita è stata fortemente influenzata dall’ottima performance del settore manifatturiero orientato all’esportazione. Inoltre, in un contesto globale piuttosto turbolento, il Paese è riuscito a contenere il rischio legato all’inflazione, mantenendo una media annua del 3%. In termini di investimenti diretti esteri (IDE), il Vietnam è riuscito ad incrementare la propria forza attrattiva, raggiungendo un record di 27,7 miliardi di dollari, a buona dimostrazione del crescente ottimismo sulle prospettive socioeconomiche che gli investitori stranieri riservano al Paese.

In questo clima positivo le previsioni per il 2023 e 2024 continuano a parlare di crescita, benché leggermente (e, in un certo modo, fisiologicamente) più moderata. Il pronostico è quello di un incremento del PIL che dovrebbe assestarsi attorno al 6-7% – dato influenzato, almeno parzialmente, dalle continue incertezze internazionali che non lasciano immune nemmeno un Paese politicamente “defilato” come il Vietnam. Non tutto il male vien per nuocere, verrebbe però da dire, giacché le tensioni geopolitiche globali potrebbero tramutarsi in stimolanti opportunità per l’economia vietnamita. Nel contesto della strategia “Cina+1” le aziende con uno spettro d’attività internazionale sono infatti sempre più intente a diversificare le proprie catene d’approvvigionamento, volendone accrescere la resilienza e la connettività, con il chiaro obiettivo di diminuire la dipendenza da un singolo Paese. Di questa situazione il Vietnam ne ha giovato e ne sta giovando tuttora, rappresentando una delle principali destinazioni per gli investimenti esteri nel settore della lavorazione e della produzione, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, della scienza e della tecnologia. Un accento importante va posto sulle sub-categorie tessile, semiconduttori e servizi IT – aree di grande interesse attuale per gli investitori internazionali.

Questo movimento – sia in entrata sia in uscita – è facilitato dalla posizione e conformazione geografica del Paese e dai conseguenti vantaggi in termini logistici e di trasporto. Il Vietnam non funge invero soltanto da porta d’accesso al mercato sud-est asiatico, bensì la sua lunga costa marittima di oltre 3’200 km gli permette di essere un punto critico d’appoggio per il commercio internazionale (con un accesso sia alle industrie di supporto dei Paesi vicini sia alle rotte di trasporto marittimo verso il Nord America e l’Europa). I bassi costi di produzione e la presenza di manodopera qualificata, congiuntamente al crescente numero di accordi di libero scambio con altri Paesi, nonché agli incentivi d’investimento e fiscali, rendono il Vietnam una destinazione attrattiva per tutti quelli che, internazionali o locali, intendono fare impresa. Una nota d’interesse va riservata anche al tema della struttura demografica della Nazione: i giovani rivestono la grande maggioranza dei poco meno di 100 milioni di abitanti e il dato sull’età mediana – 32,5 anni – ci riporta a valori che ricordano la situazione europea di 50 anni or sono. Ciò si traduce, da una parte, in disponibilità di abbondante forza lavoro (che, fattore interessante, possiede motivazione e un forte spirito commerciale) e, dall’altra, in un mercato di giovani consumatori di ben altre dimensioni rispetto a quelli delle realtà europee.

La strada per fare del Vietnam un attore economico di portata mondiale è ancora lunga. All’orizzonte si stagliano particolari sfide legate alle infrastrutture e al quadro giuridico-amministrativo. La crescita costante e, per certi versi, inevitabile della sua economia suggerisce tuttavia che lungo il percorso si potranno trovare opportunità interessanti, le quali verosimilmente non riguarderanno solamente i settori con un alto grado innovativo e/o speculativo, ma anche quegli ambiti industriali e commerciali che nei mercati più avanzati hanno già raggiunto il loro punto di saturazione.

Le occasioni, in altre parole, non sembrano mancare, soprattutto per chi sarà in grado di proporre un business solido e strutturato. L’errore da non commettere è, tuttavia, quello di sottovalutare le difficoltà connesse alle differenze culturali tra il Vietnam e l’Occidente: chi insiste a volerne leggere le dinamiche senza togliere gli “occhiali” occidentali, aumenta esponenzialmente il suo rischio di fallire. Solamente capendo il Vietnam e le sue persone dall’interno, sarà possibile sfruttarne a pieno il potenziale.

Autore e contatto:
Francesca Severoni
Fidinam (Vietnam) Company Limited

francesca.severoni@fidinam.ch
www.fidinam.com

Evento Paese EAU-KSA: retrospettiva

Su iniziativa della Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), con il supporto dei “Partner dell’Internazionale 2023” Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, Switzerland Global Enterprise, il polo linguistico e formativo capeggiato da Ti-Traduce e M. Zardi & Co, e con la partecipazione di Fidinam DMCC, dell’imprenditore seriale Matteo Boffa e di Pini Group, il 25 maggio scorso presso il Suitenhotel Parco Paradiso si è tenuto un evento volto a presentare alle PMI della Svizzera italiana le opportunità offerte da Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Una sessantina i partecipanti.

Nei suoi saluti iniziali, Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti, ha voluto da un lato evidenziare il ruolo della Cc-Ti nella tutela e promozione degli interessi di tutti i settori economici, anche in relazione con le loro attività internazionali, e dall’altro come l’informazione, la consulenza e la messa in rete con partner esperti, quali i Partner dell’Internazionale, siano alla base delle attività del servizio Commercio internazionale. In questo contesto, gli Eventi Paese organizzati in stretta collaborazione con i Partner dell’Internazionale vantano una lunga tradizione.

I due Paesi oggetto dell’evento rappresentano il primo rispettivamente il secondo partner commerciale della Svizzera nella regione. L’importanza di queste due Nazioni e più in generale dei Paesi del Golfo è considerevole, tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico. Pur essendo diversi per dimensioni, forza economica e condizioni quadro, essi sono per lo più accomunati dalla forte dipendenza dal petrolio e dal gas e dalla necessità di attuare riforme economico-sociali. Dalle crisi nascono però le migliori opportunità: ecco quindi che temi quali la diversificazione, la privatizzazione, la necessità di sviluppare competenze e talenti locali, il bisogno di nuove tecnologie e innovazioni, ma anche di creare un clima favorevole agli investimenti e al business, non senza dimenticare che qualsiasi opportunità può anche sollevare problematiche e celare rischi, hanno costituito il fil rouge dell’evento.

I profondi cambiamenti in atto nella regione e le opportunità, anche settoriali, che si vengono a creare sono stati ampiamente illustrati da Abier Nasr e Larbi El Attari, rispettivamente Deputy Head e Commercial Counsellor presso lo Swiss Business Hub Middle East, l’ufficio congiunto del Dipartimento federale degli affari esteri e di Switzerland Global Enterprise (S-GE) nella regione.

A seguire, Marco Arrighini, Manager Credit Risk e responsabile della regione sud di Allianz Trade Switzerland ha tracciato una mappa dei rischi, un esercizio indispensabile per essere in grado di prendere decisioni informate.

Gaetano Loprieno, consulente logistico di Cippà Trasporti SA ha poi illustrato le principali modalità di trasporto e i più comuni termini di consegna delle merci nella regione, sottolineando altresì che dal 2014 tra AELS e GCC vige un accordo di libero scambio (l’UE non dispone ancora di tale accordo, ndr).

Il Managing Director di Fidinam DMCC Stefano Menotti ha quindi fatto il punto sugli aspetti amministrativi e fiscali da conoscere per chi opera in loco, con particolare riferimento alla tassazione diretta e indiretta, alla doppia imposizione e alla gestione delle buste paghe nei due Paesi, nonché alle condizioni offerte dalle free zone negli Emirati Arabi Uniti e dalle costituende zone economiche speciali in Arabia Saudita.

Le testimonianze sono state affidate a Matteo Boffa, giovane imprenditore ticinese e investitore a impatto, e a Umberto Ceccarelli, Innovation & Business Developer dello studio d’ingegneria Pini Group. Il primo ha illustrato come gli EAU siano terreno fertile per dar voce alle nuove generazioni che hanno idee impattanti e innovative, con un modello di business sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e finanziario. Il secondo ha invece ha condiviso preziosi spunti di riflessione sulla conduzione degli affari in particolare in Arabia Saudita, sottolineando la necessità di stabilire una presenza locale e di coltivare relazioni affidabili e durature.

Per i partecipanti, una sessantina, l’aperitivo a seguire è stata un’occasione preziosa per fare networking.

Un evento a 360° gradi quello del 25 maggio, senza presunzione di esaustività e completezza, ma che ha voluto dare ai presenti importanti basi di riflessione per operare su questi mercati nonché strumenti e, soprattutto, contatti utili per i necessari approfondimenti.


Partner dell’Internazionale 2023

India: un’opzione nel “China+1”

A fine marzo 2023, l’India ha presentato le sue nuove linee guida per il commercio estero. Entrata in vigore il 1° aprile 2023, per la prima volta e in deroga alla tradizione, la politica commerciale estera indiana non avrà una data limite di cinque anni, questo per consentire al governo Modi di apportarvi le modifiche necessarie in corso d’opera. Volta a favorire l’export del Paese, la FTP apre nuove opportunità anche alle aziende estere interessate ad un’alternativa alla Cina.

Riconoscendo il cambiamento del panorama del commercio globale e la necessità di una trasformazione più ampia e integrata nel panorama delle politiche commerciali del Paese, la Foreign Trade Policy 2023 indiana (FTP) introduce schemi come la remissione di dazi o imposte sui prodotti da esportazione e il rimborso di tasse e imposte statali e centrali, promuove la facilità di fare impresa e si concentra su aree emergenti come il commercio elettronico (creando, tra l’altro, zone designate con strutture di stoccaggio) e i cosiddetti “hub di esportazione”, velocizzando altresì le procedure di elaborazione e approvazione delle richieste di autorizzazione.

È il caso ad esempio dell’Advance Authorization Issuance, che consente di importare in esenzione da dazi i fattori produttivi che sono fisicamente incorporati in un prodotto di esportazione. Oltre ai fattori produttivi, sono ammessi anche i materiali di imballaggio, i carburanti, gli oli e i catalizzatori consumati/utilizzati nel processo di produzione dei prodotti di esportazione. Tramite l’Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme, le aziende possono invece importare beni strumentali, come i macchinari, in esenzione da dazi se utilizzati nel processo produttivo.

La grande forza lavoro, i bassi costi della manodopera e, ora, il supporto del governo all’industria manifatturiera, con particolare riferimento all’industria d’esportazione, rendono l’India un’opportunità concreta nonché un’opzione valida nel contesto di una strategia di diversificazione “China+1”.

Anche la Svizzera guarda all’India con interesse, tanto che a metà maggio il Consigliere federale Guy Parmelin, insieme ad altri rappresentanti di alto livello degli Stati dell’AELS, ha incontrato a Bruxelles il ministro del commercio indiano Shri Piyush Goyal per una ripresa e intensificazione dei negoziati per un accordo di libero scambio.

Nel 2022, il commercio bilaterale di beni tra la Svizzera e l’India (totale congiunturale) ammontava a 4,3 miliardi di franchi, con un saldo commerciale positivo per l’India. Lo scorso anno la Svizzera ha esportato in India soprattutto prodotti chimici, macchinari e strumenti di precisione, importando principalmente prodotti chimici, tessili e metalli.

Grazie alle dimensioni del mercato e allo spiccato know-how in vari settori dell’alta a tecnologia, l’India offre numerose opportunità di cooperazione e di sviluppo alle imprese svizzere. Oltre 330 aziende svizzere sono già attive in questo Paese attraverso filiali o joint venture: alla fine del 2021 gli investimenti ammontavano a 7,3 miliardi di franchi.

Tra i temi oggetto delle trattative vi saranno certamente l’abbattimento dei dazi doganali all’importazione in India, la protezione degli investimenti e la tutela della proprietà intellettuale. Quest’ultimo tema tocca e preoccupa due importanti industrie, il settore MEM e quello delle scienze della vita.

Il nuovo ruolo dell’India nella catena di fornitura globale, le opportunità che si aprono per le aziende svizzere e le criticità dell’attuale sistema brevettuale indiano saranno oggetto di un webinar che si terrà il 12 giugno 2023. Per informazioni e iscrizione: WEBINAR | India as a global supply chain hub

Distacco di lavoratori in Italia: nuovo termine di notifica

Conformemente al decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, il datore di lavoro estero che distacca lavoratori in Italia è tenuto a notificarli preventivamente. Se in precedenza la notifica doveva avvenire entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, una recente modifica del decreto ne ha ora cambiato il termine.

In Italia, la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi è stata recepita dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136.

Secondo tale D.Lgs., i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia sono tenuti a notificare in anticipo tale distacco, indipendentemente dal fatto che questo avvenga all’interno dello stesso gruppo societario o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.

Se prima la notifica doveva avvenire entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, una modifica del DLgs. valida dal 21 marzo 2023 ha portato questo termine a “al più tardi all’inizio” del distacco (art. 10 par. 1).

La notifica deve essere presentata tramite il portale ClicLavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.