Conservazione digitale delle prove dell’origine all’import

Dal 1° gennaio 2024 sarà consentita la conservazione delle prove dell’origine all’importazione in formato digitale.

Le prove dell’origine che servono per un’imposizione all’aliquota preferenziale all’importazione devono attualmente essere custodite in formato cartaceo originale.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) il 3 agosto scorso, dal 1° gennaio 2024, dopo l’imposizione sarà consentita la conservazione di copie, anche in forma digitale, dei documenti. Durante il periodo di conservazione, tali prove dell’origine (o le relative copie) dovranno poter essere presentate, su richiesta, all’UDSC.

Questo NON si applicherà alle prove dell’origine per imposizioni all’aliquota preferenziale precedenti il 1° gennaio 2024, che dovranno continuare ad essere archiviate in formato cartaceo originale. E ciò anche se il periodo di conservazione andrà oltre la data sopra indicata.

Link utili:

Prodotti siderurgici trasformati e sanzioni contro la Russia: quale prova dell’origine?

Nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia vige, tra gli altri un divieto di acquisto, importazione e trasporto di prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa o originari della stessa. A partire dal 30 settembre tale divieto è esteso ai prodotti che, sottoposti a trasformazione in un Paese terzo, incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della stessa. Si pone ora la questione dell’individuazione dei documenti a comprova dell’origine di tali fattori produttivi.

Conformemente all’art. 14a cpv. 2 dell’ordinanza che istituisce misure restrittive nei confronti della Russia, dal 30 settembre sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della stessa. Il cpv. 4 dell’art. 14a specifica che tale divieto non si applica all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’Unione europea, né all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni, a condizione che all’atto dell’importazione in Svizzera sia apportata la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione dei beni in un Paese terzo.

Le note interpretative delle sanzioni, che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il 1° settembre e il 15 settembre(*), chiariscono quali documenti devono essere prodotti per attestare il Paese di origine del ferro o dell’acciaio utilizzati come fattori produttivi:

a) per i prodotti semilavorati: il certificato di prova (mill test certificate), che contiene il nome dell’azienda in cui avviene la produzione, il nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre);

b) per i prodotti finiti: il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni
i. il nome del Paese e dell’azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre); e
ii. il nome del Paese e il nome dell’azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
1. laminazione a caldo
2. laminazione a freddo
3. rivestimento metallico a caldo
4. rivestimento metallico elettrolitico
5. rivestimento organico
6. Saldatura
7. perforazione/estrusione
8. stampaggio/laminazione
9. saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

In aggiunta ai documenti summenzionati, possono essere riconosciuti quali elementi di prova idonei anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo e alla produzione, i documenti doganali del Paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l’origine non russa dei prodotti intermedi. La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei certificati di prova è dell’importatore.

In caso di importazioni dall’UE di prodotti siderurgici, non è richiesta alcuna prova. In caso di importazione diretta da un Paese terzo, al momento dell’importazione di prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati lavorati in un Paese terzo deve essere disponibile una prova, da presentare su richiesta alle autorità di esecuzione. In caso di dubbi le autorità di esecuzione possono richiedere ulteriori prove, ad esempio certificati di prova separati per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto. Tutti i certificati devono essere coerenti tra loro.

Poiché i prodotti delle voci di tariffa doganale 7207.11, 7207.1210 e 7224.90 sono prodotti semilavorati, secondo le disposizioni sanzionatorie in vigore

  • per le merci realizzate utilizzando i fattori produttivi della voce di tariffa doganale 7207.11 il divieto si applica dal 1° aprile 2024;
  • per le merci realizzate utilizzando i fattori produttivi delle voci di tariffa doganale 7207.1210 o 7224.90 il divieto si applica dal 1° ottobre 2024.

Ergo: fino alle date sopra indicate la Federazione Russa può figurare sul certificato di prova come nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione).

Da ultimo, ma non meno importante, se la Federazione Russa è indicata come il Paese in cui sono state effettuate le altre lavorazioni (p. es. laminazione a caldo, laminazione a freddo), l’importazione o l’acquisto dei prodotti non sono consentiti.

(*) La modifica del 15 settembre fa seguito al rilascio, il 12 settembre, di nuove FAQ da parte della Commissione europea sugli strumenti di prova utilizzabili (cfr. domanda 11) e alla pubblicazione di una nota da parte delle dogane tedesche “Einfuhrverbot für Eisen- und Stahlerzeugnisse” – Zoll.de).

Vietnam: regioni economiche chiave, zone economiche e parchi industriali

Negli ultimi due decenni il Vietnam ha registrato un rapido e notevole sviluppo economico e la sua crescita economica annuale lo ha reso una destinazione promettente per molti investitori locali e internazionali. Le regioni economiche chiave, le zone economiche e i parchi industriali costituiscono un posizionamento ideale per chi desidera avviare operazioni nel Paese. Vediamoli più nel dettaglio.

Il Vietnam come piattaforma per l’industria manifatturiera

Tra i fattori alla base del progresso del Paese vi sono un sistema politico stabile, una forza lavoro giovane e dinamica, un costo del lavoro competitivo e una classe media in crescita. Inoltre, la recente necessità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento nell’ambito della strategia Cina+1 (o semplicemente nell’ambito dei propri piani di espansione in Asia) ha spinto molte aziende a diversificare (o ad aprire) i propri siti in Vietnam. Per una panoramica della situazione macroeconomica del Paese del 2022 si veda qui.

In questo clima favorevole, le aree economiche predisposte dal governo vietnamita giocano un ruolo fondamentale, in quanto hanno la capacità di attrarre un crescente numero di investimenti diretti esteri (IDE). In queste aree, infatti, gli IDE possono beneficiare di molteplici vantaggi, tra cui incentivi fiscali, esenzione dai dazi all’importazione, esenzione dal o riduzione del canone d’affitto dei terreni, possibilità di ammortamento accelerato.

Definizione dei termini

Quando si parla di stabilimenti di produzione, sono molti i termini utilizzati e questo può talvolta generare confusione. A tal proposito, in questo articolo ci proponiamo di fare un po’ di chiarezza.

A titolo introduttivo, il Vietnam utilizza i seguenti termini: Key Economic Region (KER), ovvero “regione economica chiave”, Economic Zone (EZ), ovvero “zona economica”, e Industrial Park (IP), ovvero “parco industriale”. Mentre non esiste una definizione legale per le KER, in quanto si riferiscono meramente a delle regioni geografiche, le EZ e gli IP hanno un proprio quadro giuridico.

De facto, le KER sono regioni geografiche in cui il governo mira ad attrarre grandi investimenti, appunto promuovendo la creazione di EZ e IP al loro interno. Concettualmente, le EZ e i IP differiscono per i settori che promuovono e per gli incentivi che offrono.

Le regioni economiche (KER)

Le KER principali da considerare sono quattro: Nord, Centro, Sud e Delta del Mekong.

La regione economica chiave del Nord (NKER)

Questa regione comprende sette province, tra cui Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hai Dong e Hung Yen e rappresenta un importante centro economico per l’economia settentrionale. La sua vicinanza alla Cina la rende la prima alternativa nell’ambito della strategia Cina+1 e nel 2022 ha contribuito per il 33,86% al PIL nazionale e per il 34,67% agli afflussi di IDE. Relativamente ai settori di alta attrattiva, la regione è particolarmente riconosciuta per l’industria manufatturiera, il settore high-tech e ambientale, ed è sede di grandi marchi come Apple, Samsung, Microsoft, Canon, Goertek Vina Science and Technology.

La regione economica chiave del Centro (CKER)

La CKER racchiude cinque province, tra cui Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh e Da Nang. Essendo la regione con la più grande area portuale, offre un interessante potenziale per il trasporto marittimo e per il turismo. Nel 2022 ha rappresentato il 6,19% del PIL e l’1,92% degli afflussi di IDE. Rispetto alla regione settentrionale e a quella meridionale, la CKER è ancora in fase di sviluppo; tuttavia, molti progetti infrastrutturali sono in corso e molti altri sono in fase di pianificazione. In questo contesto, il governo sta attivamente promuovendo gli investimenti, soprattutto tramite incentivi fiscali. Grazie alle sue caratteristiche, in questa regione sono soprattutto presenti società attive nell’industria petrolifera e gas, nella logistica, nella costruzione navale e nel high-tech; mentre Xenia Tech, BB Group, Quantum Group rappresentano alcune delle aziende straniere situate nella regione.

La regione economica chiave del Sud (SKER)

Le province nella regione economica meridionale sono otto: Ho Chi Minh, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Tay Ninh, Binh Phuoc, Long An, Tien Giang. La SKER è la sede del maggior numero di IP e di molti grandi gruppi di vendita al dettaglio, così come del maggior centro finanziario dell’intero Paese, Ho Chi Minh City. Sebbene la regione sia nota perlopiù per le sue capacità manifatturiere, questa ospita molte aziende internazionali in molteplici settori. Tra le principali multinazionali figurano Nike, Adidas, Lego, Coca Cola e Pandora. Relativamente ai dati del 2022, la regione ha contribuito per il 28,74% al PIL nazionale e ha attratto il 40,70% degli IDE totali.

La regione economica chiave del Delta del Mekong (MDKER)

La MDKER occupa una posizione geoeconomica importante al polo sud del Paese, al confine con il Mare Orientale, e comprende quattro province, tra cui Can Tho, An Giang, Kien Giang e Ca Mau. Il suo contributo al PIL nel 2022 è stato del 4,58%, mentre solo del 0,78% relativamente all’afflusso totale di IDE. Proprio per questo motivo, come per il CKER, il governo sta fortemente promuovendo questa regione offrendo interessanti incentivi e un clima commerciale favorevole. Particolare attenzione è rivolta ai progetti di economia digitale, biotecnologia e agricoltura high-tech, nonché ai progetti di sostenibilità ambientale. La regione è considerata un importante centro per la produzione di riso, e più in generale per l’agricoltura e la pesca, riuscendo così a contribuire in modo significativo alle esportazioni di prodotti agricoli e ittici del Paese. Tra i grandi marchi che hanno investito nella regione finora figurano DuPont, Bunge, Wilmar International e Cargill.

Le zone economiche (EZ)

Come già accennato, le EZ hanno l’obiettivo di attrarre investimenti e di promuovere lo sviluppo socio-economico all’interno delle KER. Si tratta di aree comprensive di attività industriali, commerciali e residenziali e sono spesso situate strategicamente vicino alle principali infrastrutture di trasporto. Esistono diverse tipologie di EZ, fra cui:

  • Zona economica costiera (Coastal EZ)
  • Zona economica di confine (Border-gate EZ)
  • Zone economiche speciali (Special EZ)

I parchi industriali (IP)

Come le EZ, gli IP sono stati istituiti all’interno delle KER con lo scopo di attrarre investimenti locali e stranieri. Gli IP riguardano principalmente la produzione industriale di prodotti e servizi e ne esistono di diversi tipi. Per citarne alcuni:

  • Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones)
  • Zone ad alta tecnologia (High-Technology Zones)
  • Zone eco-industriali (Eco-Industrial Zones)

Creare un’azienda manifatturiera in Vietnam

Quando si tratta di scegliere il luogo giusto per localizzare la propria produzione, i punti di partenza sono certamente il settore di riferimento e il modello di business. Ciononostante, non solo le leggi, le procedure amministrative e i costi possono variare da una regione all’altra, bensì anche le infrastrutture, gli incentivi agli investimenti e il clima ambientale. Pertanto, capire e trovare il giusto equilibrio tra l’azienda e l’area geografica è essenziale per il successo a lungo termine della produzione in Vietnam.

Autore e contatto:
Francesca Severoni
Fidinam (Vietnam) Company Limited
francesca.severoni@fidinam.ch
www.fidinam.com

In un mondo che cambia informare e informarsi è un dovere

L’attuale contesto internazionale è in continua evoluzione, influenzato da fattori che includono cambiamenti economici, tecnologici, politici, sociali e regolatori. Questa dinamicità presenta sfide ed opportunità per le imprese coinvolte nel commercio con l’estero: un approccio strategico alla crescita del business internazionale implica infatti, in primis, la valutazione di mercati potenziali, la conduzione di ricerche approfondite, l’adattamento del proprio modello di business e lo sviluppo di un sistema di gestione della conformità volto a garantire il rispetto di norme e standard. L’autunno eventistico e informativo della Camera di commercio e dell’industria del Canton Ticino (Cc-Ti) per quanto concerne il comparto internazionale ruoterà proprio attorno a questi aspetti.

La carbon tax europea

Il 1° ottobre, l’Unione europea introdurrà la cosiddetta “carbon tax”, una tassa che toccherà buona parte delle aziende svizzere che esportano nel mercato unionale beni ad alte emissioni di anidride carbonica (CO2), nello specifico quelli appartenenti alle categorie cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno (cfr. anche nostro articolo del 17 agosto). Con l’implementazione di questa tassa esse si troveranno di fronte a una sfida fondamentale, ovvero la raccolta di due serie di dati distinti e non correlati tra loro in altrettante aree che sono generalmente gestite da team separati con specifiche competenze tecniche: da un lato i dati doganali per identificare e mappare le merci interessate all’interno dell’azienda e della sua intera catena del valore e dall’altro il calcolo e i dati relativi al contenuto di CO2 delle merci. Quest’ultimo aspetto, in particolare, richiede una comprensione dei processi produttivi per poter quantificare efficacemente le emissioni di CO2 associate ai singoli prodotti, comprensione che non tutte le aziende hanno. In collaborazione con Positive Organizations, la Cc-Ti farà chiarezza su questa normativa in occasione di un webinar che si terrà il 21 settembre 2023. Per maggiori ragguagli e iscrizione: WEBINAR | Carbon tax europea: cosa implica per le aziende svizzere?

Evento Paese: Messico

Grazie alla sua posizione geografica, il Messico funge da ponte naturale non solo tra l’America settentrionale e l’America centro-meridionale, ma anche tra l’Atlantico e la regione Asia-Pacifico. Il Paese vanta inoltre un’economia aperta e una rete di 14 accordi di libero scambio con 50 nazioni (che generano oltre i 3/5 del PIL globale). Tra queste, oltre la Svizzera, anche gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Giappone. Il lungo confine con il gigante nordamericano ha favorito già negli anni ‘60 lo sviluppo delle “maquiladoras” e, anche se in alcuni ambiti le catene produttive dei due Paesi sono fortemente integrate, questo ha contribuito a rendere il settore manifatturiero messicano il più sviluppato di tutta l’America Latina, rafforzandone anche la posizione all’interno delle catene di valore globali e sulla mappa degli investimenti diretti esteri. Tra i settori in evidenza si possono citare l’automotive, l’aerospaziale, il medtech, la logistica, ma non solo. In stretta collaborazione con i “Partner dell’Internazionale 2023” Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, Switzerland Global Enterprise, il polo linguistico e formativo capeggiato da Ti-Traduce e M. Zardi & Co, la Cc-Ti organizzerà un evento il 26 settembre 2023 allo Swiss Diamond Hotel a Vico Morcote. L’evento offrirà ai partecipanti una panoramica delle opportunità offerte da questo mercato, non mancando di evidenziare i rischi e le strategie di ingresso, assicurative e logistiche più opportune. A chiudere l’evento la testimonianza di RKB Europe SA, che illustrerà le implicazioni pratiche del “fare impresa” nel Paese. Per maggiori ragguagli e iscrizione: EVENTO PAESE | MESSICO

Greater Caspian Forum, Ticino edition

Grazie alla collaborazione sottoscritta di recente con Joint Chamber of Commerce (JCC), organizzazione svizzera che promuove le attività commerciali bilaterali tra la Svizzera e l’Europa orientale (extra-UE), l’Asia Centrale e il Caucaso meridionale, il 10 ottobre 2023 la Cc-Ti porterà in Ticino, a più precisamente a Villa Sassa a Lugano, una versione ridotta del “Greater Caspian Forum”, l’evento faro della stessa JCC. Il programma, attualmente in fase di elaborazione, prevede gli interventi di rappresentanti della Greater Caspian Association (partner del Forum), della Europe and Central Asia Transport and Trade Association (ECATA) e di aziende ticinesi attive nella regione. Al centro delle presentazioni e delle discussioni vi sarà la Grande regione del Caspio quale area strategica sia per gli importanti giacimenti di idrocarburi sia quale Corridoio di Trasporto Internazionale Transcaspico (TITR) – o Corridoio di Mezzo. Per quanto riguarda il primo aspetto, in Europa cresce la domanda di fonti energetiche. Kazakistan e Uzbekistan, insieme ad altri Paesi dell’Asia centrale, desiderano espandere la loro industria energetica, incluse le fonti rinnovabili, e possono svolgere un ruolo chiave nel mercato energetico europeo. Composto da Azerbaigian, Armenia, Georgia e Turchia a ovest e da Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Afghanistan a est del Mar Caspio, il Corridoio di Mezzo è invece un blocco chiave della connettività terrestre tra Europa ed Asia, dove anche alcuni porti marittimi svolgono un ruolo significativo nella movimentazione delle merci. Diversi sono i progetti in fase di progettazione definitiva e di realizzazione, con potenziale di sviluppo significativo nei prossimi anni e opportunità commerciali anche per le aziende svizzere. Per maggiori ragguagli e iscrizione: Greater Caspian Forum 2023, Ticino edition


Il Global Trade Helpdesk, la vostra marcia in più per il commercio internazionale

L’accesso alle informazioni sui mercati esteri e sulle barriere tariffarie e non tariffarie può rappresentare una sfida enorme, soprattutto per le piccole e medie imprese. Esse possono però contare sul Global Trade Helpdesk, un portale online gestito congiuntamente dall’ITC, dall’UNCTAD e dall’OMC e sostenuto dalla SECO, che centralizza informazioni provenienti da diverse banche dati e agenzie ufficiali. Il suo utilizzo è gratuito e non richiede registrazione.

Informazione commerciale affidabile gratuita, un’utopia?

Sin dalla più tenera età, ci è stato insegnato che la vita è fatta di scelte e compromessi. Ogni giorno, cerchiamo l’equilibrio perfetto tra vita personale e professionale per raggiungere i nostri obiettivi. Ogni tanto si sbaglia, si cade, ci si rialza e si va avanti. Ogni scelta sembra simultaneamente un sì e un no. Anche nei servizi digitali, c’è sempre una scelta da fare tra prezzo e qualità: certe piattaforme forniscono dati e dettagli utilissimi, ma spesso a caro prezzo. Preferiamo pagare 100 franchi al mese per ottenere l’accesso a tutte le piattaforme di streaming, o andare su siti pirati rischiando l’illegalità e ottenendo un servizio gratuito ma di bassa affidabilità?

Per le piccole e medie imprese attive o desiderose di lanciarsi nel commercio internazionale, questa scelta è difficile, ma ineluttabile: pagare di più per un software avanzato, rischiando di ridurre i propri profitti, o scegliere qualcosa di più basilare e meno caro? Il Centro del Commercio Internazionale (International Trade Centre, ITC), agenzia della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), si è posto esattamente questa domanda. Come aiutare le piccole e medie imprese con un prodotto di qualità disponibile per tutti?

In particolare, l’accesso all’informazione è vitale per lanciarsi in nuovi mercati. Purtroppo, molte PMI (in inglese, SMEs) mancano delle competenze e risorse necessarie per analizzare l’informazione legata al commercio internazionale. Secondo un’inchiesta del CCI/ITC su 28’000 imprese in 56 paesi (2010-2017), la “mancanza di accesso all’informazione” e i “problemi di trasparenza dell’informazione” sono gli ostacoli principali per la maggioranza delle aziende intervistate. Un’analisi più dettagliata ha dimostrato che più un’impresa è piccola, più queste problematiche sono importanti.

Una piattaforma gratuita e affidabile per le PMI in cerca di informazioni commerciali

Per rispondere a questa problematica, l’ITC, l’UNCTAD, l’OMC e altre otto organizzazioni internazionali si sono unite per fornire alle imprese una fonte affidabile d’informazioni commerciali internazionali: il Global Trade Helpdesk. Totalmente gratuito, il Global Trade Helpdesk è la piattaforma sognata da ogni PMI per analizzare i mercati in qualche click. Il suo obiettivo principale è semplificare il commercio internazionale e migliorare l’accesso ai mercati esteri per le imprese di tutte le dimensioni. Vi basterà introdurre il vostro paese d’origine e il vostro prodotto per accedere a un’analisi dettagliata di mercato.

In particolare, il Global Trade Helpdesk vi aiuterà a scegliere il mercato ideale per il vostro prodotto secondo il potenziale di esportazione esistente e vi fornirà tutte le informazioni necessarie per valutare l’attrattività di questo mercato per voi.

Aggregando le informazioni fornite da più di 15 fonti in modo dettagliato ma intuitivo, la prima sezione vi presenterà statistiche di mercato e grafici. Se pensate che questo mercato rappresenti una buona opportunità in termini di crescita e potenziale, potete proseguire la navigazione analizzando le tariffe doganali, i possibili accordi di libero scambio esistenti e le regole d’origine. Se siete convinti, continuate a “scrollare” per analizzare tutte le barriere non-tariffarie (tecniche, sanitarie e fitosanitarie) esistenti. Se siete interessati a segmenti di nicchia, troverete informazioni sugli standard volontari e di sostenibilità esistenti. Se vi interessano le opportunità digitali (e-commerce), la nostra nuova sezione vi darà accesso alle piattaforme di e-commerce e alle soluzioni di pagamento digitali esistenti nel mercato prescelto. Finirete l’analisi con possibili contatti di aziende partner in questo mercato, e contatti essenziali per organizzare la vostra logistica e accedere al finanziamento del commercio.

Quest’analisi è proposta specificamente per il vostro mercato d’origine, il vostro prodotto e la vostra possibile destinazione, in modo totalmente gratuito. Se non siete convinti dal mercato scelto, potete in un semplice click accedere ad analisi relative ad altri mercati. Con il Global Trade Helpdesk, si può avere tutto senza pagare nulla – provare per credere.

Un vantaggio competitivo unico nel commercio globale

Dalla sua nascita nel 2020, il Global Trade Heldpesk è stato utilizzato da oltre 150 mila persone provenienti da più di 200 paesi ed è in continua espansione. Come mai? Perché propone un accesso a informazioni in modo chiaro e accessibile, consentendo alle imprese di prendere decisioni informate e di rispettare le leggi e le norme dei mercati di destinazione.

Una delle caratteristiche più utili del Global Trade Helpdesk è la possibilità di effettuare ricerche di mercato personalizzate. Le imprese possono selezionare il paese d’interesse, il settore di attività e i prodotti specifici per ottenere informazioni dettagliate sul mercato di destinazione, compresa la domanda di prodotti, i principali concorrenti, le opportunità di esportazione e molto altro ancora. Questo aiuta le imprese a identificare i mercati più promettenti per la loro attività e a pianificare le loro strategie di esportazione in modo più efficace.

Recentemente, il Global Trade Helpdesk ha lanciato una nuova sezione digitale per fornire un’esperienza utente migliorata. La sezione digitale rende l’accesso alle informazioni e alle risorse commerciali ancora più rapido e conveniente.

Il Global Trade Helpdesk rappresenta un’importante risorsa per le imprese che desiderano espandere le proprie attività a livello internazionale. Il suo approccio user-friendly, le informazioni aggiornate e la sezione digitale innovativa lo rendono uno strumento indispensabile per le imprese di tutte le dimensioni.

Cosa aspettate per provare questo strumento perfetto per supportare le imprese locali nel loro percorso d’internazionalizzazione?

In un mondo in cui il commercio internazionale svolge un ruolo sempre più importante, il Global Trade Helpdesk si posiziona come un punto di riferimento per l’accesso alle informazioni commerciali internazionali. Sfruttare questa risorsa preziosa può aiutare le imprese a raggiungere nuovi mercati e a ottenere un vantaggio competitivo nel contesto globale.

Autore e contatto:
International Trade Centre (ITC)
info@globaltradehelpdesk.org
https://globaltradehelpdesk.org/en

La carbon tax europea è realtà

Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.

Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):

Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.

L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.

L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.

Obblighi dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.

Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.

Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.

Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi di rendicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
  • qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).

Altri documenti utili:

La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)

Le sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.

Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.

Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:

Beni e servizi (*)

È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di

  • materiale d’armamento, inclusi i diritti di proprietà intellettuali o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni a duplice impiego e servizi connessi;
  • beni per il rafforzamento militare e tecnologico o lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e servizi connessi (per i beni dell’allegato 1 è vietato anche il solo transito attraverso la Russia);
  • beni per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni e tecnologie per la navigazione marittima, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • carboturbi e additivi per carburanti e servizi connessi;
  • beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni per il settore energetico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni per il rafforzamento dell’industria, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni di lusso di valore, ove non specificato altrimenti, superiore a 300 franchi, inclusi i servizi finanziari, di mediazione, l’assistenza tecnica, la messa a disposizione, i diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, ecc.;
  • (direttamente o indirettamente) servizi nei settori della revisione contabile (comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale), consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni, servizi di architettura e di ingegneria, consulenza giuridica e informatica nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e di analisi così come servizi pubblicitari.

così come fare pubblicità su alcuni media russi.

Sono altresì vietati

  • l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento originario della Russia o provenienti dalla stessa, e servizi connessi;
  • l’acquisto con destinazione la Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o provenienti dalla stessa, nonché la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti siderurgici originari della Russia o provenienti dalla stessa così come la fornitura di servizi ad essi connessi; dal 30 settembre 2023, i prodotti che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo potranno essere importati, trasportati e transitare in Svizzera solo se vi è prova attestante il Paese d’origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di beni economicamente importanti per la Russia così come la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di oro originario della Federazione Russa (anche lavorato in un Paese terzo) così come di prodotti in oro originari della Russia e la fornitura di servizi ad essi connessi.

L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati ucraini:

  • divieto di importare beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine e di fornire servizi connessi;
  • divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di determinati beni e di fornire servizi connessi.

ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.

Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.

(*) la presente panoramica non riporta nello specifico le restrizioni finanziarie adottate dalla Svizzera. A tale scopo vogliate consultare la sezione 3 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 ed eventualmente la pagina Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (admin.ch).

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L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.

La SECO ha altresì approntato una pagina di FAQ

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Persone ed entità

Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Banche e finanziamenti

Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.

Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione

Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.

Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.

Aspetti legali, contratti in essere

Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.

Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.

La scheda informativa “Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Prima pubblicazione: 9 marzo 2022
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.

Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.

Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi

Per esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?

In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:

  • cosa si intende esportare: il software, la tecnologia o il servizio figura in un elenco di beni di cui è limitata o vietata l’esportazione?
  • chi è coinvolto: le parti coinvolte figurano in un elenco di persone fisiche e/o giuridiche sanzionate?
  • dove si vuole esportare: il Paese di destino è sottoposto a sanzioni o embarghi?
  • a che scopo: come viene impiegato il bene (in ambito civile vs. in ambito militare)?

Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.

Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.

Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:

  • i processi sono adeguati alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e vengono regolarmente riveduti?
  • tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività di esportazione sono sensibilizzati sul controllo delle esportazioni?
  • nella valutazione dei casi aziendali vengono poste le quattro domande chiave “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”?
  • la tecnologia e il software vengono valutati utilizzando le tre fasi di raccolta delle informazioni, classificazione e rischio?
  • vengono prese in considerazione le sanzioni e gli embarghi contro individui, aziende e Paesi per ogni esportazione?
  • la legge statunitense sul controllo delle esportazioni viene presa in considerazione quando si esporta tecnologia o software?
  • viene utilizzata tecnologia statunitense?
  • qual è la percentuale di tecnologia statunitense nella tecnologia o nel software in questione?
  • la tecnologia o il software sono sviluppati da team di sviluppo globali?
  • vengono utilizzati componenti open source nello sviluppo della tecnologia o del software?
  • vengono prese in considerazione le 19 sfide potenziali (vedi pag. 57) quando si esportano offerte immateriali?
  • il software offerto ha una funzione di crittografia?
  • come avviene il trasferimento delle conoscenze relative alla tecnologia, all’utilizzo e agli aggiornamenti della tecnologia o del software?
  • l’accesso ai dati controllati è conforme alle norme di accesso corrette?
  • come si presenta la mappa del server e quali autorizzazioni hanno i vari gruppi di utenti?
  • come avviene l’archiviazione e lo scambio dei dati in azienda?
  • come viene regolato l’accesso all’offerta o all’assortimento nel commercio elettronico?

Link utili:

La vostra prossima formazione in materia di controllo delle esportazioni:
Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale

Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE

L’UE si è dotata di un nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Entrato in vigore il 12 giugno 2023, esso si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2024 abrogando di fatto la direttiva attualmente in vigore in materia (2001/95/CE).

Il nuovo Regolamento UE 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 e abroga le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per attuare le nuove norme sulla sicurezza generale dei prodotti.

Va innanzitutto detto che il regolamento si applicherà ai prodotti non sottoposti a disposizioni specifiche UE in materia di sicurezza dei prodotti (prodotti non armonizzati). Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dall’UE (prodotti armonizzati), esso esplicherà i suoi effetti unicamente sugli aspetti e i rischi o categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

Il regolamento non si applicherà a:

  • i medicinali per uso umano o veterinario
  • gli alimenti
  • i mangimi
  • le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione
  • i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale
  • i prodotti fitosanitari
  • le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi
  • gli aeromobili
  • gli oggetti d’antiquariato.

Per quanto riguarda lo stato dei prodotti: il regolamento si applicherà sia ai nuovi prodotti sia ai prodotti usati, riparati o ricondizionati immessi o messi a disposizione sul mercato.

Tra le novità introdotte dal regolamento UE 2023/988 rispetto alla direttiva 2001/95/CE si possono citare:

  • l’estensione della definizione di prodotto a “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli”
  • maggiori obblighi per gli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore)
  • maggiori poteri alle autorità di vigilanza del mercato
  • obblighi chiari per i marketplace online.

I marketplace online dovranno registrarsi sul portale “Safety Gate”, il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi (ex RAPEX). Essi dovranno anche designare un punto di contatto unico per le comunicazioni ai consumatori e per la comunicazione con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ed ogni altra autorità competente in relazione alla sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la notifica di ordini di rimozione di prodotti pericolosi. Le autorità di vigilanza del mercato potranno imporre ai marketplace online di rimuovere i prodotti pericolosi dalle loro piattaforme o di disabilitarne l’accesso

In caso di richiamo di un prodotto, i consumatori avranno diritto alla riparazione, sostituzione o al rimborso, e potranno scegliere tra almeno due di queste opzioni.

Agli operatori economici incomberà l’obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e a tale scopo di effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Essi dovranno anche avere una persona responsabile dei prodotti venduti online e offline che garantisca la disponibilità di documentazione tecnica (aggiornata e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato), istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

I fabbricanti garantiranno che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentiranno, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

I prodotti provenienti da paesi non UE potranno essere immessi sul mercato unionale solo se un operatore economico stabilito nell’UE si assume la responsabilità della loro sicurezza.


Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Sanzioni: gli acquisti sospetti

Negli ultimi mesi si è assistito ad un aumento anomalo di importazioni da parte di Paesi terzi di merci sottoposte a sanzioni internazionali, tra cui prodotti ad alta tecnologia. La SECO ha identificato 9 beni critici al centro di tali acquisti e stilato un elenco di indicatori di potenziali attività di elusione delle sanzioni.

Le sanzioni adottate da Svizzera e Unione europea (UE) nei confronti della Russia non hanno effetto extraterritoriale e quindi si applicano solo alle aziende ed entità svizzere rispettivamente europee. Negli ultimi mesi, tuttavia, si è assistito ad un aumento anomalo di importazioni di merci vietate da parte di Paesi che non hanno aderito alle sanzioni internazionali. Tra queste merci figurano prodotti ad alta tecnologia. Ciò rafforza lo spettro del dirottamento del commercio di prodotti vietati e, in sostanza, dell’elusione delle sanzioni.

Per un efficace controllo delle esportazioni e per prevenire tali iniziative, è importante la conoscenza specifica e tecnica dei propri prodotti (“know your product”) e quella dei propri clienti (“know your customers”), cfr. anche nostro articolo Sanzioni: pratiche di elusione e responsabilità del 26 gennaio 2023. Se da un lato è difficile contrastare il fenomeno dell’elusione delle sanzioni attraverso aziende di Stati terzi, dall’altro lato comprendere i rischi di essere coinvolti in tale evasione e riconoscere i segnali di allarme dovrebbe essere una parte fondamentale del processo di screening di ogni azienda operante a livello internazionale.

Per venire in aiuto alle PMI esportatrici svizzere, la Segreteria di Stato dell’economia SECO ha identificato 9 beni critici al centro di acquisti “sospetti” e stilato un elenco di indicatori (“red flag”) di potenziali attività di elusione delle sanzioni. Il documento, pubblicato a fine maggio sulla pagina dedicata ai Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing), sotto “Misure Russia”, è attualmente disponibile in francese e tedesco.

Il servizio Commercio internazionale della Cc-Ti ne ha curato la versione italiana (non ufficiale), riportata di seguito.

Elenco prioritario di beni critici per tentativi di approvvigionamento a fini militari

Voce di tariffa doganaleDescrizione
8542.31processori e controllori, anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542.32memorie, es. SRAM
8542.33amplificatori, es Op Amps
8542.39altri circuiti integrati elettronici, es. FPGA
8517.62apparecchi per la ricezione, la conversione e l’emissione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione o d’instradamento, es. wireless transceiver modules
8526.91apparecchi di radionavigazione, es. moduli GNSS
8532.21condensatori fissi al tantalio
8532.24condensatori fissi a dielettrico di ceramica, multistrato
8548parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, es. filtri EMI

Indicatori – Red Flag

  • Transazioni di beni connessi alla difesa o al duplice impiego con un’azienda creata dopo il 24 febbraio 2022 e con sede in un Paese non membro della GECC. La Global Export Control Coalition (GECC) comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Australia, Canada, i 27 Stati membri dell’UE, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, gli Stati Uniti e il Regno Unito.
  • Un nuovo cliente attivo nel commercio di prodotti dell’elenco prioritario, la cui sede principale si trova in un Paese non membro della GECC e la cui attività è stata avviata dopo il 24 febbraio 2022.
  • Un cliente esistente che prima del 24 febbraio 2022 non aveva ordinato prodotti che figurano nell’elenco prioritario, ma che ora li richiede.
  • Un cliente esistente domiciliato al di fuori della Svizzera la cui domanda di prodotti dell’elenco prioritario è aumentata in modo significativo dopo il 24 febbraio 2022.
  • Un cliente non fornisce o rifiuta di fornire informazioni a banche, a esportatori o a terzi, comprese le informazioni sugli utenti finali, sull’uso finale previsto o sulla proprietà dell’azienda.
  • Controparti che in genere non effettuano transazioni che comportano il consumo o l’utilizzo di altri beni (ad es. altre istituzioni finanziarie o società di logistica).
  • Il cliente paga un prezzo significativamente elevato rispetto a quello di mercato per l’acquisto di un bene.
  • Il cliente o il suo indirizzo assomiglia a un’azienda o a una persona che figura nell’elenco delle entità sanzionate.
A chi desidera approfondire in modo pratico e conciso la tematica segnaliamo il seguente corso: “Export control dual use goods, sanctions, embargoes” (online, 11 settembre 2023)