Conflitto Israele-Hamas: nuovo stress test per supply chain e logistica

Oltre alla crisi umanitaria, il conflitto in corso tra Israele e Hamas ha implicazioni di vasta portata sulla supply chain globale e la logistica. Il contesto internazionale sempre più complesso accentua la necessità per le aziende di dotarsi di catene di approvvigionamento più resilienti e agili.

Israele è un attore importante nella fornitura globale di semiconduttori nonché importatore ed esportatore sia di circuiti integrati presenti nell’elettronica di consumo e nelle apparecchiature mediche sia di prodotti che utilizzano tali circuiti integrati, ad esempio le apparecchiature di trasmissione e gli strumenti medici e di misura. Il Paese è anche un hub per i prodotti farmaceutici, lo sviluppo di software, la formazione di talenti ingegneristici e per le capacità dei suoi call center. Il conflitto in atto con Hamas, oltre ad essere una nuova catastrofe umanitaria, ha introdotto nuove sfide ed incertezze nelle catene di fornitura globale e nella logistica.

Il conflitto e la sua potenziale escalation stanno dominando il dibattito pubblico, in particolare negli altri Paesi del Medio Oriente, una regione di importanza strategica sia per quanto riguarda le risorse energetiche (petrolio, idrocarburi) ed altre importanti materie prime o prodotti finiti, sia per i rischi connessi al trasporto poiché in prossimità di rotte commerciali cruciali. L’espansione delle ostilità al di là dei confini di Israele potrebbe infatti generare rischi per due punti di strozzatura vitali per il trasporto marittimo: il Canale di Suez, nodo strategico per i traffici commerciali, e lo Stretto di Hormuz, principale arteria per il trasporto di petrolio e di gas. Non senza dimenticare lo Stretto di Bab el-Mandeb, situato tra le coste occidentali dello Yemen e il Corno d’Africa, ancora più strategico per l’Europa in termini di import di petrolio. L’inasprimento del conflitto in questa direzione avrebbero effetti a catena sulla supply chain e la logistica globale, tra cui colli di bottiglia, l’adozione di nuove rotte commerciali, l’aumento delle tariffe di trasporto e dei tempi di consegna, ma anche l’aumento dei prezzi di diverse materie prime agricole regolarmente scambiate tra Europa e Asia.

Il prolungarsi delle tensioni e il coinvolgimento delle principali potenze regionali potrebbe accelerare ulteriormente il riallineamento di varie alleanze globali (leggi: deglobalizzazione) e creare nuove divisioni. A breve termine questo potrebbe portare anche a modifiche della legislazione commerciale e delle procedure doganali nonché, da parte di determinati governi, all’introduzione di nuove sanzioni o restrizioni al commercio con le parti coinvolte, andando a complicare ulteriormente il quadro in cui operano le aziende. Al momento di scrivere questo articolo alcuni governi avevano già dato segnali di andare in questa direzione.

Il conflitto ha certamente e nuovamente evidenziato l’importanza di diversificare le catene di fornitura, riducendo il rischio associato alla dipendenza da singoli attori o Paesi. Un processo, questo, già rivalutato ed avviato a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina.

In un contesto in continuo mutamento e dove entrano in gioco diversi fattori a loro volta mutuamente influenzanti, la chiave per costruire una vera resilienza della catena di fornitura passa però anche da una migliore visibilità della stessa, ovvero da una mappatura dei propri fornitori e dei loro stabilimenti produttivi, dei percorsi logistici utilizzati e delle varie interrelazioni all’interno della supply chain. Il tutto coadiuvato da processi di valutazione e gestione del rischio. Tale istantanea delle proprie operazioni (definita visibilità statica), non è però sufficiente: occorre anche analizzare la catena di approvvigionamento in tempo reale, rivalutando sì i livelli ottimali di inventario attraverso la gestione di scorte di sicurezza per materie prime e prodotti critici, ma eseguendo anche simulazioni, volte a identificare i punti deboli nel panorama dei fornitori e dell’intera catena e andando ad affrontare i problemi prima che questi si verifichino realmente (visibilità dinamica).

Di fondamentale importanza è da un lato la creazione di partnership collaborative con fornitori, produttori, distributori e fornitori di servizi logistici e dall’altro l’investimento in tecnologie di dati e analisi, che integrino anche il monitoraggio e la gestione di variabili quali tassi di cambio, disordini d’ordine politico o sociale, condizioni meteorologiche estreme, nuovi requisiti normativi (ad esempio in materia di sostenibilità) o nuovi controlli delle esportazioni, che potrebbero incidere su produzione, conformità dei prodotti, ritardo nelle spedizioni, ma anche sulla propria reputazione.

In un mercato in cui le regole del gioco cambiano rapidamente ed è progressivamente più competitivo, non è più sufficiente giocare in difesa, resistendo alle avversità, ma diventa fondamentale giocare d’attacco, prevedendo e anticipando rischi ed opportunità per poi prendere decisioni rapide. Nel nuovo gergo si parla di “dominare la volatilità con gli analytics” integrando strumenti come l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (machine learning, ML). Solo con una visibilità statica e dinamica della propria catena di approvvigionamento si possono prendere decisioni informate e dotarsi della flessibilità necessaria per far fronte a problematicità agendo rapidamente in termini di approvvigionamento, produzione, stoccaggio e logistica. In sostanza: diventare più resilienti. E competitivi.

Aggiornata al 1° gennaio 2024 la nomenclatura combinata dell’UE

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2364/2023 la Commissione modifica e aggiorna i codici di nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 2024.

Il 31 ottobre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023 che aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC, voce di tariffa a 8 cifre) a partire dal 1° gennaio 2024, con novità in particolare per i capitoli 39, 56, 70, 90 e 94.

Per facilitare agli operatori economici l’individuazione delle modifiche, la Commissione indica con una stella i nuovi codici e con un quadrato i codici il cui contenuto è stato cambiato.

Si ricorda che una corretta classificazione doganale è fondamentale per l’individuazione dei dazi applicabili all’importazione nell’UE e delle altre misure previste (dazi antidumping, accise, ecc.).

Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax

La nuova entrata in vigore prevista è il 1° luglio 2024.

A seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, l’entrata in vigore di entrambe le imposte è stata differita al 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri nel suo comunicato stampa n. 54 del 16 ottobre 2023. Trattasi del sesto rinvio… sarà la volta buona?

Si ricorda che la plastic tax andrà a colpire i MACSI, ovvero i manufatti in plastica di singolo impiego, nell’ordine di 0.45 €/kg, mentre la sugar tax colpirà le “bevande edulcorate” analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) nella misura di 10 €/hl di prodotti finiti o 0,25 €/kg di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Affaire à suivre, dunque.

Glitter addio (in parte)

Il 17 ottobre 2023, nell’Unione europea è entrato in vigore il regolamento 2055/2023 che modifica il regolamento REACH limitando l’uso di microparticelle di polimeri sintetiche.

Il Regolamento (UE) 2055/2023, entrato in vigore il 17 ottobre scorso, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo una nuova voce (la 78) e due nuove appendici (la 15 e 16), che limitano le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), indicando le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.

La nuova normativa vieta progressivamente la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti che le contengono intenzionalmente e che le liberano quando utilizzati. Costituite da frammenti di plastica di dimensioni estremamente ridotte, tra le microplastiche rientrano glitter, brillantini e microsfere incorporati in prodotti quali ad esempio le superfici sportive artificiali, i cosmetici, i detersivi o anche i giocattoli.

La restrizione riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai prodotti, di dimensioni inferiori a 5mm, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione. La nuova regolamentazione specifica altresì che esse non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.

Sono invece esclusi dal divieto i prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano durante l’impiego (come i materiali da costruzione), i prodotti utilizzati nei siti industriali, i prodotti già regolamentate da altre normative europee (alimenti, mangimi, farmaci) e i prodotti in cui le microplastiche non sono state aggiunte di proposito ma sono presenti involontariamente (fanghi, compost).

Sono previste specifiche deroghe a tali restrizioni, dettagliate nel testo del regolamento. La Commissione ha altresì già pubblicato alcuni chiarimenti ed entro fine anno metterà a disposizione anche un documento di Q&A.

Danimarca: nuovo regolamento sugli imballaggi

La normativa sulla responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi sarà pienamente operativa in Danimarca a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’obbligo di registrare e stimare le quantità di imballaggi immessi sul mercato sussisterà già a partire da gennaio 2024.

L’obbligo di registrazione incombe alle aziende che immettono per la prima volta imballaggi sul mercato danese. Oltre ai produttori danesi, la misura tocca quindi anche gli importatori, gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e i commercianti online stranieri. Le aziende che non dispongono di un numero di partita IVA danese devono nominare un rappresentante autorizzato in loco.

La registrazione va effettuata entro il 31 marzo 2024 presso il Registro dei produttori DPA (Dansk Producentansvar) tramite un sistema collettivo, indicando le categorie di imballaggio e la tipologia di materiale e specificando i quantitativi di imballaggi (in kg) che si prevede di immettere sul mercato danese nel 2024.

Il commercio con l’estero richiede misure rafforzate di dovuta diligenza

Le tensioni geopolitiche e le nuove alleanze tra Stati che ne derivano mettono a dura prova le aziende ticinesi, che si trovano ad operare in un contesto poco trasparente e sempre più complesso. Urge per loro dotarsi di misure rigorose di due diligence per evitare il coinvolgimento, anche involontario, in pratiche di elusione.

Diverse nazioni, tra cui la Svizzera, hanno imposto misure restrittive senza precedenti in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Le esportazioni di determinati prodotti verso alcuni Paesi dell’Asia centrale sono aumentate notevolmente, alimentando il sospetto dell’aggiramento – volontario o involontario – delle sanzioni. Dal canto suo, la Russia ha messo in atto sistemi e tecniche sempre più elaborati per aggirare queste misure e dotarsi dei beni di cui necessita. Questo è un esempio pratico del quadro generale in cui sta attualmente operando buona parte delle aziende del nostro territorio attive a livello internazionale. In un contesto sanzionatorio e commerciale sempre più complesso, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) si preme di sensibilizzare gli attori in gioco in materia di due diligence rafforzata.

Violare le sanzioni, anche inconsapevolmente, può avere conseguenze gravi, tra cui multe, perdita di reputazione e restrizioni commerciali. Tuttavia, non è semplice districarsi tra le leggi e i regolamenti in vigore.

All’interno delle catene del valore, oggigiorno globali, il “solo” saper comprendere e gestire i confini dei regolamenti sanzionatori rappresenta una sfida pratica non da poco. La complessità di tali catene rende oggi la due diligence un passaggio cruciale per garantire la conformità. Vediamo perché:

  • interconnessione globale: le catene del valore globali coinvolgono spesso numerose aziende, fornitori e partner in tutto il mondo. Questa interconnessione può rendere difficile tracciare l’origine di tutti i componenti e i flussi finanziari all’interno di una catena del valore, il che aumenta il rischio di violazioni delle sanzioni;
  • responsabilità condivisa: le aziende coinvolte in catene del valore globali sono spesso responsabili congiuntamente per le azioni all’interno della catena. Pertanto, se una parte della catena viola le sanzioni internazionali, le altre parti potrebbero essere coinvolte o potrebbero trarne vantaggio involontariamente;
  • sanzioni in evoluzione: le sanzioni internazionali possono cambiare nel tempo e possono variare da paese a paese. Mantenere una due diligence costante e aggiornata è essenziale per essere consapevoli delle nuove restrizioni o dei cambiamenti nelle regolamentazioni;
  • rischio di reputazione: le aziende che ignorano le sanzioni internazionali o che sono coinvolte in violazioni rischiano di subire danni significativi alla loro reputazione. La due diligence aiuta a evitare queste situazioni, proteggendo l’immagine e il marchio dell’azienda;
  • rischio legale ed economico: le violazioni delle sanzioni internazionali possono comportare gravi conseguenze legali ed economiche, tra cui multe e restrizioni commerciali. La due diligence può aiutare a mitigare questi rischi attraverso l’identificazione e la gestione dei potenziali problemi.

Che si tratti di operare all’interno di catene del valore globali o di effettuare delle “semplici” operazioni di importazione o di esportazione, spetta a ciascuna azienda sviluppare, implementare e aggiornare regolarmente un programma di conformità alle sanzioni che rifletta il loro modello di business, le aree geografiche in cui operano, le specificità e la valutazione dei rischi relativi a clienti e partner commerciali e, se del caso, al personale. È però anche vero che la proliferazione e la complessità delle sanzioni internazionali (talvolta anche di portata extraterritoriale) evidenzia sempre più come i programmi interni di conformità alle sanzioni spesso si limitino all’azione di far passare i nomi dei potenziali partner commerciali in motori di ricerca automatici o nelle banche dati governative. Tutto ciò, oggi come oggi, non è più sufficiente: per affrontare con successo le nuove sfide, le aziende coinvolte nel commercio internazionale dovrebbero implementare processi rigorosi di due diligence, che includano non solo la verifica di clienti e partner commerciali, ma anche il monitoraggio costante e completo delle transazioni finanziarie e commerciali, riducendo così il rischio, anche involontario, di favorire operazioni illecite: richieste inattese di beni sensibili provenienti da aziende (neocostituite) con sede in Paesi facilitatori di meccanismi di elusione delle sanzioni, schemi finanziari complessi e ingiustificati, mezzi di trasporto o percorsi inusuali o ancora una documentazione non conforme dovrebbero infatti far scattare immediatamente un campanello di allarme (nel gergo “red flags”).

È in questo senso che si esprime la Commissione europea in una nota di orientamento per gli operatori comunitari pubblicata ad inizio settembre sul suo sito web e volta a fornire linee guida sulla due diligence da adottare al fine di individuare, valutare e tutelarsi da possibili rischi di elusione delle sanzioni. Una nota che può certamente servire anche alle aziende ticinesi. La Cc-Ti è a disposizione per continuare a supportare le aziende del territorio a operare sui mercati internazionali con coscienza di causa.

Link utili:
Guidance for EU operators: implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention (PDF, settembre 2023)

Conservazione digitale delle prove dell’origine all’import

Dal 1° gennaio 2024 sarà consentita la conservazione delle prove dell’origine all’importazione in formato digitale.

Le prove dell’origine che servono per un’imposizione all’aliquota preferenziale all’importazione devono attualmente essere custodite in formato cartaceo originale.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) il 3 agosto scorso, dal 1° gennaio 2024, dopo l’imposizione sarà consentita la conservazione di copie, anche in forma digitale, dei documenti. Durante il periodo di conservazione, tali prove dell’origine (o le relative copie) dovranno poter essere presentate, su richiesta, all’UDSC.

Questo NON si applicherà alle prove dell’origine per imposizioni all’aliquota preferenziale precedenti il 1° gennaio 2024, che dovranno continuare ad essere archiviate in formato cartaceo originale. E ciò anche se il periodo di conservazione andrà oltre la data sopra indicata.

Link utili:

Prodotti siderurgici trasformati e sanzioni contro la Russia: quale prova dell’origine?

Nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia vige, tra gli altri un divieto di acquisto, importazione e trasporto di prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa o originari della stessa. A partire dal 30 settembre tale divieto è esteso ai prodotti che, sottoposti a trasformazione in un Paese terzo, incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della stessa. Si pone ora la questione dell’individuazione dei documenti a comprova dell’origine di tali fattori produttivi.

Conformemente all’art. 14a cpv. 2 dell’ordinanza che istituisce misure restrittive nei confronti della Russia, dal 30 settembre sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della stessa. Il cpv. 4 dell’art. 14a specifica che tale divieto non si applica all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’Unione europea, né all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni, a condizione che all’atto dell’importazione in Svizzera sia apportata la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione dei beni in un Paese terzo.

Le note interpretative delle sanzioni, che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il 1° settembre e il 15 settembre(*), chiariscono quali documenti devono essere prodotti per attestare il Paese di origine del ferro o dell’acciaio utilizzati come fattori produttivi:

a) per i prodotti semilavorati: il certificato di prova (mill test certificate), che contiene il nome dell’azienda in cui avviene la produzione, il nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre);

b) per i prodotti finiti: il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni
i. il nome del Paese e dell’azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre); e
ii. il nome del Paese e il nome dell’azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
1. laminazione a caldo
2. laminazione a freddo
3. rivestimento metallico a caldo
4. rivestimento metallico elettrolitico
5. rivestimento organico
6. Saldatura
7. perforazione/estrusione
8. stampaggio/laminazione
9. saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

In aggiunta ai documenti summenzionati, possono essere riconosciuti quali elementi di prova idonei anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo e alla produzione, i documenti doganali del Paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l’origine non russa dei prodotti intermedi. La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei certificati di prova è dell’importatore.

In caso di importazioni dall’UE di prodotti siderurgici, non è richiesta alcuna prova. In caso di importazione diretta da un Paese terzo, al momento dell’importazione di prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati lavorati in un Paese terzo deve essere disponibile una prova, da presentare su richiesta alle autorità di esecuzione. In caso di dubbi le autorità di esecuzione possono richiedere ulteriori prove, ad esempio certificati di prova separati per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto. Tutti i certificati devono essere coerenti tra loro.

Poiché i prodotti delle voci di tariffa doganale 7207.11, 7207.1210 e 7224.90 sono prodotti semilavorati, secondo le disposizioni sanzionatorie in vigore

  • per le merci realizzate utilizzando i fattori produttivi della voce di tariffa doganale 7207.11 il divieto si applica dal 1° aprile 2024;
  • per le merci realizzate utilizzando i fattori produttivi delle voci di tariffa doganale 7207.1210 o 7224.90 il divieto si applica dal 1° ottobre 2024.

Ergo: fino alle date sopra indicate la Federazione Russa può figurare sul certificato di prova come nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione).

Da ultimo, ma non meno importante, se la Federazione Russa è indicata come il Paese in cui sono state effettuate le altre lavorazioni (p. es. laminazione a caldo, laminazione a freddo), l’importazione o l’acquisto dei prodotti non sono consentiti.

(*) La modifica del 15 settembre fa seguito al rilascio, il 12 settembre, di nuove FAQ da parte della Commissione europea sugli strumenti di prova utilizzabili (cfr. domanda 11) e alla pubblicazione di una nota da parte delle dogane tedesche “Einfuhrverbot für Eisen- und Stahlerzeugnisse” – Zoll.de).

Vietnam: regioni economiche chiave, zone economiche e parchi industriali

Negli ultimi due decenni il Vietnam ha registrato un rapido e notevole sviluppo economico e la sua crescita economica annuale lo ha reso una destinazione promettente per molti investitori locali e internazionali. Le regioni economiche chiave, le zone economiche e i parchi industriali costituiscono un posizionamento ideale per chi desidera avviare operazioni nel Paese. Vediamoli più nel dettaglio.

Il Vietnam come piattaforma per l’industria manifatturiera

Tra i fattori alla base del progresso del Paese vi sono un sistema politico stabile, una forza lavoro giovane e dinamica, un costo del lavoro competitivo e una classe media in crescita. Inoltre, la recente necessità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento nell’ambito della strategia Cina+1 (o semplicemente nell’ambito dei propri piani di espansione in Asia) ha spinto molte aziende a diversificare (o ad aprire) i propri siti in Vietnam. Per una panoramica della situazione macroeconomica del Paese del 2022 si veda qui.

In questo clima favorevole, le aree economiche predisposte dal governo vietnamita giocano un ruolo fondamentale, in quanto hanno la capacità di attrarre un crescente numero di investimenti diretti esteri (IDE). In queste aree, infatti, gli IDE possono beneficiare di molteplici vantaggi, tra cui incentivi fiscali, esenzione dai dazi all’importazione, esenzione dal o riduzione del canone d’affitto dei terreni, possibilità di ammortamento accelerato.

Definizione dei termini

Quando si parla di stabilimenti di produzione, sono molti i termini utilizzati e questo può talvolta generare confusione. A tal proposito, in questo articolo ci proponiamo di fare un po’ di chiarezza.

A titolo introduttivo, il Vietnam utilizza i seguenti termini: Key Economic Region (KER), ovvero “regione economica chiave”, Economic Zone (EZ), ovvero “zona economica”, e Industrial Park (IP), ovvero “parco industriale”. Mentre non esiste una definizione legale per le KER, in quanto si riferiscono meramente a delle regioni geografiche, le EZ e gli IP hanno un proprio quadro giuridico.

De facto, le KER sono regioni geografiche in cui il governo mira ad attrarre grandi investimenti, appunto promuovendo la creazione di EZ e IP al loro interno. Concettualmente, le EZ e i IP differiscono per i settori che promuovono e per gli incentivi che offrono.

Le regioni economiche (KER)

Le KER principali da considerare sono quattro: Nord, Centro, Sud e Delta del Mekong.

La regione economica chiave del Nord (NKER)

Questa regione comprende sette province, tra cui Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hai Dong e Hung Yen e rappresenta un importante centro economico per l’economia settentrionale. La sua vicinanza alla Cina la rende la prima alternativa nell’ambito della strategia Cina+1 e nel 2022 ha contribuito per il 33,86% al PIL nazionale e per il 34,67% agli afflussi di IDE. Relativamente ai settori di alta attrattiva, la regione è particolarmente riconosciuta per l’industria manufatturiera, il settore high-tech e ambientale, ed è sede di grandi marchi come Apple, Samsung, Microsoft, Canon, Goertek Vina Science and Technology.

La regione economica chiave del Centro (CKER)

La CKER racchiude cinque province, tra cui Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh e Da Nang. Essendo la regione con la più grande area portuale, offre un interessante potenziale per il trasporto marittimo e per il turismo. Nel 2022 ha rappresentato il 6,19% del PIL e l’1,92% degli afflussi di IDE. Rispetto alla regione settentrionale e a quella meridionale, la CKER è ancora in fase di sviluppo; tuttavia, molti progetti infrastrutturali sono in corso e molti altri sono in fase di pianificazione. In questo contesto, il governo sta attivamente promuovendo gli investimenti, soprattutto tramite incentivi fiscali. Grazie alle sue caratteristiche, in questa regione sono soprattutto presenti società attive nell’industria petrolifera e gas, nella logistica, nella costruzione navale e nel high-tech; mentre Xenia Tech, BB Group, Quantum Group rappresentano alcune delle aziende straniere situate nella regione.

La regione economica chiave del Sud (SKER)

Le province nella regione economica meridionale sono otto: Ho Chi Minh, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Tay Ninh, Binh Phuoc, Long An, Tien Giang. La SKER è la sede del maggior numero di IP e di molti grandi gruppi di vendita al dettaglio, così come del maggior centro finanziario dell’intero Paese, Ho Chi Minh City. Sebbene la regione sia nota perlopiù per le sue capacità manifatturiere, questa ospita molte aziende internazionali in molteplici settori. Tra le principali multinazionali figurano Nike, Adidas, Lego, Coca Cola e Pandora. Relativamente ai dati del 2022, la regione ha contribuito per il 28,74% al PIL nazionale e ha attratto il 40,70% degli IDE totali.

La regione economica chiave del Delta del Mekong (MDKER)

La MDKER occupa una posizione geoeconomica importante al polo sud del Paese, al confine con il Mare Orientale, e comprende quattro province, tra cui Can Tho, An Giang, Kien Giang e Ca Mau. Il suo contributo al PIL nel 2022 è stato del 4,58%, mentre solo del 0,78% relativamente all’afflusso totale di IDE. Proprio per questo motivo, come per il CKER, il governo sta fortemente promuovendo questa regione offrendo interessanti incentivi e un clima commerciale favorevole. Particolare attenzione è rivolta ai progetti di economia digitale, biotecnologia e agricoltura high-tech, nonché ai progetti di sostenibilità ambientale. La regione è considerata un importante centro per la produzione di riso, e più in generale per l’agricoltura e la pesca, riuscendo così a contribuire in modo significativo alle esportazioni di prodotti agricoli e ittici del Paese. Tra i grandi marchi che hanno investito nella regione finora figurano DuPont, Bunge, Wilmar International e Cargill.

Le zone economiche (EZ)

Come già accennato, le EZ hanno l’obiettivo di attrarre investimenti e di promuovere lo sviluppo socio-economico all’interno delle KER. Si tratta di aree comprensive di attività industriali, commerciali e residenziali e sono spesso situate strategicamente vicino alle principali infrastrutture di trasporto. Esistono diverse tipologie di EZ, fra cui:

  • Zona economica costiera (Coastal EZ)
  • Zona economica di confine (Border-gate EZ)
  • Zone economiche speciali (Special EZ)

I parchi industriali (IP)

Come le EZ, gli IP sono stati istituiti all’interno delle KER con lo scopo di attrarre investimenti locali e stranieri. Gli IP riguardano principalmente la produzione industriale di prodotti e servizi e ne esistono di diversi tipi. Per citarne alcuni:

  • Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones)
  • Zone ad alta tecnologia (High-Technology Zones)
  • Zone eco-industriali (Eco-Industrial Zones)

Creare un’azienda manifatturiera in Vietnam

Quando si tratta di scegliere il luogo giusto per localizzare la propria produzione, i punti di partenza sono certamente il settore di riferimento e il modello di business. Ciononostante, non solo le leggi, le procedure amministrative e i costi possono variare da una regione all’altra, bensì anche le infrastrutture, gli incentivi agli investimenti e il clima ambientale. Pertanto, capire e trovare il giusto equilibrio tra l’azienda e l’area geografica è essenziale per il successo a lungo termine della produzione in Vietnam.

Autore e contatto:
Francesca Severoni
Fidinam (Vietnam) Company Limited
francesca.severoni@fidinam.ch
www.fidinam.com

In un mondo che cambia informare e informarsi è un dovere

L’attuale contesto internazionale è in continua evoluzione, influenzato da fattori che includono cambiamenti economici, tecnologici, politici, sociali e regolatori. Questa dinamicità presenta sfide ed opportunità per le imprese coinvolte nel commercio con l’estero: un approccio strategico alla crescita del business internazionale implica infatti, in primis, la valutazione di mercati potenziali, la conduzione di ricerche approfondite, l’adattamento del proprio modello di business e lo sviluppo di un sistema di gestione della conformità volto a garantire il rispetto di norme e standard. L’autunno eventistico e informativo della Camera di commercio e dell’industria del Canton Ticino (Cc-Ti) per quanto concerne il comparto internazionale ruoterà proprio attorno a questi aspetti.

La carbon tax europea

Il 1° ottobre, l’Unione europea introdurrà la cosiddetta “carbon tax”, una tassa che toccherà buona parte delle aziende svizzere che esportano nel mercato unionale beni ad alte emissioni di anidride carbonica (CO2), nello specifico quelli appartenenti alle categorie cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno (cfr. anche nostro articolo del 17 agosto). Con l’implementazione di questa tassa esse si troveranno di fronte a una sfida fondamentale, ovvero la raccolta di due serie di dati distinti e non correlati tra loro in altrettante aree che sono generalmente gestite da team separati con specifiche competenze tecniche: da un lato i dati doganali per identificare e mappare le merci interessate all’interno dell’azienda e della sua intera catena del valore e dall’altro il calcolo e i dati relativi al contenuto di CO2 delle merci. Quest’ultimo aspetto, in particolare, richiede una comprensione dei processi produttivi per poter quantificare efficacemente le emissioni di CO2 associate ai singoli prodotti, comprensione che non tutte le aziende hanno. In collaborazione con Positive Organizations, la Cc-Ti farà chiarezza su questa normativa in occasione di un webinar che si terrà il 21 settembre 2023. Per maggiori ragguagli e iscrizione: WEBINAR | Carbon tax europea: cosa implica per le aziende svizzere?

Evento Paese: Messico

Grazie alla sua posizione geografica, il Messico funge da ponte naturale non solo tra l’America settentrionale e l’America centro-meridionale, ma anche tra l’Atlantico e la regione Asia-Pacifico. Il Paese vanta inoltre un’economia aperta e una rete di 14 accordi di libero scambio con 50 nazioni (che generano oltre i 3/5 del PIL globale). Tra queste, oltre la Svizzera, anche gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Giappone. Il lungo confine con il gigante nordamericano ha favorito già negli anni ‘60 lo sviluppo delle “maquiladoras” e, anche se in alcuni ambiti le catene produttive dei due Paesi sono fortemente integrate, questo ha contribuito a rendere il settore manifatturiero messicano il più sviluppato di tutta l’America Latina, rafforzandone anche la posizione all’interno delle catene di valore globali e sulla mappa degli investimenti diretti esteri. Tra i settori in evidenza si possono citare l’automotive, l’aerospaziale, il medtech, la logistica, ma non solo. In stretta collaborazione con i “Partner dell’Internazionale 2023” Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, Switzerland Global Enterprise, il polo linguistico e formativo capeggiato da Ti-Traduce e M. Zardi & Co, la Cc-Ti organizzerà un evento il 26 settembre 2023 allo Swiss Diamond Hotel a Vico Morcote. L’evento offrirà ai partecipanti una panoramica delle opportunità offerte da questo mercato, non mancando di evidenziare i rischi e le strategie di ingresso, assicurative e logistiche più opportune. A chiudere l’evento la testimonianza di RKB Europe SA, che illustrerà le implicazioni pratiche del “fare impresa” nel Paese. Per maggiori ragguagli e iscrizione: EVENTO PAESE | MESSICO

Greater Caspian Forum, Ticino edition

Grazie alla collaborazione sottoscritta di recente con Joint Chamber of Commerce (JCC), organizzazione svizzera che promuove le attività commerciali bilaterali tra la Svizzera e l’Europa orientale (extra-UE), l’Asia Centrale e il Caucaso meridionale, il 10 ottobre 2023 la Cc-Ti porterà in Ticino, a più precisamente a Villa Sassa a Lugano, una versione ridotta del “Greater Caspian Forum”, l’evento faro della stessa JCC. Il programma, attualmente in fase di elaborazione, prevede gli interventi di rappresentanti della Greater Caspian Association (partner del Forum), della Europe and Central Asia Transport and Trade Association (ECATA) e di aziende ticinesi attive nella regione. Al centro delle presentazioni e delle discussioni vi sarà la Grande regione del Caspio quale area strategica sia per gli importanti giacimenti di idrocarburi sia quale Corridoio di Trasporto Internazionale Transcaspico (TITR) – o Corridoio di Mezzo. Per quanto riguarda il primo aspetto, in Europa cresce la domanda di fonti energetiche. Kazakistan e Uzbekistan, insieme ad altri Paesi dell’Asia centrale, desiderano espandere la loro industria energetica, incluse le fonti rinnovabili, e possono svolgere un ruolo chiave nel mercato energetico europeo. Composto da Azerbaigian, Armenia, Georgia e Turchia a ovest e da Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Afghanistan a est del Mar Caspio, il Corridoio di Mezzo è invece un blocco chiave della connettività terrestre tra Europa ed Asia, dove anche alcuni porti marittimi svolgono un ruolo significativo nella movimentazione delle merci. Diversi sono i progetti in fase di progettazione definitiva e di realizzazione, con potenziale di sviluppo significativo nei prossimi anni e opportunità commerciali anche per le aziende svizzere. Per maggiori ragguagli e iscrizione: Greater Caspian Forum 2023, Ticino edition