Le compagnie di navigazione stanno evitando il Mar Rosso e il passaggio attraverso il Canale di Suez. Stato attuale ed effetti.

Informativa della Direzione di SpedLogSwiss, Basilea, trasmessa a tutti gli Associati sulla delicata situazione in Medio Oriente

Circolare n. 201/2024
Ai membri del settore Navigazione

Gentili Signore e Signori
Da diverse settimane, la navigazione marittima attraverso il Mar Rosso è stata gravemente colpita da attacchi armati alle navi da carico. Il Mar Rosso e il Golfo di Aden sono percorsi da tutte le navi che passano attraverso il Canale di Suez. Oltre il 30% del commercio marittimo mondiale passa attraverso il Canale di Suez. Si tratta di una delle rotte di navigazione più importanti, perché collega il Mediterraneo con l’Oceano Indiano.

Gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi nel Mar Rosso sono in aumento. Sempre più compagnie di navigazione stanno quindi evitando questa rotta e passando al viaggio più lungo di 6.000 chilometri intorno al “Capo di Buona Speranza”, sulla punta meridionale del Sudafrica. Oppure annullano il viaggio e posizionano le loro navi in un luogo sicuro fino a quando non sarà possibile continuare. In ogni caso, ciò significa che i programmi delle navi, pianificati da mesi, vengono disturbati. Ciò significa che la pianificazione è gravemente compromessa non solo per le compagnie di navigazione, ma anche per gli spedizionieri e i loro clienti.
A differenza del blocco del Canale di Suez da parte della Nave “Ever Given” nel marzo 2021, che è durato 6 giorni, ora si tratta di un conflitto la cui la durata è indeterminata. La deviazione attraverso il Sudafrica aumenterà i tempi di transito per le rotte tra Asia ed Europa da 7 a 20 giorni. Alcune delle navi deviate hanno aumentato la loro velocità per ridurre al minimo i ritardi. Questo, oltre al percorso significativamente più lungo attraverso il Sudafrica, comporta un aumento del consumo di carburante, che a sua volta si traduce in un aumento dei prezzi nel settore del trasporto marittimo. Inoltre, le compagnie di assicurazione stanno monitorando il rischio molto da vicino e aggiustano costantemente i premi per gli operatori navali in linea con la situazione di rischio. Si parla di aumenti dei premi assicurativi fino al 250% a causa del rischio di guerra. Questo non solo crea incertezze di pianificazione per le compagnie di navigazione, ma soprattutto costi aggiuntivi dovuti alle deviazioni e all’aumento dei costi di carburante e assicurazione. Questi costi aggiuntivi per le rispettive rotte commerciali (import/export) vengono attualmente trasferiti alle merci dalle compagnie di navigazione come supplementi. A seconda del commercio, i supplementi saranno applicati con effetto immediato anche alle spedizioni già caricate. È realistico prevedere che le corse a vuoto e gli aumenti delle tariffe continueranno in molte rotte marittime nel primo trimestre del 2024. Ci saranno anche tempi di transito più lunghi e ritardi nel carico.
Infine, il percorso più lungo attraverso il Sudafrica significa che i container caricati saranno occupati per un periodo più lungo, e questo potrebbe portare ad una mancanza di capacità di container disponibile sul mercato (almeno nel breve termine).
La difficile situazione attuale è determinata da tendenze geopolitiche, interessi economici e interventi militari. È quindi difficile prevedere come cambierà la situazione del trasporto marittimo nel prossimo futuro. Il Settore Navigazione di SPEDLOGSWISS continua a monitorare e valutare attentamente la situazione. Informeremo nuovamente i nostri soci in questo modo, in caso di nuovi sviluppi significativi.


Cordiali saluti
SPEDLOGSWISS
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
Thomas Schwarzenbach
In nome del presidente del settore Navigazione

Elisabethenstrasse 44 – CH-4002 Basel +61 205 98 00 – www.spedlogswiss.com

CBAM: relazione trimestrale e aggiornamento FAQ

La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ e i valori predefiniti che possono essere utilizzati nella prima relazione trimestrale CBAM, da presentare entro il 31 gennaio 2024.

Dal 1° ottobre l’UE ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (il cosiddetto CBAM) che tocca gli operatori economici che importano nell’UE prodotti provenienti da Paesi terzi e identificati tramite le seguenti voci di tariffa doganali:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

In una prima fase transitoria (1° ottobre 2023-31 dicembre 2025), vi è l’obbligo di invio di una relazione trimestrale con alcune informazioni sulle merci CBAM importate (vedasi paragrafo successivo). L’obbligo di comunicazione ricade sull’importatore stabilito nell’UE (chi presenta la dichiarazione in doganale di immissione in libera pratica nell’UE) o su un rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di assumersi questo compito. Per un importatore extra-UE, tale obbligo ricade sul rappresentante doganale indiretto. La scadenza per l’invio della prima relazione trimestrale è il 31 gennaio 2024 (importazioni del trimestre ottobre-dicembre 2023).

L’importatore europeo o il rappresentante doganale indiretto devono possedere un numero EORI valido e si devono iscrivere al Registro transitorio CBAM (cfr. manuale della Commissione europea o, nel caso di un’iscrizione in Italia tramite l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’apposito manuale).

Durante il periodo transitorio, la dichiarazione CBAM deve riportare le seguenti informazioni sui beni CBAM importati:

  • la quantità totale di ogni tipo di bene CBAM importato, espressa in MWh per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci specificata per ogni impianto che produce tali beni nel Paese di origine;
  • le emissioni effettive di CO2 e incorporate derivanti dalla produzione dei beni; il metodo di calcolo si trova nell’Allegato IV del Regolamento CBAM (2023/956) ed è ulteriormente delineato in un Regolamento di esecuzione per il periodo transitorio; nelle comunicazioni relative alle importazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2023-30 giugno 2024, se non sono disponibili dati effettivi sulle emissioni, possono essere utilizzati i valori predefiniti che la Commissione europea ha pubblicato il 22 dicembre 2023;
  • informazioni sul prezzo del carbonio eventualmente pagato per le emissioni incorporate in merci prodotte in un Paese terzo.

L’obbligo di comunicazione si applica anche per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica nell’UE come merci identiche o come prodotti trasformati (anche se tali prodotti trasformati non rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM, le materie prime importate lo sono).

Il CBAM non si applica alle merci in transito o alle merci di basso valore (< 150 euro).

Per rispondere alle numerose domande degli operatori economici, la Commissione europea ha stilato un documento di FAQ che aggiorna costantemente (con informazioni anche sulle merci di seconda mano e sui resi). L’ultimo aggiornamento è stato effettuato a fine novembre e il documento può essere consultato qui in formato PDF.

La Cc-Ti ricorda che le merci di origine non preferenziale svizzera sono esentate dal CBAM. Le merci spedite dalla Svizzera nell’UE che non possono fregiarsi dell’origine non preferenziale svizzera sono invece assoggettate: fa infatti stato l’origine non preferenziale delle merci e non il Paese di spedizione.

Svizzera e Regno Unito: siglato il Berne Financial Services Agreement

È questo il nome dato all’accordo sul mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari che i due Paesi hanno firmato il 21 dicembre scorso e che mira a rendere possibile e ad agevolare l’attività transfrontaliera. Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati.

È la prima volta che due piazze finanziarie internazionali riconoscono mutualmente l’equivalenza dei rispettivi regimi giuridici e prudenziali in un trattato internazionale vincolante. Le aree coperte dall’accordo sono: il settore delle banche, i servizi di investimento, le assicurazioni, la gestione patrimoniale e le infrastrutture del mercato finanziario per i clienti professionali. Si segnalano in particolare:

  • già oggi i fornitori britannici di servizi finanziari possono svolgere gran parte dell’attività transfrontaliera in Svizzera, soprattutto per i clienti professionali. Il nuovo accordo consente agli istituti finanziari svizzeri di fornire servizi finanziari (per via transfrontaliera o nell’ambito di impieghi temporanei in loco) a clienti privati britannici che dispongono di un patrimonio superiore a 2 milioni di sterline e a clienti professionali nel Regno Unito;
  • attualmente le imprese di assicurazione svizzere possono già esercitare un’ampia parte dell’attività transfrontaliera nel Regno Unito. Grazie al nuovo accordo, gli assicuratori britannici potranno effettuare in Svizzera operazioni a livello transfrontaliero in settori chiaramente definiti delle assicurazioni non vita;
  • per quanto riguarda il mercato nel settore della gestione degli investimenti, viene confermato lo status quo vigente e in particolare i rispettivi regimi concernenti la pubblicità e l’offerta di investimenti collettivi di capitale come pure la delegazione delle decisioni di investimento e la gestione del rischio dei portafogli.

Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Al Consiglio federale il compito quindi di elaborare il relativo messaggio da sottoporre al Parlamento.

Link utili:

Scheda informativa della Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dicembre 2023 (PDF, 191 kB)

Berne Financial Services Agreement – Agreement between Switzerland and the United Kingdom on mutual recognition in financial services (preprint) (PDF, 644 kB)

UE: 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 12° pacchetto di misure restrittive economiche e individuali nei confronti della Russia. La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive su ferro e acciaio.

Il pacchetto comprende, tra le altre, le seguenti misure:

  • Svizzera tra i Paesi partner
  • divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti, compresi i gioielli, dalla Russia
  • clausola “no Russia”
  • rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi terzi per impedire l’elusione delle sanzioni
  • restrizioni più severe alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso
  • applicazione del tetto al prezzo del petrolio
  • ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, quali ghisa, fili di rame e alluminio, tubi e lamine di alluminio
  • divieto di importazione di propano liquefatto.

Ferro e acciaio

La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell’UE. Ciò significa anche che per i prodotti siderurgici importati nell’UE dalla Svizzera non è più necessario presentare una prova dell’origine non russa dei fattori produttivi utilizzati per la loro produzione. Dal canto suo, la Svizzera aveva già indicato nelle sue note interpretative delle sanzioni che non è richiesta alcuna prova in caso di importazione o trasporto dall’UE o dal Regno Unito di prodotti siderurgici o di reimportazioni di prodotti siderurgici che si trovano già in libera pratica in Svizzera.

Diamanti

L’UE impone un divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia. Nella fattispecie, il divieto si applica ai diamanti originari della Russia, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi lavorati in Paesi terzi.

Il divieto diretto si applica ai diamanti naturali e sintetici non industriali e ai gioielli con diamanti, a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, un divieto indiretto di importazione di diamanti russi lavorati (cioè tagliati e/o lucidati) in Paesi terzi, compresi i gioielli che incorporano diamanti originari della Russia, sarà introdotto progressivamente a partire dal 1° marzo 2024 e sarà completato entro il 1° settembre 2024.

Clausola “no Russia”

Agli esportatori europei è richiesto di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi partner.

Controlli e restrizioni all’import-export

L’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia è stato ampliato e include ora prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio (droni), macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi.

L’elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia è stato ampliato a 29 nuove entità, soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Alcune di queste 29 entità appartengono a Paesi terzi coinvolti nell’elusione delle restrizioni commerciali, oppure sono entità russe coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

Sono state introdotte ulteriori restrizioni sulle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, come ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. È stato introdotto un nuovo divieto di importazione del propano liquefatto (GPL) con un periodo di transizione di 12 mesi.

Tetto sul prezzo del petrolio

Il Consiglio introduce un meccanismo rafforzato di condivisione delle informazioni e regole di trasparenza più severe per garantire che le vendite di petrolio rimangano entro la soglia stabilita e per meglio identificare navi ed entità che attuano pratiche ingannevoli, come i trasferimenti da nave a nave utilizzati per nascondere l’origine o la destinazione del carico e le manipolazioni dei sistemi di identificazione automatica (AIS), , durante il trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Sono altresì introdotte norme di notifica per la vendita di navi cisterna a qualsiasi Paese terzo in particolare nel caso di navi di seconda mano.

Sanzioni individuali

È inserito nell’elenco un numero significativo di nuovi individui ed entità (anche di Paesi terzi).

Servizi

L’attuale divieto relativo alla fornitura di servizi è esteso alla fornitura di software per la gestione delle imprese e di software per la progettazione e la produzione industriale.

Link utili

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (europa.eu)

Q&A twelfth package of restrictive measures against Russia (europa.eu)

Conflitto Israele-Hamas: nuovo stress test per supply chain e logistica

Oltre alla crisi umanitaria, il conflitto in corso tra Israele e Hamas ha implicazioni di vasta portata sulla supply chain globale e la logistica. Il contesto internazionale sempre più complesso accentua la necessità per le aziende di dotarsi di catene di approvvigionamento più resilienti e agili.

Israele è un attore importante nella fornitura globale di semiconduttori nonché importatore ed esportatore sia di circuiti integrati presenti nell’elettronica di consumo e nelle apparecchiature mediche sia di prodotti che utilizzano tali circuiti integrati, ad esempio le apparecchiature di trasmissione e gli strumenti medici e di misura. Il Paese è anche un hub per i prodotti farmaceutici, lo sviluppo di software, la formazione di talenti ingegneristici e per le capacità dei suoi call center. Il conflitto in atto con Hamas, oltre ad essere una nuova catastrofe umanitaria, ha introdotto nuove sfide ed incertezze nelle catene di fornitura globale e nella logistica.

Il conflitto e la sua potenziale escalation stanno dominando il dibattito pubblico, in particolare negli altri Paesi del Medio Oriente, una regione di importanza strategica sia per quanto riguarda le risorse energetiche (petrolio, idrocarburi) ed altre importanti materie prime o prodotti finiti, sia per i rischi connessi al trasporto poiché in prossimità di rotte commerciali cruciali. L’espansione delle ostilità al di là dei confini di Israele potrebbe infatti generare rischi per due punti di strozzatura vitali per il trasporto marittimo: il Canale di Suez, nodo strategico per i traffici commerciali, e lo Stretto di Hormuz, principale arteria per il trasporto di petrolio e di gas. Non senza dimenticare lo Stretto di Bab el-Mandeb, situato tra le coste occidentali dello Yemen e il Corno d’Africa, ancora più strategico per l’Europa in termini di import di petrolio. L’inasprimento del conflitto in questa direzione avrebbero effetti a catena sulla supply chain e la logistica globale, tra cui colli di bottiglia, l’adozione di nuove rotte commerciali, l’aumento delle tariffe di trasporto e dei tempi di consegna, ma anche l’aumento dei prezzi di diverse materie prime agricole regolarmente scambiate tra Europa e Asia.

Il prolungarsi delle tensioni e il coinvolgimento delle principali potenze regionali potrebbe accelerare ulteriormente il riallineamento di varie alleanze globali (leggi: deglobalizzazione) e creare nuove divisioni. A breve termine questo potrebbe portare anche a modifiche della legislazione commerciale e delle procedure doganali nonché, da parte di determinati governi, all’introduzione di nuove sanzioni o restrizioni al commercio con le parti coinvolte, andando a complicare ulteriormente il quadro in cui operano le aziende. Al momento di scrivere questo articolo alcuni governi avevano già dato segnali di andare in questa direzione.

Il conflitto ha certamente e nuovamente evidenziato l’importanza di diversificare le catene di fornitura, riducendo il rischio associato alla dipendenza da singoli attori o Paesi. Un processo, questo, già rivalutato ed avviato a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina.

In un contesto in continuo mutamento e dove entrano in gioco diversi fattori a loro volta mutuamente influenzanti, la chiave per costruire una vera resilienza della catena di fornitura passa però anche da una migliore visibilità della stessa, ovvero da una mappatura dei propri fornitori e dei loro stabilimenti produttivi, dei percorsi logistici utilizzati e delle varie interrelazioni all’interno della supply chain. Il tutto coadiuvato da processi di valutazione e gestione del rischio. Tale istantanea delle proprie operazioni (definita visibilità statica), non è però sufficiente: occorre anche analizzare la catena di approvvigionamento in tempo reale, rivalutando sì i livelli ottimali di inventario attraverso la gestione di scorte di sicurezza per materie prime e prodotti critici, ma eseguendo anche simulazioni, volte a identificare i punti deboli nel panorama dei fornitori e dell’intera catena e andando ad affrontare i problemi prima che questi si verifichino realmente (visibilità dinamica).

Di fondamentale importanza è da un lato la creazione di partnership collaborative con fornitori, produttori, distributori e fornitori di servizi logistici e dall’altro l’investimento in tecnologie di dati e analisi, che integrino anche il monitoraggio e la gestione di variabili quali tassi di cambio, disordini d’ordine politico o sociale, condizioni meteorologiche estreme, nuovi requisiti normativi (ad esempio in materia di sostenibilità) o nuovi controlli delle esportazioni, che potrebbero incidere su produzione, conformità dei prodotti, ritardo nelle spedizioni, ma anche sulla propria reputazione.

In un mercato in cui le regole del gioco cambiano rapidamente ed è progressivamente più competitivo, non è più sufficiente giocare in difesa, resistendo alle avversità, ma diventa fondamentale giocare d’attacco, prevedendo e anticipando rischi ed opportunità per poi prendere decisioni rapide. Nel nuovo gergo si parla di “dominare la volatilità con gli analytics” integrando strumenti come l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (machine learning, ML). Solo con una visibilità statica e dinamica della propria catena di approvvigionamento si possono prendere decisioni informate e dotarsi della flessibilità necessaria per far fronte a problematicità agendo rapidamente in termini di approvvigionamento, produzione, stoccaggio e logistica. In sostanza: diventare più resilienti. E competitivi.

Aggiornata al 1° gennaio 2024 la nomenclatura combinata dell’UE

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2364/2023 la Commissione modifica e aggiorna i codici di nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 2024.

Il 31 ottobre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023 che aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC, voce di tariffa a 8 cifre) a partire dal 1° gennaio 2024, con novità in particolare per i capitoli 39, 56, 70, 90 e 94.

Per facilitare agli operatori economici l’individuazione delle modifiche, la Commissione indica con una stella i nuovi codici e con un quadrato i codici il cui contenuto è stato cambiato.

Si ricorda che una corretta classificazione doganale è fondamentale per l’individuazione dei dazi applicabili all’importazione nell’UE e delle altre misure previste (dazi antidumping, accise, ecc.).

Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax

La nuova entrata in vigore prevista è il 1° luglio 2024.

A seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, l’entrata in vigore di entrambe le imposte è stata differita al 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri nel suo comunicato stampa n. 54 del 16 ottobre 2023. Trattasi del sesto rinvio… sarà la volta buona?

Si ricorda che la plastic tax andrà a colpire i MACSI, ovvero i manufatti in plastica di singolo impiego, nell’ordine di 0.45 €/kg, mentre la sugar tax colpirà le “bevande edulcorate” analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) nella misura di 10 €/hl di prodotti finiti o 0,25 €/kg di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Affaire à suivre, dunque.

Glitter addio (in parte)

Il 17 ottobre 2023, nell’Unione europea è entrato in vigore il regolamento 2055/2023 che modifica il regolamento REACH limitando l’uso di microparticelle di polimeri sintetiche.

Il Regolamento (UE) 2055/2023, entrato in vigore il 17 ottobre scorso, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo una nuova voce (la 78) e due nuove appendici (la 15 e 16), che limitano le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), indicando le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.

La nuova normativa vieta progressivamente la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti che le contengono intenzionalmente e che le liberano quando utilizzati. Costituite da frammenti di plastica di dimensioni estremamente ridotte, tra le microplastiche rientrano glitter, brillantini e microsfere incorporati in prodotti quali ad esempio le superfici sportive artificiali, i cosmetici, i detersivi o anche i giocattoli.

La restrizione riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai prodotti, di dimensioni inferiori a 5mm, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione. La nuova regolamentazione specifica altresì che esse non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.

Sono invece esclusi dal divieto i prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano durante l’impiego (come i materiali da costruzione), i prodotti utilizzati nei siti industriali, i prodotti già regolamentate da altre normative europee (alimenti, mangimi, farmaci) e i prodotti in cui le microplastiche non sono state aggiunte di proposito ma sono presenti involontariamente (fanghi, compost).

Sono previste specifiche deroghe a tali restrizioni, dettagliate nel testo del regolamento. La Commissione ha altresì già pubblicato alcuni chiarimenti ed entro fine anno metterà a disposizione anche un documento di Q&A.

Danimarca: nuovo regolamento sugli imballaggi

La normativa sulla responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi sarà pienamente operativa in Danimarca a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’obbligo di registrare e stimare le quantità di imballaggi immessi sul mercato sussisterà già a partire da gennaio 2024.

L’obbligo di registrazione incombe alle aziende che immettono per la prima volta imballaggi sul mercato danese. Oltre ai produttori danesi, la misura tocca quindi anche gli importatori, gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e i commercianti online stranieri. Le aziende che non dispongono di un numero di partita IVA danese devono nominare un rappresentante autorizzato in loco.

La registrazione va effettuata entro il 31 marzo 2024 presso il Registro dei produttori DPA (Dansk Producentansvar) tramite un sistema collettivo, indicando le categorie di imballaggio e la tipologia di materiale e specificando i quantitativi di imballaggi (in kg) che si prevede di immettere sul mercato danese nel 2024.

Il commercio con l’estero richiede misure rafforzate di dovuta diligenza

Le tensioni geopolitiche e le nuove alleanze tra Stati che ne derivano mettono a dura prova le aziende ticinesi, che si trovano ad operare in un contesto poco trasparente e sempre più complesso. Urge per loro dotarsi di misure rigorose di due diligence per evitare il coinvolgimento, anche involontario, in pratiche di elusione.

Diverse nazioni, tra cui la Svizzera, hanno imposto misure restrittive senza precedenti in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Le esportazioni di determinati prodotti verso alcuni Paesi dell’Asia centrale sono aumentate notevolmente, alimentando il sospetto dell’aggiramento – volontario o involontario – delle sanzioni. Dal canto suo, la Russia ha messo in atto sistemi e tecniche sempre più elaborati per aggirare queste misure e dotarsi dei beni di cui necessita. Questo è un esempio pratico del quadro generale in cui sta attualmente operando buona parte delle aziende del nostro territorio attive a livello internazionale. In un contesto sanzionatorio e commerciale sempre più complesso, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) si preme di sensibilizzare gli attori in gioco in materia di due diligence rafforzata.

Violare le sanzioni, anche inconsapevolmente, può avere conseguenze gravi, tra cui multe, perdita di reputazione e restrizioni commerciali. Tuttavia, non è semplice districarsi tra le leggi e i regolamenti in vigore.

All’interno delle catene del valore, oggigiorno globali, il “solo” saper comprendere e gestire i confini dei regolamenti sanzionatori rappresenta una sfida pratica non da poco. La complessità di tali catene rende oggi la due diligence un passaggio cruciale per garantire la conformità. Vediamo perché:

  • interconnessione globale: le catene del valore globali coinvolgono spesso numerose aziende, fornitori e partner in tutto il mondo. Questa interconnessione può rendere difficile tracciare l’origine di tutti i componenti e i flussi finanziari all’interno di una catena del valore, il che aumenta il rischio di violazioni delle sanzioni;
  • responsabilità condivisa: le aziende coinvolte in catene del valore globali sono spesso responsabili congiuntamente per le azioni all’interno della catena. Pertanto, se una parte della catena viola le sanzioni internazionali, le altre parti potrebbero essere coinvolte o potrebbero trarne vantaggio involontariamente;
  • sanzioni in evoluzione: le sanzioni internazionali possono cambiare nel tempo e possono variare da paese a paese. Mantenere una due diligence costante e aggiornata è essenziale per essere consapevoli delle nuove restrizioni o dei cambiamenti nelle regolamentazioni;
  • rischio di reputazione: le aziende che ignorano le sanzioni internazionali o che sono coinvolte in violazioni rischiano di subire danni significativi alla loro reputazione. La due diligence aiuta a evitare queste situazioni, proteggendo l’immagine e il marchio dell’azienda;
  • rischio legale ed economico: le violazioni delle sanzioni internazionali possono comportare gravi conseguenze legali ed economiche, tra cui multe e restrizioni commerciali. La due diligence può aiutare a mitigare questi rischi attraverso l’identificazione e la gestione dei potenziali problemi.

Che si tratti di operare all’interno di catene del valore globali o di effettuare delle “semplici” operazioni di importazione o di esportazione, spetta a ciascuna azienda sviluppare, implementare e aggiornare regolarmente un programma di conformità alle sanzioni che rifletta il loro modello di business, le aree geografiche in cui operano, le specificità e la valutazione dei rischi relativi a clienti e partner commerciali e, se del caso, al personale. È però anche vero che la proliferazione e la complessità delle sanzioni internazionali (talvolta anche di portata extraterritoriale) evidenzia sempre più come i programmi interni di conformità alle sanzioni spesso si limitino all’azione di far passare i nomi dei potenziali partner commerciali in motori di ricerca automatici o nelle banche dati governative. Tutto ciò, oggi come oggi, non è più sufficiente: per affrontare con successo le nuove sfide, le aziende coinvolte nel commercio internazionale dovrebbero implementare processi rigorosi di due diligence, che includano non solo la verifica di clienti e partner commerciali, ma anche il monitoraggio costante e completo delle transazioni finanziarie e commerciali, riducendo così il rischio, anche involontario, di favorire operazioni illecite: richieste inattese di beni sensibili provenienti da aziende (neocostituite) con sede in Paesi facilitatori di meccanismi di elusione delle sanzioni, schemi finanziari complessi e ingiustificati, mezzi di trasporto o percorsi inusuali o ancora una documentazione non conforme dovrebbero infatti far scattare immediatamente un campanello di allarme (nel gergo “red flags”).

È in questo senso che si esprime la Commissione europea in una nota di orientamento per gli operatori comunitari pubblicata ad inizio settembre sul suo sito web e volta a fornire linee guida sulla due diligence da adottare al fine di individuare, valutare e tutelarsi da possibili rischi di elusione delle sanzioni. Una nota che può certamente servire anche alle aziende ticinesi. La Cc-Ti è a disposizione per continuare a supportare le aziende del territorio a operare sui mercati internazionali con coscienza di causa.

Link utili:
Guidance for EU operators: implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention (PDF, settembre 2023)