L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.
Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.
In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.
In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio
dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine, o
dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.
La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).
Le sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.
Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.
Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:
Beni e servizi(*)
È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di
materiale d’armamento, inclusi i diritti di proprietà intellettuali o i segreti commerciali, e servizi connessi;
beni a duplice impiego e servizi connessi;
beni per il rafforzamento militare e tecnologico o lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e servizi connessi (per i beni dell’allegato 1 è vietato anche il solo transito attraverso la Russia);
beni per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
beni e tecnologie per la navigazione marittima, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
carboturbi e additivi per carburanti e servizi connessi;
beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, e servizi connessi;
beni per il settore energetico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
beni per il rafforzamento dell’industria, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
beni di lusso di valore, ove non specificato altrimenti, superiore a 300 franchi, inclusi i servizi finanziari, di mediazione, l’assistenza tecnica, la messa a disposizione, i diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, ecc.;
(direttamente o indirettamente) servizi nei settori della revisione contabile (comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale), consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni, servizi di architettura e di ingegneria, consulenza giuridica e informatica nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e di analisi così come servizi pubblicitari.
così come fare pubblicità su alcuni media russi.
Sono altresì vietati
l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento originario della Russia o provenienti dalla stessa, e servizi connessi;
l’acquisto con destinazione la Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o provenienti dalla stessa, nonché la fornitura di servizi ad essi connessi;
l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti siderurgici originari della Russia o provenienti dalla stessa così come la fornitura di servizi ad essi connessi; dal 30 settembre 2023, i prodotti che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo potranno essere importati, trasportati e transitare in Svizzera solo se vi è prova attestante il Paese d’origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati;
l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di beni economicamente importanti per la Russia così come la fornitura di servizi ad essi connessi;
l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di oro originario della Federazione Russa (anche lavorato in un Paese terzo) così come di prodotti in oro originari della Russia e la fornitura di servizi ad essi connessi.
L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati”ucraini:
divieto di importare beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine e di fornire servizi connessi;
divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di determinati beni e di fornire servizi connessi.
ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.
Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.
L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.
Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Banche e finanziamenti
Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.
Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione
Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.
Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.
Aspetti legali, contratti in essere
Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.
Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.
La scheda informativa“Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
Prima pubblicazione: 9 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.
Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/03/ART22-russia-esportabilita-obblighi-contrattuali.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-17 07:20:002024-04-02 13:08:01Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)
La compliance sta diventando sempre più importante nelle aziende, tanto che molte si sono dotate di un team dedicato. In un contesto internazionale sempre più complesso, anche gli ambiti doganali e del controllo delle esportazioni sono interessati da questo sviluppo: nel primo caso, ad esempio, è stata introdotta la qualifica di “Operatore Economico Autorizzato” (AEO), che racchiude le basi di un sistema di conformità; nel secondo lo Stato prescrive invece un “programma interno di conformità” (ICP) per le aziende che effettuano determinate transazioni sottoposte ad autorizzazione.
In un contesto globale caratterizzato dall’aumento delle barriere commerciali e delle sanzioni, è fondamentale per le aziende presidiare gli aspetti del controllo delle esportazioni e della conformità doganale e commerciale. La compliance va considerata come uno strumento di supporto all’operatività aziendale e le pratiche, procedure e cultura aziendali giocano un ruolo essenziale per l’identificazione, la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi. Conditio si ne qua non è però l’impegno e il supporto da parte dei vertici aziendali e l’impiego di personale adeguatamente formato.
La cultura e la gestione della conformità, e nello specifico la trade compliance, sono state esaminate nel dettaglio in un articolo intitolato “Compliance-Management-System und Trade Compliance”, scritto dall’avvocato Annette Reiser e apparso nell’ultima edizione della rivista Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA. L’articolo è stato tradotto in italiano a cura della Cc-Ti.
Disponibile sotto forma di scheda informativa dal titolo “Il sistema di gestione della conformità e la conformità commerciale”, la versione italiana (6 pagine) può essere richiesta tramite e-mail a Monica Zurfluh, responsabile Servizio Commercio internazionale, zurfluh@cc-ti.ch. Il documento è destinato unicamente agli associati.
Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA
Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA è una rivista trimestrale specialistica che dal 2016 si rivolge a professionisti attivi negli ambiti consulenza, economia, industria e amministrazione. Essa fornisce informazioni fondate sugli ultimi sviluppi giuridici, sui cambiamenti nella prassi amministrativa e sulle sentenze giudiziarie rilevanti, con un occhio di riguardo alla quotidianità professionale. Per gentile concessione di Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA, la Cc-Ti cura la traduzione in italiano di articoli selezionati, che mette gratuitamente a disposizione dei propri associati sotto forma di scheda informativa.
Controllo all’esportazione: formazione sul tema
Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/08/ART23-Trade-compliance.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-10 08:00:002023-08-10 08:12:54L’internazionale passa dal CMS e dalla trade compliance
Per esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?
In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:
cosa si intende esportare: il software, la tecnologia o il servizio figura in un elenco di beni di cui è limitata o vietata l’esportazione?
chi è coinvolto: le parti coinvolte figurano in un elenco di persone fisiche e/o giuridiche sanzionate?
dove si vuole esportare: il Paese di destino è sottoposto a sanzioni o embarghi?
a che scopo: come viene impiegato il bene (in ambito civile vs. in ambito militare)?
Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.
Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.
Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:
i processi sono adeguati alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e vengono regolarmente riveduti?
tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività di esportazione sono sensibilizzati sul controllo delle esportazioni?
nella valutazione dei casi aziendali vengono poste le quattro domande chiave “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”?
la tecnologia e il software vengono valutati utilizzando le tre fasi di raccolta delle informazioni, classificazione e rischio?
vengono prese in considerazione le sanzioni e gli embarghi contro individui, aziende e Paesi per ogni esportazione?
la legge statunitense sul controllo delle esportazioni viene presa in considerazione quando si esporta tecnologia o software?
viene utilizzata tecnologia statunitense?
qual è la percentuale di tecnologia statunitense nella tecnologia o nel software in questione?
la tecnologia o il software sono sviluppati da team di sviluppo globali?
vengono utilizzati componenti open source nello sviluppo della tecnologia o del software?
vengono prese in considerazione le 19 sfide potenziali (vedi pag. 57) quando si esportano offerte immateriali?
il software offerto ha una funzione di crittografia?
come avviene il trasferimento delle conoscenze relative alla tecnologia, all’utilizzo e agli aggiornamenti della tecnologia o del software?
l’accesso ai dati controllati è conforme alle norme di accesso corrette?
come si presenta la mappa del server e quali autorizzazioni hanno i vari gruppi di utenti?
come avviene l’archiviazione e lo scambio dei dati in azienda?
come viene regolato l’accesso all’offerta o all’assortimento nel commercio elettronico?
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/07/ART23-controllo-export-software.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-03 08:00:002023-07-28 10:50:03Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi
L’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con nuovi divieti e l’introduzione di un nuovo strumento antielusione.
L’11° pacchetto di sanzioni europee è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L159I del 23 giugno scorso, entrando in vigore il giorno successivo. Esso si compone di tre regolamenti (2023/1214, 2023/1215, 2023/1216) e due decisioni (2023/1217, 2013/1218), che ampliano le misure precedentemente adottate con nuove restrizioni di carattere soggettivo e merceologico.
Tra queste ultime figurano (elenco non esaustivo):
l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza o dei suoi sistemi militari,
l’ampliamento dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali del Paese;
la restrizione all’esportazione di numerosi beni di lusso a prescindere dal loro valore (prima ristretti all’esportazione solo se superavano determinate soglie);
limitazioni all’import di nuove categorie di beni siderurgici e di beni che generano introiti significativi per la Russia.
Confindustria ha realizzato una nota informativa con il commento delle principali novità.
La Svizzera ha già ripreso le misure a carattere soggettivo (sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio) e sta lavorando su quelle a carattere merceologico (il Consiglio federale dovrebbe pronunciarsi in merito entro fine agosto). Nell’attesa dell’implementazione elvetica, si possono già segnalare nuovi obblighi per le aziende svizzere che vendono prodotti siderurgici ad aziende europee: infatti, parallelamente alla conferma del divieto di importare o acquistare, a partire dal 30 settembre 2023 (*), direttamente o indirettamente, determinati prodotti siderurgici che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è introdotto l’obbligo per l’importatore europeo di presentare, all’atto dell’importazione, la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto importato (cfr. regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3 octies, par. 1, lett. d – modificato dal regolamento (UE) 2023/1214). A partire da tale data, i fornitori svizzeri, e più in generale esteri, saranno quindi chiamati a fornire un documento attestante il non utilizzo di fattori produttivi di origine russa rispettivamente il Paese d’origine degli stessi.
I prodotti siderurgici toccati da questa misura sono identificati con le voci di tariffa seguenti (cfr. Allegato XVII del regolamento 833/2014, modificato da ultimo dal regolamento 2023/1214): 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326
(*) Il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per la voce di tariffa 7207.11 e dal 1° ottobre 2024 per le voci 7207.1210 e 7224.90.
L’ultimo pacchetto sanzionatorio europeo vede anche
l’aggiunta della Svizzera nell’elenco dei “Paesi partner” dell’UE per quanto riguarda l’adozione di sanzioni nei confronti della Russia e quindi beneficiaria di alcune deroghe ai divieti introdotti dall’UE;
l’introduzione di un nuovo strumento antielusione, volto a vietare l’esportazione di specifiche categorie di beni e tecnologie verso determinati Paesi terzi che si dimostrano coinvolti nell’agevolazione dell’elusione delle sanzioni. L’allegato di riferimento, il nr. XXXIII, è attualmente vuoto ed è pensato come rimedio eccezionale e di ultima istanza qualora il dialogo tra l’UE e i Paesi terzi interessati non si rivelasse sufficiente.
l’introduzione del divieto di transito (salvo deroghe) – attraverso la Russia e destinati a Paesi terzi – di beni e tecnologie esportati dall’UE che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, così come di beni e tecnologie per uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché́ di carboturbi e additivi per carburanti esportati. Nello specifico, è vietato il transito dei beni elencati negli allegati VII, XI e XX.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/07/ART23-nuovo-pacchetto-sanzioni-ue-russia.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-27 08:00:002023-08-16 15:08:2611° pacchetto di sanzioni UE alla Russia
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno scorso, il nuovo regolamento europeo sulle macchine è ora entrato in vigore. Produttori, importatori e distributori di macchine avranno tempo fino a metà gennaio 2027 per conformarsi ai nuovi requisiti.
Nello specifico, il regolamento 2023/1230/UE relativo alle macchine (PDF) abrogherà la Direttiva macchine 2006/42/CE con effetto il 14 gennaio 2027 e sarà direttamente applicabile negli Stati membri: pertanto, a partire da tale data potranno essere immessi sul mercato unicamente i prodotti che soddisfano i requisiti della nuova regolamentazione.
Il regolamento 2023/1230/UE stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell’ambiente.
Tra le novità introdotte dal regolamento rispetto alla direttiva macchine si possono citare:
l’introduzione delle figure dell’importatore e del distributore, in aggiunta a quella del fabbricante, e la precisazione dei loro obblighi;
l’applicabilità del regolamento non solo alle macchine nuove, ma anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali (effettuate con mezzi fisici o digitali dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio, non previste o pianificate dal fabbricante, che influenzano la sicurezza creando pericoli o aumentando il rischio esistente così da richiedere ripari, misure o dispositivi di protezione aggiuntivi), alle componenti digitali (compresi i software), ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale;
il software che svolge funzioni di sicurezza è inteso come componente di sicurezza e come tale, se immesso sul mercato separatamente, deve sottostare alla marcatura CE; se utilizzato per la cybersecurity (incl. protezione contro la corruzione) deve essere munito di adeguata certificazione;
la dichiarazione CE di conformità diventa dichiarazione di conformità UE e deve riunire/menzionare tutti gli atti giuridici dell’UE applicabili al prodotto;
l’elenco dei prodotti ad alto rischio di cui all’allegato IV della direttiva 2006/42/CE è rimasto invariato, se non per l’aggiunta dei componenti di sicurezza con comportamento autoevolutivo e le macchine che incorporano sistemi con comportamento autoevolutivo, e figura ora nell’allegato I;
le istruzioni e altra documentazione pertinente possono essere forniti in formato digitale, in tal caso sarà necessario indicare sulla macchina o sul prodotto correlato (o eventualmente sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento) come accedervi e presentarle in un formato che possa essere scaricato e stampato o salvato su un dispositivo elettronico, così come metterle a disposizione online durante il ciclo di vita previsto della macchina e per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato della stessa o, se richiesto al momento dell’acquisto, fornirle gratuitamente in formato cartaceo entro un mese.
I certificati di esame CE del tipo rilasciati conformemente alla direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.
Nel caso di macchine o prodotti provenienti da Stati terzi, l’importatore è tenuto a garantire la loro conformità ai requisiti del regolamento macchine. Nella fattispecie, deve assicurarsi che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità, che la marcatura CE sia apposta e che la documentazione tecnica sia predisposta. Deve altresì tenere copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni. Le sue coordinate (denominazione commerciale, marchi, indirizzo postale, sito internet, indirizzo di posta elettronica…) devono figurare sulla macchina o sul prodotto oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/07/ART23-nuovo-regolamento-UE-macchine.jpg8541280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-20 08:00:002023-07-17 11:07:27In vigore il nuovo regolamento UE sulle macchine
In questi giorni è avvenuta la formale notifica da Roma a Berna necessaria all’entrata in vigore del nuovo Accordo firmato dalla Svizzera con l’Italia sulla fiscalità dei frontalieri.
Di conseguenza, come comunicato dalle autorità federali, il nuovo Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023.
Ciò significa che a partire dal 18 luglio 2023 ogni persona che richiedesse il permesso G dal punto di vista fiscale verrà imposta in base al nuovo regime, che verrà applicato dal 1° gennaio 2024.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-19 14:46:382023-07-19 14:46:39Entrata in vigore del nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri
Con l’adesione della Cina alla Convenzione dell’Aja sulle apostille, dal 7 dicembre 2022 i documenti pubblici non dovranno più essere legalizzati presso la rappresentanza del Paese bensì apostillati.
Di regola, i documenti pubblici civili e commerciali emessi in un Paese (es. atto notarile, estratto delcasellario giudiziale, estratto del registro di commercio) non sono esecutivi/applicabili in un secondo Paese se prima non sono stati autenticati – o “legalizzati” – dalla rappresentanza diplomatico-consolare di questo Paese. La “Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri”, più comunemente nota come “Convenzione dell’Aja sulle Apostille” riduce la procedura di autenticazione dei documenti stranieri pubblici ad una sola formalità: l’emissione di una postilla (o “apostille”) da parte di un’autorità nello Stato nel quale l’atto pubblico è stato rilasciato. In Ticino l’autorità di riferimento è la Cancelleria dello Stato, per il tramite del Servizio di accoglienza e d’ordine; per gli altri Cantoni vedasi l’elenco delle autorità cantonali (pdf).
Lo scorso 8 marzo 2023 l’ambasciatore cinese nei Paesi Bassi ha presentato lo strumento di adesione della Cina alla Convenzione dell’Aja sulle Apostille, che entrerà in vigore il 7 novembre 2023: a partire da tale data i documenti ufficiali non dovranno più essere legalizzati, bensì apostillati.
La Svizzera ha aderito alla Convenzione dell’Aja nel 1973. All’adesione della Cina a novembre 2023 seguirà quella del Canada a gennaio 2024. Il numero di Stati contrenti la Convenzione salirà così a 125. L’elenco completo è visionabile qui.
Per ulteriori approfondimenti su Postille e Legalizzazioni: opuscoloABC delle Postille (in francese, inglese, spagnolo)
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/06/ART23-cina-adesione-apostille.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-13 08:00:002023-06-26 08:49:07Cina: il sistema delle apostille si applicherà dal 7 novembre
L’UE si è dotata di un nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Entrato in vigore il 12 giugno 2023, esso si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2024 abrogando di fatto la direttiva attualmente in vigore in materia (2001/95/CE).
Il nuovo Regolamento UE 2023/988relativo alla sicurezza generale dei prodotti modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 e abroga le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per attuare le nuove norme sulla sicurezza generale dei prodotti.
Va innanzitutto detto che il regolamento si applicherà ai prodotti non sottoposti a disposizioni specifiche UE in materia di sicurezza dei prodotti (prodotti non armonizzati). Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dall’UE (prodotti armonizzati), esso esplicherà i suoi effetti unicamente sugli aspetti e i rischi o categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.
Il regolamento non si applicherà a:
i medicinali per uso umano o veterinario
gli alimenti
i mangimi
le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione
i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale
i prodotti fitosanitari
le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi
gli aeromobili
gli oggetti d’antiquariato.
Per quanto riguarda lo stato dei prodotti: il regolamento si applicherà sia ai nuovi prodotti sia ai prodotti usati, riparati o ricondizionati immessi o messi a disposizione sul mercato.
Tra le novità introdotte dal regolamento UE 2023/988 rispetto alla direttiva 2001/95/CE si possono citare:
l’estensione della definizione di prodotto a “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli”
maggiori obblighi per gli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore)
maggiori poteri alle autorità di vigilanza del mercato
obblighi chiari per i marketplace online.
I marketplace online dovranno registrarsi sul portale “Safety Gate”, il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi (ex RAPEX). Essi dovranno anche designare un punto di contatto unico per le comunicazioni ai consumatori e per la comunicazione con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ed ogni altra autorità competente in relazione alla sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la notifica di ordini di rimozione di prodotti pericolosi. Le autorità di vigilanza del mercato potranno imporre ai marketplace online di rimuovere i prodotti pericolosi dalle loro piattaforme o di disabilitarne l’accesso
In caso di richiamo di un prodotto, i consumatori avranno diritto alla riparazione, sostituzione o al rimborso, e potranno scegliere tra almeno due di queste opzioni.
Agli operatori economici incomberà l’obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e a tale scopo di effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Essi dovranno anche avere una persona responsabile dei prodotti venduti online e offline che garantisca la disponibilità di documentazione tecnica (aggiornata e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato), istruzioni e informazioni sulla sicurezza.
I fabbricanti garantiranno che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentiranno, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
I prodotti provenienti da paesi non UE potranno essere immessi sul mercato unionale solo se un operatore economico stabilito nell’UE si assume la responsabilità della loro sicurezza.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/06/ART23-sicurezza-prodotti-regolamento-ue.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-06 08:00:002023-06-26 08:38:43Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE
Tramite decreto ministeriale, l’Egitto ha introdotto nuove linee guida relative all’IVA per i servizi digitali e altri servizi a distanza prestati da fornitori non residenti a clienti egiziani.
Tramite Decreto ministeriale n. 160 per l’anno 2023 (in arabo), a fine marzo 2023 il Ministero delle finanze egiziano (MoF) ha introdotto nuove linee guida per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi digitali e ad altri servizi a distanza forniti da non residenti. Secondo quanto comunicato dall’Autorità fiscale egiziana (Egyptian Tax Authority, ETA), le linee guida (in inglese) delineano gli obblighi in materia di IVA per i venditori non residenti che forniscono servizi digitali e a distanza a clienti commerciali e privati in Egitto attraverso varie piattaforme, tra cui siti web, negozi di social media e applicazioni. Le linee guida sono entrate in vigore il 22 giugno 2023.
Tutti i fornitori stranieri che forniscono servizi digitali e a distanza a clienti in Egitto devono pagare l’IVA in Egitto. Per servizi a distanza si intendono tutti i servizi per i quali non è necessario un collegamento tra la sede fisica del destinatario e il luogo di esecuzione fisica. Ciò include servizi quali la fornitura di contenuti digitali, la fornitura online di giochi, applicazioni, software, progettazione di siti web e servizi editoriali, nonché servizi legali, contabili o di consulenza. Per contro, la prenotazione di servizi alberghieri, i servizi di ristorazione, di catering, di fisioterapia e i servizi di trasporto passeggeri non rientrano nella definizione di servizi a distanza.
È operata una distinzione tra i servizi forniti a contribuenti registrati (B2B) e quelli forniti a consumatori non registrati (B2C):
nel primo caso si applica il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), dove la società cliente egiziana è debitrice dell’IVA;
nel secondo caso, gli obblighi in materia di IVA variano a seconda che i servizi a distanza siano resi tramite il portale o l’applicazione del venditore non residente o tramite una piattaforma di distribuzione elettronica (EDP). Se il fornitore straniero fornisce i servizi tramite il proprio portale o la propria applicazione, dovrà assoggettarsi all’IVA e metterla in fattura; se invece li fornisce tramite una piattaforma elettronica di distribuzione (EPD), allora sarà quest’ultima a doversi registrare e applicare l’IVA.
L’aliquota IVA standard è del 14%. Tuttavia, per i servizi professionali e di consulenza si applica un’aliquota IVA ridotta del 10%.
La registrazione ai fini dell’IVA avviene nell’ambito del “meccanismo di registrazione semplificato” creando un account sul sito web dell’ETA (cfr istruzioni per la creazione di un account. La soglia di fatturato per la registrazione semplificata è di 500’000 sterline egiziane su un periodo di 12 mesi, salvoper i servizi professionali e di consulenza: in questo caso la registrazione è obbligatoria indipendentemente dal fatturato. Una volta registrati, i fornitori di servizi e le EDP non residenti possono presentare dichiarazioni semplificate e pagare l’IVA dovuta. Se cessano di svolgere attività imponibili in Egitto possono richiedere la cancellazione della registrazione.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/06/ART23-Egitto-IVA.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-06-28 08:00:002023-06-26 08:32:22Servizi digitali e a distanza in Egitto: nuovi obblighi IVA per i fornitori non residenti
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