Stati Uniti: in vigore il Corporate Transparency Act

Dal 1° gennaio 2024 vige l’obbligo, per numerose società costituite negli Stati Uniti, di comunicare i dati dei titolari effettivi.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore negli Stati Uniti il Corporate Transparency Act (CTA), che autorizza il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Ministero del Tesoro americano, ovvero la Rete per la lotta contro i reati finanziari, a raccogliere i dati dei titolari effettivi (beneficial ownership information, BOI) di determinate società (reporting companies) allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed altre attività illecite (cfr. 31 U.S. Code § 5336, PDF). Le informazioni non saranno rese pubbliche, ma saranno riunite in un database centralizzato accessibile unicamente alle entità governative.

Reporting companies

Le aziende tenute ad effettuare la comunicazione (dette “società dichiaranti”) sono

  • le società residenti: Corporation, LLC e qualsiasi altra entità creata presentando un documento presso un ufficio del Segretario di Stato;
  • le società non residenti costituite secondo la legge di un Paese straniero, ma che si sono registrate presso un ufficio del Segretario di Stato per svolgere un’attività commerciale negli USA.

L’obbligo si applica alle aziende di piccola entità, ossia che guadagnano meno di 5 milioni di dollari lordi o che hanno meno di 20 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.

Beneficial ownership information (BOI)

Con il termine di “beneficiario effettivo” si intende chi, direttamente o indirettamente, esercita un “controllo sostanziale” sulla società o che possiede o controlla almeno il 25% delle quote di partecipazione.

Le informazioni da fornire al FinCEN, sotto forma di nota informativa (BOI) sono: nome, data di nascita, indirizzo e copia di un documento d’identità.

Tempistiche

I termini per l’inoltro delle BOI sono:

  • per le società costituite prima del 1° gennaio 2024: il 1° gennaio 2025
  • per le società costituite dopo il 1° gennaio 2024: entro 30 giorni.

Ogni modifica ad informazioni comunicate in precedenza andrà comunicata entro 30 giorni.

La mancata comunicazione delle informazioni o la presentazione di informazioni false può portare a sanzioni civili fino a 500 dollari al giorno e a sanzioni penali con multe fino a 10’000 dollari e/o reclusione fino a due anni.

Link utili:

Regno Unito: CBAM in arrivo

Il Regno Unito introdurrà un proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) entro il 2027 su ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno, ceramica, vetro e cemento.

Lo ha annunciato il Cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt lo scorso 18 dicembre 2023 in un comunicato stampa, confermando che saranno colpiti i beni di cui sopra, la cui produzione è particolarmente energivora. Ulteriori dettagli, tra cui l’elenco preciso dei prodotti che rientreranno nel campo di applicazione del CBAM saranno oggetto di consultazione nel 2024. Si delinea tuttavia già un ambito di applicazione più ampio rispetto all’omologo europeo.

La responsabilità applicata dal CBAM dipenderà dall’intensità delle emissioni di gas serra del bene importato e dalla differenza tra il prezzo del carbonio applicato nel Paese di origine (se presente) e il prezzo del carbonio che sarebbe stato applicato se il bene fosse stato prodotto nel Regno Unito.

Fonte: Factsheet: UK Carbon Border Adjustment Mechanism

La responsabilità del CBAM ricadrà direttamente sull’importatore dei prodotti importati che rientreranno nel campo di applicazione del CBAM, sulla base delle emissioni incorporate in tali prodotti. Il sistema non prevede l’acquisto o lo scambio di certificati di emissione, per contro lavorerà in modo coerente con il sistema ETS britannico, per garantire che i prodotti importati siano assoggettati a un prezzo del carbonio paragonabile a quello sostenuto dalla produzione britannica, attenuando così il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Origine preferenziale: nuove regole PEM dal 01.01.2025

Il Comitato misto della Convenzione paneuromediterranea (PEM) ha adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: le attuali norme transitorie applicate provvisoriamente su base bilaterale diventeranno le norme standard a partire dal 1° gennaio 2025.

La convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM) stabilisce norme di origine comuni e il cumulo tra le parti contraenti. Ad oggi, le parti contraenti sono 25: Svizzera, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina. La Convenzione si applica tuttavia solo se tra le parti vige un accordo di libero scambio: per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina. In data odierna sono pertanto escluse dal cumulo con la Svizzera: Algeria, Kosovo, Moldavia e Siria.

La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Attualmente, quindi, esistono due sistemi paralleli di cumulo dell’origine: l’attuale Convenzione PEM e le norme transitorie. La Matrix Euro-Med (PDF) illustra nel quadro di quali ALS è consentito il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie.

Lo scorso 7 dicembre 2023, il Comitato Misto PEM ha definitivamente adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: a partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà solo la Convenzione PEM riveduta e quindi un solo insieme di norme di origine.

In vista di questo passaggio, a partire da febbraio 2024 sarà introdotta gradualmente la cosiddetta “permeabilità automatica” delle norme, che consentirà alle aziende che applicano le norme transitorie di effettuare il cumulo anche se il loro fornitore ha rilasciato una prova di origine in conformità con le norme di origine dell’attuale Convenzione PEM. La Matrix Euro-Med sarà adattata di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2025 si applicherà invece unicamente la Convenzione PEM riveduta (*).

Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, tra cui:

  • la prova d’origine EUR-MED è soppressa, vengono mantenuti unicamente il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione di origine (*);
  • il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari possono essere calcolati sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale;
  • se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
  • le soglie di tolleranza per i materiali non originari aumentano dal 10% al 15% del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10% al 15% del peso netto per i prodotti agricoli;
  • per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione;
  • la regola del trasporto diretto è sostituita dalla regola di non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali.

(*) L’entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta potrebbe essere differita per Israele, Marocco e Tunisia, in quanto i rispettivi accordi di libero scambio riconoscono attualmente solo il protocollo di origine Euro-Med e devono pertanto essere aggiornati. A causa delle lunghe procedure interne di approvazione nei Paesi partner è possibile che per taluni casi ciò non sia fattibile entro il 31 dicembre 2024, pertanto il Comitato congiunto della Convenzione PEM sta valutando disposizioni transitorie.

Link utili

Le compagnie di navigazione stanno evitando il Mar Rosso e il passaggio attraverso il Canale di Suez. Stato attuale ed effetti.

Informativa della Direzione di SpedLogSwiss, Basilea, trasmessa a tutti gli Associati sulla delicata situazione in Medio Oriente

Circolare n. 201/2024
Ai membri del settore Navigazione

Gentili Signore e Signori
Da diverse settimane, la navigazione marittima attraverso il Mar Rosso è stata gravemente colpita da attacchi armati alle navi da carico. Il Mar Rosso e il Golfo di Aden sono percorsi da tutte le navi che passano attraverso il Canale di Suez. Oltre il 30% del commercio marittimo mondiale passa attraverso il Canale di Suez. Si tratta di una delle rotte di navigazione più importanti, perché collega il Mediterraneo con l’Oceano Indiano.

Gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi nel Mar Rosso sono in aumento. Sempre più compagnie di navigazione stanno quindi evitando questa rotta e passando al viaggio più lungo di 6.000 chilometri intorno al “Capo di Buona Speranza”, sulla punta meridionale del Sudafrica. Oppure annullano il viaggio e posizionano le loro navi in un luogo sicuro fino a quando non sarà possibile continuare. In ogni caso, ciò significa che i programmi delle navi, pianificati da mesi, vengono disturbati. Ciò significa che la pianificazione è gravemente compromessa non solo per le compagnie di navigazione, ma anche per gli spedizionieri e i loro clienti.
A differenza del blocco del Canale di Suez da parte della Nave “Ever Given” nel marzo 2021, che è durato 6 giorni, ora si tratta di un conflitto la cui la durata è indeterminata. La deviazione attraverso il Sudafrica aumenterà i tempi di transito per le rotte tra Asia ed Europa da 7 a 20 giorni. Alcune delle navi deviate hanno aumentato la loro velocità per ridurre al minimo i ritardi. Questo, oltre al percorso significativamente più lungo attraverso il Sudafrica, comporta un aumento del consumo di carburante, che a sua volta si traduce in un aumento dei prezzi nel settore del trasporto marittimo. Inoltre, le compagnie di assicurazione stanno monitorando il rischio molto da vicino e aggiustano costantemente i premi per gli operatori navali in linea con la situazione di rischio. Si parla di aumenti dei premi assicurativi fino al 250% a causa del rischio di guerra. Questo non solo crea incertezze di pianificazione per le compagnie di navigazione, ma soprattutto costi aggiuntivi dovuti alle deviazioni e all’aumento dei costi di carburante e assicurazione. Questi costi aggiuntivi per le rispettive rotte commerciali (import/export) vengono attualmente trasferiti alle merci dalle compagnie di navigazione come supplementi. A seconda del commercio, i supplementi saranno applicati con effetto immediato anche alle spedizioni già caricate. È realistico prevedere che le corse a vuoto e gli aumenti delle tariffe continueranno in molte rotte marittime nel primo trimestre del 2024. Ci saranno anche tempi di transito più lunghi e ritardi nel carico.
Infine, il percorso più lungo attraverso il Sudafrica significa che i container caricati saranno occupati per un periodo più lungo, e questo potrebbe portare ad una mancanza di capacità di container disponibile sul mercato (almeno nel breve termine).
La difficile situazione attuale è determinata da tendenze geopolitiche, interessi economici e interventi militari. È quindi difficile prevedere come cambierà la situazione del trasporto marittimo nel prossimo futuro. Il Settore Navigazione di SPEDLOGSWISS continua a monitorare e valutare attentamente la situazione. Informeremo nuovamente i nostri soci in questo modo, in caso di nuovi sviluppi significativi.


Cordiali saluti
SPEDLOGSWISS
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
Thomas Schwarzenbach
In nome del presidente del settore Navigazione

Elisabethenstrasse 44 – CH-4002 Basel +61 205 98 00 – www.spedlogswiss.com

CBAM: relazione trimestrale e aggiornamento FAQ

La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ e i valori predefiniti che possono essere utilizzati nella prima relazione trimestrale CBAM, da presentare entro il 31 gennaio 2024.

Dal 1° ottobre l’UE ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (il cosiddetto CBAM) che tocca gli operatori economici che importano nell’UE prodotti provenienti da Paesi terzi e identificati tramite le seguenti voci di tariffa doganali:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

In una prima fase transitoria (1° ottobre 2023-31 dicembre 2025), vi è l’obbligo di invio di una relazione trimestrale con alcune informazioni sulle merci CBAM importate (vedasi paragrafo successivo). L’obbligo di comunicazione ricade sull’importatore stabilito nell’UE (chi presenta la dichiarazione in doganale di immissione in libera pratica nell’UE) o su un rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di assumersi questo compito. Per un importatore extra-UE, tale obbligo ricade sul rappresentante doganale indiretto. La scadenza per l’invio della prima relazione trimestrale è il 31 gennaio 2024 (importazioni del trimestre ottobre-dicembre 2023).

L’importatore europeo o il rappresentante doganale indiretto devono possedere un numero EORI valido e si devono iscrivere al Registro transitorio CBAM (cfr. manuale della Commissione europea o, nel caso di un’iscrizione in Italia tramite l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’apposito manuale).

Durante il periodo transitorio, la dichiarazione CBAM deve riportare le seguenti informazioni sui beni CBAM importati:

  • la quantità totale di ogni tipo di bene CBAM importato, espressa in MWh per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci specificata per ogni impianto che produce tali beni nel Paese di origine;
  • le emissioni effettive di CO2 e incorporate derivanti dalla produzione dei beni; il metodo di calcolo si trova nell’Allegato IV del Regolamento CBAM (2023/956) ed è ulteriormente delineato in un Regolamento di esecuzione per il periodo transitorio; nelle comunicazioni relative alle importazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2023-30 giugno 2024, se non sono disponibili dati effettivi sulle emissioni, possono essere utilizzati i valori predefiniti che la Commissione europea ha pubblicato il 22 dicembre 2023;
  • informazioni sul prezzo del carbonio eventualmente pagato per le emissioni incorporate in merci prodotte in un Paese terzo.

L’obbligo di comunicazione si applica anche per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica nell’UE come merci identiche o come prodotti trasformati (anche se tali prodotti trasformati non rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM, le materie prime importate lo sono).

Il CBAM non si applica alle merci in transito o alle merci di basso valore (< 150 euro).

Per rispondere alle numerose domande degli operatori economici, la Commissione europea ha stilato un documento di FAQ che aggiorna costantemente (con informazioni anche sulle merci di seconda mano e sui resi). L’ultimo aggiornamento è stato effettuato a fine novembre e il documento può essere consultato qui in formato PDF.

La Cc-Ti ricorda che le merci di origine non preferenziale svizzera sono esentate dal CBAM. Le merci spedite dalla Svizzera nell’UE che non possono fregiarsi dell’origine non preferenziale svizzera sono invece assoggettate: fa infatti stato l’origine non preferenziale delle merci e non il Paese di spedizione.

Svizzera e Regno Unito: siglato il Berne Financial Services Agreement

È questo il nome dato all’accordo sul mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari che i due Paesi hanno firmato il 21 dicembre scorso e che mira a rendere possibile e ad agevolare l’attività transfrontaliera. Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati.

È la prima volta che due piazze finanziarie internazionali riconoscono mutualmente l’equivalenza dei rispettivi regimi giuridici e prudenziali in un trattato internazionale vincolante. Le aree coperte dall’accordo sono: il settore delle banche, i servizi di investimento, le assicurazioni, la gestione patrimoniale e le infrastrutture del mercato finanziario per i clienti professionali. Si segnalano in particolare:

  • già oggi i fornitori britannici di servizi finanziari possono svolgere gran parte dell’attività transfrontaliera in Svizzera, soprattutto per i clienti professionali. Il nuovo accordo consente agli istituti finanziari svizzeri di fornire servizi finanziari (per via transfrontaliera o nell’ambito di impieghi temporanei in loco) a clienti privati britannici che dispongono di un patrimonio superiore a 2 milioni di sterline e a clienti professionali nel Regno Unito;
  • attualmente le imprese di assicurazione svizzere possono già esercitare un’ampia parte dell’attività transfrontaliera nel Regno Unito. Grazie al nuovo accordo, gli assicuratori britannici potranno effettuare in Svizzera operazioni a livello transfrontaliero in settori chiaramente definiti delle assicurazioni non vita;
  • per quanto riguarda il mercato nel settore della gestione degli investimenti, viene confermato lo status quo vigente e in particolare i rispettivi regimi concernenti la pubblicità e l’offerta di investimenti collettivi di capitale come pure la delegazione delle decisioni di investimento e la gestione del rischio dei portafogli.

Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Al Consiglio federale il compito quindi di elaborare il relativo messaggio da sottoporre al Parlamento.

Link utili:

Scheda informativa della Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dicembre 2023 (PDF, 191 kB)

Berne Financial Services Agreement – Agreement between Switzerland and the United Kingdom on mutual recognition in financial services (preprint) (PDF, 644 kB)

UE: 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 12° pacchetto di misure restrittive economiche e individuali nei confronti della Russia. La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive su ferro e acciaio.

Il pacchetto comprende, tra le altre, le seguenti misure:

  • Svizzera tra i Paesi partner
  • divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti, compresi i gioielli, dalla Russia
  • clausola “no Russia”
  • rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi terzi per impedire l’elusione delle sanzioni
  • restrizioni più severe alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso
  • applicazione del tetto al prezzo del petrolio
  • ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, quali ghisa, fili di rame e alluminio, tubi e lamine di alluminio
  • divieto di importazione di propano liquefatto.

Ferro e acciaio

La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell’UE. Ciò significa anche che per i prodotti siderurgici importati nell’UE dalla Svizzera non è più necessario presentare una prova dell’origine non russa dei fattori produttivi utilizzati per la loro produzione. Dal canto suo, la Svizzera aveva già indicato nelle sue note interpretative delle sanzioni che non è richiesta alcuna prova in caso di importazione o trasporto dall’UE o dal Regno Unito di prodotti siderurgici o di reimportazioni di prodotti siderurgici che si trovano già in libera pratica in Svizzera.

Diamanti

L’UE impone un divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia. Nella fattispecie, il divieto si applica ai diamanti originari della Russia, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi lavorati in Paesi terzi.

Il divieto diretto si applica ai diamanti naturali e sintetici non industriali e ai gioielli con diamanti, a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, un divieto indiretto di importazione di diamanti russi lavorati (cioè tagliati e/o lucidati) in Paesi terzi, compresi i gioielli che incorporano diamanti originari della Russia, sarà introdotto progressivamente a partire dal 1° marzo 2024 e sarà completato entro il 1° settembre 2024.

Clausola “no Russia”

Agli esportatori europei è richiesto di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi partner.

Controlli e restrizioni all’import-export

L’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia è stato ampliato e include ora prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio (droni), macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi.

L’elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia è stato ampliato a 29 nuove entità, soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Alcune di queste 29 entità appartengono a Paesi terzi coinvolti nell’elusione delle restrizioni commerciali, oppure sono entità russe coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

Sono state introdotte ulteriori restrizioni sulle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, come ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. È stato introdotto un nuovo divieto di importazione del propano liquefatto (GPL) con un periodo di transizione di 12 mesi.

Tetto sul prezzo del petrolio

Il Consiglio introduce un meccanismo rafforzato di condivisione delle informazioni e regole di trasparenza più severe per garantire che le vendite di petrolio rimangano entro la soglia stabilita e per meglio identificare navi ed entità che attuano pratiche ingannevoli, come i trasferimenti da nave a nave utilizzati per nascondere l’origine o la destinazione del carico e le manipolazioni dei sistemi di identificazione automatica (AIS), , durante il trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Sono altresì introdotte norme di notifica per la vendita di navi cisterna a qualsiasi Paese terzo in particolare nel caso di navi di seconda mano.

Sanzioni individuali

È inserito nell’elenco un numero significativo di nuovi individui ed entità (anche di Paesi terzi).

Servizi

L’attuale divieto relativo alla fornitura di servizi è esteso alla fornitura di software per la gestione delle imprese e di software per la progettazione e la produzione industriale.

Link utili

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (europa.eu)

Q&A twelfth package of restrictive measures against Russia (europa.eu)

Svizzera e Italia: telelavoro dei frontalieri e fiscalità

Svizzera e Italia in data 28 novembre 2023 hanno firmato due accordi amichevoli per concretizzare quanto sottoscritto nella recente Dichiarazione d’intenti sull’imposizione fiscale del telelavoro dei lavoratori frontalieri.
I due accordi si riferiscono a due periodi distinti e prevedono due regimi differenti.

Febbraio 2023-dicembre 2023

  • È consentita senza conseguenze fiscali per i dipendenti la modalità di telelavoro presso il proprio domicilio in Italia, fino a un massimo del 40% del tempo di lavoro;
  • Beneficiano di questa possibilità i lavoratori frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974 (ossia residenti nella fascia di frontiera di 20 km). Tuttavia, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 si applicherà ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.
  • Per domicilio s’intende la propria abitazione e non una struttura terza (es. filiale o succursale del datore di lavoro).

Da gennaio 2024

  • Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro.
  • Il 25% è calcolato su base annua.
  • Questa possibilità è consentita a tutti i frontalieri residenti in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. I Comuni saranno specificatamente indicati dalle autorità fiscali in un’apposita lista.
  • Il telelavoro è consentito se svolto dal proprio domicilio, inteso come propria abitazione.

Attenzione

  • In Italia a livello assicurativo è consentito senza conseguenze previdenziali il telelavoro dei frontalieri per un massimo del 25%.
    La percentuale del 25% è, in generale, determinata in misura proporzionale al tempo di lavoro totale.
    Il calcolo è effettuato sulla base della situazione prevista per il periodo dei 12 mesi successivi.
  • I due accordi amichevoli si riferiscono esclusivamente alla fiscalità dei dipendenti, non delle aziende. Ciò significa che il fisco italiano, se le condizioni sono soddisfatte, potrebbe eventualmente constatare la presenza di una stabile organizzazione. Le condizioni della stabile organizzazione sono quelle riconosciute a livello internazionale (OCSE).
  • Si raccomanda vivamente di precisare esplicitamente nel contratto di lavoro quale sia il diritto del lavoro applicabile. In assenza di menzione del diritto del lavoro applicabile nel contratto, se una parte significativa del lavoro viene svolta all’estero, l’applicazione del diritto del lavoro svizzero può essere rimessa in questione.
  • Tuttavia, se il contratto di lavoro stabilisce che il diritto del lavoro applicabile è il diritto svizzero, allora questo sarà altresì applicato ai lavoratori frontalieri, anche in caso di telelavoro nello Stato di residenza.


Cumulo PEM: norme transitorie con Georgia

Nell’ambito della Convenzione paneuromediterranea (PEM), le norme transitorie possono ora essere applicate anche con la Georgia.

In deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese, il cumulo dell’origine consente di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.

La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale paneuromediterranee – meglio nota come Convenzione PEM – è stata ratificata dai seguenti Paesi vedi territori: UE, AELS, Turchia, Isole Faroe, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco,Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Kosovo, Moldavia, Georgia, Ucraina e si applica laddove tra le Parti è stato concluso un accordo di libero scambio.

Nel 2012 sono iniziate le discussioni per modernizzare la Convenzione e aggiornare le regole d’origine. Poiché la revisione deve essere approvata all’unanimità e alcuni Paesi hanno espresso delle riserve, altri Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le nuove norme, definite come norme transitorie.

I due insiemi di norme di origine coesistono tra le Parti contraenti applicatrici e gli operatori economici possono scegliere se applicare le norme d’origine della Convenzione attuale o le norme d’origine rivedute. Tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione: prima di optare per le regole di origine transitorie, è infatti necessario considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale in quanto le prove d’origine rilasciate nell’ambito della convenzione PEM non possono essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie.

Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi di libero scambio:

  • Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
  • Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
  • AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
  • AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
  • AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023)
  • e dal 1° dicembre 2023 anche all’accordo AELS-Georgia.

A supporto degli operatori economici, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha realizzato la “Matrix”, ovvero una tabella aggregata con la panoramica dei Paesi e dei territori che applicano tra di loro la Convenzione PEM, sia sotto forma di norme attuali sia di norme rivedute/transitorie. La Matrix aggiornata può essere visionata qui.

Altri link utili:
– pagina Cc-Ti: Il cumulo dell’origine
– Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale

Abolizione dei dazi industriali dal 01.01.2024

A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e, in parallelo, semplificherà la sua tariffa doganale. I dettagli in un webinar congiunto Cc-Ti, S-GE, SECO e UDSC svoltosi il 20 novembre 2023.

Ai saluti introduttivi da parte di Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e di Luca Degiovannini, Senior Director Market Southern Switzerland di Switzerland Global Enterprise (S-GE), ha fatto seguito l’intervento dell’Ambasciatore Thomas A. Zimmermann, Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali, Capo «Servizi specializzati economia esterna» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che, dopo un excursus sul dilemma liberalizzazione – protezionismo, ha illustrato il panorama svizzero dei dazi e i motivi che hanno spinto la Confederazione alla loro abolizione per quanto riguarda i prodotti industriali, per terminare il suo intervento con informazioni di dettaglio sulle misure che entreranno in vigore dal 1° di gennaio 2024 e gli effetti attesi. Un ampio spazio è stato dedicato alla sessione di “Domande e risposte”, a cui sono intervenute le esperte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) Sabrina Morillo Conconi, Controllore aziendale presso la Dogana Sud, Chiara Bertoletti, Controllore aziendale presso la Dogana Sud e Karin Vonnez, Capa basi tariffali, UDSC Berna.

La presentazione consolidata in formato PDF può essere scaricata qui.

Le modifiche dall’01.01.2024 in breve

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali, indipendentemente dall’origine delle merci. L’abolizione dei dazi industriali interesserà quasi tutti i prodotti dei capitoli 25–97 della tariffa doganale, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno, pertanto, essere importati in Svizzera in franchigia doganale.

Per importare prodotti industriali per i quali è certo, al momento dell’importazione, che rimarranno o saranno consumati in Svizzera non sarà più necessario basarsi su un accordo di libero scambio (ALS) o sul sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (SPG) e fornire la prova dell’origine preferenziale.

Rimarrà necessario presentare i certificati di origine preferenziale qualora siano previste lavorazioni nel territorio svizzero (applicazione del cumulo) e/o riesportazioni.

Non ci saranno cambiamenti nelle procedure doganali, rimarrà quindi l’obbligo di dichiarazione doganale rimane.

Parallelamente all’abolizione dei dazi industriali, la struttura della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali sarà semplificata: le modifiche incideranno sulle ultime due cifre dei codici doganali a 8 cifre che saranno sostituite con “00”. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni). Le chiavi statistiche (elementi di controllo / numeri convenzionali di tre cifre che fungono da suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre) saranno trasferite alla nuova struttura tariffaria se necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale. Rimarrà l’obbligo del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.