UE: arriva la direttiva sul diritto alla riparazione

Dopo aver definitivamente approvato il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, il 30 maggio il Consiglio dell’UE ha adottato anche una direttiva che promuove la riparazione dei beni rotti o difettosi, nota anche come direttiva sul diritto alla riparazione.

Grazie alla nuova direttiva “Right to Repair”, sarà più facile per i consumatori chiedere la riparazione anziché la sostituzione e i servizi di riparazione diventeranno più accessibili, trasparenti e allettanti.

La direttiva adottata il 30 maggio, rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare l’economia circolare dopo l’adozione, il 27 maggio scorso, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, e crea una serie di strumenti e incentivi per rendere la riparazione più allettante per i consumatori. Ad esempio, l’obbligo per i fabbricanti di riparare i prodotti tecnicamente riparabili secondo il diritto dell’UE; la disponibilità di un modulo di riparazione volontaria con informazioni chiare sul processo di riparazione (tempi, costi, ecc.); una piattaforma europea online in cui i consumatori potranno facilmente reperire i servizi di riparazione e l’estensione della garanzia legale a 12 mesi se i consumatori scelgono la riparazione anziché la sostituzione. La direttiva incentiva altresì i fabbricanti a produrre beni che durino più a lungo e che possano essere riparati, riutilizzati e riciclati.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri avranno poi 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.


Fonte:
Economia circolare: il Consiglio approva in via definitiva la direttiva sul diritto alla riparazione – Consilium (europa.eu)

L’Arabia Saudita aderisce al sistema ATA

A partire dal 01.06.2024

La Federazione delle Camere Saudite diventa l’80° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane dell’Arabia Saudita nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga, fatta eccezione per piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte (vedi articolo 5.1 a dell’allegato B.1 della Convenzione relativa all’ammissione temporanea) per i quali non è concessa l’esenzione da dazi e tasse di importazione e si applicano divieti e restrizioni all’importazione.
  • materiale professionale.
  • contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale.
  • merci importate a scopi didattici, scientifici o culturali.

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA sono accettati per traffico postale.
  2. I carnet ATA sono accettati per il transito.
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
  4. I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale.
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
  6. Il termine per la riesportazione è di sei mesi. Una proroga deve essere richiesta in anticipo e per iscritto al “Dipartimento di controllo doganale” delle dogane saudite. Contatto: coc-temporary@zatca.gov.sa.
  7. I carnet ATA devono essere compilati in inglese o in arabo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono in un’altra lingua.
  8. I carnet ATA sono accettati in Arabia Saudita da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.
  9. Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane saudite rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione. Una falsa dichiarazione del valore della merce può comportare inoltre il sequestro/confisca della merce e/o l’applicazione di sanzioni al detentore. Il titolare sarà ritenuto responsabile e le procedure doganali saranno applicate in conformità con il diritto doganale.
  10. In Arabia Saudita, divieti e restrizioni all’importazione, che devono assolutamente essere rispettati, si applicano a più categorie di beni. Le informazioni corrispondenti sono pubblicate online dalle autorità saudite.

India, il gigante su cui puntare

Con oltre 1,4 miliardi di persone, prevalentemente molto giovani (oltre la metà ha meno di 30 anni) e un’economia solida sostenuta dal governo con importanti riforme, l’India è sempre più rilevante nel panorama internazionale. Per le aziende svizzere lo sarà ancor di più con l’entrata in vigore dell’accordo commerciale e di partenariato economico (TEPA), appena concluso. In vista di quello che sarà un reale vantaggio competitivo rispetto alle aziende concorrenti estere e tenendo presente che ogni nuova opportunità comporta una determinata dose di rischio, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha voluto fare il punto nel corso di un evento svoltosi il 22 maggio scorso in collaborazione con Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, M. Zardi & Co. e Switzerland Global Enterprise e che ha visto la partecipazione di Delvitech SA, presente in India con un sito produttivo, e di una quarantina di imprenditori.

Ad aprire l’evento e a fare gli onori di casa è stata Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale alla Cc-Ti, che ha ricordato i punti salienti del TEPA: un accordo che copre tutti i settori, dai prodotti industriali ai prodotti agricoli (ivi comprese le barriere tecniche al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie e le regole di origine valide per lo sgravio dai dazi), ai servizi (con particolari vantaggi per quelli assicurativi e finanziari), alla proprietà intellettuale, alla risoluzione delle controversie, al commercio e allo sviluppo sostenibile. Per l’84,6% delle esportazioni svizzere in India (il 95,3% per i soli prodotti industriali) i dazi doganali spariranno entro la fine dei periodi di transizione stabiliti, il 10,1% delle esportazioni beneficerà invece di concessioni parziali. L’accordo, ora sottoposto a ratifica, dovrebbe entrare in vigore nell’autunno del 2025.

La presentazione delle opportunità offerte dal mercato è stata affidata a Vijay Iyer, Trade Commissioner dello Swiss Business Hub India, l’ufficio congiunto del Dipartimento federale degli affari esteri e di Switzerland Global Enterprise, che ha rilevato come siano oltre 320 le aziende svizzere già presenti nel Paese, prevalentemente ubicate in tre aree geografiche (Delhi-Territorio della Capitale e corridoi Mumbai-Pune e Bangalore-Chennai); il 35% opera nel settore metalmeccanico ed elettrico e nell’industria di precisione e trenta aziende hanno centri di ricerca e sviluppo. Iyer ha poi illustrato le misure governative volte a rafforzare l’economia, tra cui riforme logistiche, sgravi e programmi di incentivi legati alla produzione per favorire l’arrivo di investitori esteri in ambiti specifici e promettenti. Iyer ha quindi evidenziato il potenziale di settori chiave come quello dei beni a largo consumo, della vendita al dettaglio, dei veicoli elettrici (a tal proposito è prevista una missione in India a settembre), della sanità digitale e dell’elettronica e di settori emergenti le macchine utensili, il medtech, cleantech, aerospaziale e infrastrutturale, illustrando infine le principali opzioni d’entrata sul mercato.

È toccato a Marco Arrighini, Head of Credit Management, Allianz Trade Switzerland, il compito di mettere in evidenza i rischi associati a questo mercato, citando le debolezze strutturali, come le infrastrutture inadeguate, il rischio finanziario (da monitorare), l’ambiente imprenditoriale debole seppur in lento miglioramento, la forte fuga di cervelli. L’economia indiana è tuttavia resiliente e supera il tasso di crescita medio delle economie emergenti e asiatiche, e ciò in un contesto di moderata domanda interna ed esterna. Arrighini ha poi doverosamente menzionato anche i tempi medi di incasso di un credito (75 giorni), la mancata regolamentazione dei ritardi di pagamento e un quadro normativo in materia di insolvenza frammentato e di non facile comprensione.

La parola è poi passata a Gaetano Loprieno, Consulente logistico di Cippà Trasporti SA, che ha illustrato la logistica dei trasporti e ribadito come la crisi del Mar Rosso continui a costringere le navi a circumnavigare l’Africa, allungando così i tempi e facendo esplodere i costi: oggi il transito da Genova a Nava Sheva, il principale porto container di Mumbai, è di circa 40 giorni (a fronte di 25 giorni via Mar Rosso) e il costo è quasi quadruplicato. Loprieno ha poi presentato i principali porti e aeroporti indiani e gli hub interni sui quali fare prosecuzioni fluviali o stradali e i relativi costi, per infine passare in rassegna la documentazione utile e i termini di resa (Incoterms) più appropriati.

A seguire, Paolo Gerli, esperto in materia brevettuale dello studio M. Zardi & Co., ha affrontato il tema dei diritti di proprietà intellettuale, con focus sulla tutela dei farmaci, ambito problematico per la relativa industria elvetica, e non solo. Gerli ha esposto la grande tradizione brevettuale nel Paese, le possibilità di brevettazione in campo farmaceutico, i relativi processi nonché  i limiti della legislazione indiana e dell’accordo di libero scambio appena siglato.

A chiudere l’evento è stato Roberto Gatti, CEO di Delvitech SA, azienda ticinese che sviluppa sistemi AOI di alto livello perfezionati con l’intelligenza artificiale e volti a rilevare gli errori e a migliorare la gestione dei tempi e dei costi nella produzione di schede elettroniche. A febbraio 2022, assieme all’indiana Velankani Group, ha costituito DelvitechAI Vision Systems India Pvt Ltd. Il sito produttivo, situato all’interno del Velankani Technology Park nella Electronics City di Bangalore, è pienamente operativo dall’autunno 2023. La presenza in India è stata infine rafforzata con la creazione di nuovi uffici e una struttura dimostrativa dedicata. La testimonianza di Gatti ha messo in luce il supporto ricevuto e le difficoltà riscontrate nell’attuazione del progetto.

Approvato il regolamento UE ecodesign

Il 27 maggio, il Consiglio dell’UE ha adottato la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che abolisce l’attuale direttiva 2009/125/CE.

Adottato dal Consiglio dell’UE il 27 maggio, il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea e si applicherà 24 mesi dopo l’entrata in vigore (trattandosi di un regolamento, non necessita di leggi nazionali di recepimento).

Esso introduce nuovi requisiti quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, norme riguardanti la presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, la rifabbricazione e il riciclaggio, l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale, nonché obblighi di informazione, tra cui un passaporto digitale di prodotto (con “informazioni accurate e aggiornate”, esso consentirà ai consumatori di “fare scelte di acquisto consapevoli”).

A differenza della direttiva 2009/125/CE, che si limita a stabilire i requisiti di efficienza energetica di 31 gruppi di prodotti, il regolamento ecodesign – come viene anche chiamato – si applicherà a quasi tutte le categorie di prodotti, compresi componenti e prodotti intermedi, partendo da settori molto importanti come acciaio, ferro, alluminio, tessile (principalmente abbigliamento e calzature), mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Il nuovo regolamento introdurrà un divieto diretto di distruzione di prodotti tessili e calzature invenduti (le PMI ne saranno temporaneamente escluse) e conferirà alla Commissione il potere di introdurre in futuro divieti analoghi per altri prodotti.

Italia: plastic tax rinviata al 2026, sugar tax da luglio con aliquote ridotte

È ancora una volta “affaire à suivre” per la plastic tax, la cui entrata in vigore è ora posticipata al 1° luglio 2026. Nessuna proroga invece per la sugar tax, che entrerà in vigore a luglio, come previsto, ma con aliquote ridotte.

Le modifiche sono state inserite nell’emendamento al Decreto legge “Superbonus”.

Per la plastic tax si tratta del settimo rinvio. Come anticipato nell’articolo Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax – Cc-Ti del 9 novembre 2023, la tassa andrà a colpire i manufatti in plastica monouso (i cosiddetti MACSI), nell’ordine di 0.45 euro per ogni chilo di prodotti in plastica monouso venduto o acquistato.

La sugar tax, che colpisce il consumo di bevande edulcorate analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) entrerà invece in vigore a luglio 2024, come previsto, ma inizialmente nella misura di 5 euro per ettolitro e a decorrere dal 1° luglio 2026 nella misura 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,13 rispettivamente 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sicurezza generale dei prodotti nell’UE

Dal 13 dicembre 2024 nell’Unione europea si applicherà il Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, con obblighi di conformità anche per i prodotti extra-UE.

A pochi mesi dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ricordiamo che lo stesso si applicherà in modo orizzontale ai prodotti immessi sul mercato unionale e non sottoposti a disposizioni specifiche che regolano la loro sicurezza o per gli aspetti che non sono specificamente regolati da tali disposizioni.

In aggiunta a quanto già illustrato nell’articolo “Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE” del 6 luglio 2023, segnaliamo che il regolamento 2023/988 amplia la cerchia dei soggetti responsabili. In particolare, stabilisce che l’obbligo generale di immettere o di mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri fa capo a tutti gli operatori economici stabiliti nell’Unione europea e intesi comeil fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato” (art. 3 par. 13).

Una delle principali novità introdotte dal regolamento 2023/988 è l’equiparazione tra le vendite online e offline: i prodotti venduti su siti web ubicati al di fuori dell’UE sottostanno al regolamento se tali siti si rivolgono a consumatori europei (art. 4). Nella sua “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, che fa riferimento al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, la Commissione specifica che “un’offerta di vendita è considerata destinata agli utilizzatori finali dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per determinare se un sito web ubicato all’interno o all’esterno dell’UE si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione si dovrà valutare la situazione caso per caso, tenendo conto di tutti i pertinenti fattori, quali le aree geografiche dove è possibile effettuare la consegna, le lingue disponibili utilizzate per le offerte e gli ordini, le possibilità di pagamento ecc.”. Per contro “il semplice fatto che il sito web degli operatori economici o degli intermediari sia accessibile nello Stato membro in cui l’utilizzatore finale è stabilito o domiciliato non è sufficiente”.

Unione europea: violare le sanzioni diventa reato

Approvata in via definitiva l’introduzione di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE.

Il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva il testo della direttiva europea che introduce reati e sanzioni per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’UE e modifica la direttiva (UE) 2018/1673. La nuova direttiva (UE) 2024/1226, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2024 ed entrerà in vigore 20 giorni più tardi. Gli Stati membri avranno 12 mesi per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

Azioni come aiutare a eludere un divieto di viaggio, commercializzare beni oggetto di misure restrittive o effettuare attività finanziarie vietate saranno considerate reati in tutti gli Stati membri (art. 3). Anche l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso in tali reati saranno punibili (art. 4).

Gli Stati membri dovranno garantire che la violazione delle misure restrittive dell’UE sia punibile con sanzioni penali effettive , proporzionate e dissuasive, diverse a seconda del reato. Le sanzioni per persone fisiche prevedono, tra gli altri, pene pecuniarie e detentive, ritiro di permessi e autorizzazioni, divieto di candidarsi a cariche pubbliche (art. 5). Le persone giuridiche potranno essere ritenute responsabili qualora un reato sia commesso da una persona che occupa una posizione preminente in seno all’organizzazione. In tali casi, le sanzioni potrà comprendere l’interdizione di esercitare un’attività commerciale e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività economiche così come pene pecuniarie fino ad un massimo del 5 % del fatturato globale totale o di 40 milioni di euro (artt. 6-7).

Il Perù aderisce al sistema ATA

A partire dal 30.04.2024

La Camera di Commercio di Lima (Lima Chamber of Commerce) è la 79° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane del Perù nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
  • materiale professionale

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA sono accettati per traffico postale
  2. I carnet ATA sono accettati per il transito
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano
  4. I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati
  6. I carnet ATA devono essere compilati in inglese o spagnolo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono compilati in un’altra lingua
  7. I carnet ATA sono accettati in Perù da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura
  8. Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane peruviane rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione

Identificare i rischi nella catena del valore

Crescono le pressioni sulle aziende da parte di clienti, investitori, governi e altri gruppi di interesse affinché adottino pratiche più trasparenti e in linea con gli standard internazionali di sostenibilità. Per aiutare le imprese che importano, esportano o hanno impianti di produzione all’estero a valutare i rischi sociali, ambientali e di governance nella catena del valore, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mette ora a disposizione lo strumento CSR Risk Check.

I rischi della catena di fornitura possono riguardare un’ampia gamma di questioni, come i diritti umani, l’ambiente o, ancora, la corruzione. È quindi importante che le aziende attuino procedure di due diligence che le aiutino ad evitare il più possibile un impatto negativo delle loro attività sulla società e sull’ambiente. Tuttavia, spesso le piccole e medie imprese (PMI) non dispongono delle risorse finanziarie e umane per effettuare un’analisi approfondita dei rischi o per assumere specialisti nella gestione degli stessi. Nell’ambito di un progetto pilota, la SECO mette quindi a loro disposizione uno strumento digitale che, con pochi clic, consente loro di individuare a quali rischi sono esposte le loro attività commerciali internazionali e come gestirli al meglio.

Lo strumento si chiama CSR Risk Check, è stato sviluppato dall’organizzazione MVO Nederland ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri olandese. La versione in lingua tedesca è stata realizzata in collaborazione con UPJ e con il Business and Human Rights Helpdesk dell’Agenzia tedesca per l’economia e lo sviluppo (AWE) ed è finanziata dal Ministero federale tedesco per la cooperazione economica e lo sviluppo (BMZ) e dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Poiché per la SECO si tratta di un progetto pilota, lo strumento è attualmente fruibile solo in inglese e tedesco.

Il CSR Risk Check fornisce in forma anonima e gratuita un elenco immediato di potenziali problemi sotto forma di valutazione del rischio per 250 Paesi e 400 prodotti, suggerisce possibili soluzioni per ridurre al minimo i rischi e fornisce ulteriori fonti di informazione. Esso serve altresì per implementare le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, recentemente aggiornate, e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

SPG-Svizzera: cumulo esteso alla Turchia

Il cumulo con materiali di origine norvegese nei Paesi in via di sviluppo e l’accettazione di dichiarazioni d’origine sostitutive norvegesi SPG con un riferimento al cumulo con materiali turchi sono possibili senza restrizioni.

In caso di cumulo con prodotti originari della Turchia, la prova di origine rilasciata per la Svizzera nel Paese in via di sviluppo in questione deve recare la dicitura “CUMUL TR” o “TR CUMULATION”. Se per uno stesso prodotto vengono utilizzati materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia, nella prova dell’origine devono essere inserite tutte le relative menzioni.

Per ulteriori ragguagli vedasi la Circolare D-31 nr. 071-15.3 TR dell’UDSC, aggiornata il 1° aprile 2024 (PDF, 137 kB)