La riforma del sistema dell’IVA nell’UE: Quick Fixes

Il presente articolo a firma di Bernardo Lamoni è il terzo aggiornamento inerente la riforma del sistema dell’IVA nell’UE. I contenuti di questo testo saranno integrati anche durante il corso di formazione “IVA: Cessioni intracomunitarie” in agenda il 19 novembre.

In data 4 dicembre 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una serie di misure urgenti, integrate nella normativa IVA comunitaria, denominate “Quick Fixes” e che riguardano quattro specifiche tematiche. Le misure sono finalizzate a migliorare il funzionamento pratico di determinate aree storicamente problematiche e saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 a tutti i soggetti passivi registrati ai fini IVA in uno Stato Membro dell’Unione Europea, senza distinzioni in base all’ubicazione della sede dell’attività operativa all’interno o all’esterno del territorio comunitario (1).

Di seguito le caratteristiche principali ed alcune osservazioni relative alle quattro misure adottate:

1 – Obbligo dell’acquirente di disporre di un numero di identificazione per le cessioni intracomunitarie

L’acquirente di una cessione intracomunitaria dovrà registrarsi ai fini dell’IVA in uno Stato diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni. Nel caso di una cessione intracomunitaria tra due operatori, l’acquirente sarà identificato nello Stato UE di destinazione dei beni.

L’adempimento di quest’obbligo rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare, per la cessione intracomunitaria, l’esenzione ad IVA nello Stato UE di partenza della spedizione.

L’attuale regime IVA prevede per il fornitore, l’obbligo di trasmissione dei dati alle autorità fiscali dello Stato UE di arrivo dei beni, attraverso l’inoltro degli elenchi riepilogativi. Tuttavia ad oggi, il mancato inoltro degli stessi comporta solamente l’applicazione di sanzioni, senza causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel caso di cessioni intracomunitarie debitamente comprovabili.

Le modifiche in oggetto prevedono che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un requisito sostanziale per il riconoscimento dell’esenzione all’IVA alle cessioni intracomunitarie (2).

2 – Creazione di disposizioni comuni inerenti alle prove documentali del trasferimento fisico delle merci nell’ambito delle cessioni intracomunitarie

Il fornitore di una cessione intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di normative locali.

A partire dal 1° gennaio 2020 saranno considerati elementi di prova:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, quali ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato UE

Nel caso in cui il trasporto sia organizzato dal venditore si presume avvenuto il trasferimento intracomunitario dei beni in presenza di almeno due elementi di prova non contradditori rilasciati da parti indipendenti dal venditore e dall’acquirente, di cui alla lettera a).

In via alternativa quando il venditore è in possesso di uno qualsiasi degli elementi probatori di cui alla lettera a), in combinazione con uno degli elementi probatori non contradditori di cui alla lettera b), che confermino il trasporto e che siano stati rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra e rispetto al venditore ed all’acquirente.

Inoltre, qualora il trasporto sia organizzato dall’acquirente occorrerà aggiungere come ulteriore elemento di prova, in aggiunta agli elementi prodotti secondo la combinazione summenzionata, una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati da quest’ultimo in un determinato altro Stato UE.

Si tratta delle uniche disposizioni che non saranno integrate nella direttiva comunitaria sull’IVA 2006/112/CE ma che andranno a modificare il regolamento UE 282/2011. In quest’ambito è rimasta tuttavia invariata la disposizione contenuta nella direttiva che delega agli Stati UE la scelta della documentazione probatoria (3). Questo principio è stato citato anche dalla Corte di Giustizia Europea (4).

Occorreranno quindi ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo degli attuali set documentali previsti in determinati Stati UE, come prove alternative, qualora la presunzione dell’avvenuto trasporto intracomunitario venisse rigettata da parte delle autorità fiscali, seguendo i nuovi criteri visti sopra (5).

Favorevoli in questo senso sono anche le note esplicative ai “Quick Fixes” (non vincolanti), che sono attualmente in fase di elaborazione da parte del Group of the Future of VAT, sottostante alla Direzione generale della fiscalità e dell’Unione doganale (TAXUD).

Infine il nuovo principio che esige che i documenti di trasporto intracomunitari debbano essere emessi da “parti indipendenti” andrebbe chiarito riguardo all’eventualità nella quale il trasporto dei beni sia effettuato con mezzi propri (esempio trasporto carburanti in autocisterne o in altri mezzi di trasporto) o con mezzi di trasporto di una società appartenente al medesimo gruppo.

3 – Disposizioni comuni in regime di “Call-off stock”

Le nuove disposizioni in regime di “Call-off stock” (conosciuto anche come “Consignment stock”), mirano ad evitare che un fornitore di uno stato UE, che detiene merci proprie in un altro Stato UE e le mette a disposizione di un suo cliente stabilito nel medesimo stato, debba anche identificarsi ad IVA nello Stato UE del cliente.

In una prima fase il trasferimento dei beni a destinazione del cliente, senza che vi sia passaggio di proprietà degli stessi, non ha rilevanza ai fini impositivi. Solamente al momento del prelevamento dei beni per le proprie necessità imprenditoriali da parte del cliente, si genererà una cessione intracomunitaria tra fornitore e cliente con relativo passaggio di proprietà. Evidentemente il trasferimento fisico intracomunitario dei beni ha già avuto luogo in precedenza.

Le attuali normative comunitarie sono per contro più articolate ed obbligano il fornitore a registrarsi nello Stato UE del cliente, poiché:

  • La spedizione della merce all’acquirente genera nello Stato UE del fornitore un trasferimento intracomunitario di beni “a sé stesso” in uscita, rilevante perciò ai fini IVA, da dichiarare con gli stessi criteri delle usuali cessioni intracomunitarie.
  • Il successivo l’arrivo della merce negli stabilimenti del cliente genera sempre per il fornitore un trasferimento di beni “a sé stesso” in entrata, pure rilevante ai fini IVA, da dichiarare con gli stessi criteri degli usuali acquisti intracomunitari nello Stato UE del cliente.
  • All’atto del successivo prelevamento dei beni da parte dell’acquirente si genererà la cessione rilevante ai fini dell’IVA che si qualificherà come cessione nazionale imponibile.

Va tuttavia precisato che alcuni Stati UE hanno già sviluppato misure di semplificazione personalizzate, attuabili solamente nel caso in cui lo Stato UE di controparte disponga di norme analoghe, allo scopo di evitare lacune di imposizione o doppie tassazioni.

A fronte di queste casistiche, si è quindi reso necessario formulare una solida base giuridica comune per permettere la sincronizzazione degli scambi commerciali di questo tipo e per evitare il rischio di eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia Europea, la quale non avrebbe avuto alcuna normativa comunitaria di appoggio se chiamata ad esprimersi sulle misure semplificative unilateralmente adottate da taluni Stati UE.

Le nuove disposizioni potrebbero quindi essere interessanti anche per soggetti passivi non UE che già dispongono di un magazzino merci in uno Stato UE e che vorrebbero evitare di doversi registrare anche in un altro Stato UE dove dispongono di merci proprie presso un loro cliente secondo il regime in oggetto.

A livello pratico le nuove norme in regime di “Call-off stock” implicano alcune misure di gestione di tipo organizzativo ed informatico che vanno affrontate per tempo. Se la società effettua già cessioni intracomunitarie propriamente dette, dove cioè la fatturazione della cessione intracomunitaria è direttamente collegata alla documentazione di trasporto, essa dovrà prevedere nuove misure per i presenti casi di cessioni intracomunitarie “differite”. In questo caso infatti la documentazione di trasporto sarà collegata ai beni inizialmente trasferiti e dovrà in un secondo momento essere abbinata ai beni successivamente fatturati, in modo frazionato, al momento del prelevamento da parte del cliente. Il tutto dovrà essere predisposto anche in senso inverso in caso di reso.

4 – Disposizioni concernenti le operazioni a catena tra tre operatori, quando il trasporto è organizzato dall’operatore intermedio

Le operazioni a catena, rientranti nel campo di applicazione della proposta in oggetto, sono caratterizzate da cessioni successive della stessa merce che viene trasferita da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Le operazioni a catena si differenziano dalle triangolazioni intracomunitarie (6) in quanto in quest’ultime l’operatore intermedio è identificato ad IVA in uno Stato UE terzo, che non deve quindi essere né lo Stato UE di partenza del trasporto delle merci, né lo Stato UE di destinazione delle stesse.

Nelle operazioni a catena tra tre operatori (A, B e C) l’assenza di disposizioni comunitarie aveva costretto varie volte i soggetti interessati a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea (CGE) per conoscere il trattamento ad IVA delle due cessioni. Nelle sue sentenze la CGE aveva stabilito che in un’operazione a catena potevano realizzarsi due scenari:

  1. qualora la prima cessione fosse stata quella collegata al trasporto delle merci (cessione intracomunitaria da A a B, esente da IVA), la seconda andava qualificata come cessione nazionale nello Stato UE di destinazione delle merci (cessione imponibile da B a C).
  2. viceversa, qualora la seconda cessione fosse stata quella collegata al trasporto delle merci (cessione intracomunitaria da B a C, esente da IVA), la prima andava qualificata come cessione nazionale nello Stato UE di partenza delle merci (cessione imponibile da A a B).

Per quanto riguarda i criteri da considerare al fine di stabilire quando si sarebbe verificato il primo o il secondo scenario, la GCE stabiliva che la risposta dipendeva da una valutazione globale di tutte le circostanze del singolo caso che doveva essere effettuata dal giudice nazionale.

In particolare occorreva determinare “il momento in cui il potere di disporre del bene come proprietario era stato trasferito al destinatario finale. Infatti, nell’ipotesi in cui il secondo trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario (cessione da B a C) avesse avuto luogo prima che fosse stato effettuato il trasporto intracomunitario, quest’ultimo non avrebbe più potuto essere imputato alla prima cessione in favore del primo acquirente.” In tal caso si sarebbe quindi realizzato il secondo scenario. Mentre nei rimanenti casi si sarebbe realizzato il primo scenario (7).

Questi criteri, di difficile realizzazione pratica, avevano generato parecchie insicurezze nelle amministrazioni fiscali dei vari Stati UE. Si è quindi reso necessario creare a livello di direttiva UE una nuova normativa più semplice e sicura.

I nuovi criteri, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che determinano la cessione intracomunitaria quando il trasporto è organizzato dal fornitore intermedio B in un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C), dipendono esclusivamente dall’utilizzo della partita IVA da parte di B e si possono così riassumere:

  • se B è identificato ad IVA nello Stato UE di arrivo dei beni, la cessione tra A e B qualificherà come intracomunitaria e la successiva cessione tra B e C sarà imponibile nello Stato UE di destinazione dei beni,
  • mentre se B comunica ad A la propria partita IVA dello Stato UE di partenza, la cessione tra B e C qualificherà come intracomunitaria e l’anteposta cessione tra A e B sarà imponibile nello Stato UE nel quale ha avuto origine la spedizione.

Pur trattandosi di un passo importante e utile per i numerosi operatori attivi in campo intracomunitario, occorre tuttavia considerare che in alcune specifiche situazioni, ad esempio nel mercato delle materie prime, le cessioni a catena avvengono spesso tra numerosi operatori in un lasso di tempo assai ridotto. Questa nuova normativa dovrebbe quindi senz’altro essere ulteriormente approfondita ed affinata al fine di considerare le reali molteplici casistiche che posso presentarsi.

Per contro non si è ritenuto necessario estendere a livello di normativa comunitaria le ipotesi nelle quali il trasporto sia organizzato dal primo fornitore A o dall’ultimo acquirente C. In questi casi, la regola generalmente adottata dagli Stati UE è la seguente:

  • se il trasporto è organizzato da A: la cessione da A a B si qualificherà come intracomunitaria, mentre la successiva cessione da B a C sarà imponibile ad IVA nello Stato UE di destinazione;
  • mentre se il trasporto è organizzato da C: la cessione da A a B sarà imponibile nello Stato UE di partenza dei beni, la successiva cessione da B a C si qualificherà come intracomunitaria.

Queste semplici regole sono state considerate talmente ovvie da parte della Commissione Europea da ritenere superflua la loro integrazione nella nuova normativa in oggetto (8). Tuttavia proprio di recente la Corte di Giustizia ha avuto modo di esprimersi su un caso di cessione a catena nella quale il trasporto dei beni era organizzato dall’ultimo acquirente, ribadendo ancora una volta il proprio orientamento, come descritto precedentemente, alla luce di una “valutazione globale di tutte le circostanze del singolo caso” (9).  Un vero peccato che anche quest’ultime regole non siano state conglobate nelle presenti “Quick Fixes”.

Testo a cura di
Bernardo Lamoni,
MA Business and Economics Università di Zurigo
Fiduciario commercialista, Rappresentante IVA
Via Bosia 13, 6900 Paradiso
Email



Riferimenti: 

  1. Direttiva UE 2018/1910, Regolamenti di esecuzione UE 2018/1909 e 2018/1912 pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE in data 7 dicembre 2018
  2. Art 138 Direttiva 2006/112/CE, modificato con decorrenza 1.1.2020
  3. Art 131 e Art 138, 1 della Direttiva 2006/112/CE
  4. Cfr. Sentenza CGE, causa C-26/16 del 14.06.2017 (Santogal)
  5. Cfr. nuovo Art 45 bis, cpv 2 Reg. n. 282/2011.
  6. Art 141 Direttiva 2006/112/CE
  7. Cfr ad esempio Sentenze CGE cause C-245/04 (EMAG) del 06.04.2006, oppure C-587/10 del 27.09.2012 (VSTR)
  8. Cfr. COM (2017) 569 final del 04.10.2017, versione italiana pag.12
  9. Sentenza CGE causa C-273/18 (Kursu Zeme) del 10.07.2019

I nuovi Incoterms 2020

La clausola DPU e altre novità per le regole internazionali di resa

Lo scorso 12 settembre la Camera di commercio internazionale (ICC) ha pubblicato le nuove clausole di resa Incoterms che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. È dal 1936 che l’ICC propone regole standard che definiscono gli obblighi e i rischi degli acquirenti in una compravendita internazionale. La nuova versione conferma l’attuale suddivisione delle 11 clausole: quelle per tutti i modi di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) e le regole applicabili solo per i trasporti marittimi o fluviali (FAS, FOB, CFR, CIF).

Il più grande cambiamento è sicuramente l’eliminazione del DAT (Delivered at Terminal), sostituito con il DPU (Delivered at Place Unloaded). DPU prevede la consegna della merce non più in un determinato punto, solitamente un terminal, ma in un qualsiasi luogo definito con la merce scaricata dal vettore. Con questa clausola il venditore si assume quindi il rischio non solo del trasporto, ma anche del suo scaricamento.

Anche la resa FCA ha avuto un’evoluzione. La versione 2020 prevede la possibilità per l’acquirente, in accordo con il venditore, di richiedere una polizza di carico che indichi che la merce è a bordo del vettore. Qualora vi sia una lettera di credito, il venditore potrà così avere il documento per poter emettere il credito documentario. Va rilevato che questo meccanismo è facoltativo e potrebbe far sorgere più problemi di quanti ne possa risolvere.

Vi sono cambiamenti anche per i termini assicurativi, CIF e CIP. Per la clausola marittima CIF è stato deciso lo statu quo mantenendo quindi un grado di copertura minima, la “C” secondo l’Istitute Cargo Clauses (fermo restando che le parti possono convenire un’assicurazione più completa). Nel caso della resa CIP invece, il venditore è tenuto a presentare una copertura assicurativa conforme alla clausola A, detto altrimenti una “all risk”, anche se venditore e acquirente possono accordarsi per un livello inferiore.

Infine, la versione 2020 inserisce per le clausole FCA, DAP, DPU E DDP la possibilità di utilizzare i propri mezzi di trasporto per lo spostamento delle merci, senza quindi dover far capo a un vettore terzo.

Articolo a cura di

Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

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Consigli utili per affrontare un nuovo mercato

L’individuazione di un nuovo mercato e la scelta del modello di elaborazione si basano sia su fattori interni all’azienda sia su fattori legati al mercato prescelto. A tal proposito, è innanzitutto opportuno conoscerlo da vicino.

Tastare il polso del mercato

Aggregarsi a viaggi di prospezione o ancora partecipare a fiere internazionali in qualità di espositori o visitatori consente di “sentire il polso” del mercato. Le opzioni sono diverse e la Cc-Ti e S-GE vi supportano volentieri: sapevate ad esempio che ad ottobre S-GE organizza un viaggio negli Emirati Arabi Uniti per le PMI attive nelle tecnologie per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, mentre a novembre la Cc-Ti terrà una missione economica multisettoriale a Shanghai? In alternativa, perché non esporre ad una fiera internazionale nel quadro di uno SWISS Pavilion ed approfittare della notorietà e visibilità del marchio “Svizzera.”?

Collaborare con un partner di vendita

Dopo aver acquisito le conoscenze fondamentali del mercato target, l’identificazione della modalità d’ingresso più adeguata è sicuramente una delle decisioni più difficili da affrontare, ma anche quella più strategica in quanto determina il successo o meno dell’intera operazione. Nell’accedere a un nuovo mercato, spesso la scelta ricade sul modello d’esportazione indiretta, ovvero sulla collaborazione con un partner commerciale locale (in generale un distributore) per beneficiare della sua rete di vendita, dei suoi clienti e della sua competenza. D’altra parte però, la vicinanza diretta al cliente finale viene meno e il controllo sulle attività per l’elaborazione del mercato spetta al partner. Deve quindi prima essere instaurato un rapporto di fiducia. La selezione del partner è una tappa fondamentale: andrebbe evitato di affidarsi al primo incontrato in fiera e che si dice entusiasta dei prodotti o servizi, sarebbe invece opportuno selezionare più candidati, esaminandoli sotto vari aspetti: dalla copertura del mercato alla solidità finanziaria, passando per il suo portafoglio di prodotti, la possibilità di gestire uno stock, le attività di marketing fornite o ancora, e se del caso, il servizio tecnico offerto. Nel formalizzare la collaborazione, sarebbe altresì opportuno fissare obiettivi periodici (di fatturato o di acquisizione di nuova clientela) e pattuire un periodo di prova.

Le possibilità di sondare il mercato sono molteplici, la scelta del partner di distribuzione è fondamentale. Fatevi consigliare. Siamo a disposizione.

Articolo a cura di

Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

La Cina e le sue curiosità

La Cc-Ti si appresta a tornare in Cina con una missione organizzata in collaborazione con la Città di Lugano, la Swiss Chinese Chamber of commerce, Swiss Centers China e S-GE. Vorremmo quindi cogliere l’occasione per dedicare uno spazio ai “do’s and dont’s” di questo Paese.

Nei contatti di business, per esempio, è importante arrivare puntuale agli incontri, non arrivare per tempo potrebbe essere percepito come estremamente irrispettoso. Salutare in cinese prima di iniziare la discussione è sempre apprezzato. È consigliato, inoltre, limitarsi a salutare verbalmente, invece di stringere la mano. Abbracciarsi o baciarsi non è comune in Cina, basta un leggero cenno col capo. Negli incontri di business non bisogna puntare subito al risultato, ma coltivare anche le relazioni. Non presentarsi mai a mani vuote! Durante qualsiasi tipo di incontro è uso scambiarsi regali in segno di gentilezza e amicizia. Quando qualcuno offre un regalo, accettarlo con entrambe le mani e utilizzarle entrambe mentre si offre il proprio. Il medesimo consiglio vale per il biglietto da visita. Fatto curioso: non regalare un orologio in quanto nella cultura cinese rimanda al funerale. Allo stesso modo, meglio evitare di offrire forbici e altri oggetti appuntiti poiché rappresentano il taglio delle relazioni. Unica eccezione è il tradizionale coltellino svizzero, sempre molto apprezzato dai Cinesi! In merito ai colori, rosso e oro sono di buon auspicio, mentre è meglio evitare di vestirsi di bianco in quanto in Cina è associato al lutto.

Al ristorante

Alle nostre latitudini è educazione finire quello che si ha nel piatto, in Cina è invece uso lasciare una piccola parte di cibo come segno di aver mangiato abbastanza. Provare tutto: è educazione assaggiare ogni piatto disponibile. Non bisogna lasciare la mancia infatti la maggior parte dei ristoranti non hanno una politica al riguardo e i camerieri sono spesso a disagio poiché è considerato un gesto sgarbato. Su una tavola cinese troverete sempre del pesce, è segno di buon auspicio.

Per concludere un’ultima curiosità, We-Chat è l’alternativa a Whatsapp ed è molto utilizzato, anche per i contatti lavorativi. La prima versione di We-Chat è stata distribuita nel 2011 e conta attualmente oltre 980 milioni di utenti. Non si tratta unicamente di un sistema di messaggistica, ma permette per esempio di completare transazioni online e trasferire denaro. Si può persino pagare il taxi con We-Chat.

Maggiori dettagli sulla missione in Cina di novembre 2019 sono disponibili qui o contattando il nostro International Desk.

Germania: principale partner per l’export elvetico

Continuano gli eventi Paese promossi dalla Cc-Ti in stretta collaborazione con Switzerland Global Enterprise volti a presentare le opportunità per le aziende ticinesi che desiderano esportare i loro prodotti all’estero. Dopo aver approfondito il Canada e il Giappone, il prossimo 19 settembre è il turno della Germania.

Potenza mondiale e leader delle nazioni europee, con i suoi oltre 80 milioni di cittadini la Germania è la terza nazione più grande al mondo in fatto di esportazioni. L’economia è sostenuta da grandi imprese multinazionali e da un’ampia base di piccole e medie imprese (il 99,3% di tutte le aziende, oltre il 60% dei posti di lavoro e il 47% del PIL). I tre stati federali del Baden-Württemberg, della Baviera e della Renania settentrionale-Vestfalia contribuiscono per oltre la metà del PIL.

Primo mercato d’esportazione per le imprese elvetiche, la Germania rappresenta un partner fondamentale per la sua vicinanza geografica e culturale. Non a caso, il volume commerciale della Svizzera con il Baden-Württemberg equivale a quello con la Cina. La Germania è un mercato importante soprattutto per l’industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica (industria MEM) nonché per il settore dell’industria farmaceutica. Come per tutte le nicchie tedesche, il mercato si presenta già molto attivo e per potersi posizionare in qualità di leader, gli esportatori svizzeri devono sottolineare l’unicità e la qualità “Swiss Made” dei loro prodotti. Il prezzo inoltre è un fattore fondamentale per poter introdursi con successo nel mercato.

Durante l’incontro informativo previsto al Gran Hotel Villa Castagnola e al quale sono invitate tutte le aziende interessate, i partecipanti verranno sensibilizzati sulla situazione macroeconomica della Germania, sulle opportunità d’affari nonché sulle problematiche commerciali più ricorrenti. Infine, come di consueto, grazie alla collaborazione con Switzerland Global Enterprise (S-GE), vi è la possibilità di fissare dei colloqui individuali gratuiti per una consulenza mirata durante la giornata.

Articolo a cura di

Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

Le sfide nell’export

Trovare il giusto partner nel paese di destinazione è la maggiore sfida con cui si confrontano le PMI svizzere nell’ambito dell’esportazione di beni e servizi, secondo un’indagine condotta da Switzerland Global Enterprise (S-GE). Al secondo posto si situa la commercializzazione di beni o servizi e al terzo la creazione di una rete di contatti.

Anche le oscillazioni delle valute e il superamento delle barriere commerciali rappresentano una difficoltà per le PMI, mentre al momento attuale sono meno rilevanti le differenze culturali e i problemi nell’applicazione degli accordi di libero scambio.

La metà delle PMI dichiara di aver creato le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’export all’interno dell’impresa, mentre un quarto si affida al know-how di esperti esterni all’azienda o a consulenti. Il 9% cerca invece di aggirare gli ostacoli.

Nell’esportazione di beni e servizi possono risiedere notevoli insidie. Infatti, un terzo delle PMI intervistate conferma di avere già rinunciato a un progetto di esportazione perché determinate sfide non erano superabili, mentre più della metà della PMI afferma di non aver mai avuto questo problema. In questo contesto le barriere commerciali stanno assumendo un ruolo vieppiù importante: a titolo di esempio, il 31% delle PMI intervistate ribadisce che nel commercio con gli USA vi sono ora maggiori ostacoli.

Crescita dinamica delle esportazioni dell’industria farmaceutica

Il barometro delle esportazioni di Credit Suisse si situa al punto più basso da ottobre 2013 con 0,35 punti e quindi nettamente sotto la media a lungo termine di 1,0 punti. Ciononostante Credit Suisse prevede globalmente una crescente richiesta di beni svizzeri da esportare, anche se non a livello dello scorso anno. In Europa, secondo Credit Suisse, la richiesta si è perlomeno stabilizzata mentre negli USA rimane un po’ più fosca.

Tra i settori analizzati spicca l’industria farmaceutica che continua a registrare una crescita dinamica nell’esportazione (+10,1% nel primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), contribuendo in tal modo nettamente all’aumento delle esportazioni di beni dalla Svizzera, in particolare verso gli USA e l’Olanda.

Anche Switzerland Global Enterprise (S-GE) registra un sentimento migliore presso le PMI in relazione alle esportazioni. La metà delle PMI intervistate prevede maggiori esportazioni nel 3. trimestre e la Germania resta di gran lunga il mercato di destinazione più importante verso cui l’83% delle PMI intende esportare beni o servizi. Seguono la Francia, l’Austria e gli USA e in seguito l’Italia, la Cina, l’Olanda e la Spagna. Tra i nuovi paesi di destinazioni verso cui esportare, le PMI hanno indicato in particolare la Russia, gli Stati del Golfo, la Scandinavia e il Giappone.

Altre informazioni a riguardo: sondaggio di Switzerland Global Enterprise; ricerca del Credit Suisse 

 

Articolo a cura di
Roberto Gagliardi, Responsabile Trade Finance
Credit Suisse (Svizzera) SA, Regione Ticino

I trasporti eccezionali e le sfide quotidiane

I trasporti eccezionali sono quei mezzi che viaggiano con carichi che eccedono i limiti di sagoma o di massa arrivando anche oltre le 40 tonnellate e che vengono accompagnati da una scorta con lampeggianti accesi.

Cosa occorre e come si gestiscono i trasporti eccezionali? Si necessita molta esperienza e soprattutto la conoscenza delle lingue nazionali e l’inglese.

Sono 2 i fattori determinanti nell’organizzazione di questi trasporti:

  1. Il mezzo di trasporto: gli operatori devono studiare le dimensioni e il peso della merce per decidere il camion, la nave o l’aereo più idoneo al trasporto. Nel trasporto stradale si deve scegliere attentamente il tipo di rimorchio da utilizzare. I criteri base sono l’altezza del rimorchio da terra, il numero di assali per la distribuzione del peso, la lunghezza.
  1. L’itinerario: una volta scelto tipo di mezzo si studia l’itinerario migliore e adatto alle dimensioni del nostro trasporto. Se pesante si valuta la portata dei ponti, se ingombrante si calcolano le dimensioni delle gallerie, dei cantieri e la larghezza delle strade.

Con il mezzo giusto e l’itinerario ideale si inizia la fase della richiesta delle autorizzazioni di trasporto. Ogni Nazione ha la sua modalità di rilascio dei permessi; in Svizzera gli enti principali per il rilascio dei permessi sono l’USTRA e i Cantoni. Le tempistiche per l’ottenimento dei permessi possono durare da pochi giorni a un mese, a dipendenza delle dimensioni e delle Nazioni dove viene fatta la richiesta.

I trasporti particolarmente ingombranti o pesanti necessitano di scorte di polizia. L’abilità sta nel sincronizzazione al meglio le scorte tra i Cantoni e le Nazioni: in questo i nostri collaboratori sono veramente speciali. L’obiettivo è arrivare a destino nel modo più veloce e fluido possibile.

Un viaggio, un esempio

Una commessa molto impegnativa e stimolante è stata l’organizzazione del trasporto di un impianto di verniciatura dalla Germania alla Svezia. Per il trasporto dell’intero impianto sono stati mobilitati oltre 50 automezzi. Le dimensioni erano variegate: alcuni camion erano larghi fino a 5 metri.

L’itinerario era molto complesso e differenziato e per arrivare a destinazione è stato necessario utilizzare diversi metodi di trasporto: Camion – Chiatta – Nave – Camion.

Si è partiti da tre diversi luoghi in Germania con i camion fino al porto fluviale di Dresda. A Dresda le merci sono state trasbordate sulle chiatte che hanno navigato fino al porto marittimo di Amburgo. Ad Amburgo le merci sono state trasbordate su una nave con destinazione sul porto di Oskarshamm in Svezia. Arrivati al porto abbiamo di nuovo trasbordato le merci sui camion fino allo stabilimento del destinatario sempre nella città di Oskarshamn
L’intera operazione era suddivisa in 3 spedizioni separate (15-18 camion per volta). La fase di progettazione e contrattualizzazione è stata intensa e ha richiesto la messa in campo di numerose competenze tecniche.

La “mediazione” tra le parti, per coordinare le singole esigenze, è stata indubbiamente la porzione più impegnativa dell’intera operazione, ma anche la più affascinante ed emozionante. La consegna dell’ultimo camion in Svezia ha lasciato un senso di soddisfazione che è andato oltre ogni aspettativa puramente professionale.

In questi trasporti coinvolgere il proprio spedizioniere, in fase di stesura del contratto di fornitura, è estremamente importante per evitare sorprese indesiderate. Lo spedizioniere deve essere un partner competente che aiuta le aziende nella gestione logistica, doganale e di trasporto. È un “angelo custode” che insieme fa in modo che le vostre merci arrivino a destino pronte per essere finalmente utilizzate.

 

Testo a cura di


Angelo Betto 
Direttore Operativo Cippà Trasporti SA – Chiasso

 

 

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Corso di formazione “L’ABC dell’export: Le diverse modalità di trasporto di merci“, mercoledì 9 ottobre 2019, relatore: Maikol Soares, Cippà Trasporti SA

L’apertura dei mercati esteri

L’apertura di nuovi mercati acquisisce un’importanza sempre maggiore per le piccole e medie imprese (PMI) svizzere al fine di assicurare la continuità della loro attività, incrementare il loro fatturato ed anche il loro prestigio.

Un buon posizionamento sulla piazza elvetica non è garanzia di un successo rapido all’estero, ma è un buon punto di partenza: vale infatti la pena sviluppare in Svizzera una solida base di esperienze, know-how e fatturato prima di aprirsi oltre i confini nazionali.

Esportare o internazionalizzare?

La complessità del prodotto o del servizio, l’intensità delle relazioni con i propri clienti, l’onere in fatto di logistica, la necessità di disporre di un servizio clienti o le aspettative legate al business internazionale influenzano la scelta della presenza aziendale all’estero. Le PMI che acquisiscono i clienti internazionali direttamente dalla Svizzera o lavorano in stretto contatto con partner locali operano con un “modello di export”, quelle che invece elaborano il mercato estero direttamente in loco, delocalizzando alcune attività della catena del valore, quali la vendita, il marketing o la logistica operano invece con un “modello di internazionalizzazione”.

Non vi è un modello giusto o sbagliato per l’elaborazione dei mercati esteri. Le domande da porsi sono diverse e vanno dalla conoscenza del Paese alle proprie capacità economiche sino alla fattibilità o meno di gestire i propri clienti internazionali dalla Svizzera.

Primo passo: individuare il mercato

Il primo passo da effettuare è sicuramente quello di individuare un mercato target. Un errore comune a molte aziende è infatti quello di investire tempo e denaro sparando nel mucchio, con l’obiettivo di trovare contemporaneamente clienti, ad esempio, in Cina, Giappone e Corea, senza una minima roadmap e strategia. Un secondo errore comune è la mancanza di un’analisi delle dimensioni del mercato e del suo funzionamento, delle caratteristiche e delle esigenze dei potenziali clienti, dei canali di distribuzione esistenti, dei concorrenti nonché dei prezzi di vendita e dei margini. Nella riflessione vanno altresì integrate valutazioni sulla distanza geografica, le barriere culturali e linguistiche, gli ostacoli normativi e legali.

Esaminare l’attrattività e l’accessibilità di un mercato sono aspetti fondamentali. Cc-Ti e S-GE vi supportano in questo senso con missioni economiche volte a farvi toccare con mano nuove realtà e ad incontrare potenziali partner, oppure con analisi di mercato specifiche, verifiche mirate e ricerche di partner vere e proprie.

Articolo a cura di

Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

Qualità svizzera, design italiano

Si conclude  la prima parte del nostro viaggio “Oltre i confini” alla scoperta delle aziende volte all’internazionalizzazione. In questa puntata incontriamo Stefania Padoan, CEO di Padoan Swiss. La trasmissione riprenderà nel mese di autunno su Teleticino.

Un’azienda italiana leader nel suo settore dà vita a una nuova società commerciale e per farlo sceglie la Svizzera e, più precisamente, il Grigioni italiano. Nasce così Padoan Swiss e la sua storia ce la racconta l’amministratrice Stefania Padoan. Si tratta di una realta consolidata in Svizzera che produce serbatoi idraulici per veicoli industriali e che esporta in oltre 50 Paesi.

Buona visione!

 

Relazioni tra Svizzera e Cina: solide basi per il commercio bilaterale

La Cc-Ti mantiene viva l’attenzione per la Cina e partecipa attivamente alle occasioni d’incontro che si focalizzano sul Paese asiatico.

Proprio in questo ambito Valentina Rossi (Responsabile del Servizio Export) e Chiara Crivelli (Responsabile dell’International Desk) sono state invitate a partecipare al convegno “Britalks – Belt and Road Initiative Talks”, primo capitolo di una serie di incontri che mirano a presentare diversi punti di vista sul progetto denominato “BRI o nuova Via della seta” – il più grande progetto infrastrutturale del secolo con cui la Repubblica Popolare Cinese si avvicina a Europa, Africa e al resto dell’Asia. Le due rappresentanti della Cc-Ti hanno quindi avuto modo di esporre la prospettiva elvetica, e in particolare del Ticino, nei confronti della Cina e dell’iniziativa Belt and Road. Valentina Rossi ha introdotto la presentazione sottolineando l’importanza generale degli Accordi di libero scambio (ALS) per la Svizzera. Il nostro Paese ha di fatto una forte vocazione internazionale per la sua economia: un franco su due è infatti guadagnato all’estero. La politica di libero scambio della Svizzera mira a migliorare le condizioni quadro che governano le relazioni economiche con i partner importanti. L’obiettivo è garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati internazionali il più possibile privo di ostacoli e di discriminazioni rispetto a quello di cui beneficiano i principali concorrenti. Interessante notare che oggi oltre il 75% delle esportazioni svizzere è regolato da Accordi di libero scambio (> 55% ALS CH-UE, ca. 20% da ALS con altri Stati). È importante ricordare che gli accordi di libero scambio non regolano solo la circolazione delle merci con l’abolizione o la riduzione dei dazi doganali ma anche la protezione della proprietà intellettuale, il commercio dei servizi, la protezione degli investimenti, l’accesso agli appalti pubblici e altre misure.

Accordo bilaterale Svizzera – Cina

Valentina Rossi ha in seguito presentato più nel dettaglio l’Accordo di libero scambio con la Cina, le cui trattative sono iniziate nel luglio 2007. Dopo vari round di incontri tra i due Paesi, il 6 luglio 2013 vi è stata la firma dell’ALS e il 1 luglio 2014 la sua entrata in vigore. I negoziati hanno portato a un accordo di libero scambio completo, snello e comprensibile. Esso contiene disposizioni sul commercio (prodotti industriali e agricoli), regole d’origine e procedure doganali, disposizioni varie a livello fito-sanitario, tecniche, nel campo dei servizi, della proprietà intellettuale e della concorrenza. Ma anche di trasparenza negli appalti pubblici, di norme ambientali e di lavoro. In merito alla parte relativa all’origine della merce e dei dazi è interessante come questo trattato abbia un’applicazione graduale degli sgravi sui tributi doganali basata su 15 anni. Ad oggi, 2019, l’ALS non è quindi ancora pienamente entrato in vigore, ma per alcune tipologie di merci i dazi sono ridotti quasi della metà. In totale, sono l’82% dei prodotti svizzeri che sono stati toccati dall’ALS. Da parte svizzera invece, il 99.7% dei prodotti cinesi ha subito una riduzione (o un’abolizione) diretta.

…dopo cinque anni

La Svizzera è l’unico Paese dell’Europa continentale che dispone di un vasto accordo di libero scambio con la Cina. Al quinto anno dalla stipulazione dell’accordo, l’Università di San Gallo, in collaborazione con le Scuole universitarie professionali cinesi University of International Business and Economics e Nanjing University, ha analizzato per la prima volta gli effetti economici dell’accordo di libero scambio. I risultati del Sino-Swiss FTA – 2018 Academic Evaluation Report mostrano che, grazie alla riduzione dei dazi sulle esportazioni e sulle importazioni, i settori industriali di entrambi i Paesi beneficiano di risparmi potenziali pari a varie centinaia di milioni di franchi. Ciononostante, non tutte le imprese utilizzano pienamente l’accordo di libero scambio. Dalla sua entrata in vigore le aziende cinesi hanno sfruttato circa il 42% del potenziale di risparmio, anche se per taluni prodotti, come motori elettrici o bollitori, i tassi di utilizzo sono già elevati.

L’incentivo per le imprese svizzere ad utilizzare l’accordo di libero scambio è quindi in costante aumento, con tassi di utilizzo già intorno al 44%. Solo nel 2017, i risparmi doganali superavano i 100 milioni di franchi per entrambi i Paesi. Sono soprattutto l’industria meccanica, il settore medtech e orologiero ad annoverarsi tra i settori che usufruiscono maggiormente dell’accordo di libero scambio.

Da un’indagine condotta tra le imprese svizzere e cinesi nell’ambito del rapporto emerge anche che molte imprese hanno consapevolmente deciso di non utilizzare l’accordo di libero scambio. Circa il 40% delle imprese svizzere intervistate utilizzano l’ALS. I motivi per cui le aziende non utilizzano o utilizzano solo parzialmente l’ALS sono molteplici. Vengono menzionate soprattutto le difficoltà nel rispettare le regole dell’origine, perché si può usufruire dell’ALS solo se è possibile comprovare che una parte significativa del valore di un prodotto è generata in Svizzera.

La Cina gioca un ruolo sempre più importante nella rete commerciale mondiale delle aziende anche del Canton Ticino, risulta infatti evidente come l’export ticinese in Cina sia praticamente aumentato di circa il 30%. Il Cantone più virtuoso ad aver “sfruttato” l’accordo con la Cina è stato San Gallo dove le esportazioni sono cresciute del 40% mentre le importazioni hanno registrato un +7%.

La Svizzera e la Belt and Road

Il 29 aprile 2019 il presidente della Confederazione Ueli Maurer è stato ricevuto in visita di Stato dal presidente cinese Xi Jinping. I colloqui hanno trattato i lavori di estensione dell’accordo di libero scambio, la progressiva apertura della Cina nel settore finanziario e le condizioni quadro bilaterali per la collaborazione in questo settore nonché la governance multilaterale. La delegazione svizzera si è detta a favore della risoluzione dei conflitti nel settore del commercio multilaterale. Le due parti hanno firmato un memorandum d’intesa incentrato sulla finanza e sull’economia nel contesto dell’iniziativa Belt and Road. Esso ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione dei due Stati in materia di commercio, investimenti e finanziamento di progetti in Paesi terzi situati lungo le vie della BRI.

Chiara Crivelli e Valentina Rossi durante la loro presentazione

Cc-Ti e Cina

Nella seconda parte della presentazione Chiara Crivelli ha attirato l’attenzione della platea, accorsa numerosa all’evento, sulle relazioni della Cc-Ti con la Cina. La Cc-Ti ha iniziato a sondare in maniera concreta il mercato cinese recentemente. A fine ottobre 2017 la Camera di commercio ricevette una delegazione della città di Shenzhen, con a capo il Presidente della Camera generale di commercio di Shenzhen. Gli scambi durante l’incontro furono altamente proficui e la Cc-Ti decise così di sfruttare le ottime sinergie che si erano create per organizzare la sua prima missione in Cina. In stretta collaborazione con la Città di Lugano, è stata così organizzata una missione nel novembre 2018. L’intenso programma prevedeva una prima parte nella città di Shenzhen – considerata la capitale Hi-Tech del Paese – e una seconda parte a Shanghai, centro commerciale e finanziario della Cina continentale.

A Shenzhen la delegazione, composta da imprenditori di settori diversi, ha avuto modo visitare la “China Hi-Tech Fair”, fiera di importanza internazionale. Durante la visita la Cc-Ti ha firmato un accordo di collaborazione con la Camera di commercio di Shenzhen e di visitare la sede centrale dell’azienda BYD (il maggior produttore cinese di veicoli elettrici, la cui esperienza è iniziata negli anni ’90 con la produzione delle batterie per i famosi cellulari NOKIA) e a SVV (Shenzhen Valley Ventures), azienda innovativa nel settore del 3D printing e prototyping.

Da Shenzhen la delegazione si è spostata a Shanghai. Il programma prevedeva un’interessante visita allo Swiss Center che si trova nella Free Trade Zone della città, sede di diverse aziende svizzere che da qui possono facilmente accedere al mercato cinese e agli altri mercati asiatici vicini. La missione è stata molto positiva ed è stato importante vedere con i propri occhi come si sta sviluppando la Cina, nazione che occupa un ruolo fondamentale a livello mondiale. L’economia cinese riserva ancora un considerevole potenziale, confermato pure dalla missione della Cc-Ti. Le opportunità si trovano soprattutto nel settore dei beni di lusso, dell’Hi-Tech, dell’elettronica e dell’e-commerce. Gli imprenditori che hanno seguito la Cc-Ti a Shenzhen e Shanghai hanno potuto toccare con mano la dinamicità di questo mercato ed incontrare possibili partner cinesi. Le missioni organizzate dalla Cc-Ti mirano infatti a dare un supporto concreto per costruire nuovi sbocchi di business all’estero.

Dopo il grande interesse dell’anno scorso, la Cc-Ti torna in Cina con una missione a Shanghai, dal 4 al 9 novembre 2019. Parte nevralgica del viaggio sarà la visita alla “China International Import Expo”, nella quale è previsto anche un padiglione svizzero. La fiera, promossa dal Ministero del commercio cinese, mira a rendere accessibili i prodotti internazionali sul mercato interno cinese e rientra nella promozione dell’iniziativa Belt and Road. Il progetto “la Nuova via della seta” può quindi essere vista come un’opportunità per promuovere le connessioni commerciali.

La Cina è quindi un mercato su cui la Camera di commercio del Cantone Ticino si sta focalizzando e mira a sviluppare le sinergie anche in futuro. Vista l’attualità del progetto Belt and Road, si prevede infatti l’organizzazione di un evento al fine di approfondire questa tematica.