Approvato il regolamento UE ecodesign

Il 27 maggio, il Consiglio dell’UE ha adottato la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che abolisce l’attuale direttiva 2009/125/CE.

Adottato dal Consiglio dell’UE il 27 maggio, il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea e si applicherà 24 mesi dopo l’entrata in vigore (trattandosi di un regolamento, non necessita di leggi nazionali di recepimento).

Esso introduce nuovi requisiti quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, norme riguardanti la presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, la rifabbricazione e il riciclaggio, l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale, nonché obblighi di informazione, tra cui un passaporto digitale di prodotto (con “informazioni accurate e aggiornate”, esso consentirà ai consumatori di “fare scelte di acquisto consapevoli”).

A differenza della direttiva 2009/125/CE, che si limita a stabilire i requisiti di efficienza energetica di 31 gruppi di prodotti, il regolamento ecodesign – come viene anche chiamato – si applicherà a quasi tutte le categorie di prodotti, compresi componenti e prodotti intermedi, partendo da settori molto importanti come acciaio, ferro, alluminio, tessile (principalmente abbigliamento e calzature), mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Il nuovo regolamento introdurrà un divieto diretto di distruzione di prodotti tessili e calzature invenduti (le PMI ne saranno temporaneamente escluse) e conferirà alla Commissione il potere di introdurre in futuro divieti analoghi per altri prodotti.

Italia: plastic tax rinviata al 2026, sugar tax da luglio con aliquote ridotte

È ancora una volta “affaire à suivre” per la plastic tax, la cui entrata in vigore è ora posticipata al 1° luglio 2026. Nessuna proroga invece per la sugar tax, che entrerà in vigore a luglio, come previsto, ma con aliquote ridotte.

Le modifiche sono state inserite nell’emendamento al Decreto legge “Superbonus”.

Per la plastic tax si tratta del settimo rinvio. Come anticipato nell’articolo Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax – Cc-Ti del 9 novembre 2023, la tassa andrà a colpire i manufatti in plastica monouso (i cosiddetti MACSI), nell’ordine di 0.45 euro per ogni chilo di prodotti in plastica monouso venduto o acquistato.

La sugar tax, che colpisce il consumo di bevande edulcorate analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) entrerà invece in vigore a luglio 2024, come previsto, ma inizialmente nella misura di 5 euro per ettolitro e a decorrere dal 1° luglio 2026 nella misura 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,13 rispettivamente 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sicurezza generale dei prodotti nell’UE

Dal 13 dicembre 2024 nell’Unione europea si applicherà il Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, con obblighi di conformità anche per i prodotti extra-UE.

A pochi mesi dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ricordiamo che lo stesso si applicherà in modo orizzontale ai prodotti immessi sul mercato unionale e non sottoposti a disposizioni specifiche che regolano la loro sicurezza o per gli aspetti che non sono specificamente regolati da tali disposizioni.

In aggiunta a quanto già illustrato nell’articolo “Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE” del 6 luglio 2023, segnaliamo che il regolamento 2023/988 amplia la cerchia dei soggetti responsabili. In particolare, stabilisce che l’obbligo generale di immettere o di mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri fa capo a tutti gli operatori economici stabiliti nell’Unione europea e intesi comeil fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato” (art. 3 par. 13).

Una delle principali novità introdotte dal regolamento 2023/988 è l’equiparazione tra le vendite online e offline: i prodotti venduti su siti web ubicati al di fuori dell’UE sottostanno al regolamento se tali siti si rivolgono a consumatori europei (art. 4). Nella sua “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, che fa riferimento al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, la Commissione specifica che “un’offerta di vendita è considerata destinata agli utilizzatori finali dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per determinare se un sito web ubicato all’interno o all’esterno dell’UE si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione si dovrà valutare la situazione caso per caso, tenendo conto di tutti i pertinenti fattori, quali le aree geografiche dove è possibile effettuare la consegna, le lingue disponibili utilizzate per le offerte e gli ordini, le possibilità di pagamento ecc.”. Per contro “il semplice fatto che il sito web degli operatori economici o degli intermediari sia accessibile nello Stato membro in cui l’utilizzatore finale è stabilito o domiciliato non è sufficiente”.

Unione europea: violare le sanzioni diventa reato

Approvata in via definitiva l’introduzione di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE.

Il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva il testo della direttiva europea che introduce reati e sanzioni per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’UE e modifica la direttiva (UE) 2018/1673. La nuova direttiva (UE) 2024/1226, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2024 ed entrerà in vigore 20 giorni più tardi. Gli Stati membri avranno 12 mesi per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

Azioni come aiutare a eludere un divieto di viaggio, commercializzare beni oggetto di misure restrittive o effettuare attività finanziarie vietate saranno considerate reati in tutti gli Stati membri (art. 3). Anche l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso in tali reati saranno punibili (art. 4).

Gli Stati membri dovranno garantire che la violazione delle misure restrittive dell’UE sia punibile con sanzioni penali effettive , proporzionate e dissuasive, diverse a seconda del reato. Le sanzioni per persone fisiche prevedono, tra gli altri, pene pecuniarie e detentive, ritiro di permessi e autorizzazioni, divieto di candidarsi a cariche pubbliche (art. 5). Le persone giuridiche potranno essere ritenute responsabili qualora un reato sia commesso da una persona che occupa una posizione preminente in seno all’organizzazione. In tali casi, le sanzioni potrà comprendere l’interdizione di esercitare un’attività commerciale e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività economiche così come pene pecuniarie fino ad un massimo del 5 % del fatturato globale totale o di 40 milioni di euro (artt. 6-7).

Il Perù aderisce al sistema ATA

A partire dal 30.04.2024

La Camera di Commercio di Lima (Lima Chamber of Commerce) è la 79° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane del Perù nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
  • materiale professionale

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA sono accettati per traffico postale
  2. I carnet ATA sono accettati per il transito
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano
  4. I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati
  6. I carnet ATA devono essere compilati in inglese o spagnolo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono compilati in un’altra lingua
  7. I carnet ATA sono accettati in Perù da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura
  8. Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane peruviane rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione

Identificare i rischi nella catena del valore

Crescono le pressioni sulle aziende da parte di clienti, investitori, governi e altri gruppi di interesse affinché adottino pratiche più trasparenti e in linea con gli standard internazionali di sostenibilità. Per aiutare le imprese che importano, esportano o hanno impianti di produzione all’estero a valutare i rischi sociali, ambientali e di governance nella catena del valore, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mette ora a disposizione lo strumento CSR Risk Check.

I rischi della catena di fornitura possono riguardare un’ampia gamma di questioni, come i diritti umani, l’ambiente o, ancora, la corruzione. È quindi importante che le aziende attuino procedure di due diligence che le aiutino ad evitare il più possibile un impatto negativo delle loro attività sulla società e sull’ambiente. Tuttavia, spesso le piccole e medie imprese (PMI) non dispongono delle risorse finanziarie e umane per effettuare un’analisi approfondita dei rischi o per assumere specialisti nella gestione degli stessi. Nell’ambito di un progetto pilota, la SECO mette quindi a loro disposizione uno strumento digitale che, con pochi clic, consente loro di individuare a quali rischi sono esposte le loro attività commerciali internazionali e come gestirli al meglio.

Lo strumento si chiama CSR Risk Check, è stato sviluppato dall’organizzazione MVO Nederland ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri olandese. La versione in lingua tedesca è stata realizzata in collaborazione con UPJ e con il Business and Human Rights Helpdesk dell’Agenzia tedesca per l’economia e lo sviluppo (AWE) ed è finanziata dal Ministero federale tedesco per la cooperazione economica e lo sviluppo (BMZ) e dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Poiché per la SECO si tratta di un progetto pilota, lo strumento è attualmente fruibile solo in inglese e tedesco.

Il CSR Risk Check fornisce in forma anonima e gratuita un elenco immediato di potenziali problemi sotto forma di valutazione del rischio per 250 Paesi e 400 prodotti, suggerisce possibili soluzioni per ridurre al minimo i rischi e fornisce ulteriori fonti di informazione. Esso serve altresì per implementare le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, recentemente aggiornate, e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

SPG-Svizzera: cumulo esteso alla Turchia

Il cumulo con materiali di origine norvegese nei Paesi in via di sviluppo e l’accettazione di dichiarazioni d’origine sostitutive norvegesi SPG con un riferimento al cumulo con materiali turchi sono possibili senza restrizioni.

In caso di cumulo con prodotti originari della Turchia, la prova di origine rilasciata per la Svizzera nel Paese in via di sviluppo in questione deve recare la dicitura “CUMUL TR” o “TR CUMULATION”. Se per uno stesso prodotto vengono utilizzati materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia, nella prova dell’origine devono essere inserite tutte le relative menzioni.

Per ulteriori ragguagli vedasi la Circolare D-31 nr. 071-15.3 TR dell’UDSC, aggiornata il 1° aprile 2024 (PDF, 137 kB)

L’accesso al Sud−Est asiatico passa da Singapore

L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), terza economia d’Asia e quinta a livello mondiale, è costituita da dieci Nazioni sempre più integrate nelle catene del valore globali, anche grazie ad una rete significativa di accordi di libero scambio, tra cui il Partenariato economico globale regionale (RCEP), che istituisce la zona di libero scambio più estesa al mondo e genera circa il 30% del PIL globale.

Questa regione, caratterizzata da una rapida crescita, è ricca di potenziale, ma presenta anche notevoli disparità di sviluppo e reddito, una varietà di culture, lingue e religioni, e un dedalo normativo in cui è difficile orientarsi. In un’area estremamente eterogenea e con significative barriere all’entrata, Singapore emerge come porta d’ingresso privilegiata. Le opportunità offerte dalla regione e il ruolo faro di Singapore sono stati al centro di un business breakfast organizzato dal Gruppo Fidinam in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) e la Città di Lugano.

L’evento, moderato da Alex Chung, Delegato alle relazioni con l’Asia per conto della Città di Lugano, ha preso l’avvio con i saluti di benvenuto di Roberto Grassi, CEO del Gruppo Fidinam, che ha evidenziato come, nonostante uno scenario attuale caratterizzato da instabilità geopolitica, rischi di deglobalizzazione e frammentazione nonché da tendenze di nearshoring o reshoring, non si possa non considerare i mercati in crescita dell’ASEAN e il ruolo svolto da Singapore nella regione.

Anche la Svizzera, conferma Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale alla Cc-Ti, guarda con crescente interesse al Sud-Est asiatico: oltre ad una strategia regionale specifica elaborata dal Consiglio federale per gli anni 2023-2026, la Confederazione ha in essere accordi di libero scambio con Singapore, Filippine e Indonesia e negoziati in corso con Malaysia, Vietnam e Thailandia. Gli scambi commerciali con i Paesi dell’ASEAN sono aumentati negli anni, ma restano ancora modesti (3,3% del commercio estero svizzero). Nella regione, è Singapore a fare la differenza: è la quarta destinazione dell’export svizzero in Asia dopo Cina, Giappone e Hong Kong ed è il terzo mercato di approvvigionamento dopo Cina e Giappone. La città-Stato è anche la principale destinazione degli investimenti svizzeri, che dal 2010 al 2022 sono praticamente quadruplicati, raggiungendo quota 69,5 miliardi di franchi (su un totale di 81 miliardi di franchi nella regione).

Il CEO di Fidinam Asia Pacific, Alessandro Pedrinoni, ha poi fornito una panoramica della regione: su una popolazione di oltre 680 milioni di persone, il 51% vive in aree urbane, il 32% è sotto i 20 anni ed entro il 2030 il 70% farà parte della classe media. Le principali economie sono Indonesia, Thailandia, Singapore, Vietnam, Malaysia e Filippine: cumulativamente generano il 96% del PIL regionale, un PIL cresciuto in media del 4,2% negli ultimi dieci anni, con una proiezione di crescita media del 4% fino al 2040. I trend di crescita si concentrano nel settore manifatturiero, nel turismo e nell’economia digitale, ma la regione è anche confrontata con la risoluzione di problemi significativi, come ridurre la povertà, sviluppare le infrastrutture e rendere accessibili le tecnologie digitali. Pedrinoni si è poi chinato sulle singole economie. In Indonesia, la quarta Nazione più popolosa al mondo, crescono i settori minerario, infrastruttura, sanità, turismo e le batterie per i veicoli elettrici; nel 2023 gli investimenti esteri sono confluiti nei settori metalli, telecomunicazioni, farmaceutica, legno e carta. In Vietnam nel 2023 la popolazione ha raggiunto quota 100 milioni e il PIL è cresciuto del 5,03%; gli investimenti, diminuiti nel triennio 2020-2022, hanno ripreso in modo significativo nel 2023, soprattutto a beneficio dell’industria manifatturiera e della lavorazione (63%). Nel 2023 le Filippine hanno registrato il maggior tasso di crescita del PIL nella regione (5,6%), con trend di crescita osservati nell’inclusione finanziaria, nell’implementazione di soluzioni tecnologiche nei processi industriali e nella green energy. Il settore manifatturiero pesa per il 20% del PIL, ma lo sviluppo di catene di fornitura locali e il raggiungimento di una certa autonomia produttiva rappresentano ancora una sfida. La Thailandia ha un settore automobilistico significativo, il primo per dimensioni nella regione e il decimo a livello mondiale, con investimenti importanti annunciati nel settore delle auto elettriche. Nel 2023 la Malaysia ha visto la domanda internazionale di elettronica, olio di palma e prodotti petroliferi rallentare e il suo PIL crescere meno del previsto (3,7%).

Marta Giordano, Managing Director di Fidinam Singapore, ha poi evidenziato come la posizione strategica al centro di importanti rotte commerciali e marittime rendano la città-Stato la porta d’ingresso ideale dell’ASEAN. Terza economia nella regione, Singapore è di fatto un hub commerciale, finanziario e logistico ed è rinomata per la facilità nel fare impresa: tra le caratteristiche principali figurano procedure snelle e facilmente accessibili online, un sistema fiscale efficiente, un’ampia rete di accordi sulla doppia imposizione, incentivi agli investimenti, agevolazioni ed esenzioni fiscali nonché sovvenzioni per una vasta gamma di industrie e, non meno importante, la tutela degli investitori. Giordano ha poi illustrato nel dettaglio le opzioni per una presenza in loco (dalla società a responsabilità limitata alla filiale, all’ufficio di rappresentanza), il quadro fiscale, la politica d’immigrazione e i costi di assunzione.

In chiusura, la testimonianza di Christina Jensen e Pamela Annoni, co-fondatrici di Elixi International SA, azienda specializzata della consegna rapida di farmaci salvavita che ha scelto Singapore come base per le attività estero su estero.

Diritti umani e ambiente: obblighi di diligenza, trasparenza e rendicontazione

Il 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore in Svizzera gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, nonché gli obblighi di rendicontazione non finanziaria. Il 15 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che interesserà sia le aziende dell’UE sia le aziende extra-UE con un fatturato significativo nell’Unione europea. In un quadro legislativo sempre più complicato, le imprese devono disporre degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.

Le regolamentazioni svizzere

Dopo la bocciatura nel 2020 dell’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” (Iniziativa per imprese responsabili), il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il controprogetto indiretto del Consiglio federale svizzero che modifica il Codice delle obbligazioni e prevede obblighi di rendicontazione non finanziaria nonché di diligenza e trasparenza in materia di lavoro minorile e di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto.

Obblighi di rendicontazione non finanziaria

Ai sensi dell’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, a partire dall’anno fiscale 2023, le società pubbliche, le banche e le assicurazioni con almeno 500 dipendenti e una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di oltre 40 milioni di franchi sono obbligate a presentare una rendicontazione non finanziaria e a rendere pubblici ragguagli sulle questioni ambientali, gli aspetti sociali e inerenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione, ivi compresi i rischi connessi e le misure adottate per farvi fronte (cfr. articoli 964a-964c del Codice delle obbligazioni).

Le società che soddisfano questi requisiti, ma che sono controllate da una società che rientra nel campo di applicazione sopra menzionato o che devono redigere una relazione equivalente in base alla legislazione estera sono esenti dagli obblighi di rendicontazione non finanziaria.

Due diligence e trasparenza in relazione a metalli e minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Le aziende esposte a rischi connessi con il lavoro minorile o con metalli e i minerali provenienti da zone di conflitto devono soddisfare specifici requisiti di due diligence e di rendicontazione se vengono superate le soglie per l’importazione e la lavorazione di minerali e metalli provenienti da tale aree stabilite nell’Allegato I dell’Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) (vedi articoli 964k-964l del Codice delle obbligazioni).

La categoria dei minerali comprende minerali, oro e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno. I metalli sono quelli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro, anche sotto forma di sottoprodotti.

Gli obblighi di diligenza comprendono la definizione di una strategia relativa alla catena di approvvigionamento e di un sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento e la loro implementazione.

La Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell’OCSE e il Regolamento (UE) 2017/821 fungono da riferimento.

Il Consiglio federale sta analizzando le possibili implicazioni sulle aziende svizzere della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D) e deciderà i prossimi passi non appena la versione finale di tale direttiva saranno disponibili e saranno noti i meccanismi con cui gli Stati membri dell’UE la implementeranno.

La CS3D europea

Dopo due tentativi falliti di ottenerne l’approvazione, il 15 marzo 2024 il Consiglio dell’UE ha adottato una versione alquanto annacquata della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che richiede alle imprese con sede nell’UE e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento. La prossima tappa sarà l’approvazione da parte del Parlamento europeo di questo “testo di compromesso” (verosimilmente nel corso del mese di aprile 20024). Se approvata, la direttiva CS3D si applicherà alle aziende con almeno 1’000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, anziché 500 dipendenti e un fatturato di almeno 150 milioni di euro, come proposto in precedenza dalla Commissione. Sono state eliminate le soglie più basse per le imprese ad alto impatto, come quelle attive nella produzione tessile, la produzione alimentare, l’estrazione di minerali e l’edilizia.

Le legislazioni di alcuni Stati membri, come la Germania (Legge sulla due diligence della catena di approvvigionamento o “Lieferkettengesetz”), la Francia (Legge sull’obbligo di diligenza o “Loi sur le devoir de vigilance”) o ancora i Paesi Bassi (Legge sulla due diligence per il lavoro minorile o “Wet Zorgplicht Kinderarbeid”, e il progetto di legge sulla catena di fornitura), dovranno essere adattate a CS3D.

Le imprese dovranno essere molto più attente quando si tratta di fornitori.

Ciò che è certo è nei prossimi anni il panorama legislativo relativo a questi argomenti sarà sempre più complesso e avrà un impatto significativo su molte aziende, che saranno quindi chiamate a dotarsi degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.


La Lugano Commodity Trading Association ne parlerà in dettaglio il 17 aprile prossimo in un workshop organizzato in stretta collaborazione con Intertek e focusright e aperto anche ai soci Cc-Ti (per l’accesso privilegiato contattare Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale Cc-Ti): April 17, 2024 – How to meet EU & Swiss Human Rights & Environmental Legislation Requirements – LCTA

Fonte: articolo Human rights and environment: due diligence, transparency and reporting obligations – LCTA pubblicato dalla Lugano Commodity Trading Association (LCTA) il 14 marzo e aggiornato il 19 marzo.

AELS-India: siglato l’accordo di libero scambio

Dopo 16 anni di negoziati, la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS sono riusciti a portare a casa l’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai vari Stati contraenti. La sua entrata in vigore è prevista a tre mesi dalla ratifica.

L’accordo commerciale e di partenariato economico (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA) concluso il 10 marzo 2024 rappresenta una pietra miliare nella storia della politica commerciale svizzera: il nostro Paese e gli altri Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono infatti il primo partner europeo a concludere un accordo di questo tipo con l’India, assicurando quindi alle loro aziende un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti, in primis europei e britannici (con cui il gigante asiatico ha pure avviato negoziati), in un mercato con 1.4 miliardi di consumatori.

L’accordo contiene disposizioni sul commercio di beni industriali (inclusi il pesce e altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli di base e trasformati, sugli ostacoli tecnici al commercio, sulle misure sanitarie e fitosanitarie, sulle regole d’origine, sulle agevolazioni commerciali, sul commercio di servizi, sulla protezione e sull’applicazione della proprietà intellettuale, sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla composizione delle controversie nonché sul commercio e lo sviluppo sostenibile e sulla promozione degli investimenti. Esso è destinato a portare significativi benefici economici, come catene di approvvigionamento meglio integrate e più resistenti e nuove opportunità per le aziende, con conseguente aumento dei flussi commerciali e degli investimenti.

Di seguito i punti principali:

Prodotti industriali

Oltre il 95% dei prodotti industriali svizzeri (tranne l’oro) beneficerà da subito o dopo un periodo transitorio massimo di 10 anni di uno sgravio totale o parziale dai dazi. In sostanza: orologi e gran parte dei macchinari saranno esenti da dazi. Allo scadere dei tempi previsti anche i prodotti chimico-farmaceutici beneficeranno di un accesso al mercato senza dazi o con dazi ridotti (esenzione per quasi tutti i prodotti farmaceutici e per il 74% dei prodotti chimici), stesso dicasi per i prodotti ottici (compresi i prodotti medici).
Le concessioni dell’India ai prodotti di origine svizzera possono essere visionate nell’appendice 2C.3 dell’allegato 2C. La ricerca può essere effettuata tramite voce di tariffa doganale, per gli acronimi vedasi le note introduttive all’allegato 2C.

Prodotti agricoli di base e trasformati

Dopo un periodo transitorio massimo di 10 anni l’India concederà alla Svizzera l’accesso al mercato in franchigia doganale per determinati prodotti, tra cui il cioccolato, le capsule di caffè e alcune preparazioni alimentari e l’eliminazione dei dazi per vari prodotti ortofrutticoli e prodotti di base di origine animale e vegetale. Il vino svizzero beneficerà di riduzioni tariffarie scaglionate su 10 anni.
Le concessioni dell’India ai prodotti di origine svizzera possono essere visionate nell’appendice 2C.3 dell’allegato 2C. La ricerca può essere effettuata tramite voce di tariffa doganale, per gli acronimi vedasi le note introduttive all’allegato 2C.

Regole d’origine e procedure doganali

Regole d’origine specifiche sono state definite tenendo conto delle catene del valore esistenti e sono specificate nell’appendice 2A.1 dell’allegato 2A.
Quale prova dell’origine fa stato il certificato di circolazione delle merci EUR1 o, per gli esportatori autorizzati, la dichiarazione d’origine con firma elettronica. Vige la regola del trasporto diretto.

Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie

I capitoli sugli ostacoli tecnici al commercio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie si basano sulle disposizioni degli accordi OMC pertinenti. In entrambi i settori le Parti hanno concordato una clausola di revisione che prevede la negoziazione tra loro di eventuali vantaggi che entrambe avrebbero negoziato con una terza Parte. Pertanto, se l’India e l’UE, che stanno anch’esse negoziando, concluderanno successivamente un accordo di questo tipo, l’India dovrà concedere alla Svizzera un trattamento equivalente a quello dell’UE, qualora la Svizzera abbia concordato un trattamento simile con l’UE.

Concessioni da parte svizzera relativamente ai prodotti

Le concessioni fatte dalla Svizzera all’India relativamente ai prodotti industriali e ai prodotti agricoli di base e trasformati possono essere visionate qui. In sostanza la Svizzera applica all’India concessioni simili a quelle fatte in altri accordi.
Quale prova dell’origine preferenziale indiana fa stato il certificato d’origine.

Servizi

L’accordo, e nello specifico l’allegato 6A, contiene norme supplementari rispetto all’Accordo generale dell’OMC sugli scambi dei servizi (GATS) e migliora la certezza del diritto.
Nel settore finanziario, i fornitori di servizi attivi in Svizzera potranno beneficiare di termini chiari e trasparenti per l’autorizzazione delle licenze. Inoltre, l’accordo rende più trasparenti i criteri e le procedure adottati durante la verifica delle richieste di autorizzazione. Nel settore assicurativo la quota di capitale straniero viene portata al 49%, mentre nel settore bancario passerà dal 51% al 74%.
Il personale addetto all’installazione e alla manutenzione di macchinari è autorizzato a soggiornare in India fino a 3 mesi l’anno.

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è regolata nell’allegato 8A. Viene migliorata la protezione della Swissness e un accordo accessorio disciplina il trattamento della Swissness nelle domande di registrazione di marchi.
Per quanto riguarda la protezione dell’innovazione, l’accordo contiene garanzie affinché i prodotti protetti da brevetto esportati dalla Svizzera verso l’India non vengano discriminati rispetto a quelli fabbricati in loco. Inoltre, l’accordo semplifica e abbrevia la procedura di opposizione per i brevetti nonché le procedure di rendicontazione, obbligatorie in India.
Nel campo della protezione dei risultati dei test sui farmaci e sui prodotti fitosanitari è previsto un livello di protezione conforme all’accordo TRIPS che non limita l’accesso ai medicamenti in India.
Per quanto concerne le indicazioni geografiche, come i nomi dei formaggi, l’accordo prevede una protezione più elevata dietro apposita richiesta. Questa misura si applica anche alle denominazioni di prodotti non agricoli come gli orologi.

Commercio e sviluppo sostenibile

L’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India contiene un capitolo esaustivo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile.

Promozione degli investimenti e cooperazione

Gli Stati dell’AELS si impegnano a portare avanti diverse attività di promozione per incentivare gli investimenti in India. È stato definito un valore target pari a 100 miliardi di investimenti e 1 milione di posti di lavoro da raggiungere entro i prossimi 15 anni. In caso di mancato raggiungimento di questo valore target, vi saranno consultazioni volte a definire le misure per il conseguimento degli obiettivi fissati. Qualora al termine delle consultazioni l’India continui a ritenere che gli Stati dell’AELS non hanno adempiuto ai propri obblighi, dopo un ulteriore termine di 3 anni (grace period) può sospendere le concessioni fatte nell’ambito degli scambi di merci.

La presente scheda non ha presunzione di esaustività.


Fonte:
Comunicato stampa del DEFR del 10.03.2024
Factsheet del DEFR, marzo 2024