Origine non preferenziale: i criteri

Per fare chiarezza, anche alla luce delle numerose richieste, il Servizio Legalizzazioni ha creato una scheda informativa sull’origine non preferenziale, con particolare riferimento ai criteri di origine. Nel documento vengono illustrate nel dettaglio le particolarità di ogni singolo criterio e il loro utilizzo.

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Regno Unito: introdotta la plastic packaging tax

Dal 1° aprile 2022 nel Regno Unito vige una nuova tassa sugli imballaggi in plastica: essa è a carico delle aziende che producono o importano, nell’arco di 12 mesi, più di 10 tonnellate di imballaggi che contengono meno del 30% di plastica riciclata.

Per incentivare l’economia circolare e l’utilizzo di plastica riciclata nel settore del packaging, il 1° aprile scorso il governo inglese ha introdotto la plastic packaging tax (PPT), una tassa sugli imballaggi in plastica. La tassa consiste in un’aliquota di 200 sterline per tonnellata ed è applicata a chi produce o importa nel Regno Unito imballaggi in plastica che contengono meno del 30% di materiale plastico riciclato per un volume di oltre 10 tonnellate nell’arco di 12 mesi (calcolate dal momento della prima produzione o importazione dell’imballaggio).

I seguenti imballaggi sono esenti dalla tassa, indipendentemente dalla quantità di plastica riciclata in essi contenuta:

  • imballaggi in plastica fabbricati o importati per essere utilizzati nel confezionamento primario di un medicinale
  • imballaggi per il trasporto utilizzati su merci importate
  • imballaggi utilizzati come provviste per aerei, navi e ferrovie
  • componenti che hanno uno scopo ed utilizzo permanentemente diverso da quello di imballaggio.

Assoggettamento, registrazione, tassazione

Nella pratica, bisogna dapprima appurare se gli imballaggi prodotti o importati sottostanno effettivamente alla PPT ed effettuare in seguito una verifica dei quantitativi (produzione o importazione superiore a 10 tonnellate all’anno di imballaggi in plastica). Se questi sono superati o si prevede di superarli nei successivi 30 giorni, è necessario registrarsi per la PPT. Solo i produttori o importatori di imballaggi che contengono meno del 30% di plastica riciclata sottostanno tuttavia al pagamento dell’imposta. L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato in base a dichiarazioni trimestrali.

Sul suo sito web, il governo britannico fornisce indicazioni utili sui requisiti per l’applicazione della PPT, come ad es. quali imballaggi sottostanno alla PPT, la necessità effettiva di registrarsi, come calcolare il peso dell’imballaggio, quali documenti presentare, ecc: Plastic Packaging Tax – GOV.UK (www.gov.uk)

Per aiutare produttori e importatori a comprendere se i loro imballaggi sottostanno alla PPT e se essi devono effettuare o meno la registrazione alla tassa sulla plastica, l’erario britannico ha preparato due brevi guide in pdf sugli step da seguire:

In che misura la PPT tocca le aziende esportatrici svizzere?
La PPT è rivolta sia ai produttori inglesi sia agli importatori. L’azienda esportatrice svizzera è a rischio assoggettamento alla tassa dal momento in cui agisce in qualità di importatore, ad es. con la stipula di una clausola Incoterms DDP.

Vietnam: vivo interesse da parte delle aziende ticinesi

Lo scorso 21 giugno 2022, in concomitanza con la prima visita ufficiale nella città di Lugano dell’Ambasciatore del Vietnam in Svizzera Phung The Long e su iniziativa del Gruppo Fidinam, della stessa Città di Lugano e della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), si è tenuto un evento volto a presentare alle PMI ticinesi i vantaggi e le opportunità che il “Paese dei draghi” offre agli investitori stranieri.

Dopo i saluti iniziali da parte degli organizzatori e un breve intervento dell’Ambasciatore Phung The Long, si è entrati nel vivo dell’evento con l’intervento di Phuong Thao Bui, Managing Director di Fidinam (Vietnam) Ltd, che ha innanzitutto illustrato come la sua posizione strategica nel cuore del sud-est asiatico, la scena politica stabile, l’ampia forza lavoro dai costi competitivi e l’apertura agli investimenti diretti (IDE) rendano il Vietnam una promettente destinazione in cui investire o avviare un’attività. Esperta di diritto fiscale e societario, l’avvocatessa Bui ha in seguito presentato gli incentivi offerti agli investitori esteri, i settori di interesse, il funzionamento del sistema di tassazione, il processo di costituzione di un’azienda e i costi del lavoro.

A testimoniare l’interesse nei confronti del “Paese dei draghi” la presenza in sala di una trentina di imprenditori e dirigenti d’impresa ticinesi.

La Nazione sta infatti emergendo quale valida alternativa per lo spostamento delle catene di approvvigionamento globale anche grazie alla sua ampia rete di accordi di libero scambio (ALS), tra cui accordi di nuova generazione quali l’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP), l’ALS con l’Unione europea, l’ALS con il Regno Unito e, più di recente, l’Accordo di partenariato economico globale regionale (RCEP): tutti accordi, questi, che aprono a chi è presente in Vietnam l’accesso a importanti mercati di sbocco e di approvvigionamento. La Svizzera sta attualmente negoziando un ALS con il Vietnam nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli imprenditori interessati ad approfondire l’argomento posso trovare maggiori informazioni su come avviare una presenza in Vietnam sul sito web di Fidinam Group, a questa pagina, dove è anche possibile scaricare la relativa Business Guide.

Adeguamento tariffe Servizio legalizzazioni

Modifica della struttura tariffaria dei servizi della Cc-Ti inerenti ai documenti d’esportazione e delle direttive amministrative concernenti l’Ordinanza sull’attestazione non preferenziale delle merci a partire dal 1° luglio 2022.

Come ben sapete, per conto del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), la nostra Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti), rilascia certificazioni di origine non preferenziale soggette a tassa.

Su richiesta della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e della Sorveglianza dei prezzi (SPr), la struttura tariffaria è stata riveduta, armonizzata a livello svizzero e semplificata. Le nuove tariffe della Cc-Ti valide a partire dal 1° luglio 2022 possono essere scaricate a fondo pagina.

Vi segnaliamo inoltre l’entrata in vigore dei seguenti provvedimenti previsti dalle direttive amministrative:

  • Dichiarazione a lungo termine per l’origine non preferenziale ai sensi degli artt. 59-61 del Codice doganale dell’Unione (CDU)
    A partire dal 1° luglio 2022 saranno accettate dichiarazioni a lungo termine provenienti non solo dalla Germania ma da tutta l’UE, purché certificate da una Camera di commercio estera competente o da un’autorità analoga.
  • Aumento a CHF 2’000 dell’obbligo di presentazione della prova dell’origine per le merci (criterio di origine G):
    A partire dal 1° luglio 2022, l’attuale prassi di rinunciare alle prove dell’origine per le merci di valore non superiore a CHF 1’000 per articolo e per linea tariffale sarà modificata: essa passerà a CHF 2’000 per articolo e per linea tariffale. Il richiedente è tenuto a conservare le prove dell’origine valide e a presentarle su richiesta.

Il Servizio legalizzazioni della Cc-Ti resta a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 091 911 51 23/29, e-mail internazionale@cc-ti.ch).

Scarica le nuove tariffe valide a partire dal 01.07.2022

Risparmi miliardari grazie al libero scambio

Nel 2020, grazie agli accordi di libero scambio le aziende svizzere hanno risparmiato circa 2.3 miliardi di franchi svizzeri in dazi doganali sulle merci importate. È quanto si evince da un rapporto pubblicato congiuntamente dalla SECO e dall’AELS.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno pubblicato un’analisi dettagliata dell’impatto degli accordi di libero scambio (ALS) attualmente in vigore. Essa analizza i risparmi tariffari di cui hanno beneficiato le aziende svizzere grazie a tali accordi.

Secondo il rapporto, nel 2020 le aziende svizzere hanno realizzato risparmi sulle importazioni in Svizzera per un totale di 2.27 miliardi di franchi, una somma corrispondente all’82.9% dei risparmi ipoteticamente possibili. Il tasso di utilizzo degli ALS è stato del 68.1%. I maggiori risparmi sono stati realizzati nei settori della plastica (227 milioni di franchi), delle automobili (142 milioni) e dei macchinari (73 milioni).

Nella sola Unione europea (UE), principale partner commerciale del nostro Paese, i risparmi si sono attestati a 1.96 miliardi di franchi, pari all’89.4% dei risparmi possibili. Anche in questo caso i principali beneficiari sono stati i settori della plastica (207 milioni di franchi), delle automobili (118 milioni) e dei macchinari (62 milioni).

Si ricorda che lo scopo primario degli ALS è essenzialmente di facilitare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli migliorando altresì la competitività delle aziende. Anche se il contenuto degli ALS si è evoluto negli anni, l’abbattimento dei dazi doganali resta un elemento centrale. I Paesi partner di un ALS si concedono reciprocamente queste agevolazioni (e non le accordano ad altri Paesi) ed è per questo motivo che ogni accordo è circoscritto ai prodotti originari dei Paesi partner dello stesso, per i quali definisce le regole d’origine specifiche da rispettare. Solo se queste regole sono soddisfatte, e se le merci sono scortate da una prova dell’origine valida, l’esenzione o l’agevolazione in materia di dazi viene concessa. In ambito doganale si parla di “preferenze tariffali” e dunque di “origine preferenziale”. Nella fattispecie, se un’azienda svizzera intende beneficiare di un’agevolazione nel Paese di destinazione, deve comprovare l’origine svizzera della propria merce. Per maggiori ragguagli sul tema si rinvia all’articolo del 17 marzo 2022 “L’origine non è sempre origine”.

I risparmi di cui sopra sono stati resi possibili grazie alla rete molto sviluppata di ALS che conta, oltre alla Convenzione AELS (Associazione europea di libero scambio) e all’ALS con l’UE, ben 33 accordi di libero scambio con 43 Paesi partner.


Fonte: Comunicato stampa della SECO del 15.06.2022 – Monitoraggio degli ALS: risparmi tariffari miliardari grazie agli accordi di libero scambio (admin.ch)

Digitalizzare per arginare la recessione a collo di bottiglia

La guerra in Ucraina e la pandemia hanno compromesso massicciamente le supply chain e la situazione si è acutizzata con le recenti misure di contenimento del virus introdotte dalla Cina. Una cosa può aiutare: la digitalizzazione.

La “trasformazione digitale” è da anni un grande tema dell’economia. Per rimanere competitivi è necessario focalizzare gli investimenti digitali in risposta alle esigenze in continua evoluzione dei clienti. Molte aziende in tutto il mondo hanno già avviato la digitalizzazione della loro struttura, ma la pandemia ha evidenziato chiaramente la necessità di ulteriori sviluppi.

Come se ciò non bastasse, la guerra in Ucraina sta causando nuove massicce interruzioni delle supply chain internazionali. Le aziende sono quindi chiamate a prendere provvedimenti per disinnescare la situazione. Un mezzo efficace è sicuramente quello di individuare partnership commerciali alternative, cercando nuovi fornitori, mercati o clienti alternativi così come nuovi fornitori di servizi di trasporto e logistica.

Trasparenza della supply chain

Una vera soluzione a lungo termine, tuttavia, si trova soprattutto nella trasparenza: quanto più un’azienda è a conoscenza della disponibilità, delle condizioni e della posizione delle merci ordinate, tanto più tempestivamente può reagire a nuovi rischi e ad eventi imprevisti.

Il vero mezzo per aumentare realmente la trasparenza della catena di approvvigionamento è la digitalizzazione, che consente la trasmissione in tempo reale e la registrazione automatica delle informazioni relative allo stato delle consegne. Gli algoritmi predittivi supportano la pianificazione e il controllo delle catene di approvvigionamento o, nel caso di eventuali deviazioni dai propri piani, l’identificazione e l’implementazione di alternative.

Pertanto, le tecnologie più familiari di altri settori devono essere applicate anche alla logistica: parliamo di big data e predictive analytics nonché di algoritmi per il machine learning e l’intelligenza artificiale al fine di costruire modelli predittivi capaci di ottimizzare produzione e distribuzione o di prevedere disservizi lungo la filiera (con la possibilità di intervenire tempestivamente per prevenirli), di realtà virtuale e atavar digitali non solo per la simulazione di crisi ma anche quale strumento per la formazione o per abilitare interventi di manutenzione da remoto, di robot da magazzino e di sistemi automatizzati per i processi di stoccaggio, così come di interfacce di programmazione di applicazioni (API) per la condivisione delle informazioni raccolte con i vari partner della filiera. In questo contesto, e a garanzia della sicurezza, dell’inalterabilità e dell’univocità delle informazioni, ad acquisire sempre maggiore strategicità è la blockchain, che permette altresì di tracciare la trasformazione e il trasporto di materie prime, lavorati e prodotti finiti lungo tutta la supply chain.

Per consentire questo tipo di collegamento in rete, la tecnologia dei sensori è di fondamentale importanza. Solo grazie ad essa è possibile registrare e trasmettere la posizione, lo stato, i movimenti e persino il rumore delle merci: questa è la base per l’applicazione dell’Internet delle cose (IoT). Per essere efficiente, l’elaborazione di questa immensa quantità di dati dei sensori deve essere effettuata dal cloud computing.

Il 5G è di grande importanza

Lo sviluppo verso catene di fornitura digitalizzate può essere notevolmente accelerato dall’introduzione del 5G. Questa potente rete mobile, che esiste dal 2019, consente una trasmissione dei dati significativamente più veloce. Ciò è di particolare importanza per l’IoT, perché i dati possono circolare più rapidamente non solo all’interno dell’azienda, ma anche e soprattutto all’interno dell’intera catena di approvvigionamento.

Secondo il Diplomatic Council, un think tank delle Nazioni Unite, il successo della digitalizzazione della supply chain di Tesla potrebbe servire da modello: il produttore di auto elettriche ha infatti reso il suo software così flessibile di fronte alla crisi globale dei chip che le auto con chip diversi e altri componenti più grandi possono essere prodotte ad hoc a seconda della disponibilità del materiale.

Allo stesso tempo, il think tank delle Nazioni Unite avverte che le carenze globali di approvvigionamento e di materiali continueranno ad aumentare. È probabile che si verifichi una carenza dei prodotti più semplici, come alcune viti o parti in plastica, con conseguenti difficoltà per ampi settori dell’ingegneria meccanica e dell’impiantistica. Senza una digitalizzazione coerente, queste sfide non potranno essere superate.

In sostanza, con la guerra in Ucraina, le sanzioni internazionali nei confronti della Russia e la politica “zero Covid” della Cina, l’economia mondiale si trova ora in una sorta di recessione a collo di bottiglia.

Blocchi in Cina, IA e realtà virtuale

La Cina è un importante fornitore di chip, alluminio, prodotti chimici e materie prime come le terre rare e dispone del principale snodo planetario delle navi portacontainer (Shanghai). La sua politica di isolamento e di chiusure regionali hanno esacerbato le strozzature esistenti, congestionato il già trafficato scalo marittimo e in sostanza scatenato una nuova ondata di caos sulle catene di approvvigionamento a livello globale. Se la situazione dovesse persistere e si dovessero verificare ulteriori blocchi regionali, importanti supply chain internazionali potrebbero essere paralizzate.

È proprio in questo contesto che possono entrare in gioco le tecnologie dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale: grazie all’analisi dei big data corrispondenti, è possibile anticipare le tendenze e simulare possibili scenari non solo su come si svilupperà la crisi, ma anche allo scopo di prevedere la domanda e di conseguenza adeguare l’allocazione degli asset. Così facendo, le aziende avranno a disposizione piani d’azione alternativi e saranno in grado di ottimizzare i vari processi che alimentano la filiera.

Germania: notifica dei titolari effettivi delle società

Il 1° agosto 2021 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sulla trasparenza e l’informazione finanziaria sul riciclaggio di denaro, che obbliga le società tedesche a comunicare i propri titolari effettivi al Registro per la trasparenza. Tale obbligo di iscrizione non riguarda solo le nuove società, ma anche quelle esistenti. Per queste ultime è stato previsto un periodo di transizione: per le società anonime il termine è scaduto il 31 marzo scorso, mentre per le società a responsabilità esso scade il 30 giugno prossimo.

Nell’ambito della lotta antiriciclaggio, a giugno 2021 il legislatore tedesco ha adottato la legge sul registro per la trasparenza e le informazioni finanziarie sul riciclaggio di denaro (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz Geldwäsche, TraFinG Gw), entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno. Un elemento centrale di questa legge è il concetto di trasparenza totale: le società sono infatti obbligate a comunicare i loro beneficiari effettivi al Registro della trasparenza.

L’obbligo d’iscrizione grava principalmente sull’Amministratore della società o, per essere più precisi, sulla persona fisica che esercita un potere effettivo di controllo sulla società (wirtschaftliche Berechtigter). Trattasi nella fattispecie di colui o colei che, direttamente o indirettamente, detiene più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto o esercita un controllo assimilabile alle opzioni precedenti.

Le informazioni che occorre fornire al Registro sono:

  • nome e cognome
  • data di nascita
  • luogo di residenza
  • modalità ed entità del controllo esercitato
  • tutte le cittadinanze.

Se l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi per le società anonime, le società europee o le società in accomandita per azioni è scaduto il 31 marzo scorso, le società a garanzia limitata, le cooperative, le cooperative europee e i partenariati hanno ancora tempo fino al 30 giugno 2022. Per tutti gli altri casi il termine è il 31 dicembre 2022. In caso di mancata registrazione, la pena pecuniaria può arrivare sino a 150’000 euro.

L’iscrizione nel Registro per la trasparenza va effettuata per via elettronica su www.transparenzregister.de ed è gratuita. Alle aziende verrà tuttavia addebitata una tassa annuale per la tenuta del registro della trasparenza (per l’anno 2022: EUR 20.80).

L’Ufficio amministrativo federale tedesco (Bundesverwaltungsamt, BVA) ha riunito le domande poste più di frequente (e le relative risposte) in un documento di FAQ (in tedesco).

Egitto: credito documentario obbligatorio (aggiornamento)

Dal 1° marzo 2022, salvo alcune eccezioni, le spedizioni verso l’Egitto devono obbligatoriamente essere coperte con lettera di credito.

Inizialmente dal 22 febbraio 2022, poi confermato dal 1° marzo 2022, non è più consentito importare merci in Egitto utilizzando il sistema CAD (cash against documents, ovvero l’incasso documentario): la Banca centrale egiziana (CBE) ha infatti istituito l’obbligo per le banche egiziane di utilizzare esclusivamente il credito documentario.

Sono consentite le seguenti eccezioni:

  • importazioni effettuate da filiali di società estere e loro controllate con sede in Egitto per acquisti dalla casa madre;
  • importazioni di prodotti alimentari e sanitari, tra cui medicinali e principi attivi necessari alla produzione locale degli stessi, te, carne, pollame, pesce, grano, olio, latte in polvere, latte artificiale per neonati, lenticchie, burro, mais;
  • importazioni di valore inferiore a USD 5’000.- o equivalente;
  • spedizioni effettuate per posta e corriere;
  • transazioni tra aziende nelle zone franche e aziende egiziane, se la transazione riguarda il mercato egiziano ed è condotta in valuta locale (sterline egiziane, EGP);
  • importazioni per uso privato per le quali è utilizzato il modulo 6;
  • consegne in garanzia;
  • importazioni di linee di produzione, pezzi di ricambio e simili per uso speciale, per le quali è utilizzato il modulo 6.

Per l’importazione di talune categorie di merci (cfr. questo documento non ufficiale), non viene emessa alcuna lettera di credito senza la preventiva autorizzazione della Banca Centrale.

Successivamente all’entrata in vigore della normativa, ulteriori deroghe sono state annunciate, come ad esempio l’utilizzo del CAD per le importazioni (solo da parte di importatori egiziani qualificati come “produttori”) di “input di produzione e di materie prime” (cfr. comunicazione del 10 maggio 2022 del portavoce del Presidente Sisi). Tali deroghe tuttavia non risultano essere (ancora) confermate ufficialmente.

Poiché, come evidenziato poc’anzi, la lista delle eccezioni è soggetta a modifiche, si consiglia di chiarire bene con i propri partner egiziani se vi sono ulteriori aggiornamenti in merito ai prodotti, come avviene la gestione del credito documentario in tutte le sue fasi e quali documenti vengono effettivamente richiesti.

Per ulteriori approfondimenti: FAQs on CBE decision for LCs (ahk.de)


Fonte : Egypt – New guideline for import procedures | S-GE, ampliato/aggiornato dal Servizio Commercio internazionale Cc-Ti

Prima pubblicazione: 7 marzo 2022, aggiornato il 1° giugno 2022

Algeria: nuovo ostacolo all’import

Salvo eccezioni, l’importazione in Algeria di beni destinati alla rivendita in stato inalterato è ora soggetta alla verifica della mancata disponibilità di tali prodotti sul mercato locale e alla presentazione di un documento rilasciato da ALGEX, l’Agenzia nazionale per la promozione del commercio estero.

L’Algeria ha inasprito l’accesso al mercato dei prodotti esteri: dal 25 aprile 2022, infatti, solo i prodotti non disponibili sul mercato locale potranno essere importati.

Secondo quanto comunicato il 24 aprile 2022 dall’Associazione algerina delle banche e degli istituti finanziari (ABEF) ai direttori delle banche e degli istituti finanziari algerini, il Ministero algerino del commercio e della promozione delle esportazioni ha attivato una piattaforma elettronica per il prodotto nazionale: interattiva e accessibile a tutti i settori e operatori economici, la piattaforma Cartographie Nationale du Produit Algérien deve essere obbligatoriamente consultata dall’azienda importatrice prima di effettuare qualsiasi operazione di importazione di merci destinate alla rivendita in stato immutato e assicurarsi che i prodotti importati non siano già presenti sul mercato locale.

Dopo aver consultato la piattaforma, l’importatore deve imperativamente richiedere il relativo documento all’Agenzia nazionale per la promozione del commercio estero (ALGEX). Tale documento è necessario per ottenere la domiciliazione presso le banche commerciali algerine e quindi per l’importazione.

I provvedimenti sono parte di un processo avviato dall’Algeria per “regolamentare e razionalizzare le importazioni” e spingere gli operatori algerini all’acquisto di beni e prodotti locali.

Secondo quanto comunicato successivamente dal Ministero algerino dell’industria farmaceutica (26 maggio 2022) e dal Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (29 maggio 2022) sono esentati dall’obbligo di presentare il documento rilasciato da ALGEX sia gli importatori di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici sia gli importatori di prodotti necessari all’attività agricola.

Documenti utili:


Fonte: ICE, Cc-Ti

Prima pubblicazione: 25 maggio 2022, aggiornato il 30 maggio 2022

Germania: obbligo di registrazione degli imballaggi

La legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG), in vigore dal 2019, entra in una nuova fase: dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi che arrivano nelle mani dei consumatori finali in Germania dovranno essere registrati nel registro degli imballaggi LUCID. Se i produttori non avranno soddisfatto il requisito di registrazione entro tale data, i loro prodotti imballati non potranno più essere distribuiti nel Paese. È altresì introdotto l’obbligo per i marketplace di assicurarsi che i commercianti online abbiano registrato i loro imballaggi.

Entrata in vigore il 1° gennaio 2019, la legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) ha sostituito la precedente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi quanto a trasparenza, controllo e responsabilità del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato. Essa impone infatti l’obbligo per le aziende produttrici e/o distributrici di prodotti confezionati di iscriversi al Registro centrale degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister, ZSVR) e di registrarsi ad un sistema duale per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

La VerpackG tocca tutti i prodotti B2C così come le vendite B2B a piccole aziende, hotel, ristoranti,… (cfr. elenco non esaustivo) dove i rifiuti da imballaggio finiscono nello stesso flusso dei rifiuti domestici. Essa colpisce chi per primo immette sul mercato prodotti confezionati, indipendentemente dal fatturato o dai quantitativi (no soglie minime come avviene in altri Paesi), nella fattispecie:

  • chi importa prodotti dall’estero e li vende in Germania
  • chi fabbrica prodotti in Germania o li fa fabbricare con il proprio marchio
  • chi vende prodotti e pubblicizza imballaggi aggiuntivi
  • società straniere che vendono direttamente ai consumatori tedeschi (e-commerce B2C transfrontaliero).

Dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi in circolazione in Germania (leggi: imballaggi primari, da trasporto, di servizio) dovranno obbligatoriamente essere stati registrati. Se i produttori (o gli importatori) non avranno soddisfatto questo requisito di registrazione entro tale data, i loro prodotti imballati non potranno più essere distribuiti nel Paese. Anche i marketplace e i fulfillment service provider (FSP) non potranno più operare con aziende non registrate e, nel caso degli FSP, impiegare imballaggi che non fanno parte di un sistema di smaltimento. Amazon, ad esempio, si è già organizzata in tal senso, cfr. requisiti per la Responsabilità estesa del produttore (EPR): Imballaggio in Germania – Amazon Seller Central.

L’iscrizione al Registro centrale degli imballaggi è gratuita e va effettuata sul portale LUCID. Secondo il principio di piena trasparenza, il nome dei produttori e dei loro marchi sono consultabili pubblicamente.

La registrazione ad un sistema duale prevede la stipula di un contratto con una società duale tedesca che si occupa del recupero e dello smaltimento degli imballaggi sul territorio. In tale contratto viene definito con quale scadenza vanno effettuate le dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) e indicata una stima delle quantità di imballi che si prevede di introdurre nell’arco dell’anno sul mercato tedesco. Le società duali sono realtà private e applicano condizioni e prezzi propri. Il Registro centrale degli imballaggi riporta le coordinate dei vari operatori.

La mancata registrazione a LUCID e ad un sistema di raccolta è punita con pene pecuniarie severe e il divieto di commercializzazione su tutto il territorio tedesco.

In caso di dubbi sulla necessità o meno di registrarsi, si consiglia di effettuare una “Verifica rapida” nel ZSVR (in EN). È anche possibile consultare il catalogo di riferimento online (Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen) (in DE) per verificare quali imballaggi rientrano nel campo d’applicazione della VerpackG e se vi sono quindi obblighi in materia di registrazione. Il Registro centrale degli imballaggi ha pure attivato una pagina di FAQ (in EN) e messo a disposizione una checklist.

Fonte: ZSVR

Le prossime tappe previste per la completa attuazione della VerpackG saranno l’introduzione del divieto di vendita di bottiglie in PET con contenuto riciclato inferiore al 25% a partire dal 1° gennaio 2025 e di bottiglie per bevande in plastica monouso con contenuto riciclato inferiore al 30% dal 1° gennaio 2030.