Egitto: obbligo di L/C eliminato gradualmente

La Banca Centrale d’Egitto ha deciso di eliminare gradualmente le istruzioni emesse ad inizio anno relative all’uso dei crediti documentari nelle operazioni di finanziamento delle importazioni, fino alla loro completa cancellazione entro fine 2022.

La decisione, presa ad inizio anno, di istituire l’obbligo di utilizzo delle lettere di credito (L/C) per forniture di merci superiori ai 5’000 dollari ha creato non poche difficoltà operative agli operatori esteri ed egiziani, compresi l’accumulo di merci nei porti e i ritardi nelle consegne.

La Banca Centrale d’Egitto ha ora comunicato l’innalzamento iniziale del limite da 5’000 a 500’000 dollari (o controvalore) per poi procedere alla graduale abrogazione dell’obbligo dell’utilizzo delle L/C entro fine anno.


Fonte: Comunicato stampa della BCE (in inglese), circolari della BCE (in arabo)

Prodotti difettosi nell’UE: per la responsabilità basta il marchio

Chi appone il proprio marchio su un prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente, è considerato responsabile di eventuali danni da esso causato. Lo afferma la Corte di giustizia europea in una sentenza del 7 luglio 2022.

La sentenza della Corte di giustizia europea trae origine da una causa (C-264/21) intentata in Finlandia da una compagnia di assicurazione nei confronti di un’azienda produttrice di macchine da caffè in relazione al risarcimento di danni causati da un incendio provocato da una macchina da caffè difettosa fabbricata da una filiale della stessa in un altro Paese europeo. Nella fattispecie, una macchina da caffè difettosa prodotta in Romania dall’azienda italiana Saeco, filiale dell’azienda olandese Koninklijke Philips, ha causato un incendio. La macchina da caffè e la sua confezione recavano due marchi, Saeco e Philips, entrambi registrati da Koninklijke Philips. La marcatura CE apposta sulla macchina da caffè recava il marchio Saeco, un indirizzo italiano e la dicitura “Made in Romania”. Dopo aver rimborsato al consumatore i costi dei danni causati dall’incendio, la compagnia assicurativa Fennia ha intentato un’azione legale contro il proprietario dei marchi apposti sulla macchina, Koninklijke Philips, allo scopo di ottenere il risarcimento per i danni generati dal prodotto.

Secondo la Corte di giustizia, ai fini della protezione dei consumatori, la nozione di “produttore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata in modo ampio e “non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo”. Secondo la formulazione dell’art. 3 par. 1 quindi chi appone il suo nome, marchio o altro segno distintivo è considerato alla stessa stregua del fabbricante effettivo (“vero produttore”).

La Corte di giustizia ribadisce inoltre l’ampia definizione di produttore a protezione dei consumatori: i vari soggetti responsabili in quanto produttori sono sullo stesso piano (oltre al produttore vero e proprio e al quasi-produttore che ha apposto il suo marchio o segno distintivo come da art. 3 par. 1, figura responsabile allo stesso titolo anche l’importatore, cfr. art. 3 par. 2) e rispondono come debitori in solido. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere liberamente a chi chiedere il risarcimento integrale del danno.

Mercati sempre più “ESG compliant”: la sostenibilità dei fornitori

L’acronimo ESG sta per Environment, Social, Governance e indica i criteri di valutazione dell’impegno di un’azienda in ambito ambientale e sociale nonché l’accuratezza e trasparenza del suo modo di agire.

I criteri ESG sono sempre più importanti: da un lato, la competitività di un’azienda dipende sempre più dalla sua capacità di garantire pratiche sostenibili lungo la catena del valore, dall’altro i consumatori sono sempre più consapevoli delle scelte che fanno con i loro acquisti e sollevano domande sulla loro provenienza e sostenibilità. Allo stesso tempo, quando cercano nuove opportunità di investimento, anche gli investitori sono sempre più orientati sulla sostenibilità e lo stesso si può affermare per le aziende partner (fornitori, clienti).

Negli ultimi due anni, le catene di approvvigionamento sono state sotto i riflettori internazionali, sia per la loro resilienza (leggi: interruzioni di fornitura), sia per il loro impatto (virtuoso o meno) sulla società. Ne sono un esempio le catene di fornitura europee, toccate dalla crisi energetica e dalla penuria di materie prime, ora confrontate con due nuove proposte legislative: la proposta di direttiva, presentata a febbraio, sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e la legge sulle materie prime critiche lanciata lo scorso 14 settembre con l’obiettivo di contrastare la dipendenza da Paesi come la Cina e di rendere più sicuro l’approvvigionamento.

Le materie prime critiche sono fattori chiave per preservare la competitività globale dei settori economici più strategici dell’Unione europea (UE) e per la transizione verde e digitale, nonché per raggiungere l’obiettivo prefissato di neutralità climatica entro il 2050. Se in Europa esistono innumerevoli riserve di materie prime non ancora utilizzate, l’accesso alle materie prime critiche è di fondamentale importanza. Molte di queste vengono infatti estratte principalmente in Cina (litio, terre rare,…) e per ridurre la dipendenza dal Paese di Mezzo, l’UE intende ora implementare strategie circolari attraverso misure di riciclo e riutilizzo delle materie prime critiche e ricorrere a fornitori alternativi, sfruttando nuove miniere sul suolo europeo e negoziando con Paesi partner (in tal senso, accordi con Cile, Messico e Nuova Zelanda saranno presto sottoposti a ratifica e negoziati con Australia e India verranno portati avanti).

Fornitori: tra diversificazione e due diligence

Se da un lato questa diversificazione riduce il rischio di dipendenza, dall’altro porta con sé nuovi compiti, in primis la selezione e la qualifica dei fornitori. Ciò è particolarmente critico nell’ambito minerario. I progetti minerari sono infatti associati a diversi rischi quali tensioni geopolitiche, conflitti armati, violazioni dei diritti umani, corruzione, emissioni, stress idrico, impatto sulla biodiversità, ecc. In questo contesto, un aspetto sempre più importante è quello della valutazione della responsabilità sociale d’impresa secondo i criteri ESG. Ciò comporta una verifica dell’adozione, da parte delle aziende, di pratiche di lavoro eque ed etiche, dell’implementazione di processi aziendali responsabili, ovvero volti a prevenire e controllare gli illeciti amministrativi o penali nonché dell’attuazione di pratiche ambientali sostenibili. In Europa, un contributo importante in tal senso lo potrà dare la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione europea a febbraio, anche se nazioni come Francia, Olanda, Norvegia e Germania, hanno già adottato leggi che obbligano le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento. Laddove però questo obbligo tocca direttamente le aziende di grandi dimensioni, ecco che la normativa prevede che queste tengano conto anche delle pratiche sia dei fornitori diretti sia dei fornitori indiretti, con la conseguenza che questi si vedranno richiedere informazioni riguardanti i processi di produzione e fabbricazione e il rispetto di requisiti in materia di responsabilità sociale d’impresa. Questo articolo è pertanto volto a sensibilizzare il lettore – in particolare se questi è un dirigente d’impresa o un supply chain manager – affinché la sua azienda applichi procedure di diligenza e nella fattispecie instauri dei processi atti a identificare, prevenire o mitigare i rischi di attività che causano violenza e abusi dei diritti umani e/o impatti negativi sull’ambiente e, in caso estremo, di porvi rimedio. Alla valutazione interna dei rischi deve seguire una valutazione della propria catena di fornitura.

Un processo di due diligence efficace

Come procedere? Senza entrare nello specifico, occorrerà innanzitutto rivedere le policy interne assicurandosi che il processo di selezione e di identificazione dei fornitori sia conforme agli obiettivi ambientali, etici ed operativi della propria azienda. A tal proposito è sicuramente utile creare una checklist con i criteri (proprietà, solidità finanziaria, sistemi di gestione ambientale e della qualità,…) e i rischi (reputazione, operatività, cybersecurity, ESG e nello specifico la responsabilità sociale d’impresa, e politica di approvvigionamento etico,…) da valutare nonché una matrice di ponderazione dei rischi (probabilità vs. gravità del rischio). Prima di concordare una transazione o di siglare un contratto, tutti i fornitori dovrebbero essere sottoposti ad una due diligence. Sebbene un certo grado di due diligence sia appropriato per tutti i livelli della supply chain, l’ampiezza e la profondità delle informazioni dovrebbero essere determinate dalla criticità del materiale, del prodotto o del servizio fornito dal fornitore nonché dal livello di rischio associato all’attività.

La direzione è ormai tracciata. Oltre all’UE, principale mercato di approvvigionamento per le aziende svizzere, è la stessa società civile a richiedere di implementare sistemi e processi che dimostrino la propria diligenza nell’intera catena del valore. Alle aziende il compito di rispondere a tali richieste.

Norvegia: nuova legge sulla supply chain

Dallo scorso 1° luglio la Norvegia applica la cosiddetta legge sulla trasparenza che, conformemente alle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, obbliga le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento.

La regolamentazione della due diligence (dovuta diligenza) si fa sempre più complessa e diffusa e la nuova legge norvegese sulla trasparenza (“Åpenhetsloven”) è un ulteriore esempio di quanto avviene sul continente europeo, a livello comunitario (cfr. articolo “Due diligence dei fornitori: è d’obbligo in Germania” dell’11 agosto) e non.

Dal 1° luglio 2022, l’Åpenhetsloven obbliga le grandi aziende norvegesi e le grandi aziende estere tassate in Norvegia al rispetto dei diritti umani fondamentali e di condizioni di lavoro dignitose in relazione alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, garantendo altresì al pubblico l’accesso alle informazioni su come queste imprese affrontano gli impatti negativi che si sono verificati.

Quali aziende sono soggette alla nuova normativa?

La legge tocca le aziende con sede in Norvegia che superano la soglia di due delle tre condizioni seguenti:

  • fatturato annuo: 70 milioni di NOK (ca. 6.8 mio. di franchi)
  • bilancio: 35 milioni di NOK (ca. 3.4 mio. di franchi)
  • numero medio di dipendenti: 50 ETP (equivalenti a tempo pieno).

La nuova normativa prevede che tali aziende tengano conto delle pratiche in materia di diritti umani e di lavoro equo non solo dei loro fornitori diretti, ma anche di tutti quei fornitori indiretti e subappaltatori che costituiscono l’intera catena del valore, dallo stadio di materia prima al prodotto finito (cfr. definizione di “supply chain” formulata nella sezione 3 della legge), nello specifico adottando misure per identificare le potenziali ed effettive violazioni nella loro base di approvvigionamento e implementando meccanismi per interrompere, prevenire o mitigare tali violazioni laddove queste si verifichino.

CH-UK: norme di origine applicabili definitivamente

Le norme di origine introdotte provvisoriamente il 1° settembre 2021 sono ora definitivamente in vigore.

La decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito di incorporare nell’accordo commerciale le regole rivedute della convenzione PEM è entrata definitivamente in vigore il 1° ottobre 2022.  Per ulteriori ragguagli si rinvia alla relativa circolare R-30.

Le disposizioni in materia d’origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie possono essere consultati nella direttiva 30 (R-30) su R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci (admin.ch)

Dazi sui prodotti agricoli trasformati: adattamento dei prezzi di riferimento

L’8 settembre 2022, il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 ha deciso di aggiornare, a partire dal 1° ottobre 2022, i prezzi di riferimento delle materie prime agricole. Questi prezzi servono per calcolare i dazi sulle importazioni di diversi prodotti agricoli trasformati provenienti dall’UE. A decorrere dalla stessa data verranno aggiornati anche i dazi sugli stessi prodotti importati da Paesi terzi.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) disciplina il commercio bilaterale Svizzera-UE di prodotti agricoli trasformati, quali cioccolato, biscotti e altri prodotti da forno, minestre, alimenti per bambini, paste alimentari e gelati. Esso consente alla Svizzera di compensare i prezzi più elevati delle materie prime agricole con dazi sui prodotti agricoli trasformati all’importazione e mira quindi a preservare la competitività dell’industria alimentare svizzera.

I suddetti dazi sono basati sui prezzi di riferimento delle materie prime agricole, essi sono definiti nel protocollo n.2 sono aggiornati regolarmente dal Comitato misto.

Sempre dal 1° ottobre 2022 il Consiglio federale adeguerà i dazi applicati nel commercio di prodotti agricoli trasformati con Paesi terzi esterni all’UE, anch’essi poggianti su differenze di prezzo aggiornate periodicamente.

Link utile: Tares


Fonte: Comunicato stampa della SECO del 14.09.2022

Carnet ATA: FIFA 2022 Qatar

Le autorità doganali del Qatar hanno approvato l’uso del carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi durante la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il 1° agosto 2018 il Qatar ha introdotto il Carnet ATA esclusivamente per mostre e fiere. Per facilitare l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2022, le autorità qatariane hanno ora deciso di  estendere temporaneamente il campo d’applicazione del Carnet ATA al materiale professionale del settore dei media (apparecchiature radiotelevisive). La possibilità di richiedere il Carnet ATA anche per tale materiale è valida solo durante la fase di svolgimento della Coppa del Mondo FIFA 2020, quindi da ottobre a fine dicembre 2022.

Il termine per la riesportazione sarà comunicato dai funzionari doganali del Qatar al momento dell’ingresso, tenendo conto dei tempi necessari per le formalità d’importazione e di riesportazione.

Si consiglia di indicare “Professional Equipment/FIFA World Cup 2022” nella casella C “Uso previsto della merce” sulla copertina del Carnet ATA.

Link utili:
ICC – Use of ATA Carnet approved for FIFA World Cup broadcast equipment
Ataswiss – Elenco Paesi ATA

Supply chain: l’Europa cerca nuove vie e fornitori

La pandemia e la guerra in Ucraina costringono l’Europa a cambiare le rotte di trasporto delle merci e delle materie prime, e a trovare fornitori alternativi.

La filiale in Turchia è operativa: con questa notizia la società di trasporto ferroviario InterRail Group ha attirato l’attenzione del settore ad agosto. Attraverso la nuova sede turca, l’azienda con sede a San Gallo intende rafforzare le rotte commerciali non solo da e verso la Cina e l’Asia centrale, ma anche da e verso l’Europa occidentale e il Nordafrica.

Tale annuncio va visto nel contesto di tre temi di stretta attualità: se da un lato negli ultimi mesi la Cina ha allentato le maglie sulle quarantene nelle città portuali, dall’altro ci vorrà ancora del tempo per normalizzare la situazione dei container marittimi; la guerra in Ucraina acuisce i problemi di approvvigionamento; le sanzioni contro la Russia, oltre a causare una carenza di materie prime, genera problemi di connettività tra l’Asia, Cina in particolare, e l’Europa.

Quest’ultimo aspetto è più importante di quanto sembri: Ucraina e Russia sono infatti situate lungo una delle più antiche rotte commerciali del mondo, una rotta che la Cina sta rilanciando sotto il nome di Nuova via della Seta (Belt and Road Initiative, BRI) e che comprende anche il Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico (New Eurasian Land Bridge, NELB), una rete ferroviaria e logistica che collega la Cina all’Europa passando per il Kazakistan, la Russia e la Bielorussia. Secondo le stime della società americana di consulenza gestionale Bain & Company, nel 2021 i treni hanno movimentato circa 1,5 milioni di container tra Cina ed Europa per un valore di quasi 75 miliardi di dollari, pari a circa il 4% del commercio totale tra le parti. Questa rotta però è ora impraticabile.

Il Corridoio di Mezzo

La Cina non è solo la sede produttiva più grande al mondo e l’hub di trasporto marittimo più importante, ma controlla anche quasi l’intera catena del valore delle terre rare. Il Paese è inoltre un centro globale per la lavorazione di materie prime minerali e metalliche critiche. Mantenere un collegamento funzionante con l’Europa è pertanto di primaria importanza e il trasporto terrestre di merci – ferroviario in particolare – occupa una nicchia strategica in quanto via di mezzo tra il trasporto aereo, più caro, e il trasporto marittimo, più lento.

L’impraticabilità del NELB ha fatto emergere il Corridoio di trasporto internazionale transcaspico (Trans-Caspian International Transport Route, TITR), noto anche come Corridoio di Mezzo. Esso collega in via multimodale (treno, camion, nave) il sud-est asiatico e la Cina con l’Europa passando per il Kazakistan, il Mar Caspio, l’Azerbaigian, la Georgia e, da qui, la Turchia o il Mar Nero.

L’emergenza di questo asse est-ovest comincia a farsi notare. Ne è un esempio Maersk, compagnia danese specializzata nel trasporto di container, che già dalla primavera opera attraverso il Corridoio di Mezzo tramite soluzione bimodale treno-nave via Mar Nero trasportando principalmente merci per l’industria automobilistica, elettrodomestici e lifestyle. I tempi di trasporto sono di circa 40 giorni a fronte di 13-15 giorni per il trasporto via NELB o 8 settimane via mare. Anche l’apertura della filiale turca da parte di InterRail si inserisce in questo contesto.

Fornitori alternativi cercasi

Se la posizione dell’Europa nei confronti della Russia è chiara, è invece ambivalente per quanto riguarda la Cina. Secondo la piattaforma digitale francese di analisi dei trasporti Upply, attualmente le aziende europee operano in due modi. Parte delle aziende sta riorganizzando le proprie catene di approvvigionamento rimanendo però incentrata sul Regno di Mezzo e cercando quindi nuove vie di trasporto: in considerazione delle tensioni politiche internazionali e dell’aumento dei prezzi dell’energia, la Cina rimane pur sempre un mercato attrattivo, consente di contenere i rischi e garantisce una certa stabilità. D’altro canto, il perdurare della politica zero-Covid del Dragone e le divergenze politiche con l’Occidente, spinge invece altre aziende a cercare alternative nel Sud-Est asiatico per l’approvvigionamento di prodotti. Tale diversificazione avviene per lo più in settori con catene di approvvigionamento meno complesse e merce a basso valore aggiunto.

Parlando invece di materie prime, secondo un recente studio dell’Istituto di ricerca economica tedesco Ifo (nello specifico sulla dipendenza della Germania dalle importazioni di queste), è necessario intervenire per creare catene di approvvigionamento a prova di crisi soprattutto per nove cosiddetti minerali critici: cobalto, boro, silicio, grafite, magnesio, litio, niobio, terre rare e titanio. Tali minerali sono fondamentali per numerose attività industriali e particolarmente importanti per la transizione ecologica: essi vengono infatti utilizzati per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie. Queste tecnologie richiedono una grande quantità di minerali e metalli, con una domanda prevista in continua crescita nei prossimi anni. Secondo l’Ifo, Thailandia e Vietnam potrebbero produrre sempre più terre rare per l’Europa, mentre per quanto riguarda le altre materie prime critiche, oltre ad Argentina, Brasile e Stati Uniti si potrebbero prendere in considerazione anche Indonesia e India.

In Europa, Svizzera inclusa, si cerca la via della diversificazione delle fonti di approvvigionamento espandendo la cooperazione con altri Stati: la resilienza delle catene di fornitura di materie prime costituisce infatti una priorità ed è attuata attraverso non solo la diversificazione delle catene del valore, ma anche con l’aumento delle capacità estrattive nel continente ed importanti investimenti nell’economia circolare.

Libero scambio: designazione “Türkiye”

Nel quadro dell’accordo di libero scambio con la Turchia è raccomandato l’utilizzo della designazione “Türkiye”.

Nell’ambito dell’accordo di libero scambio AELS-Turchia, quest’ultima ha chiesto di utilizzare esclusivamente la designazione “Türkiye” anziché le denominazioni “Turkey”, “Türkei”, “Turquie” o “Turchia” per designare il proprio Paese anche nelle prove dell’origine redatte in inglese, tedesco, francese o italiano.

Nella sua circolare R-30 del 5 settembre 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) raccomanda pertanto agli esportatori di utilizzare sin da subito di tale designazione. Resta invariata la possibilità di utilizzare le abbreviazioni “TR” o “TUR” anziché la designazione completa.

Per quanto riguarda l’importazione in Svizzera, nelle prove dell’origine redatte nelle varie lingue ammesse è invece possibile utilizzare sia la denominazione nelle lingue summenzionate sia la designazione “Türkiye”.

Fonte: Circolare R-30 dell’UDSC del 5 settembre 2022

Egitto: spedizioni aeree solo con pre-dichiarazione ACI

Dal 1° ottobre 2022 l’obbligo di preregistrazione delle merci, denominato “Advanced Cargo Information (ACI)” e sinora applicato alle spedizioni via mare, sarà esteso anche al trasporto aereo.

Lo scorso anno, la dogana egiziana ha introdotto il sistema elettronico “Advanced Cargo Information” (ACI) al duplice scopo di semplificare e velocizzare le procedure di svincolo delle merci e di verificare esportatori e importatori attraverso un unico portale online. Questo sistema, che prevede la registrazione anticipata delle informazioni relative alle spedizioni, è stato inizialmente implementato agli invii effettuati via mare e, dopo una fase di test iniziata il 15 maggio di quest’anno, dal prossimo 1° ottobre sarà esteso definitamente anche al trasporto aereo.

Come funziona? Il sistema ACI è collegato a due piattaforme: NAFEZA e CargoX. NAFEZA è la “single window” egiziana per il commercio transfrontaliero. L’importatore egiziano vi deve registrare in anticipo i dati della spedizione in entrata al fine di ottenerne la pre-approvazione e acquisirne il numero ACID (Advance Cargo Information Declaration), ovvero un codice a 19 cifre che serve ad identificarla in modo univoco. In seguito, l’importatore egiziano deve comunicare il numero ACID all’esportatore, che a sua volta deve invece registrare i propri dati nella piattaforma blockchain CargoX (cfr. user manual CargoX per costi e istruzioni) e caricarvi i documenti necessari allo sdoganamento della merce oggetto della spedizione, quali ad esempio la fattura commerciale (comprensiva del nr. IVA dell’importatore e del nr. d’iscrizione a RC dell’esportatore), una copia della polizza di carico, il certificato d’origine, la packing list,… Tutti i documenti relativi alla spedizione devono obbligatoriamente essere muniti del numero ACID.

Le informazioni inerenti alla spedizione devono essere inserite a sistema al più tardi 48 ore prima della partenza della merce. La spedizione è sdoganata in Egitto solo se la documentazione caricata a sistema reca il nr. ACID. In caso contrario, la dogana respingerà il carico e la merce sarà restituita al mittente a spese del vettore o del suo rappresentante.

Prima pubblicazione: 18.05.2022
Ultimo aggiornamento: 01.09.2022